Regolamento dei procedimenti amministrativi - Azienda Ospedaliera ...
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Art. 7<br />
Responsabile del procedimento<br />
1. Il Responsabile della Struttura competente per il procedimento assegna a sé o ad altro dipendente<br />
della Struttura l’istruttoria ed ogni altro atto inerente il singolo procedimento (Responsabile del<br />
procedimento). L’assegnazione è di regola effettuata con l’apposizione del nominativo del<br />
Responsabile del procedimento e della sigla del Responsabile sull’atto iniziale del procedimento.<br />
L’assegnazione può tuttavia può essere effettuata in via generale (in tal caso, ha ad oggetto tutte le<br />
istruttorie e ogni altro atto relativi a determinate materie). Il Responsabile della Struttura può, per<br />
specifiche materie, delegare l’assegnazione a dirigenti o a posizioni organizzative della Struttura.<br />
L’atto finale è in ogni caso di esclusiva competenza del Responsabile della Struttura.<br />
2. Il Direttore Generale, nell’ambito <strong>dei</strong> <strong>procedimenti</strong> di propria competenza, assegna a sé o ad una<br />
Struttura l’istruttoria ed ogni altro atto inerente il singolo procedimento diverso dall’adozione del<br />
provvedimento finale. Ove assegni l’istruttoria ad una Struttura, si applica il c. 1. L’atto finale è in<br />
ogni caso di esclusiva competenza del Direttore Generale.<br />
3. La Struttura competente, il nominativo del Responsabile del procedimento e del Responsabile<br />
dell’atto finale (Responsabile della Struttura o Direttore Generale), i loro recapiti telefonici e di<br />
posta elettronica sono indicati in tutte le comunicazioni relative al procedimento.<br />
Art. 8<br />
Compiti del Responsabile del procedimento<br />
Il Responsabile del procedimento:<br />
a) accerta i presupposti di fatto e di diritto per l’emanazione dell’atto finale; in particolare, può<br />
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o<br />
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni<br />
documentali; i relativi atti (atti istruttori) possono rivestire la forma della e-mail con<br />
messaggio di ricezione; ove tuttavia rivestano forma scritta, sono sottoscritti dal<br />
Responsabile del procedimento; la comunicazione di informazioni/dati con e-mail a soggetti<br />
diversi dall’AOSMA è regolata dalle norme in materia di accesso alla documentazione (capo<br />
V) in quanto compatibili;<br />
b) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all’art.<br />
14 della legge 241/90;<br />
c) propone l’atto finale, apponendovi la propria sigla ed assumendosi la responsabilità della<br />
proposta;<br />
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni dell’atto finale; le comunicazioni<br />
tra Strutture aziendali sono di regola effettuate via fax; la comunicazione dell’atto finale a<br />
soggetti diversi dell’AOSMA è effettuata via fax, salvo che:<br />
- la spedizione debba farsi tramite raccomandata AR in base a norme di legge,<br />
regolamento o contratto;<br />
- la comunicazione contenga dati sensibili (es. esito esame diagnostico); anche in<br />
tale caso la comunicazione è tuttavia effettuata via fax nei seguenti casi:<br />
- l’interessato abbia chiesto che la comunicazione gli pervenga via fax;<br />
- la comunicazione sia destinata ad altre aziende sanitarie nell’ambito della<br />
continuità assistenziale ovvero a soggetti con cui l’AOSMA ha instaurato<br />
rapporti giuridici (es. DSC, studi legali, periti);