Regolamento dei procedimenti amministrativi - Azienda Ospedaliera ...
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Art. 11<br />
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento<br />
1. L’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante<br />
comunicazione personale.<br />
2. Nella comunicazione, effettuata su carta intestata, debbono essere indicati:<br />
a) l’oggetto del procedimento;<br />
b) la Struttura competente;<br />
c) il nominativo del responsabile dell’istruttoria, il nominativo del responsabile del<br />
provvedimento finale e i loro recapiti telefonici e di posta elettronica;<br />
d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, deve concludersi il<br />
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong>;<br />
e) nei <strong>procedimenti</strong> ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;<br />
f) la Struttura presso la quale si può prendere visione degli atti.<br />
3. Qualora per il numero <strong>dei</strong> destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti<br />
particolarmente gravosa, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> provvede a rendere noti gli elementi di cui al<br />
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.<br />
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel<br />
cui interesse la comunicazione è prevista.<br />
Art. 12<br />
Intervento nel procedimento<br />
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi<br />
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno<br />
facoltà di intervenire nel procedimento.<br />
Art. 13<br />
Diritti <strong>dei</strong> partecipanti al procedimento<br />
I soggetti di cui all’art. 10 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 12 hanno diritto:<br />
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della legge<br />
241/1990;<br />
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> ha l’obbligo di<br />
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.<br />
Art. 14<br />
Comunicazione <strong>dei</strong> motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza<br />
1. Nei <strong>procedimenti</strong> ad istanza di parte il Responsabile del provvedimento finale, prima della<br />
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’autore dell’istanza i<br />
motivi che ostano all'accoglimento di essa.