27.06.2013 Views

Regolamento dei procedimenti amministrativi - Azienda Ospedaliera ...

Regolamento dei procedimenti amministrativi - Azienda Ospedaliera ...

Regolamento dei procedimenti amministrativi - Azienda Ospedaliera ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 11<br />

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento<br />

1. L’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante<br />

comunicazione personale.<br />

2. Nella comunicazione, effettuata su carta intestata, debbono essere indicati:<br />

a) l’oggetto del procedimento;<br />

b) la Struttura competente;<br />

c) il nominativo del responsabile dell’istruttoria, il nominativo del responsabile del<br />

provvedimento finale e i loro recapiti telefonici e di posta elettronica;<br />

d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, deve concludersi il<br />

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong>;<br />

e) nei <strong>procedimenti</strong> ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;<br />

f) la Struttura presso la quale si può prendere visione degli atti.<br />

3. Qualora per il numero <strong>dei</strong> destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti<br />

particolarmente gravosa, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> provvede a rendere noti gli elementi di cui al<br />

comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.<br />

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel<br />

cui interesse la comunicazione è prevista.<br />

Art. 12<br />

Intervento nel procedimento<br />

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi<br />

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno<br />

facoltà di intervenire nel procedimento.<br />

Art. 13<br />

Diritti <strong>dei</strong> partecipanti al procedimento<br />

I soggetti di cui all’art. 10 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 12 hanno diritto:<br />

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della legge<br />

241/1990;<br />

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> ha l’obbligo di<br />

valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.<br />

Art. 14<br />

Comunicazione <strong>dei</strong> motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza<br />

1. Nei <strong>procedimenti</strong> ad istanza di parte il Responsabile del provvedimento finale, prima della<br />

formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’autore dell’istanza i<br />

motivi che ostano all'accoglimento di essa.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!