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Regolamento dei procedimenti amministrativi - Azienda Ospedaliera ...

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AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA DEGLI ANGELI”<br />

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI<br />

CAPO I<br />

OGGETTO E PRINCIPI<br />

Art. 1<br />

Oggetto del regolamento<br />

1. Il presente regolamento:<br />

- in attuazione della legge n. 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo,<br />

disciplina i <strong>procedimenti</strong> diretti all’emanazione <strong>dei</strong> provvedimenti <strong>amministrativi</strong><br />

dell’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> “Santa Maria degli Angeli”, di seguito più brevemente<br />

“AOSMA”, (v. art. 2);<br />

- disciplina i <strong>procedimenti</strong> diretti all’emanazione di atti diversi dai provvedimenti<br />

<strong>amministrativi</strong> (atti <strong>amministrativi</strong> diversi dai provvedimenti - es., certificati -, atti di<br />

diritto privato – es., contratti e atti esecutivi) (v. art. 2).<br />

Art. 2<br />

Tipi di atti<br />

1. L’AOSMA adotta:<br />

a) provvedimenti <strong>amministrativi</strong>;<br />

b) atti <strong>amministrativi</strong> diversi dai provvedimenti (valutazioni, pareri, certificati);<br />

c) atti di diritto privato (contratti e atti esecutivi <strong>dei</strong> contratti).<br />

2. I provvedimenti <strong>amministrativi</strong>:<br />

a) sono espressamente previsti dalla legge per il perseguimento di pubblici interessi;<br />

b) sono caratterizzati dal fatto che l’AOSMA può influire sugli effetti che l’atto è destinato a<br />

produrre, dando ad esso il contenuto più idoneo (discrezionalità);<br />

c) sono autoritativi, cioè unilaterali.<br />

I provvedimenti <strong>amministrativi</strong> di competenza aziendale sono indicati nell’allegato 1 (la risposta ad<br />

istanza d’accesso non ha tuttavia carattere provvedimentale). L’elenco non ha carattere tassativo.<br />

3. I provvedimenti <strong>amministrativi</strong> dell’AOSMA possono essere:<br />

a) deliberazioni del Direttore Generale, adottate nelle materie di sua competenza indicate<br />

nell’Atto <strong>Azienda</strong>le; sono sottoscritte anche dal Direttore Amministrativo e dal Direttore<br />

Sanitario, che così esprimono i pareri favorevoli di rispettiva competenza;<br />

b) determinazioni <strong>dei</strong> Responsabili di Strutture amministrative, adottate nelle materie di loro<br />

competenza indicate nell’Atto <strong>Azienda</strong>le.<br />

4. Come previsto dall’art. 32, c. 1, della legge n. 69 del 2009, i provvedimenti <strong>amministrativi</strong><br />

dell’AOSMA sono pubblicati nel sito Internet dell’AOSMA. Tale pubblicazione ha gli stessi effetti<br />

della pubblicazione all’albo e pertanto si sostituisce ad essa.


5. Gli atti <strong>amministrativi</strong> diversi dai provvedimenti (es., valutazioni, pareri, certificati) rivestono la<br />

forma della comunicazione (pareri, certificati) o del verbale (valutazioni), salvo sia diversamente<br />

disposto dalla legge, da regolamenti o da contratti.<br />

6. Gli atti di diritto privato (contratti e relativi atti esecutivi) rivestono la forma della comunicazione<br />

non motivata (v. art. 5), salvo sia diversamente disposto dalla legge, da regolamenti o da contratti.<br />

7. Per quanto in particolare riguarda le gare e i concorsi, la fase di diritto pubblico, che implica<br />

l’adozione di provvedimenti o atti <strong>amministrativi</strong>, si conclude di regola rispettivamente con<br />

l’aggiudicazione definitiva e l’approvazione della graduatoria. La stipulazione del contratto e i<br />

successivi atti esecutivi rientrano invece nel diritto privato.<br />

Art. 3<br />

Princípi generali dell'attività amministrativa<br />

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di<br />

economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge 7<br />

agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli <strong>procedimenti</strong>, nonché dai<br />

princípi dell’ordinamento comunitario.<br />

2. L’AOSMA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze<br />

imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.<br />

Art. 4<br />

Conclusione del procedimento<br />

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato<br />

d’ufficio, l’AOSMA ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.<br />

2. I termini entro i quali devono concludersi i <strong>procedimenti</strong> di competenza dell’AOSMA sono<br />

indicati nell’allegato 1. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il<br />

profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e<br />

decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il<br />

procedimento è ad iniziativa di parte.<br />

3. Nel caso in cui il procedimento non sia indicato nell’allegato 1, il termine è di 30 giorni. Il<br />

Responsabile della Struttura può chiedere al Responsabile dell’istruttoria di definire il procedimento<br />

in un termine inferiore senza che ciò abbia rilevanza esterna.<br />

4. I <strong>procedimenti</strong> relativi ad atti <strong>amministrativi</strong> diversi dai provvedimenti (es., certificati) o ad atti di<br />

diritto privato (es., atti esecutivi di un contratto), si concludono nel termine ordinatorio di 30 giorni,<br />

salvo che un termine diverso sia fissato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. Il<br />

Responsabile della Struttura può chiedere al Responsabile dell’istruttoria di definire il procedimento<br />

in un termine inferiore senza che ciò abbia rilevanza esterna.<br />

5. I termini <strong>dei</strong> <strong>procedimenti</strong> possono essere sospesi per finalità istruttorie per una sola volta e per<br />

un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di valutazioni tecniche, i termini possono essere<br />

sospesi fino a 90 giorni; scaduto tale termine, il responsabile del procedimento deve chiedere le


valutazioni ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici con la necessaria<br />

qualificazione o ad istituti universitari.<br />

6. L’AOSMA è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza<br />

dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.<br />

Art. 5<br />

Motivazione del provvedimento<br />

1. Ogni provvedimento amministrativo (v. art. 2) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi<br />

previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che<br />

hanno determinato la decisione dell’AOSMA, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La<br />

motivazione deve essere scritta in modo chiaro anche tenendo conto della Direttiva sulla<br />

semplificazione del linguaggio <strong>dei</strong> testi <strong>amministrativi</strong> del Dipartimento della Funzione Pubblica<br />

dell’8 maggio 2002 e successive modifiche e integrazioni.<br />

2. I provvedimenti <strong>amministrativi</strong> dell’AOSMA possono essere:<br />

c) deliberazioni del Direttore Generale; sono sottoscritte anche dal Direttore Amministrativo<br />

e dal Direttore Sanitario, che così esprimono i pareri favorevoli di rispettiva competenza;<br />

d) determinazioni <strong>dei</strong> Responsabili di Strutture amministrative.<br />

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, quali ad<br />

esempio i regolamenti, né per gli atti di diritto privato, salvo sia diversamente previsto dalla legge,<br />

da regolamenti o da contratti.<br />

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’AOSMA richiamato dalla decisione<br />

stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche<br />

l’atto cui essa si richiama.<br />

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile<br />

ricorrere.<br />

CAPO II<br />

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO<br />

Art. 6<br />

Struttura competente per il procedimento<br />

1. Le Strutture competenti per l’istruttoria, ogni altro adempimento procedimentale e l’adozione del<br />

provvedimento finale sono indicate nell’Atto <strong>Azienda</strong>le.<br />

2. L’assegnazione del procedimento alla Struttura competente è effettuata dall’Ufficio Protocollo<br />

con riferimento all’Atto <strong>Azienda</strong>le, di regola tramite indicazione della Struttura e apposizione di<br />

sigla dell’operatore nell’atto iniziale del procedimento. Non possono esservi più Strutture<br />

competenti per lo stesso procedimento amministrativo, potendo tuttavia Strutture diverse da quella<br />

competente porre in essere specifici atti procedimentali (ad es., pareri, autorizzazioni). Eventuali<br />

conflitti di competenza sono risolti tra i dirigenti delle Strutture interessate. In caso di mancato<br />

accordo tra gli stessi, il conflitto è risolto dal Direttore Amministrativo.


Art. 7<br />

Responsabile del procedimento<br />

1. Il Responsabile della Struttura competente per il procedimento assegna a sé o ad altro dipendente<br />

della Struttura l’istruttoria ed ogni altro atto inerente il singolo procedimento (Responsabile del<br />

procedimento). L’assegnazione è di regola effettuata con l’apposizione del nominativo del<br />

Responsabile del procedimento e della sigla del Responsabile sull’atto iniziale del procedimento.<br />

L’assegnazione può tuttavia può essere effettuata in via generale (in tal caso, ha ad oggetto tutte le<br />

istruttorie e ogni altro atto relativi a determinate materie). Il Responsabile della Struttura può, per<br />

specifiche materie, delegare l’assegnazione a dirigenti o a posizioni organizzative della Struttura.<br />

L’atto finale è in ogni caso di esclusiva competenza del Responsabile della Struttura.<br />

2. Il Direttore Generale, nell’ambito <strong>dei</strong> <strong>procedimenti</strong> di propria competenza, assegna a sé o ad una<br />

Struttura l’istruttoria ed ogni altro atto inerente il singolo procedimento diverso dall’adozione del<br />

provvedimento finale. Ove assegni l’istruttoria ad una Struttura, si applica il c. 1. L’atto finale è in<br />

ogni caso di esclusiva competenza del Direttore Generale.<br />

3. La Struttura competente, il nominativo del Responsabile del procedimento e del Responsabile<br />

dell’atto finale (Responsabile della Struttura o Direttore Generale), i loro recapiti telefonici e di<br />

posta elettronica sono indicati in tutte le comunicazioni relative al procedimento.<br />

Art. 8<br />

Compiti del Responsabile del procedimento<br />

Il Responsabile del procedimento:<br />

a) accerta i presupposti di fatto e di diritto per l’emanazione dell’atto finale; in particolare, può<br />

chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o<br />

incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni<br />

documentali; i relativi atti (atti istruttori) possono rivestire la forma della e-mail con<br />

messaggio di ricezione; ove tuttavia rivestano forma scritta, sono sottoscritti dal<br />

Responsabile del procedimento; la comunicazione di informazioni/dati con e-mail a soggetti<br />

diversi dall’AOSMA è regolata dalle norme in materia di accesso alla documentazione (capo<br />

V) in quanto compatibili;<br />

b) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all’art.<br />

14 della legge 241/90;<br />

c) propone l’atto finale, apponendovi la propria sigla ed assumendosi la responsabilità della<br />

proposta;<br />

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni dell’atto finale; le comunicazioni<br />

tra Strutture aziendali sono di regola effettuate via fax; la comunicazione dell’atto finale a<br />

soggetti diversi dell’AOSMA è effettuata via fax, salvo che:<br />

- la spedizione debba farsi tramite raccomandata AR in base a norme di legge,<br />

regolamento o contratto;<br />

- la comunicazione contenga dati sensibili (es. esito esame diagnostico); anche in<br />

tale caso la comunicazione è tuttavia effettuata via fax nei seguenti casi:<br />

- l’interessato abbia chiesto che la comunicazione gli pervenga via fax;<br />

- la comunicazione sia destinata ad altre aziende sanitarie nell’ambito della<br />

continuità assistenziale ovvero a soggetti con cui l’AOSMA ha instaurato<br />

rapporti giuridici (es. DSC, studi legali, periti);


e) ove rivesta una qualifica dirigenziale o una posizione organizzativa e sia delegato dal<br />

Responsabile della Struttura, firma gli ordini, purchè previsti da un contratto-base, e<br />

provvede al riscontro delle fatture;<br />

f) tiene l’archivio corrente del procedimento in corso (v. regolamento gestione documenti<br />

cartacei);<br />

g) istruisce l’eventuale procedimento di accesso ai documenti del proprio archivio corrente (v.<br />

capo V).<br />

Art. 9<br />

Compiti del Responsabile dell’atto finale<br />

1. Il Responsabile dell’atto finale (Responsabile di Struttura o Direttore Generale) sottoscrive l’atto<br />

finale.<br />

2. In particolare e tra l’altro:<br />

a) verifica la correttezza della motivazione <strong>dei</strong> provvedimenti;<br />

b) può controllare, anche tramite il fascicolo, la sussistenza <strong>dei</strong> presupposti di fatto e di diritto.<br />

3. Ove il Responsabile dell’atto finale intenda modificare l’atto proposto dal Responsabile del<br />

procedimento e quest’ultimo non condivida la modifica, il Responsabile della Struttura si sostituisce<br />

al Responsabile del procedimento. Pertanto, nell’atto finale e in quelli successivi sarà indicato quale<br />

Responsabile del procedimento il Responsabile della Struttura.<br />

4. L’atto finale riveste la forma scritta, salvo che norme di legge/regolamento/contratto prevedano<br />

una forma diversa; per quanto riguarda le modalità di trasmissione del provvedimento/atto, si veda<br />

il precedente articolo, c. 1, lettera d.<br />

CAPO III<br />

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

Art. 10<br />

Comunicazione di avvio del procedimento<br />

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del<br />

procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’art. 10,<br />

ai soggetti nei confronti <strong>dei</strong> quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a<br />

quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento<br />

predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o<br />

facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> è tenuta a fornire<br />

loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.<br />

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> di adottare, anche<br />

prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti<br />

cautelari.


Art. 11<br />

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento<br />

1. L’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante<br />

comunicazione personale.<br />

2. Nella comunicazione, effettuata su carta intestata, debbono essere indicati:<br />

a) l’oggetto del procedimento;<br />

b) la Struttura competente;<br />

c) il nominativo del responsabile dell’istruttoria, il nominativo del responsabile del<br />

provvedimento finale e i loro recapiti telefonici e di posta elettronica;<br />

d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, deve concludersi il<br />

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong>;<br />

e) nei <strong>procedimenti</strong> ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;<br />

f) la Struttura presso la quale si può prendere visione degli atti.<br />

3. Qualora per il numero <strong>dei</strong> destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti<br />

particolarmente gravosa, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> provvede a rendere noti gli elementi di cui al<br />

comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.<br />

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel<br />

cui interesse la comunicazione è prevista.<br />

Art. 12<br />

Intervento nel procedimento<br />

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi<br />

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno<br />

facoltà di intervenire nel procedimento.<br />

Art. 13<br />

Diritti <strong>dei</strong> partecipanti al procedimento<br />

I soggetti di cui all’art. 10 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 12 hanno diritto:<br />

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della legge<br />

241/1990;<br />

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> ha l’obbligo di<br />

valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.<br />

Art. 14<br />

Comunicazione <strong>dei</strong> motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza<br />

1. Nei <strong>procedimenti</strong> ad istanza di parte il Responsabile del provvedimento finale, prima della<br />

formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’autore dell’istanza i<br />

motivi che ostano all'accoglimento di essa.


2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’autore dell’istanza ha il<br />

diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.<br />

3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento<br />

che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,<br />

dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.<br />

4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del<br />

provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure<br />

concorsuali.<br />

Art. 15<br />

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento<br />

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 12, il Responsabile del<br />

provvedimento finale può concludere, senza pregiudizio <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> terzi, e in ogni caso nel<br />

perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto<br />

discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.<br />

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il Responsabile del<br />

provvedimento finale può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o<br />

contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.<br />

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,<br />

salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i<br />

princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.<br />

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi<br />

ultimi.<br />

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Responsabile del provvedimento finale recede<br />

unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in<br />

relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.<br />

6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui<br />

il Responsabile del provvedimento finale conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la<br />

stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione della Struttura competente per<br />

l’adozione del provvedimento.<br />

7. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al<br />

presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />

Art. 16<br />

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione<br />

Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della<br />

<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> diretta alla emanazione di atti normativi, <strong>amministrativi</strong> generali, di


pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano<br />

la formazione.<br />

CAPO IV<br />

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA<br />

Art. 17<br />

Conferenza di servizi<br />

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un<br />

procedimento amministrativo, l’AOSMA indice di regola una conferenza di servizi.<br />

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’AOSMA deve acquisire intese, concerti, nulla<br />

osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30<br />

giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La<br />

conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o<br />

più amministrazioni interpellate.<br />

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti<br />

in più <strong>procedimenti</strong> <strong>amministrativi</strong> connessi riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la<br />

conferenza è indetta dall’AOSMA o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che<br />

curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da<br />

qualsiasi altra amministrazione coinvolta.<br />

4. La conferenza di servizi è disciplinata dagli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della<br />

legge n. 241 del 1990.<br />

Art. 18<br />

Accordi con altre pubbliche amministrazioni<br />

L’AOSMA può concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo<br />

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in<br />

quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 241/1990.<br />

Art. 19<br />

Autocertificazione<br />

1. La semplificazione della documentazione amministrativa che l’utente deve presentare è<br />

disciplinata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<br />

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del<br />

procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell’AOSMA ovvero sono detenuti,<br />

istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’AOSMA può richiedere agli interessati i<br />

soli elementi necessari per la ricerca <strong>dei</strong> documenti.


3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile dell’istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che<br />

AOSMA o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.<br />

Art. 20<br />

Atti di notorietà<br />

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da<br />

testimoni altrimenti denominate, il numero <strong>dei</strong> testimoni è ridotto a due.<br />

2. E’ fatto divieto all’AOSMA di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva<br />

dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di<br />

provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.<br />

Art. 21<br />

Controlli sulle autocertificazioni e sugli atti di notorietà<br />

In attuazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, la Struttura competente per il procedimento<br />

effettua controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e degli atti di notorietà con le modalità<br />

indicate nello stesso articolo. I controlli sono effettuati a campione ovvero quando sorgono fondati<br />

dubbi sulla veridicità della dichiarazione. Il numero <strong>dei</strong> controlli a campione è stabilito dal<br />

Responsabile della Struttura in relazione al numero delle autocertificazioni e degli atti di notorietà<br />

ricevuti e alla rilevanza <strong>dei</strong> loro effetti.<br />

Art. 22<br />

Silenzio assenso<br />

1. Nei <strong>procedimenti</strong> ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti <strong>amministrativi</strong> il silenzio<br />

dell’AOSMA equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori<br />

istanze o diffide, se l’AOSMA non comunica all'interessato, nel termine di conclusione del<br />

procedimento, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.<br />

2. L’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al<br />

comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni<br />

giuridiche soggettive <strong>dei</strong> controinteressati.<br />

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,<br />

l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli<br />

articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990.<br />

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:<br />

a) agli atti e <strong>procedimenti</strong> riguardanti la salute;<br />

b) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti <strong>amministrativi</strong><br />

formali;<br />

c) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;<br />

d) agli atti e <strong>procedimenti</strong> individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio <strong>dei</strong><br />

ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri<br />

competenti.


5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis della legge 241/1990.<br />

CAPO V<br />

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

REVOCA E RECESSO<br />

Art. 23<br />

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica <strong>dei</strong> privati<br />

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica <strong>dei</strong> privati acquista efficacia nei confronti di<br />

ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la<br />

notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero <strong>dei</strong><br />

destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’<strong>Azienda</strong><br />

<strong>Ospedaliera</strong> provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite. Il<br />

provvedimento limitativo della sfera giuridica <strong>dei</strong> privati non avente carattere sanzionatorio può<br />

contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera<br />

giuridica <strong>dei</strong> privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.<br />

Art. 24<br />

Esecutorietà<br />

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> può imporre coattivamente<br />

l'adempimento degli obblighi nei suoi confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il<br />

termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non<br />

ottemperi, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong>, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle<br />

ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.<br />

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le<br />

disposizioni per l'esecuzione coattiva <strong>dei</strong> crediti dello Stato.<br />

Art. 25<br />

Efficacia ed esecutività del provvedimento<br />

1. I provvedimenti <strong>amministrativi</strong> efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia<br />

diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.<br />

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi<br />

ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro<br />

organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la<br />

dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute<br />

esigenze.


Art. 25<br />

Revoca del provvedimento<br />

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto<br />

o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad<br />

efficacia durevole può essere revocato da parte della Struttura che lo ha emanato. La revoca<br />

determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca<br />

comporta pregiudizi in danno <strong>dei</strong> soggetti direttamente interessati, l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> ha<br />

l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e<br />

corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo.<br />

Art. 26<br />

Recesso dai contratti<br />

Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla<br />

legge o dal contratto.<br />

Art. 27<br />

Nullità del provvedimento<br />

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da<br />

difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché<br />

negli altri casi espressamente previsti dalla legge.<br />

2. Le questioni inerenti alla nullità <strong>dei</strong> provvedimenti <strong>amministrativi</strong> in violazione o elusione del<br />

giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />

Art. 28<br />

Annullabilità del provvedimento<br />

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da<br />

eccesso di potere o da incompetenza.<br />

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla<br />

forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto<br />

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento<br />

amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del<br />

procedimento qualora l’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> dimostri in giudizio che il contenuto del<br />

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.


Art. 29<br />

Annullamento d'ufficio<br />

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 26 può essere annullato<br />

d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo<br />

conto degli interessi <strong>dei</strong> destinatari e <strong>dei</strong> controinteressati, dalla Struttura che lo ha emanato.<br />

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di<br />

interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.<br />

CAPO V<br />

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI<br />

Art. 30<br />

Accesso ai documenti <strong>amministrativi</strong><br />

1. Per “documento amministrativo” è da intendersi ogni rappresentazione del contenuto di atti<br />

detenuti dall’<strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong>.<br />

2. Al fine dell’accesso ai documenti <strong>amministrativi</strong>, non sono considerati terzi coloro che, a diverso<br />

titolo (lavoro dipendente, lavoro autonomo, frequentatori/tirocinanti, ecc..), sono inseriti<br />

nell’organizzazione aziendale.<br />

3. Per quanto non previsto dal presente capo, con particolare riferimento al procedimento d’accesso,<br />

si rinvia al relativo capo della legge 241/1990 e al DPR 12/4/2006, n. 184 (<strong>Regolamento</strong> recante<br />

disciplina in materia di accesso ai documenti <strong>amministrativi</strong>).<br />

4. Per quanto riguarda l’accesso a documenti contenenti dati sensibili, si rinvia all’art. 14 del<br />

regolamento aziendale del trattamento <strong>dei</strong> dati personali.<br />

5. La richiesta di copia cartacea di documenti pubblicati nel sito Internet dell’AOSMA (v. art. 32)<br />

non necessita di motivazione. Il costo della copia è comunque a carico del richiedente (v. art. 33).<br />

Art. 31<br />

Struttura competente<br />

1. Competente ad evadere l’istanza di accesso è la Struttura che gestisce l’archivio, corrente o di<br />

deposito, in cui è conservato l’atto richiesto (v. regolamento gestione/conservazione/smaltimento<br />

documenti).<br />

2. Qualora la richiesta d’accesso abbia ad oggetto una pluralità di documenti conservati in diversi<br />

archivi, correnti o di deposito, competente è la Struttura che gestisce l’archivio in cui si trova il<br />

maggior numero <strong>dei</strong> documenti richiesti.


Art. 32<br />

Pubblicazione<br />

Le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni <strong>dei</strong> Responsabili di Struttura sono<br />

pubblicate nel sito Internet dell’AOSMA (art. 32, c. 1, l. 69/2009).<br />

Art. 33<br />

Tariffa<br />

Fanno carico al richiedente il costo della copia e, se dovute, le marche da bollo. Il costo della copia<br />

è pari ad € 0,15, se la copia è non autenticata, e ad € 0,20, se la copia è autenticata, per ogni pagina.<br />

Tale tariffa è aggiornata ogni anno in base all’indice ISTAT.<br />

Allegato 1<br />

TERMINI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’AOSMA<br />

S.C. SERVIZIO AFFARI GENERALI<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE (in giorni)<br />

Determinazione conclusione convenzione per<br />

sperimentazione clinica<br />

90<br />

Determinazione<br />

enti/associazioni<br />

stipulazione con<br />

90<br />

Atti <strong>amministrativi</strong> esecutiva di concessione<br />

bene immobile a titolo oneroso (es. revoca<br />

concessione)<br />

90<br />

Determinazione di costituzione in giudizio Termine di costituzione in giudizio<br />

Determinazione di conclusione di transazione 90<br />

Determinazione di affidamento incarico<br />

90<br />

esperti di competenza<br />

Risposta ad istanza di accesso 30<br />

S.C. SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Acquisto beni/servizi in economia 90 giorni<br />

Nomina consegnatari beni mobili 90 giorni<br />

Dichiarazione di bene mobile fuori uso 90 giorni<br />

Vendita bene mobile fuori uso 90 giorni<br />

Risposta ad istanza di accesso 30<br />

DIREZIONE SANITARIA<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Risposta ad istanza di accesso 30 giorni


S.C. SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Risposta ad istanza di accesso 30<br />

S.S. FORMAZIONE<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Determinazione affidamento incarichi ad<br />

esperti relativi di competenza<br />

90 giorni<br />

S.C. SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA E INFORMATICA<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Indizione gara 90 giorni<br />

Aggiudicazione definitiva 120 giorni<br />

Risposta ad istanza di accesso 30<br />

S.C. POLITICHE DEL PERSONALE<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Approvazione graduatoria concorsi/avvisi<br />

pubblici<br />

240 giorni<br />

Approvazione graduatoria selezioni interne per<br />

il passaggio di qualifica<br />

240 giorni<br />

Approvazione graduatoria selezioni pubbliche<br />

ex art. 16 legge 56/1987<br />

120 giorni<br />

Avvisi pubblici 90 giorni<br />

Determinazione di affidamento incarichi ad<br />

esperti di competenza<br />

90 giorni<br />

Autorizzazione a dipendenti a svolgere incarichi<br />

loro conferiti da altre pubbliche amministrazioni<br />

90 giorni<br />

Risposta ad istanza di accesso 30<br />

S.C. SERVIZIO TECNICO<br />

PROVVEDIMENTO FINALE TERMINE<br />

Determinazione affidamento incarichi ad<br />

esperti relativi di competenza<br />

90 giorni<br />

Indizione gara relativa ad opera pubblica 90 giorni<br />

Approvazione progetti 90 giorni<br />

Aggiudicazione definitiva gara relativa ad<br />

opera pubblica<br />

90 giorni<br />

Acquisto beni/servizi in economia di<br />

competenza<br />

90 giorni<br />

Risposta ad istanza di accesso 30

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