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Gestione economica (Avv. Correale) - Anaci

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- che l’assemblea può, in qualsiasi momento o per più annualità<br />

specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità<br />

del condominio con spese ripartite tra tutti i condomini sulla base dei<br />

millesimi di proprietà;<br />

- che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità<br />

immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in<br />

ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese;<br />

- che le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci<br />

anni dalla data della relativa registrazione.<br />

Si ricorda che trent’anni fa si dubitava che le regole bancarie consentissero<br />

l’apertura di un conto corrente intestato ad una non persona, come era definito il<br />

condominio, mentre la giurisprudenza quasi uniforme affermava che la<br />

possibilità di verifica della gestione <strong>economica</strong> del condominio si consumasse in<br />

prossimità dell’assemblea di fine anno e che la possibilità di reazione giudiziaria<br />

si esaurisse nell’ardua instaurazione di un procedimento di revoca ovvero<br />

nell’impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto.<br />

Molto era già cambiato, per effetto dell’incessante opera della giurisprudenza.<br />

La riforma imporrà cambiamenti fondamentali e costringe sin d’ora ad<br />

interrogarsi sulla natura e sulle forme di confezione dei diversi documenti<br />

contabili che ormai entreranno in scena per effetto del dettato normativo.<br />

Non è certo necessario soffermarsi sul concetto di conto corrente bancario o<br />

postale e neppure sulla fermissima prescrizione per la quale tutte le somme<br />

ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi<br />

titolo erogate per conto del condominio, devono transitare su uno specifico conto<br />

corrente, postale o bancario, intestato al condominio.<br />

Appare appena utile rilevare che risulta drasticamente abolito il contante.<br />

Potrebbe invece trovare risposte discordanti il quesito sull’ammissibilità di più<br />

conti correnti e (come la pratica sembra invocare in nome della separazione tra<br />

fondi aventi diversa destinazione) di più conti di deposito.<br />

Il rendiconto non è più dell’amministratore, come imporrebbe l’art. 1710 c.c, e<br />

diventa condominiale.<br />

Parodi definisce il registro di contabilità in sostanza come un “registro di cassa”<br />

nel quale vanno inseriti i movimenti relativi agli incassi di quote periodiche<br />

versate dai condomini (o anche straordinarie) e di eventuali canoni di affitto,<br />

nonché i pagamenti relativi alla fornitura dei servizi comuni.<br />

L’osservazione convince molto, anche perché corrisponde alla lettera della<br />

legge, nella quale si pone riferimento specifico alle “operazioni effettuate” e<br />

quindi a concrete voci “di entrata e di uscita”, come sembra confermare<br />

l’articolo 1130 laddove viene specificato “Nel registro di contabilità sono annotati<br />

in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli<br />

movimenti in entrata ed in uscita.<br />

Deve trattarsi quindi di movimenti effettuati, che devono essere registrati entro<br />

un periodo di tempo preciso.<br />

Quod abundat non vitiat.

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