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Gestione economica (Avv. Correale) - Anaci

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c. l’ art. 63 prescrive che chi subentra nei diritti di un condomino sia obbligato<br />

solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso<br />

e a quello precedente (come accadeva già prima ) ma aggiunge che chi cede<br />

diritti su unità immobiliari resti obbligato solidalmente con l'avente causa per<br />

i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore<br />

copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Non<br />

risulta alcun commento negativo per la norma evidentemente opportuna;<br />

d. l’articolo 67 disp. att. c.c. statuisce che il nudo proprietario e l'usufruttuario<br />

rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti<br />

all'amministrazione condominiale. Non si svolgono critiche nei confronti del<br />

legislatore, ma bensì nei confronti dei mezzi di informazione che non hanno<br />

colto la portata della regola che modifica l’equilibrio dell’istituto<br />

dell’usufrutto. Chi acquisterà le cosiddette nude proprietà dovrà fare qualche<br />

conto, poiché non sarà più aspirante proprietario pleno jure, ma avrà anche<br />

dei ruoli attivi, di voto in assemblea, e passivi di obbligato in solido per<br />

spese anche rilevanti che sovente non sarà agevole recuperare;<br />

e. i contributi per le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e per le<br />

innovazioni diventeranno prededucibili in sede fallimentare. Occorre però<br />

che le quote in discorso siano divenute esigibili ai sensi del nuovo articolo<br />

l'articolo 63 disp. atto c.c. la norma introduce un favor persino eccessivo,<br />

poiché sarebbe bastato assegnare alle spese un privilegio e quindi<br />

proteggerle. Per converso, l’agevolazione appare limitata alla sola sede<br />

fallimentare e quindi non si estenderebbe alle esecuzioni immobiliari, che<br />

pure costituiscono le situazioni di gran lunga più diffuse.

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