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Gestione economica (Avv. Correale) - Anaci

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La gestione <strong>economica</strong> del condominio dopo la riforma<br />

Eugenio Antonio <strong>Correale</strong><br />

Nessuno riuscirà mai a contare quante volte nelle sentenze sulla gestione <strong>economica</strong><br />

del condominio sia stata ripetuta l’espressione: premesso che la validità<br />

dell'approvazione dei bilanci medesimi non postula che la relativa contabilità sia<br />

tenuta dall'amministratore con forme rigorose analoghe a quelle previste, per<br />

esempio, per il bilancio delle società, essendo, invece, sufficiente che essa sia<br />

idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote<br />

di ripartizione, né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale<br />

assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della<br />

documentazione giustificativa.<br />

Quelle espressioni conosceranno rapido tramonto, poiché il nuovo testo degli artt.<br />

1129, 1130 e 1130 bis introducono forme e prescrizioni dianzi neppure pensabili, ma<br />

faremo bene a ricordarle ancora per un poco, poiché soltanto così potremo saggiare<br />

gli elementi di novità con i quali amministratori e condomini dovranno confrontarsi.<br />

L’articolo 1129 stabilisce:<br />

a. che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque<br />

titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto<br />

del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al<br />

condominio;<br />

b. che ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di<br />

prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione<br />

periodica.<br />

Il punto sette del nuovo testo dell’articolo 1130 statuisce che l’amministratore sia<br />

tenuto a redigere e conservare un registro di contabilità nel quale dovranno essere<br />

annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i<br />

singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con<br />

modalità informatizzate.<br />

L’articolo 1129 statuisce che l’amministratore è passibile di revoca se non ottemperi<br />

a dette prescrizioni.<br />

L’articolo 1130 bis contiene una serie di prescrizioni, nessuna delle quali potrebbe<br />

essere tralasciata.<br />

È stabilito:<br />

- che il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni<br />

altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi<br />

disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da<br />

consentire l'immediata verifica;<br />

- che il rendiconto condominiale si compone di un registro di contabilità, di un<br />

riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione<br />

con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti;


- che l’assemblea può, in qualsiasi momento o per più annualità<br />

specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità<br />

del condominio con spese ripartite tra tutti i condomini sulla base dei<br />

millesimi di proprietà;<br />

- che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità<br />

immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in<br />

ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese;<br />

- che le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci<br />

anni dalla data della relativa registrazione.<br />

Si ricorda che trent’anni fa si dubitava che le regole bancarie consentissero<br />

l’apertura di un conto corrente intestato ad una non persona, come era definito il<br />

condominio, mentre la giurisprudenza quasi uniforme affermava che la<br />

possibilità di verifica della gestione <strong>economica</strong> del condominio si consumasse in<br />

prossimità dell’assemblea di fine anno e che la possibilità di reazione giudiziaria<br />

si esaurisse nell’ardua instaurazione di un procedimento di revoca ovvero<br />

nell’impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto.<br />

Molto era già cambiato, per effetto dell’incessante opera della giurisprudenza.<br />

La riforma imporrà cambiamenti fondamentali e costringe sin d’ora ad<br />

interrogarsi sulla natura e sulle forme di confezione dei diversi documenti<br />

contabili che ormai entreranno in scena per effetto del dettato normativo.<br />

Non è certo necessario soffermarsi sul concetto di conto corrente bancario o<br />

postale e neppure sulla fermissima prescrizione per la quale tutte le somme<br />

ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi<br />

titolo erogate per conto del condominio, devono transitare su uno specifico conto<br />

corrente, postale o bancario, intestato al condominio.<br />

Appare appena utile rilevare che risulta drasticamente abolito il contante.<br />

Potrebbe invece trovare risposte discordanti il quesito sull’ammissibilità di più<br />

conti correnti e (come la pratica sembra invocare in nome della separazione tra<br />

fondi aventi diversa destinazione) di più conti di deposito.<br />

Il rendiconto non è più dell’amministratore, come imporrebbe l’art. 1710 c.c, e<br />

diventa condominiale.<br />

Parodi definisce il registro di contabilità in sostanza come un “registro di cassa”<br />

nel quale vanno inseriti i movimenti relativi agli incassi di quote periodiche<br />

versate dai condomini (o anche straordinarie) e di eventuali canoni di affitto,<br />

nonché i pagamenti relativi alla fornitura dei servizi comuni.<br />

L’osservazione convince molto, anche perché corrisponde alla lettera della<br />

legge, nella quale si pone riferimento specifico alle “operazioni effettuate” e<br />

quindi a concrete voci “di entrata e di uscita”, come sembra confermare<br />

l’articolo 1130 laddove viene specificato “Nel registro di contabilità sono annotati<br />

in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli<br />

movimenti in entrata ed in uscita.<br />

Deve trattarsi quindi di movimenti effettuati, che devono essere registrati entro<br />

un periodo di tempo preciso.<br />

Quod abundat non vitiat.


Non è detto che l’inserimento di voci diverse, che l’amministratore potrebbe<br />

essere indotto ad inserire per rendere il “registro di contabilità” che potrebbe<br />

essere utilizzato anche per il soddisfacente riparto delle spese tra i condomini<br />

comporti ex se illegittimità della tenuta del registro istituito dalla riforma.<br />

Talvolta gli amministratori parlano di contabilità di cassa e di contabilità per<br />

competenza, rappresentando l’opportunità che i condomini ricevano<br />

informazioni non limitate a quanto si sia speso e quanto si sia incassato ma<br />

anche a quanto ci sia impegnati a spendere.<br />

La prassi, certamente invalsa, ha buoni argomenti per sostenersi.<br />

Occorre tuttavia rammentare che il registro di contabilità ha il contenuto che è<br />

stato rappresentato in virtù della lettera della legge e che eventuali ulteriori<br />

contenuti potranno non risultare pregiudizievoli per l’amministratore (esposto<br />

alla revoca, ai sensi dell’art. 1129 c.c. ‘per la mancata ottemperanza alle<br />

prescrizioni de quibus) potranno trovare ingresso unicamente se le esigenze di<br />

completezza e di ricostruibilità siano preservate integralmente.<br />

La separazione tra movimenti effettuati e impegni di spesa dovrà risultare<br />

rigorosa, di agevole lettura e insuscettibile di determinare difficoltà di ricostruire<br />

l’andamento economico: per ripetere l’espressione della legge, in modo tale da<br />

consentire l’immediata verifica.<br />

La pratica si occuperà di risolvere problemi che forse non considerano che di<br />

fatto l’intera contabilità sarà tenuta mediante modalità informatizzate.<br />

Per certo, la descrizione dei fondi disponibili e l’indicazione delle eventuali<br />

riserve troverà posto nel riepilogo finanziario, previsto dalla nuova normativa.<br />

Caratozzolo osserva che dovranno evidenziarsi le posizioni a credito e a debito<br />

di ogni condomino e del condominio stesso nei confronti anche di terzi estranei<br />

al condominio (Fornitori – Fisco – Dipendenti – Enti previdenziali).<br />

Sempre Caratozzolo afferma che nel riepilogo finanziario si dovrà evidenziare il<br />

saldo cassa/banca iniziale, le entrate per riscossione di rate condominiale e le<br />

uscite per pagamenti di somme di diversa natura, specificandone la destinazione;<br />

dovranno essere evidenziati i fondi esistenti, le riserve se costituite, eventuali<br />

anticipi di Banche o finanziamenti, entrate per interessi attivi o risarcimenti<br />

assicurativi, le ritenute di acconto ancora da versare, i sospesi per contenzioso in<br />

corso con la specifica se di anni precedenti o di anno in corso, le entrate e le<br />

uscite straordinarie.<br />

Parodi osserva:<br />

- che il riepilogo finanziario è una situazione di cassa nella quale vengono<br />

algebricamente sommate la disponibilità (Banca o Posta) di fine esercizio<br />

precedente (a suo tempo inserita nella relativa situazione patrimoniale), gli<br />

incassi per quote versate dai condomini, gli eventuali conguagli di fine<br />

gestione precedente a debito o a credito, i pagamenti per spese sostenute e<br />

per debiti già evidenziati fra le passività della situazione patrimoniale dello<br />

scorso esercizio;<br />

- e che la “nota sintetica esplicativa” è la relazione dell’amministratore a<br />

chiarimento del criterio utilizzato per la elaborazione del rendiconto (quello<br />

di competenza è previsto dall’art. 2423 bis c.c. per attribuire il costo dei


servizi forniti agli effettivi fruitori, utilizzato dagli enti di erogazione), di<br />

eventuali anticipazioni liquidate al personale in conto TFR, di procedimenti<br />

legali eventualmente in corso, ecc.).<br />

Mentre ci si inchina ala competenza degli esperti di contabilità non si può evitare<br />

di ricordare che la riforma ha posto l’accento sui principii che già la<br />

giurisprudenza aveva enucleato e sostenuto anche con la robusta forma dei suoi<br />

provvedimenti di volontaria giurisdizione (revoca).<br />

Come sempre il diavolo sta nei particolari e non esiste idea buona che rimanga<br />

tale se non viene attuata con diligenza e con discernimento.<br />

I principii dettati dal legislatore sono davvero insuscettibili di dibattito o di<br />

dispute:<br />

1. completezza;<br />

2. separazione assoluta dei fondi dei condomini da qualsivoglia altra entità<br />

<strong>economica</strong>;<br />

3. utilizzazione esclusiva del contro di intestato al condominio per ogni<br />

movimento di denaro;<br />

4. trasparenza;<br />

5. agevole leggibilità;<br />

6. ricostruibilità;<br />

7. conservazione dei giustificativi e degli stessi documenti che costituiscono il<br />

rendiconto per dieci anni;<br />

8. disponibilità dell’intera documentazione per la disamina da parte dei<br />

condomini o dell’assemblea.<br />

Ove questi principii siano salvaguardati e ove i diversi documenti previsti siano<br />

tenuti ordinatamente e siano aggiornati tempestivamente, non appare possibile<br />

prevedere conseguenze negative per l’amministratore.<br />

*. * * *<br />

Alcune disposizioni particolari hanno suscitato interesse tra i commentatori.<br />

Occorre segnalarle, benché non sempre ne risulti agevole il governo:<br />

a. l’articolo 1135 c.c. consentirà all’assemblea di disporre opere di<br />

manutenzione straordinaria e innovazioni, ma aggiunge “costituendo<br />

obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei<br />

lavori”.<br />

Sarà necessario che anche il condomino del quale è ignota la residenza e<br />

persino ‘esistenza in vita abbia versato l’ultimo euro, in difetto del quale<br />

l’opera straordinaria non potrà essere neppure deliberata?<br />

Nel convegno <strong>Anaci</strong> di Milano del 15 dicembre 2012 è stata affermata<br />

autorevolmente l’idea che l’effettiva e integrale costituzione della<br />

“provvista” possa finire per costituire presupposto per la validità della<br />

delibera.<br />

Appare arduo che una tesi che allo stato risulta sostenuta autorevolmente ed<br />

anche diffusamente non prevalga su considerazioni di genere diverso.


Tuttavia, nel caso di specie si dovrà ricordare che le tesserine delle facciate<br />

decidono di cadere anche prima che sia costituita la provvista e che la parola<br />

“costituire” viene dal latino “constitùere” che significa anche “fermare,<br />

stabilire” come del resto appare agevole rilevare ponendo mente alla parola<br />

“Costituzione”.<br />

Il Devoto Oli, menzione tra le diverse accezioni anche quella di “fondare”,<br />

“mettere insieme”.<br />

Il Grande Dizionario delle Lingua Italiana Utet indica i seguenti significati:<br />

istituire, stabilire, fondare, creare.<br />

L’etimologia e la lingua corrente pongono quindi riferimento alla semplice<br />

decisione, come si intende con il verbo “stabilire” e a tale osservazioni altre<br />

devono aggiungersi.<br />

La tesi della necessità della costituzione preventiva della provvista appare<br />

eccessiva e, addirittura si risolverebbe nell’assegnazione di una sorta di<br />

diritto di veto a favore di chi sia disposto a farsi inseguire per anni prima di<br />

provvedere coattivamente ad un pagamento che sia destinato all’esecuzioni<br />

di innovazioni che gli ripugnano.<br />

Quindi, non è impossibile che “costituire” significhi semplicemente stabilire<br />

e istituire.<br />

La disposizione così interpretata risulterà perfettamente in linea con la nuova<br />

solidarietà delle obbligazioni condominiali.<br />

In virtù del nuovo articolo 63 disp att.c.c. l’amministratore è tenuto a<br />

comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei<br />

condomini morosi.<br />

A loro volta i creditori non potranno agire nei confronti degli obbligati in<br />

regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.<br />

Lasciando ad occasione più propizia l’esame delle mille difficoltà che le<br />

disposizioni sopra riferite comportano, si osserva che la costituzione di un<br />

fondo particolare per le manutenzioni straordinarie e per le innovazioni,<br />

ovvero per le spese tendenzialmente più ingenti, corrisponde all’esigenza di<br />

tenere separate e facilmente individuabili le diverse contabilità e quindi le<br />

diverse posizioni creditorie o debitorie.<br />

b. Sempre in virtù del rinnovato articolo 63, in caso di mora nel pagamento dei<br />

contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore potrà<br />

sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni<br />

suscettibili di godimento separato. Si rileva che il potere diventa incisivo,<br />

poiché sarà esercitabile direttamente dall’amministratore, gravato da<br />

ulteriore responsabilità. Non si richiederà quindi una previsione del<br />

regolamento e neppure la delibera assembleare. Formerà oggetto di dibattito<br />

andare a stabilire quanto poi la norma sia conveniente per il condominio, che<br />

comunque dovrà sostenere degli oneri e che difficilmente potrà chiedere la<br />

rifusione dei costi fissi per un servizio sospeso. In questa ottica, appare<br />

opportuno rilevare che non vi sarebbe ragione per ritenere che l’assemblea<br />

non possa individuare quando la sospensione dei servizi non sia conveniente<br />

e disporre che l’amministratore non eserciti la facoltà in discorso;


c. l’ art. 63 prescrive che chi subentra nei diritti di un condomino sia obbligato<br />

solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso<br />

e a quello precedente (come accadeva già prima ) ma aggiunge che chi cede<br />

diritti su unità immobiliari resti obbligato solidalmente con l'avente causa per<br />

i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore<br />

copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Non<br />

risulta alcun commento negativo per la norma evidentemente opportuna;<br />

d. l’articolo 67 disp. att. c.c. statuisce che il nudo proprietario e l'usufruttuario<br />

rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti<br />

all'amministrazione condominiale. Non si svolgono critiche nei confronti del<br />

legislatore, ma bensì nei confronti dei mezzi di informazione che non hanno<br />

colto la portata della regola che modifica l’equilibrio dell’istituto<br />

dell’usufrutto. Chi acquisterà le cosiddette nude proprietà dovrà fare qualche<br />

conto, poiché non sarà più aspirante proprietario pleno jure, ma avrà anche<br />

dei ruoli attivi, di voto in assemblea, e passivi di obbligato in solido per<br />

spese anche rilevanti che sovente non sarà agevole recuperare;<br />

e. i contributi per le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e per le<br />

innovazioni diventeranno prededucibili in sede fallimentare. Occorre però<br />

che le quote in discorso siano divenute esigibili ai sensi del nuovo articolo<br />

l'articolo 63 disp. atto c.c. la norma introduce un favor persino eccessivo,<br />

poiché sarebbe bastato assegnare alle spese un privilegio e quindi<br />

proteggerle. Per converso, l’agevolazione appare limitata alla sola sede<br />

fallimentare e quindi non si estenderebbe alle esecuzioni immobiliari, che<br />

pure costituiscono le situazioni di gran lunga più diffuse.

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