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Gestione economica (Avv. Correale) - Anaci

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servizi forniti agli effettivi fruitori, utilizzato dagli enti di erogazione), di<br />

eventuali anticipazioni liquidate al personale in conto TFR, di procedimenti<br />

legali eventualmente in corso, ecc.).<br />

Mentre ci si inchina ala competenza degli esperti di contabilità non si può evitare<br />

di ricordare che la riforma ha posto l’accento sui principii che già la<br />

giurisprudenza aveva enucleato e sostenuto anche con la robusta forma dei suoi<br />

provvedimenti di volontaria giurisdizione (revoca).<br />

Come sempre il diavolo sta nei particolari e non esiste idea buona che rimanga<br />

tale se non viene attuata con diligenza e con discernimento.<br />

I principii dettati dal legislatore sono davvero insuscettibili di dibattito o di<br />

dispute:<br />

1. completezza;<br />

2. separazione assoluta dei fondi dei condomini da qualsivoglia altra entità<br />

<strong>economica</strong>;<br />

3. utilizzazione esclusiva del contro di intestato al condominio per ogni<br />

movimento di denaro;<br />

4. trasparenza;<br />

5. agevole leggibilità;<br />

6. ricostruibilità;<br />

7. conservazione dei giustificativi e degli stessi documenti che costituiscono il<br />

rendiconto per dieci anni;<br />

8. disponibilità dell’intera documentazione per la disamina da parte dei<br />

condomini o dell’assemblea.<br />

Ove questi principii siano salvaguardati e ove i diversi documenti previsti siano<br />

tenuti ordinatamente e siano aggiornati tempestivamente, non appare possibile<br />

prevedere conseguenze negative per l’amministratore.<br />

*. * * *<br />

Alcune disposizioni particolari hanno suscitato interesse tra i commentatori.<br />

Occorre segnalarle, benché non sempre ne risulti agevole il governo:<br />

a. l’articolo 1135 c.c. consentirà all’assemblea di disporre opere di<br />

manutenzione straordinaria e innovazioni, ma aggiunge “costituendo<br />

obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei<br />

lavori”.<br />

Sarà necessario che anche il condomino del quale è ignota la residenza e<br />

persino ‘esistenza in vita abbia versato l’ultimo euro, in difetto del quale<br />

l’opera straordinaria non potrà essere neppure deliberata?<br />

Nel convegno <strong>Anaci</strong> di Milano del 15 dicembre 2012 è stata affermata<br />

autorevolmente l’idea che l’effettiva e integrale costituzione della<br />

“provvista” possa finire per costituire presupposto per la validità della<br />

delibera.<br />

Appare arduo che una tesi che allo stato risulta sostenuta autorevolmente ed<br />

anche diffusamente non prevalga su considerazioni di genere diverso.

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