Privilegiata: broncopatia cronica da pleurite ... - Francocrisafi.It
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<strong>Privilegiata</strong>: <strong>broncopatia</strong> <strong>cronica</strong> <strong>da</strong> <strong>pleurite</strong> è considerata aggravamento<br />
(Corte dei Conti Emilia Romagna, Sentenza 22 maggio 2004 n° 1084)<br />
In sede di visita medico legale, l’accertamento di una secon<strong>da</strong> patologia che interessa la medesima<br />
parte anatomica precedentemente <strong>da</strong>nneggiata e “pensionata” deve essere attentamente valutata e, se<br />
del caso indennizzata (come nel caso in esame) riconoscendo una maggiore valutazione su quella<br />
precedentemente espressa. (Ludovico A<strong>da</strong>lberto De Grigiis)<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
in composizione monocratica, in persona del Consigliere Dott. Massimo De Maria<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
Sul giudizio instaurato con ricorso n. 20591/4512/G R.G proposto <strong>da</strong> L.M., classe 1923, avverso la<br />
determinazione n. 2900891 del 23/04/1998 del Ministero del Tesoro – D.G.P.G., negativa i più<br />
favorevole trattamento di pensione;<br />
Nella pubblica udienza del 10/03/2004, non rappresentato il Ministero del Tesoro, presente ma non<br />
rappresentato il ricorrente;<br />
Visti gli atti di causa;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso in epigrafe, l’interessato – già in godimento di pensione vitalizia <strong>da</strong>l 1.4.1957 a vita per<br />
esiti di <strong>pleurite</strong> basale sinistra – note di “sclerosi ilare” – espone che il 3.11.1995 fu sottoposto a visita<br />
di aggravamento presso la C.M.P.G. di Padova. Non venne riscontrato aggravamento dell’infermità n. 1<br />
(“lieve sclerosi ilare bilaterale. Esiti di <strong>pleurite</strong> parieto-basale sx, in soggetto alquanto denutrito”), ma<br />
venne accertata una infermità n. 2 (“bronchite <strong>cronica</strong> enfisemigena con deficit respiratorio di tipo<br />
restrittivo”) ritenuta ascrivibile all’8^ ctg. se interdipendente con la prima infermità .<br />
Fu quindi visitato per delega <strong>da</strong>lla C.M.S <strong>da</strong>ll’O.M. di Bologna il 6.6.1996. In proposito la C.M.S. nella<br />
seduta del 27.9.1996, ha negato l’interdipendenza della secon<strong>da</strong> infermità con la prima, ritenendo che
“pur essendo insorte nello stesso apparato, sono configurabili come patologie a sé stanti, diverse l’una<br />
<strong>da</strong>ll’altra”, ritenendo vinta la presunzione di cui all’art. 2 lettera m) della legge 8.8.1991 n. 261.<br />
Il ricorrente, invocando l’applicazione dell’art. 2 lettera m) della legge n. 261/91, ha depositato il<br />
29/1/2001 una relazione di consulenza medico-legale, a firma del Prof. F.M. Avato e della Dott.ssa M.E.<br />
B. della Sezione di Medicina Legale dell’Università di Ferrara, in cui – premesso che il ricorrente,<br />
sottoposto a visita medico-legale il 9.8.2000, è risultato affetto <strong>da</strong> 1) “esiti di pachi-<strong>pleurite</strong> basale<br />
sinistra con sclerosi ilare bilaterale” <strong>da</strong> considerarsi quale reliquato della patologia tubercolare<br />
contratta nel 1946 in campo di concentramento a Danzica e 2) “sindrome broncopolmonare di tipo<br />
enfisematoso con deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve” – si conclude che le patologie<br />
sub 2) sono <strong>da</strong> considerarsi interdipendenti con quelle sub 1) (esiti della tubercolosi), sulla base dell’art.<br />
2 lettera m) della legge n. 261/91, essendo “insorte nel corso del tempo a carico dello stesso organo o<br />
apparato, rappresentando di fatto un aggravamento della situazione anatomo-funzionale già<br />
compromessa <strong>da</strong>lla patologia tubercolare con conseguente ascrivibilità dell’infermità sub 2) sindrome<br />
broncopolmonare di tipo enfisematoso con deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve “almeno<br />
alla 8^ categoria della Tab. A e quindi , per cumulo, alla 7^ ctg. Tab. A .<br />
Con ordinanza n. 99/01 del 7/2/2001, questo giudice ha ritenuto importante, ai fini di giustizia,<br />
acquisire sulla questione come sopra dedotta il parere dell’U.M.L. del Ministero della Salute, previa<br />
visita collegiale del ricorrente, anche per delega.<br />
Con nota n. 110889 del 3/11/2003, l’adito U.M.L., in esito alla suddetta ordinanza, ha espresso il parere<br />
medico legale che di seguito si trascrive:<br />
“ Questo Ufficio, letta l’ordinanza di codesta Corte, ha provveduto a chiedere visita per delega<br />
all’Arciospe<strong>da</strong>le “S.Anna” di Ferrara.
Esaminati gli accertamenti eseguiti (RX torace, PFR) si ritiene di esprimere la diagnosi di: 1) Esiti<br />
pleurici basale bilaterali di orgine specifica, con BPCO in fase di iniziale lieve insufficienza ventilatoria.<br />
Parere Medico Legale<br />
Circa l’esistenza di un nesso di interdipendenza tra l’infermità pensionata la <strong>broncopatia</strong> <strong>cronica</strong> con<br />
insufficienza respiratoria, questo Ufficio condivide le tesi sostenute <strong>da</strong>i consulenti di parte osservando<br />
che è evenienza costante nella pratica clinica il rilievo di successivo sviluppo di broncopneumopatia in<br />
soggetti affetti <strong>da</strong> processi specifici pleurici o parenchimali ancorché in esiti.<br />
Ciò è <strong>da</strong> riferire a processi peribronchitici cicatriziali, a localizzazione specifica in cavo pleurico o nel<br />
contesto del polmone.<br />
La compromissione funzionale venutasi a determinare con l’instaurarsi della BPCO, può essere<br />
equamente ascritta alla 8^ ctg TAB. A: nel complesso con l’infermità già pensionata (8^ ctg.) risulta 7^<br />
ctg. Tab. A leggi vigenti.”<br />
Questo Giudice non ha motivo per discostarsi <strong>da</strong>l suddetto parere dell’UML, che ritiene<br />
correttamente formulativo e che condivide pienamente.<br />
Conseguentemente, il ricorso in epigrafe deve essere accolto in conformità al predetto parere dell’UML<br />
del Ministero della salute.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione<br />
monocratica, ex art. 5 legge n. 205/2000, definitivamente pronunciando,<br />
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e riconosce che al Sig. L.M., in conformità al citato parere dell’UML, spetta il<br />
trattamento pensionistico vitalizio ascrivibile nel complesso alla 7° ctg. Tab. A leggi vigenti, a<br />
decorrere <strong>da</strong>l 3/11/1995, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme avute, <strong>da</strong>lla<br />
scadenza dei singoli ratei non corrisposti fino al soddisfo, con le modulazioni previste <strong>da</strong>lle norme ora in<br />
vigore sull’alternatività degli emolumenti accessori suddetti.<br />
Spese compensate.<br />
Man<strong>da</strong> alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza al Ministero dell’Economia e Finanze, per<br />
l’esecuzione.<br />
Così deciso in Bologna il 10 marzo 2004.<br />
Depositata in Segreteria il 22.05.2004<br />
( <strong>da</strong> www.laprevidenza.it )<br />
Il Giudice<br />
(Dott. Massimo De Maria)<br />
f.to Massimo De Maria<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
f.to dr.ssa Valeria Sama