Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />
una definizione uniforme a livello comunitario 192 . La Cg ha in<strong>di</strong>cato che<br />
una <strong>di</strong>sabilità, ai fini <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong><br />
occupazione, dovrebbe essere intesa come «un limite che deriva, in particolare,<br />
da minorazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione<br />
<strong>della</strong> persona considerata alla vita professionale» e deve essere «probabile<br />
che essa sia <strong>di</strong> lunga durata». Nell’applicare questa definizione alla fattispecie,<br />
è stato riscontrato come la signora Navas <strong>non</strong> fosse <strong>di</strong>sabile allorquando ha<br />
intentato causa <strong>di</strong>nanzi ai tribunali spagnoli per <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla<br />
<strong>di</strong>sabilità, dal momento che quest’ultima era stata licenziata per un’assenza dal<br />
lavoro per malattia <strong>di</strong> otto mesi. In questo caso, la Cg ha precisato che occorre<br />
<strong>di</strong>stinguere tra malattia e <strong>di</strong>sabilità, in quanto la prima <strong>non</strong> gode <strong>di</strong> protezione.<br />
Come si è visto nel capitolo 1, l’UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite<br />
sui <strong>di</strong>ritti delle persone con <strong>di</strong>sabilità (UNCRPD) del 2006, il che significa che la Cg<br />
terrà probabilmente conto <strong>della</strong> Convenzione stessa<br />
e delle interpretazioni fornite dal Comitato per i <strong>di</strong>ritti<br />
delle persone con <strong>di</strong>sabilità, incaricato <strong>di</strong> controllarne<br />
l’applicazione e l’interpretazione 193 .<br />
In quanto parte contraente <strong>della</strong> UNCRPD, l’UE e le sue<br />
istituzioni (come pure gli Stati membri allorché interpretano<br />
e attuano il <strong>di</strong>ritto dell’Unione) sono tenute a<br />
seguire questo approccio ampio e inclusivo nell’interpretare<br />
il significato <strong>di</strong> «<strong>di</strong>sabilità».<br />
Articolo 1 <strong>della</strong> UNCRPD: «Per<br />
persone con <strong>di</strong>sabilità si intendono<br />
coloro che presentano durature<br />
menomazioni fisiche, mentali,<br />
intellettuali o sensoriali che in<br />
combinazione con barriere <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa<br />
natura possono ostacolare la loro<br />
piena ed effettiva partecipazione<br />
nella società in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
uguaglianza con gli altri».<br />
Pur <strong>non</strong> figurando in modo esplicito fra i motivi oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
<strong>della</strong> CEDU, la <strong>di</strong>sabilità è stata inclusa dalla Cedu nella nozione <strong>di</strong> «altri» motivi ai<br />
sensi dell’articolo 14.<br />
Esempio: nella causa Glor c. Svizzera, la Cedu ha riscontrato che il ricorrente,<br />
<strong>di</strong>abetico, poteva essere considerato una persona affetta da <strong>di</strong>sabilità, a prescindere<br />
dal fatto che la legge nazionale classificasse la sua con<strong>di</strong>zione fra le<br />
<strong>di</strong>sabilità «minori» 194 . Per compensare l’impossibilità <strong>di</strong> completare il servizio<br />
192 Cg, sentenza 11 luglio 2006, causa C-13/05, Chacón Navas c. Eurest Colectividades SA, Racc. 2006,<br />
pag. I-6467.<br />
193 Documento oNU A/RES/61/611, 13 <strong>di</strong>cembre 2006.<br />
194 Cedu, sentenza 30 aprile 2009, Glor c. Svizzera (n. 13444/04).<br />
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