criteri per l'assegnazione del personale a.t.a. e docente alle sedi
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a – Scuola “Catullo” con 13 classi, Direzione e Segreteria : n° 5 collaboratori<br />
b - Scuola Nievo con 10 classi<br />
. n° 3 collaboratori<br />
c - Scuola Fraccaroli con 8 classi<br />
: n° 3 collaboratori<br />
2. Il <strong>per</strong>sonale viene assegnato ai plessi verificando la disponibilità dei singoli dipendenti, le<br />
loro capacità e le loro compatibilità relazionali.<br />
3. Qualora non sia possibile, il <strong>per</strong>sonale potrà essere assegnato, a domanda, secondo i<br />
seguenti <strong>criteri</strong> fatte salve l’efficienza e l’efficacia <strong>del</strong> servizio<br />
.<br />
a) continuità nella sede<br />
b) maggiore anzianità di servizio<br />
c) sorteggio<br />
4. Quanto previsto dal punto 3 può essere applicato anche a singoli dipendenti che<br />
oggettivamente si trovino in gravi situazioni <strong>per</strong>sonali, familiari e/o di salute dimostrabili e<br />
documentabili<br />
TITOLO VII - Ritardi e <strong>per</strong>messi<br />
1. Il ritardo deve essere giustificato e recu<strong>per</strong>ato, possibilmente nella stessa giornata, previo<br />
accordo con il Direttore SGA e comunque entro l'ultimo giorno <strong>del</strong> mese successivo a quello<br />
in cui si è verificato<br />
2. I <strong>per</strong>messi di durata non su<strong>per</strong>iore alla metà <strong>del</strong>l'orario giornaliero individuale di servizio<br />
sono autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il parere <strong>del</strong> Direttore SGA<br />
3. L'interessato deve presentare la relativa richiesta scritta almeno 2 giorni prima. Il <strong>per</strong>messo<br />
deve essere recu<strong>per</strong>ato entro l’ultimo giorno <strong>del</strong> mese successivo a quello in cui si è<br />
verificato. Per i casi eccezionali e motivati, i <strong>per</strong>messi potranno essere richiesti prima <strong>del</strong><br />
turno di servizio e potranno essere concessi solo in condizione di salvaguardia <strong>del</strong>le<br />
necessità <strong>del</strong> pubblico servizio.<br />
TITOLO VIII - Chiusura prefestiva<br />
1. Nei <strong>per</strong>iodi di interruzione <strong>del</strong>le attività didattiche e nel rispetto <strong>del</strong>le attività programmate<br />
dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura <strong>del</strong>l'unità scolastica nelle giornate prefestive.<br />
2. La chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando lo richiede più <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong><br />
<strong>per</strong>sonale ata in organico <strong>per</strong> giornate comprese fra l'inizio <strong>del</strong>l'anno scolastico e il 30 giugno<br />
e <strong>del</strong> 75% <strong>per</strong> quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto.<br />
3. Nell'eventualità non venga raggiunta la predetta <strong>per</strong>centuale, il <strong>per</strong>sonale favorevole,<br />
compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fruire <strong>del</strong> giorno con recu<strong>per</strong>o <strong>del</strong>le ore.<br />
4. In caso di richiesta di ferie <strong>per</strong> tali giorni deve essere data la precedenza al <strong>per</strong>sonale<br />
favorevole alla chiusura rispetto al <strong>per</strong>sonale contrario alla chiusura.<br />
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