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criteri per l'assegnazione del personale a.t.a. e docente alle sedi

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a – Scuola “Catullo” con 13 classi, Direzione e Segreteria : n° 5 collaboratori<br />

b - Scuola Nievo con 10 classi<br />

. n° 3 collaboratori<br />

c - Scuola Fraccaroli con 8 classi<br />

: n° 3 collaboratori<br />

2. Il <strong>per</strong>sonale viene assegnato ai plessi verificando la disponibilità dei singoli dipendenti, le<br />

loro capacità e le loro compatibilità relazionali.<br />

3. Qualora non sia possibile, il <strong>per</strong>sonale potrà essere assegnato, a domanda, secondo i<br />

seguenti <strong>criteri</strong> fatte salve l’efficienza e l’efficacia <strong>del</strong> servizio<br />

.<br />

a) continuità nella sede<br />

b) maggiore anzianità di servizio<br />

c) sorteggio<br />

4. Quanto previsto dal punto 3 può essere applicato anche a singoli dipendenti che<br />

oggettivamente si trovino in gravi situazioni <strong>per</strong>sonali, familiari e/o di salute dimostrabili e<br />

documentabili<br />

TITOLO VII - Ritardi e <strong>per</strong>messi<br />

1. Il ritardo deve essere giustificato e recu<strong>per</strong>ato, possibilmente nella stessa giornata, previo<br />

accordo con il Direttore SGA e comunque entro l'ultimo giorno <strong>del</strong> mese successivo a quello<br />

in cui si è verificato<br />

2. I <strong>per</strong>messi di durata non su<strong>per</strong>iore alla metà <strong>del</strong>l'orario giornaliero individuale di servizio<br />

sono autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il parere <strong>del</strong> Direttore SGA<br />

3. L'interessato deve presentare la relativa richiesta scritta almeno 2 giorni prima. Il <strong>per</strong>messo<br />

deve essere recu<strong>per</strong>ato entro l’ultimo giorno <strong>del</strong> mese successivo a quello in cui si è<br />

verificato. Per i casi eccezionali e motivati, i <strong>per</strong>messi potranno essere richiesti prima <strong>del</strong><br />

turno di servizio e potranno essere concessi solo in condizione di salvaguardia <strong>del</strong>le<br />

necessità <strong>del</strong> pubblico servizio.<br />

TITOLO VIII - Chiusura prefestiva<br />

1. Nei <strong>per</strong>iodi di interruzione <strong>del</strong>le attività didattiche e nel rispetto <strong>del</strong>le attività programmate<br />

dagli Organi Collegiali è possibile la chiusura <strong>del</strong>l'unità scolastica nelle giornate prefestive.<br />

2. La chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando lo richiede più <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong><br />

<strong>per</strong>sonale ata in organico <strong>per</strong> giornate comprese fra l'inizio <strong>del</strong>l'anno scolastico e il 30 giugno<br />

e <strong>del</strong> 75% <strong>per</strong> quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto.<br />

3. Nell'eventualità non venga raggiunta la predetta <strong>per</strong>centuale, il <strong>per</strong>sonale favorevole,<br />

compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fruire <strong>del</strong> giorno con recu<strong>per</strong>o <strong>del</strong>le ore.<br />

4. In caso di richiesta di ferie <strong>per</strong> tali giorni deve essere data la precedenza al <strong>per</strong>sonale<br />

favorevole alla chiusura rispetto al <strong>per</strong>sonale contrario alla chiusura.<br />

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