capitolato speciale fornitura di materiale sanitario per anestesia e ...
capitolato speciale fornitura di materiale sanitario per anestesia e ...
capitolato speciale fornitura di materiale sanitario per anestesia e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 12 – Consegne<br />
L’Impresa dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo<br />
<strong>per</strong> l’evasione dell’or<strong>di</strong>ne. I beni offerti dovranno essere consegnati nelle quantità<br />
richieste dall’Azienda Sanitaria Locale entro sette giorni lavorativi dalla ricezione<br />
dell’or<strong>di</strong>ne, compreso il <strong>per</strong>iodo estivo, eventuali consegne urgenti dovranno essere<br />
evase entro le 24 ore.<br />
Nel caso in cui l’Impresa si trovasse nell’impossibilità <strong>di</strong> rispettare i predetti<br />
termini, dovrà darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione scritta (via fax) all’Unità O<strong>per</strong>ativa<br />
Farmacia <strong>per</strong> consentire all’Azienda Sanitaria Locale <strong>di</strong> acquistare sul libero mercato<br />
beni <strong>di</strong> uguale qualità e quantità, con conseguente addebito all’Impresa dell’eventuale<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> prezzo. In caso <strong>di</strong> temporanea carenza dei prodotti aggiu<strong>di</strong>cati <strong>per</strong> cause<br />
<strong>di</strong> forza maggiore, l’impresa dovrà comunicare tempestivamente via fax la mancata<br />
<strong>di</strong>sponibilità del prodotto, in<strong>di</strong>candone:<br />
numero d’or<strong>di</strong>ne emesso dall’Azienda Sanitaria Locale e descrizione del<br />
<strong>di</strong>spositivo;<br />
<strong>per</strong>iodo previsto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità;<br />
causa dell’in<strong>di</strong>sponibilità.<br />
L’impresa dovrà inoltre preventivamente concordare con l’Asl l’eventuale prodotto<br />
sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità.<br />
I beni dovranno essere consegnati “ terra”, franco magazzino, con i relativi<br />
documenti <strong>di</strong> trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto <strong>per</strong> l’imballaggio e il<br />
trasporto anche se effettuati <strong>per</strong> consegne urgenti.<br />
Art. 13 - Penalità<br />
Fermo restando quanto previsto dall’articolo Risoluzione del contratto e salvo il<br />
risarcimento dell’eventuale maggiore danno, l’Azienda Sanitaria Locale si riserva, a sua<br />
<strong>di</strong>screzione e senza formalità, <strong>di</strong> applicare una penale € 50,00 <strong>per</strong> ogni giorno <strong>di</strong> ritardo<br />
nella consegna rispetto ai termini in<strong>di</strong>cati in offerta o rispetto ai termini concordati con<br />
il Servizio preposto all’emissione degli or<strong>di</strong>ni. Potrà inoltre essere applicata una penale<br />
<strong>di</strong> € 100,00 <strong>per</strong> ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti<br />
dal presente Capitolato non eliminati a seguito <strong>di</strong> nota scritta dall’Azienda Sanitaria Locale.<br />
In caso <strong>di</strong> inadempimento delle <strong>di</strong>sposizioni contrattuali l’Asl potrà rivalersi senza<br />
alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle<br />
fatture in attesa <strong>di</strong> liquidazione.<br />
26