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MOSCA MOSCA<br />
MOSCA LUGLIO 2009<br />
Panorama<br />
RUSSIA<br />
Novità economiche<br />
e legislative<br />
per l’imprenditore<br />
italiano in Russia
MOSCA<br />
LUGLIO 2009<br />
Mosca Giugno 09<br />
Oggi,<br />
mercoledì<br />
primo luglio,<br />
entra in vigore<br />
nella<br />
Federazione<br />
Russa la legge<br />
che riforma le<br />
“OOO”, le<br />
società a<br />
responsabilità<br />
limitata.<br />
EDITORIALE …………………………...…….. 2<br />
LA LEGGE FEDERALE OOO<br />
DEL 30 DICEMBRE 2008……………… …...…4<br />
Editoriale<br />
Caro lettore,<br />
ho il piacere di inaugurare il primo numero della<br />
newsletter Panorama Russia.<br />
Attraverso tale strumento avremo la possibilità di<br />
offrirvi, su base trimestrale, un panorama di<br />
novità legislative ed economiche rilevanti per il<br />
mercato russo e l’imprenditore italiano.<br />
Perché il nostro <strong>Studio</strong> ha deciso di creare una<br />
newsletter sulla Russia?<br />
Innanzi tutto perché sul mercato russo dei servizi<br />
legali e fiscali, <strong>De</strong> <strong>Berti</strong> <strong>Jacchia</strong> <strong>Franchini</strong> <strong>Forlani</strong><br />
ha conquistato una credibilità frutto di costante<br />
presenza sul territorio, di attenzione alle necessità<br />
dell’impresa italiana e della rinnovata fiducia dei<br />
propri Clienti. Siamo presenti a Mosca sin dal<br />
1995 e nel corso di questi quasi 15 anni abbiamo<br />
rappresentato un importante punto di riferimento<br />
per le imprese operanti nella Federazione Russa.<br />
Vogliamo continuare ad essere presenti al fianco<br />
dell’impresa italiana con strumenti sempre più<br />
efficaci e tempestivi.<br />
V’è poi l’importanza del mercato russo. La nostra<br />
posizione di osservatorio privilegiato ci permette<br />
di constatare che la Russia, ancora oggi,<br />
rappresenta per le aziende italiane un mercato<br />
2
MOSCA<br />
LUGLIO 2009<br />
Mosca Giugno 09<br />
straordinario, ricco di grandissime opportunità. Il<br />
quadro di riferimento dei rapporti bilaterali<br />
Italia/Russia è certamente positivo, con un’intesa<br />
diplomatica e politica solida e soprattutto con una<br />
vera partnership strategica globale data da un<br />
intenso interscambio e una forte<br />
complementarietà tra le due economie.<br />
Stando alle statistiche più recenti, nonostante la<br />
crisi l’interscambio con la Federazione Russa<br />
tiene. Date queste premesse è ipotizzabile che in<br />
futuro vi possa essere ulteriore spazio di<br />
penetrazione per le imprese italiane sul territorio<br />
russo.<br />
Non è però un mistero che a queste immense<br />
opportunità si contrappongano difficoltà<br />
intrinseche al sistema paese Russia.<br />
Le imprese italiane (ma non solo quelle italiane in<br />
verità) si trovano spesso a gestire il proprio<br />
business nella Federazione Russa dovendosi<br />
districare tra una legislazione complessa e in<br />
continuo movimento e la presenza di un apparato<br />
burocratico in taluni casi di non facile<br />
decifrazione. Le problematiche fiscali e doganali,<br />
poi, non facilitano certamente l’imprenditore che<br />
intenda operare in un regime di assoluta<br />
trasparenza.<br />
emergere spunti, possibilità, idee. L’idea è quella<br />
di fornire contributi variegati su aspetti normativi,<br />
fiscali e pratici.<br />
Questo primo numero nasce già con<br />
un’eccezione, dovuta alla data in cui esce. Oggi,<br />
mercoledì primo luglio, entra in vigore nella<br />
Federazione Russa la legge che riforma le “OOO”,<br />
le società a responsabilità limitata. Si tratta di una<br />
legge moderna, che aiuterà a superare molti degli<br />
ostacoli pratici incontrati sino ad oggi dalle<br />
imprese che si stabiliscono direttamente nella<br />
Federazione Russa, dando ad esempio spazio per<br />
la prima volta a strumenti come i patti parasociali<br />
e definendo regole più certe e trasparenti sulle<br />
partecipazioni e il loro trasferimento.<br />
Vista l’importanza di questa riforma, questo primo<br />
numero di Panorama Russia è monografico. Con<br />
un’ambizione: presentare in modo semplice ma<br />
efficace e tempestivo una riforma che<br />
accompagnerà le imprese italiane stabilmente<br />
presenti in Russia per i prossimi anni.<br />
Un cordiale saluto,<br />
Michelangelo Cicogna<br />
In un tale contesto è fondamentale, per l’impresa,<br />
conoscere il quadro normativo di riferimento ed<br />
essere costantemente aggiornata sulle evoluzioni<br />
di un sistema che, più o meno sistematicamente,<br />
si sta progressivamente adeguando a standard e<br />
best practices internazionalmente riconosciuti.<br />
In sostanza, si tratta di avere l’informazione prima<br />
del problema e di conoscere le opportunità di<br />
miglioramento prima che sia tardi.<br />
Panorama Russia ha questa ambizione: essere un<br />
canale informativo, non autocelebrativo, volto a<br />
stimolare il dialogo con l’imprenditore e a far<br />
3
MOSCA LUGLIO 2009<br />
Mosca Giugno 09<br />
La legge Federale<br />
OOO del 30<br />
dicembre 2008<br />
_____ La Legge Federale del 30 dicembre 2008<br />
n. 312 “Sulla modifica della prima parte del<br />
Codice civile della Federazione Russa e di alcuni<br />
atti legislativi della Federazione Russa” ha<br />
modificato in maniera significativa il quadro<br />
normativo che regola le società a responsabilità<br />
limitata (in russo, общество с ограниченной<br />
ответственностью, abbreviato “OOO”),<br />
introducendo emendamenti al Codice civile russo<br />
(di seguito, “Codice Civile”) ed alla Legge federale<br />
sulle società a responsabilità limitata” (di seguito,<br />
la “Legge sulle OOO”), con particolare riguardo<br />
alla loro costituzione e al loro funzionamento.<br />
avevano un contenuto parzialmente simile (così,<br />
ad esempio, le clausole relative all’’ammontare<br />
del capitale sociale o sulla ripartizione delle quote<br />
di partecipazione dei soci), pur richiedendo un<br />
differente quorum assembleare in caso di<br />
modifiche. Ed infatti, mentre lo statuto sociale<br />
poteva essere modificato con una decisione<br />
dell’assemblea generale dei soci presa con 2/3<br />
dei voti, le modifiche dell’atto costitutivo<br />
richiedevano necessariamente il voto unanime di<br />
tutti i soci.<br />
Con la riforma al Codice Civile ed alla Legge sulle<br />
OOO, il ruolo dell’atto costitutivo è cambiato:<br />
esso, infatti, è stato limitato all’organizzazione<br />
delle attività dei soci fondatori ed all’attribuzione<br />
delle quote di partecipazione nel capitale della<br />
società.<br />
Gli emendamenti entrano in vigore a partire dal 1°<br />
luglio 2009; viene concesso un periodo<br />
transitorio, sino al 31 dicembre 2009, per<br />
adeguarsi alla nuova disciplina.<br />
La riforma introduce notevoli innovazioni nel<br />
diritto societario della Federazione Russa,<br />
ampliando il margine dell’autonomia dei soci e<br />
contribuendo ad un ulteriore avvicinamento di<br />
questo sistema agli ordinamenti giuridici europei.<br />
Di seguito vengono forniti alcuni cenni sulle<br />
modifiche più rilevanti, con l’avvertenza che<br />
occorrerà del tempo affinché di talune nuove<br />
previsioni normative vengano chiaramente<br />
delineate e pienamente valutate la concreta<br />
portata e, talora, le modalità applicative.<br />
Documenti costitutivi<br />
Prima della riforma, i documenti costitutivi delle<br />
società a responsabilità limitata includevano l’atto<br />
costitutivo e lo statuto sociale. Tali documenti<br />
A far data dal 1° luglio 2009, quindi:<br />
La sede di Mosca<br />
- lo statuto sociale non deve più contenere<br />
informazioni sulla ripartizione delle quote<br />
di partecipazione, e ciò comporta che non<br />
sarà più necessario apportare modifiche<br />
allo statuto nel caso in cui intervengano<br />
4
MOSCA LUGLIO 2009<br />
Mosca Giugno 09<br />
cambiamenti nella compagine societaria;<br />
potrà invece contenere disposizioni sulle<br />
modalità e le conseguenze del recesso<br />
dei soci dalla società (si veda oltre),<br />
nonché, come sino al 1° luglio 2009, tutte<br />
le altre informazioni indicate nell’articolo<br />
52 del Codice Civile;<br />
- i soci fondatori devono concludere per<br />
iscritto un contratto di costituzione della<br />
società, che preveda le modalità con cui<br />
viene attuato il processo di formazione<br />
della società, l’ammontare del capitale<br />
sociale, la misura ed il valore nominale<br />
della quota di ognuno dei soci fondatori,<br />
nonché l’ammontare, le modalità ed i<br />
termini di pagamento delle quote di<br />
partecipazione.Entro il 1° gennaio 2010<br />
gli statuti e gli atti costitutivi delle società<br />
a responsabilità limitata esistenti devono<br />
essere modificati in base alle nuove<br />
disposizioni, eliminando o modificando le<br />
previsioni non più conformi alle norme di<br />
legge ed eventualmente inserendo nuove<br />
previsioni ammesse a seguito della<br />
riforma.<br />
soci esercitano i loro diritti o vi rinunciano, ed in<br />
particolare “ … il diritto di voto in assemblea, il<br />
diritto di trasferimento dell’intera quota o di parte<br />
di essa ad un prezzo determinato al verificarsi di<br />
determinate circostanze, ovvero il divieto di<br />
trasferire la quota sino a che non si verifichino<br />
determinate circostanze, nonché le modalità di<br />
esercizio degli atti di gestione della società,<br />
ovvero la sua costituzione, riorganizzazione e<br />
liquidazione, ovvero ancora l’attività della società<br />
…[nostra traduzione di lavoro]”.<br />
Il possibile utilizzo di tale nuovo strumento,<br />
nonché i numerosi aspetti ancora poco definiti<br />
(soprattutto per quanto concerne il coordinamento<br />
tra le disposizioni contenute nel Codice Civile e le<br />
nuove disposizioni della Legge sulle OOO)<br />
meritano una trattazione a sé stante, che seguirà<br />
questa nota di carattere generale.<br />
Diritto di recesso<br />
Con l’entrata in vigore degli emendamenti al<br />
Codice Civile ed alla Legge sulle OOO, il diritto di<br />
recesso dalla società non è più garantito ex lege<br />
ai soci delle OOO (salvo che per talune ipotesi<br />
residuali)<br />
Solo qualora espressamente previsto nello<br />
statuto, è riconosciuta al socio la facoltà di<br />
esercitare il diritto di recesso dalla società,<br />
indipendentemente dal consenso degli altri soci,<br />
alienando alla società medesima la propria quota<br />
di partecipazione al capitale sociale.<br />
Patti parasociali<br />
L’articolo 8, comma 3 della nuova Legge sulle<br />
OOO prevede per la prima volta in modo esplicito<br />
la possibilità per i soci di stipulare un accordo<br />
(spesso chiamato dai commentatori stranieri<br />
“patto parasociale”, sebbene la legge utilizzi<br />
termini diversi) che disciplini le modalità con cui i<br />
La possibilità di esercitare il diritto di recesso può<br />
essere inserita, con delibera adottata<br />
all’unanimità, negli statuti delle società costituite<br />
successivamente al 1° luglio 2009, e con<br />
maggioranza dei 3/4 del capitale sociale nelle<br />
società costituite antecedentemente a tale data.<br />
La società deve pagare al socio recedente il<br />
valore della quota calcolato in base al patrimonio<br />
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MOSCA LUGLIO 2009<br />
Mosca Giugno 09<br />
netto (attivo netto, nel linguaggio del legislatore<br />
entro un termine stabilito). L’introduzione del<br />
termine entro il quale tale pagamento deve<br />
avvenire è una novità che potrebbe rendere più<br />
agevole l’esercizio del diritto di recesso.<br />
E’ comunque garantito al socio il diritto di recesso<br />
dalla società, anche in assenza di previsione<br />
statutaria in tal senso, nei casi in cui venga<br />
deliberato (i) di concludere una transazione su<br />
larga scala (intesa come ogni operazione il cui<br />
valore sia pari o maggiore al 25% del patrimonio<br />
sociale), ovvero (ii) un aumento di capitale, ed il<br />
socio recedente abbia espresso voto contrario o<br />
non abbia partecipato alla votazione. L’esercizio<br />
del diritto deve avvenire entro 45 giorni decorrenti<br />
dalla data della delibera, qualora il socio abbia<br />
preso parte alla relativa assemblea, ovvero dalla<br />
data in cui il socio sia venuto a conoscenza della<br />
delibera.<br />
Viene quindi attribuito un ruolo determinante ai<br />
notai, che dovranno verificare la titolarità della<br />
quota ceduta, i poteri del socio cedente, nonché<br />
provvedere all’iscrizione delle modifiche alla<br />
compagine societaria nel registro statale unico<br />
delle persone giuridiche. In conseguenza della<br />
riforma, si prevede un considerevole<br />
allungamento dei tempi necessari a perfezionare i<br />
trasferimenti di quote societarie.<br />
Organo esecutivo della società e consiglio dei<br />
direttori<br />
Pur mantenendo inalterata la struttura e le<br />
funzioni dell’organo esecutivo della società<br />
(monocratico o collegiale) e del consiglio dei<br />
direttori (la cui nomina da parte dei soci rimane<br />
facoltativa), viene decisamente ampliato l’ambito<br />
delle competenze attribuibili al consiglio dei<br />
direttori prevedendo, in particolare, che<br />
quest’ultimo organo possa nominare l’organo<br />
esecutivo, se così previsto dallo statuto.<br />
Infine, la società può, in virtù di apposito<br />
contratto, demandare l’esecuzione dei poteri<br />
dell’organo esecutivo della società ad un gestore<br />
esterno, anche in assenza di una espressa<br />
indicazione nello statuto. Tale possibilità era<br />
ammissibile prima della riforma solo qualora<br />
previsto dallo statuto sociale.<br />
Transazioni con parti interessate<br />
Trasferimento delle quote di partecipazione<br />
La riforma modifica le modalità di trasferimento<br />
delle quote sociali con l’obiettivo di garantire una<br />
maggiore trasparenza. Tutte le operazioni di<br />
cessione di quote devono avere la forma dell’atto<br />
pubblico (comma 11 dell’articolo 21 della Legge<br />
sulle OOO), ad eccezione dei trasferimenti dai soci<br />
alla società o viceversa.<br />
La legge di riforma apporta modifiche alla<br />
disciplina delle transazioni della società con taluni<br />
soggetti (quali i membri dell’organo esecutivo),<br />
definiti “parti interessate” (in russo,<br />
заинтересованные лица), che già prima<br />
della riforma dovevano venire esplicitamente<br />
approvate dall’assemblea dei soci. Oltre ad<br />
ampliare il novero delle persone interessate<br />
(articolo 45, comma 1 della Legge sulle OOO),<br />
includendovi tutti i soggetti che dispongono del<br />
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MOSCA<br />
LUGLIO 2009<br />
Mosca Giugno 09<br />
potere di impartire direttive alla società (e quindi<br />
anche i soci di una OOO, o i membri del consiglio<br />
dei direttori cui siano stati delegati taluni poteri<br />
esecutivi), la nuova legge prevede alcune deroghe<br />
all’obbligo di esplicita approvazione da parte<br />
dell’assemblea. Ad esempio, non richiedono più<br />
approvazione (oltre che, come nella disciplina<br />
previgente, le transazioni con il socio unico che<br />
rivesta anche la funzione di organo esecutivo<br />
unico) le transazioni che interessano tutti i soci,<br />
ovvero ancora la cui conclusione sia obbligatoria<br />
per la società in base alla legge, le cessioni di<br />
quote di partecipazione nel capitale della società<br />
tra i soci e la società stessa, le transazioni attuate<br />
nel contesto di operazioni di riorganizzazione della<br />
società, nonché le operazioni concluse con parti<br />
interessate a condizioni non sostanzialmente<br />
differenti da quelle di analoghe operazioni<br />
concluse dalla società nell’ambito dell’ordinaria<br />
amministrazione in epoca precedente il<br />
riconoscimento della parte interessata come tale,<br />
ma solo nel periodo intercorrente tra detto<br />
riconoscimento e la prima assemblea dei soci<br />
(articolo 45, comma 4 della Legge sulle OOO).<br />
Altre novità<br />
Libro dei soci<br />
Il nuovo articolo 31.1 della Legge sulle OOO<br />
obbliga la società a tenere il libro dei soci a<br />
partire dal 1° luglio 2009. In caso di conflitto fra i<br />
dati contenuti nel libro dei soci e quelli risultanti<br />
dal registro statale unico delle persone giuridiche,<br />
la prevalenza è data a questi ultimi.<br />
Formazione e modifiche del capitale sociale<br />
Si prevede che, in caso di pagamento incompleto<br />
della quota di capitale sociale entro il termine<br />
stabilito all’atto della costituzione della società, la<br />
parte di quota non pagata si trasferisce alla<br />
società. Il contratto di costituzione della società<br />
può inoltre prevedere una sanzione patrimoniale<br />
per l’inadempimento dell’obbligo di pagamento<br />
delle quote del capitale sociale.<br />
E’ stata, inoltre, precisata la procedura di<br />
aumento del capitale sociale su richiesta di un<br />
socio o di un terzo nuovo entrante nella<br />
compagine societaria.<br />
Termine di impugnazione per le delibere degli<br />
organi di gestione della società<br />
L’impugnazione di una delibera degli organi di<br />
gestione della società può essere proposta al<br />
tribunale entro due mesi dal giorno in cui il socio<br />
sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire<br />
a conoscenza della delibera adottata. Nella<br />
versione precedente della Legge sulle OOO non si<br />
prevedeva alcun termine per l’impugnazione, che<br />
pertanto era stabilito sulla base delle norme<br />
generali del diritto.<br />
Riorganizzazione e trasformazione della società<br />
Sono stati eliminati i limiti alla trasformazione<br />
della OOO in una società commerciale di altro<br />
tipo, in un’associazione in partecipazione o in una<br />
cooperativa di produzione.<br />
Diritto di prelazione<br />
La riforma introduce una dettagliata disciplina<br />
dell’esercizio del diritto di prelazione da parte<br />
della società o da parte dei soci.<br />
7
Mosca Giugno 09<br />
Contatti<br />
Uffici<br />
MICHELANGELO CICOGNA<br />
tel. +39 02 7225541<br />
m.cicogna@dejalex.com<br />
ANNA BELIAKOVA<br />
tel.: +7 495 792 5492<br />
a.beliakova@dejalex.com<br />
YURI BOCHARNIKOV<br />
tel.: +7 495 7925492<br />
y.bocharnikov@dejalex.com<br />
MOSCA<br />
Ulitsa Letnikovskaya, 10<br />
115114, Moscow<br />
tel.: +7 495 792 5492<br />
fax: +7 495 792 5493<br />
moscow@dejalex.com<br />
MILANO<br />
Via San Paolo, 7<br />
20121, Milan<br />
tel.: +39 02 725541<br />
fax: +39 02 72554400<br />
milan@dejalex.com<br />
ROMA<br />
Via A. Bertoloni, 14<br />
00197 Rome<br />
tel.: +39 06 8091541<br />
fax: +39 06 80915444<br />
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BRUXELLES<br />
Avenue Louise, 221<br />
1050 Brussels<br />
tel.: +32 (0) 2 6455670<br />
fax: +32 (0) 2 7420138<br />
brussels@dejalex.com<br />
www.dejalex.com