Anno IX - n. 1 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore
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aprile 2012<br />
39<br />
historia et antiquitates aprile 2012<br />
Historia<br />
et Antiquitates<br />
Dal Confessore diretto per le<br />
confessioni della gente di campagna<br />
di Alfonso Maria de’ Liguori.<br />
di Gianluca Granato<br />
Degli obblighi di alcune persone particolari,<br />
cioè de’ giudici, scrivani, avvocati, accusatori,<br />
testimonj, e rei (tratto dal capo vigesimo del<br />
Confessore diretto per le confessioni della gente di<br />
campagna di Alfonso Maria de’ Liguori, 1764).<br />
Di seguito il contenuto del ventesimo capitolo<br />
dell’Opera di Alfonso Maria de’ Liguori, con le<br />
considerazioni rivelate negli anni in cui, già da<br />
tempo, il Santo aveva deciso di abbandonare la<br />
professione forense; il libro, nella sua versione<br />
completa, apparve per la prima volta a Benevento,<br />
presso Pignatelli, accompagnato dall’imprimatur<br />
dell’arcivescovo della città. Sant’Alfonso scelse l’editore<br />
Pignatelli perché a Napoli aveva incontrato<br />
un censore poco benevolo, “un certo revisore<br />
curioso e per verità poco intendente di Morale”; il<br />
tipografo di Benevento (a quel tempo ducato<br />
pontificio nel regno di Napoli e quindi esente<br />
dalle noie regaliste del governo napoletano), non<br />
era, infatti, soggetto a controlli fastidiosi e, anzi,<br />
ricevette da parte del censore arcivescovile, il<br />
padre Lubrani S.J., una lusingante approvazione:<br />
“Questo libro irreprensibile sotto il rapporto<br />
della fede e dei costumi è in tutto degno della<br />
pietà e della scienza dell’illustre autore. È<br />
un’Epitome della sua teologia morale, teologia di<br />
cui il papa Benedetto XIV ha fatto il più grande<br />
elogio”. L’espediente, tuttavia, non rassicurò<br />
completamente Alfonso Maria de’ Liguori; infatti,<br />
quando il suo libro apparve a Benevento, il 27 febbraio<br />
1764 scrisse al P. Ferrara: “Il mio nuovo<br />
opuscolo è finito e rivestito di tutte le approvazioni<br />
volute. Io però mi tengo in guardia e non<br />
voglio introdurlo a Napoli, tantomeno lo diffondo<br />
qui per il momento, ho le mie ragioni per questo”:<br />
“In questa materia lasceremo di scrivere quelle<br />
cose che s’appartengono al Foro; solamente noteremo<br />
alcune dottrine più principali, che riguardano<br />
la coscienza. E parlando de’ giudici, si noti per<br />
primo che il giudice non può condannare il reo<br />
senza la precedente accusa; eccettoché se’ il delitto<br />
fosse notorio, o ne fosse pubblica la fama, contestata<br />
con due testimonj. Si noti per secondo,<br />
che se il giudice sa privatamente, che alcuno è reo,<br />
ma quegli in giudizio sta provato per innocente,<br />
non può condannarlo. Il dubbio è, se può condannare<br />
chi sta provato per reo, ma egli sa ch’è<br />
innocente. Molti l’affermano con San Tommaso…<br />
ma molti altri… lo negano; … avvertasi però, che<br />
tal dubbio corre nelle sole cause criminali, perché<br />
nelle civili è certo, che il giudice dee far la sentenza<br />
secundum allegata et probata. Si noti per terzo,<br />
che, … il giudice non può giudicare secondo l’opinione<br />
meno probabile, ma secondo la più probabile.<br />
E quando le opinioni fossero egualmente<br />
probabili, dee divider la roba. Ma quando poi la<br />
ragione del possessore fosse abbastanza probabile<br />
… che dee giudicarsi in suo favore; mentre (come<br />
dice Sant’Agostino) il possesso da’ un jus certo di<br />
ritenere la roba, finché non consta, che è quella è<br />
d’altri; … si noti per quarto, che ’l giudice non può<br />
ricevere dalle parti doni di prezzo. Ma si dubita<br />
per primo se possa ricevere esculenti (prodotti da<br />
masticare - ndr) e poculenti (prodotti da bere -<br />
ndr) spontaneamente offerti. …Si dubita per<br />
secondo, se il giudice, dopo fatta la sentenza<br />
ingiusta per causa del dono ricevuto, sia tenuto a<br />
restituirlo. Molti l’affermano; ma altri anche probabilmente<br />
lo negano… Parlando <strong>degli</strong> scrivani;<br />
questi peccano, se esigono più della tassa; eccettoché<br />
se facessero qualche fatica straordinaria, o<br />
pure… se la tassa fosse fatta molto anticamente, e<br />
si considerasse improporzionata a’ tempi presenti,<br />
in cui son cresciuti i prezzi delle robe…<br />
Parlando <strong>degli</strong> avvocati, si noti per primo, che i<br />
monaci e chierici in sacris, o beneficiati, non possono<br />
patrocinare altre cause, che le proprie, o de’<br />
congiunti, o de’ soli orfani, e vedove... Per secondo<br />
che nelle cause criminali si posson difendere<br />
anche i delinquenti; ma non già gli accusatori, se<br />
la ragione di costoro non è certa. Per terzo, che<br />
l’avvocato è tenuto a difendere i poveri che stanno<br />
in grave necessità, ma non con grave incomodo.<br />
Per quarto che può difender le cause egualmente<br />
probabili <strong>degli</strong> attori, ed anche le meno probabili<br />
de’ rei. Si questiona poi, se possa difendere anche<br />
le meno probabili <strong>degli</strong> attori… Se poi difende<br />
una causa ingiusta, egli dee restituire tutti i danni<br />
cagionati così alla parte contraria, come al suo<br />
cliente inconsapevole della sua ingiustizia. Per<br />
quinto, che l’avvocato pecca, se conviene del salario,<br />
mentre la lite si sta facendo; oppure se pattuisce<br />
de quota litis… di prendersi la terza o quarta<br />
parte, se la lite si vince… Ma se ’l prezzo fosse giusto,<br />
probabilmente non è tenuto a restituirlo…<br />
Pecca ancora, se usa cavillazioni, o dilazioni<br />
incompetenti; purché la sua ragione non fosse<br />
evidentemente certa... Ma se la causa poi fosse<br />
solo probabilmente giusta, ciò non si può permettere<br />
senza evidente necessità, cioè per evitare<br />
la sentenza d’un giudice certamente iniquo: il<br />
quale caso è molto raro… Parlando <strong>degli</strong> accusatori,<br />
bisogna distinguere le accuse. Altra è quella,