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Anno IX - n. 1 - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

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38<br />

aprile 2012<br />

39<br />

historia et antiquitates aprile 2012<br />

Historia<br />

et Antiquitates<br />

Dal Confessore diretto per le<br />

confessioni della gente di campagna<br />

di Alfonso Maria de’ Liguori.<br />

di Gianluca Granato<br />

Degli obblighi di alcune persone particolari,<br />

cioè de’ giudici, scrivani, avvocati, accusatori,<br />

testimonj, e rei (tratto dal capo vigesimo del<br />

Confessore diretto per le confessioni della gente di<br />

campagna di Alfonso Maria de’ Liguori, 1764).<br />

Di seguito il contenuto del ventesimo capitolo<br />

dell’Opera di Alfonso Maria de’ Liguori, con le<br />

considerazioni rivelate negli anni in cui, già da<br />

tempo, il Santo aveva deciso di abbandonare la<br />

professione forense; il libro, nella sua versione<br />

completa, apparve per la prima volta a Benevento,<br />

presso Pignatelli, accompagnato dall’imprimatur<br />

dell’arcivescovo della città. Sant’Alfonso scelse l’editore<br />

Pignatelli perché a Napoli aveva incontrato<br />

un censore poco benevolo, “un certo revisore<br />

curioso e per verità poco intendente di Morale”; il<br />

tipografo di Benevento (a quel tempo ducato<br />

pontificio nel regno di Napoli e quindi esente<br />

dalle noie regaliste del governo napoletano), non<br />

era, infatti, soggetto a controlli fastidiosi e, anzi,<br />

ricevette da parte del censore arcivescovile, il<br />

padre Lubrani S.J., una lusingante approvazione:<br />

“Questo libro irreprensibile sotto il rapporto<br />

della fede e dei costumi è in tutto degno della<br />

pietà e della scienza dell’illustre autore. È<br />

un’Epitome della sua teologia morale, teologia di<br />

cui il papa Benedetto XIV ha fatto il più grande<br />

elogio”. L’espediente, tuttavia, non rassicurò<br />

completamente Alfonso Maria de’ Liguori; infatti,<br />

quando il suo libro apparve a Benevento, il 27 febbraio<br />

1764 scrisse al P. Ferrara: “Il mio nuovo<br />

opuscolo è finito e rivestito di tutte le approvazioni<br />

volute. Io però mi tengo in guardia e non<br />

voglio introdurlo a Napoli, tantomeno lo diffondo<br />

qui per il momento, ho le mie ragioni per questo”:<br />

“In questa materia lasceremo di scrivere quelle<br />

cose che s’appartengono al Foro; solamente noteremo<br />

alcune dottrine più principali, che riguardano<br />

la coscienza. E parlando de’ giudici, si noti per<br />

primo che il giudice non può condannare il reo<br />

senza la precedente accusa; eccettoché se’ il delitto<br />

fosse notorio, o ne fosse pubblica la fama, contestata<br />

con due testimonj. Si noti per secondo,<br />

che se il giudice sa privatamente, che alcuno è reo,<br />

ma quegli in giudizio sta provato per innocente,<br />

non può condannarlo. Il dubbio è, se può condannare<br />

chi sta provato per reo, ma egli sa ch’è<br />

innocente. Molti l’affermano con San Tommaso…<br />

ma molti altri… lo negano; … avvertasi però, che<br />

tal dubbio corre nelle sole cause criminali, perché<br />

nelle civili è certo, che il giudice dee far la sentenza<br />

secundum allegata et probata. Si noti per terzo,<br />

che, … il giudice non può giudicare secondo l’opinione<br />

meno probabile, ma secondo la più probabile.<br />

E quando le opinioni fossero egualmente<br />

probabili, dee divider la roba. Ma quando poi la<br />

ragione del possessore fosse abbastanza probabile<br />

… che dee giudicarsi in suo favore; mentre (come<br />

dice Sant’Agostino) il possesso da’ un jus certo di<br />

ritenere la roba, finché non consta, che è quella è<br />

d’altri; … si noti per quarto, che ’l giudice non può<br />

ricevere dalle parti doni di prezzo. Ma si dubita<br />

per primo se possa ricevere esculenti (prodotti da<br />

masticare - ndr) e poculenti (prodotti da bere -<br />

ndr) spontaneamente offerti. …Si dubita per<br />

secondo, se il giudice, dopo fatta la sentenza<br />

ingiusta per causa del dono ricevuto, sia tenuto a<br />

restituirlo. Molti l’affermano; ma altri anche probabilmente<br />

lo negano… Parlando <strong>degli</strong> scrivani;<br />

questi peccano, se esigono più della tassa; eccettoché<br />

se facessero qualche fatica straordinaria, o<br />

pure… se la tassa fosse fatta molto anticamente, e<br />

si considerasse improporzionata a’ tempi presenti,<br />

in cui son cresciuti i prezzi delle robe…<br />

Parlando <strong>degli</strong> avvocati, si noti per primo, che i<br />

monaci e chierici in sacris, o beneficiati, non possono<br />

patrocinare altre cause, che le proprie, o de’<br />

congiunti, o de’ soli orfani, e vedove... Per secondo<br />

che nelle cause criminali si posson difendere<br />

anche i delinquenti; ma non già gli accusatori, se<br />

la ragione di costoro non è certa. Per terzo, che<br />

l’avvocato è tenuto a difendere i poveri che stanno<br />

in grave necessità, ma non con grave incomodo.<br />

Per quarto che può difender le cause egualmente<br />

probabili <strong>degli</strong> attori, ed anche le meno probabili<br />

de’ rei. Si questiona poi, se possa difendere anche<br />

le meno probabili <strong>degli</strong> attori… Se poi difende<br />

una causa ingiusta, egli dee restituire tutti i danni<br />

cagionati così alla parte contraria, come al suo<br />

cliente inconsapevole della sua ingiustizia. Per<br />

quinto, che l’avvocato pecca, se conviene del salario,<br />

mentre la lite si sta facendo; oppure se pattuisce<br />

de quota litis… di prendersi la terza o quarta<br />

parte, se la lite si vince… Ma se ’l prezzo fosse giusto,<br />

probabilmente non è tenuto a restituirlo…<br />

Pecca ancora, se usa cavillazioni, o dilazioni<br />

incompetenti; purché la sua ragione non fosse<br />

evidentemente certa... Ma se la causa poi fosse<br />

solo probabilmente giusta, ciò non si può permettere<br />

senza evidente necessità, cioè per evitare<br />

la sentenza d’un giudice certamente iniquo: il<br />

quale caso è molto raro… Parlando <strong>degli</strong> accusatori,<br />

bisogna distinguere le accuse. Altra è quella,

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