12.07.2015 Views

Anno III - n. 1 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

Anno III - n. 1 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

Anno III - n. 1 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Anno</strong> <strong>III</strong> N° 1 • Poste Italiane - spedizione <strong>in</strong> a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - NapoliEDITORIALERicom<strong>in</strong>cioda treOPINIONI A CONFRONTODonnevittime di violenzaANTIQUITATEAngelo e FrancescoSolimenaSOTTO LA LENTETutela del lavorodei bamb<strong>in</strong>ie <strong>degli</strong> adolescentiNOTIZIE DAL CONSIGLIOIl r<strong>in</strong>novo del <strong>Consiglio</strong>dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>di Nocera Inferiore


Periodico Trimestraledell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>di Nocera InferioreRegistrazione presso il Tribunaledi Nocera Inferioren. 184 del 23.02.2004PresidenteAniello CosimatoDirettore EditorialeLuigi CiancioDirettore ResponsabileMarianna FedericoComitato di RedazioneMatteo BaseliceSilvio CalabreseMaria CoppolaMarco Ma<strong>in</strong>ardiPierv<strong>in</strong>cenzo PacileoAnnalisa Sp<strong>in</strong>elliGiuseppe TortoraAlessandro VellaSegretario di RedazioneMassimo De Mart<strong>in</strong>o Ad<strong>in</strong>olfiHanno collaborato a questo numeroAmelia AlbanoR<strong>in</strong>o Carp<strong>in</strong>elliGiovanni CastaldiLuigi Maria CioffiRenato DiodatoAnnamaria Di BernardoTeobaldo FortunatoMaria Grazia IannielloSalvatore RussoProposte e suggerimenti ai contattiOrd<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>di Nocera InferioreTel./Fax 081.929600 - 081.927432e.mail:d.edi.omniaiustitiae@tiscali.itper contatti con il direttore editorialed.res.omniaiustitiae@tiscali.itper contatti con il direttore responsabileredaz.omniaiustitiae@tiscali.itper contatti con la redazioneOMNIA USTITIAEANNO <strong>III</strong> • NUMERO 1Progetto grafico a cura diMarianna FedericoIl materiale per la pubblicazione,che dovrà essere <strong>in</strong>viato su supporto magnetico<strong>formato</strong> Word, non sarà restituitoIn copert<strong>in</strong>a:Nocera Inferiore, torre del Castello Fienga.Foto Archivio AltrastampaRealizzazione EditorialeAltrastampa Edizionitel./fax 081.5573808cell. 338.7133797altrastampa@libero.it© 2006 FotoAltrastampa Edizioni© 2006 TestiOrd<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>di Nocera Inferiore


anno <strong>III</strong> n. 1 marzo 2006s o m m a r i oLuigi CiancioEditoriale 4DOTTRINA E GIURISPRUDENZAGiovanni CastaldiLa responsabilità civile del custodedei beni pignorati 6Maria CoppolaJus variandi e pubblico impiegoun difficile connubio.In particolare, l’<strong>in</strong>ammissibilitàdel riconoscimento per saltumdi mansioni superiori 9Annamaria Di BernardoAlcune riflessioni <strong>in</strong> materiadi opposizione ex art. 3,R.D. 14 aprile 1910, n. 639 12Alessandro VellaIn tema di esecuzione forzata 14Amelia AlbanoLe scrim<strong>in</strong>anti tacite alla lucedel pr<strong>in</strong>cipio di legalità: illeciti sportivi 17Marco Ma<strong>in</strong>ardiLa nuova D.I.A.Dichiarazione di <strong>in</strong>izio attività 19Pierv<strong>in</strong>cenzo PacileoL’affidamento congiuntonel regime di separazione familiare 22Salvatore RussoEmergenza rifiuti: il danno ambientale,l’emergenza normativa 24L’eruzione vesuviana del 1631prima parte 33Teobaldo FortunatoAngelo e Francesco Solimenanell’Agro nocer<strong>in</strong>o-sarnese 37CONTRIBUTI DAI COLLEGHIR<strong>in</strong>o Carp<strong>in</strong>elliIn tema di deontologia 40LA PAGINA DEI CONVEGNIMaria Grazia IannielloBorsa di studio Avvocato Luigi Tenore:sostegno per la formazionenella professione forense 42a cura dell’Osservatorio Nazionalesul Diritto di FamigliaNullità matrimoniali e divorzio.Aspetti personali,patrimoniali, processuali 42Maria Grazia IannielloIl ruolo dell’avvocaturanell’amm<strong>in</strong>istrazione della Giustizia 43Maria Grazia IannielloIl direttivo dell’ANF di Nocera Inferiore:operativo uno sportelloper i praticanti avvocati 45SOTTO LA LENTEa cura di Renato DiodatoLa tutela del lavoro dei bamb<strong>in</strong>ie <strong>degli</strong> adolescenti.Contratto e rapporto di lavoro:problematiche, sanzioni 46OMNIA USTITIAEANNO <strong>III</strong> • NUMERO 1Annalisa Sp<strong>in</strong>elliI patti di famiglia 26OPINIONI A CONFRONTOMaria CoppolaDonne vittime di violenzae, a volte, di una giustizia poco giusta 29HISTORIA ET ANTIQUITATESLuigi Maria CioffiNOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINEla redazioneIl r<strong>in</strong>novo del <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore 47Adeguamento dei limiti di redditoper l’ammissione al patroc<strong>in</strong>io 48a spese dello StatoStatistiche iscritti 48Sarno, Duomo,Angelo Solimena,San MicheleArcangelo.


4marzo 2006Editorialedi Luigi Ciancio5marzo 2006****Con questo numero, il primo del terzo anno di pubblicazione, la nostra rivista presenta una nuova immag<strong>in</strong>e di copert<strong>in</strong>a.Trattasi della torre del Castello Fienga di Nocera Inferiore: una ulteriore tappa attraverso il percorso storico compiutodai Comuni del nostro circondario.****Ricom<strong>in</strong>cio da tre.Parafrasando il titolo di un film che all’epoca <strong>in</strong> cuifu proiettato nelle sale c<strong>in</strong>ematografiche ebbe unnotevole successo di pubblico, riprendiamo la pubblicazionedella nostra Rivista: per il terzo anno econ lo stesso entusiasmo della prima volta. Ancorpiù, accentuato dagli attestati di stima, pervenutialla redazione da parte di chi, <strong>in</strong>terpretando <strong>in</strong>maniera estrema il nostro ultimo editoriale, aveva<strong>in</strong>teso lo stesso come una sorta di addio.Le dimissioni della redazione rappresentavano, <strong>in</strong>vece, una forma di doveroso rispetto nei confronti delprecedente <strong>Consiglio</strong> che aveva nom<strong>in</strong>ato quel (che poi è anche questo) Comitato.Ed è a proposito di <strong>Consiglio</strong>, le recenti elezioni lo hanno r<strong>in</strong>novato <strong>in</strong> parte e, caso più che raro, registrala presenza di quattro colleghe sicché la famigerata “quota rosa”, per la quale tante <strong>in</strong>utili polemichesollevano i rappresentanti politici di tutte le fazioni, è di fatto realizzata.Un saluto affettuoso da parte di questa Rivista a chi arriva, un r<strong>in</strong>graziamento a chi, non più presente<strong>in</strong> <strong>Consiglio</strong>, ha contribuito per il passato alla soluzione dei non pochi problemi di cui vivono ilTribunale e l’Avvocatura che mai, come <strong>in</strong> questo momento, ha necessità di ritrovarsi unita per fronteggiare<strong>in</strong> maniera realistica il clima di sfiducia che da tempo l’affligge opponendo una adeguata qualificazioneprofessionale, un concreto miglioramento delle regole e delle strutture.Il miglioramento della qualità del nostro lavoro è direttamente connesso ad una più consona funzionalitàdei servizi del Tribunale, ad una diversa distribuzione <strong>degli</strong> spazi, ad aule di udienze più confortevoli,all’attribuzione di maggiori spazi per una più dignitosa sede del <strong>Consiglio</strong>.E pur apparendo (recte: essendo) queste considerazioni più che legittime si è costretti da qualche tempoa fronteggiare opposizioni <strong>in</strong>giustificate ed ostracismi assurdi tesi a limitare e, qu<strong>in</strong>di, a soffocare le esigenzeed il ruolo dell’Avvocatura.Quando si opera <strong>in</strong> un medesimo contesto, nella medesima struttura, con le medesime difficoltà, èessenziale l’apporto corale di tutti i protagonisti, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, per ottenere lasoluzione <strong>degli</strong> analoghi problemi.Ognuno deve sforzarsi a contribuire perché il “nostro Tribunale” registri il rilancio che merita: i dispettie le rigidità non portano da nessuna parte.Oggi, più che mai, ai cittad<strong>in</strong>i va data la certezza del diritto. A fronte della pervicacia del legislatore che,con frettolosità cambia norme “ad libitum”, vanno opposti l’equilibrio ed il buon senso; anche perchéva ritrovata la cultura di pronunce che facciano giurisprudenza.Ed a proposito, come non augurarsi che il recente verdetto della Cassazione, riferito al riconoscimentodelle attenuanti al patrigno violentatore solo perché la figliastra m<strong>in</strong>orenne non era illibata, vengasepolto negli scant<strong>in</strong>ati del Palazzaccio?In un’epoca <strong>in</strong> cui il sistema dei valori sfiorisce con <strong>in</strong>usitata velocità, il pronunciamento dellaCassazione assesta un ulteriore colpo alla credibilità della giustizia e ci riporta <strong>in</strong>dietro nel tempo, adaltre concezioni ed a più retrograde visioni della vita e dei rapporti tra uomo e donna.Quello che colpisce di più è il semplicismo col quale la Corte ha motivato la sua decisione.Poiché “la ragazza già a partire dai 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uom<strong>in</strong>i di ognietà” è lecito ritenere che “la sua personalità, dal punto di vista sessuale, fosse molto più sviluppata diquanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”.Vale a dire: da ora <strong>in</strong> avanti, l’abuso - ancorché violento e tale da fiaccare la resistenza della vittima - ham<strong>in</strong>ore gravità se chi lo subisce ha già avuto altri rapporti.O tempora! O mores!Più che attuale, alla luce di questa sentenza, di cui a pag. 29 si tratta diffusamente, quanto ilCalamandrei scriveva nel suo Elogio: “... quasi si direbbe che certi giudici si coprono gli occhi colla togaper non vedere la serie di dolore che il giudicato può lasciare dietro di sé: quello che avverrà dopo che ladecisione sarà stata pronunciata, non è affar loro”.Al prossimo numero!Raffaello Buonaiuti,Il Giudizio F<strong>in</strong>ale,Galleria <strong>degli</strong> Uffizi,Firenze.


6marzo 2006Dottr<strong>in</strong>a eGiurisprudenza7giurisprudenza marzo 2006Giovanni CastaldiHLa responsabilità civile del custodedei beni pignorati.N. 4603/05 R.G.Ord<strong>in</strong>anza della Dr.ssa Maria Elena Del FornoTribunale di Nocera InferioreIl G.I.letti gli atti e vista la documentazione prodotta;rilevato che con il ricorso <strong>in</strong> esame il sig. A.L. hachiesto di essere autorizzato a procedere a sequestroconservativo nei confronti della società XXX,esponendo:1) di essere proprietario di un immobile sito …,alla via … , n … <strong>in</strong> virtù di decreto di trasferimentoreso da questo Tribunale <strong>in</strong> data nell’ambito dellaprocedura esecutiva n. 559/94 R.G. Es. pendente<strong>in</strong> danno della società XXX;2) con tale decreto il giudice dell’esecuzione<strong>in</strong>giungeva al debitore nonché a chiunque neavesse il possesso o la detenzione di rilasciareall’aggiudicatario l’immobile libero da persone ocose;3) di aver conferito <strong>in</strong>carico all’ufficiale giudiziarioper il conseguimento della materiale disponibilitàdell’immobile;4) che recatosi sul posto <strong>in</strong> data 2-8-05, l’ufficialeesecutante r<strong>in</strong>viava le operazioni al giorno 6-9-05<strong>in</strong> accoglimento della richiesta dell’occupante,DL.E., socio amm<strong>in</strong>istratore della società esecutata;5) che nel corso del successivo accesso l’ufficialegiudiziario r<strong>in</strong>veniva l’immobile libero da personee cose ma gravemente danneggiato;6) che i danni consistevano nella rottura di vetried <strong>in</strong>fissi, nella spaccatura dei servizi igienici, dell’otturazionedell’impianto idrico, nello sradicamentodi piante nel giard<strong>in</strong>o nonché nell’abbandonodi materiale vario del tutto <strong>in</strong>utilizzabile;7) che i danni - meglio descritti nella relazioneredatta dal tecnico <strong>in</strong>caricato che produceva -erano da quantificarsi <strong>in</strong> euro 68.413,30;8) che la pretesa risarcitoria era fondata sul presuppostodell’<strong>in</strong>adempimento da parte della resistente<strong>degli</strong> obblighi connessi alla funzione dicustode che il debitore assume ex lege con la notificadell’atto di pignoramento e, segnatamente,dell’<strong>in</strong>osservanza dell’obbligo di conservare ecustodire i beni staggiti;9) che, conseguentemente, sussisteva la responsabilitàdella società debitrice, a titolo di dolo, peressere l’autrice dei danneggiamenti, o a titolo dicolpa, per non aver osservato il dovuto obbligo divigilanza connesso alla propria funzione al f<strong>in</strong>e dievitare i danni;10) di avere fondato timore che la società debitricepossa sottrarre la garanzia del credito;considerato che la società resistente, nella personadell’amm<strong>in</strong>istratore DL.E., si è costituita ed hacontestato l’assunto del ricorrente chiedendo ilrigetto del ricorso;OSSERVAPrelim<strong>in</strong>armente deve essere rigettata la richiesta- formulata dalla resistente - di sospensione delpresente giudizio per pregiudizialità penale.Innanzitutto, alcuna prova risulta <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e all’attuale<strong>in</strong>staurazione di un procedimento penaleavente ad oggetto i medesimi fatti oggetto delricorso <strong>in</strong> esame.Ad ogni buon conto, giova ricordare che il codicedi procedura penale del 1988 non ha più riprodottola regola detta dell’art. 3 del codice previdente,che imponeva la sospensione del processocivile per pregiudizialità; le uniche ipotesi di pregiudizialitàpenale sono oggi espressamente previstedal comma 3° dell’art. 75 c.p.p. Inoltre, l’astrattapossibilità di sospensione del processocivile per pregiudizialità penale, stante la previsionedell’art. 295 c.p.c., è retta dal pr<strong>in</strong>cipio dellaprevenzione della possibile contraddittorietà digiudicati ed è condizionata dalla ricorrenza delladuplice condizione dell’avvenuto esercizio dell’azionepenale e della rilevanza dell’opponibilità delgiudicato penale <strong>formato</strong>si a seguito di giudiziodibattimentale nei limiti previsti dall’art. 654c.p.p.Venendo al merito, il ricorso per sequestro conservativoproposto da A.L., risulta fondato e, pertanto,va accolto.Con riguardo al fumus boni iuris della pretesa azionatacon il ricorso <strong>in</strong> esame, alla cui sussistenza èsubord<strong>in</strong>ato il riconoscimento della cautelarichiesta, vanno opportunamente svolte alcuneconsiderazioni di carattere prelim<strong>in</strong>are.È noto che con il pignoramento il debitore perdei poteri di disposizione sul bene e viene costituitoautomaticamente custode dell’immobile e di tuttigli accessori, senza alcuna necessità di nom<strong>in</strong>a(cfr. art. 559 c.p.c.); <strong>in</strong> tale veste, che assume f<strong>in</strong>dalla notifica del pignoramento, egli muta il titolodel possesso, assumendo l’obbligo di dirittopubblico di amm<strong>in</strong>istrare e conservare il benequale ausiliario del giudice. Va aggiunto che gliobblighi del custode-debitore permangono f<strong>in</strong>oall’est<strong>in</strong>zione della procedura esecutiva e, nel casodi vendita forzosa del bene, f<strong>in</strong>o al momento dellaconsegna all’aggiudicatario (di qui la necessità di<strong>in</strong>serire nell’ambito del decreto di cui all’art. 586c.p.c. l’ord<strong>in</strong>e al debitore-custode od al terzonom<strong>in</strong>ato custode di consegnare il bene all’aggiudicatario)Data tale posizione giuridica, il custode è responsabilepenalmente e civilmente se viola o nonadempie correttamente i doveri connessi allo svolgimentodi questa pubblica funzione.In particolare, per ciò che concerne la responsabilitàcivile (che va ricondotta alla responsabilitàextracontrattuale non derivando gli obblighi dacontratto, ma dal rapporto di natura pubblicistica),l’obbligo di risarcimento del custode puònascere, oltre che per fatto illecito di natura dolosa,allorquando lo stesso, non eserciti la custodiada buon padre di famiglia <strong>in</strong> conformità al dispostodi cui all’art. 67 c.p.c. Tale grado di diligenzaconsente l’attribuzione di responsabilità anche <strong>in</strong>caso di colpa lieve e richiede che egli adempia aidoveri <strong>in</strong>erenti alla custodia ed adotti tutte le cauteleidonee ad impedire il verificarsi di danni allacosa custodita.Ciò premesso, <strong>in</strong> considerazione delle complessiveemergenze processuali, nella fattispecie <strong>in</strong>esame appare verosimile la sussistenza <strong>in</strong> capo alricorrente di un diritto al risarcimento dei dann<strong>in</strong>ei confronti della resistente a cagione dell’<strong>in</strong>adempimentoda parte di quest’ultima dei suoidoveri di custode sugli immobili oggetto dellaprocedura esecutiva n. 559/94 R.G. Es.Innanzitutto, non può dubitarsi che la societàdebitrice, nella persona dell’amm<strong>in</strong>istratore,abbia assunto, all’atto della notifica del pignoramento(regolarmente ricevuta, secondo quantoriferito dal DL.E. nel corso del libero <strong>in</strong>terrogatorio),la qualità di custode e che tale qualità ha conservatof<strong>in</strong>o all’atto della materiale immissionenel possesso dell’immobile, avvenuta <strong>in</strong> data 6-9-05, da parte dell’aggiudicatario.Quanto alla condotta della resistente, dalledichiarazioni <strong>in</strong> sede di <strong>in</strong>terrogatorio rese dall’amm<strong>in</strong>istratoredella società, DL.E. - il qualeoccupava personalmente l’immobile all’atto dell’accessodell’ufficiale giudiziario <strong>in</strong> data 2-8-05(cfr. verb. uff. giudiziario del 2-8-05, nel fascicolodel ricorrente nonché dichiarazioni rese dalDL.E.) - risulta che lo stesso <strong>in</strong> data 5 o 6 agostodell’anno <strong>in</strong> corso, dopo aver effettuato il trasloco,abbandonava l’immobile senza farvi più ritornolasciando le chiavi <strong>in</strong>serite nella serratura delportonc<strong>in</strong>o di <strong>in</strong>gresso; il DL.E. ha precisato chela “villa” aveva altri accessi tutti facilmente accessibilidall’esterno e che di tale circostanza egli erasempre stato edotto per averci abitato, seppurenegli ultimi anni saltuariamente, e comunque peraverne avuto la esclusiva disponibilità materiale egiuridica, f<strong>in</strong> dal 1985 (cfr. verb. ud. dell’8-11-05).Orbene, non vi è dubbio che si possa <strong>in</strong>dividuareuna responsabilità della resistente per i danniverificatisi nell’immobile oggetto di custodia.Questo giudice non può omettere di rilevare chele dichiarazioni rese dal DL.E. nel corso del libero<strong>in</strong>terrogatorio, tutte tese ad escludere il propriodiretto co<strong>in</strong>volgimento e ad attribuire ad altri laresponsabilità della causazione dei vandalicidanni all’immobile, non appaiono veritiere: appare,<strong>in</strong>fatti, quantomeno s<strong>in</strong>golare e sicuramentenon rispondente a logica che terzi ignoti sianopenetrati all’<strong>in</strong>terno dell’abitazione per compierei danneggiamenti rilevati senza che tale azione, <strong>in</strong>ragione delle specifiche modalità, anche temporali,possa essere giustificata da un apprezzabilemovente; ed anzi, dagli atti di causa, emerge<strong>in</strong>confutabilmente che l’unico soggetto cheavrebbe potuto dolersi dell’esito “espropriativo”della procedura era senza dubbio lo stesso debitore-custode.Ma pur volendo accettare per vero quanto riferitodal DL.E., va specificato che la condotta dell’amm<strong>in</strong>istratoredella società, così come dallo stessodichiarata, concretizza senz’altro la violazionedell’obbligo di custodia, la quale, sotto il profilosoggettivo, si connota come colpa grave; <strong>in</strong>fatti, ilDL.E. - pur sapendo che l’ufficiale giudiziariosarebbe ritornato per immettersi nel possesso soltanto<strong>in</strong> data 5-9-05 (cfr. verb. redatto dall’ufficialegiudiziario e sottoscritto dal DL.E.) - haabbandonato l’immobile <strong>in</strong> data 5/6-8-05,lasciandovi apposte le chiavi all’<strong>in</strong>gresso, agevolando<strong>in</strong> tal modo il compimento da parte di terz<strong>in</strong>on <strong>in</strong>dividuati di atti che, <strong>in</strong> ragione delle specifichemodalità emergenti dalla documentazionefotografica allegata dal resistente nonché dellaperizia prodotta dal ricorrente, possono def<strong>in</strong>irsi,a dir poco, “devastanti” e all’evidenza causatividei visibili danneggiamenti.


8giurisprudenza marzo 20069giurisprudenza marzo 2006Anche sotto il profilo del quantum la pretesa risarcitoriaappare sorretta da adeguato fumus nellamisura, tuttavia, di euro 50.000,00.Per quel che attiene al periculum <strong>in</strong> mora, mirandoil sequestro conservativo a garantire, per l’appunto,la conservazione della garanzia che il debitoreex art. 2740 c.c. fornisce con tutto il suo patrimonio,il pericolo del suo depauperamento può esseredesunto oltre che da elementi oggettivi quali laconcreta capacità, <strong>in</strong>tesa come capienza del patrimoniodel debitore, rispetto all’entità del credito,o le sue cattive condizioni economiche risultantida protesti, pignoramenti, azioni esecutive, ancheed alternativamente da elementi soggettivi, ev<strong>in</strong>cibilidal comportamento del debitore stesso, checompia atti dispositivi del proprio patrimonio(cfr. Cass. Civ. Sez. I, 09/04/1990, n. 902; Cass.Civ. Sez. <strong>III</strong>, 26/01/1980, n. 643; Cass. Civ. Sez. <strong>III</strong>,17/07/1996, n. 6460; Cass. Civ. Sez. I,17/06/1998, n. 6042) o che esprimano la sua<strong>in</strong>tenzione di sottrarsi all’adempimento della prestazionecui è obbligato. Il periculum <strong>in</strong> mora, <strong>in</strong>fatti,sussiste, dal punto di vista soggettivo, ancheallorché il debitore, pur non avendo già attuatoatti dispositivi del suo patrimonio, assuma uncontegno processuale ed extraprocessuale tale darendere verosimile l’eventualità del depauperamentoe la sua <strong>in</strong>tenzione di sottrarsi agli impegniassunti, secondo un giudizio deduttivo chetenga conto tanto del comportamento negozialepregresso quanto di quello processuale (cfr. Cass.Civ. Sez. I, 09/02/1990, n. 902; Cass. Civ. Sez. <strong>III</strong>,16/08/1988, n. 4955; Cass. Sez. I, 09/01/1987, n.69; Cass. Civ. Sez. II 13/11/1982, n. 6076; Cass.Civ. Sez. <strong>III</strong>, 10/09/1986, n. 5541).Nel caso <strong>in</strong> esame, alla luce di tali parametri diriferimento, ritiene questo giudice la sussistenzadel periculum <strong>in</strong> mora che, sotto il profilo oggettivo,va ravvisato nella comprovata pendenza a caricodella società DL.E. di una procedura esecutivaavente ad oggetto l’<strong>in</strong>tero patrimonio immobiliaredella stessa (cfr. documentazione nel fascicolodel ricorrente) nonché nel fatto che l’amm<strong>in</strong>istratoredella società, per quanto sopra rilevato <strong>in</strong>ord<strong>in</strong>e alla sussistenza del fumus, non apparedotato di particolari qualità morali e sociali, neitratti caratteristici della lealtà, correttezza e probità,che gli consentano di compiere un’avvedutagestione del patrimonio sociale. Il DL.E., <strong>in</strong>fatti,fornendo dichiarazioni dal contenuto, ad avvisodi questo giudice, mendaci <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla causazionedei danni all’immobile ha posto <strong>in</strong> essereuna riprovevole condotta processuale, tale damanifestare una tenace reiterazione di comportamentitesi a sottrarsi alle proprie responsabilità,siano esse di natura civile o penale.Alcun riscontro, poi, ha trovato l’assunto del resistentesull’attuale stato patrimoniale della società;l’esclusione di alcuni immobili staggiti ai sensidell’art. 495 c.p.c. non comprova affatto l’attualeesistenza <strong>degli</strong> immobili stessi nel patrimonio deldebitore e, comunque, tale circostanza, per quantoappena rilevato non sarebbe stata sufficientead escludere la ritenuta sussistenza del periculum.Poiché non può che ritenersi fondato il timoreche il ricorrente possa perdere la garanzia del propriocredito, va autorizzato il chiesto sequestroconservativo f<strong>in</strong>o a concorrenza di euro50.000,00.Da ultimo, poiché sulla scorta <strong>degli</strong> accertamentieseguiti <strong>in</strong> questa sede emergono elementi direato a carico del custode DL.E., si impone laimmediata trasmissione <strong>degli</strong> atti relativi allaProcura della Repubblica presso questo Tribunaleper quanto di esclusiva competenza.P.Q.M.letti gli artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c.;AUTORIZZAil sequestro conservativo dei beni mobili edimmobili della società XXX nonché delle sommee cose alla stessa dovute f<strong>in</strong>o alla concorrenza dieuro 50.000,00.FISSAil term<strong>in</strong>e di giorni trenta dalla comunicazionedella presente ord<strong>in</strong>anza per l’<strong>in</strong>izio del giudiziodi merito.Visto l’art. 331 c.p.c.DISPONEa cura della Cancelleria la trasmissione immediatadi copia <strong>degli</strong> atti di costituzione delle parti edel presente provvedimento alla Procura dellaRepubblica presso questo Tribunale perché ildetto Ufficio voglia valutare l’opportunità diadottare i provvedimenti necessari nell’ipotesi diverifica della sussistenza di fattispecie penalmenterilevanti.Si comunichi.Nocera Inferiore, 9-11-2005G.I.dr.ssa Maria Elena Del FornoDepositata <strong>in</strong> data 10-11-05•••••••L’ord<strong>in</strong>anza <strong>in</strong> esame si segnala per avere affron-tato la tematica della responsabilità civile delcustode dei beni pignorati.È opportuno esporre brevemente i fatti di causa:al momento del rilascio, da parte del debitorecustode, di un immobile aggiudicato all’esito diuna procedura esecutiva, viene constatato chequesto è stato gravemente danneggiato.Pertanto, deducendo la responsabilità del debitoreesecutato - custode dell’immobile - <strong>in</strong> merito alpredetto evento lesivo, l’aggiudicatario del bene sirivolge al giudice al f<strong>in</strong>e di ottenere il sequestroconservativo sui beni del custode, a garanzia delproprio diritto di credito al risarcimento deidanni che gli sarebbero derivati.Orbene, è pacifico, che il custode possa assumereuna propria ed autonoma responsabilità civile neiconfronti delle parti, nel caso <strong>in</strong> cui abbia cagionatoun danno a causa dell’<strong>in</strong>osservanza dei suoidoveri <strong>in</strong>erenti alla conservazione delle cose affidategli<strong>in</strong> custodia.Tale responsabilità è prevista, <strong>in</strong> particolare, dall’art.67, comma 2, c.p.c., che lo obbliga al risarcimentodei danni, qualora non abbia esercitato leproprie funzioni con la diligenza del buon padredi famiglia.Si pone, qu<strong>in</strong>di, il problema di stabilire la naturadi tale responsabilità, la cui soluzione è condizionatadalle peculiari caratteristiche della figuradella custodia giudiziaria.Ed <strong>in</strong>fatti, secondo la pacifica <strong>in</strong>terpretazione sulpunto, il custode, nell’esercizio delle proprie funzioni,espleta un’attività di natura pubblicistica diorig<strong>in</strong>aria ed esclusiva pert<strong>in</strong>enza dell’amm<strong>in</strong>istrazionegiudiziaria, operando esclusivamenteper conto del giudice al cui controllo è sottopostocome suo ausiliare 1 .Ne deriva, qu<strong>in</strong>di, non solo che la sua posizione ènettamente dist<strong>in</strong>ta da quella di dipendente subord<strong>in</strong>atodi un terzo ma, soprattutto, che il custodenon è legato da alcun rapporto di natura privatisticacon i titolari delle cose poste sotto la suavigilanza.Pertanto, la relativa responsabilità si configuranecessariamente come extracontrattuale 2 , siapure caratterizzata dal richiamo legislativo al criteriodi valutazione della diligenza del buonpadre di famiglia, analogamente all’art. 1768 c.c.,dettato <strong>in</strong> tema di contratto di deposito.Tuttavia, nonostante tale analogia di discipl<strong>in</strong>a,non appare pert<strong>in</strong>ente, al f<strong>in</strong>e di colmare le lacunenormative <strong>in</strong> tema di custodia, il richiamo allenorme contrattuali sul deposito.Ed <strong>in</strong>fatti, la responsabilità del custode è regolataesclusivamente dalle norme di diritto processuale,ed i diritti e gli obblighi relativi non derivanoda contratto, ma dal rapporto pubblicistico chenel processo viene a stabilirsi tra le parti da unlato e gli organi processuali dall’altro.Proprio sulla base di tali premesse, la giurisprudenzadi merito ha ad esempio affermato che, <strong>in</strong>caso di furto, il custode non debba provare la nonimputabilità della sottrazione, non essendo applicabilela norma di cui all’art. 1780 c.c. 3In def<strong>in</strong>itiva, l’obbligo del custode di risarcire idanni cagionati alle parti nell’esercizio delle propriefunzioni - che, a sua volta, può derivare <strong>in</strong>differentementeda una condotta commissiva oomissiva (ad esempio, non impedendo colpevolmentel’<strong>in</strong>trusione di terzi nell’immobile pignorato)- presuppone necessariamente l’accertamentodella relativa responsabilità, secondo i pr<strong>in</strong>cipidella colpa extracontrattuale, la cui dimostrazionedeve essere necessariamente fornita dal danneggiato,ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c.Correttamente, qu<strong>in</strong>di, l’ord<strong>in</strong>anza qui annotataha ravvisato, alla luce <strong>degli</strong> elementi probatoriemersi <strong>in</strong> giudizio, e sia pure ai limitati effettidella valutazione del fumus boni juris necessarioper la concessione della richiesta misura cautelare,un illecito di tipo aquiliano - e non contrattuale- <strong>in</strong> capo al debitore-custode............................................1 Cass. Civ., Sez. I, 15.05.1971, n. 1406; Cass. Civ., Sez. I, 26.11.1984,n. 6115; Cass. Civ., 08.06.1968, n. 1318, <strong>in</strong> Giur. Sic., 1962, 481; <strong>in</strong>Dottr<strong>in</strong>a Vellani, il Custode, <strong>in</strong> D. Civ., V Tor<strong>in</strong>o, 1989.2 In tal senso, espressamente, Cass. Civ., Sez <strong>III</strong>, 24.05.1997, n. 4635;Cass. Civ., Sez. I, 25.05.1989, n. 2515; cfr. anche la remota Cass. Civ.2536/1964.3 Corte di Appello Caltanissetta, 20.08.1950, <strong>in</strong> Rep. F. it 51;Tribunale Palermo, 15.11.2000, <strong>in</strong> Gius. 2001, 2424.Maria CoppolaHJus variandi e pubblico impiego:un difficile connubio. In particolare,l’<strong>in</strong>ammissibilità del riconoscimentoper saltum di mansioni superiori.1. Mansioni superiori e jus variandi nel lavoropubblico.L’espressione “jus variandi” viene comunementeutilizzata nelle organizzazioni di lavoro privatecon riferimento ai casi di cd. “mansionismo”, ossiadi adibizione del dipendente a mansioni che sono


10giurisprudenza marzo 200611giurisprudenza marzo 2006superiori rispetto alle proprie.Si tratta, tuttavia, di un fenomeno ricorrenteanche nel settore pubblico, nel quale, però, assumedelle caratteristiche tanto particolari da convertirsispesso <strong>in</strong> una vera e propria “patologia” 1 .La rigidità della dotazione organica e l’assenza diun’“apertura” giuridica (che nel privato è, <strong>in</strong>vece,rappresentata dalla possibilità di applicazionedelle previsioni di cui all’art. 13 dello Statuto deilavoratori 2 ) non riconoscono, <strong>in</strong>fatti, la possibilitàdi utilizzare legittimamente il dipendente,secondo le esigenze di servizio, anche per mansionidiverse da quella dell’<strong>in</strong>quadramento.Da qui, la sp<strong>in</strong>osa “questione” della rilevanza omeno delle mansioni superiori.Per lungo tempo, le mansioni superiori eventualmentesvolte da un pubblico dipendente sono, <strong>in</strong>generale, risultate irrilevanti tanto ai f<strong>in</strong>i dellaprogressione di carriera, quanto ai f<strong>in</strong>i del trattamentoeconomico, sempre che non fossero legislativamentepreviste e, comunque, <strong>in</strong> presenza deipresupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, deld.lgs. n. 165/01 3 .In deroga alla discipl<strong>in</strong>a privatistica, il divieto dicorresponsione della retribuzione corrispondentealle mansioni superiori era, <strong>in</strong>fatti, espressamenteprevisto dal sesto comma dell’art. 56 del d.lgs. n.29 del 1993, come modificato dall’art. 25 deld.lgs. n. 80 del 1998.A tale disposizione si conformava la giurisprudenzaprevalente, secondo cui “il servizio prestatodal pubblico dipendente per adempiere ai compiti di unasuperiore qualifica è irrilevante ai f<strong>in</strong>i economici e diprogressione di carriera, <strong>in</strong> quanto è la qualifica e non lamansione il parametro al quale la retribuzione è <strong>in</strong>negabilmenteriferita” 4 .La questione è stata, <strong>in</strong> seguito, oggetto di attenzionedell’Adunanza Plenaria del <strong>Consiglio</strong> diStato, che si è pronunziata con le decisioni n. 22del 18.11.1999 e n. 11 del 23.02.2000: con esse si èribadita l’irrilevanza delle mansioni superiori aif<strong>in</strong>i economici e giuridici, salva diversa disposizionedi legge, per la <strong>in</strong>disponibilità <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressico<strong>in</strong>volti e per l’<strong>in</strong>defettibilità del provvedimentodi nom<strong>in</strong>a od <strong>in</strong>quadramento, che non puòcostituire “oggetto di libere determ<strong>in</strong>azioni dei funzionariamm<strong>in</strong>istrativi”.Si è, <strong>in</strong> s<strong>in</strong>tesi, negata l’applicabilità dei pr<strong>in</strong>cipicivilistici, per l’essenziale ragione che, nell’adibizionea mansioni superiori, gioca pur sempre unruolo prevalente l’<strong>in</strong>teresse pubblico, il qualefonda il suo esercizio sulla discrezionalità amm<strong>in</strong>istrativa.L’esercizio di mansioni superioririspetto alla qualifica rivestita contrasta, <strong>in</strong>fatti, -secondo questa tesi - con il buon andamento el’imparzialità dell’Amm<strong>in</strong>istrazione e non rispettai pr<strong>in</strong>cipi di cui all’art. 98 della Costituzione.In quest’ottica, il problema della retribuibilitàdelle mansioni superiori non <strong>in</strong>volge considerazionidi ord<strong>in</strong>e etico o di ord<strong>in</strong>amento, ma unacomplessiva ratio di controllo della spesa pubblica.D’altronde, il rapporto d’impiego non è affattoassimilabile al rapporto di lavoro privato ancheperché “gli <strong>in</strong>teressi co<strong>in</strong>volti hanno natura <strong>in</strong>disponibile”.Tuttavia, proprio la sentenza dell’AdunanzaPlenaria n. 11 del 2000, prima citata, ha segnatoun deciso, eppure, a tratti, ancora <strong>in</strong>certo, cambiodi direzione <strong>in</strong> materia, enunciando che, “a decorreredall’entrata <strong>in</strong> vigore dell’art. 15 del d.lgs. n.387/1998”, va riconosciuto con carattere di generalitàil diritto alle “differenze retributive” a favoredel dipendente pubblico che abbia svolto le funzionirelative alla qualifica immediatamentesuperiore.A questo punto, un chiarimento è d’obbligo.L’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 prevedeva espressamentela retribuibilità dello svolgimento dellemansioni superiori, ma, al sesto comma, ne r<strong>in</strong>viaval’applicazione <strong>in</strong> sede di attuazione dellanuova discipl<strong>in</strong>a <strong>degli</strong> ord<strong>in</strong>amenti professionaliprevista dai contratti collettivi e con la decorrenzada questi stabilita: “F<strong>in</strong>o a tale data <strong>in</strong> nessun casolo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualificadi appartenenza può comportare il diritto a differenzeretributive o ad avanzamenti automatici nell’<strong>in</strong>quadramentoprofessionale del lavoratore” 5 .Ebbene, le parole “a differenze retributive o” sonostate successivamente soppresse dall’art. 15 deld.lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998 6 .Di qui l’<strong>in</strong>certezza <strong>in</strong>terpretativa: l’operativitàdell’art. 15 d.lgs. n. 387/1998 vale per il solo futuroo anche per il passato?Per la giurisprudenza amm<strong>in</strong>istrativa, l’art. 15 dequo, “frutto <strong>in</strong> sostanza di una libera scelta politica”, haesclusivamente “efficacia per il futuro” 7 .Di tutt’altro avviso appare, <strong>in</strong>vece, la SupremaCorte di Cassazione, per cui la novella di cui allapredetta disposizione avrebbe portata retroattivae, pertanto, sarebbe da applicarsi anche per il passato,rappresentando un “correttivo” f<strong>in</strong>alizzato adun duplice scopo: conformare il sistema ai pr<strong>in</strong>cipicostituzionali e, al contempo, ridurre le discrepanzepiù marcate tra lavoro pubblico e privato 8 .Il <strong>Consiglio</strong> di Giustizia Amm<strong>in</strong>istrativa per laRegione Siciliana <strong>in</strong> sede giurisdizionale, <strong>in</strong>vestitodi recente della questione, ritenendo “parificato,sia pure con qualche deroga e con non poche forzaturealla , il lavoro pubblico a quello privato”,ha ritenuto di non poter adeguatamentemotivare le ragioni di un diverso trattamento,basato esclusivamente su un presupposto temporale,e, pertanto, ha rimesso l’esame della questioneall’Adunanza Plenaria del <strong>Consiglio</strong> di Stato 9 .Non resta che aspettarne la pronuncia. F<strong>in</strong>o adallora la questione resta aperta.2. La recente pronuncia del <strong>Consiglio</strong> di Stato<strong>in</strong> tema di <strong>in</strong>ammissibilità del riconoscimentoper saltum di mansioni superiori.In virtù di quanto appena chiarito e nonostante iprogressivi adeguamenti <strong>in</strong> materia dalla discipl<strong>in</strong>apubblicistica a quella privatistica, sembracomunque tuttora sostenibile la non ammissibilità,nel pubblico impiego, di un’operatività ex sedell’art. 36 della Costituzione: perché le mansionisuperiori svolte dai pubblici dipendenti assumanorilevanza occorre, cioè, pur sempre un’espressanorma che legittimi dette funzioni e, al contempo,che non si presc<strong>in</strong>da dal duplice presuppostodell’atto formale di conferimento e del postovacante <strong>in</strong> organico 10 .Non a caso, ai commi 2 e 4 dell’art. 52 del d.lgs. n.165/01, il Legislatore ha previsto che l’eserciziodel potere modificativo per la qualifica immediatamentesuperiore è consentito <strong>in</strong> due ipotesi:1) ove il posto sia vacante (ma, con l’obbligo daparte della p.a. di avviare entro novanta giorni leprocedure per la copertura del posto <strong>in</strong> questione);2) ove vada sostituito un dipendente assente, condiritto alla conservazione del posto (esclusa l’assenzaper ferie).In entrambi i casi devono sussistere obiettive esigenzedi servizio, che vanno esplicitamente <strong>in</strong>dicatenell’atto di assegnazione.Non solo. Il conferimento può avvenire esclusivamenteper le mansioni proprie della qualificaimmediatamente superiore e, chiaramente, devesussistere il provvedimento di nom<strong>in</strong>a o di <strong>in</strong>quadramento11 .Tali limitazioni presuppongono, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, che nell’assettoorganizzativo dell’ente esista, nel periodocui si riferisce la pretesa di riconoscimento dimansioni superiori svolte, il relativo profilo professionale.La ratio di questi “steccati” è facilmente <strong>in</strong>dividuabilenell’eccezionalità che riveste l’adibizione deldipendente allo svolgimento delle mansioni superiori,eccezionalità che traspare ben salda anchenelle recenti pronunce giurisprudenziali.Da ultimo, <strong>in</strong>fatti, con la sentenza n. 5475 dell’11ottobre 2005, il <strong>Consiglio</strong> di Stato, sottol<strong>in</strong>eandoalcuni pr<strong>in</strong>cipi fondamentali <strong>in</strong> tema di riconoscimentodi mansioni superiori, ha avuto occasionedi confermare, <strong>in</strong> particolare, la non ammissibilitàdel cd. riconoscimento “per saltum”, nell’ipotesidi espletamento di funzioni normalmenterientranti fra quelle della qualifica non immediatamentesuperiore alla qualifica di <strong>in</strong>quadramentodel dipendente.Le mansioni superiori eventualmente svolte devonoessere, <strong>in</strong>vero, riconducibili all’idoneità professionaledel dipendente a svolgere le mansionieccedenti la qualifica rivestita: e ciò, secondo lacitata pronuncia del <strong>Consiglio</strong> di Stato, può, <strong>in</strong>base alla comune esperienza, presumersi solo <strong>in</strong>capo al “dipendente di fascia funzionale immediatamente<strong>in</strong>feriore, <strong>in</strong> base alla comune regola di esperienzache il titolare di una determ<strong>in</strong>ata qualifica sia, d<strong>in</strong>orma, <strong>in</strong> possesso di sufficiente preparazione tecnicaper svolgere compiti propri della qualifica successiva” 12 .L’effettivo svolgimento di mansioni superioripuò, dunque, essere preso <strong>in</strong> considerazione solose tali mansioni rientr<strong>in</strong>o nelle caratteristichedella professionalità del dipendente, <strong>in</strong> modo taleche egli sia <strong>in</strong> grado di svolgere effettivamentedetti compiti. Circostanza che, appunto, secondoil <strong>Consiglio</strong> di Stato, si presume concretamenterealizzabile solo <strong>in</strong> capo al pubblico impiegato difascia funzionale immediatamente <strong>in</strong>feriore, che,<strong>in</strong> virtù di tale qualifica, possa essere consideratoprofessionalmente preparato ad un lavoro propriodella qualifica immediatamente superiore............................................1 G. Lovili, L’attribuzione negli enti locali di mansioni superiori dopo il d.lgs.n. 80/98 (ed <strong>in</strong> attesa del nuovo ord<strong>in</strong>amento professionale), <strong>in</strong> www.iusetnorma.it.2 Ex art. 2103 c.c., <strong>in</strong>fatti, al lavoratore cui siano affidate mansionisuperiori va riconosciuta la differenza retributiva e garantita l’automaticapromozione, trascorsi tre mesi di svolgimento dell’<strong>in</strong>caricosuperiore. Si comprende facilmente, pertanto, come l’applicazione<strong>in</strong>tegrale dell’art. 2103 c.c. al pubblico impiego comporterebbe unasignificativa variazione <strong>degli</strong> assetti organizzativi e dei profili dispesa, aprendo una crepa anche sul pr<strong>in</strong>cipio costituzionale diaccesso al pubblico impiego attraverso il concorso pubblico (art. 97,comma 3, Cost.).3 In term<strong>in</strong>i, anche C.d.G.A. per la Regione Siciliana, 24.12.2002, n.669.4 Ex multis, C.d.S., Sez. V, 29.07.2003, n. 4301; C.d.S., Sez. VI,22.01.2001, n. 177; C.d.S., Sez. VI, 2.02.2001, n. 426; C.d.S., Sez. IV,16.03.1999, n. 281; Ad. plen. C.d.S., 18.11.1999, n. 22; C.d.G.A. perla Regione Siciliana, 8.07.1998, n. 432. Lo stesso Tribunale diNocera Inferiore, Sez. lavoro, con sentenza n. 1614 del 22.09.2005,


12giurisprudenza marzo 200613giurisprudenza marzo 2006si è uni<strong>formato</strong> a detto orientamento.5 Art. 56, co. VI, d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 25,d.lgs. n. 80 del 1998.6 Detta disposizione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261del 7 novembre 1998.7 Cfr. Ad. plen. C.d.S. n. 11 del 23.2.2000, <strong>in</strong> Giust. Civ., 2000, I, p.2428. In term<strong>in</strong>i, anche, C.d.S., Sez. IV, 07.06.2004, n. 3606, <strong>in</strong> ForoAmm. CDS, 2004, p. 1648.8 Cfr. Cass. Sez. lav., 8 gennaio 2004, n. 91, <strong>in</strong> Mass. Giur. It., 2004,secondo cui “nel pubblico impiego privatizzato il divieto di corresponsionedella retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sestocomma dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall’art. 25 delD.Lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall’art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto, ultimo periodo,disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio,non essendo formulata <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i atemporali, come avviene per le normeord<strong>in</strong>arie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della normastessa e qu<strong>in</strong>di <strong>in</strong> modo idoneo a <strong>in</strong>cidere sulla regolamentazione applicabileall’<strong>in</strong>tero periodo transitorio. La portata retroattiva della disposizione risultaperaltro conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che haritenuto l’applicabilità anche nel pubblico impiego dell’articolo 36 dellaCostituzione, nella parte <strong>in</strong> cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzioneproporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchéalla conseguente <strong>in</strong>tenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizionecorrettiva una norma <strong>in</strong> contrasto con i pr<strong>in</strong>cipi costituzionali”.9 C.d.G.A. per la Regione Siciliana, decisione del 31.05.2005, n. 352,<strong>in</strong> www.lavoroeprevidenza.com.10 Ex multis, C.d.S., Sez. V, 14.09.1999, n. 1056, <strong>in</strong> Foro Amm., 1999, p.1734.11 Sull’illegittimità dell’affidamento di mansioni a personale appartenentea qualifiche ulteriormente <strong>in</strong>feriori rispetto a quella cui siriferisce il posto vacante, si v. A. Cherub<strong>in</strong>i, <strong>in</strong> Gazzetta Giuridica,Giuffrè, Italia Oggi, suppl. al n. 29 del 24 luglio 1998, p. 60.12 C.d.S., Sez. V, 11.10.2005, n. 5475.Annamaria Di BernardoHAlcune riflessioni<strong>in</strong> materia di opposizione ex art. 3,R.D. 14 aprile 1910, n. 639Introduzione.Una recente sentenza del G.D. del Tribunale diNocera Inferiore, Dott. Salvatore Di Lonardo 1 ,avente ad oggetto ricorso <strong>in</strong> opposizione ex art. 3,R.D. 639/1910, ha affrontato, sotto diversi aspetti,la complessa trattazione dello speciale procedimento<strong>in</strong>giunzionale <strong>in</strong>trodotto dallo stesso.Relitto procedurale aggiunto al codice napoleonicopre-unitario, la procedura attivata dallo stessoente titolare dell’entrata, patrimoniale o tributaria,mediante la c.d. “ord<strong>in</strong>anza fiscale” di cuiall’art. 2, R.D. 639/1910, si pone accanto a quellamediante ruolo, di cui al D.Lgs. 602/1973, implicantela consegna del ruolo al Concessionario perla notifica della cartella di pagamento al debitoree la successiva attività di riscossione, costituendo,pertanto, uno dei due sistemi di riscossione delleentrate previsti dall’Ord<strong>in</strong>amento italiano.Ambigua vigenza del Regio Decreto.Il suddetto Tribunale, condividendo l’orientamentofavorevole all’abrogazione del R.D.639/1910 <strong>in</strong> forza dell’art. 130, D.P.R. 43/1988 2 ,oggi sostituito dal D.Lgs. 112/1999 3 , col quale ilLegislatore nazionale aveva istituito un sistemaunitario di riscossione, tendenzialmente valevoleper le entrate tributarie e patrimoniali dello Statoe <strong>degli</strong> Enti territoriali, dichiara l’<strong>in</strong>efficacia dell’<strong>in</strong>giunzionefiscale impugnata quale titolo esecutivoper promuovere la conseguente procedura.Secondo tale impostazione all’ord<strong>in</strong>anza-<strong>in</strong>giunzionepotrebbe riconoscersi solo la natura di attodi accertamento del credito, che, se, da un lato,non è sufficiente a legittimare l’attuazione coattivadello stesso 4 , dall’altro, rappresenta pur sempreun <strong>in</strong>vito al pagamento, che, se ritualmente notificatoal dest<strong>in</strong>atario 5 e non opposto nei term<strong>in</strong>idi legge 6 determ<strong>in</strong>a la def<strong>in</strong>itività del credito 7 , conla rilevante conseguenza di costituire titolo per l’iscrizionea ruolo, <strong>in</strong> forza della quale il concessionariopuò agire <strong>in</strong> executivis 8 .Tuttavia, l’autorità giudiziaria adita acutamenterileva che, “laddove” l’ente “avverte l’<strong>in</strong>giunto che«decorso <strong>in</strong>fruttuosamente il term<strong>in</strong>e di giornitrenta dalla notifica del presente atto, si procederàad esecuzione forzata»”, “poco rileva la funzionedi accertamento dell’<strong>in</strong>giunzione, giacché ilComune di BB non si è limitato a notificare aldebitore un atto di accertamento del credito, maha <strong>in</strong>equivocabilmente messo <strong>in</strong> moto il sistemadi attuazione coattiva del credito (abrogato dall’entrata<strong>in</strong> vigore del D.P.R. 43/1988)…”; “conseguentemente,ai f<strong>in</strong>i dell’accoglimento dell’opposizioneciò che rileva <strong>in</strong> questa sede è che l’<strong>in</strong>giunzioneè stata azionata non solo come atto diaccertamento del credito ma anche come titoloesecutivo”.Si segnala, ad ogni modo, che altra parte dellagiurisprudenza di legittimità 9 propende, non perlo Stato, per l’alternatività tra le due procedure diriscossione e, dunque, della sopravvivenza delcitato R.D. <strong>in</strong> forza sia dell’art. 52, comma 6,D.Lgs. 446/1997 10 , sia dell’art. 17, comma 2,D.Lgs. 46/1999, il quale ultimo, <strong>in</strong> attuazionedella delega legislativa contenuta nell’art. 1, L.337/1998, prevede che “può essere effettuatamediante ruolo affidato ai concessionari la riscossionecoattiva delle entrate delle regioni, delleprov<strong>in</strong>ce, anche autonome, dei comuni e <strong>degli</strong>altri Enti locali” 11 , <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea col progressivo affermarsidella potestà normativa regionale e dell’autonomiaorganizzativa e f<strong>in</strong>anziaria <strong>degli</strong> Entilocali, per cui il sistema di riscossione medianteruolo perde il suo carattere universale per diventaresolo una fra le opzioni riconosciute alle autonomielocali nella gestione dei propri servizi diriscossione.Caratteristiche della procedura prevista dalR.D. 639/10.Lo speciale procedimento <strong>in</strong>giunzionale, diversoda quello della L. 689/1981, impugnatorio solo diprovvedimenti irrogativi di sanzioni amm<strong>in</strong>istrativepecuniarie, trova applicazione sia per le entratedi diritto pubblico sia per quelle di diritto privato,avendo il proprio fondamento nel potere diautoaccertamento della p.a.: suo <strong>in</strong>dispensabilepresupposto è che “il credito <strong>in</strong> base al quale vieneemesso l’ord<strong>in</strong>e di pagare la somma dovuta siacerto, liquido ed esigibile, senza alcun potere dideterm<strong>in</strong>azione unilaterale dell’amm<strong>in</strong>istrazione,dovendo la sussistenza del credito, la sua determ<strong>in</strong>azionequantitativa e le sue condizioni di esigibilitàderivare da fonti, da fatti e da parametriobiettivi e predeterm<strong>in</strong>ati, e riconoscendosiall’amm<strong>in</strong>istrazione un mero potere di accertamentodei detti elementi ai f<strong>in</strong>i della formazionedel titolo esecutivo” 12 . Pertanto, “non è utilizzabilequando si faccia valere una pretesa al risarcimentodei danni derivanti da fatti illeciti” 13 .L’ord<strong>in</strong>anza-<strong>in</strong>giunzione cumula <strong>in</strong> sé le caratteristichedel titolo esecutivo e del precetto 14 , sicchéparte della giurisprudenza di legittimità sostieneche l’opposizione proposta <strong>in</strong> forza del suddettoart. 3 vada qualificata come opposizione all’esecuzione,<strong>in</strong> quanto diretta a far dichiarare la cessazionedell’efficacia esecutiva dell’<strong>in</strong>giunzionefiscale, nonché a contestare e far cadere la pretesacreditoria della p.a., con l’ottenimento di unaccertamento negativo della pretesa fatta valere <strong>in</strong>executivis dalla medesima 15 .Per quanto concerne il giudice competente a pronunciarsisull’opposizione all’<strong>in</strong>giunzione, è pacifico<strong>in</strong> giurisprudenza, nonostante il tenore letteraledel citato art. 3, l’<strong>in</strong>derogabilità, anche <strong>in</strong>questo speciale procedimento, delle regole diripartizione della giurisdizione nel vigente ord<strong>in</strong>amentoche fanno riferimento alla “natura deirapporti dedotti ed alla normativa ad essi relativa”16 . A tal proposito, la sentenza <strong>in</strong> commentoprecisa che quando “il credito dell’amm<strong>in</strong>istrazionederivi da un provvedimento amm<strong>in</strong>istrativodiscrezionale, la competenza sarà sempre del giudiceord<strong>in</strong>ario (fatte salve, ovviamente, le ipotesidi giurisdizione esclusiva) se si discute del rapportoobbligatorio, «rispettando» il provvedimentoamm<strong>in</strong>istrativo che lo ha costituito…”.Da ultimo, <strong>in</strong>certezza sussiste <strong>in</strong> merito ai poterispettanti al giudice ord<strong>in</strong>ario: <strong>in</strong>fatti, se taluniaffermano che, per le entrate di diritto pubblico,“l’opposizione <strong>in</strong>nanzi al giudice ord<strong>in</strong>ario puòessere proposta solo per vizi formali propri dell’<strong>in</strong>giunzioneo per contestare il diritto di procederead esecuzione forzata”, secondo altri, <strong>in</strong> sededi opposizione proposta ai sensi del citato art. 3,“il giudice ord<strong>in</strong>ario è competente a conosceredella legittimità dell’atto posto a base dell’<strong>in</strong>giunzionee a disapplicarlo ove ne ravvisi l’illegittimità”............................................1 Trib. Nocera Inferiore, 28.10.2004, pubblicata per esteso sul sito del<strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore www.foronocera.it.2 Così Cass. Sez. trib., 08.06.2000, n. 7801, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 2000,1218; Cass., 23.06.1998, n. 6242, <strong>in</strong> Riv. giur. trib., 1999, 316; App.Tor<strong>in</strong>o, 26.01.2002, <strong>in</strong> Dir. prat. trib., 2004, II, 453; Trib. ReggioCalabria, 07.11.2002, <strong>in</strong> Giur. merito, 2003, 770.3 Si fa rilevare che i commi 5 e 6 dell’art. 3, D.Lgs. 112/1999, fannosalve le disposizioni dell’art. 52, D.Lgs. 446/1997, precisando che lariscossione delle entrate <strong>degli</strong> Enti locali cont<strong>in</strong>ui ad essere affidataai concessionari solo dove i medesimi non abbiano optato per altramodalità di gestione nell’esercizio della loro potestà regolamentare.4 Cfr. Trib Foggia, 28.12.2002, <strong>in</strong> Giur. merito, 2003, 989.5 Secondo l’art. 2, R.D. 639/1910, l’ord<strong>in</strong>anza-<strong>in</strong>giunzione “è notificata,nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addettoalla pretura o da un messo addetto all’Ufficio del giudice di pace”.6 L’art. 3, R.D. 639/1910, dispone che “entro trenta giorni dalla notificazionedell’<strong>in</strong>giunzione, il debitore può contro di questa produrrericorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore - aseguito della soppressione dell’Ufficio del Pretore (D.Lgs. 51/1998),le relative competenze sono state trasferite al Tribunale ord<strong>in</strong>ario -o il Tribunale del luogo <strong>in</strong> cui ha sede l’ufficio emittente, secondo larispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile”.7 Così Cass., 04.03.2004, n. 4394, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 2004, 3; <strong>in</strong> sensodiverso, Cass., 18.09.2003, n. 13751, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 2003, 9, statuisceche “l’<strong>in</strong>utile decorso del term<strong>in</strong>e di trenta giorni, previstodall’art. 3 R.D. 14 aprile 1910 n. 639, non preclude l’opposizione dimerito che il debitore proponga per contestare l’esistenza della pretesacreditoria, tale term<strong>in</strong>e non avendo natura perentoria, né per lasua <strong>in</strong>osservanza essendo sancita decadenza o <strong>in</strong>ammissibilità”.8 Cfr. Cass., 23.06.1998, n. 6242, cit.9 Cfr. Cass., 13.04.2001, n. 5540, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 2001, 789; Cass.,19.07.2002, n. 10536, <strong>in</strong> Giust. civ., 2003, I, 2858; Cass. Sez. un.,21.01.2005, n. 1240; Cons. Stato, ord. 4989, 28.08.2001, <strong>in</strong> Il fisco,2002, 159.10 “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanzadelle prov<strong>in</strong>ce e dei comuni viene effettuata con la procedura di cuial Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui alDecreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,ovvero con quella <strong>in</strong>dicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639,se svolta <strong>in</strong> proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionatialla lettera b) del comma 4”.11 Nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 26.02.1999, n. 46,recante “Riord<strong>in</strong>o della discipl<strong>in</strong>a della riscossione mediante ruolo,a norma dell’articolo 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337”, silegge proprio che nell’ambito organizzativo delle autonomie localioccorre considerare il ricorso al ruolo una semplice facoltà.12 Cass., 15.06.2000, n. 8162, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 2000, 1306.13 Cfr. Cass., 10.06.1994, n. 5658, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 6.14 Cass., 23.01.1985, n. 290, <strong>in</strong> Riv. Leg. Fiscale, 1985, 1387; Cass.,03.04.1997, n. 2894, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 1997, 524.15 Sul punto v. Cass., 23.01.1985, n. 290, cit.; Cass., 14.02.2001, n.


14giurisprudenza marzo 200615giurisprudenza marzo 20062100, <strong>in</strong> Giust. civ. Mass., 2001, 246.Inoltre, secondo Cass., 29.11.1994, n. 10189, <strong>in</strong> Vita not., 1995, 435,“il giudice deve procedere, anche d’ufficio, alla verifica della legittimitàdell’<strong>in</strong>giunzione opposta e della fondatezza sostanziale dellapretesa tributaria”.16 Cass., 30.01.2002, n. 1238, <strong>in</strong> Giust. civ., 2003, I, 2956; Cass.,21.07.1998, n. 7133, <strong>in</strong> Il fisco, 1998, 15831, per la materia tributaria;Cass., 14.04.2003, n. 5903, <strong>in</strong> Foro amm. Cons. di Stato, 2003, 1255,per la materia urbanistica.Alessandro VellaHIn tema di esecuzione forzata.Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza24.11.2005 - Est. Dott. S. Di Lonardo.«L’art. 14 del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669,conv. <strong>in</strong> L. n.30/1997. è norma speciale rispetto all’art.654 c.p.c., sì che l’esecuzione forzata nei confronti di unapubblica amm<strong>in</strong>istrazione deve essere preceduta dallanotifica del titolo <strong>in</strong> forma esecutiva anche nel caso didecreto <strong>in</strong>giuntivo divenuto esecutivo dopo la sua primanotifica, <strong>in</strong> deroga a quanto disposto dal citato art. 654c.p.c.Il complesso delle norme <strong>in</strong> materia solo <strong>in</strong> apparenzasembra <strong>in</strong>dice della volontà legislativa di attribuire allaUSL natura di ente pubblico economico, giacché, <strong>in</strong> realtà,tale conclusione è contraddetta dall’espressa <strong>in</strong>clusionedelle aziende sanitarie nel novero delle amm<strong>in</strong>istrazionipubbliche, cui fa menzione l’art. 1, comma 2 delDecreto Legislativo 165/2001 (che ha sostituito il d.lgs.29/1993).Correttamente il giudice dell’esecuzione, pur <strong>in</strong> difetto diopposizione da parte dell’ente debitore, rileva d’ufficio ilmancato rispetto del term<strong>in</strong>e di cui al più all’art. 14 dl669/96, dichiarando l’improcedibilità dell’azione esecutivapromossa dal creditore».•••••••È quanto ha stabilito la Prima Sezione civile delTribunale di Nocera Inferiore, <strong>in</strong> composizionemonocratica, <strong>in</strong> persona del Giudice Dott. S. DiLonardo, con una sentenza dalla puntuale e conv<strong>in</strong>centemotivazione, con la quale ha fatto chiarezzasu una questione caratterizzata da nonpoche zone d’ombra.La pronuncia cui brevemente si aggiungerà qualchenota di commento trae orig<strong>in</strong>e da un’opposizioneagli atti esecutivi, proposta avverso un ord<strong>in</strong>anza- resa nell’ambito di una procedura diespropriazione forzata presso terzi nei confrontidell’Asl SA/1 - con la quale il giudice dell’esecuzioneaveva dichiarato l’improcedibilità dell’azioneper <strong>in</strong>osservanza del term<strong>in</strong>e di centoventigiorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/96 (comeconv. <strong>in</strong> Legge n. 30/1997, successivamente modificatodall’art. 44, co. 3, D.L. n. 269/2003, conv. <strong>in</strong>L. 326/2003): tale norma stabilisce che prima chesia decorso il term<strong>in</strong>e di centoventi giorni dallanotifica del titolo esecutivo nei confronti dellep.a. (ecc..), “il creditore non può procedere ad esecuzioneforzata né alla notifica di atto di precetto”.Con la pronuncia <strong>in</strong> commento il giudice rigettaval’opposizione sulla base delle argomentazionidi cui <strong>in</strong> massima e di seguito brevemente annotate.La tesi dell’opponente.La sentenza <strong>in</strong> commento così s<strong>in</strong>tetizza i motiviposti a base delle difese da parte dell’opponente:1) «l’obbligo di notificare il titolo esecutivo al debitore edi attendere lo spirare del su<strong>in</strong>dicato term<strong>in</strong>e di 120 giorniprima di promuovere atti espropriativi, non può ritenersisussistente nel caso <strong>in</strong> cui il credito azionato siafondato su un decreto <strong>in</strong>giuntivo»;2) «la discipl<strong>in</strong>a di cui alla normativa richiamata dalG.E. non è applicabile alla fattispecie attesa la naturapubblico-economica delle Aziende Sanitarie»;3) «<strong>in</strong> ogni caso la violazione del term<strong>in</strong>e dilatorio per ilcompimento di atti esecutivi nei confronti di pubblicheamm<strong>in</strong>istrazioni, concreta un vizio di carattere meramenteformale, non rilevabile d’ufficio dal G.E., bensìdeducibile unicamente dal debitore mediante lo strumentodell’opposizione agli atti esecutivi».Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedevala revoca dell’ord<strong>in</strong>anza resa dal giudice.La motivazione - brevi note.a) In ord<strong>in</strong>e al primo motivo di opposizioneavverso il provvedimento del G.E., dichiarativo diimprocedibilità dell’azione esecutiva per <strong>in</strong>osservanzadel term<strong>in</strong>e posto a garanzia dello spatiumadimplendi riservato alle p.a. <strong>in</strong> caso di pagamentida effettuarsi sulla base di titoli esecutivi (<strong>in</strong> genere),l’opponente sembra attenersi strettamente aldato normativo offerto dall’art. 654, co. 2 c.p.c., <strong>in</strong>base al quale ritiene che, nel caso di specie, essendoil titolo esecutivo rappresentato da decreto<strong>in</strong>giuntivo (reso esecutivo <strong>in</strong> seguito a mancataopposizione), <strong>in</strong> ossequio alla richiamata normadel codice di rito, l’esecuzione forzata può essere<strong>in</strong>iziata anche senza notificazione del titolo stesso<strong>in</strong> forma esecutiva.Procedendo per gradi, appare opportuno ricordareche l’art. 14 del Decreto Legge 31.12.1996, n.669, conv. <strong>in</strong> L. n. 30 del 28.02.1997 (<strong>in</strong> G.U. n. 50del 01.03.1997), <strong>in</strong> caso di provvedimenti giurisdizionalie lodi arbitrali aventi efficacia esecutivaconcede alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione uno spatiumadimplendi di centoventi giorni dalla notificazionedel titolo esecutivo; così testualmente ilprimo comma della norma poc’anzi citata: “Leamm<strong>in</strong>istrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economicicompletano le procedure per l’esecuzione deiprovvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventiefficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamentodi somme di danaro entro il term<strong>in</strong>e di sessanta giornidalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale term<strong>in</strong>eil creditore non ha diritto di procedere ad esecuzioneforzata nei confronti delle suddette amm<strong>in</strong>istrazionied enti, né possono essere posti <strong>in</strong> essere atti esecutivi”.Tale term<strong>in</strong>e è stato elevato da sessanta a centoventigiorni dall’art. 147 della Legge 23.12.2000,n. 388 (cd. Legge F<strong>in</strong>anziaria 2001).Orbene, il Tribunale di Nocera Inferiore, <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>eal su <strong>in</strong>dicato motivo, correttamente ha ritenutoche la soluzione al problema passasse necessariamenteattraverso un’opera di coord<strong>in</strong>amentotra le disposizioni <strong>in</strong>nanzi richiamate ovvero l’art.14 Legge cit. e l’art. 654 c.p.c.In effetti, la pronuncia <strong>in</strong> commento trova unprecedente - anche se non richiamato - <strong>in</strong> una sentenzadella Suprema Corte 1 che pure ha affrontatola soluzione di una questione simile (anche seriguarda l’ipotesi <strong>in</strong> cui il titolo esecutivo è rappresentatoda una sentenza) nell’ottica del coord<strong>in</strong>amentotra le normative di cui <strong>in</strong>nanzi.A tale proposito, la Suprema Corte con la sentenzacitata 2 evidenzia la diversa portata tra le normedi cui agli artt. 479, co. 1 c.p.c. (a mente del quale“l’esecuzione forzata deve essere preceduta dallanotifica del titolo esecutivo e del precetto), l’art.482 c.p.c. (secondo il quale non si può <strong>in</strong>iziare l’esecuzioneforzata prima che sia decorso il term<strong>in</strong>e<strong>in</strong>dicato nel precetto) e l’art. 479, co. 3 stessocodice (che prevede che il precetto possa esserenotificato <strong>in</strong>sieme col titolo esecutivo), da unaparte, e l’art. 14 L. cit. dall’altra, comunque sottol<strong>in</strong>eandoil carattere di “specialità” di quest’ultimarispetto a quelle contenute nel codice di rito.Allo stesso modo, anche la pronuncia <strong>in</strong> commento,ragionando a nostro avviso <strong>in</strong> virtù delpr<strong>in</strong>cipio espresso dal brocardo generi per speciem,ponendo l’accento sul carattere di “specialità”dell’art.14 L. cit., cerca di pervenire alla soluzionedel caso sottoposto al suo esame (<strong>in</strong> cui il titoloesecutivo era rappresentato da un decreto <strong>in</strong>giuntivoreso esecutivo proprio <strong>in</strong> base alla disposizioneappena richiamata) di evidente, maggiorecomplessità, dovendo operare - come già detto -un coord<strong>in</strong>amento non certo agevole tra l’art. 14L. cit. e l’art. 654, co. 2 c.p.c.Infatti, il Tribunale propone una lettura dellanormativa “speciale” 3 orientata secondo la suaratio, da r<strong>in</strong>venire nella “...volontà di consentire allapubblica amm<strong>in</strong>istrazione, prima di essere sottoposta adesecuzione forzata, di completare la procedura di pagamento,da concludersi nell’arco di centoventi giornidalla notifica del titolo, siffatta esigenza è certamenteravvisabile per tutti i tipi di esecuzione fondata su provvedimentigiurisdizionali e non soltanto per quelli per iquali è prevista <strong>in</strong> via generale la necessità della notificadel titolo esecutivo, atteso che, da un lato, il tenore letteraledella norma non giustifica alcuna esclusione e, dall’altro,la stessa ratio sopra descritta ricorre anche nelleipotesi, come quella <strong>in</strong> esame, di esecuzione di decreto<strong>in</strong>giuntivo reso esecutivo, ai sensi dell’art. 654 c.p.c.”.In effetti, la riferita conclusione cui perviene ilTribunale sarebbe “avvalorata alla luce della modificadel secondo periodo del primo comma dell’art. 14, adopera dall’art. 44, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre2003, n. 269 (convertito, con modificazioni,dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), che fa divieto alcreditore procedente, prima del decorso del term<strong>in</strong>e dicentoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo,di procedere neppure alla notifica dell’atto di precetto”.Invero, vale la pena aggiungere che la disposizionecitata ha superato anche la censura di <strong>in</strong>costituzionalità,<strong>in</strong> quanto non è stata ritenuta <strong>in</strong> contrastoné col pr<strong>in</strong>cipio di ragionevolezza né conaltri parametri costituzionali, proprio perché talespatium adimplendi riservato alle p.a. “persegue loscopo di evitare i ricorrenti blocchi delle attività amm<strong>in</strong>istrativederivanti dai ripetuti pignoramenti, contemperandol’<strong>in</strong>teresse del s<strong>in</strong>golo alla realizzazione del suodiritto con quello, generale, ad una ord<strong>in</strong>ata gestionedelle risorse f<strong>in</strong>anziarie pubbliche” 4 .b) In ord<strong>in</strong>e al secondo motivo di censura, la pronuncia<strong>in</strong> esame fornisce una compiuta ricostruzione<strong>in</strong> merito all’<strong>in</strong>quadramento giuridico delleUnità Sanitarie Locali (Usl o Asl).Innanzitutto, essa, nel sottol<strong>in</strong>eare la mancanzadi “uniformità term<strong>in</strong>ologica” nel l<strong>in</strong>guaggiolegislativo che si occupa di tali enti (<strong>in</strong>differentemente<strong>in</strong>dicati come “unità sanitaria locale”,“azienda unità sanitaria locale” o “azienda sanitarialocale”), passa <strong>in</strong> rassegna le norme 5 che - aduna lettura non sistematica - sembrerebberodeporre nel senso di attribuire alle Usl natura diente pubblico economico.Il Tribunale, <strong>in</strong>fatti, dopo aver compiutamenteillustrato il panorama normativo nonché gli


16giurisprudenza marzo 200617dottr<strong>in</strong>a marzo 2006argomenti che potrebbero suggestivamente<strong>in</strong>durre a ritenere che le Usl siano escluse dal particolareregime di favor (di cui al menzionato art.14 D.L. 669/96, conv. <strong>in</strong> Legge n. 30/1997) <strong>in</strong> considerazionedella loro natura di enti pubblici economici- così come sostenuto dall’opponente -, sidiscosta da tale impostazione, richiamando unachiara ed univoca disposizione di legge, <strong>in</strong> virtùdella quale le aziende sanitarie sono espressamente<strong>in</strong>cluse nel novero delle amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche,ciò a mente dell’art. 1, co. 2 del DecretoLegislativo 165/2001 (che ha sostituito il d.lgs.29/1993), il quale testualmente recita: «Per amm<strong>in</strong>istrazionipubbliche si <strong>in</strong>tendono ... le amm<strong>in</strong>istrazionidello Stato, le aziende ed amm<strong>in</strong>istrazioni dello Stato adord<strong>in</strong>amento autonomo, ... le aziende e gli enti delServizio sanitario nazionale...» 6 .Da ultimo ma non ultimo, ad ulteriore confermadella <strong>in</strong>clusione delle Usl (o Asl) nel novero dellep.a., il provvedimento <strong>in</strong> parola richiama l’art. 1,comma 5, del D.L. 18.01.1993, n. 9 (conv. <strong>in</strong> L.67/93), il quale “nel prevedere per la pignorabilitàdelle somme dovute alle unità sanitarie locali un regimeanalogo a quello sancito per gli enti locali (art. 159 d.lgs.267/2000), rende vieppiù ragione dell’applicabilitàanche alle USL del particolare regime di favore dettatodall’art. 14 D.L. 669/96”.A ciò si aggiunga che anche la CorteCostituzionale con due sentenze 7 si è espressa nelsenso della omogeneità delle situazioni giuridicheriferibili, rispettivamente, alle unità sanitarielocali ed agli enti locali (quanto alla loro “natura”),ritenendo del tutto irragionevole il perduraredi qualsiasi disparità di trattamento nella discipl<strong>in</strong>ache consente ai creditori di agire <strong>in</strong> executivisnei confronti di tali enti: per tale motivo, <strong>in</strong> occasionedelle menzionate pronunce, il Giudice delleLeggi dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.159, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggisull’ord<strong>in</strong>amento <strong>degli</strong> enti locali), nella parte <strong>in</strong>cui prevedeva un diverso regime rispetto alle Usl.c) In ord<strong>in</strong>e alla rilevabilità d’ufficio del mancatorispetto del term<strong>in</strong>e di cui all’art. 14, D.L. 669/96,conv. <strong>in</strong> Legge n. 30/1997.Anche quest’ultimo aspetto ha procurato nonpoche difficoltà all’estensore della sentenza di cuialla presente annotazione, attesa la carenza di“precedenti” <strong>in</strong> materia e la presenza di una pronunciadi diverso avviso della Corte di legittimità,da cui prende le distanze perché non ritenuta taleda poter assumere - <strong>in</strong> base a quanto previsto dall’art.65 R.D. 30.01.1941, n. 12, così come si leggenel provvedimento - quel “significato di <strong>in</strong>dirizzo...rispetto al giudice di merito” ed essere considerataespressione di “diritto vivente” 8 .Discostandosi, qu<strong>in</strong>di, da tale precedente dellaSuprema Corte, per il motivo poc’anzi espresso, ilTribunale di Nocera Inferiore, a conferma dellacorrettezza del rilievo d’ufficio operato dal G.E.del mancato rispetto del term<strong>in</strong>e (centoventi giorni)da parte del creditore <strong>in</strong> executivis, ha argomentatoalla luce dell’art. 4 del D.M. 02.04.1997 9dettato <strong>in</strong> tema di “adempimenti delle tesorerie delloStato <strong>in</strong> caso di notifica di atti di pignoramento o sequestrocontro amm<strong>in</strong>istrazioni dello Stato centrali o periferiche”,il quale prevede che le tesorerie dello Stato,<strong>in</strong> caso di notifica di atti di pignoramento osequestro contro amm<strong>in</strong>istrazioni dello Stato,non effettu<strong>in</strong>o i relativi accantonamenti nel caso<strong>in</strong> cui da tali atti esecutivi non si desuma che ilrelativo titolo esecutivo è stato notificato all’amm<strong>in</strong>istrazioneesecutata e questa non ha provvedutoal pagamento nel term<strong>in</strong>e di sessanta (ndr.centoventi) giorni di cui all’art. 14, comma 1, delDecreto Legge 31 novembre 1996, n. 669, convertitonella Legge 28 febbraio 1997, n. 30.Ritenendo, qu<strong>in</strong>di, contrario alla disposizione dilegge richiamata l’orientamento giurisprudenzialeche subord<strong>in</strong>a la statuizione <strong>in</strong> merito al mancatorispetto dello spatium adimplendi alla eccezione(rectius: opposizione) da parte della p.a., cosìmotiva il Tribunale: “non sarebbe ragionevole subord<strong>in</strong>arela dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzioneall’eccezione da parte dell’ente pubblico (nella formadell’opposizione agli atti esecutivi), giacché <strong>in</strong> tal caso gliistituti tesorieri resterebbero esposti ad una <strong>in</strong>giustificataresponsabilità nei confronti del creditore procedente, esarebbero comunque costretti ad effettuare il pagamentodelle somme assegnate (ma non v<strong>in</strong>colate), nel caso dimancata proposizione della relativa eccezione”.Inf<strong>in</strong>e, al riguardo merita un cenno un’altra pronunciadella Corte Costituzionale, la quale, chiamataa pronunciarsi su un presunto contrasto trala norma di cui all’art. 14 L. cit e l’art. 24, co. 2,Cost., (nonché per supposti contrasti con altrenorme costituzionali) “...perché essa imporrebbe alcreditore che <strong>in</strong>tenda agire <strong>in</strong> sede esecutiva un gravosoonere sanzionato da un’improcedibilità rilevabile d’ufficio”10 , ne ha dichiarato la manifesta <strong>in</strong>fondatezza<strong>in</strong> relazione a tutti i profili di censura, implicitamenteconfermando la rilevabilità d’ufficio dellaviolazione del term<strong>in</strong>e di procedibilità dell’azione esecutivadi cui alla menzionata norma speciale 11 ............................................1 Cass. Civ., Sez. <strong>III</strong>, 14.10.2005, n. 19966; difformi cfr. Cass. Civ., Sez.lav., 21.12.02001, n. 16143 e 10.03.2003, n. 3530.2 Cass. Civ., Sez. <strong>III</strong>, 14.10.2005, n. 19966, cit.3 Art. 14 del Decreto Legge 31.12.1996, n. 669, conv. <strong>in</strong> L. n. 30 del28.02.1997.4 Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 142 del 23.04.1998.5 Cfr. D.Lgs. n. 502/1992; D.Lgs. n. 229/1999.6 Cfr. D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, richiamato anche dalla sentenza <strong>in</strong>commento.7 Cfr. Corte Cost., sent. n. 285 del 1995; cfr. Corte Cost., sent. n. 4del 18 giugno 2003, n. 211.8 Tribunale di Nocera Inferiore, sent. <strong>in</strong> commento.9 In G.U. 05.05.1997, n. 102.10 Cfr. ord<strong>in</strong>anza di rimessione del Pretore di Salerno del 24.07.1997.11 Cfr. Corte Costituzionale, ord. n. 463/1998.Amelia AlbanoHLe scrim<strong>in</strong>anti tacite alla luce delpr<strong>in</strong>cipio di legalità: illeciti sportivi.Seguendo le direttive della concezione tripartita,il reato è il fatto umano, tipico, antigiuridico ecolpevole. Nell’ambito di tale ricostruzione lacategoria della antigiuridicità è chiamata ad operaresu un piano dist<strong>in</strong>to da quello della tipicità edella colpevolezza. In particolare, alla prima siassegna la funzione di armonizzare il dirittopenale con l’<strong>in</strong>tero ord<strong>in</strong>amento giuridico.Difatti, alla luce del pr<strong>in</strong>cipio di unità del sistema,sarebbe illogico vietare e allo stesso tempo consentireo autorizzare un medesimo comportamento.L’antigiuridicità designa il contrasto tra ilfatto e la norma. Detto contrasto viene meno <strong>in</strong>presenza di una situazione, normativamente prevista,che giustifica la condotta astrattamentericonducibile ad una fattispecie crim<strong>in</strong>osa e, <strong>in</strong> talmodo, viene meno la legittima difesa punitivadello stato. In proposito una questione ampiamentedibattuta <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a e giurisprudenzaconcerne la configurabilità, accanto alle scrim<strong>in</strong>anticodificate agli artt. 50 e seguenti del codicepenale, di cause di giustificazione atipiche. Lasoluzione, co<strong>in</strong>volge il canone della tassatività e,più <strong>in</strong> generale, la problematica dei limiti allaammissibilità della analogia <strong>in</strong> materia penale. Ladottr<strong>in</strong>a prevalente sostiene che le scrim<strong>in</strong>antitacite possano desumersi dalla applicazione delmeccanismo analogico. Quest’ultimo può esseredescritto come il procedimento logico attraversoil quale un caso concreto, non espressamente previstodalla legge, viene regolato da una norma dettataper un caso analogo, ovvero <strong>in</strong> base ai pr<strong>in</strong>cipigenerali dell’ord<strong>in</strong>amento. Il divieto di analogia<strong>in</strong> materia penale si ricava dall’art. 14 delle disposizionisulla legge <strong>in</strong> generale, dove è stabilitoche le leggi penali e quelle che fanno eccezione aregole generali non si applicano oltre i casi e itempi considerati. Il divieto di cui alla norma <strong>in</strong>oggetto costituisce il logico corollario del pr<strong>in</strong>cipiodi legalità formale statuito dagli artt. 1 e 199c.p. A questo punto si tratta di chiarire l’ambito dioperatività di tale divieto, di stabilire cioè se essoabbia carattere assoluto o relativo. In primoluogo, si osserva che leggi penali ai sensi delrichiamato art. 14 sono <strong>in</strong>nanzitutto le norme<strong>in</strong>crim<strong>in</strong>atici. In questa prospettiva la dottr<strong>in</strong>arecente, <strong>in</strong> ossequio al pr<strong>in</strong>cipio del favor rei, ritieneammissibile l’applicabilità alle scrim<strong>in</strong>antidella analogia <strong>in</strong> bonam partem, purché non si trattidi norme eccezionali. Fondamentale al riguardoè apparsa la <strong>in</strong>terpretazione della espressione“eccezione” utilizzata dal Legislatore. Secondoautorevole dottr<strong>in</strong>a la norma fa eccezione quandodiscipl<strong>in</strong>a il m<strong>in</strong>or numero di ipotesi non solo <strong>in</strong>modo diverso, ma non imputabile, <strong>in</strong>troducendocosì una deviazione rispetto al diritto regolarechiamato ad operare per il maggior numero dicasi. Sulla scorta di tale premesse, si afferma laconfigurabilità del meccanismo analogico <strong>in</strong>tema di scrim<strong>in</strong>anti, <strong>in</strong> quanto è escluso chevenga <strong>in</strong> rilievo un rapporto di regola-eccezionetra la norma <strong>in</strong>crim<strong>in</strong>atrice e la scrim<strong>in</strong>ante permancanza di unità di materia. Segnatamente,mentre le prime si riferiscono a fatti ab orig<strong>in</strong>e illeciti,le seconde r<strong>in</strong>viano a fatti ab orig<strong>in</strong>e leciti. Lenorme non imputabili e le scrim<strong>in</strong>anti costituirebbero,cioè, nei rispettivi settori di riferimento,espressione di pr<strong>in</strong>cipi generali. Si pensi al pr<strong>in</strong>cipiodella irresponsabilità dei non imputabili ed alcontrapposto pr<strong>in</strong>cipio della responsabilità <strong>degli</strong>imputabili, i quali si affermano, nelle rispettivematerie della <strong>in</strong>capacità di <strong>in</strong>tendere e di volere edella capacità quali pr<strong>in</strong>cipi regolatori. Ciò premesso,va segnalato che il procedimento analogicoresta escluso quando si tratti di una scrim<strong>in</strong>anteche sia prevista dalla legge nella sua massimalatitud<strong>in</strong>e logica, come nel caso dell’eserciziodel diritto e dell’adempimento del dovere, nonchénell’ipotesi <strong>in</strong> cui sia la stessa formulazione dellanorma a precludere a priori un giudizio di similitud<strong>in</strong>e.Tornando ai limiti di ammissibilità delmeccanismo analogico deve evidenziarsi che esso,anche ove si tratti di analogia <strong>in</strong> bonam partem,non opera <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>atamente ma entro limitistr<strong>in</strong>genti volti alla salvaguardia della esigenza di


18dottr<strong>in</strong>a marzo 200619dottr<strong>in</strong>a marzo 2006tassatività della fattispecie e, più <strong>in</strong> generale, agarantire la certezza del conf<strong>in</strong>e tra lecito e illecito.A tal proposito, si osserva che <strong>in</strong> un pr<strong>in</strong>cipiodi legalità sostanziale la eadem ratio di discipl<strong>in</strong>asu cui si basa il procedimento analogico, potrebbeessere desunta da fonti sostanziali quali laassenza di pericolosità sociale della condotta. Inconcreto dato comportamento, sebbene riconducibileastrattamente ad un’ipotesi di reato e malgradonon giustificato da una norma espressa dilegge, dovrebbe considerarsi non punibile penalmente<strong>in</strong> quanto conforme alle f<strong>in</strong>alità che unacomunità persegue <strong>in</strong> un dato momento storico.Ma una simile ricostruzione, se da un lato ha ilpregio di adeguare il dato normativo ai mutamentisociali, dall’altro si pone <strong>in</strong> stridente contrastocon il pr<strong>in</strong>cipio di legalità formale.Quest’ultimo sarebbe vulnerato <strong>in</strong> quanto il disvalorepenale del fatto, e conseguentemente lastessa sussistenza del reato, costituirebbe il fruttodi una valutazione della coscienza sociale, e nonl’applicazione delle fonti normative. Ciò spiegaperché l‘analogia <strong>in</strong> materia penale debba esplicars<strong>in</strong>el rispetto di limiti ben precisi. In primoluogo, essa impone all’<strong>in</strong>terprete di desumere laeadem ratio di discipl<strong>in</strong>a esclusivamente dalle fontidi diritto scritto; <strong>in</strong> secondo luogo, è necessarioche la disposizione oggetto di <strong>in</strong>terpretazioneanalogica, presenti un contenuto determ<strong>in</strong>atoche ne delimiti la ratio al f<strong>in</strong>e di consentire concertezza il giudizio di similitud<strong>in</strong>e che sarà tantopiù evanescente quanto maggiore sia il grado di<strong>in</strong>determ<strong>in</strong>atezza della fattispecie. Ma <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e,resta fermo il divieto di analogia per le normeeccezionali. Eccezionale è ad esempio la norma dicui all’art. 649 c.p. che dichiara non punibile ilsoggetto che commette un reato contro il patrimonio<strong>in</strong> danno dei prossimi congiunti e cometale non può applicarsi alla famiglia di fatto.Parimenti il procedimento analogico non potràoperare ogni volta <strong>in</strong> cui la mancanza di un elementocostitutivo della fattispecie imporrebbeanche il superamento della eadem ratio, sconf<strong>in</strong>andocosì nella creazione di una nuova scrim<strong>in</strong>ante<strong>in</strong> violazione del pr<strong>in</strong>cipio di riserva di legge. Cosìl’art. 52 c.p. non è estensibile alla legittima difesa“non necessaria”; mentre sarà analogicamenteapplicabile alla legittima difesa anticipata. In quest’ultimaipotesi, la mancanza del requisito dellaattualità del pericolo non fa venir meno anche laeadem ratio <strong>in</strong> ragione del fatto che sussiste la verosimilecertezza di una imm<strong>in</strong>ente offesa <strong>in</strong>giusta,idonea a fondare la necessità di una difesa attualedel soggetto, poiché attendere l’<strong>in</strong>sorgere del pericolovanificherebbe irreparabilmente qualsivogliapossibilità di difesa. Così ad esempio nell’ipotesidi uccisione del controllore ad opera del sequestrato.Alla luce delle argomentazioni che precedono,giova precisare che le ragioni poste a fondamentodel divieto di analogia <strong>in</strong> materia penale,r<strong>in</strong>viano non già al pr<strong>in</strong>cipio della riserva dilegge, ma piuttosto al canone della tassativitàdella fattispecie. In concreto, il ricorso alla analogianon contrasta <strong>in</strong> via diretta con il pr<strong>in</strong>cipio dilegalità formale; ove si tenga conto che è sempredalla disposizione scritta che si prendono lemosse per regolare un caso non espressamentecontemplato. In altre parole, se la tassativitàimplica una applicazione della norma senza sconf<strong>in</strong>areoltre i casi da essa previsti, costituendo cosìuno sbarramento esterno della fattispecie, cheprelude al giudice una applicazione analogica, nederiva che ciò che rischia di essere vulnerato èappunto il pr<strong>in</strong>cipio di tassatività, riconoscendosial giudice la possibilità di applicare la disposizionenormativa ad ipotesi non espressamentecodificate. Tornando alla problematica delle scrim<strong>in</strong>antiimplicite, risulta evidente che la questioneco<strong>in</strong>volge aspetti di teoria generale del dirittopenale e viene <strong>in</strong> rilievo al cospetto di fattispecieche frequentemente si verificano nella pratica.Tra i casi più discussi possono menzionarsi quellirelativi all’attività sportiva. Con riferimento agli“illeciti sportivi” la dottr<strong>in</strong>a e la giurisprudenzahanno da tempo <strong>in</strong>dividuato il fondamento dellanon punibilità della violenza sportiva <strong>in</strong> una scrim<strong>in</strong>antenon codificata che escluderebbe l’antigiuridicitàdel fatto tipico, sul presupposto dell’<strong>in</strong>teressesociale e della meritevolezza che presentanole manifestazioni sportive nell’ord<strong>in</strong>amentogiuridico e nella collettività. In questa prospettivaviene evidenziato che la causa di giustificazioneatipica trova la sua ragion d’essere nelfatto che la competizione sportiva è non soloammessa, ma <strong>in</strong>coraggiata <strong>in</strong> quanto è ritenutadalla coscienza sociale un’attività da cui derivanoeffetti positivi per lo sviluppo della comunità. Neconsegue che nel comportamento dello sportivoche cagioni una lesione ad un avversario, nelrispetto delle regole di gioco, ovvero senza superarela soglia del rischio consentito, viene a mancareil carattere dell’antigiuridicità idoneo a fondarela pretesa punitiva dello Stato e la concretaapplicazione della pena. Questa ricostruzioneappare condivisibile <strong>in</strong> quanto consente di superarele perplessità derivanti dalla impostazionetradizionale della giurisprudenza, che riteneva di<strong>in</strong>dividuare il fondamento della liceità <strong>in</strong> materiadi attività sportiva nella scrim<strong>in</strong>ante codificatadel consenso dell’avente diritto.La nuova D.I.A.Dichiarazione di <strong>in</strong>izio attività.Marco Ma<strong>in</strong>ardiHIntroduzione.L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 35 del 14 marzo2005, riscrive per la terza volta l’art. 19 della Leggen. 241 del 1990, recante disposizioni <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>eall’istituto della denuncia di <strong>in</strong>izio di attività, istitutoche cambia non solo nella discipl<strong>in</strong>a maanche nella sua denom<strong>in</strong>azione, divenendo, <strong>in</strong>fatti,dichiarazione d’<strong>in</strong>izio di attività, con la previsionedi nuove regole, che sembrano dettare unadiscipl<strong>in</strong>a forse più complessa di quella precedente1 .Inizialmente il Legislatore per stabilire i casi <strong>in</strong>cui poteva farsi ricorso alla DIA, aveva previstol’adozione di un regolamento atto a dettare criterie regole per la classificazione <strong>degli</strong> <strong>in</strong>terventiassoggettabili alla DIA. Sulla base di questa previsione,era stato emanato il D.P.R. 26 aprile 1992,n. 300, che prevedeva le attività da avviare immediatamentedopo la presentazione della denunciae quelle da <strong>in</strong>iziare solo dopo un certo term<strong>in</strong>edalla presentazione della denuncia stessa 2 .Tuttavia, anche la soluzione di cui al D.P.R.300/92 viene successivamente modificata a seguitodel nuovo impianto normativo <strong>in</strong>trodotto dall’art.2, co. 10, della L. n. 537 del 1993. Detta disposizione,<strong>in</strong>fatti, fissava direttamente i criteri peril ricorso alla DIA, rimettendo di fatto all’<strong>in</strong>terpretedi <strong>in</strong>dividuare i s<strong>in</strong>goli casi <strong>in</strong> cui il procedimentoautorizzatorio era sostituito da una <strong>in</strong>formazionedell’<strong>in</strong>teressato all’Amm<strong>in</strong>istrazionecompetente, accompagnata da una autocertificazionesulla sussistenza dei requisiti e presuppostidi legge per l’esercizio dell’attività f<strong>in</strong>alizzata adavviare una verifica da parte della stessaAmm<strong>in</strong>istrazione 3 .Pertanto, si può affermare che con la riforma del2005 il Legislatore ha voluto sì dare all’art. 19della Legge 241 una nuova formulazione, che <strong>in</strong>parte ricalca quella del 1993, ampliando <strong>in</strong> realtàle ipotesi di attività liberalizzate, ma nel contempo,<strong>in</strong> virtù di una pronunciata tipicità delle fattispecie,ha aumentato le esclusioni, il tutto nell’ambitodi una procedura di applicazione notevolmentemodificata.Ambito di applicazione ed esclusioni.Le novità <strong>in</strong>trodotte dalla nuova discipl<strong>in</strong>a sonosignificative. In particolare, aumentano le ipotesi<strong>in</strong> cui è possibile esercitare un’attività senzarichiedere provvedimenti di natura abilitativa o,limitatamente all’attività imprenditoriale, provvedimentid’iscrizione <strong>in</strong> albi o ruoli. Una semplicedichiarazione del cittad<strong>in</strong>o, o dell’impresa,sostituisce a tutti gli effetti il provvedimentoamm<strong>in</strong>istrativo, ciò se il suo rilascio sia subord<strong>in</strong>atoesclusivamente all’accertamento di requisitidi legge o ad atti amm<strong>in</strong>istrativi a contenutogenerale e non sia comunque previsto alcun limiteo cont<strong>in</strong>gentamento. Tuttavia, va però evidenziatocome l’ampliamento dell’ambito delle attivitàliberalizzate sia fortemente bilanciato dallaprevisione di numerose esclusioni. L’istituto,<strong>in</strong>fatti, non si applica per gli atti imposti dallanormativa comunitaria e per gli atti rilasciatidalle amm<strong>in</strong>istrazioni preposte alla tutela di <strong>in</strong>teressiparticolarmente sensibili (o forti), quali ladifesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’amm<strong>in</strong>istrazionedella giustizia, la tutela della salute edella pubblica <strong>in</strong>columità, l’immigrazione, l’ambiente,il patrimonio culturale e paesaggistico el’amm<strong>in</strong>istrazione delle f<strong>in</strong>anze.Certo, la ratio posta alla base dell’<strong>in</strong>tervento ri<strong>formato</strong>redel Legislatore è sicuramente quella diampliare le ipotesi di attività liberalizzate, qu<strong>in</strong>disuperando il mero riferimento all’edilizia 4 . Non acaso, il gruppo comprende oltre alle attività soggettead autorizzazioni, a licenze e permessi,anche quelle subord<strong>in</strong>ate a concessioni traslativee, soprattutto, le iscrizioni <strong>in</strong> albi e registri per l’eserciziodi attività economiche (imprenditoriale,commerciale ed artigianale).Però, a dire il vero, non è affatto agevole <strong>in</strong>dividuarele ipotesi <strong>in</strong> cui trova applicazione la DIAdiverse da quelle del settore edilizio discipl<strong>in</strong>atedal relativo Testo Unico n. 380 o da quelle specificheprevisioni dissem<strong>in</strong>ate <strong>in</strong> diverse disposizion<strong>in</strong>ormative di settore; <strong>in</strong>fatti, sono molte leesclusioni che la nuova disposizione collega allatutela dell’ampia categoria dei cosiddetti “<strong>in</strong>teressisensibili o forti”.Ma vi è di più. Le condizioni negative cui è subord<strong>in</strong>atal’applicazione della DIA sono elevate da


20dottr<strong>in</strong>a marzo 200621dottr<strong>in</strong>a marzo 2006due a tre. Il precedente testo dell’art. 19 richiedevasoltanto che non fosse previsto: a) l’esperimentodi prove a ciò dest<strong>in</strong>ate che comport<strong>in</strong>o valutazionitecniche discrezionali; b) limite o cont<strong>in</strong>gentecomplessivo per il rilascio dei provvedimentiabilitativi. La nuova versione dell’art. 19aggiunge anche la condizione che non devonoessere previsti “specifici strumenti di programmazionesettoriale”.Innanzitutto, non è chiaro se la condizione negativadella mancanza di “specifici strumenti di programmazionesettoriale” si riferisca alla impossibilitàdi assoggettare alla DIA l’attività f<strong>in</strong>tantochénon venga emanato lo strumento di programmazione,oppure significhi esclusione dalla DIA ditutte le attività che comunque sono soggette astrumenti di programmazione settoriale. Dal cheè evidente che l’aggiunta dell’assenza di specificistrumenti di programmazione settoriale nell’ambitodell’attività liberalizzata, limita notevolmentel’applicazione di questo istituto.Sotto altro profilo, <strong>in</strong>oltre, non è neppure chiarose l’esclusione riguardi tutti gli atti rilasciati dalleamm<strong>in</strong>istrazioni preposte alla tutela <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi<strong>in</strong>dividuati, oppure quelli soltanto che piùdirettamente si riferiscono agli <strong>in</strong>teressi stessi.Stessa <strong>in</strong>certezza rimane per gli atti imposti dallanormativa comunitaria, il cui ambito non è difacile def<strong>in</strong>izione.In conclusione, sarebbe stato forse preferibile<strong>in</strong>dividuare <strong>in</strong> positivo i provvedimenti abilitativisostituiti dalla DIA, come avveniva con la formulazioneorig<strong>in</strong>aria della disposizione, anziché<strong>in</strong>trodurre un elenco ampio di esclusioni per fattispecie(attività cont<strong>in</strong>gentate o soggette a pianificazionidi settore) e per <strong>in</strong>teressi tutelati (difesanazionale, pubblica sicurezza, salute, ecc).Il procedimento.Il procedimento nel nuovo art. 19 risulta aggravatodalla previsione di diversi atti che l’<strong>in</strong>teressatodeve <strong>in</strong>dirizzare alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione:<strong>in</strong>fatti dapprima l’<strong>in</strong>teressato dovrà presentare ladichiarazione di <strong>in</strong>izio attività, successivamente,decorsi trenta giorni nel silenzio dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente, dovrà presentare una nuovacomunicazione. Ma procediamo con ord<strong>in</strong>e.Nel precedente ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong>fatti, l’<strong>in</strong>teressatodoveva soltanto denunciare l’<strong>in</strong>izio dell’attività edattendere sessanta giorni di tempo prima diavviarla. In questo periodo, l’amm<strong>in</strong>istrazionesvolgeva l’istruttoria f<strong>in</strong>alizzandola alla verificad’ufficio della sussistenza dei requisiti e presuppostiprevisti dalla normativa di riferimento 5 .Nel nuovo schema previsto dall’art. 19 novellato,il cittad<strong>in</strong>o o l’impresa deve dichiarare l’<strong>in</strong>tenzionedi <strong>in</strong>iziare l’attività, attendere trenta giorni e,se l’amm<strong>in</strong>istrazione resta <strong>in</strong>erte, <strong>in</strong>formarla che<strong>in</strong>izia effettivamente a svolgere l’attività.Non solo. Nel precedente ord<strong>in</strong>amento, scaduto ilterm<strong>in</strong>e a disposizione per l’istruttoria, l’<strong>in</strong>teressatoaveva, se non la certezza, almeno un’elevataprobabilità che l’amm<strong>in</strong>istrazione avesse già controllatoe che, pertanto, non esercitasse più il suopotere di verifica; nel nuovo ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong>vece,il privato avvia l’attività, dopo i primi trenta giornidalla dichiarazione, a suo esclusivo rischio, <strong>in</strong>quanto l’amm<strong>in</strong>istrazione mantiene il potere diverifica e controllo anche nei trenta giorni successiviallo stesso <strong>in</strong>izio dell’attività.Non discostandosi molto dal precedente dettatonormativo, l’<strong>in</strong>tervento dell’amm<strong>in</strong>istrazionepuò consistere <strong>in</strong> un provvedimento di divieto diprosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoieffetti, oppure, ove ciò sia possibile, <strong>in</strong> un provvedimentocon cui si impone al privato di conformarela sua attività alla normativa vigente, ivicompresi gli effetti già prodotti.In questo secondo caso, il privato ha due possibilità:a) abbandonare l’esercizio dell’attività; b)conformarsi alla legge entro il term<strong>in</strong>e assegnatogli,che, ecco la novità, non può essere <strong>in</strong>feriore atrenta giorni. In altri term<strong>in</strong>i, nell’ipotesi di cuisub b), l’<strong>in</strong>teressato per proseguire la sua attivitàdeve necessariamente conformarla alle <strong>in</strong>dicazionifornite dall’amm<strong>in</strong>istrazione stessa, il tuttoentro trenta giorni.Inoltre, si deve sottol<strong>in</strong>eare che il Legislatore hafatto comunque salvo <strong>in</strong> ogni caso il potere dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente di assumere determ<strong>in</strong>azioni<strong>in</strong> via di autotutela, ciò ai sensi <strong>degli</strong>articoli 21 qu<strong>in</strong>quies e 21 nonies della Legge 241/90,così come <strong>in</strong>trodotti dall’art. 14 della L. n. 15dell’11 febbraio 2005.Va anche detto che la nuova disposizione consente,<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con i pr<strong>in</strong>cipi generali di semplificazionedella documentazione amm<strong>in</strong>istrativa, disostituire le certificazioni e le attestazioni richiestedalla normativa con un’autocertificazione 6 .Inoltre sono estese anche alla DIA le modalità disemplificazione discipl<strong>in</strong>ati dall’art. 18, commi 2e 3, della stessa Legge 241 <strong>in</strong> materia di accertamentid’ufficio, per cui se l’<strong>in</strong>teressato dichiarache fatti, stati, qualità sono attestati <strong>in</strong> documen-ti già <strong>in</strong> possesso della stessa amm<strong>in</strong>istrazioneprocedente o di altra pubblica amm<strong>in</strong>istrazione,il responsabile del procedimento deve procedered’ufficio alla loro acquisizione. Allo stesso modo,il responsabile del procedimento deve accertared’ufficio i fatti, gli stati, ecc. che la stessa amm<strong>in</strong>istrazioneprocedente o altra pubblica amm<strong>in</strong>istrazioneè tenuta ad accertare.Il nuovo art. 19 prevede, poi, la sospensione delterm<strong>in</strong>e per l’adozione dei provvedimenti <strong>in</strong>ibitori,qualora l’istruttoria richieda l’acquisizione dipareri, stabilendo, però, che scaduti i trenta giornidalla richiesta dell’atto consultivo, l’amm<strong>in</strong>istrazionepuò adottare i propri provvedimentipresc<strong>in</strong>dendo dal parere. Anche il provvedimentodi sospensione dovrà necessariamente esserecomunicato all’<strong>in</strong>teressato 7 .Conclusioni.Come tutti gli <strong>in</strong>terventi fortemente <strong>in</strong>novativianche la nuova discipl<strong>in</strong>a generale della DIA poneuna serie di ord<strong>in</strong>i di problemi di difficile soluzione,come l’ambito soggettivo di applicazionedell’istituto, la sua natura giuridica, ed anche ilrapporto di questa discipl<strong>in</strong>a generale con quellespeciali di settore che regolano la materia <strong>in</strong>modo diverso, aspetti questi, che da parte di chiscrive, <strong>in</strong> questa sede possono solo essere accennati,attesa la complessità delle questioni ad essi<strong>in</strong>erenti.Infatti, per esempio, <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e all’ambito soggettivodi applicazione della DIA, il problema (di estremaimportanza) è verificare se la nuova discipl<strong>in</strong>atrova applicazione anche nei confronti delleRegioni e <strong>degli</strong> Enti locali, dovendosi richiamare<strong>in</strong> proposito le stesse regole che discipl<strong>in</strong>anol’ambito di applicazione <strong>in</strong> generale di tutta la L.n. 241/90, qu<strong>in</strong>di l’art. 29 della stessa L. 241/90,così come modificato dall’art. 19 della L.15/2005, e l’art. 22 della citata L. 15/2005, il tutto<strong>in</strong> considerazione anche di quanto viene dettatoal Capo II, art. 3 (Semplificazione amm<strong>in</strong>istrativa),comma 5, del D.L. n. 35/2005 <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e allagiurisdizione esclusiva devoluta al giudice amm<strong>in</strong>istrativo,potendosi così affermare che le disposizionisulla giurisdizione esclusiva del giudiceamm<strong>in</strong>istrativo per le controversie <strong>in</strong> materia diDIA, trovano applicazione nei confronti di tuttele pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni, al di là di tuttequelle implicazioni che parte m<strong>in</strong>oritaria delladottr<strong>in</strong>a, anche con un certo timore, ha def<strong>in</strong>itocome possibile forma di diritto amm<strong>in</strong>istrativoregionale.Anche <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla questione circa la natura giuridicadella DIA, soluzioni differenti sono stateadottate sia <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, che <strong>in</strong> giurisprudenza 8 ,anche perché dopo la modifica <strong>in</strong>trodotta dalD.L. n. 35, è aumentato il dubbio sulla naturagiuridica della DIA, ossia se essa comporti la formazionedi un atto amm<strong>in</strong>istrativo positivo, seppurevirtuale o se, al contrario, questo istitutocont<strong>in</strong>ui ad essere <strong>in</strong>idoneo ad avviare unasequenza procedimentale assoggettata alla discipl<strong>in</strong>adella L. n. 241/90, trattandosi di un attooggettivamente e soggettivamente privato 9 .Infatti per coloro i quali la DIA costituisce unatto soggettivamente e oggettivamente privato,come tale <strong>in</strong>suscettibile di impugnazione <strong>in</strong>nanzial giudice amm<strong>in</strong>istrativo, la stessa ha, <strong>in</strong> altriterm<strong>in</strong>i, solamente il valore di una comunicazionefatta dal privato all’amm<strong>in</strong>istrazione circa lapropria <strong>in</strong>tenzione di realizzare un’attività conformealla legge, che non necessita di titoli provvedimentali.Diversamente, alla costruzione della DIA comeistanza autorizzatoria (atto amm<strong>in</strong>istrativo positivo)che, per effetto del decorso del tempo, provocala formazione di un provvedimento tacito diaccoglimento, farebbe pensare l’espressa previsionedel potere dell’amm<strong>in</strong>istrazione di assumeredeterm<strong>in</strong>azioni <strong>in</strong> via di autotutela e la devoluzionedella materia alla giurisdizione esclusiva delgiudice amm<strong>in</strong>istrativo.Non a caso la previsione di un potere di emettereun provvedimento di annullamento o di revoca edella giurisdizione esclusiva del giudice amm<strong>in</strong>istrativopresuppongono che la dichiarazione di<strong>in</strong>izio di attività dia luogo ad un atto amm<strong>in</strong>istrativo.Sotto l’aspetto operativo, l’accoglimento dell’unao dell’altra impostazione non è senza conseguenze.Se si ritiene, <strong>in</strong>fatti, che dalla dichiarazione di<strong>in</strong>izio dell’attività nasca un atto amm<strong>in</strong>istrativo,anche a questa fattispecie sono da applicare leregole del procedimento e, specificatamente,quelle sulla comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 esul preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10 bis.Se, al contrario, la DIA non dà luogo ad un procedimento,allora non è necessario la comunicazionedi avvio, salvo che l’amm<strong>in</strong>istrazione non<strong>in</strong>tervenga, <strong>in</strong> sede di autotutela, a vietare la prosecuzionedell’attività per motivi di <strong>in</strong>teresse pubblico.Inf<strong>in</strong>e, ulteriore attenzione va posta <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>eal problema che riguarda l’operatività o meno


22dottr<strong>in</strong>a marzo 200623dottr<strong>in</strong>a marzo 2006delle nuove disposizioni sulla DIA anche nei settori<strong>in</strong> cui l’istituto è già discipl<strong>in</strong>ato da appositanormativa, come quello edilizio, commerciale,della gestione dei rifiuti ed altri.Si ricorda, <strong>in</strong>fatti, che diverse leggi di settorehanno previsto l’utilizzazione della DIA, regolandoa volte l’istituto <strong>in</strong> modo differente dalla discipl<strong>in</strong>adell’art. 19 della L. 241. Come è noto, la DIAè stata utilizzata specialmente nel campo edilizio,anche come alternativa al permesso di costruire(T.U. 6 giugno 2001, n. 380); <strong>in</strong> materia di commercioper l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimentodei cosiddetti esercizi di vic<strong>in</strong>ato o peralcune forme speciali di vendita al dettaglio(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114); nel settore dellosmaltimento e trattamento dei rifiuti per alcuneprocedure semplificate (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e s.m.); nell’ambito della comunicazione elettronica(D.Lgs. n. 259 del 2003) ed <strong>in</strong> altri regolamentidi semplificazione (ad esempio il D.P.R. 4aprile 2001, n. 235, <strong>in</strong> materia di somm<strong>in</strong>istrazionedi alimenti e bevande da parte di circoli privati).Pertanto, al f<strong>in</strong>e di una più organica discipl<strong>in</strong>a,che non crei <strong>in</strong>certezze e disord<strong>in</strong>i, è preferibilesostenere, considerata la valenza di norma generaledell’art. 19 della L. n. 241, che <strong>in</strong> questi settorisi cont<strong>in</strong>ui a fare riferimento alle norme contenutenella specifica discipl<strong>in</strong>a di settore.Orientamento questo, peraltro rafforzato dal dettatodel comma 4 dell’art. 19 novellato, il quale fasalve le disposizioni di legge vigenti (negli specificisettori) che prevedono term<strong>in</strong>i diversi sia per l’<strong>in</strong>iziodell’attività che per l’adozione da parte dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente del provvedimentodi divieto di prosecuzione............................................1 Infatti l’art. 19 della L. 241/1990, <strong>in</strong>izialmente recitava “l’atto di consensoè sostituito da una denuncia di <strong>in</strong>izio di attività da parte dell’<strong>in</strong>teressatoalla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione competente”, mentre dopo la riformadel 2005 attualmente prevede che il consenso dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente “è sostituito da una dichiarazione dell’<strong>in</strong>teressato corredata,anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazion<strong>in</strong>ormativamente richieste”.2 Sul punto cfr. D. Foder<strong>in</strong>i, L’ambito di operatività della denuncia di <strong>in</strong>izioattività <strong>in</strong> edilizia, Milano, 2002.3 “Attraverso la previsione e la discipl<strong>in</strong>a della denuncia di <strong>in</strong>izio attivitàl’articolo 19 della L. 241/90 <strong>in</strong>tende conferire nuovo impulsoalle attività produttive. L’esercizio delle <strong>in</strong>iziative private viene sv<strong>in</strong>colatodalla necessità del preventivo ottenimento dell’assenso pubblicotutte le volte che le condizioni necessarie possano essere verificatedirettamente dall’<strong>in</strong>teressato. Le sanzioni disposte <strong>in</strong> caso didichiarazioni false o mendaci e l’impossibilità di prosecuzione dell’attivitàdovrebbero responsabilizzare adeguatamente il privato ecostituire una garanzia adeguata contro il rischio dell’aumento dell’abusivismo,agevolato dall’apparenza della legalità determ<strong>in</strong>atadall’avvenuta presentazione della denuncia”, sul punto v. ampliusN. Lais, Il permesso di costruire e la denuncia di <strong>in</strong>izio attività nel nuovoTesto Unico dell’edilizia.4 In realtà il verbo liberalizzare non viene mai utilizzato dalLegislatore, ma costituisce, ormai, referente term<strong>in</strong>ologico stabilenelle trattazioni <strong>in</strong> materia. Con tale term<strong>in</strong>e si vuole, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong>dicaresoprattutto il venir meno della necessità di un titolo provvedimentaledi legittimazione. Sul punto cfr. A. Di Piazza, Prime considerazionisulla natura giuridica della d.i.a., Roma, 2005.5 Sul punto v. amplius S. Della Notte, “La denuncia di <strong>in</strong>izio attività”,Milano, 2003.6 In realtà l’attuale configurazione dell’art. 19 della L. 241/1990, sembraavere <strong>in</strong> proposito una portata leggermente più ampia, <strong>in</strong> quantola precedente versione prevedeva che “il consenso si <strong>in</strong>tende sostituitoda una denuncia di <strong>in</strong>izio di attività (…) attestante l’esistenza dei presuppostidi legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimentodi prove a ciò dest<strong>in</strong>ate, ove previste” mentre l’attuale versioneprevede“una dichiarazione dell’<strong>in</strong>teressato corredata, anche per mezzo diautocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamenterichieste”, qu<strong>in</strong>di sembrerebbe non limitarsi alla sola ipotesi di autocertificazionedell’esperimento di prove tecniche a ciò dest<strong>in</strong>ate, maprevedere un ricorso all’autocertificazione più ampio.7 Cfr. sul punto G. Panassidi, La nuova dichiarazione di <strong>in</strong>izio di attività(DIA), Verona, 2005.8 Si veda come analisi riassuntiva sul punto L. Olivieri, La natura giuridicadella D.I.A. nella Legge 241/90 novellata, 2005.9 V. sul punto Cons. St. Sez. VI, 6910/2004, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4maggio 2005 n. 1359, T.A.R. Veneto, Sez. II, del 20 giugno 2003 n.3405, che richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002 n.4453; T.A.R. Liguria, 22 gennaio 2003 n. 113, e T.A.R. Abruzzo, Sez.Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197.Pierv<strong>in</strong>cenzo PacileoHL’affidamento congiunto nel regimedi separazione familiare.La discipl<strong>in</strong>a del rapporto tra genitori e figli nellafase patologica della famiglia successiva alla separazionedei coniugi deve conformarsi a due pr<strong>in</strong>cipifondamentali: da un lato, lo stato di separazionepuò imporre modifiche esclusivamente <strong>in</strong>riferimento alle modalità di esercizio dei dirittidoverispettanti ai genitori sui figli; dall’altro, gli<strong>in</strong>terventi giudiziari afferenti l’affidamento ed ilconseguente obbligo di mantenimento di questiultimi a seguito della stessa separazione devonoispirarsi unicamente all’<strong>in</strong>teresse morale e materialedei figli.Quest’ultimo ha la funzione di criterio paradigmaticoposto dal Legislatore della riforma deldiritto di famiglia nell’art. 155, comma 1, c.c. (cheha esplicitamente codificato un pr<strong>in</strong>cipio costantementeadottato <strong>in</strong> precedenza dalla giurisprudenzae dalla dottr<strong>in</strong>a), per ciò che riguarda laseparazione e nell’art. 6, L. 898/1970, per quantoconcerne il divorzio.In argomento, se la Corte Europea dei diritti dell’uomo1 ricorda che “la disgregazione di una famigliacostituisce un’<strong>in</strong>gerenza molto grave” nellavita di un m<strong>in</strong>ore, la Corte di Cassazione ribadi-sce che il giudice della separazione e del divorziodeve privilegiare “quel genitore che appaia il piùidoneo a ridurre al massimo i danni derivantidalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurareil migliore sviluppo possibile della personalitàdel m<strong>in</strong>ore.In tale prospettiva consegue che la stessa regolamentazionedel c.d. diritto di visita del genitorenon affidatario debba far conto del profilo percui un tal diritto si configuri esso stesso comeuno strumento <strong>in</strong> forma affievolita o ridotta perl’esercizio del fondamentale diritto-dovere dientrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educarei figli; il quale trova riconoscimento costituzionalenell’art. 30, comma 1, Cost., e viene postodall’art. 147 c.c., tra gli effetti del matrimonio” 2 ;dunque “il pr<strong>in</strong>cipio fondante della tutela dell’<strong>in</strong>teressedel m<strong>in</strong>ore comporta che la posizione delgenitore <strong>in</strong> relazione all’affidamento si configur<strong>in</strong>on come un diritto, ma come un munus: come èstato efficacemente osservato <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, il giudicedella separazione e del divorzio non è chiamatoad attribuire all’uno o all’altro genitore uno opiù diritti, o uno o più poteri, ma ad <strong>in</strong>dividuare,nella prospettiva di un programma normativo ditutela dei m<strong>in</strong>ori, <strong>in</strong>terventi e misure idonei aridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figlico<strong>in</strong>volti nella crisi familiare”.In tale prospettiva va collocata la def<strong>in</strong>itivaapprovazione il 24 gennaio 2006 da parte dellaCommissione Giustizia del Senato del d.d.l. chemodifica l’art. 155 c.c. e, nel fissare obiettivi e criteriai quali il giudice deve attenersi nell’adozionedi provvedimenti relativi alla prole, sancisce ilfavor per l’affido condiviso dei figli <strong>in</strong> caso diseparazione 3 : la scelta di affidamento ad entrambii genitori diviene prioritaria 4 e la potestà genitorialedeve essere esercitata congiuntamente, conl’<strong>in</strong>tervento del giudice, <strong>in</strong> caso di disaccordo e, diconseguenza, al mantenimento dei figli debbonoprovvedere i genitori <strong>in</strong> misura proporzionale ailoro redditi, mentre è affidata al giudice la facoltàdi determ<strong>in</strong>are l’entità dell’assegno di mantenimento.Dunque, il Legislatore è stato f<strong>in</strong>almente sensibilealle sollecitazioni provenienti dalla dottr<strong>in</strong>a piùattenta 5 che ha criticato la decisione da parte dellagiurisprudenza di enucleare via via una discutibileserie di criteri per la tutela del m<strong>in</strong>ore (i bamb<strong>in</strong>ipiccoli vengono affidati <strong>in</strong> via di pr<strong>in</strong>cipio allamadre, i fratelli non vanno separati, né i figli sradicatidall’ambiente domestico; di qui la regolasecondo cui la casa familiare viene data al genitoreaffidatario), rivelando, viceversa, la meritevolezzadi tutela come strumento migliore di salvaguardiadell’<strong>in</strong>teresse del m<strong>in</strong>ore, ossia l’affidamentocongiunto che non separi titolarità edesercizio della potestà (art. 6, L. 898/1970, comemodificato dalla L. 74/1987) 6 .Pertanto, è stata sconfessata la tesi dottr<strong>in</strong>aleconsolidata secondo cui il giudice che pronunziala separazione deve dichiarare a quale dei coniugii figli sono affidati ed <strong>in</strong> genere riconosce adentrambi la titolarità della potestà sul m<strong>in</strong>ore, mail genitore che si vede attribuire il diritto di tenereil figlio presso di sé ha anche l’esercizio esclusivodella potestà, mentre l’altro conserva il dirittodi vigilanza e di controllo, nonché quello di concordarele decisioni fondamentali per la vita delfiglio; viceversa, si è compreso che questo nuovomodello di affidamento evita la deresponsabilizzazionedel coniuge non affidatario ed assicura, alcontempo, il rapporto di cura da parte di entrambii genitori 7 , <strong>in</strong>cidendo anche sulle modalitàriguardanti il mantenimento economico dellaprole 8 : quando i genitori hanno superato il divorzioemotivo, i padri si sentono arricchiti, le madrisollevate da molte responsabilità, mentre i figlisono soddisfatti di poter avere ancora rapportistretti con entrambi i genitori.Sotto il profilo applicativo si possono configuraredue moduli alternativi: con residenza alternata,secondo cui il figlio risiede presso entrambi igenitori a periodi alternati, ma non prefissati rigidamente,bensì elastici e stabiliti di volta <strong>in</strong> volta,anche tenendo conto <strong>degli</strong> impegni scolastici, culturali,sportivi dei figli e delle loro esigenze sociali,oppure con residenza privilegiata presso unodei genitori............................................1 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 13 luglio 2000.2 Cass., 19 aprile 2002, n. 5714.3 In realtà, l’istituto dell’affidamento congiunto era già stato previstonel nostro ord<strong>in</strong>amento, per la prima volta, dall’art. 11, L. 74/1987,che ha modificato l’art. 6, comma 2, della legge sul divorzio, disponendoespressamente che “ove il Tribunale lo ritenga utile all’<strong>in</strong>teressedei m<strong>in</strong>ori, anche <strong>in</strong> relazione all’età <strong>degli</strong> stessi, può essere disposto l’affidamentocongiunto o alternato”.D’altronde, anche la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsisu questo tipo di affidamento <strong>in</strong> epoca addirittura antecedentealla L. 74/1987; <strong>in</strong> particolare, alcune sentenze di merito (Trib.Piacenza, 4 febbraio 1986; App. Milano, 9 maggio 1986) affermaronoche il suddetto art. 6 nella vecchia formulazione non sembravaescludere la possibilità di affidare ad entrambi i genitori i figlim<strong>in</strong>ori, <strong>in</strong> quanto l’espressione “a quale dei coniugi debbano essere affidatii figli” non significava necessariamente che i figli dovessero essereaffidati ad un solo genitore.


24dottr<strong>in</strong>a marzo 200625dottr<strong>in</strong>a marzo 2006Tuttavia, poiché detta disposizione era stata dettata <strong>in</strong> materia didivorzio, è stata oggetto di dibattito, f<strong>in</strong>o alla promulgazione delrecentissimo decreto, la possibilità di estendere analogicamente lenuove forme di affidamento della prole da essa <strong>in</strong>trodotte ai provvedimentida assumere <strong>in</strong> sede di separazione: a tale quesito avevanoaffermativamente risposto sia la dottr<strong>in</strong>a maggioritaria, rilevandoche gli istituti posti alla salvaguardia <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi dei figlidovevano essere applicati nella separazione personale a maggiorragione che nel divorzio, giacché è proprio la separazione che crea larottura ed è qu<strong>in</strong>di necessario che gli <strong>in</strong>terventi siano f<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izioproduttivi di effetti dest<strong>in</strong>ati a permanere per lungo tempo <strong>in</strong> futuro(basti pensare che l’art. 155 c.c. attribuisce al giudice il potere diadottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivoriferimento “all’<strong>in</strong>teresse morale e materiale di essa”, lasciando così lastrada aperta all’applicazione di siffatti istituti), sia la SupremaCorte, chiamata a pronunciarsi sulla questione (Cass., 13 dicembre1995, n. 12775; Cass., 4 maggio 1991, n. 4938).4 I presupposti, sia positivi che negativi, per giungere all’affidamentocongiunto sono variamente <strong>in</strong>dividuati da dottr<strong>in</strong>a e giurisprudenza:da un lato, gli elementi che ne consigliano l’applicazione sonouna scarsa conflittualità tra i coniugi unita ad una loro buona capacitàdi gestione dei rapporti e <strong>degli</strong> accordi presi, la richiesta dientrambi i genitori, la concorde volontà dei figli; dall’altro, ostativial predetto affidamento sono talune situazioni di tipo pratico,come il fatto che i coniugi abit<strong>in</strong>o <strong>in</strong> città diverse o comunque anotevole distanza l’uno dall’altro, o che conducano stili di vita nonomogenei e, <strong>in</strong> ogni caso, non compatibili (cfr. G. Fichera, Gli affidamentifamiliari nella crisi del matrimonio, su www.affidamentocondiviso.it).Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 9 gennaio1997; App. Milano, 14 febbraio 1997) riconosce la possibilitàdi affidamento congiunto anche nell’ipotesi di residenza dei genitori<strong>in</strong> stati diversi e addirittura <strong>in</strong> presenza di una forte conflittualitàfra i genitori, imponendo agli stessi di collaborare nell’<strong>in</strong>teressedel figlio, mentre, contra, Trib. Catania, 8 giugno 1994, e Trib.Genova, 18 aprile 1991, impongono la sussistenza tra i genitori diun sostanziale accordo, per identità di vedute e di strumenti diattuazione, riguardo all’allevamento e all’assistenza <strong>in</strong> comunedella prole, richiedendosi <strong>in</strong> sostanza il massimo spirito collaborativotra i coniugi; apprezzabile appare, <strong>in</strong>vece, la posizione assuntada App. Perugia, 24 marzo 1998, Trib. Br<strong>in</strong>disi, 11 gennaio 2001, eTrib. Venezia, 22 gennaio 2003, che, benché non consider<strong>in</strong>o l’accordoquale presupposto impresc<strong>in</strong>dibile dell’affidamento congiunto,escludono l’applicabilità di quest’ultimo qualora il tasso diconflittualità oltrepassi un certo limite, da valutarsi caso per caso(<strong>in</strong> queste sentenze l’affidamento congiunto viene imposto dal giudicepur <strong>in</strong> assenza di accordo, ma <strong>in</strong> fattispecie <strong>in</strong> cui si registra unlivello di contenuto tale da non arrecare pregiudizio alla prole).5 Cfr. G. Autor<strong>in</strong>o Stanzione, I figli nella crisi della famiglia: esperienzeeuropee a confronto, <strong>in</strong> Vita not., 1995, pp. 34 ss.6 Nell’affidamento congiunto nulla cambia, rispetto alla situazioneprecedente alla crisi familiare, nel rapporto tra genitori e figli: essoimplica una logica associativa dei poteri relativi alla cura della proleche si realizza attraverso l’esercizio concorde di un unico potere daparte dei genitori, anche se la coabitazione si ha con uno solo di essi;tale forma di affidamento si sostanzia nell’assunzione globale daparte di entrambi i genitori di tutte le responsabilità e poteri relativiai figli, pur att<strong>in</strong>enti agli aspetti più m<strong>in</strong>uti della vita quotidiana,e favorisce l’attenuarsi della potenziale conflittualità dei genitori,<strong>in</strong>sita <strong>in</strong> ogni allentamento del v<strong>in</strong>colo genitoriale e parentale,offrendo alla prole un ambiente psicologico unitario, <strong>in</strong> seno alquale può sperimentarsi ed attuarsi l’ambivalenza di ciascun genitore.7 G. Autor<strong>in</strong>o Stanzione-V. Zambrano, Affidamenti familiari, Milano,2002, passim.8 I coniugi possono assumersi la responsabilità di diversi capitoli dispesa, provvedendo <strong>in</strong> maniera diretta al mantenimento e permettendouna cont<strong>in</strong>uità tra le modalità familiari precedenti e quelledopo la separazione; <strong>in</strong>oltre i figli assumono la tangibile, positivasensazione dell’essere seguiti da entrambi i genitori (questa argomentazioneè sostenuta dal fatto che solo il 43% dei genitori nonaffidatari paga l’assegno familiare <strong>in</strong> Italia, mentre nei Paesi dove ilmantenimento diretto è praticato circa il 90% dei padri contribuisceattivamente al mantenimento).Emergenza rifiuti:il danno ambientale,l’emergenza normativa.Salvatore Russo*HDanno ambientale.Il risarcimento del danno ambientale è <strong>in</strong>trodottodalla Legge 8 luglio 1986 n. 349. Si fa strada, nellacoscienza sociale e normativa, la consapevolezzache la tradizionale ant<strong>in</strong>omia tra natura e culturacomporta, con l’evoluzione tecnica, un dom<strong>in</strong>iotalmente pervasivo dell’ambiente, da parte dellaspecie umana, che la frattura dei relativi equilibridà luogo a conseguenze rov<strong>in</strong>ose per la sopravvivenzaed il radicamento della specie sulla terra.Gli anni Settanta, <strong>in</strong>fatti, sono stati periodicamentesegnati, <strong>in</strong> tutto il mondo, da <strong>in</strong>dicibilicatastrofi ambientali: la nube tossica di Seveso, <strong>in</strong>Lombardia, dovuta ad un guasto della fabbricadell’Icmesa; l’analogo disastro di Bophal, <strong>in</strong> India;il danno ambientale causato <strong>in</strong> Lombardia da trecentoaziende farmaceutiche (Bayer, Enichem edaltre) per casi di truffa legata al ciclo dei rifiutitossici nocivi. Per noi cittad<strong>in</strong>i e consumatori èoperazione assolutamente ord<strong>in</strong>aria e trascurabilepremere l’<strong>in</strong>terruttore per godere della luce elettrica;avviare il motore della nostra automobile osalire su un aereo per spostarci da una parte all’altradel globo; dissetarci con una bibita <strong>in</strong>dustrialeconservata <strong>in</strong> un fiammante frigorifero; planareleggeri sul confortevole parquet di casa nostra.Eppure l’accelerazione del vivere, o la semplicecomodità, sono il prodotto f<strong>in</strong>ito dello sfruttamentosempre più sp<strong>in</strong>to ed <strong>in</strong>callito delle risorsenaturali, e, periodicamente, l’ant<strong>in</strong>omia naturaculturadeflagra <strong>in</strong> maniera lacerante nella nostracoscienza e nella nostra speculazione <strong>in</strong>tellettuale.Il dilemma, <strong>in</strong> realtà, nasce con l’uomo e siripropone periodicamente nella storia: gli annalici rammentano, per esempio, che <strong>in</strong>tere regioniperiferiche dell’Impero romano subirono rov<strong>in</strong>osidisboscamenti e desertificazioni per procurareil legname necessario ad alimentare le stufe delleterme, appannaggio dei cittad<strong>in</strong>i privilegiatidell’Urbe e dei municipi. Di qui, anche, il dilemmasociale, puntualmente riproposto, <strong>in</strong>trecciatocon l’atto della sottrazione delle risorse ai poveri eai perdenti soggiogati, per il benessere e gli agi deidom<strong>in</strong>atori.L’art. 18 della Legge, al comma 1, dispone chequalunque fatto doloso o colposo <strong>in</strong> violazione didisposizioni di legge o di provvedimenti adottati<strong>in</strong> base a legge, che comprometta l’ambiente, adesso arrecando danno, alterandolo, deteriorandoloo distruggendolo o <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, obbligal’autore del fatto al risarcimento nei confrontidello Stato; al comma 3, poi, prevede che l’azionedi risarcimento del danno ambientale, anchesotto forma di costituzione di parte civile <strong>in</strong> sedepenale, è promossa dallo Stato, e dagli altri entiterritoriali sui quali <strong>in</strong>cidono i beni oggetto delfatto lesivo.Qu<strong>in</strong>di il danno risarcibile consiste nella rivalsaper i costi patiti dall’ambiente e sostenuti dall’enteper porre riparo al degrado ambientale, ed essodiscende da precise e tipiche condotte realizzate<strong>in</strong> violazione di disposizioni di legge, quali quelle<strong>in</strong>erenti alla normativa ambientale, a quella <strong>in</strong>materia di rifiuti o di <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento atmosferico,ed altro.Proprio <strong>in</strong> forza del dettato normativo, <strong>in</strong> effetti,la Regione Lombardia, a suo tempo, propose, peril caso dei rifiuti tossici farmaceutici, una transazioneper undici miliardi, da impiegare per promuovereopere di risanamento ambientale, e analogatransazione fu conclusa dalla Regione e dallaPresidenza del <strong>Consiglio</strong> con l’Icmesa nel casodella catastrofe di Seveso.Il dubbio tecnico-giuridico si pone sul rapportotra la legittimazione statale e quella della regionee <strong>degli</strong> altri enti territoriali (comuni e prov<strong>in</strong>ce), e,cioè, se esse siano concorrenti o si escludano avicenda. In realtà, secondo la migliore dottr<strong>in</strong>a,esse sono del tutto concorrenti; tanto, a maggiorragione, alla luce delle modifiche del titolo V dellaparte seconda della Costituzione. Con la evoluzionedello Stato <strong>in</strong> senso federale, <strong>in</strong>fatti, e conl’accelerazione impressa dalla normativa sulla cd.“devolution”, tuttora <strong>in</strong> discussione, non può piùprofessarsi il postulato tradizionale, secondo cuila Repubblica si identifica con lo Stato, e che glialtri enti territoriali ripetono da esso una frazionedi sovranità, conservando la natura di enti ad essosubalterni; secondo la nuova formulazione dell’art.114 Costituzione, <strong>in</strong>fatti, “la Repubblica ècostituita dai Comuni, dalle Prov<strong>in</strong>ce, dalle CittàMetropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”,venendo, così, esaltata l’autonomia e la pienezzadi funzioni <strong>degli</strong> enti più vic<strong>in</strong>i alla collettivitàterritoriale (i comuni), secondo il pr<strong>in</strong>cipio di sussidiarietàorizzontale, ed affermandosi il postulatoche ciascuno di questi enti, al pari dello Stato,gode di sovranità autonoma coesistente con quella<strong>degli</strong> altri. È facile comprendere, allora, che,essendo il territorio elemento costitutivo di ciascunodi tali enti, ciascuno di essi sia titolato areclamare il risarcimento del danno all’ambientecome assetto qualificato del territorio.Ulteriore dato significativo, nel senso della espansionedella coscienza collettiva e normativa sulpunto, è l’affermazione (nell’art. 9 comma 3, T.U.enti locali n. 267/2000) della legittimazione processualedelle associazioni ambientaliste a promuoverel’azione di risarcimento <strong>in</strong> sostituzionedi comuni e prov<strong>in</strong>ce, con la liquidazione delrisarcimento <strong>in</strong> favore dell’ente sostituito e dellespese di giudizio <strong>in</strong> favore dell’associazione, atestimonianza della dimensione “sociale” assuntada tale forma di risarcimento.Emergenza normativa.Il Commissario Straord<strong>in</strong>ario per l’emergenzarifiuti <strong>in</strong> Campania (istituito ai sensi dell’art. 5comma 4 L. 225/92, che regola le attività di protezionecivile <strong>in</strong> occasione di eventi che, per <strong>in</strong>tensitàed estensione, debbono essere fronteggiaticon mezzi e poteri straord<strong>in</strong>ari) gode di poteri“extra ord<strong>in</strong>em” di ord<strong>in</strong>anza, ovvero di poteriprecettivi speciali, giustificati dalla necessità edall’urgenza, per fare fronte rapidamente ad evenienzeper le quali non è possibile dettare unanormazione apposita. Sul piano tecnico-giuridicoil potere di ord<strong>in</strong>anza assume carattere derogatorio,ma non abrogativo, della legislazione ord<strong>in</strong>aria,perché, secondo i dettami della CorteCostituzionale, <strong>in</strong> presenza della necessità (operantequale vera e propria fonte del diritto), ilsistema normativo ord<strong>in</strong>ario cede e diviene derogabile,per cui le ord<strong>in</strong>anze hanno forza di legge,anche se non rivestono il valore formale di legge.Già ictu oculi si profila un tratto di anomalia nelfatto che l’emergenza, quale presupposto condizionantela legittimità del potere di ord<strong>in</strong>anza,dura ormai da tredici anni, facendo evolvere, tral’altro, il ruolo del Commissariato, organo dest<strong>in</strong>atosemplicemente ad avviare la raccolta differenziatae a realizzare gli impianti, ad un ruolo diprogrammazione e di gestione dell’<strong>in</strong>tero ciclodei rifiuti.Lo smaltimento dei rifiuti, nelle collettività occidentali,presenta peculiarità tecniche complesse eraff<strong>in</strong>ate, e l’alluvione normativa ord<strong>in</strong>atoria, nelcorso <strong>degli</strong> anni, ha costruito un sistema, organizzatosu base regionale, che viene ad eclissare e


26dottr<strong>in</strong>a marzo 200627dottr<strong>in</strong>a marzo 2006sottostimare i poteri di autodeterm<strong>in</strong>azione e lecompetenze <strong>degli</strong> enti territoriali <strong>in</strong>termedi, comele prov<strong>in</strong>ce (cui il cd. Decreto Ronchi-D.Lgs. n.22/1997 sui pr<strong>in</strong>cipi guida <strong>in</strong> materia di rifiuti -attribuisce la programmazione e l’organizzazionedello smaltimento dei rifiuti a livello prov<strong>in</strong>cialee, <strong>in</strong> particolare, della raccolta differenziata), laddoveun sistema elastico su base prov<strong>in</strong>ciale vale ascongiurare gli effetti perversi che affliggono l’attivitàdi tutte le grandi concentrazioni produttive,<strong>in</strong> cui le disfunzioni di una parte sola dell’apparatocomporta il collasso dell’<strong>in</strong>tero processo. Èquanto è regolarmente e periodicamente avvenuto:il sequestro penale <strong>degli</strong> impianti di produzionedi CDR dell’affidatario del servizio, motivatodalla loro <strong>in</strong>adeguatezza, ha posto ripetutamente<strong>in</strong> crisi l’<strong>in</strong>tero sistema campano di smaltimento.In realtà nei moderni sistemi statuali nazionali,<strong>in</strong>evitabilmente articolati <strong>in</strong> apparati complessi,che a fatica <strong>in</strong>terpretano realisticamente i bisognicollettivi, l’antidoto è rappresentato da una robusta<strong>in</strong>iezione di autogoverno e dalla valorizzazionedelle autonomie, come, per l’appunto, si leggenella Costituzione riformata.Rimane da spiegarsi quale sia il percorso che conduceal sequestro di impianti <strong>in</strong>adeguati, e qualesia la logica produttiva ed imprenditoriale chefonda questi fenomeni. Ritengo che una cifra nonsecondaria sia rappresentata, ancora una volta, datalune prospettive imprenditoriali, che vedononel Mezzogiorno esclusivamente un territoriosubalterno da colonizzare, riservando ad esso imateriali e le risorse di risulta, non di rado conl’ausilio di <strong>in</strong>centivi e provvidenze economichedest<strong>in</strong>ate ad <strong>in</strong>crementare esclusivamente l’<strong>in</strong>dividualità<strong>degli</strong> operatori beneficiari. L’altra componenteè costituita dal deficit culturale ed operativoche affligge ancora le nostre comunità: gliimpianti non funzionano a dovere per la <strong>in</strong>sufficienterealizzazione, a monte, della raccolta differenziataad opera dei comuni, sicché si è datoluogo ad un sistema poderoso e moderno, nell’articolatonormativo, ma claudicante alla prova deifatti, il tutto a dispetto della mole dell’impegnof<strong>in</strong>anziario registrato f<strong>in</strong>ora (circa novecentomilaEuro, tra somme pagate e somme da pagare). Alcontrario la semplice raccolta differenziata dàluogo ad un ciclo virtuoso che sgrava l’emergenzadi oneri considerevoli ed abbatte i costi, esaltandola potenzialità <strong>degli</strong> impianti, non di rado sviliti asemplici sistemi di tritovagliatura.Registriamo, allora, un sistema normativo, fondatosui poteri pressoché illimitati di ord<strong>in</strong>anza,idoneo ad <strong>in</strong>trodurre correttamente la raccoltadifferenziata, ma non a realizzarla, e ci domandiamole ragioni di questa fenomenologia. È utilerammentare che, prima della fase attuale, l’attivitàdi smaltimento era connotata da elevati contornidi illegalità (l’emergenza rifiuti si registra,unicamente ma significativamente, nelle regionimeridionali a forte penetrazione mafiosa ecamorristica: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);per forza di cose, allora, si spiega che, quando unclima di illegalità avvolge i processi produttivi esociali, non sia radicata la f<strong>in</strong>alità di servizio, mail degrado culturale anche a livello delle m<strong>in</strong>imaliregole ed automatismi civili e sociali. Questo contestogenera un circuito perverso ed un collassooperativo anche ai livelli decisionali e politici: nonconta, essenzialmente, l’efficacia del servizio collettivo,ma la gestione del servizio è svilita a meraoccasione per tamponare le crisi sociali o le emergenzeoccupazionali, o per aprire mercati alleurgenze di ceti imprenditoriali e professionali.L’auspicio, allora, è la cessazione dell’emergenza,con le disfunzioni, che, nel presente contesto, essacomporta, e l’eclisse def<strong>in</strong>itiva dalle condizionisubalterne alla “periferia dell’impero”.I patti di famiglia.* Presidente II Sezione Civiledel Tribunale di Nocera InferioreAnnalisa Sp<strong>in</strong>elliHIl 31 gennaio 2006 la II Commissione del Senato<strong>in</strong> sede deliberante, ha approvato <strong>in</strong> via def<strong>in</strong>itivail disegno di legge, già approvato dalla Camera deideputati, che <strong>in</strong>troduce i c.d. patti di famiglia,aggiungendo il Capo V bis al titolo IV del libro IIdel codice civile, Capo <strong>in</strong> cui troviamo le nuovedispozioni normative da 768 bis a 768 octies.Nel nostro ord<strong>in</strong>amento è previsto un tradizionaledivieto di stipulare contratti aventi ad oggettouna successione ereditaria ancora da aprirsi, siache ad essi <strong>in</strong>tervenga il futuro de cuius sia chequesti patti <strong>in</strong>tervengano tra i futuri eredi 1 .Con la nuova legge si assiste ad una riformulazionedel dettato dell’art. 458 c.c.: « fatto salvo quantodisposto dagli articoli 768 bis e seguenti è nullaogni convenzione con cui taluno dispone dellapropria successione…» (divieto dei patti successori)2 , nel quale il Legislatore vi ha posto una derogache richiama per l’appunto i patti di famiglia,Gav<strong>in</strong> Hamilton,Il giudizio di Paride,Galleria Borghese,Roma.che non sono altro, se non una convenzione <strong>in</strong>tervivos traslativa ad efficacia reale (contratto), equ<strong>in</strong>di, si evidenzia, non un negozio testamentario,e cioè non mortis causa, la cui caratteristica èquella di andare ad <strong>in</strong>cidere sulla successione deldisponente.«Il patto di famiglia è il contratto con cui compatibilmentecon le disposizioni <strong>in</strong> materia diimpresa familiare e nel rispetto delle differentitipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, <strong>in</strong>tutto o <strong>in</strong> parte, l’azienda, e il titolare di partecipazionisocietarie trasferisce, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, leproprie quote, ad uno o più discendenti 3 » 4 .La precisa collocazione delle norme all’<strong>in</strong>ternodel sistema e lo stretto collegamento con l’art.458 c.c., consentono di qualificare i “patti di famiglia”come patti successori di tipo dispositivo, nelsenso che, con essi il disponente pone <strong>in</strong> essereun’attività negoziale avente ad oggetto beniappartenenti alla propria successione.In effetti, la ratio legis che ha ispirato l’<strong>in</strong>troduzionedi queste norme è stata r<strong>in</strong>venuta nella possibilitàdi consentire agli imprenditori una successionecerta nell’<strong>in</strong>teresse dell’azienda, medianteuna deroga al generale pr<strong>in</strong>cipio di divieto deipatti successori di cui all’art. 458 c.c., prevedendola liceità di accordi diretti a regolamentare la successionedell’imprenditore o di chi è titolare dipartecipazioni societarie.Si tratta, qu<strong>in</strong>di, di una specie di codice scritto diregole e condizioni alle quali devono sottostaretutte le parti <strong>in</strong>teressate al passaggio generazionale,potrebbe def<strong>in</strong>irsi un vero e proprio “statutodella famiglia” 5 , una forma di autoregolamentazionecondivisa dalla compag<strong>in</strong>e proprietaria, cheha come f<strong>in</strong>e sia quello di programmare pertempo il passaggio generazionale organizzando lafutura funzionalità dell’azienda con la presenzadelle persone della famiglia più qualificate e competenti,sia di garantire sempre per il futuro l’unitàfamiliare e consentire ai suoi membri sviluppopersonale, professionale ed economico.L’art. 768 quater ci dice chi siano i soggetti chepartecipano al contratto: «al contratto devonopartecipare anche il coniuge e tutti coloro chesarebbero legittimari ove <strong>in</strong> quel momento siaprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore»,prevedendo, qu<strong>in</strong>di, una partecipazione


28dottr<strong>in</strong>a marzo 200629marzo 2006Op<strong>in</strong>ionia Confrontodi Maria Coppolanecessaria di determ<strong>in</strong>ati soggetti, che potrebbeessere <strong>in</strong>terpretata come una «sorta di condizionelegale di efficacia: un atto di tipo autorizzatorioche <strong>in</strong>cide sul profilo <strong>degli</strong> effetti e non su quellodella validità del negozio 6 ».Tuttavia, ciò sembrerebbe, poi, contraddetto siadal nomen juris, e cioè “patti di famiglia”, nel sensodi contratto plurilaterale, sia dal ruolo sostanzialedelle parti e dalla partecipazione essenziale diogni avente diritto, per cui il patto di famiglianon può stipularsi se uno dei soggetti sopra menzionat<strong>in</strong>on vi prenda parte.Il patto, poi, deve compensare (a meno che non vir<strong>in</strong>unc<strong>in</strong>o) i legittimari diversi da quelli cheottengono la trasmissione dell’azienda o dellepartecipazioni: «gli assegnatari dell’azienda odelle partecipazioni societarie, <strong>in</strong>fatti, devonoliquidare gli altri partecipanti al contratto con ilpagamento di una somma (o trasferendo beni <strong>in</strong>natura), corrispondente al valore delle quote ereditarieriservate ai legittimari 7 », e «i beni assegnaticon lo stesso contratto agli altri partecipant<strong>in</strong>on assegnatari dell’azienda, secondo il valoreattribuito <strong>in</strong> contratto, sono imputati alle quotedi legittima loro spettanti… 8 », nel senso che ilpatto deve costituire il terreno di scambio didiverse prestazioni, volte a riprist<strong>in</strong>are gli equilibrieconomici e giuridici scossi dal disponente.Tuttavia, la nuova norma presuppone che, chiriceve l’azienda, abbia anche i mezzi per soddisfaregli altri familiari, anche se spesso l’unico patrimonioper att<strong>in</strong>gere sostanze per poter soddisfaregli altri familiari, è proprio quello dell’imprenditore.Qu<strong>in</strong>di, dalla lettera dell’art. 768 quater si può cercaredi identificare e differenziare gli assegnataricontraenti,coloro a cui viene assegnata dal dantecausa, (imprenditore o titolare di partecipazionisocietarie), l’azienda o la quota e che devonoliquidare gli altri partecipanti al contratto con ilpagamento di una somma corrispondente al valoredelle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c., da<strong>in</strong>on assegnatari-partecipanti, coloro a cui vieneversata una somma corrispondente al valore dellequote previste dagli artt. 536 e ss., oppure vieneloro assegnata una quantità di beni equivalentialla somma spettante.Con riferimento ai legittimari sopravvenuti, ledisposizioni <strong>in</strong> esame, precisano che se all’aperturadella successione ci sono soggetti che nonabbiano partecipato al patto di famiglia, costoropossono chiedere ai beneficiari del patto il pagamentodi una somma pari al valore della quota dilegittima loro spettante, aumentata <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressilegali.Inf<strong>in</strong>e l’art. 768 septies prevede i casi di scioglimentodel patto 9 , e l’art. 768 octies regolamenta leipotesi di controversie 10 nascenti dallo stesso.In conclusione, superato l’antistorico divieto checontrastava la nostra economia centrata fortementesulle aziende familiari, la risposta legislativaè nella direzione del patto di famiglia chedovrebbe rispondere ad una serie di esigenze:primo, la necessità di condividere un patrimoniocomune, quando vi è un passaggio generazionaleche comporti un ampliamento dei soci co<strong>in</strong>volti;secondo, la necessità di comunicare una visionecondivisa, nel senso di tramandare dei valori,delle tradizioni proprie di quella famiglia; terzo,la necessità di def<strong>in</strong>ire a monte le modalità dirisoluzione di eventuali situazioni di conflitto trai soci.Tuttavia, è bene sottol<strong>in</strong>eare che se da un lato lanovità va salutata con favore <strong>in</strong> quanto rappresentasenza dubbio un passo <strong>in</strong> avanti <strong>in</strong> un percorsodi civiltà giuridica, dall’altro lato il testonormativo, almeno a prima lettura, presentanumerosi aspetti critici che ne rendono complicatala lettura e l’applicazione............................................1 Cfr. sul punto M.R. Marella, Il divieto dei patti successori e le alternativeconvenzionali al testamento.2 Tali patti sono vietati per il votum captandae mortis che essi determ<strong>in</strong>ano.Si dist<strong>in</strong>guono tre specie di patti successori: confermativi oistitutivi (con cui tizio conviene con caio di lasciargli la propria eredità);dispositivi (vendo a caio i beni che dovrebbero pervenirmi dall’ereditàdi x); r<strong>in</strong>unciativi (convengo con caio di r<strong>in</strong>unciare all’ereditàdi x non ancora devoluta). I patti istitutivi, v<strong>in</strong>colando il decuius, gli toglierebbero quella libertà di disporre, che la legge riconoscead ogni persona f<strong>in</strong>o al momento della morte, mentre quellir<strong>in</strong>unciativi e dispositivi darebbero la possibilità ad un soggetto dipoter disporre con leggerezza, sottovalutandole, di sostanze chenon sarebbero ancora sue e del cui acquisto non potrebbe essere deltutto sicuro.3 Art. 768 bis.4 Esso «a pena di nullità… deve essere concluso per atto pubblico» art.768 ter c.c., nel senso che esso deve rivestire la forma solenne agaranzia <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi co<strong>in</strong>volti.5 V. sul punto www.AIdAf.it6 V. sul punto Giuseppe Buffone <strong>in</strong> www. Altalex.com.7 II comma art. 768 quater.8 Ult. comma art. 768 quater.9 “Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime personeche hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1)mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e imedesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso,se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente,attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da unnotaio”.10 “Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente caposono devolute prelim<strong>in</strong>armente a uno <strong>degli</strong> organismi di conciliazioneprevisti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003,n. 5”.Donne vittime di violenza e,a volte, di una giustiziapoco giusta.Nel nuovo numero della nostra rivista abbiamo ritenutoopportuno proporre <strong>in</strong> questa rubrica, sempre attentaalle novità del mondo giuridico, una sentenza dellaCorte di Cassazione che ha sollevato numerose polemiche.Per tale motivo, pur dando un taglio un po’ anomalorispetto al solito stile di “Op<strong>in</strong>ioni a confronto”, l’articolodell’avvocato Maria Coppola è presentato comeun’op<strong>in</strong>ione discordante dalla decisione dei giudici,anche con l’<strong>in</strong>tento di dare il via ad un dibattito.Tuttavia chi volesse <strong>in</strong>tervenire per illustrare una ulterioreprospettiva sullo stesso argomento, potrà farlo per ilprossimo numero della rivista.Donne vittime di violenza e, a volte, di una giustiziapoco giusta.La violenza sessuale può essere meno grave secompiuta ai danni di una m<strong>in</strong>ore che abbia giàavuto esperienze sessuali.Questa, <strong>in</strong> estrema s<strong>in</strong>tesi, la tesi della <strong>III</strong> sezionedella Cassazione penale, che, con la sentenza n.6329 del 17.02.2006, ha, appunto, ritenuto di piùmodeste proporzioni le ripercussioni di una violenzasessuale subita da una ragazz<strong>in</strong>a quattordicenneche <strong>in</strong> precedenza aveva già avuto rapportisessuali. Tanto, perché “la sua personalità, dal puntodi vista sessuale” sarebbe “molto più sviluppata diquanto ci si può normalmente aspettare da una ragazzadella sua età” 1 . Sentenza che <strong>in</strong>quieta, nel suo tentativodi riprendere un penoso, oltre che raccapricciante,ritorno al passato, quasi che lo stupronon sia un reato grave <strong>in</strong> sé, quasi che i danni psicologicie fisici di una violenza possano essere <strong>in</strong>qualche modo attutiti dal fatto che una donnaabbia già avuto rapporti sessuali <strong>in</strong> precedenza,quasi che trent’anni di impegno femm<strong>in</strong>ista controla violenza sulle donne non abbiano avutosenso alcuno.Sì, perché appena f<strong>in</strong>o agli anni Settanta lo stuproera <strong>in</strong> un certo senso giustificato nella mentalitàcomune: se una donna veniva violentata eraperché “ci stava” o, quantomeno, aveva dato l’impressionedi starci.E, magari, fosse stata solo una conv<strong>in</strong>zione“popolare”...La stessa legge (per cui lo stupro rientrava nientealtro che nel novero dei reati “contro la moralitàpubblica e il buon costume” 2 ), gli stessi magistrati(per i quali non era considerata violenza quellanecessaria a v<strong>in</strong>cere “la naturale ritrosia femm<strong>in</strong>ile”o per i quali, peggio ancora, il semplice fattoche una donna non fosse accompagnata da unuomo significava un <strong>in</strong>vito all’aggressione 3 ), lastessa forza pubblica (che, piuttosto che cercare ilcolpevole dello stupro, prima e soprattutto mettevasotto accusa la vittima) avallavano questa“tesi”. In questo clima generale (<strong>in</strong> cui una donnaviolentata era vista come complice, se non colpevole)non stupisce che il numero delle denuncefosse bassissimo. Perché, d’altronde, aggiungere auna violenza un’altra violenza? Prima quella dellostupratore, poi quella <strong>degli</strong> <strong>in</strong>quirenti e dell’op<strong>in</strong>ionepubblica.Fu il processo che seguì al “massacro” del Circeo,nel 1975, a segnare un cambio di rotta <strong>in</strong> questoscenario surreale.Nella notte tra il 29 ed il 30 settembre 1975,Rosaria Lopez e Donatella Colasanti furono stupratee seviziate da tre ragazzi della Roma “bene”,Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira.Rosaria morì. Donatella sopravvisse solo perché sif<strong>in</strong>se morta sotto il cadavere dell’amica.Sdegno e orrore f<strong>in</strong>almente svegliarono lecoscienze. Le donne vittime di violenze com<strong>in</strong>ciaronoad essere viste non più come complici macome vittime. L’avvocato difensore di Izzo colse alvolo il cambiamento e, piuttosto che articolare ladifesa “classica” di quei tempi (quella di colpevolizzarele due ragazze perché avevano accettatol’<strong>in</strong>vito dei violentatori per la gita al Circeo), optòper la tesi dell’<strong>in</strong>fermità mentale del proprio assistito.Il dado era tratto. La rivoluzione aveva avuto <strong>in</strong>izio.Quel processo, tristemente noto 4 , si concluse contre condanne per omicidio volontario pluriaggravatoe tentato omicidio.Poco tempo dopo, esattamente nel 1976, Veronavide celebrare un altro processo per violenza carnale,quello ai danni di Crist<strong>in</strong>a Simeoni, pocopiù che una ragazz<strong>in</strong>a, violentata da due ragazzimentre tornava a casa con un amico. L’amico, colpitoalla testa dai due, perse i sensi e non poté raccontarenulla al processo di quella violenza.Nessun testimone, dunque, e Crist<strong>in</strong>a venne letteralmentetartassata prima, dopo e durante il processo.Negli <strong>in</strong>terrogatori le si chiedeva se avesse reagitoa quella violenza (quasi fosse lei ad essere sotto


30op<strong>in</strong>ioni a confronto marzo 200631op<strong>in</strong>ioni a confronto marzo 2006Giorgio Zorzidetto Giorgione,Il giudizio di Salomone,Galleria <strong>degli</strong> Uffizi,Firenze.accusa), come mai non fosse riuscita a ribellarsi,se prima del fatto fosse stata verg<strong>in</strong>e (viene <strong>in</strong>mente oggi, trent’anni dopo…).La tensione emotiva all’<strong>in</strong>terno dell’aula del processodivenne pesantissima. La mobilitazionefemm<strong>in</strong>ista si fece sentire addirittura con proteste<strong>in</strong> aula. L’op<strong>in</strong>ione pubblica, tutta, si str<strong>in</strong>seattorno a Crist<strong>in</strong>a.A un certo punto, il Presidente della Corte,Casalbuono, decise che il processo sarebbe proseguitoa porte chiuse “a tutela della morale” 5 .L’effetto di questa decisione sui presenti fu forte eimprovviso e le reazioni talmente <strong>in</strong>aspettate chele forze dell’ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tervennero malamente, picchiandoe pestando a sangue i malcapitati(soprattutto, “le” malcapitate).Fu una pag<strong>in</strong>a di cronaca vergognosa, che leAutorità cercarono di nascondere con ogni mezzopossibile (le foto di quel pestaggio furono sequestratecosì da non farle pubblicare). Nonostanteciò, il processo si chiuse con la condanna dei dueviolentatori a quattro anni e sei mesi e con l’<strong>in</strong>terdizionedai pubblici uffici.Ma erano solo dei piccoli passi <strong>in</strong> avanti. Il camm<strong>in</strong>oera ancora <strong>in</strong>compiuto.L’Italia, si sa, è un paese <strong>in</strong> cui gli usi, come leleggi, riescono ad essere cambiati sovente solo <strong>in</strong>seguito ad <strong>in</strong>sistenti ed esasperate richieste e,quasi sempre, al limite del tempo consentito(basti pensare che ancora f<strong>in</strong>o al 1988 laCassazione discuteva il problema se potesse esserechiamato a rispondere di violenza sessuale ilconiuge della vittima 6 ).Son dovuti trascorrere altri vent’anni prima che -con la L. n. 66 del 15 febbraio 1996 (e fa rabbrividireche si tratti appena di dieci anni fa) - si rendesseropiù severe le pene per i violentatori e,f<strong>in</strong>almente, la violenza carnale fosse qualificatacome un delitto nei confronti della persona 7 .Come a dire che, solo con questa legge, anche ledonne sono state considerate persone.Ma un ulteriore merito ha avuto la legge <strong>in</strong> parola.Essa, unificando i reati di “violenza carnale” exart. 519 c.p. e di “atti di libid<strong>in</strong>e violenti” ex art. 521c.p., ha <strong>in</strong>trodotto la moderna fattispecie di reatodi “violenza sessuale”, secondo la quale la crim<strong>in</strong>ositàdella stessa si fonda sull’offesa comunqueprodotta all’autodeterm<strong>in</strong>azione sessuale, essendoirrilevanti le concrete modalità di svolgimento.È stata una conquista importante, ma, come <strong>in</strong>una partita di tiro alla fune, dopo aver fatto centopassi <strong>in</strong> avanti, ecco una sentenza - la n. 6329,all’<strong>in</strong>izio citata - che tenta di farne altrettantiall’<strong>in</strong>dietro 8 .Con questa pronuncia la Corte di Cassazione si èespressa sul ricorso presentato da un uomo condannato,<strong>in</strong> primo e <strong>in</strong> secondo grado, per averviolentato una ragazz<strong>in</strong>a quattordicenne, figliadella propria convivente.La Corte d’Appello adìta gli aveva rifiutato losconto di pena richiesto, sulla base delle «modalità<strong>in</strong>naturali del rapporto», ritenuti tali da compromettere«l’armonioso sviluppo della sfera sessuale dellavittima» 9 .La gravità del fatto, <strong>in</strong>oltre, escludeva, ad avvisodella Corte, che potessero essere concesse all’uomodelle attenuanti.L’imputato, però, denunziava alla Corte diCassazione, con un unico motivo, mancanza edillogicità manifesta della motivazione, laddove lasentenza impugnata negava la m<strong>in</strong>ore gravità dicui all’articolo 609 quater, comma 3, c.p.Rappresentava, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong> primo luogo, che si eratrattato di un unico rapporto, pacificamenteacconsentito dalla ragazza, la quale, consapevoleche l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza,si era rifiutata ad un rapporto completo,ma aveva optato senza difficoltà per uno orale (asuo dire, meno rischioso) e, <strong>in</strong> secondo luogo,che, f<strong>in</strong> dall’età di 13 anni, la stessa aveva avutorapporti con giovani ed adulti.La Corte di Cassazione, discostandosi dal giudicedi seconde cure, non ha ritenuto “<strong>in</strong>naturali” lemodalità del rapporto sessuale, le quali, “<strong>in</strong> realtà,furono scelte con avvedutezza dalla m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong> quanto ...idonee a evitare rischi ...”.Nemmeno ha ritenuto negative le conseguenze<strong>in</strong>dotte da questo rapporto sullo sviluppo sessualedella m<strong>in</strong>ore, <strong>in</strong> quanto “la ragazza già a partiredall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessualicon uom<strong>in</strong>i di ogni età, di guisa che è lecito ritenereche già al momento dell’<strong>in</strong>contro con l’imputato la suapersonalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppatadi quanto ci si può normalmente aspettare dauna ragazza della sua età ...”.Certo - bontà loro - questo ragionamento “non elim<strong>in</strong>ala riprovevolezza della condotta dell’imputato che<strong>in</strong> realtà si è avvalso dello stato di soggezione <strong>in</strong> cui la giovanevittima si trovava nei suoi confronti per essere <strong>in</strong>seritanello stesso nucleo familiare da lui costituito con lamadre convivente”.La Corte Suprema di Cassazione ha, pertanto,annullato la sentenza impugnata limitatamenteal d<strong>in</strong>iego dell’attenuante di cui all’art. 609 quater,comma 3, c.p. ed ha r<strong>in</strong>viato ad altra sezione dellaCorte d’Appello, che, appunto, dovrà decidere seribadire il no alla richiesta di attenuanti avanzatadal ricorrente. Sconcertante. E non solo - puresarebbe già sufficiente - sotto il profilo umano.Questa sentenza m<strong>in</strong>accia, <strong>in</strong>fatti, di porsi <strong>in</strong> contrastocon la legge vigente, <strong>in</strong> quanto conduce aduna valutazione differente circa la possibilità diapplicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 609 quater, comma 3, c.p.L’art. 609 quater c.p., che discipl<strong>in</strong>a il delitto di“atti sessuali con m<strong>in</strong>orenne”, punisce, con la stessapena prevista per la violenza sessuale, “chiunquecompie atti sessuali con persona che, al momento delfatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non hacompiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente,il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altrapersona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istru-


32op<strong>in</strong>ioni a confronto marzo 200633marzo 2006Historiaet Antiquitatesdi Luigi Maria Cioffizione, di vigilanza o di custodia, il m<strong>in</strong>ore è affidato oche abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza... Nei casi di m<strong>in</strong>ore gravità la pena è dim<strong>in</strong>uita f<strong>in</strong>oa due terzi”. Gia prima facie, dunque, l’art. 609 quatersembra disegnare un’ipotesi “residuale” rispettoa quella di cui all’art. 609 bis (sulla violenza sessuale):ne ricorrono, <strong>in</strong>fatti, gli estremi solo quandol’atto sessuale non sia coartato con violenza,m<strong>in</strong>accia o abuso di autorità, o con <strong>in</strong>duzione(nei modi di cui all’art. 609 bis, co. 2) e la vittimasia consenziente.Una precisazione, di non poco conto, è d’obbligo:il Legislatore muove da una “presunzione di <strong>in</strong>capacità”di una consapevole prestazione del consensoda parte dei m<strong>in</strong>ori che si trov<strong>in</strong>o nelle condizioni<strong>in</strong>dicate ai numeri 1 e 2 di detta disposizione.La violenza sessuale viene, cioè, “presunta”.Ecco il nodo della questione: la Corte diCassazione sbaglia proprio quando ribadisce cheil rapporto sessuale nella vicenda de qua è statoconsumato con la volontà della m<strong>in</strong>orenne, laquale aveva, ella stessa, scelto le modalità consumativedella relazione.Ad abundantiam, valga, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, comunque precisareche, perché possa parlarsi di dim<strong>in</strong>uente del“fatto di m<strong>in</strong>ore gravità”, non è sufficiente far riferimentoesclusivamente alla materialità del fatto: sidevono, <strong>in</strong>vece, analizzare sia le modalità chehanno caratterizzato la condotta crim<strong>in</strong>osa, sia ildanno cagionato alla vittima dell’abuso soprattutto<strong>in</strong> considerazione dell’età della stessa, conobbligo, da parte del giudicante, di puntualemotivazione.Ad ogni modo, subito dopo la pubblicazione diquesta sentenza, da numerosi quotidiani si èappreso che diversi giudici della Cassazioneavrebbero fatto trapelare l’<strong>in</strong>dicazione che la sentenzanon troverà mai spazio nel Massimario (cheraccoglie le sentenze più significative), perché“esempio negativo di come una sentenza non dovrebbeessere mai scritta né motivata” 10 .Sono puntualmente seguite smentite e c’è chi hasostenuto che la sentenza <strong>in</strong> questione, seppurop<strong>in</strong>abile, ha comunque esam<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> modo logicotutte le circostanze e che, perciò, sarebbe eccessivoil polverone che attorno ad essa si è alzato 11 .Quale che sia la tesi prescelta, una verità, anche sespicciola, rimane: la violenza resta violenza erisulta sempre difficile trovarvi delle attenuanti.Nel diritto civile si <strong>in</strong>segna che la violenza, comevizio del volere (vis compulsiva), cioè la violenzamorale, consiste nella m<strong>in</strong>accia che <strong>in</strong>duce a volereper timore 12 .Nel diritto penale quest’assunto può ritenersiconservato anche nella presunzione di <strong>in</strong>capacitàdisposta dall’art. 609 quater c.p.Ebbene, si può forse negare che la convivenza trauna ragazza appena quattordicenne ed il compagnodella madre non abbia generato una soggezionepsicologica della prima al secondo, che, perciò stesso, abbia tolto valore al consenso che, <strong>in</strong>teoria, ci fosse stato?Di più. Si può forse negare che l’ipotesi <strong>in</strong> questionefaccia presumere l’<strong>in</strong>capacità della m<strong>in</strong>orea prestare consapevolmente il proprio consenso?Se sì, si difenda pure questa pronuncia............................................1 Cass. pen., <strong>III</strong> Sez., n. 6329 del 17.02.2006.2 Gli artt. 519 e 521 c.p. sono stati, appunto, abrogati, r<strong>in</strong>viandosi perla relativa discipl<strong>in</strong>a agli artt. 609 bis e seguenti. Si rimanda, <strong>in</strong> proposito,alla nota n. 6 del presente lavoro.3 E. Bruno, I delitti di violenza sessuale dopo la l. n. 66 del 1996. <strong>in</strong> particolare:i rapporti tra la “violenza sessuale di gruppo” (art. 609 octies c.p.) e lenorme sul concorso di persone nel reato, <strong>in</strong> Diritto&Diritti, settembre2003.4 Donatella Colasanti è morta pochi mesi fa, consumata dagli <strong>in</strong>cubidi quella notte e dalla malattia, col rimpianto, l’<strong>in</strong>cubo e la rabbia d<strong>in</strong>on aver visto i suoi aguzz<strong>in</strong>i scontare la loro pena: Andrea Ghira èsempre rimasto latitante (nel novembre dello scorso anno la suasalma, ritrovata <strong>in</strong> Marocco, è stata sottoposta all’esame del DNA);Gianni Guido dopo la condanna è evaso e, poi, è stato nuovamentearrestato; Angelo Izzo, beneficiando <strong>in</strong>credibilmente del regime disemilibertà, nell’aprile del 2005 seviziò e uccise una madre con lapropria figlia.5 M. Boneschi, Santa pazienza. La storia delle donne italiane dal dopoguerraad oggi, Milano, 1998, p. 224 e ss.6 Dagli anni Trenta ai Settanta, vi è stato un <strong>in</strong>dirizzo dottr<strong>in</strong>alemolto diffuso, che riconosceva nel matrimonio la fonte di obblighidi mutua assistenza fisica e morale. Tra questi obblighi si <strong>in</strong>cludevanoquelli relativi alla reciproca dedizione sessuale. L’unione carnale,pertanto, era considerata un diritto, mentre il reato di violenzacarnale veniva <strong>in</strong>dividuato nei soli casi di costrizione del coniugead atti sessuali estranei ai f<strong>in</strong>i procreativi del matrimonio, comequelli contro natura.7 La legge de qua, <strong>in</strong>titolata “Norme contro la violenza sessuale”, ha compresoil reato di violenza sessuale nell’ambito dei delitti sessuali previstie discipl<strong>in</strong>ati nel nostro codice penale dall’articolo 609 bis al609 decies, collocati nel titolo XII del secondo libro, dedicato ai delitticontro la persona. Nel Codice Rocco, <strong>in</strong>vece, esso era collocato neltitolo IX, riservato, appunto, ai reati contro la moralità pubblica edil buon costume. Questa riqualificazione dei delitti a sfondo sessualeè stata fortemente voluta anche <strong>in</strong> nome di una sentita volontàdi adeguamento alle previsioni della nostra Carta Costituzionale,che avevano da tempo reso anacronistica la qualificazione autoritario-pubblicisticadei delitti sessuali come reati contro la moralitàpubblica.8 In verità, la storia conta anche altre sparute decisioni, che ben pocopeso hanno trovato nella giurisprudenza penale maggioritaria: siallude, per esempio, alla sentenza n. 1636 del 10 febbraio 1999, chesi riferiva al caso di una donna che <strong>in</strong>dossava i blue-jeans duranteuna violenza: per la Cassazione, non si poteva parlare di stupro, poichéera “dato di comune esperienza” che questo tipo di pantaloni nonsi possono sfilare “nemmeno <strong>in</strong> parte, senza la fattiva collaborazione dichi li porta”. Quest’orientamento fu, ovviamente, presto ribaltato: exmultis, Cass. pen., Sez. <strong>III</strong>, 06.11.2001, <strong>in</strong> Foro It., 2002, II, p. 287.9 C.d.A. di Cagliari, sent. del 25 novembre 2003.10 Ex multis, Corriere della Sera del 18.02.2006; La Repubblica del18.02.2006.L’eruzione vesuviana del 1631.Prima parteNel dicembre del 1631, la notte tra il 15 e 16, tuttii paesi dell’area vesuviana furono svegliati disoprassalto da terribili scosse di terremoto che,per la potenza <strong>in</strong>audita e per l’<strong>in</strong>fernale rumore,richiamarono alla memoria i precedenti e funestieventi che sempre avevano accompagnato talicalamità, ossia l’eruzione del monte di Somma,chiamato dai Romani Vesuvio 1 .Furono vari i fenomeni premonitori dell’eruzione:scuotimenti del terreno, fenditure nella montagnada cui usciva fumo e fuoco, scosse telluricheed altri frequenti e forti rantolii preannunciavanoun’imm<strong>in</strong>ente eruzione. Il vero prodromo,però, di tale sciagura fu il sollevamento del fondocraterico; il fenomeno potrebbe essere stato causatodalla sp<strong>in</strong>ta esercitata, nel condotto cratericoostruito, dal magma <strong>in</strong> ascesa che per giuntadeterm<strong>in</strong>ò un aumento di temperatura <strong>in</strong> superficie.Prova di ciò potrebbe essere la scomparsa siadei laghetti, già esistenti, sia della vegetazione chesi verificò <strong>in</strong> tutta l’area craterica. Nella notte trail 15 ed il 16 dicembre - come appena detto - furonoavvertiti boati e scuotimenti con tale frequenzache, <strong>in</strong> molti luoghi più vic<strong>in</strong>i al monte, se necontarono f<strong>in</strong>o a c<strong>in</strong>quanta di <strong>in</strong>tensità semprecrescente.Queste circostanze meteorologiche e geofisiche siriscontrarono nelle relazioni di alcuni “cronisti”dell’epoca che furono testimoni oculari di quellaprima terribile nottata e dell’<strong>in</strong>tera catastrofe,rappresentando una delle fonti di maggior <strong>in</strong>teressestorico che permettono di ricostruire cronologicamenteil susseguirsi <strong>in</strong>cessante dei fenomeniche accompagnarono l’eruzione.A causa del condizionamento climatico determ<strong>in</strong>atosi<strong>in</strong> seguito all’attività esplosiva, si ebberodelle violenti piogge che all’alba del mercoledì 17provocarono il deposito di prodotti alluvionali adopera di colate torrentizie, nei settori settentrionalie meridionali dell’apparato vulcanico. La lava<strong>in</strong> meno di tre ore giunse al mare. Nei d<strong>in</strong>torni delVesuvio si disseccarono i pozzi e per giorni letenebre coprirono i paesi circostanti.Diverse testimonianze illustrano l’<strong>in</strong>tera giornatadi martedì 16 dicembre, durante la quale cont<strong>in</strong>uaronole forti scosse di terremoto; era ilVesuvio che si scuoteva tutto con formidabili tremori,risvegliando negli animi del popolo, antichiterrori ed angosce. Accorsi all’aperto, agli abitantidei luoghi circostanti, si presentò uno spettacoloterribile ed affasc<strong>in</strong>ante, <strong>in</strong> quel matt<strong>in</strong>o didicembre non ancora illum<strong>in</strong>ato dalle luci delgiorno: una nuvola nera e biancastra si alzavaaltissima <strong>in</strong> cielo dalla cima del cono oscurandotutto il golfo. Allo stesso tempo saette di fuocoillum<strong>in</strong>avano il panorama notturno, grossi ed<strong>in</strong>candescenti massi venivano proiettati <strong>in</strong> altoprecipitando poi lungo i fianchi della montagna.Cenere, lapilli e sassi cadevano <strong>in</strong> direzione sudovestun po’ dovunque mentre un odore acre digas si propagava nell’aria.Molte fratture si aprirono alla base del cono. Glispettatori del fantastico evento raccontavano,nelle loro relazioni, gli avvenimenti che si susseguivanoora dopo ora «<strong>in</strong> Torre del Greco, allora floridissimacittad<strong>in</strong>a di duemila fuochi morirono più diduemila persone. La chiesa del Carm<strong>in</strong>e di TorreAnnunziata fu completamente distrutta; anche la cappelladella Pietà fu quasi completamente rasa al suolo. Ilmare arretrò di oltre c<strong>in</strong>quanta metri e scoprì una spiaggiaprofonda e piatta, facendo allontanare pertanto ilpalazzo dei D’Alagno, che prima dell’eruzione lambivala stessa spiaggia» 2 .


34historia et antiquitates marzo 200635historia et antiquitates marzo 2006Ma la rappresentazione più raccapricciante sembraessere quella del Favella, che ricorda come l’altanube di cenere abbia offuscato il sole per varieore, tanto da far temere una <strong>in</strong>term<strong>in</strong>abile eclissi:«all’apparir dell’alba, le sue prodigiose fiamme esalato,nel pr<strong>in</strong>cipio gran vaghezza diede, vedendosi dalla sommitàsua, densa, spessa ed alta nube di cenere, a guisad’arbore di fronzuto cipresso e levarsi, che poi, come foltapennacchiera divenne e per essere dalle nubi il sole qualcheora velato, si teneva per certo che la sua eclisse sifacesse; ma vedutosi, dopo aver le nubi dileguate edistrutte, chiaro e risplendente comparire, e dalla Torre,Res<strong>in</strong>a e Portici e da altri luoghi alle falde del Montesituati, venir uom<strong>in</strong>i e donne, che volevano <strong>in</strong> questacittà salvi ridursi, chiaramente si conobbe, come ilMonte, dopo lo spatio di cent<strong>in</strong>aia d’anni, il suo crudelcostume di produr danni e ru<strong>in</strong>e r<strong>in</strong>ovato havea» 3 .Apparivano ben spesso fiamme di fuoco fra quellacalig<strong>in</strong>e e si accertava che «vi fusse gran quantitàdi bitume, il quale acceso mandava fuori quelle fiammee de quando <strong>in</strong> quando spargendosi per il Monte granquantità di quella materia accesa con pietre <strong>in</strong>cenerite, sivedevano poi nuovi fiumi e nuove esalazioni» 4 .Ormai la colata lavica era evidente e tanto abbondanteche per il suo deflusso non fu sufficienteun’unica “bocca” sicché l’impeto fece aprire “unaseconda vorag<strong>in</strong>e che vomitò un grosso fiume dimaterie bitum<strong>in</strong>ose”: «…sul monte esisteva un’anticavorag<strong>in</strong>e, dalla quale altre volte havea sfogata la sua ira,la cui bocca gira più di due miglia attorno e <strong>in</strong> questaerano cresciuti ben grossi alberi e radunate con spessepiogge molte acque e quasi <strong>formato</strong> un lago, avendo dunqueper un pezzo il foco trascorso quelle sotterraneecaverne, né bastandosi quell’esito, cercò con <strong>in</strong>dicibiliforza e furore. In breve ne seguì come effetto che s’accesedi foco tutta quella macch<strong>in</strong>a, com<strong>in</strong>ciò con raddoppiatofurore a m<strong>in</strong>acciare le convic<strong>in</strong>e terre e <strong>in</strong> un subitocoperse di cenere e calig<strong>in</strong>e tutto il contorno, fulm<strong>in</strong>ò,tronò, scosse tutto il paese e per il dolore si sentirono muggirele valli che parea il giudizio f<strong>in</strong>ale; piobbe con tantacopia la cenere, che coperse li tetti delle case di quel contornoe seguitando per tutta la notte li terremoti di grandissimospavento, di modo tale che, quella notte, ci fu ch<strong>in</strong>e numerò più di c<strong>in</strong>quanta. Tale fu l’impeto nell’apriredella seconda vorag<strong>in</strong>e che, buttando fuori e quasi vomitandotutta quella materia di legni abbruciati, pietre eacque che per tanto correre d’anni havea <strong>in</strong> sé raccolto,fece un grosso fiume, il quale misto di quelle ceneri sulfureee altre bitum<strong>in</strong>ose materie, accompagnato da arsitronchi, sp<strong>in</strong>to da non veduta mano, precipitoso scendevaverso il mare; né bastando al suo furore una strada,diverse ne aprì, per maggiormente danneggiare i miseriabitatori» 5 .Anche il Favella parla di come fosse stato <strong>in</strong>sufficienteil cratere centrale per la fuoriuscita dellalava che, come un fiume <strong>in</strong> piena, straripava datutte le falde del vulcano: «frattanto cresceva l’esalationee perché la bocca è troppo angusta à sì grand’<strong>in</strong>cendio,bolle dentro il Monte e manda fuori con li globbidi fiamme e con li monti di cenere l’urli e li strepiti, traquali spesso di grossa bombarda lo spaventoso colpomischia e sembra dalle vic<strong>in</strong>e e lontane contrade, che lagentil Napoli da nemici assalita aspramente e si combattesse;il Monte <strong>in</strong>cessantemente freme con il suo furiosobollore fa che questa Città tutta crolli e s’agita» 6 .Il mercoledì 17 si attenuarono i fenomeni sismicima la pioggia di lapilli e cenere fu così <strong>in</strong>tensa dasembrare “un diluvio”, mentre “le tenebre” cont<strong>in</strong>uaronoad avvolgere ogni cosa: «…per molto ches’accendessero torci assai grandi non rendevano lumesembrando tizzoni smorzati, la quale oscurità fu, nonsolo per i luoghi di queste parti vic<strong>in</strong>o al monte, maanche da quello lontanissimi, che come da Sant’Agata diPuglia fu avvisato non fu possibile mai a dirse l’officiodai Preti con tutto che s’accendessero molti torci per leggere;lande erano costrette le persone con la voce darse àconoscere e attaccarse per le mani non vedendosi l’unl’altra; con le tenebre s’accoppiarono grandissimi fracassi,che si sentivano per l’aria, dalla quale caddero moltesaette, con rov<strong>in</strong>e d’edifici, pioggia <strong>in</strong> tanta abbondanza,che pareva esserno aperte le cataratte del cielo ad <strong>in</strong>ondareun’altra volta il mondo con diluvio» 7 .Certamente questa catastrofe naturale ebbe, deisegni premonitori molto trascurati dalla popolazionelocale «alli 10 di Dicembre 1631 da molti abitatoridi quelle convic<strong>in</strong>e valli fu <strong>in</strong>teso diverse notti unrumore e fremito così grande dentro la Montagna diSomma che pareva ivi Plutone avesse trasferito il suoregno e così anche il giorno precedente l’eruzione alli 15del detto mese di Dicembre» 8 .Sembra che il Monte avesse dato più di un segno,poiché riferiscono «…che alcuni andati sul Monte perveder il luogo così memorabile dell’antichi <strong>in</strong>cendi trovarononell’orlo della buca, cenere, che di fresco mostravaessere uscita; e poi l’anno passato l’istessa vorag<strong>in</strong>e assorbìall’improvviso una parte del Monte che havea attornocon morte di alcuni animali vacc<strong>in</strong>i che vi stavano pascolandoe, ultimamente, à 10 dello stesso mese di Dicembrenel quale è stato l’<strong>in</strong>cendio sei giorni prima di quello, fuudito dalle genti convic<strong>in</strong>e tanto fracasso dentro ilMonte. La notte precedente al Martedì s’udirono cosìspessi terremoti che furono giudicati esser un solo cont<strong>in</strong>uatoper tutta la notte, benché non fussero stati troppogagliardi e la matt<strong>in</strong>a poi al far dell’alba si vidde ilNicolas Perrey,San Gennaro ferma la lavadel Vesuvio,collezione privata,Napoli.Pag<strong>in</strong>a 33.Domenico Gargiulodetto Micco Spadaro,Eruzione del Vesuvio,collezione privata,Capua.Monte di Somma della sommità più sotto dell’anticavorag<strong>in</strong>e dalla parte del mare mandar fuori un fumoc<strong>in</strong>ericcio <strong>in</strong> forma d’un p<strong>in</strong>o prima, e poi crescendo <strong>in</strong>forma di una gran nube con tanti fuochi sollevandosi alcielo e si vedea uscire da molte bocche che s’erano apertefumo, e la nube, che con gran spavento di ognuno eramirabilmente cresciuta, si vedea come pregna di fuocomandar fuori spesse saette e lampi con tanto fracasso, ilqual rumore si <strong>in</strong>tese per più di trecento miglia lontano,come <strong>in</strong> Ancona donde si è avuto avviso essersi il rimbombocome se fosse d’artiglierie» 9 .Da quanto s<strong>in</strong> qui riferito risulta evidente comel’eruzione del 1631 sia stata simile a quella pl<strong>in</strong>ianadel 79 d.C., anzi se consideriamo tutti i dannida essa provocati ed ora qui di seguito illustrati, cisembrerà una catastrofe di dimensioni ancora piùvaste.Il vulcanologo Mercalli, riferendosi all’eruzionedel 1631, ricorda che: «dal Luglio al Dicembre del1631, molti terremoti agitarono di quando <strong>in</strong> quando id<strong>in</strong>torni del Vesuvio. Nella prima metà del Dicembre lescosse, divenute più forti e frequenti e accompagnate darantolii ed ululati sotterranei e l’acqua venuta meno o<strong>in</strong>torbidita nei pozzi, annunciavano, ord<strong>in</strong>ari precursori,una prossima eruzione» 10 .I nuovi ed approfonditi studi 11 e la scoperta didocumenti <strong>in</strong>editi di <strong>in</strong>dubbio valore culturalepermettono di ampliare la conoscenza dei fenomeniche si verificarono nel detto «<strong>in</strong>cendio» che,dopo quello dell’anno 79 d.C., deve ritenersi il piùspaventoso nonché di conoscere <strong>in</strong> maniera dettagliatai danni che arrecò.Innanzitutto si sono rivelate molto utili quattromemorie manoscritte.Molto s<strong>in</strong>tetico ma agghiacciante il bilancio delledisgrazie, arrecate dal terremoto, fatto dalS<strong>in</strong>iscalco che parla di seimila morti: «Essa pr<strong>in</strong>cipiòalle ore 17 il dì 16 dicembre dell’anno 1631 e term<strong>in</strong>òil 1 gennaio 1632 12 . Città, terre, case, casali <strong>in</strong> numerodi c<strong>in</strong>quanta, tutto fu abbattuto e bruciato dal fuoco;seimila persone vi restarono morte; 5.080.575 metrisuperficiali di territori furono <strong>in</strong>teramente rov<strong>in</strong>ati; lacolonna del fuoco, che usciva dalla bocca, copriva circa185.000 metri l<strong>in</strong>eari dei paesi circonvic<strong>in</strong>i ed un grannumero di animali morirono percossi dal fulm<strong>in</strong>e cheusciva da quel p<strong>in</strong>o, il quale toglieva la luce dal sole; il


36historia et antiquitates marzo 200637marzo 2006Historia et Antiquitatesdi Teobaldo Fortunatofoto Archivio Altrastampamare retrocedette dal lido (sembrava che il mare retrocedevadal lido, ma <strong>in</strong>vece era la terra che si elevava <strong>in</strong>quella zona d’<strong>in</strong>torno al Vesuvio), sicché rimasero asecco navi e galere; si videro con orrore sull’arena ostrichee pesci morti. In seguito vennero gli alluvioni, cosìterribili da sembrare fiumi, che passando su quelle terrebruciate fecero divenire quelle acque bollenti, le qualidevastarono sempre più tutti quei siti, città e casali d’<strong>in</strong>tornoal Vesuvio, di maniera che fecero non solchi mavallate nei pressi del Monte» 13 .Interessante la lettera del padre Ascanio Capece diNapoli scritte al padre Antonio Capece dellaCompagnia di Gesù a Roma nella quale si confermache le ceneri dell’eruzione erano arrivate s<strong>in</strong>o<strong>in</strong> Puglia danneggiando i sem<strong>in</strong>ati e provocandoil timore di una carestiaSui casali già provati dall’«orrendo <strong>in</strong>cendio» si scatenòun forte temporale; la tumultuosa correnteascendente dell’aria dette luogo alla formazionedel temporale, grazie anche alle condizionimeteorologiche favorevoli.Con la pioggia torrenziale che ne derivò, già di persé fangosa per la cenere contenuta e la sua cadutasul suolo, ricoperto anch’esso di cenere <strong>in</strong> modotale da impedirne l’assorbimento, si crearonograndi torrenti di fango che trasc<strong>in</strong>arono a valletutto quello che <strong>in</strong>contrarono; i torrenti solcaronoi fianchi del monte. Molti bracci d’acqua sisp<strong>in</strong>sero f<strong>in</strong>o al mare, nel quale si riversò l’enormemassa di materiale trasportato.La forza esplosiva del vulcano orig<strong>in</strong>ò conseguenzegravissime per tutte le popolazioni e le terredell’area vesuviana; dalle parole di un cronistaviaggiatore, il Bracc<strong>in</strong>i, si possono rievocare analiticamentequesti disastri.Egli <strong>in</strong>izia i suoi appunti soffermandosi anzituttosui danni provocati dalle <strong>in</strong>ondazioni: «nei d<strong>in</strong>tornidel Vesuvio i detriti si accumularono tanto da raggiungere<strong>in</strong> alcuni punti f<strong>in</strong>o a sei metri di spessore … ilviaggio che io feci a 13 del mese di Febbraio, sopra l’istessaMontagna, essendo prima passato per molte delleterre danneggiate, parte dal fuoco, parte dalle ceneri,altre dalle piovute pietre e molte più dall’acque» 14 .Per quanto riguarda i vari flussi, sia lavici chepiroclastici, che discesero dal vulcano, il nostroscrittore ritiene che uno si riversò su Boscotrecasee Torre Vecchia (Torre Annunziata), un altro suTorre del Greco, Res<strong>in</strong>a e Portici, un altro ancorasu San Giorgio a Cremano distruggendola quasicompletamente ed ancora un altro giunse aMadonna dell’Arco, passando per San Sebastianoed <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e un ramo raggiunse Pietrabianca (l’anticaLeucopetra) che da allora mutò il nome <strong>in</strong>Pietrarsa.Le lave ed i flussi piroclastici furono emessi sia dalcratere sommitale che da grandi squarci apertisialla base del «Gran Cono» si riversarono sui quadrant<strong>in</strong>ord-occidentale e sud-orientale delVesuvio, causando ovunque morte e distruzione,mentre il vento disperdeva i prodotti di cadutadell’alta nube eruttiva verso est-nord-est, <strong>in</strong> direzionedi Ottaviano.Dunque l’eruzione durò f<strong>in</strong>o alla f<strong>in</strong>e diDicembre e distrusse quasi tutti gli abitati ai piedidel vulcano, bruciando circa c<strong>in</strong>quanta casali 15 ecausando oltre seimila vittime ed importantimodificazioni topografiche dell’<strong>in</strong>tero territoriovesuviano.Le ceneri coprirono «le montagne di Lauro,Monteverg<strong>in</strong>e, Avella, Visciano, Rocca, Arienzo eArpaia, giungendo pers<strong>in</strong>o a Costant<strong>in</strong>opoli» 16 ............................................1 Orlandi, Dell’<strong>in</strong>cendio del Monte di Somma. Compita relatione e di quantoè succeduto <strong>in</strong>f<strong>in</strong>o ad hoggi, Napoli, Lazzaro Scoriggio, MDCXXXI, p. 4.2 Giuliani, Trattato del Monte Vesuvio e dei suoi <strong>in</strong>cendi, Napoli, 1632, p.23.3 Favella, Abbozzo delle ru<strong>in</strong>e fatte dal Monte di Somma, Napoli,Roncagliolo, 1632, p. 66.4 Lanelfi, Incendio cit., p. 26 «la sovrabbondanza della p<strong>in</strong>gued<strong>in</strong>e di questamateria era causa di magior fiamme e densità di calig<strong>in</strong>e, che poggiando <strong>in</strong>aria, s’andava distruggendo e <strong>in</strong>cenerendosi quei vapori terrogenii, cagionavaeffetti <strong>in</strong>eguali, poiché parte se risolveva <strong>in</strong> lapilli, parte <strong>in</strong> cenere e parte<strong>in</strong> acque, con cont<strong>in</strong>ui tuoni e tremori della terra, <strong>in</strong> modo che anco i caniandavano ululando come lupi e da questa vorag<strong>in</strong>e n’è anco uscita copiagrandissima d’acqua, anzi diluvio, assorbita dall’istessa calig<strong>in</strong>e, nelle visceredella terra e poi vomitata <strong>in</strong> diversi luoghi e con diversi effetti».5 Oliva, La ristampata lettera, Napoli, Scoriggio, 1632, pp. 11-16.6 Favella, Abbozzo cit., p. 69.7 Ceraso, L’opre stupende e meravigliosi eccessi dalla natura prodotti nelMonte Vesuvio, Napoli, Roncagliolo, 1632, pp. 11-14.8 Oliva, La ristampata lettera cit., p. 10.9 Ceraso, L’opre stupende cit., p. 19.10 Mercalli, Vulcani e fenomeni vulcanici <strong>in</strong> Italia, Milano, 1883, p. 21.11 Si tratta di tre lettere del Capece Ascanio di Napoli al fratello <strong>in</strong>Roma, due lettere del Marchese di Villa, Giovan Battista Manzo, l’amicodel Tasso, dirette al letterato Antonio Bruni, nativo diCasalnuovo, <strong>in</strong> terra d’Otranto e stabilito alla corte dei Barber<strong>in</strong>i <strong>in</strong>Roma, una relazione d’ignoto autore ed una serie di lettere, notizie,avvisi da Napoli, da Roma e da Venezia <strong>in</strong> Nuovi documenti sull’<strong>in</strong>cendiovesuviano dell’anno 1631 e bibliografia di quella eruzione, a cura diLuigi Riccio, <strong>in</strong> Archivio Storico per le Prov<strong>in</strong>ce Napoletane, 1889, pp.489-555.12 S<strong>in</strong>iscalco, Istoria del Vesuvio e del Monte Somma, Napoli, 1890, p. 4.13 S<strong>in</strong>iscalco, Istoria cit., p. 6.14 Bracc<strong>in</strong>i, Dell’<strong>in</strong>cendio fattosi nel Vesuvio a XVI di Dicembre M.DC.XXXIe delle sue cause ed effetti, Napoli, Roncagliolo, 1632, cit., p. 32.15 Relazione dell’<strong>in</strong>cendio del Monte Vesuvio nel 1631 (autore ignoto) «…IlViceré mandò c<strong>in</strong>quecento guastatori con pale e altri arnesi per far seppelliretutti i morti di quei villaggi convic<strong>in</strong>i».16 Marciano-Casale, Vesuvio 1631: l’eruzione alla luce di nuovi documenti,Napoli, Procacc<strong>in</strong>i, 1994, p. 2, «…l’acqua copiosissima <strong>in</strong>ondò tutto ilpiano di Palma, radendo al suolo quasi del tutto «da questa parte tre bei casalidella Città di Nola, Sirico, Santelmo e Saviano». Sopra i tetti dell’Irp<strong>in</strong>iafurono trovate «alcune cotte sardelle, con <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite alghe portatevi dallagagliarda furia di quell’altissima nuvola».A s<strong>in</strong>istra.Angelo e FrancescoSolimena,Paradiso e <strong>in</strong>coronazionedella Verg<strong>in</strong>e,Arciconfraternitadel Rosario,Vescovado,Nocera Inferiore.A destra.Angelo Solimena,Estasi di Santa Rosa da Lima,Chiesa di San GiovanniBattista,Angri.Angelo e Francesco Solimenanell’Agro nocer<strong>in</strong>o-sarnese.Ripercorrendo a ritroso, la strada che tanti <strong>in</strong>tellettualidel Grand Tour hanno attraversato persoggiornare nella città de’ La Cava, giungendo aNocera de’ Pagani, ultima stazione ferroviaria delMezzogiorno f<strong>in</strong>o alla metà del XIX secolo, ci sirende conto che “l’Agro Nocer<strong>in</strong>o non è periferia diuna capitale, e non è neppure isola o enclave autonoma,ma parte <strong>in</strong>tegrante e <strong>in</strong>tegrata del territorio dell’ItaliaMeridionale” (M. De Cunzo).Qui, nel collasso urbanistico <strong>degli</strong> ultimi decenni,resistono molte realtà monumentali di grandeimpatto, diversificate per epoche e connotazionispecifiche che rendono difficile la scelta o il percorsoda privilegiare. E se <strong>in</strong>vece di appuntare lanostra attenzione su conventi o chiese o edificimonumentali dei s<strong>in</strong>goli comuni <strong>in</strong> cui da oltrecento anni, si è frantumato l’antico territorio diNuceria Alfaterna, tentassimo di trovare un denom<strong>in</strong>atoreche per molti versi li leghi tra loro? Unlegante potrebbe essere costituito dalle personalitàe dalla produzione artistica, talora s<strong>in</strong>ergica,dei due Solimena, il padre Angelo, Francesco ilfiglio. Entrambi, a cavallo tra il XVII ed il XV<strong>III</strong>secolo, r<strong>in</strong>novarono quel processo culturale cheda sempre aveva collegato l’Agro nocer<strong>in</strong>o-sarnesealle grandi realtà della Campania e più <strong>in</strong> generaleal Vicereame. Forse l’occasione fu offerta dalmatrimonio “nocer<strong>in</strong>o” di Angelo - orig<strong>in</strong>ario diCanale di Ser<strong>in</strong>o - con Marta Grisignano, celebratonel 1655 e dalla nascita del primogenitoFrancesco, il futuro “Abate Ciccio” (battezzatonella Chiesa di San Matteo, a Nocera Inferiore),osannato pittore presso le corti europee, ritenutodal De Dom<strong>in</strong>ici, “il Pr<strong>in</strong>cipe di tutti i Pittori viventi”.Dunque, quale delle opere ammirare, <strong>in</strong> cui siapossibile ritrovare le mani di entrambi gli artisti,


39A s<strong>in</strong>istra.Angelo Solimena,Pietà,Congrega della Chiesadi San Bartolomeo (?),Pucciano,Nocera Superiore.A destra.Angelo Solimena,Madonna delle AnimePurganti (part.),Chiesa di Santa MariaMaddalena <strong>in</strong> Armillis,Sant’Egidiodel Monte Alb<strong>in</strong>o.se non l’affresco del Paradiso e <strong>in</strong>coronazionedella Verg<strong>in</strong>e nella cupola dell’Arciconfraternitadel Rosario, annessa alla cattedrale nocer<strong>in</strong>a? “Ildip<strong>in</strong>to, che si colloca fra le opere più avanzate e aggiornatedel barocco a Napoli” (A. Braca) è databile tra il1677 ed il 1680. Evidenzia una lum<strong>in</strong>osità ed unaforza evocativa che rendono irrilevante la ricercadella mano del padre o del figlio nel turb<strong>in</strong>ìo difigure che affollano i registri pittorici verso il culm<strong>in</strong>edell’<strong>in</strong>tera rappresentazione. “Se il risultatodella cupola di Nocera lascia qualche marg<strong>in</strong>e di <strong>in</strong>certezza<strong>in</strong> merito alla collaborazione tra Angelo eFrancesco Solimena, un momento di sicuro rapporto dicooperazione è costituito, <strong>in</strong> una fase più avanzata, dallarealizzazione dei tre quadri pr<strong>in</strong>cipali del soffitto cassettonatodel Duomo di Sarno” (M.A. Pavone).Ma, la presenza dei Solimena nell’Agro è testimoniatadalle tele che ancora è possibile ammirarenei luoghi di culto di ogni comune della Valle delSarno. Se è troppo dispersivo ricercarle tutte, èpossibile però segnalarne alcune che <strong>in</strong> variomodo rendono ancora vivo il legame di entrambigli artisti con queste terre. Si può partire dalladrammatica Pietà di Angelo Solimena, che faràpresto ritorno nella Congrega della Chiesa di SanBartolomeo, nella frazione di Pucciano, a NoceraSuperiore. Il corpo esanime di Cristo, <strong>in</strong> primissimopiano, lascia gli astanti sgomenti, mentre ilmorbido manto di Maria si stempera nel voltostraziato. A Sant’Egidio del Monte Alb<strong>in</strong>o, un’altraopera, la Madonna delle Anime Purganti,siglata da Angelo Solimena e datata al 1671, nonostantelacune pittoriche e pur tradendo echi dell’omonimodip<strong>in</strong>to di Massimo Stanzione, conservatonella Chiesa del Purgatorio ad Arco diNapoli, denuncia quell’afflato umano che risollevai corpi nudi per condurli alla salvezza.Poco più lontano, ad Angri, nella Chiesa di SanGiovanni Battista, l’Estasi di Santa Rosa da Lima,che secondo la storica dell’arte, DanielaS<strong>in</strong>igalliesi, “anticipa temi che saranno sviluppati nelledue opere di Nocera Inferiore assai vic<strong>in</strong>e a questa telanel tempo, la pala del Convento di Santa Chiara del1680, f<strong>in</strong>ora <strong>in</strong>edita, e l’Incoronazione di Sant’Anna del1681 per la Chiesa del Monastero di Sant’Anna”.Il talento di Francesco, le sue frequentazion<strong>in</strong>apoletane ed il suo personale talento lo porterannoaltrove, ben oltre gli angusti conf<strong>in</strong>i dellaValle del Sarno, conferendogli la giusta fama e lagloria.


40marzo 2006Contributidai Colleghi41contributi dai colleghi marzo 2006In tema di deontologia.di R<strong>in</strong>o Carp<strong>in</strong>elliUno <strong>degli</strong> argomenti più dibattuti nel mondo dell’avvocaturaè certamente rappresentato dalla deontologiaprofessionale .Senza volere fare sfoggio delle mie residue rem<strong>in</strong>iscenzedi studi classici, mi piace ricordare che il term<strong>in</strong>ederiva dal greco déon-ontos (dovere) e da logìa -a sua volta da logos - (studio).Il vocabolario della l<strong>in</strong>gua italiana ne dà il seguentesignificato: dottr<strong>in</strong>a dei doveri <strong>in</strong>erenti a particolaricategorie specialmente professionali. L’avvocato,qu<strong>in</strong>di, per essere def<strong>in</strong>ito tale e per dist<strong>in</strong>guersidalle figure dell’azzeccagarbugli - di manzonianamemoria -, e dal paglietta napoletano, deve esserenon solo professionalmente preparato ma devesoprattutto improntare la propria attività professionalea determ<strong>in</strong>ati canoni etici di correttezza e dilealtà. L’<strong>in</strong>sieme di tali norme comportamentalisono state racchiuse <strong>in</strong> un codice (tanto per cambiare),che cerca di del<strong>in</strong>eare i conf<strong>in</strong>i morali dellanostra professione per quanto attiene alla formazione,all’aggiornamento, ai rapporti con i clienti, con imagistrati e con terzi <strong>in</strong> genere e via discorrendo.Nel mio costante tentativo di soddisfare un vizio,che non riesco ad elim<strong>in</strong>are, quello di avere tra lemani un po’ di carta stampata da leggere (vuoi mettereil piacere che ti procura lo sfogliare un libro oun giornale, l’odore della carta stampata a confrontodel - se pur più comodo - freddo ed asetticodischetto, letto per te da quella macch<strong>in</strong>a <strong>in</strong>fernale,che io def<strong>in</strong>isco “il servo sciocco”?), mi sono imbattutonella rivista pubblicata dall’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong><strong>Avvocati</strong> di Foggia.Da una rapida scorsa ho avuto così modo di apprendereche oltre alle norme deontologiche il <strong>Consiglio</strong>dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Rovereto, andando aldi là delle dette norme, ha <strong>in</strong>trodotto, <strong>in</strong> applicazionedell’art. 22, 1° comma, del codice deontologicoforense, anche delle norme di cortesia, che l’estensoredell’articolo, l’avv. Marco Scillitani, def<strong>in</strong>iscecome una “sorta di galateo forense”.Riporto, pertanto, di seguito tali norme con il consenso- mi auguro - anche se tacito, dell’avv.Scillitani e del <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e di Rovereto,ritenendo opportuno dare alle stesse la massima diffusione.1) Copie dei documenti depositati nelle cause civili.Nelle cause civili il procuratore di ciascuna parte,ancorché abbia la sola veste di domiciliatario, deveconsegnare all’avversario copia di ogni documentodepositato, salvo il caso di particolari difficoltà diriproduzione, nella quale ipotesi dovrà avvertire preventivamenteil collega e porlo nella condizione diestrarre lui stesso la copia del documento prima deldeposito, ove possibile.2) Comunicazione <strong>degli</strong> scritti difensivi e dei document<strong>in</strong>ei processi penali.Nel processo penale, ove vi siano più difensor<strong>in</strong>om<strong>in</strong>ati e costituiti, anche per conto di parti <strong>in</strong>conflitto di <strong>in</strong>teressi tra loro, ciascun difensore ètenuto a comunicare senza dilazione agli altri unacopia delle memorie, delle liste testimoniali, deimotivi d’appello e d’ogni scritto e documento difensivo<strong>in</strong> genere che egli abbia depositato.3) Comunicazione di scritture e di documenti processuali.Nell’ipotesi <strong>in</strong> cui un collega chieda all’avversario latrasmissione per telefax o e-mail della copia di unascrittura difensiva e/o di documenti, da depositarsio depositati dal medesimo, questi è tenuto a provvederesollecitamente all’<strong>in</strong>vio, peraltro a condizionedi reciprocità ove il term<strong>in</strong>e per il deposito dellascrittura o dei documenti sia comune.4) Notificazione dei provvedimenti ai colleghi nondomiciliati nel comune del circondario, <strong>in</strong> cui hasede l’autorità giudiziaria che li ha pronunciati.Si ricorda che, tenuto conto del disposto dell’art. 82della Legge 22.1.1934 n. 37, la notificazione deiprovvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria diRovereto da eseguirsi ai colleghi del circondario delTribunale di Rovereto, i quali non abbiano elettodomicilio nel comune di Rovereto, nonché di quelliresi dal Giudice di Pace di Riva del Garda ai colleghidello stesso circondario, che non abbiano elettodomicilio nel comune di Riva del Garda, deve essereeseguita nello studio del collega e non <strong>in</strong> cancelleria.5) Esecuzione delle sentenze od altri provvedimenti.A) Salvo che il procuratore avversario gli chieda disoprassedere a tale adempimento, <strong>in</strong>viando contestualedichiarazione di acquiescenza sottoscrittadalla parte tenuta alla esecuzione, il procuratoredella parte vittoriosa può procedere senza <strong>in</strong>dugioalla notificazione della sentenza allo scopo di provocarela decorrenza del term<strong>in</strong>e breve per la impugnazione.B) Qualora la sentenza od il provvedimento sianoprovvisoriamente o def<strong>in</strong>itivamente esecutivi, il procuratoredella parte soccombente può chiedere alcollega della parte vittoriosa di soprassedere al precettoe ad ogni atto esecutivo, e di comunicargli lanota dei pagamenti od adempimenti dovuti <strong>in</strong> basealla sentenza o al provvedimento.C) Il procuratore della parte vittoriosa è tenuto acomunicare all’avversario la sua adesione a talerichiesta, peraltro con diritto di fissare alla controparteun term<strong>in</strong>e congruo (per i pagamenti il term<strong>in</strong>em<strong>in</strong>imo sarà di 10 giorni, se la parte tenuta all’esecuzionerisiede nel circondario; di 15 giorni nelcaso opposto), per provvedere all’esecuzione o perconcludere un accordo amichevole <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e allastessa.D) La parte tenuta all’esecuzione, ove ritenga nonlegittime le richieste, sarà tenuta ad adempiere entroil term<strong>in</strong>e di cui sopra per quanto riconosce dovuto,ma il suo procuratore sarà tenuto a precisare periscritto entro il term<strong>in</strong>e medesimo i motivi dellamancata esecuzione <strong>in</strong> toto.E) Decorso senza esito il term<strong>in</strong>e da lui fissato, ilprocuratore della parte avente diritto all’esecuzionepotrà spiccare il precetto e dare corso all’esecuzioneforzata.F) Nell’ipotesi della concessione e fruizione dellamoratoria di cui al 3° comma, il procuratore dellaparte beneficiata della stessa sarà tenuto a riconoscerela rifusione, a norma della tariffa, delle competenzeprocuratorie e delle spese per l’opera successivaalla pronuncia del provvedimento di condanna.6) Puntualità alle udienze.A) L’avvocato è tenuto a presentarsi puntualmentealle udienze.B) Nell’ipotesi <strong>in</strong> cui ciò non gli sia possibile, dovràpreavvisarne, quanto meno il giorno precedente,l’avversario, concordando con lui l’ora <strong>in</strong> cui potràtenersi l’udienza.7) Presenza dei colleghi avversari alle udienze.A) Qualora ad un’udienza civile ovvero ad un’udienzapenale con parte civile costituita o della quale siastata preavvertita dal patrono al difensore la costituzione,non sia presente l’avversario di cui si conoscal’identità ed il recapito telefonico, è dovere delcollega presente sollecitarne l’<strong>in</strong>tervento, telefonandoal suo studio, onde l’avversario medesimo possapartecipare tempestivamente all’udienza o farsisostituire idoneamente.B) Nell’ipotesi di mancata comparizione del collegaall’udienza civile, benché sia stata rispettata la regolache precede, il collega presente dovrà chiedere ilsemplice r<strong>in</strong>vio dell’udienza; se il r<strong>in</strong>vio non verràconcesso dal giudice, l’avvocato presente potrà procederealla trattazione della causa, peraltro senzapregiudicare, per quanto possibile, il diritto dellacontroparte di contraddire <strong>in</strong> un momento successivo.8) Subentro al difensore d’ufficio.A) L’avvocato che assuma la difesa di fiducia di un<strong>in</strong>dagato o di un imputato, ove dagli atti risulti esserestato nom<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> precedenza un difensore d’ufficio,deve dare immediatamente notizia a quest’ultimo,per iscritto, della propria nom<strong>in</strong>a di fiducia.B) L’avvocato nom<strong>in</strong>ato difensore di fiducia <strong>in</strong> talicasi dovrà curare <strong>in</strong>oltre che il proprio cliente provvedaa corrispondere al difensore di ufficio le competenzee spese per le prestazioni da costui già rese.9) Competenze e spese per prestazioni successive aldeposito della sentenza.A) Quando la sentenza dispone la compensazionedelle spese, il patrono della parte, che successivamentealla sentenza, non ha anticipato spese e competenzeper la registrazione della stessa e quant’altro(notifica sentenza e simili), sarà tenuto a far sì che ilproprio cliente rifonda la metà di dette spese e competenzealla parte che le ha anticipate, senza costr<strong>in</strong>gerlaad ulteriore attività giudiziaria.B) Nell’ipotesi di sentenza di condanna alle spese, ilcollega che patroc<strong>in</strong>a la parte vittoriosa potrà richiederela refusione, a norma della tariffa, delle competenzeprocuratorie e delle spese per l’opera successivaalla pronuncia della sentenza, vale a dire per registrazione,richiesta copie autentiche, disam<strong>in</strong>a sentenza,notifica della stessa, ritiro fascicolo.10) Convegni tra colleghi.Nel caso di convegni tra colleghi avversari, l’avvocatoche rappresenta il convenuto si recherà dal collegache rappresenta l’attore; tuttavia, nel caso d<strong>in</strong>otevole divario di età, l’avvocato più giovane sirecherà dal più anziano.11) Corrispondenza telefonica.A) L’avvocato che telefoni ad un collega è tenuto adanticipare, o far anticipare, a chi risponde quale è lapratica <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla quale <strong>in</strong>tende conferire.B) L’avvocato che sia chiamato al telefono da un collegadeve rispondere senza dilazione alcuna.C) Se il chiamato è impegnato <strong>in</strong> maniera tale chenon gli è consentito di <strong>in</strong>terrompersi per il colloquiotelefonico, dovrà comunicarlo o farlo comunicareal collega, assicurando che provvederà egli stessoa richiamarlo e precisando anche il presumibiletempo entro il quale vi provvederà.12) Sanzioni per l’<strong>in</strong>osservanza delle regole di cortesia.L’<strong>in</strong>osservanza delle regole che precedono e cosìl’uso di espressioni irrispettose, scorrette, sconvenientiod offensive nei colloqui, nella corrispondenzao nelle scritture di causa, sia nei confronti dei colleghicome controparti, possono costituire violazionedel disposto dell’art. 22, comma 1, del codice dideontologia forense, qu<strong>in</strong>di comportare l’irrogazioneda parte del <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>di proporzionali sanzioni tra quelle previste dall’ord<strong>in</strong>amentoforense.


42marzo 2006La Pag<strong>in</strong>adei Convegni43la pag<strong>in</strong>a dei convegni marzo 2006Borsa di studioAvvocato Luigi Tenore:sostegno per la formazionenella professione forense.di Maria Grazia IannielloIn una realtà <strong>in</strong> cont<strong>in</strong>uo mutamento e con ilLegislatore impegnato <strong>in</strong> un’affannosa r<strong>in</strong>corsatesa a regolamentarla con nuove norme ad hoc,l’avvocato del nuovo millennio è costretto, a suavolta, a non poter dormire sugli allori e, qu<strong>in</strong>di,basare la propria professionalità sui soli studi universitario del periodo di pratica forense. La formazionedei professionisti forensi deve oggi esserenecessaria e, soprattutto, cont<strong>in</strong>ua, a presc<strong>in</strong>deredalle disposizioni del codice deontologico, che laraccomandano, se si vuole essere competitivioffrendo un servizio qualificato ai propri assistiti.È <strong>in</strong> questo quadro che si collocano le numerose<strong>in</strong>iziative adottate sia dall’A.N.F. (AssociazioneNazionale Forense n.d.r.) a livello nazionale, con l’istituzionedi una fondazione, <strong>in</strong>titolata all’avvocatoLucio Tomass<strong>in</strong>i, tra i fondatori dell’organismodi rappresentanza dell’avvocatura, che dalle a.t.a.(associazioni territoriali aderenti n.d.r.) a livellolocale.Per la sezione nocer<strong>in</strong>a è stato qu<strong>in</strong>di naturaleaccogliere la proposta del direttivo di istituire unaborsa di studio, <strong>in</strong>titolata all’avvocato LuigiTenore, uomo che ha sempre esercitato la professioneforense con viva partecipazione, ma anchecon un’<strong>in</strong>nata passione per il diritto, dedicandosi alsuo studio <strong>in</strong> modo approfondito e costante, aff<strong>in</strong>chéla sua figura possa diventare un riferimento peri tanti giovani che oggi <strong>in</strong>traprendono l’affasc<strong>in</strong>antequanto complessa professione d’avvocato.Incoraggiati e sostenuti nell’importante progettodalla vedova dell’avvocato Luigi Tenore, la professoressaMaria Ferrent<strong>in</strong>o, l’a.t.a. di Nocera Inferioreè andata avanti nell’<strong>in</strong>iziativa tesa a garantire ai piùmeritevoli tra i praticanti, già abilitati al patroc<strong>in</strong>io,ed agli avvocati, professionalmente più giovani, alivello nazionale, un aiuto economico nel loroimpegno formativo. L’<strong>in</strong>iziativa è stata accolta convivo <strong>in</strong>teresse anche dall’amm<strong>in</strong>istrazione comunaledi Siano, paese <strong>in</strong> cui è nato, ha operato comelegale e di cui è stato anche primo cittad<strong>in</strong>o l’avvocatoLuigi Tenore, grazie, soprattutto, all’impegnodel consigliere Fiordelisa Leone, del S<strong>in</strong>daco dellacittà, il dottor Gerardo Riccio, e del vice S<strong>in</strong>daco,tra l’altro nipote del noto penalista, il dottorSabat<strong>in</strong>o Tenore. Infatti, Siano stanzierà dei fondigrazie ai quali si potranno raggiungere gli scopi<strong>degli</strong> organizzatori della borsa di studio <strong>in</strong> modopiù efficace. Il progetto istitutivo della borsa di studioè stato ufficialmente presentato a Siano il qu<strong>in</strong>diciottobre scorso nel centro civico GiancarloSiani alla presenza delle autorità cittad<strong>in</strong>e, delPresidente del <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>di Nocera Inferiore, l’avvocato Aniello Cosimato,del Segretario dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> diSalerno, avvocato Silverio Sica, dei responsabilidelle commissioni A.N.F. di diritto civile, avvocatoMichele Guerrasio, di diritto penale, avvocatoGaetano Falciani, di diritto di famiglia e m<strong>in</strong>orile,avvocato Sonia Costant<strong>in</strong>o, di diritto amm<strong>in</strong>istrativo,avvocato Domenico Vuolo, nonché <strong>degli</strong> avvocatiV<strong>in</strong>cenzo Sirica, Segretario Generale, e MarioGallo, Consigliere Nazionale, che ha svolto il ruolodi moderatore. Importante per la riuscita dell’eventoil contributo offerto dal consiglio direttivo dell’a.t.a.composto, tra gli altri, dagli avvocati MicheleDel Bene, Cater<strong>in</strong>a Ferrara, Massimiliano Forte,Antonia Guerrasio, Mariagrazia Ianniello, RosarioIannuzzi, Italo Meoli e Marco Ruggiero.L’evento di Siano ha registrato un altro importantesuccesso con la partecipazione di tanti giovaniavvocati, sensibili, evidentemente, al tema, nonchédi gente comune, ancora emotivamente vic<strong>in</strong>a allafigura del compianto avvocato Tenore, di cui èstata mirabilmente rievocata la figura con gli <strong>in</strong>terventi<strong>degli</strong> avvocati Aldo Di Vito, membro onorariodell’a.t.a. di Nocera Inferiore, Guglielmo Sirica,Presidente della commissione organizzatrice dellaborsa di studio, dell’avvocato Giuseppe Salvi, illustrepenalista e membro della suddetta commissione,di cui fa parte, <strong>in</strong>oltre, il dottor AnielloD’Angelo, borsista presso la scuola superiore dellapubblica amm<strong>in</strong>istrazione e cultore di dirittoamm<strong>in</strong>istrativo presso l’Università <strong>degli</strong> studi diSalerno.Il Foro di Nocera Inferiore potrà così essere fiero diaver dato vita ad un’<strong>in</strong>iziativa di solidarietà a caratterenazionale a sostegno della formazione cont<strong>in</strong>uadei giovani praticanti ed avvocati e, si spera, delmiglioramento qualitativo dell’<strong>in</strong>tera classe forense.Nullità matrimoniali e divorzio.Nullità matrimoniali e divorzio.Aspetti personali, patrimoniali,processuali.a cura dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di FamigliaLa Sezione Territoriale di Nocera Inferioredell’Osservatorio, il giorno 2 febbraio correnteanno, ha dato <strong>in</strong>izio al nuovo ciclo di sem<strong>in</strong>ari<strong>in</strong>contristudi, che avevano segnato già il loro per-corso <strong>in</strong>iziato nell’anno 2005, di it<strong>in</strong>erari per tutti icomuni facenti parte del circondario del Tribunaledi Nocera Inferiore.L’<strong>in</strong>contro del giorno 2 febbraio che si è tenutopresso il centro sociale A. De Nicola <strong>in</strong> via Loria,Comune di Nocera Inferiore, ha affrontato untema di grande rilievo professionale e culturale“Nullità matrimoniali e divorzio. Aspetti personali,patrimoniali, processuali”.I lavori sono stati aperti dai calorosi saluti delS<strong>in</strong>daco del Comune di Nocera Inferiore avv.Antonio Romano, e dal Presidente dell’Ord<strong>in</strong>e<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore.Relatore il prof. Nicola Bartone, avvocato dellaRota Romana, docente di diritto penale e di dirittopenale comparato nell’Università di Salerno, componentedel comitato per l’accesso alla giustizianell’Unione Europea, Presidenza <strong>Consiglio</strong> deiM<strong>in</strong>istri-Dipartimento Politiche Comunitarie.Il prof. Bartone nella sua qualità di esperto matrimonialista,ha studio <strong>in</strong> Napoli, alla via Belsito 13,lavora nei tribunali ecclesiastici dall’ottobre del1968, avvocato della Rota romana dal luglio del1972. Il tema sulle nullità matrimoniali è statoaffrontato da questo avvocato <strong>in</strong> utroque iure, avendolo stesso una visione completa della patologiamatrimoniale, separazione, divorzio, nullità matrimonialee anche per i procedimenti penali connessie susseguenti, perf<strong>in</strong>o, purtroppo, l’uxoricidio.Autore di pubblicazioni anche <strong>in</strong> materia ecclesiasticaha contribuito ad elaborare un sistema baseunitario di regime matrimoniale nell’ambito delcitato comitato tecnico.Il prof. Bartone è stato preceduto nella sua relazionedal dott. Salvatore Fiocco, cancelliere vescovilediocesano, giudice del Tribunale EcclesiasticoRegionale Campano Interdiocesano Sardo eLucano. L’argomento che è stato trattato e per ilquale si sono confrontati gli onorevoli relatori presential tavolo dei lavori, <strong>in</strong> parte era contenuto <strong>in</strong>una recente pubblicazione del Sole24ore curatodalla Fondazione Nazionale della Avvocatura <strong>in</strong>uno con la Cassa Nazionale <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>.È stato fatto un esame attento della composizionedei tribunali ecclesiastici nonché della Rota romana,l’accesso e lo svolgimento del processo nei duegradi giudizio, <strong>in</strong>dispensabili al f<strong>in</strong>e di ottenere ilgiudicato def<strong>in</strong>itivo. In tutto questo è stata sottol<strong>in</strong>eatala possibilità di accesso per l’avvocaturasecondo il rito canonico previa una formazionetriennale, ed un esame f<strong>in</strong>ale seguito dalla nom<strong>in</strong>apontificia. Sono stati affrontati i temi della nullitàed all’<strong>in</strong>terno di questa la <strong>in</strong>capacità secondo laprevisione normativa del nuovo codice di dirittocanonico del 1983.Il prof. Bartone ha esordito <strong>in</strong>vitando tutti i presentiad una <strong>in</strong>formazione costante e cont<strong>in</strong>uacompletata da una formazione che responsabilizza,<strong>in</strong> particolar modo, quella parte di avvocatura che èpiù vic<strong>in</strong>a alle problematiche matrimonialiste, aconsiderare, nell’esame di un caso prospettatosicome separazione, la ipotesi che possa <strong>in</strong>vece trattarsidi nullità matrimoniale. Nullità che non vapiù circoscritta a quei casi f<strong>in</strong>o a poco tempo faconosciuti ma che va ricercata nelle sue più svariatee possibili manifestazioni di riserva di volontàdei nubenti.La Sezione Territoriale dell’Osservatorio, per l’occasione,ha gia preannunciato i prossimi <strong>in</strong>contristudi che saranno tenuti al Comune di Sant’Egidiodel Monte Alb<strong>in</strong>o e San Valent<strong>in</strong>o Torio.Nell’<strong>in</strong>contro è stata cosa gradita per la SezioneTerritoriale di congratularsi con il nuovo <strong>Consiglio</strong>dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> e di augurare a tutti icomponenti un biennio <strong>in</strong>tenso di lavori e di collaborazione<strong>in</strong> s<strong>in</strong>ergie con l’<strong>in</strong>tera categoria forensedell’Agro nocer<strong>in</strong>o-sarnese.Si coglie l’occasione, <strong>in</strong> concomitanza con il nuovobiennio di <strong>in</strong>izio attività anche per la nostraSezione, di comunicare i nom<strong>in</strong>ativi delle collegheche costituiscono il <strong>Consiglio</strong> Direttivo ed allequali si potranno rivolgere i colleghi avvocati chevorranno partecipare ai nostri <strong>in</strong>contri studi: avv.Filomena Angiuni, avv. Carmela Oriente, Avv.Consolata Fasol<strong>in</strong>o, avv. Elena Limpido, avv. MaiaOdierna, avv. Maria Filomena Sirica, avv.Margherita Nasto.E-mail: donfilo@libero.itFax: 089.894537Il ruolo dell’avvocaturanell’amm<strong>in</strong>istrazione dellaGiustizia.di Maria Grazia IannielloL’11 febbraio al country resort La Coll<strong>in</strong>a di NoceraInferiore si è celebrato il I Congressodell’Associazione Nazionale Forense AvvocatoLuigi Tenore a.t.a. di Nocera Inferiore, patroc<strong>in</strong>atodal <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> e dalComune di Nocera Inferiore.Il congresso si è aperto con gli <strong>in</strong>dirizzi di salutodell’avv. Aniello Cosimato, Presidente del <strong>Consiglio</strong>dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore, dell’avv.Raffaele Di Pasquale, Assessore al contenziosodel Comune di Nocera Inferiore e del Segretariogenerale dell’A.N.F. a.t.a. di Nocera Inferiore avv.V<strong>in</strong>cenzo Sirica. La sessione congressuale è statapresieduta dall’avv. Aldo Di Vito, membro onorariodell’associazione, e si è sviluppata durante l’<strong>in</strong>teragiornata con gli <strong>in</strong>terventi dell’avv. Mario Gallo,


44la pag<strong>in</strong>a dei convegni marzo 200645la pag<strong>in</strong>a dei convegni marzo 2006tesoriere e consigliere nazionale A.N.F. di NoceraInferiore, dell’avv. Michele Guerrasio, coord<strong>in</strong>atoredella Commissione di diritto civile, dell’avv.Gaetano Falciani coord<strong>in</strong>atore della Commissionedi diritto penale, dell’avv. Francesco Accar<strong>in</strong>o, coord<strong>in</strong>atoredella Commissione di diritto amm<strong>in</strong>istrativo,dell’avv. Massimiliano Forte, coord<strong>in</strong>atoredella Commissione di deontologia forense e dell’avv.Mario Cretella, Presidente del collegio deiprobiviri, che hanno illustrato le attività dellerispettive commissioni.Hanno preso parte ai lavori i rappresentanti delleassociazioni forensi presenti sul territorio diNocera Inferiore e dell’Associazione NazionaleMagistrati, quali: l’avv. Antonio Petros<strong>in</strong>o,Presidente dell’A.I.G.A. sezione di Nocera Inferiore,l’avv. Michele Alfano, Presidente della camera penaledi Nocera Inferiore, l’avv. Gianfranco Trotta,Presidente della camera m<strong>in</strong>orile di NoceraInferiore, l’avv. Filomena Angiuni, Presidentedell’Osservatorio di diritto di famiglia, e il dott.Giancarlo Russo, presidente dell’A.N.M. di NoceraInferiore.Il dibattito si è <strong>in</strong>centrato sul difficile ruolo dell’avvocatonella moderna giustizia, sul bisogno di recuperodella professionalità e sulla crescente responsabilitàche <strong>in</strong>veste la figura dell’avvocato, accusatodi scarsa capacità e formazione professionale, d<strong>in</strong>on rispettare le regole imposte dalla deontologiaforense, per il quale, qu<strong>in</strong>di, si impone una loromaggiore conoscenza e, soprattutto, rigida applicazione,onde migliorare il sistema di amm<strong>in</strong>istrazionedella giustizia attraverso la difesa dei diritti deicittad<strong>in</strong>i. Si del<strong>in</strong>ea come <strong>in</strong>evitabile la specializzazione,per la corretta ed efficiente amm<strong>in</strong>istrazionedella giustizia, nell’<strong>in</strong>teresse della avvocatura e delcittad<strong>in</strong>o. La proliferazione dei riti soprattutto <strong>in</strong>ambito civilistico, si pensi alle recenti riforme <strong>in</strong>materia di diritto societario, alla riforma del codicedi procedura civile, allo sviluppo telematico delprocesso civile, la difficoltà di una esauriente conoscenzadi tutti i settori del diritto, resa sempre piùcomplicata da una legislazione disarticolata e confusarende <strong>in</strong>dispensabile l’avvento delle specializzazioni;gli avvocati sono e saranno sempre piùchiamati a lavorare <strong>in</strong> ambiti variegati e complessima, comunque, non dovranno e potranno presc<strong>in</strong>deredalla fondamentale formazione generale.Parte di colpa per lo stato del sistema <strong>in</strong> crisi vieneaddotta all’alto numero di avvocati iscritti agli albiche non garantisce dignitosi livelli reddituali perl’esercizio decoroso ed <strong>in</strong>dipendente della professione,ciò anche per l’assenza di una adeguata riformadell’ord<strong>in</strong>amento professionale retto da critericorporativi obsoleti, che tenga conto delle mutateesigenze politiche e civili.Si è qu<strong>in</strong>di soffermata l’attenzione sulla deontologia,sull’etica dell’avvocatura nell’amm<strong>in</strong>istrazionedella giustizia e sul rango costituzionale, artt. 24 e111, della funzione dell’avvocato.Nel preambolo al codice deontologico forense siafferma che l’avvocato esercita la propria attività <strong>in</strong>piena libertà, autonomia ed <strong>in</strong>dipendenza, pertutelare i diritti e gli <strong>in</strong>teressi della persona, assicurala conoscenza della legge e contribuisce <strong>in</strong> talmodo all’attuazione dell’ord<strong>in</strong>amento per f<strong>in</strong>i digiustizia. L’etica dell’avvocatura impone, da unlato, il dovere della formazione cont<strong>in</strong>ua dall’altrocomporta che l’esercizio della funzione deve avvenirenel rispetto e nella valorizzazione dei molteplicioperatori giudiziari. Il funzionamento del sistemagiudiziario passa attraverso la professionalità eserenità del s<strong>in</strong>golo operatore e pone qu<strong>in</strong>di unproblema di etica <strong>in</strong>dividuale.L’Associazione Nazionale Forense, da oltre trent’anniè impegnata a tutelare il prestigio, il decoro eil ruolo dell’avvocatura nell’ambito di un’efficienteamm<strong>in</strong>istrazione della giustizia nonché a difenderegli <strong>in</strong>teressi dei giovani che <strong>in</strong>tendono <strong>in</strong>traprenderela professione forense attraverso una rigorosaformazione professionale correlata a un costanteprocesso di aggiornamento, attraverso un rigorosofoto di Felice Sellitticontrollo dell’esercizio della professione forensesulla base di una deontologia codificata.L’Associazione Nazionale Forense promuove la formazionee l’aggiornamento professionale, svolgefunzioni di tutela s<strong>in</strong>dacale <strong>in</strong> favore di tutti gliiscritti e <strong>in</strong>direttamente di tutti gli avvocati.Per l’ottenimento di tali f<strong>in</strong>alità si impegna a promuovere<strong>in</strong>iziative, organizzare sem<strong>in</strong>ari ed <strong>in</strong>contrisulle suddette attività, pubblicazioni, a confrontarsicon le altre associazioni forensi e con la magistraturanell’<strong>in</strong>teresse dell’avvocatura e per ilmiglior funzionamento della giustizia.I membri del <strong>Consiglio</strong> direttivo relatori: avv. ItaloMeoli, responsabile della formazione, avv. MariaGrazia Ianniello, responsabile della comunicazione,avv. Marco Ruggiero, responsabile dei rapporticon i praticanti avvocati, avv. Fiordelisa Leone,responsabile dei rapporti con le istituzioni e gli entilocali, eavv. Domenico Vuolo, responsabile dei rapporticon le associazioni dei consumatori e delle<strong>in</strong>iziative conviviali, conformemente agli obiettivipropri dell’associazione, hanno esposto il programmadell’A.N.F. a.t.a. di Nocera Inferiore, formulandole proposte di delibera per i rispettivi settori dicompetenza. Si sono discusse, approvate e ratificatele seguenti delibere:- Istituzione del corso <strong>in</strong>tensivo di formazione perpraticanti avvocati che avrà <strong>in</strong>izio ad ottobre 2006volto a fornire ai praticanti la preparazione necessariaper affrontare l’esame di abilitazione.- Organizzazione di corsi e convegni sui diritti deiconsumatori con particolare riguardo ai rapportitra gli utenti e le pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni, allaluce delle recenti riforme poste a tutela dei consumatori.- Istituzione dello sportello praticanti avvocatiall’<strong>in</strong>terno della sala avvocati del <strong>Consiglio</strong>dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore,peraltro già attivo dal mese di ottobre 2005 neigiorni di lunedì e venerdì dalle 12,30 alle 13,30.Tale sportello ha il compito di agevolare i giovanilaureati <strong>in</strong> giurisprudenza nella <strong>in</strong>dividuazione diuno studio legale presso cui svolgere il periodo dipratica vic<strong>in</strong>o alle proprie <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azioni di studio perla materia del diritto che <strong>in</strong> esso è prevalentementetrattata, nonché di creare un elenco di colleghi disponibilio che hanno bisogno dell’ausilio di un praticanteavvocato.- Istituzione della testata giornalistica dell’A.N.F. diNocera Inferiore <strong>in</strong>titolata “Riflessioni Forensi”,rivista giuridica che verrà distribuita tra i soci dellasezione di Nocera Inferiore. L’A.N.F. di NoceraInferiore aderisce all’ASTAF “AssociazioneNazionale Stampa Forense”, e avrà spazio anchesulla “Rassegna <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> Italiani”, rivistanazionale A.N.F., e su “In Comune”, mensile distribuitonei comuni della prov<strong>in</strong>cia nord di Salerno.- Organizzazione festa anniversario della costituzionedell’A.N.F. Luigi Tenore annunciata per il 16luglio 2006.L’A.N.F. a.t.a. di Nocera Inferiore, si è resa <strong>in</strong>oltrepromotrice dell’istituzione di una borsa di studio<strong>in</strong>titolata all’avv. Luigi Tenore costituita da unfondo offerto dalla vedova Tenore e con il patroc<strong>in</strong>iodel Comune di Siano, paese natale dell’illustreavvocato. L’importante <strong>in</strong>iziativa illustrata dall’avv.Guglielmo Sirica, presidente della borsa di studio, èvolta a stimolare e a favorire lo studio e l’approfondimentodi tematiche giuridiche e diretta a giovaniavvocati e laureati <strong>in</strong> giurisprudenza.Tra le altre <strong>in</strong>iziative promosse dall’A.N.F. diNocera Inferiore vi è l’istituzione del servizio notificheatti giudiziari presso la sede pr<strong>in</strong>cipale delTribunale di Nocera Inferiore, allo scopo di limitaregli spostamenti da una parte all’altra della cittàper la notifica <strong>degli</strong> atti giudiziari e soprattutto le<strong>in</strong>term<strong>in</strong>abili file allo sportello U.N.E.P. di viaCorreale.Il congresso si è concluso con la relazione f<strong>in</strong>ale delsegretario generale avv. V<strong>in</strong>cenzo Sirica, con i r<strong>in</strong>graziamentiai relatori <strong>in</strong>tervenuti, all’avv. PaolaVitiello responsabile organizzativo dell’evento, eagli altri membri del direttivo partecipanti ai lavoriavv. Antonia Guerrasio, membro della commissionedi diritto civile, avv. Michele Del Bene, responsabiledei rapporti con l’Ord<strong>in</strong>e e le associazioniforensi che hanno brillantemente collaborato all’aspettoorganizzativo dell’evento.Il direttivo dell’A.N.F. di NoceraInferiore: operativo unosportello per i praticanti <strong>Avvocati</strong>.di Maria Grazia IannielloÈ aperto dal 3 ottobre del 2005, presso la sala avvocatiPl<strong>in</strong>io Galante del Tribunale di NoceraInferiore, il lunedì dalle ore 12,30 alle 13,30, unosportello orientativo rivolto a neo laureati <strong>in</strong> giurisprudenzaed a quanti hanno <strong>in</strong>trapreso la praticaforense.Con esso l’A.N.F. di Nocera Inferiore si propone,tra l’altro, di favorire l’<strong>in</strong>serimento dei praticanti<strong>in</strong> studi legali che svolgano attività propedeutica alpercorso formativo seguito con gli studi universitarie con le proprie <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azioni. Gli studi legali<strong>in</strong>teressati ad accogliere nuovi praticanti e quanti<strong>in</strong>vece devono <strong>in</strong>iziare o hanno <strong>in</strong>iziato il periododel tiroc<strong>in</strong>io forense possono <strong>in</strong>viare le proprierichieste anche a mezzo e-mail all’<strong>in</strong>dirizzo<strong>in</strong>fo@anfnocera<strong>in</strong>feriore.net oppure a mezzo fax aln. 06.45214577.


46marzo 200647Sottola lentea cura di Renato DiodatoNotiziedal <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>ea cura della redazionemarzo 2006La rubrica curata dalla Commissione Bibliotecadell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore recensisceil libro “La tutela del lavoro dei bamb<strong>in</strong>i e <strong>degli</strong> adolescenti.Contratto e rapporto di lavoro: problematiche,sanzioni”, di cui è autore la collega avvocato RaffaellaDi Mauro.Renato DiodatoPresidente della Commissione BibliotecaLa tutela del lavoro dei bamb<strong>in</strong>i e <strong>degli</strong> adolescenti.Contratto e rapporto di lavoro:problematiche, sanzioni,di Raffaella Di Mauro,ed. Iuridica Editrice, 2005, pag. 201.Il mercato del lavoro è oggi caratterizzato da unacont<strong>in</strong>ua frammentazione derivante dalla sua<strong>in</strong>capacità strutturale di assorbire l’offerta lavoro,f<strong>in</strong>o a determ<strong>in</strong>are la marg<strong>in</strong>alità di buona partedella forza lavoro. Il lavoro m<strong>in</strong>orile ha orig<strong>in</strong>e daun mercato del lavoro segmentato e frammentarioove i m<strong>in</strong>ori, il più delle volte, sono sosp<strong>in</strong>ti aquesta esperienza dalle esigenze familiari ancorprima di aver maturato una coscienza lavorativa.Alla luce di tanto nasce la scelta di recensire untesto sulla tutela del lavoro dei bamb<strong>in</strong>i e <strong>degli</strong>adolescenti, considerata la particolare tematicaaffrontata che ha ad oggetto l’analisi di un temadelicato e particolarmente sentito come è quellodella tutela dei m<strong>in</strong>ori. Il volume esam<strong>in</strong>a le problematichegiuridiche del lavoro dei bamb<strong>in</strong>i e<strong>degli</strong> adolescenti, evidenziando l’orig<strong>in</strong>e storicosocialedel fenomeno, la protezione normativadettata sia a livello <strong>in</strong>ternazionale che nazionale,con particolare attenzione alla discipl<strong>in</strong>a dellaretribuzione dei lavoratori m<strong>in</strong>orenni, alla paritàdi trattamento e condizioni di lavoro, agli aspettiprocessuali della discrim<strong>in</strong>azione. Di poi si sviluppaattraverso l’analisi del contratto di lavoro,della capacità giuridica del prestatore di lavorom<strong>in</strong>orenne, del contratto stipulato <strong>in</strong> violazionedella legge, non tralasciando l’analisi del bamb<strong>in</strong>oprestatore di lavoro, delle lavoratrici m<strong>in</strong>orennigestanti, puerpere o <strong>in</strong> allattamento, dei lavoratorim<strong>in</strong>orenni stranieri, delle visite mediche, dellasicurezza sui luoghi di lavoro, del tempo dellaprestazione lavoro , dei divieti esistenti e del sistemasanzionatorio. L’analisi, qu<strong>in</strong>di, si sofferma adampio raggio sulla tutela giuridica del lavoratorem<strong>in</strong>orenne, affrontata anche attraverso le diversepronunce giurisprudenziali, che rendono l’operadi taglio pratico operativo per quanti a vario titolooperano <strong>in</strong> tale ambito. A corredo del volumeun appendice normativa, con la legge di tutela deibamb<strong>in</strong>i e <strong>degli</strong> adolescenti annotata con la giurisprudenza,un repertorio di formule ed un utile<strong>in</strong>dice analitico.Il r<strong>in</strong>novo del <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> di Nocera Inferiore.Si r<strong>in</strong>nova il <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e forense nocer<strong>in</strong>o,con molte conferme ed alcune novità rilevanti, comela presenza dell’avvocatura femm<strong>in</strong>ile.Il giorno 20 gennaio scorso si è tenuta l’assembleaord<strong>in</strong>aria <strong>degli</strong> iscritti, <strong>in</strong> seconda convocazione, conall’ord<strong>in</strong>e del giorno le relazioni del Presidente e delTesoriere, l’approvazione del Conto Consuntivo2005 e le elezioni del <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e per ilbiennio 2006-2007.Il Presidente, Aniello Cosimato, ha aperto i lavoriillustrando l’attività svolta dal <strong>Consiglio</strong> nell’ultimobiennio. È stata poi la volta dell’avvocato LuigiCiancio, Consigliere Tesoriere, che ha relazionato ilConto Consuntivo relativo alle entrate e alle spesesostenute dall’Ord<strong>in</strong>e nell’anno f<strong>in</strong>anziario 2005. Ilavori sono term<strong>in</strong>ati con l’approvazione, da partedei presenti, del Conto Consuntivo e con l’<strong>in</strong>sediamentodel seggio elettorale. Quest’ultimo è statopresieduto brillantemente, come del resto aveva giàfatto per la scorsa tornata elettorale, dall’avvocatoMario Cretella che ha potuto contare sul validoapporto di altri suoi giovani colleghi. Il loro impegno,profuso per puro spirito di servizio, vale almenouna citazione <strong>in</strong> questo breve articolo: PasqualeZambrano, vice Presidente, Salvatore Fezza,Segretario, Maria Rosaria Adamo, Nicola Califano,Maria Evel<strong>in</strong>a Di Nosse, Diego Francavilla,Francesco Giordano, Giuseppe Mancusi, AntonioMemoli, Margherita Nasto, Annalisa Sp<strong>in</strong>elli. Leoperazioni di voto, <strong>in</strong>iziate alle ore 10,00 del 20 gennaio,sono state <strong>in</strong>terrotte alle ore 20,00 e riprese ilgiorno dopo alle ore 9,30 per concludersi alle ore19,00. Lo scrut<strong>in</strong>io ha avuto <strong>in</strong>izio alle ore 9,30 del22 gennaio e si è concluso nella tarda nottata.Si sono fronteggiate nella kermesse elettorale dueliste ed alcune candidature <strong>in</strong>dipendenti. La lista delPresidente uscente, avvocato Aniello Cosimato, r<strong>in</strong>novataal suo <strong>in</strong>terno, ha ottenuto <strong>in</strong> prima battutadieci consiglieri. Per i c<strong>in</strong>que posti ancora da copriresi è dovuto attendere la votazione di ballottaggio del30 gennaio, che ha conferito quattro Consiglieri allalista Cosimato ed uno alla lista ad essa alternativa.Le elezioni, tuttavia, hanno anche, o, meglio, soprattuttouna valenza numerica che non va dimenticata.L’afflusso alla tornata elettorale del 20 e 21 gennaioè stata m<strong>in</strong>ore, <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i percentuali, rispetto allaprecedente, di circa il 3,7%. Si sono, <strong>in</strong>fatti, recati alleurne 854 avvocati su 991 aventi diritto rispetto ai798 su 888 delle elezioni del 2004. Dallo scrut<strong>in</strong>iodei voti sono emerse n. 76 schede tra nulle e bianche.Pertanto il numero di voti validi è stato pari a 778 edil quorum elettivo necessario alla elezione aConsigliere è stato di 390 voti. Sono così risultatieletti <strong>in</strong> prima battuta, con i voti <strong>in</strong>dicati a fianco diciascuno, i signori avvocati: Aniello Cosimato 662,Anna De Nicola 554, Gerardo Ranucci 501, RenatoDiodato 493, Francesco Bonaduce 488, LuigiCiancio 485, R<strong>in</strong>o Carp<strong>in</strong>elli 482, Alba De Felice410, V<strong>in</strong>cenzo Barbato 406, Paola Lanzara 399.Un nome nuovo per il <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e è sicuramentequello dell’avvocato Paola Lanzara, civilista,che alla sua prima esperienza elettorale ha ottenutoun grande successo con l’elezione diretta,senza passare per il purgatorio della votazione diballottaggio. L’afflusso alla tornata elettorale di ballottaggiodel 30 gennaio ha registrato, a differenzadi quanto accaduto per quella ord<strong>in</strong>aria, un aumentodel 2% dei partecipanti. Si sono, <strong>in</strong>fatti, recati alleurne 701 avvocati su 991 aventi diritto rispetto ai610 su 888 delle elezioni del 2004. Dallo scrut<strong>in</strong>iodei voti sono emerse n. 48 schede tra nulle e bianche.Sono stati, pertanto, proclamati eletti alla carica diConsigliere dell’Ord<strong>in</strong>e, con i voti <strong>in</strong>dicati a fiancodi ciascuno, i signori avvocati: Luigi Gabola 394,Giuseppe Buongiorno 368, Antonio Ferrent<strong>in</strong>o 326,Gaetano Morena 316, Rosanna Pacelli 269.Il <strong>Consiglio</strong> dell’Ord<strong>in</strong>e <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> per il biennio2006-2007 risulta, pertanto, r<strong>in</strong>novato con le newentry, della già citata Paola Lanzara, di GiuseppeBuongiorno e Rosanna Pacelli. Quest’ultima è larappresentante della lista “antagonista” a quella delPresidente Cosimato. È da evidenziare, <strong>in</strong>oltre, lapresenza di quattro donne, che ben rappresentano leloro 416 colleghe iscritte all’Albo <strong>degli</strong> avvocati.Dopo questo breve resoconto delle ultime elezioni cipreme sottol<strong>in</strong>eare il clima di assoluta correttezzaed armonia nel quale le stesse si sono svolte, pur conle tensioni tipiche di ogni elezione.Un r<strong>in</strong>graziamento da parte della redazione ed anome dell’<strong>in</strong>tera Classe Forense va a chi, non piùpresente <strong>in</strong> <strong>Consiglio</strong>, ha contribuito alla crescitadell’avvocatura nocer<strong>in</strong>a. Il r<strong>in</strong>novato <strong>Consiglio</strong>dell’Ord<strong>in</strong>e si è <strong>in</strong>sediato il 9 febbraio scorso ed haeletto al suo <strong>in</strong>terno, per acclamazione, l’avvocatoAniello Cosimato a Presidente, l’avvocato Anna DeNicola a Consigliere Segretario e l’avvocato LuigiCiancio a Consigliere Tesoriere, confermando così lecariche del precedente biennio. L’appuntamento perla cerimonia di <strong>in</strong>sediamento è per il 18 marzo prossimo,alle ore 11.30 nell’aula Emilio Alessandr<strong>in</strong>i delPalazzo di Giustizia di Nocera Inferiore. Non mancheremodi darvi un ampio resoconto della cerimonianel prossimo numero della rivista.Al <strong>Consiglio</strong> neo eletto l’augurio di un proficuolavoro nell’<strong>in</strong>teresse della Classe Forense.


48notizie dal consiglio dell’ord<strong>in</strong>e marzo 2006Adeguamento dei limiti di redditoper l’ammissione al patroc<strong>in</strong>ioa spese dello Stato.MINISTERO DELLA GIUSTIZIADecreto 29 dicembre 2005Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissioneal patroc<strong>in</strong>io a spese dello Stato. Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 27 del 2/2/2006.IL CAPO DEL DIPARTIMENTOper gli Affari di Giustiziadel M<strong>in</strong>istero della Giustiziadi concerto conIL CAPO DEL DIPARTIMENTOdella Ragioneria Generale dello Statodel M<strong>in</strong>istero dell’Economiae delle F<strong>in</strong>anzeVisto l’art. 76 del Testo Unico delle disposizionilegislative e regolamentari <strong>in</strong> materie di spese di giustizia,emanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizionireddituali per l’ammissione al patroc<strong>in</strong>io aspese dello Stato;Visto l’art. 77 del predetto Testo Unico che prevedel’adeguamento ogni due anni dei limiti di redditoper l’ammissione al patroc<strong>in</strong>io a spese dello Stato <strong>in</strong>relazione alla variazione, accertata dall’Istitutonazionale di statistica, dell’<strong>in</strong>dice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati, verificates<strong>in</strong>el biennio precedente;Rilevato che dai dati accertati dall’Istituto nazionaledi statistica, risulta una variazione <strong>in</strong> aumento dell’<strong>in</strong>dicedei prezzi al consumo per le famiglie di operaied impiegati pari al 4,6% per il periodo 1 luglio2002-30 giugno 2004;Decreta:L’importo di euro 9.296,22, <strong>in</strong>dicato nell’art. 76,comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislativee regolamentari <strong>in</strong> materie di spese di giustizia,emanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato <strong>in</strong>euro 9.723,84.Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana.Roma, 29 dicembre 2005.Il Capo del Dipartimentoper gli Affari di GiustiziaIann<strong>in</strong>iIl Ragioniere generale dello StatoCanzioRegistrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006M<strong>in</strong>isteri istituzionali-Giustizia, registro n. 1,foglio n. 87.STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)Ord<strong>in</strong>ari Speciali Professori Stranieri TotaliCASSAZIONISTI 112 6 0 0 118AVVOCATI 869 8 6 1 884TOTALE 981 14 6 1 1002PRAT. SEMPLICI 241PRAT. ABILITATI 391TOTALE 632CASSAZ. E AVVOCATI 1002PRAT. SEMPL. E ABILITATI 632TOTALE ISCRITTI 1634STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)Ord<strong>in</strong>ariM • FSpecialiM • FProfessoriM • FStranieriM • FTotaliM • FCASSAZIONISTI 103 • 9 5 • 1 0 • 0 0 • 0 108 • 10AVVOCATI 469 • 400 3 • 5 5 • 1 0 • 1 477 • 407TOTALE 572 • 409 8 • 6 5 • 1 0 • 1 585 • 417M • FPRAT. SEMPLICI 108 • 133PRAT. ABILITATI 144 • 247TOTALE 252 • 380M • FCASSAZ. E AVVOCATI 585 • 417PRAT. SEMPL. E ABILITATI 252 • 380TOTALE ISCRITTI 837 • 797statistiche aggiornate al 03•03•2006

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!