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Anno III - n. 1 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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20dottr<strong>in</strong>a marzo 200621dottr<strong>in</strong>a marzo 2006due a tre. Il precedente testo dell’art. 19 richiedevasoltanto che non fosse previsto: a) l’esperimentodi prove a ciò dest<strong>in</strong>ate che comport<strong>in</strong>o valutazionitecniche discrezionali; b) limite o cont<strong>in</strong>gentecomplessivo per il rilascio dei provvedimentiabilitativi. La nuova versione dell’art. 19aggiunge anche la condizione che non devonoessere previsti “specifici strumenti di programmazionesettoriale”.Innanzitutto, non è chiaro se la condizione negativadella mancanza di “specifici strumenti di programmazionesettoriale” si riferisca alla impossibilitàdi assoggettare alla DIA l’attività f<strong>in</strong>tantochénon venga emanato lo strumento di programmazione,oppure significhi esclusione dalla DIA ditutte le attività che comunque sono soggette astrumenti di programmazione settoriale. Dal cheè evidente che l’aggiunta dell’assenza di specificistrumenti di programmazione settoriale nell’ambitodell’attività liberalizzata, limita notevolmentel’applicazione di questo istituto.Sotto altro profilo, <strong>in</strong>oltre, non è neppure chiarose l’esclusione riguardi tutti gli atti rilasciati dalleamm<strong>in</strong>istrazioni preposte alla tutela <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi<strong>in</strong>dividuati, oppure quelli soltanto che piùdirettamente si riferiscono agli <strong>in</strong>teressi stessi.Stessa <strong>in</strong>certezza rimane per gli atti imposti dallanormativa comunitaria, il cui ambito non è difacile def<strong>in</strong>izione.In conclusione, sarebbe stato forse preferibile<strong>in</strong>dividuare <strong>in</strong> positivo i provvedimenti abilitativisostituiti dalla DIA, come avveniva con la formulazioneorig<strong>in</strong>aria della disposizione, anziché<strong>in</strong>trodurre un elenco ampio di esclusioni per fattispecie(attività cont<strong>in</strong>gentate o soggette a pianificazionidi settore) e per <strong>in</strong>teressi tutelati (difesanazionale, pubblica sicurezza, salute, ecc).Il procedimento.Il procedimento nel nuovo art. 19 risulta aggravatodalla previsione di diversi atti che l’<strong>in</strong>teressatodeve <strong>in</strong>dirizzare alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione:<strong>in</strong>fatti dapprima l’<strong>in</strong>teressato dovrà presentare ladichiarazione di <strong>in</strong>izio attività, successivamente,decorsi trenta giorni nel silenzio dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente, dovrà presentare una nuovacomunicazione. Ma procediamo con ord<strong>in</strong>e.Nel precedente ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong>fatti, l’<strong>in</strong>teressatodoveva soltanto denunciare l’<strong>in</strong>izio dell’attività edattendere sessanta giorni di tempo prima diavviarla. In questo periodo, l’amm<strong>in</strong>istrazionesvolgeva l’istruttoria f<strong>in</strong>alizzandola alla verificad’ufficio della sussistenza dei requisiti e presuppostiprevisti dalla normativa di riferimento 5 .Nel nuovo schema previsto dall’art. 19 novellato,il cittad<strong>in</strong>o o l’impresa deve dichiarare l’<strong>in</strong>tenzionedi <strong>in</strong>iziare l’attività, attendere trenta giorni e,se l’amm<strong>in</strong>istrazione resta <strong>in</strong>erte, <strong>in</strong>formarla che<strong>in</strong>izia effettivamente a svolgere l’attività.Non solo. Nel precedente ord<strong>in</strong>amento, scaduto ilterm<strong>in</strong>e a disposizione per l’istruttoria, l’<strong>in</strong>teressatoaveva, se non la certezza, almeno un’elevataprobabilità che l’amm<strong>in</strong>istrazione avesse già controllatoe che, pertanto, non esercitasse più il suopotere di verifica; nel nuovo ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong>vece,il privato avvia l’attività, dopo i primi trenta giornidalla dichiarazione, a suo esclusivo rischio, <strong>in</strong>quanto l’amm<strong>in</strong>istrazione mantiene il potere diverifica e controllo anche nei trenta giorni successiviallo stesso <strong>in</strong>izio dell’attività.Non discostandosi molto dal precedente dettatonormativo, l’<strong>in</strong>tervento dell’amm<strong>in</strong>istrazionepuò consistere <strong>in</strong> un provvedimento di divieto diprosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoieffetti, oppure, ove ciò sia possibile, <strong>in</strong> un provvedimentocon cui si impone al privato di conformarela sua attività alla normativa vigente, ivicompresi gli effetti già prodotti.In questo secondo caso, il privato ha due possibilità:a) abbandonare l’esercizio dell’attività; b)conformarsi alla legge entro il term<strong>in</strong>e assegnatogli,che, ecco la novità, non può essere <strong>in</strong>feriore atrenta giorni. In altri term<strong>in</strong>i, nell’ipotesi di cuisub b), l’<strong>in</strong>teressato per proseguire la sua attivitàdeve necessariamente conformarla alle <strong>in</strong>dicazionifornite dall’amm<strong>in</strong>istrazione stessa, il tuttoentro trenta giorni.Inoltre, si deve sottol<strong>in</strong>eare che il Legislatore hafatto comunque salvo <strong>in</strong> ogni caso il potere dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente di assumere determ<strong>in</strong>azioni<strong>in</strong> via di autotutela, ciò ai sensi <strong>degli</strong>articoli 21 qu<strong>in</strong>quies e 21 nonies della Legge 241/90,così come <strong>in</strong>trodotti dall’art. 14 della L. n. 15dell’11 febbraio 2005.Va anche detto che la nuova disposizione consente,<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con i pr<strong>in</strong>cipi generali di semplificazionedella documentazione amm<strong>in</strong>istrativa, disostituire le certificazioni e le attestazioni richiestedalla normativa con un’autocertificazione 6 .Inoltre sono estese anche alla DIA le modalità disemplificazione discipl<strong>in</strong>ati dall’art. 18, commi 2e 3, della stessa Legge 241 <strong>in</strong> materia di accertamentid’ufficio, per cui se l’<strong>in</strong>teressato dichiarache fatti, stati, qualità sono attestati <strong>in</strong> documen-ti già <strong>in</strong> possesso della stessa amm<strong>in</strong>istrazioneprocedente o di altra pubblica amm<strong>in</strong>istrazione,il responsabile del procedimento deve procedered’ufficio alla loro acquisizione. Allo stesso modo,il responsabile del procedimento deve accertared’ufficio i fatti, gli stati, ecc. che la stessa amm<strong>in</strong>istrazioneprocedente o altra pubblica amm<strong>in</strong>istrazioneè tenuta ad accertare.Il nuovo art. 19 prevede, poi, la sospensione delterm<strong>in</strong>e per l’adozione dei provvedimenti <strong>in</strong>ibitori,qualora l’istruttoria richieda l’acquisizione dipareri, stabilendo, però, che scaduti i trenta giornidalla richiesta dell’atto consultivo, l’amm<strong>in</strong>istrazionepuò adottare i propri provvedimentipresc<strong>in</strong>dendo dal parere. Anche il provvedimentodi sospensione dovrà necessariamente esserecomunicato all’<strong>in</strong>teressato 7 .Conclusioni.Come tutti gli <strong>in</strong>terventi fortemente <strong>in</strong>novativianche la nuova discipl<strong>in</strong>a generale della DIA poneuna serie di ord<strong>in</strong>i di problemi di difficile soluzione,come l’ambito soggettivo di applicazionedell’istituto, la sua natura giuridica, ed anche ilrapporto di questa discipl<strong>in</strong>a generale con quellespeciali di settore che regolano la materia <strong>in</strong>modo diverso, aspetti questi, che da parte di chiscrive, <strong>in</strong> questa sede possono solo essere accennati,attesa la complessità delle questioni ad essi<strong>in</strong>erenti.Infatti, per esempio, <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e all’ambito soggettivodi applicazione della DIA, il problema (di estremaimportanza) è verificare se la nuova discipl<strong>in</strong>atrova applicazione anche nei confronti delleRegioni e <strong>degli</strong> Enti locali, dovendosi richiamare<strong>in</strong> proposito le stesse regole che discipl<strong>in</strong>anol’ambito di applicazione <strong>in</strong> generale di tutta la L.n. 241/90, qu<strong>in</strong>di l’art. 29 della stessa L. 241/90,così come modificato dall’art. 19 della L.15/2005, e l’art. 22 della citata L. 15/2005, il tutto<strong>in</strong> considerazione anche di quanto viene dettatoal Capo II, art. 3 (Semplificazione amm<strong>in</strong>istrativa),comma 5, del D.L. n. 35/2005 <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e allagiurisdizione esclusiva devoluta al giudice amm<strong>in</strong>istrativo,potendosi così affermare che le disposizionisulla giurisdizione esclusiva del giudiceamm<strong>in</strong>istrativo per le controversie <strong>in</strong> materia diDIA, trovano applicazione nei confronti di tuttele pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni, al di là di tuttequelle implicazioni che parte m<strong>in</strong>oritaria delladottr<strong>in</strong>a, anche con un certo timore, ha def<strong>in</strong>itocome possibile forma di diritto amm<strong>in</strong>istrativoregionale.Anche <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla questione circa la natura giuridicadella DIA, soluzioni differenti sono stateadottate sia <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, che <strong>in</strong> giurisprudenza 8 ,anche perché dopo la modifica <strong>in</strong>trodotta dalD.L. n. 35, è aumentato il dubbio sulla naturagiuridica della DIA, ossia se essa comporti la formazionedi un atto amm<strong>in</strong>istrativo positivo, seppurevirtuale o se, al contrario, questo istitutocont<strong>in</strong>ui ad essere <strong>in</strong>idoneo ad avviare unasequenza procedimentale assoggettata alla discipl<strong>in</strong>adella L. n. 241/90, trattandosi di un attooggettivamente e soggettivamente privato 9 .Infatti per coloro i quali la DIA costituisce unatto soggettivamente e oggettivamente privato,come tale <strong>in</strong>suscettibile di impugnazione <strong>in</strong>nanzial giudice amm<strong>in</strong>istrativo, la stessa ha, <strong>in</strong> altriterm<strong>in</strong>i, solamente il valore di una comunicazionefatta dal privato all’amm<strong>in</strong>istrazione circa lapropria <strong>in</strong>tenzione di realizzare un’attività conformealla legge, che non necessita di titoli provvedimentali.Diversamente, alla costruzione della DIA comeistanza autorizzatoria (atto amm<strong>in</strong>istrativo positivo)che, per effetto del decorso del tempo, provocala formazione di un provvedimento tacito diaccoglimento, farebbe pensare l’espressa previsionedel potere dell’amm<strong>in</strong>istrazione di assumeredeterm<strong>in</strong>azioni <strong>in</strong> via di autotutela e la devoluzionedella materia alla giurisdizione esclusiva delgiudice amm<strong>in</strong>istrativo.Non a caso la previsione di un potere di emettereun provvedimento di annullamento o di revoca edella giurisdizione esclusiva del giudice amm<strong>in</strong>istrativopresuppongono che la dichiarazione di<strong>in</strong>izio di attività dia luogo ad un atto amm<strong>in</strong>istrativo.Sotto l’aspetto operativo, l’accoglimento dell’unao dell’altra impostazione non è senza conseguenze.Se si ritiene, <strong>in</strong>fatti, che dalla dichiarazione di<strong>in</strong>izio dell’attività nasca un atto amm<strong>in</strong>istrativo,anche a questa fattispecie sono da applicare leregole del procedimento e, specificatamente,quelle sulla comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 esul preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10 bis.Se, al contrario, la DIA non dà luogo ad un procedimento,allora non è necessario la comunicazionedi avvio, salvo che l’amm<strong>in</strong>istrazione non<strong>in</strong>tervenga, <strong>in</strong> sede di autotutela, a vietare la prosecuzionedell’attività per motivi di <strong>in</strong>teresse pubblico.Inf<strong>in</strong>e, ulteriore attenzione va posta <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>eal problema che riguarda l’operatività o meno

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