20dottr<strong>in</strong>a marzo 200621dottr<strong>in</strong>a marzo 2006due a tre. Il precedente testo dell’art. 19 richiedevasoltanto che non fosse previsto: a) l’esperimentodi prove a ciò dest<strong>in</strong>ate che comport<strong>in</strong>o valutazionitecniche discrezionali; b) limite o cont<strong>in</strong>gentecomplessivo per il rilascio dei provvedimentiabilitativi. La nuova versione dell’art. 19aggiunge anche la condizione che non devonoessere previsti “specifici strumenti di programmazionesettoriale”.Innanzitutto, non è chiaro se la condizione negativadella mancanza di “specifici strumenti di programmazionesettoriale” si riferisca alla impossibilitàdi assoggettare alla DIA l’attività f<strong>in</strong>tantochénon venga emanato lo strumento di programmazione,oppure significhi esclusione dalla DIA ditutte le attività che comunque sono soggette astrumenti di programmazione settoriale. Dal cheè evidente che l’aggiunta dell’assenza di specificistrumenti di programmazione settoriale nell’ambitodell’attività liberalizzata, limita notevolmentel’applicazione di questo istituto.Sotto altro profilo, <strong>in</strong>oltre, non è neppure chiarose l’esclusione riguardi tutti gli atti rilasciati dalleamm<strong>in</strong>istrazioni preposte alla tutela <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi<strong>in</strong>dividuati, oppure quelli soltanto che piùdirettamente si riferiscono agli <strong>in</strong>teressi stessi.Stessa <strong>in</strong>certezza rimane per gli atti imposti dallanormativa comunitaria, il cui ambito non è difacile def<strong>in</strong>izione.In conclusione, sarebbe stato forse preferibile<strong>in</strong>dividuare <strong>in</strong> positivo i provvedimenti abilitativisostituiti dalla DIA, come avveniva con la formulazioneorig<strong>in</strong>aria della disposizione, anziché<strong>in</strong>trodurre un elenco ampio di esclusioni per fattispecie(attività cont<strong>in</strong>gentate o soggette a pianificazionidi settore) e per <strong>in</strong>teressi tutelati (difesanazionale, pubblica sicurezza, salute, ecc).Il procedimento.Il procedimento nel nuovo art. 19 risulta aggravatodalla previsione di diversi atti che l’<strong>in</strong>teressatodeve <strong>in</strong>dirizzare alla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione:<strong>in</strong>fatti dapprima l’<strong>in</strong>teressato dovrà presentare ladichiarazione di <strong>in</strong>izio attività, successivamente,decorsi trenta giorni nel silenzio dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente, dovrà presentare una nuovacomunicazione. Ma procediamo con ord<strong>in</strong>e.Nel precedente ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong>fatti, l’<strong>in</strong>teressatodoveva soltanto denunciare l’<strong>in</strong>izio dell’attività edattendere sessanta giorni di tempo prima diavviarla. In questo periodo, l’amm<strong>in</strong>istrazionesvolgeva l’istruttoria f<strong>in</strong>alizzandola alla verificad’ufficio della sussistenza dei requisiti e presuppostiprevisti dalla normativa di riferimento 5 .Nel nuovo schema previsto dall’art. 19 novellato,il cittad<strong>in</strong>o o l’impresa deve dichiarare l’<strong>in</strong>tenzionedi <strong>in</strong>iziare l’attività, attendere trenta giorni e,se l’amm<strong>in</strong>istrazione resta <strong>in</strong>erte, <strong>in</strong>formarla che<strong>in</strong>izia effettivamente a svolgere l’attività.Non solo. Nel precedente ord<strong>in</strong>amento, scaduto ilterm<strong>in</strong>e a disposizione per l’istruttoria, l’<strong>in</strong>teressatoaveva, se non la certezza, almeno un’elevataprobabilità che l’amm<strong>in</strong>istrazione avesse già controllatoe che, pertanto, non esercitasse più il suopotere di verifica; nel nuovo ord<strong>in</strong>amento, <strong>in</strong>vece,il privato avvia l’attività, dopo i primi trenta giornidalla dichiarazione, a suo esclusivo rischio, <strong>in</strong>quanto l’amm<strong>in</strong>istrazione mantiene il potere diverifica e controllo anche nei trenta giorni successiviallo stesso <strong>in</strong>izio dell’attività.Non discostandosi molto dal precedente dettatonormativo, l’<strong>in</strong>tervento dell’amm<strong>in</strong>istrazionepuò consistere <strong>in</strong> un provvedimento di divieto diprosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoieffetti, oppure, ove ciò sia possibile, <strong>in</strong> un provvedimentocon cui si impone al privato di conformarela sua attività alla normativa vigente, ivicompresi gli effetti già prodotti.In questo secondo caso, il privato ha due possibilità:a) abbandonare l’esercizio dell’attività; b)conformarsi alla legge entro il term<strong>in</strong>e assegnatogli,che, ecco la novità, non può essere <strong>in</strong>feriore atrenta giorni. In altri term<strong>in</strong>i, nell’ipotesi di cuisub b), l’<strong>in</strong>teressato per proseguire la sua attivitàdeve necessariamente conformarla alle <strong>in</strong>dicazionifornite dall’amm<strong>in</strong>istrazione stessa, il tuttoentro trenta giorni.Inoltre, si deve sottol<strong>in</strong>eare che il Legislatore hafatto comunque salvo <strong>in</strong> ogni caso il potere dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente di assumere determ<strong>in</strong>azioni<strong>in</strong> via di autotutela, ciò ai sensi <strong>degli</strong>articoli 21 qu<strong>in</strong>quies e 21 nonies della Legge 241/90,così come <strong>in</strong>trodotti dall’art. 14 della L. n. 15dell’11 febbraio 2005.Va anche detto che la nuova disposizione consente,<strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con i pr<strong>in</strong>cipi generali di semplificazionedella documentazione amm<strong>in</strong>istrativa, disostituire le certificazioni e le attestazioni richiestedalla normativa con un’autocertificazione 6 .Inoltre sono estese anche alla DIA le modalità disemplificazione discipl<strong>in</strong>ati dall’art. 18, commi 2e 3, della stessa Legge 241 <strong>in</strong> materia di accertamentid’ufficio, per cui se l’<strong>in</strong>teressato dichiarache fatti, stati, qualità sono attestati <strong>in</strong> documen-ti già <strong>in</strong> possesso della stessa amm<strong>in</strong>istrazioneprocedente o di altra pubblica amm<strong>in</strong>istrazione,il responsabile del procedimento deve procedered’ufficio alla loro acquisizione. Allo stesso modo,il responsabile del procedimento deve accertared’ufficio i fatti, gli stati, ecc. che la stessa amm<strong>in</strong>istrazioneprocedente o altra pubblica amm<strong>in</strong>istrazioneè tenuta ad accertare.Il nuovo art. 19 prevede, poi, la sospensione delterm<strong>in</strong>e per l’adozione dei provvedimenti <strong>in</strong>ibitori,qualora l’istruttoria richieda l’acquisizione dipareri, stabilendo, però, che scaduti i trenta giornidalla richiesta dell’atto consultivo, l’amm<strong>in</strong>istrazionepuò adottare i propri provvedimentipresc<strong>in</strong>dendo dal parere. Anche il provvedimentodi sospensione dovrà necessariamente esserecomunicato all’<strong>in</strong>teressato 7 .Conclusioni.Come tutti gli <strong>in</strong>terventi fortemente <strong>in</strong>novativianche la nuova discipl<strong>in</strong>a generale della DIA poneuna serie di ord<strong>in</strong>i di problemi di difficile soluzione,come l’ambito soggettivo di applicazionedell’istituto, la sua natura giuridica, ed anche ilrapporto di questa discipl<strong>in</strong>a generale con quellespeciali di settore che regolano la materia <strong>in</strong>modo diverso, aspetti questi, che da parte di chiscrive, <strong>in</strong> questa sede possono solo essere accennati,attesa la complessità delle questioni ad essi<strong>in</strong>erenti.Infatti, per esempio, <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e all’ambito soggettivodi applicazione della DIA, il problema (di estremaimportanza) è verificare se la nuova discipl<strong>in</strong>atrova applicazione anche nei confronti delleRegioni e <strong>degli</strong> Enti locali, dovendosi richiamare<strong>in</strong> proposito le stesse regole che discipl<strong>in</strong>anol’ambito di applicazione <strong>in</strong> generale di tutta la L.n. 241/90, qu<strong>in</strong>di l’art. 29 della stessa L. 241/90,così come modificato dall’art. 19 della L.15/2005, e l’art. 22 della citata L. 15/2005, il tutto<strong>in</strong> considerazione anche di quanto viene dettatoal Capo II, art. 3 (Semplificazione amm<strong>in</strong>istrativa),comma 5, del D.L. n. 35/2005 <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e allagiurisdizione esclusiva devoluta al giudice amm<strong>in</strong>istrativo,potendosi così affermare che le disposizionisulla giurisdizione esclusiva del giudiceamm<strong>in</strong>istrativo per le controversie <strong>in</strong> materia diDIA, trovano applicazione nei confronti di tuttele pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni, al di là di tuttequelle implicazioni che parte m<strong>in</strong>oritaria delladottr<strong>in</strong>a, anche con un certo timore, ha def<strong>in</strong>itocome possibile forma di diritto amm<strong>in</strong>istrativoregionale.Anche <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alla questione circa la natura giuridicadella DIA, soluzioni differenti sono stateadottate sia <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, che <strong>in</strong> giurisprudenza 8 ,anche perché dopo la modifica <strong>in</strong>trodotta dalD.L. n. 35, è aumentato il dubbio sulla naturagiuridica della DIA, ossia se essa comporti la formazionedi un atto amm<strong>in</strong>istrativo positivo, seppurevirtuale o se, al contrario, questo istitutocont<strong>in</strong>ui ad essere <strong>in</strong>idoneo ad avviare unasequenza procedimentale assoggettata alla discipl<strong>in</strong>adella L. n. 241/90, trattandosi di un attooggettivamente e soggettivamente privato 9 .Infatti per coloro i quali la DIA costituisce unatto soggettivamente e oggettivamente privato,come tale <strong>in</strong>suscettibile di impugnazione <strong>in</strong>nanzial giudice amm<strong>in</strong>istrativo, la stessa ha, <strong>in</strong> altriterm<strong>in</strong>i, solamente il valore di una comunicazionefatta dal privato all’amm<strong>in</strong>istrazione circa lapropria <strong>in</strong>tenzione di realizzare un’attività conformealla legge, che non necessita di titoli provvedimentali.Diversamente, alla costruzione della DIA comeistanza autorizzatoria (atto amm<strong>in</strong>istrativo positivo)che, per effetto del decorso del tempo, provocala formazione di un provvedimento tacito diaccoglimento, farebbe pensare l’espressa previsionedel potere dell’amm<strong>in</strong>istrazione di assumeredeterm<strong>in</strong>azioni <strong>in</strong> via di autotutela e la devoluzionedella materia alla giurisdizione esclusiva delgiudice amm<strong>in</strong>istrativo.Non a caso la previsione di un potere di emettereun provvedimento di annullamento o di revoca edella giurisdizione esclusiva del giudice amm<strong>in</strong>istrativopresuppongono che la dichiarazione di<strong>in</strong>izio di attività dia luogo ad un atto amm<strong>in</strong>istrativo.Sotto l’aspetto operativo, l’accoglimento dell’unao dell’altra impostazione non è senza conseguenze.Se si ritiene, <strong>in</strong>fatti, che dalla dichiarazione di<strong>in</strong>izio dell’attività nasca un atto amm<strong>in</strong>istrativo,anche a questa fattispecie sono da applicare leregole del procedimento e, specificatamente,quelle sulla comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 esul preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10 bis.Se, al contrario, la DIA non dà luogo ad un procedimento,allora non è necessario la comunicazionedi avvio, salvo che l’amm<strong>in</strong>istrazione non<strong>in</strong>tervenga, <strong>in</strong> sede di autotutela, a vietare la prosecuzionedell’attività per motivi di <strong>in</strong>teresse pubblico.Inf<strong>in</strong>e, ulteriore attenzione va posta <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>eal problema che riguarda l’operatività o meno
22dottr<strong>in</strong>a marzo 200623dottr<strong>in</strong>a marzo 2006delle nuove disposizioni sulla DIA anche nei settori<strong>in</strong> cui l’istituto è già discipl<strong>in</strong>ato da appositanormativa, come quello edilizio, commerciale,della gestione dei rifiuti ed altri.Si ricorda, <strong>in</strong>fatti, che diverse leggi di settorehanno previsto l’utilizzazione della DIA, regolandoa volte l’istituto <strong>in</strong> modo differente dalla discipl<strong>in</strong>adell’art. 19 della L. 241. Come è noto, la DIAè stata utilizzata specialmente nel campo edilizio,anche come alternativa al permesso di costruire(T.U. 6 giugno 2001, n. 380); <strong>in</strong> materia di commercioper l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimentodei cosiddetti esercizi di vic<strong>in</strong>ato o peralcune forme speciali di vendita al dettaglio(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114); nel settore dellosmaltimento e trattamento dei rifiuti per alcuneprocedure semplificate (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e s.m.); nell’ambito della comunicazione elettronica(D.Lgs. n. 259 del 2003) ed <strong>in</strong> altri regolamentidi semplificazione (ad esempio il D.P.R. 4aprile 2001, n. 235, <strong>in</strong> materia di somm<strong>in</strong>istrazionedi alimenti e bevande da parte di circoli privati).Pertanto, al f<strong>in</strong>e di una più organica discipl<strong>in</strong>a,che non crei <strong>in</strong>certezze e disord<strong>in</strong>i, è preferibilesostenere, considerata la valenza di norma generaledell’art. 19 della L. n. 241, che <strong>in</strong> questi settorisi cont<strong>in</strong>ui a fare riferimento alle norme contenutenella specifica discipl<strong>in</strong>a di settore.Orientamento questo, peraltro rafforzato dal dettatodel comma 4 dell’art. 19 novellato, il quale fasalve le disposizioni di legge vigenti (negli specificisettori) che prevedono term<strong>in</strong>i diversi sia per l’<strong>in</strong>iziodell’attività che per l’adozione da parte dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente del provvedimentodi divieto di prosecuzione............................................1 Infatti l’art. 19 della L. 241/1990, <strong>in</strong>izialmente recitava “l’atto di consensoè sostituito da una denuncia di <strong>in</strong>izio di attività da parte dell’<strong>in</strong>teressatoalla pubblica amm<strong>in</strong>istrazione competente”, mentre dopo la riformadel 2005 attualmente prevede che il consenso dell’amm<strong>in</strong>istrazionecompetente “è sostituito da una dichiarazione dell’<strong>in</strong>teressato corredata,anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazion<strong>in</strong>ormativamente richieste”.2 Sul punto cfr. D. Foder<strong>in</strong>i, L’ambito di operatività della denuncia di <strong>in</strong>izioattività <strong>in</strong> edilizia, Milano, 2002.3 “Attraverso la previsione e la discipl<strong>in</strong>a della denuncia di <strong>in</strong>izio attivitàl’articolo 19 della L. 241/90 <strong>in</strong>tende conferire nuovo impulsoalle attività produttive. L’esercizio delle <strong>in</strong>iziative private viene sv<strong>in</strong>colatodalla necessità del preventivo ottenimento dell’assenso pubblicotutte le volte che le condizioni necessarie possano essere verificatedirettamente dall’<strong>in</strong>teressato. Le sanzioni disposte <strong>in</strong> caso didichiarazioni false o mendaci e l’impossibilità di prosecuzione dell’attivitàdovrebbero responsabilizzare adeguatamente il privato ecostituire una garanzia adeguata contro il rischio dell’aumento dell’abusivismo,agevolato dall’apparenza della legalità determ<strong>in</strong>atadall’avvenuta presentazione della denuncia”, sul punto v. ampliusN. Lais, Il permesso di costruire e la denuncia di <strong>in</strong>izio attività nel nuovoTesto Unico dell’edilizia.4 In realtà il verbo liberalizzare non viene mai utilizzato dalLegislatore, ma costituisce, ormai, referente term<strong>in</strong>ologico stabilenelle trattazioni <strong>in</strong> materia. Con tale term<strong>in</strong>e si vuole, <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong>dicaresoprattutto il venir meno della necessità di un titolo provvedimentaledi legittimazione. Sul punto cfr. A. Di Piazza, Prime considerazionisulla natura giuridica della d.i.a., Roma, 2005.5 Sul punto v. amplius S. Della Notte, “La denuncia di <strong>in</strong>izio attività”,Milano, 2003.6 In realtà l’attuale configurazione dell’art. 19 della L. 241/1990, sembraavere <strong>in</strong> proposito una portata leggermente più ampia, <strong>in</strong> quantola precedente versione prevedeva che “il consenso si <strong>in</strong>tende sostituitoda una denuncia di <strong>in</strong>izio di attività (…) attestante l’esistenza dei presuppostidi legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimentodi prove a ciò dest<strong>in</strong>ate, ove previste” mentre l’attuale versioneprevede“una dichiarazione dell’<strong>in</strong>teressato corredata, anche per mezzo diautocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamenterichieste”, qu<strong>in</strong>di sembrerebbe non limitarsi alla sola ipotesi di autocertificazionedell’esperimento di prove tecniche a ciò dest<strong>in</strong>ate, maprevedere un ricorso all’autocertificazione più ampio.7 Cfr. sul punto G. Panassidi, La nuova dichiarazione di <strong>in</strong>izio di attività(DIA), Verona, 2005.8 Si veda come analisi riassuntiva sul punto L. Olivieri, La natura giuridicadella D.I.A. nella Legge 241/90 novellata, 2005.9 V. sul punto Cons. St. Sez. VI, 6910/2004, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4maggio 2005 n. 1359, T.A.R. Veneto, Sez. II, del 20 giugno 2003 n.3405, che richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002 n.4453; T.A.R. Liguria, 22 gennaio 2003 n. 113, e T.A.R. Abruzzo, Sez.Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197.Pierv<strong>in</strong>cenzo PacileoHL’affidamento congiunto nel regimedi separazione familiare.La discipl<strong>in</strong>a del rapporto tra genitori e figli nellafase patologica della famiglia successiva alla separazionedei coniugi deve conformarsi a due pr<strong>in</strong>cipifondamentali: da un lato, lo stato di separazionepuò imporre modifiche esclusivamente <strong>in</strong>riferimento alle modalità di esercizio dei dirittidoverispettanti ai genitori sui figli; dall’altro, gli<strong>in</strong>terventi giudiziari afferenti l’affidamento ed ilconseguente obbligo di mantenimento di questiultimi a seguito della stessa separazione devonoispirarsi unicamente all’<strong>in</strong>teresse morale e materialedei figli.Quest’ultimo ha la funzione di criterio paradigmaticoposto dal Legislatore della riforma deldiritto di famiglia nell’art. 155, comma 1, c.c. (cheha esplicitamente codificato un pr<strong>in</strong>cipio costantementeadottato <strong>in</strong> precedenza dalla giurisprudenzae dalla dottr<strong>in</strong>a), per ciò che riguarda laseparazione e nell’art. 6, L. 898/1970, per quantoconcerne il divorzio.In argomento, se la Corte Europea dei diritti dell’uomo1 ricorda che “la disgregazione di una famigliacostituisce un’<strong>in</strong>gerenza molto grave” nellavita di un m<strong>in</strong>ore, la Corte di Cassazione ribadi-sce che il giudice della separazione e del divorziodeve privilegiare “quel genitore che appaia il piùidoneo a ridurre al massimo i danni derivantidalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurareil migliore sviluppo possibile della personalitàdel m<strong>in</strong>ore.In tale prospettiva consegue che la stessa regolamentazionedel c.d. diritto di visita del genitorenon affidatario debba far conto del profilo percui un tal diritto si configuri esso stesso comeuno strumento <strong>in</strong> forma affievolita o ridotta perl’esercizio del fondamentale diritto-dovere dientrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educarei figli; il quale trova riconoscimento costituzionalenell’art. 30, comma 1, Cost., e viene postodall’art. 147 c.c., tra gli effetti del matrimonio” 2 ;dunque “il pr<strong>in</strong>cipio fondante della tutela dell’<strong>in</strong>teressedel m<strong>in</strong>ore comporta che la posizione delgenitore <strong>in</strong> relazione all’affidamento si configur<strong>in</strong>on come un diritto, ma come un munus: come èstato efficacemente osservato <strong>in</strong> dottr<strong>in</strong>a, il giudicedella separazione e del divorzio non è chiamatoad attribuire all’uno o all’altro genitore uno opiù diritti, o uno o più poteri, ma ad <strong>in</strong>dividuare,nella prospettiva di un programma normativo ditutela dei m<strong>in</strong>ori, <strong>in</strong>terventi e misure idonei aridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figlico<strong>in</strong>volti nella crisi familiare”.In tale prospettiva va collocata la def<strong>in</strong>itivaapprovazione il 24 gennaio 2006 da parte dellaCommissione Giustizia del Senato del d.d.l. chemodifica l’art. 155 c.c. e, nel fissare obiettivi e criteriai quali il giudice deve attenersi nell’adozionedi provvedimenti relativi alla prole, sancisce ilfavor per l’affido condiviso dei figli <strong>in</strong> caso diseparazione 3 : la scelta di affidamento ad entrambii genitori diviene prioritaria 4 e la potestà genitorialedeve essere esercitata congiuntamente, conl’<strong>in</strong>tervento del giudice, <strong>in</strong> caso di disaccordo e, diconseguenza, al mantenimento dei figli debbonoprovvedere i genitori <strong>in</strong> misura proporzionale ailoro redditi, mentre è affidata al giudice la facoltàdi determ<strong>in</strong>are l’entità dell’assegno di mantenimento.Dunque, il Legislatore è stato f<strong>in</strong>almente sensibilealle sollecitazioni provenienti dalla dottr<strong>in</strong>a piùattenta 5 che ha criticato la decisione da parte dellagiurisprudenza di enucleare via via una discutibileserie di criteri per la tutela del m<strong>in</strong>ore (i bamb<strong>in</strong>ipiccoli vengono affidati <strong>in</strong> via di pr<strong>in</strong>cipio allamadre, i fratelli non vanno separati, né i figli sradicatidall’ambiente domestico; di qui la regolasecondo cui la casa familiare viene data al genitoreaffidatario), rivelando, viceversa, la meritevolezzadi tutela come strumento migliore di salvaguardiadell’<strong>in</strong>teresse del m<strong>in</strong>ore, ossia l’affidamentocongiunto che non separi titolarità edesercizio della potestà (art. 6, L. 898/1970, comemodificato dalla L. 74/1987) 6 .Pertanto, è stata sconfessata la tesi dottr<strong>in</strong>aleconsolidata secondo cui il giudice che pronunziala separazione deve dichiarare a quale dei coniugii figli sono affidati ed <strong>in</strong> genere riconosce adentrambi la titolarità della potestà sul m<strong>in</strong>ore, mail genitore che si vede attribuire il diritto di tenereil figlio presso di sé ha anche l’esercizio esclusivodella potestà, mentre l’altro conserva il dirittodi vigilanza e di controllo, nonché quello di concordarele decisioni fondamentali per la vita delfiglio; viceversa, si è compreso che questo nuovomodello di affidamento evita la deresponsabilizzazionedel coniuge non affidatario ed assicura, alcontempo, il rapporto di cura da parte di entrambii genitori 7 , <strong>in</strong>cidendo anche sulle modalitàriguardanti il mantenimento economico dellaprole 8 : quando i genitori hanno superato il divorzioemotivo, i padri si sentono arricchiti, le madrisollevate da molte responsabilità, mentre i figlisono soddisfatti di poter avere ancora rapportistretti con entrambi i genitori.Sotto il profilo applicativo si possono configuraredue moduli alternativi: con residenza alternata,secondo cui il figlio risiede presso entrambi igenitori a periodi alternati, ma non prefissati rigidamente,bensì elastici e stabiliti di volta <strong>in</strong> volta,anche tenendo conto <strong>degli</strong> impegni scolastici, culturali,sportivi dei figli e delle loro esigenze sociali,oppure con residenza privilegiata presso unodei genitori............................................1 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 13 luglio 2000.2 Cass., 19 aprile 2002, n. 5714.3 In realtà, l’istituto dell’affidamento congiunto era già stato previstonel nostro ord<strong>in</strong>amento, per la prima volta, dall’art. 11, L. 74/1987,che ha modificato l’art. 6, comma 2, della legge sul divorzio, disponendoespressamente che “ove il Tribunale lo ritenga utile all’<strong>in</strong>teressedei m<strong>in</strong>ori, anche <strong>in</strong> relazione all’età <strong>degli</strong> stessi, può essere disposto l’affidamentocongiunto o alternato”.D’altronde, anche la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsisu questo tipo di affidamento <strong>in</strong> epoca addirittura antecedentealla L. 74/1987; <strong>in</strong> particolare, alcune sentenze di merito (Trib.Piacenza, 4 febbraio 1986; App. Milano, 9 maggio 1986) affermaronoche il suddetto art. 6 nella vecchia formulazione non sembravaescludere la possibilità di affidare ad entrambi i genitori i figlim<strong>in</strong>ori, <strong>in</strong> quanto l’espressione “a quale dei coniugi debbano essere affidatii figli” non significava necessariamente che i figli dovessero essereaffidati ad un solo genitore.