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Anno III - n. 1 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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24dottr<strong>in</strong>a marzo 200625dottr<strong>in</strong>a marzo 2006Tuttavia, poiché detta disposizione era stata dettata <strong>in</strong> materia didivorzio, è stata oggetto di dibattito, f<strong>in</strong>o alla promulgazione delrecentissimo decreto, la possibilità di estendere analogicamente lenuove forme di affidamento della prole da essa <strong>in</strong>trodotte ai provvedimentida assumere <strong>in</strong> sede di separazione: a tale quesito avevanoaffermativamente risposto sia la dottr<strong>in</strong>a maggioritaria, rilevandoche gli istituti posti alla salvaguardia <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi dei figlidovevano essere applicati nella separazione personale a maggiorragione che nel divorzio, giacché è proprio la separazione che crea larottura ed è qu<strong>in</strong>di necessario che gli <strong>in</strong>terventi siano f<strong>in</strong> dall’<strong>in</strong>izioproduttivi di effetti dest<strong>in</strong>ati a permanere per lungo tempo <strong>in</strong> futuro(basti pensare che l’art. 155 c.c. attribuisce al giudice il potere diadottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivoriferimento “all’<strong>in</strong>teresse morale e materiale di essa”, lasciando così lastrada aperta all’applicazione di siffatti istituti), sia la SupremaCorte, chiamata a pronunciarsi sulla questione (Cass., 13 dicembre1995, n. 12775; Cass., 4 maggio 1991, n. 4938).4 I presupposti, sia positivi che negativi, per giungere all’affidamentocongiunto sono variamente <strong>in</strong>dividuati da dottr<strong>in</strong>a e giurisprudenza:da un lato, gli elementi che ne consigliano l’applicazione sonouna scarsa conflittualità tra i coniugi unita ad una loro buona capacitàdi gestione dei rapporti e <strong>degli</strong> accordi presi, la richiesta dientrambi i genitori, la concorde volontà dei figli; dall’altro, ostativial predetto affidamento sono talune situazioni di tipo pratico,come il fatto che i coniugi abit<strong>in</strong>o <strong>in</strong> città diverse o comunque anotevole distanza l’uno dall’altro, o che conducano stili di vita nonomogenei e, <strong>in</strong> ogni caso, non compatibili (cfr. G. Fichera, Gli affidamentifamiliari nella crisi del matrimonio, su www.affidamentocondiviso.it).Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 9 gennaio1997; App. Milano, 14 febbraio 1997) riconosce la possibilitàdi affidamento congiunto anche nell’ipotesi di residenza dei genitori<strong>in</strong> stati diversi e addirittura <strong>in</strong> presenza di una forte conflittualitàfra i genitori, imponendo agli stessi di collaborare nell’<strong>in</strong>teressedel figlio, mentre, contra, Trib. Catania, 8 giugno 1994, e Trib.Genova, 18 aprile 1991, impongono la sussistenza tra i genitori diun sostanziale accordo, per identità di vedute e di strumenti diattuazione, riguardo all’allevamento e all’assistenza <strong>in</strong> comunedella prole, richiedendosi <strong>in</strong> sostanza il massimo spirito collaborativotra i coniugi; apprezzabile appare, <strong>in</strong>vece, la posizione assuntada App. Perugia, 24 marzo 1998, Trib. Br<strong>in</strong>disi, 11 gennaio 2001, eTrib. Venezia, 22 gennaio 2003, che, benché non consider<strong>in</strong>o l’accordoquale presupposto impresc<strong>in</strong>dibile dell’affidamento congiunto,escludono l’applicabilità di quest’ultimo qualora il tasso diconflittualità oltrepassi un certo limite, da valutarsi caso per caso(<strong>in</strong> queste sentenze l’affidamento congiunto viene imposto dal giudicepur <strong>in</strong> assenza di accordo, ma <strong>in</strong> fattispecie <strong>in</strong> cui si registra unlivello di contenuto tale da non arrecare pregiudizio alla prole).5 Cfr. G. Autor<strong>in</strong>o Stanzione, I figli nella crisi della famiglia: esperienzeeuropee a confronto, <strong>in</strong> Vita not., 1995, pp. 34 ss.6 Nell’affidamento congiunto nulla cambia, rispetto alla situazioneprecedente alla crisi familiare, nel rapporto tra genitori e figli: essoimplica una logica associativa dei poteri relativi alla cura della proleche si realizza attraverso l’esercizio concorde di un unico potere daparte dei genitori, anche se la coabitazione si ha con uno solo di essi;tale forma di affidamento si sostanzia nell’assunzione globale daparte di entrambi i genitori di tutte le responsabilità e poteri relativiai figli, pur att<strong>in</strong>enti agli aspetti più m<strong>in</strong>uti della vita quotidiana,e favorisce l’attenuarsi della potenziale conflittualità dei genitori,<strong>in</strong>sita <strong>in</strong> ogni allentamento del v<strong>in</strong>colo genitoriale e parentale,offrendo alla prole un ambiente psicologico unitario, <strong>in</strong> seno alquale può sperimentarsi ed attuarsi l’ambivalenza di ciascun genitore.7 G. Autor<strong>in</strong>o Stanzione-V. Zambrano, Affidamenti familiari, Milano,2002, passim.8 I coniugi possono assumersi la responsabilità di diversi capitoli dispesa, provvedendo <strong>in</strong> maniera diretta al mantenimento e permettendouna cont<strong>in</strong>uità tra le modalità familiari precedenti e quelledopo la separazione; <strong>in</strong>oltre i figli assumono la tangibile, positivasensazione dell’essere seguiti da entrambi i genitori (questa argomentazioneè sostenuta dal fatto che solo il 43% dei genitori nonaffidatari paga l’assegno familiare <strong>in</strong> Italia, mentre nei Paesi dove ilmantenimento diretto è praticato circa il 90% dei padri contribuisceattivamente al mantenimento).Emergenza rifiuti:il danno ambientale,l’emergenza normativa.Salvatore Russo*HDanno ambientale.Il risarcimento del danno ambientale è <strong>in</strong>trodottodalla Legge 8 luglio 1986 n. 349. Si fa strada, nellacoscienza sociale e normativa, la consapevolezzache la tradizionale ant<strong>in</strong>omia tra natura e culturacomporta, con l’evoluzione tecnica, un dom<strong>in</strong>iotalmente pervasivo dell’ambiente, da parte dellaspecie umana, che la frattura dei relativi equilibridà luogo a conseguenze rov<strong>in</strong>ose per la sopravvivenzaed il radicamento della specie sulla terra.Gli anni Settanta, <strong>in</strong>fatti, sono stati periodicamentesegnati, <strong>in</strong> tutto il mondo, da <strong>in</strong>dicibilicatastrofi ambientali: la nube tossica di Seveso, <strong>in</strong>Lombardia, dovuta ad un guasto della fabbricadell’Icmesa; l’analogo disastro di Bophal, <strong>in</strong> India;il danno ambientale causato <strong>in</strong> Lombardia da trecentoaziende farmaceutiche (Bayer, Enichem edaltre) per casi di truffa legata al ciclo dei rifiutitossici nocivi. Per noi cittad<strong>in</strong>i e consumatori èoperazione assolutamente ord<strong>in</strong>aria e trascurabilepremere l’<strong>in</strong>terruttore per godere della luce elettrica;avviare il motore della nostra automobile osalire su un aereo per spostarci da una parte all’altradel globo; dissetarci con una bibita <strong>in</strong>dustrialeconservata <strong>in</strong> un fiammante frigorifero; planareleggeri sul confortevole parquet di casa nostra.Eppure l’accelerazione del vivere, o la semplicecomodità, sono il prodotto f<strong>in</strong>ito dello sfruttamentosempre più sp<strong>in</strong>to ed <strong>in</strong>callito delle risorsenaturali, e, periodicamente, l’ant<strong>in</strong>omia naturaculturadeflagra <strong>in</strong> maniera lacerante nella nostracoscienza e nella nostra speculazione <strong>in</strong>tellettuale.Il dilemma, <strong>in</strong> realtà, nasce con l’uomo e siripropone periodicamente nella storia: gli annalici rammentano, per esempio, che <strong>in</strong>tere regioniperiferiche dell’Impero romano subirono rov<strong>in</strong>osidisboscamenti e desertificazioni per procurareil legname necessario ad alimentare le stufe delleterme, appannaggio dei cittad<strong>in</strong>i privilegiatidell’Urbe e dei municipi. Di qui, anche, il dilemmasociale, puntualmente riproposto, <strong>in</strong>trecciatocon l’atto della sottrazione delle risorse ai poveri eai perdenti soggiogati, per il benessere e gli agi deidom<strong>in</strong>atori.L’art. 18 della Legge, al comma 1, dispone chequalunque fatto doloso o colposo <strong>in</strong> violazione didisposizioni di legge o di provvedimenti adottati<strong>in</strong> base a legge, che comprometta l’ambiente, adesso arrecando danno, alterandolo, deteriorandoloo distruggendolo o <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, obbligal’autore del fatto al risarcimento nei confrontidello Stato; al comma 3, poi, prevede che l’azionedi risarcimento del danno ambientale, anchesotto forma di costituzione di parte civile <strong>in</strong> sedepenale, è promossa dallo Stato, e dagli altri entiterritoriali sui quali <strong>in</strong>cidono i beni oggetto delfatto lesivo.Qu<strong>in</strong>di il danno risarcibile consiste nella rivalsaper i costi patiti dall’ambiente e sostenuti dall’enteper porre riparo al degrado ambientale, ed essodiscende da precise e tipiche condotte realizzate<strong>in</strong> violazione di disposizioni di legge, quali quelle<strong>in</strong>erenti alla normativa ambientale, a quella <strong>in</strong>materia di rifiuti o di <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento atmosferico,ed altro.Proprio <strong>in</strong> forza del dettato normativo, <strong>in</strong> effetti,la Regione Lombardia, a suo tempo, propose, peril caso dei rifiuti tossici farmaceutici, una transazioneper undici miliardi, da impiegare per promuovereopere di risanamento ambientale, e analogatransazione fu conclusa dalla Regione e dallaPresidenza del <strong>Consiglio</strong> con l’Icmesa nel casodella catastrofe di Seveso.Il dubbio tecnico-giuridico si pone sul rapportotra la legittimazione statale e quella della regionee <strong>degli</strong> altri enti territoriali (comuni e prov<strong>in</strong>ce), e,cioè, se esse siano concorrenti o si escludano avicenda. In realtà, secondo la migliore dottr<strong>in</strong>a,esse sono del tutto concorrenti; tanto, a maggiorragione, alla luce delle modifiche del titolo V dellaparte seconda della Costituzione. Con la evoluzionedello Stato <strong>in</strong> senso federale, <strong>in</strong>fatti, e conl’accelerazione impressa dalla normativa sulla cd.“devolution”, tuttora <strong>in</strong> discussione, non può piùprofessarsi il postulato tradizionale, secondo cuila Repubblica si identifica con lo Stato, e che glialtri enti territoriali ripetono da esso una frazionedi sovranità, conservando la natura di enti ad essosubalterni; secondo la nuova formulazione dell’art.114 Costituzione, <strong>in</strong>fatti, “la Repubblica ècostituita dai Comuni, dalle Prov<strong>in</strong>ce, dalle CittàMetropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”,venendo, così, esaltata l’autonomia e la pienezzadi funzioni <strong>degli</strong> enti più vic<strong>in</strong>i alla collettivitàterritoriale (i comuni), secondo il pr<strong>in</strong>cipio di sussidiarietàorizzontale, ed affermandosi il postulatoche ciascuno di questi enti, al pari dello Stato,gode di sovranità autonoma coesistente con quella<strong>degli</strong> altri. È facile comprendere, allora, che,essendo il territorio elemento costitutivo di ciascunodi tali enti, ciascuno di essi sia titolato areclamare il risarcimento del danno all’ambientecome assetto qualificato del territorio.Ulteriore dato significativo, nel senso della espansionedella coscienza collettiva e normativa sulpunto, è l’affermazione (nell’art. 9 comma 3, T.U.enti locali n. 267/2000) della legittimazione processualedelle associazioni ambientaliste a promuoverel’azione di risarcimento <strong>in</strong> sostituzionedi comuni e prov<strong>in</strong>ce, con la liquidazione delrisarcimento <strong>in</strong> favore dell’ente sostituito e dellespese di giudizio <strong>in</strong> favore dell’associazione, atestimonianza della dimensione “sociale” assuntada tale forma di risarcimento.Emergenza normativa.Il Commissario Straord<strong>in</strong>ario per l’emergenzarifiuti <strong>in</strong> Campania (istituito ai sensi dell’art. 5comma 4 L. 225/92, che regola le attività di protezionecivile <strong>in</strong> occasione di eventi che, per <strong>in</strong>tensitàed estensione, debbono essere fronteggiaticon mezzi e poteri straord<strong>in</strong>ari) gode di poteri“extra ord<strong>in</strong>em” di ord<strong>in</strong>anza, ovvero di poteriprecettivi speciali, giustificati dalla necessità edall’urgenza, per fare fronte rapidamente ad evenienzeper le quali non è possibile dettare unanormazione apposita. Sul piano tecnico-giuridicoil potere di ord<strong>in</strong>anza assume carattere derogatorio,ma non abrogativo, della legislazione ord<strong>in</strong>aria,perché, secondo i dettami della CorteCostituzionale, <strong>in</strong> presenza della necessità (operantequale vera e propria fonte del diritto), ilsistema normativo ord<strong>in</strong>ario cede e diviene derogabile,per cui le ord<strong>in</strong>anze hanno forza di legge,anche se non rivestono il valore formale di legge.Già ictu oculi si profila un tratto di anomalia nelfatto che l’emergenza, quale presupposto condizionantela legittimità del potere di ord<strong>in</strong>anza,dura ormai da tredici anni, facendo evolvere, tral’altro, il ruolo del Commissariato, organo dest<strong>in</strong>atosemplicemente ad avviare la raccolta differenziatae a realizzare gli impianti, ad un ruolo diprogrammazione e di gestione dell’<strong>in</strong>tero ciclodei rifiuti.Lo smaltimento dei rifiuti, nelle collettività occidentali,presenta peculiarità tecniche complesse eraff<strong>in</strong>ate, e l’alluvione normativa ord<strong>in</strong>atoria, nelcorso <strong>degli</strong> anni, ha costruito un sistema, organizzatosu base regionale, che viene ad eclissare e

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