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1.1.2) LE DETRAZIONI<br />

Le lettere c) e d) del comma 6 <strong>dell</strong>’articolo unico <strong>dell</strong>a Legge Finanziaria 2007<br />

sostituis<strong>con</strong>o rispettivamente l’art. 12 e 13 del TUIR abrogando, dal 1 gennaio 2007, tutte<br />

le <strong>di</strong>sposizioni riguardanti le deduzioni dal red<strong>di</strong>to: c.d. “family area” e “no tax area”. Per il<br />

2007 vengono introdotti nuovi meccanismi <strong>di</strong> riduzione d’imposta, sempre proporzionati al<br />

nucleo familiare ed al red<strong>di</strong>to, ma che si basano sul meccanismo <strong>dell</strong>e detrazioni e cioè<br />

sulla <strong>di</strong>minuzione <strong>dell</strong>’imposta lorda.<br />

Una <strong>dell</strong>e novità più rilevanti, che esamineremo nella presente è costituita dal fatto che le<br />

detrazioni spettano <strong>con</strong> riferimento al red<strong>di</strong>to complessivo del soggetto richiedente. Si<br />

ricorda che il red<strong>di</strong>to complessivo è costituito dalla somma dei red<strong>di</strong>ti percepiti dalla<br />

persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il red<strong>di</strong>to <strong>dell</strong>'unita' immobiliare<br />

a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze. Il red<strong>di</strong>to (ren<strong>di</strong>ta<br />

catastale aumentata del 5%) <strong>dell</strong>a casa a<strong>di</strong>bita ad abitazione principale e <strong>dell</strong>e sue<br />

pertinenze, infatti, va <strong>di</strong>chiarato tra i red<strong>di</strong>ti dei fabbricati e sommato agli altri red<strong>di</strong>ti<br />

eventualmente posseduti dal <strong>con</strong>tribuente per la determinazione del red<strong>di</strong>to complessivo.<br />

Particolari <strong>di</strong>rettive vengono fornite in merito al paragrafo 6).<br />

1.1.2.1 Le “Detrazioni per carichi <strong>di</strong> famiglia”<br />

Si precisa, innanzitutto, che le detrazioni per carichi <strong>di</strong> famiglia:<br />

­ spettano a <strong>con</strong><strong>di</strong>zione che le persone alle quali si riferis<strong>con</strong>o possiedano un<br />

red<strong>di</strong>to complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri<br />

deducibili;<br />

­ sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le<br />

<strong>con</strong><strong>di</strong>zioni richieste a quello in cui le medesime sono cessate.<br />

Le novità più rilevanti, che esamineremo nella presente <strong>di</strong>rettiva sono costituite:<br />

­ dalla ripartizione al 50% tra i genitori <strong>dell</strong>a detrazione, salvo accordo tra gli<br />

stessi <strong>con</strong> il quale si può stabilire la spettanza <strong>dell</strong>a detrazione intera al genitore<br />

<strong>con</strong> red<strong>di</strong>to più alto;<br />

­ dall’attribuzione, in caso <strong>di</strong> separazione dei genitori, <strong>dell</strong>a detrazione al 100% al<br />

genitore affidatario, semprechè, anche in questo caso, non intervenga un<br />

accordo che ne stabilisca la spettanza all’altro genitore <strong>con</strong> red<strong>di</strong>to più alto,<br />

ovvero al 50% tra i due.<br />

Il nuovo articolo 12 del TUIR, titolato “Detrazioni per carichi <strong>di</strong> famiglia” (in vigore dal 1<br />

gennaio 2007), stabilisce che dall’imposta lorda si detraggono per carichi <strong>di</strong> famiglia i<br />

seguenti importi:<br />

a) <strong>con</strong>iuge non legalmente ed effettivamente separato<br />

1) 800 euro, <strong>di</strong>minuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto<br />

fra il red<strong>di</strong>to complessivo e 15.000 euro, se il red<strong>di</strong>to complessivo non supera 15.000<br />

euro;<br />

2) 690 euro, se il red<strong>di</strong>to complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000<br />

euro;<br />

Direttiva del Dirigente <strong>dell</strong>’Ufficio Ragioneria <strong>dell</strong>a SAC<br />

N.Reg RagSac 154/2007 del 05/06/2007<br />

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