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polizza di assicurazione all risks (incendio elettronica furto)

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Comune <strong>di</strong> Ferrara<br />

Capitolato All Risks (Incen<strong>di</strong>o, Elettronica, Furto)<br />

Pagina 30 <strong>di</strong> 30<br />

Art. 4 – Esagerazione dolosa del danno<br />

Qualsiasi denuncia <strong>di</strong> sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra<br />

circostanza, comporterà la per<strong>di</strong>ta del <strong>di</strong>ritto <strong>all</strong>’indennizzo.<br />

Art. 5 – Conservazione delle tracce <strong>di</strong> sinistro<br />

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli in<strong>di</strong>zi materiali del reato, senza<br />

avere per tale titolo <strong>di</strong>ritto ad indennità.<br />

Egli deve dare la <strong>di</strong>mostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del <strong>furto</strong>; tenere a<br />

<strong>di</strong>sposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento <strong>di</strong> prova, nonché facilitare le indagini e gli<br />

accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.<br />

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere d<strong>all</strong>'autorità pubblica in<br />

relazione al sinistro.<br />

Art. 6 – Effetti cambiari<br />

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra con<strong>di</strong>zione contrattuale, rimane stabilito che:<br />

a) L'<strong>assicurazione</strong> vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell' azione cambiaria.<br />

b) Il loro valore è dato d<strong>all</strong>a somma da essi portata.<br />

c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze<br />

d) L'Assicurato deve restituire <strong>all</strong>a Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura <strong>di</strong><br />

ammortamento, gli effetti cambiari sono <strong>di</strong>venuti inefficaci.<br />

Art. 7 – Rinuncia <strong>all</strong>a rivalsa<br />

La Società rinuncia, salvo il caso <strong>di</strong> dolo, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> azione <strong>di</strong> surrogazione prevista d<strong>all</strong>'art. 1916 C. C., a con<strong>di</strong>zione che<br />

il Contraente non eserciti tale azione verso i terzi responsabili del sinistro.<br />

Art. 8 – Recuperi<br />

In caso <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> valori, arredamento, attrezzature e merci la cui per<strong>di</strong>ta sia stata indennizzata a termini della<br />

presente <strong>polizza</strong>, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:<br />

a) In primo luogo per rimborsare <strong>all</strong>'Assicurato quella parte <strong>di</strong> danno che, eccedendo l'ammontare dell’indennizzo<br />

corrisposto d<strong>all</strong>a Società, fosse rimasta a suo carico.<br />

b) In secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini <strong>di</strong> <strong>polizza</strong> oppure per rimborsare la Società per<br />

l’indennizzo della stessa corrisposto <strong>all</strong>' Assicurato.<br />

c) Da ultimo per rimborsare l'Assicurato <strong>di</strong> quella parte <strong>di</strong> danno che, per effetto della franchigia o <strong>di</strong> altre detrazioni<br />

previste d<strong>all</strong>a SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.<br />

Art. 9 – Reintegro delle somme assicurate a seguito <strong>di</strong> sinistro<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro le somme assicurate con le singole partite <strong>di</strong> <strong>polizza</strong> potranno venire reintegrate <strong>di</strong> un importo pari a<br />

quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto <strong>di</strong> eventuali franchigie e/o scoperti. Qualora il contraente<br />

intendesse avvalersi della predetta facoltà, corrisponderà il relativo rateo <strong>di</strong> premio in coincidenza con il pagamento<br />

dell’indennizzo. L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno<br />

assicurativo, la somma inizialmente assicurata.<br />

Art. 10 - Mezzi <strong>di</strong> chiusura dei locali<br />

I mezzi <strong>di</strong> protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate possono essere, in alcuni casi, insufficienti. La<br />

Società indennizzerà comunque il danno senza l’applicazione <strong>di</strong> alcuno scoperto e/o franchigia, ferme le altre franchigie<br />

previste negli specifici Capi.

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