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polizza di assicurazione all risks (incendio elettronica furto)

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Comune <strong>di</strong> Ferrara<br />

Capitolato All Risks (Incen<strong>di</strong>o, Elettronica, Furto)<br />

Pagina 6 <strong>di</strong> 30<br />

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE<br />

(valide per tutti i Capi della presente <strong>polizza</strong> su cui prevalgono,<br />

quando in contrasto, le con<strong>di</strong>zioni esplicitate ai CAPI 1, 2 e 3<br />

Art. 1 - Dichiarazioni relative <strong>all</strong>e circostanze del rischio – buona fede<br />

L'omissione da parte dell'Assicurato <strong>di</strong> una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte<br />

<strong>di</strong>chiarazioni dell'Assicurato <strong>all</strong>'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiu<strong>di</strong>cano il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>all</strong>’indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte <strong>di</strong>chiarazioni non siano frutto <strong>di</strong> dolo, fermo<br />

restando il <strong>di</strong>ritto della Società, una volta venuta a conoscenza <strong>di</strong> circostanze aggravanti che comportino un premio<br />

maggiore, <strong>di</strong> richiedere <strong>all</strong>’Assicurato il versamento del rateo <strong>di</strong> premio con decorrenza dal momento in cui si è<br />

verificato tale aggravamento sino <strong>all</strong>a data <strong>di</strong> scadenza della prima annualità.<br />

Art. 2 – Pagamento del premio - Termini <strong>di</strong> rispetto<br />

L'<strong>assicurazione</strong> ha effetto d<strong>all</strong>e ore 24.00 del giorno in<strong>di</strong>cato in <strong>polizza</strong> ancorché il premio venga versato entro i 60<br />

giorni successivi al medesimo.<br />

I premi devono essere pagati <strong>all</strong>a Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del<br />

contratto.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l'<strong>assicurazione</strong> resta sospesa d<strong>all</strong>e ore 24.00 del 60°<br />

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore d<strong>all</strong>e ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive<br />

scadenze ed il <strong>di</strong>ritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Art.3 - Mo<strong>di</strong>fiche dell'<strong>assicurazione</strong><br />

Le eventuali mo<strong>di</strong>fiche dell'<strong>assicurazione</strong> devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 4 - Variazione del rischio<br />

Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che mo<strong>di</strong>ficano il rischio, il Contraente deve darne imme<strong>di</strong>ata<br />

comunicazione <strong>all</strong>a Società.<br />

Se la variazione implica aggravamento <strong>di</strong> rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito <strong>all</strong>a stipulazione<br />

dell'<strong>assicurazione</strong>, la Società stessa ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dal contratto con effetto imme<strong>di</strong>ato o <strong>di</strong> escludere d<strong>all</strong>'<br />

<strong>assicurazione</strong> gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella<br />

<strong>polizza</strong>.<br />

Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa<br />

mo<strong>di</strong>ficazione <strong>all</strong>e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> premio in corso.<br />

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove con<strong>di</strong>zioni, la Società, nel termine dei 30 giorni d<strong>all</strong>a ricevuta<br />

comunicazione della mancata accettazione delle nuove con<strong>di</strong>zioni stesse, ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dal contratto con<br />

preavviso <strong>di</strong> 120 giorni anche parzialmente come è <strong>di</strong>sposto dal comma che precede.<br />

Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si<br />

applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.<br />

Se invece la variazione implica <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> rischio, la riduzione <strong>di</strong> premio conseguente sarà imme<strong>di</strong>ata e la Società<br />

corrisponderà la relativa quota <strong>di</strong> premio pagata e non goduta, escluse le imposte.<br />

Fermo quanto <strong>di</strong>sposto <strong>all</strong>’art. 1) - Buona Fede - che precede.<br />

Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l’Assicurato è esonerato dal darne avviso <strong>all</strong>a<br />

Società, nuove costruzioni, demolizioni, mo<strong>di</strong>ficazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti,<br />

aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, <strong>all</strong>e attrezzature, <strong>all</strong>’arredamento, agli impianti per esigenze<br />

dell’Assicurato in relazione <strong>all</strong>a sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non<br />

vengano sostanzialmente alterate.<br />

Art. 5 – Durata e scadenza del contratto<br />

Il contratto ha la durata in<strong>di</strong>cata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente <strong>all</strong>a scadenza del detto periodo senza<br />

obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta.

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