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Clausole vessatorie tessere sconto.pdf - Camera di Commercio di ...

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CLAUSOLE VESSATORIE RILEVATE DALLA COMMISSIONE CONTROLLO<br />

PREMESSA<br />

CLAUSOLE INIQUE DI PADOVA NEI CONTRATTI DI VENDITA<br />

COLLEGATI ALLA PROMOZIONE DI “TESSERE SCONTO”<br />

Sono numerose le segnalazioni <strong>di</strong> consumatori che riferiscono <strong>di</strong> essere stati ingannati da ven<strong>di</strong>tori<br />

che propongono la sottoscrizione <strong>di</strong> una tessera <strong>sconto</strong> relativa ad un ipotetico negozio <strong>di</strong> prossima<br />

apertura con impegno ad effettuare un certo quantitativo <strong>di</strong> acquisti (circa € 2000,00) a prezzi<br />

vantaggiosi nel corso dei successivi 5 anni, e che con vari pretesti lasciano a casa del consumatore<br />

beni mobili “in visione” piuttosto che “da mostrare alle sue amiche”.<br />

Solo dopo il decorso del termine per l'esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso un secondo ven<strong>di</strong>tore si<br />

presenta al domicilio del consumatore e pretende il pagamento imme<strong>di</strong>ato ed integrale della somma<br />

<strong>di</strong> cui sopra (solitamente circa € 2000,00), in quanto dal contratto firmato in precedenza risulta che<br />

il consumatore ha acquistato quella merce che era stata lasciata a casa sua.<br />

Prescindendo dai profili <strong>di</strong> rilevanza penale <strong>di</strong> queste operazioni, si evidenzia che tali contratti si<br />

basano solitamente su un contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta facente riferimento alla tessera <strong>sconto</strong> che viene<br />

presentata come elemento essenziale del rapporto.<br />

Numerosi sono i profili <strong>di</strong> <strong>vessatorie</strong>tà riscontrati in questa tipologia <strong>di</strong> contratti. Ecco <strong>di</strong> seguito gli<br />

esempi più significativi, esaminati dalla Commissione Controllo <strong>Clausole</strong> Inique della <strong>Camera</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Commercio</strong> <strong>di</strong> Padova.<br />

SCARSA CHIAREZZA DEL CONTRATTO<br />

- L'intero contratto appare redatto in modo poco chiaro e poco comprensibile, in violazione del<br />

<strong>di</strong>sposto dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 206/2005. In particolare, il frontespizio del contratto<br />

sembra fare riferimento all’acquisto <strong>di</strong> una tessera <strong>sconto</strong> con un cre<strong>di</strong>to utilizzabile nel corso<br />

dei successivi 5 anni, mentre le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta stampigliate sul retro del medesimo<br />

modulo fanno riferimento all’acquisto <strong>di</strong> beni determinati. Si rileva, inoltre, che in alcuni casi il<br />

contratto è configurato come atto <strong>di</strong> adesione del socio ad un non meglio specificato “Club”, <strong>di</strong><br />

cui, peraltro, non vengono chiarite la natura, le finalità, le regole <strong>di</strong> funzionamento né alcun<br />

altro aspetto. Il contratto è quin<strong>di</strong> vessatorio anche ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera L del


D.Lgs. 206/2005, in quanto avente l’effetto <strong>di</strong> estendere l’adesione del consumatore a clausole<br />

che non ha avuto la possibilità <strong>di</strong> conoscere prima della conclusione del contratto.<br />

- L'uso della terminologia "modalità <strong>di</strong> rimborso" sul frontespizio del modulo, per la <strong>di</strong>sciplina<br />

delle modalità <strong>di</strong> pagamento del prezzo, appare fuorviante e del tutto privo <strong>di</strong> senso logico.<br />

- Con<strong>di</strong>zioni Generali Tessera Sconto - Per la loro collocazione in testa al foglio sembrano<br />

costituire l'oggetto principale del contratto, che invece è dato dall'acquisto <strong>di</strong> beni.<br />

- Il modulo pubblicizza il "cambio autorizzato su tutta la merce" che è in<strong>di</strong>cato a caratteri<br />

cubitali sul frontespizio del contratto e che non viene illustrato nel suo significato e nelle<br />

relative con<strong>di</strong>zioni.<br />

SCARSA CHIAREZZA CIRCA L’OGGETTO DEL CONTRATTO<br />

- La clausola secondo cui “La card attribuisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>: a- effettuare la scelta della merce<br />

contestualmente alla consegna della card oppure, a preferenza espressa dall’acquirente, in<br />

qualsiasi momento successivo, nel solo rispetto del termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della card medesima;<br />

..… e- usufruire <strong>di</strong> sconti esclusivamente riservati ai possessori <strong>di</strong> card…” risulta<br />

manifestamente vessatoria sotto molteplici profili.<br />

In primo luogo, prevedendo che il consumatore si impegni a pagare da subito il corrispettivo <strong>di</strong> beni<br />

imprecisati, da in<strong>di</strong>viduarsi in futuro e <strong>di</strong> cui non viene in<strong>di</strong>cato nemmeno il listino prezzi, la<br />

clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera L del D.Lgs. 206/2005, in quanto ha<br />

l’effetto <strong>di</strong> “prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la<br />

possibilità <strong>di</strong> conoscere prima della conclusione del contratto”, nonché ai sensi dell’art. 33, comma<br />

2, lettera N del D.Lgs. 206/2005 in quanto ha l’effetto <strong>di</strong> “stabilire che il prezzo dei beni o dei<br />

servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione” e comunque ha l’ulteriore<br />

effetto <strong>di</strong> “consentire al professionista <strong>di</strong> aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il<br />

consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello<br />

originariamente convenuto” (art. 33, comma 2, lettera O del D.Lgs. 206/2005).<br />

In secondo luogo, considerato che l’unica contropartita riconosciuta al consumatore verso il<br />

pagamento anticipato <strong>di</strong> beni che non sono ancora stati neppure in<strong>di</strong>cati è la fruizione degli sconti<br />

prevista dalla clausola <strong>di</strong> cui sopra, lettera e), e che tuttavia tale clausola non in<strong>di</strong>ca alcun parametro<br />

<strong>di</strong> determinazione degli sconti (non viene in<strong>di</strong>cata, infatti, la percentuale <strong>di</strong> <strong>sconto</strong>, la modalità <strong>di</strong><br />

applicazione, il prezzo rispetto al quale lo <strong>sconto</strong> viene praticato, etc…), ne consegue che la<br />

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clausola risulta vessatoria, anche ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera P del D.Lgs. 206/2005, in<br />

quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong> “riservare al professionista il potere <strong>di</strong> accertare la conformità<br />

del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il <strong>di</strong>ritto<br />

esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto”, nonché ai sensi dell’art. 33, comma<br />

2, lettera R del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong> “limitare o escludere<br />

l’opponibilità dell’eccezione <strong>di</strong> inadempimento da parte del consumatore”. In mancanza <strong>di</strong><br />

qualsivoglia in<strong>di</strong>cazione ed informazione contrattuale, infatti l’impresa ven<strong>di</strong>trice potrà decidere<br />

unilateralmente quali “sconti esclusivi” siano conformi al contratto ed il consumatore non potrà<br />

opporre alcuna eccezione <strong>di</strong> inadempimento.<br />

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 206/2005 “la valutazione del<br />

carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né<br />

all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano in<strong>di</strong>viduati in<br />

modo chiaro e comprensibile”. Ne consegue che nel caso <strong>di</strong> specie, in cui sia l’oggetto del contratto<br />

sia il relativo corrispettivo risultano del tutto indeterminati e comunque oscuri ed incomprensibili la<br />

<strong>vessatorie</strong>tà delle clausole andrà apprezzata anche in riferimento a tali specifici elementi.<br />

- Il combinato <strong>di</strong>sposto della clausola secondo cui "il cliente <strong>di</strong>chiara che la merce or<strong>di</strong>nata<br />

risponde integralmente alle proprie esigenze" e della clausola secondo cui "la merce<br />

consegnata contestualmente alla sottoscrizione della presente commissione costituisce una<br />

promozione pubblicitaria e può essere sostituita con tutti i prodotti trattati dalla ven<strong>di</strong>trice. Il<br />

cliente è obbligato all'acquisto <strong>di</strong> almeno un prodotto della ven<strong>di</strong>trice. Il cliente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong><br />

aver previamente preso visione <strong>di</strong> tutta la merce or<strong>di</strong>nata con la presente commissione" è<br />

vessatorio ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 33, comma 1, e 34 del D.Lgs. 206/2005, in<br />

quanto clausole che non in<strong>di</strong>viduano in modo chiaro e comprensibile l'oggetto del contratto e<br />

che determinano il sorgere <strong>di</strong> obbligazioni unicamente carico del consumatore, così<br />

determinando un significativo squilibrio dei <strong>di</strong>ritti e degli obblighi derivanti dal contratto.<br />

CLAUSOLA PENALE<br />

- La clausola secondo cui "in ipotesi <strong>di</strong> ingiustificata mancata accettazione della consegna della<br />

merce o <strong>di</strong> eventuale inefficacia del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso eventualmente esercitato dal cliente al <strong>di</strong><br />

fuori dei mo<strong>di</strong> normativamente imposti ed in<strong>di</strong>cati in separata informativa, la <strong>di</strong>tta ven<strong>di</strong>trice si<br />

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iserva il <strong>di</strong>ritto e la facoltà <strong>di</strong> richiedere l'adempimento del contratto ovvero alla risoluzione<br />

del medesimo per inadempimento dell'acquirente. In entrambe le ipotesi, il cliente sarà tenuto<br />

al pagamento <strong>di</strong> una somma a titolo <strong>di</strong> penale, pari al 25% del valore del contratto stesso, oltre<br />

alla <strong>di</strong>ffusione delle spese accessorie effettivamente sostenute dalla <strong>di</strong>tta ven<strong>di</strong>trice per la<br />

consegna del materiale, nonché il rimborso <strong>di</strong> eventuali spese legali", è vessatoria ai sensi<br />

dell’art. 33, comma 2, lettera F del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto <strong>di</strong><br />

imporre al consumatore, in caso <strong>di</strong> inadempimento o <strong>di</strong> ritardo nell'adempimento, il pagamento<br />

<strong>di</strong> somme d'importo manifestamente eccessivo.<br />

ESEMPI DI CLAUSOLE SUL MANCATO FINANZIAMENTO<br />

- La clausola secondo cui “In caso <strong>di</strong> pagamento concordato a mezzo <strong>di</strong> finanziamento la<br />

mancata concessione del finanziamento stesso non può considerarsi con<strong>di</strong>zione risolutiva del<br />

contratto e l’acquirente si obbliga al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione o in<br />

rate mensili concordate per iscritto…” è vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T del<br />

D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong> “sancire a carico del consumatore<br />

decadenze, limitazioni della facoltà <strong>di</strong> opporre eccezioni,…”.<br />

- La clausola secondo cui "l'acquirente ha facoltà <strong>di</strong> optare anche al momento della consegna<br />

della merce per un pagamento rateale a mezzo finanziamento per il tramite <strong>di</strong> società<br />

finanziarie segnalate dalla <strong>di</strong>tta ven<strong>di</strong>trice ed alle con<strong>di</strong>zioni che verranno concordate con il<br />

funzionario della stessa. Gli oneri del finanziamento sono a carico dell'acquirente. Il<br />

pagamento tramite finanziamento a rimborso rateale è subor<strong>di</strong>nato all'accettazione del<br />

medesimo da parte della banca o Istituto finanziatore cui sarà inoltrata la relativa istanza.<br />

Nell'ipotesi in cui tale società o Istituto non ritenga <strong>di</strong> accettare la richiesta <strong>di</strong> finanziamento,<br />

la <strong>di</strong>tta ven<strong>di</strong>trice si riserva la facoltà <strong>di</strong> risolvere il contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta per fatto e colpa<br />

imputabile all'acquirente, chiedendo la restituzione del materiale a cura ed onere <strong>di</strong><br />

quest'ultimo, ovvero insistere per la relativa esecuzione, e mettendo cambiali tratte a carico<br />

dell'acquirente per gli stessi importi, interessi e scadenze concordate. L'acquirente autorizza<br />

espressamente sin d'ora l'emissione <strong>di</strong> cambiali tratte a proprio carico, come sopra in<strong>di</strong>cato", è<br />

vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere Q e T del D.Lgs. 206/2005 in quanto,<br />

impedendo al consumatore <strong>di</strong> impugnare il contratto in ragione del collegamento negoziale tra<br />

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la ven<strong>di</strong>ta ed il (mancato) finanziamento, è clausola avente l'effetto <strong>di</strong> limitare la responsabilità<br />

del professionista rispetto alle obbligazioni assunte in suo nome dai mandatari e <strong>di</strong> sancire a<br />

carico del consumatore limitazioni alla facoltà <strong>di</strong> opporre eccezioni.<br />

- La clausola secondo cui “la mancata concessione del finanziamento non farà venir meno le<br />

obbligazioni assunte dal socio con la presente commissione”, è vessatoria ai sensi dell’art. 33,<br />

comma 2, lettera T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong> limitare la facoltà<br />

del consumatore <strong>di</strong> opporre eccezioni in relazione al mancato verificarsi della con<strong>di</strong>zione<br />

sospensiva od al mancato perfezionamento del contratto collegato <strong>di</strong> finanziamento.<br />

- La clausola secondo cui "il pagamento a mezzo <strong>di</strong> società finanziaria è subor<strong>di</strong>nato<br />

all'accoglimento della domanda <strong>di</strong> finanziamento da parte della società erogatrice, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong><br />

accoglimento della domanda e il cliente si obbliga al pagamento del prezzo in contanti" è<br />

vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola<br />

avente l’effetto <strong>di</strong> limitare la facoltà del consumatore <strong>di</strong> opporre eccezioni in relazione al<br />

mancato verificarsi della con<strong>di</strong>zione sospensiva od al mancato perfezionamento del contratto<br />

collegato <strong>di</strong> finanziamento.<br />

ESEMPI DI CLAUSOLE DI LIMITAZIONE DELLE GARANZIE DI LEGGE<br />

- La clausola secondo cui "i prodotti venduti sono coperti da garanzia fornita dalla casa<br />

costruttrice dei medesimi, per i tempi in<strong>di</strong>cati nei relativi certificati acclusi alla confezione. In<br />

eventuale mancanza, detti prodotti sono garantiti contro eventuali malfunzionamenti imputabili<br />

a <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> fabbricazione, <strong>di</strong>rettamente dalla (DITTA ven<strong>di</strong>trice), per la durata <strong>di</strong> mesi 24<br />

dall'acquisto. In tale ipotesi, il cliente dovrà contestare detti vizi e /o <strong>di</strong>fetti prontamente e per<br />

iscritto alla (<strong>di</strong>tta ven<strong>di</strong>trice), presso la sede operativa della stessa", è vessatoria ai sensi del<br />

combinato <strong>di</strong>sposto dell’art. 33, comma 2, lettera B, e degli artt. 128-135 del D.Lgs. 206/2005,<br />

in quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong> escludere le azioni del consumatore derivanti<br />

dall'inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale <strong>di</strong><br />

conformità nella ven<strong>di</strong>ta dei beni <strong>di</strong> consumo.<br />

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- La clausola secondo cui "la merce gode della garanzia fornita dalla casa produttrice" è<br />

vessatoria ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto dell’art. 33, comma 2, lettera B, e degli artt. 128-135<br />

del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong> escludere le azioni del consumatore<br />

derivanti dall'inadempimento del professionista derogando alla normativa sulla garanzia legale<br />

<strong>di</strong> conformità nella ven<strong>di</strong>ta dei beni <strong>di</strong> consumo.<br />

ESEMPI DI CLAUSOLE SUL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE<br />

La clausola sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso può essere formulata in modo vessatorio sotto molteplici profili<br />

qualora:<br />

a. imponga la restituzione della merce già consegnata "negli imballi originali", mentre la<br />

normativa in oggetto impone unicamente la restituzione in stato <strong>di</strong> sostanziale integrità;<br />

b. preveda che il consumatore debba, entro il termine per l'esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso,<br />

provvedere alla riconsegna presso la sede operativa della <strong>di</strong>tta ven<strong>di</strong>trice mentre la<br />

normativa prevede che entro il predetto termine il consumatore debba aver provveduto alla<br />

sola spe<strong>di</strong>zione della merce e non necessariamente alla consegna;<br />

c. preveda che il consumatore debba risarcire spese accessorie.<br />

- La clausola secondo cui “L’acquirente ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dal presente contratto ex art. 64<br />

D. Lgs. 206/2005, senza alcuna penalità entro il termine <strong>di</strong> 10 giorni decorrenti dalla data <strong>di</strong><br />

sottoscrizione dello stesso” è vessatoria ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 206/2005, che stabilisce<br />

che il termine per l’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso decorre dalla data <strong>di</strong> ricevimento della merce,<br />

qualora sia stato mostrato o illustrato un prodotto <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso da quello oggetto del contratto.<br />

Il contratto in oggetto prevede espressamente che il consumatore possa esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

scelta entro 5 anni dalla sottoscrizione del contratto e che la merce venga consegnata entro 180<br />

giorni dalla scelta; nel modulo contrattuale in esame, inoltre, i beni vengono descritti in forma<br />

assolutamente generica. Ne consegue che il termine per l’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso<br />

decorrerà dalla consegna della merce e che la clausola sopra riportata, prevedendo la decorrenza<br />

del termine dalla sottoscrizione del contratto, è vessatoria.<br />

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CLAUSOLA SUI TERMINI DI CONSEGNA<br />

- La clausola secondo cui il mancato rispetto dei termini <strong>di</strong> consegna della merce da parte della<br />

ven<strong>di</strong>trice “non comporta il venir meno delle obbligazioni assunte dal socio” è vessatoria ai<br />

sensi dell’art. 33, comma 2, lettera R del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l’effetto <strong>di</strong><br />

limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione <strong>di</strong> inadempimento da parte del consumatore.<br />

CLAUSOLA SUL PREZZO<br />

- La clausola secondo cui "il prezzo della merce pattuito si intende al netto dell'imposta sul<br />

valore aggiunto..." è vessatoria ai sensi del combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 33, comma 1, 34 e 13<br />

del D.Lgs. 206/2005 in quanto, contravvenendo all'obbligo <strong>di</strong> cui all'art. 13 secondo cui il<br />

prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta deve essere in<strong>di</strong>cato "comprensivo dell'IVA e <strong>di</strong> ogni altra imposta", non<br />

in<strong>di</strong>vidua in modo chiaro e comprensibile l'oggetto del contratto e determina un significativo<br />

squilibrio dei <strong>di</strong>ritti e degli obblighi derivanti dal contratto.<br />

CLAUSOLA PER PAGAMENTO RATEALE<br />

- La clausola secondo cui "in caso <strong>di</strong> pagamento rateale, il cliente decade dal beneficio del<br />

termine concesso in caso <strong>di</strong> mancata corresponsione anche <strong>di</strong> una sola rata e, in tal caso, la<br />

ven<strong>di</strong>trice potrà richiedere l'imme<strong>di</strong>ato pagamento dell'intero prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ai sensi<br />

dell'articolo 1525 del co<strong>di</strong>ce civile" introducendo una <strong>di</strong>sciplina pattizia della ven<strong>di</strong>ta rateale<br />

con riserva della proprietà complessivamente deteriore rispetto a quella stabilita dagli articoli<br />

1523-1526 del co<strong>di</strong>ce civile, è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 206/2005.<br />

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA<br />

- La clausola risolutiva espressa secondo cui "il mancato rispetto da parte del cliente anche <strong>di</strong><br />

una sola delle clausole sopra riportate consentirà alla ven<strong>di</strong>trice <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>venire all'imme<strong>di</strong>ata<br />

risoluzione del presente or<strong>di</strong>ne, con possibilità <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> risarcimento dei danni" in quanto<br />

sancisce con la risoluzione del contratto qualsiasi inadempimento del consumatore, <strong>di</strong> qualsiasi<br />

entità, mentre nulla prevede in caso <strong>di</strong> inadempimento dell'impresa, è vessatoria ai sensi dell'art.<br />

33, comma 1 del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola che determina a carico del consumatore<br />

un significativo squilibrio dei <strong>di</strong>ritti e degli obblighi derivanti dal contratto.<br />

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CLAUSOLA DI INDEROGABILITA’ DELLE CONDIZIONI DI VENDITA<br />

- La clausola secondo cui "non è ammessa alcuna deroga alle presenti con<strong>di</strong>zioni generali <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta. Le promesse <strong>di</strong> ogni genere in or<strong>di</strong>ne a facilitazioni <strong>di</strong> pagamento, sconti, abbuoni,<br />

omaggi o altri accor<strong>di</strong> verbali effettuati dai ven<strong>di</strong>tori non obbligano la ven<strong>di</strong>trice se non<br />

risultano espressamente riportati per iscritto nella presente commissione" è vessatoria ai sensi<br />

dell'art. 33, comma 2, lettere Q e T del D.Lgs. 206/2005, in quanto clausola avente l'effetto <strong>di</strong><br />

limitare la responsabilità dell'azienda rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in<br />

suo nome dai mandatari o subor<strong>di</strong>nare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto <strong>di</strong><br />

particolari formalità, nonché <strong>di</strong> imporre al consumatore una limitazione all'adduzione <strong>di</strong> prove.<br />

Padova, 31 <strong>di</strong>cembre 2008<br />

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