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REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - Comune di Ravenna

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COMUNE <strong>DI</strong> RAVENNA<br />

<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>CONTABILITÀ</strong><br />

integrato con deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale<br />

Prot. Gen. n. 25940/25 nella seduta del 28/02/2013<br />

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IN<strong>DI</strong>CE<br />

Capo I - Finalità e contenuto<br />

Art. 1 Ambito <strong>di</strong> applicazione Pag<br />

..<br />

4<br />

Capo II - Servizi finanziari<br />

Art. 2 Servizio Finanziario Pag. 4<br />

Art. 3 Servizio Economato Pag. 5<br />

Capo III - Programmazione finanziaria<br />

Art. 4 Documenti <strong>di</strong> programmazione Pag.. 5<br />

Art. 5 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio Pag. 5<br />

Art. 6 Piano Esecutivo <strong>di</strong> Gestione Pag. 7<br />

Art. 7 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria Pag. 7<br />

Art. 8 Fondo <strong>di</strong> Riserva Pag. 8<br />

Art. 9 Variazioni Pag. 8<br />

Art. 10 Deliberazioni inammissibili e improce<strong>di</strong>bili Pag. 9<br />

Art. 11 Verifiche <strong>di</strong> bilancio Pag. 9<br />

Art. 12 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio<br />

Pag. 9<br />

Finanziario<br />

Capo IV - Gestione contabile e finanziaria<br />

Art. 13 Scritture contabili Pag. 10<br />

Art. 14 Pareri e visti <strong>di</strong> regolarità contabile Pag. 10<br />

Art. 15 Accertamento delle entrate Pag. 11<br />

Art. 16 Disciplina dell’accertamento Pag. 11<br />

Art. 17 Riscossione e versamento Pag. 12<br />

Art. 18 Riscossione me<strong>di</strong>ante marche segnatasse Pag. 12<br />

Art. 19 Riscossione <strong>di</strong>rette Pag. 13<br />

Art. 20 Bollettari per le riscossioni Pag. 13<br />

Art. 21 Riscuotitori speciali Pag. 13<br />

Art. 22 Responsabilità dei riscuotitori speciali Pag. 14<br />

Art. 23 Or<strong>di</strong>nativi <strong>di</strong> incasso Pag. 14<br />

Art. 24 Recupero cre<strong>di</strong>ti Pag. 15<br />

Art. 25 Riscossione coperta da garanzia Pag. 15<br />

Art. 26 Impegno <strong>di</strong> spesa Pag. 16<br />

Art. 27 Limitazione all’assunzione <strong>di</strong> impegni <strong>di</strong> spesa Pag. 16<br />

Art. 28 Procedure per l’assunzione delle spese Pag. 16<br />

Art. 29 Impegni pluriennali Pag. 17<br />

Art. 30 Spese finanziate da fon<strong>di</strong> a specifica destinazione Pag. 17<br />

Art. 31 Liquidazione Pag. 18<br />

Art. 32 Or<strong>di</strong>nazione <strong>di</strong> pagamento Pag. 19<br />

Art. 33 Modalità <strong>di</strong> estinzione dei mandati <strong>di</strong> pagamento Pag. 19<br />

Art. 34 Fondo economale Pag. 19<br />

Art. 35 Fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> anticipazione Pag. 20<br />

Art. 36 Agenti contabili Pag. 20<br />

Art. 37 Inizio e termine della gestione e ricognizione dei valori e dei<br />

beni<br />

Pag. 21<br />

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Art. 38 Servizio <strong>di</strong> tesoreria Pag. 21<br />

Art. 39 Attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento Pag. 21<br />

delle spese<br />

Art. 40 Gestione dei titoli e valori Pag. 22<br />

Art. 41 Attivazione, gestione e controllo dell’indebitamento Pag. 22<br />

Capo V - Ren<strong>di</strong>conto della gestione<br />

Art. 42 Documenti <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione Pag. 23<br />

Art. 43 Formazione del ren<strong>di</strong>conto Pag. 23<br />

Art. 44 Riaccertamento dei residui attivi e passivi Pag. 23<br />

Art. 45 Debiti fuori bilancio Pag. 24<br />

Capo VI - Controlli<br />

Art. 46 Revisione economico-finanziaria Pag. 24<br />

Art. 47 Direzione e coor<strong>di</strong>namento del controllo degli Pag. 25<br />

equilibri finanziari<br />

Art. 47 bis Modalità del controllo Pag. 25<br />

Art. 47 ter Struttura operativa Pag. 26<br />

Art. 47 quaterr Finalità Pag. 26<br />

Art. 47 quinquiesr Modalità del controllo <strong>di</strong> gestione Pag. 26<br />

Capo VII - Gestione contabile del patrimonio comunale<br />

Art. 48 Patrimonio Comunale Pag. 27<br />

Art. 49 Inventari Pag. 27<br />

Capo VIII - Disposizioni generali e finali<br />

Art. 50 Rinvio ad altre norme Pag. 28<br />

Art. 51 Entrata in vigore Pag. 28<br />

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Capo I<br />

FINALITA’ E CONTENUTO<br />

Art. 1<br />

Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

1. Il presente regolamento <strong>di</strong>sciplina il sistema <strong>di</strong> contabilità del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ravenna</strong><br />

in attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni in materia.<br />

2. E’ costituito da un insieme organico <strong>di</strong> norme che presiede alla amministrazione<br />

economico-finanziaria del <strong>Comune</strong>, finalizzato alla rilevazione dei fatti gestionali<br />

che comportino entrate e spese per il bilancio, o che determinino mo<strong>di</strong>fiche qualiquantitative<br />

dello stato patrimoniale.<br />

3. A tal fine la <strong>di</strong>sciplina regolamentare stabilisce le procedure e le modalità relative<br />

alle attività <strong>di</strong> programmazione, <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione finanziaria, che<br />

consentono l’analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e<br />

gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.<br />

Capo II<br />

SERVIZI FINANZIARI<br />

Art. 2<br />

Servizio Finanziario<br />

1. Il coor<strong>di</strong>namento e la gestione dell’attività finanziaria sono affidati al Servizio<br />

Finanziario, che è strutturato, dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo, secondo quanto<br />

stabilito dal regolamento sull’or<strong>di</strong>namento degli uffici e dei servizi.<br />

2. Il Servizio Finanziario assolve, principalmente, alle seguenti funzioni e attività:<br />

a) rilevazioni contabili, finanziarie, patrimoniali ed economiche finalizzate alla<br />

programmazione, gestione e ren<strong>di</strong>contazione finanziaria ed economicopatrimoniale;<br />

b) controllo e governo dell’equilibrio finanziario generale del bilancio;<br />

c) verifica <strong>di</strong> veri<strong>di</strong>cità delle previsioni <strong>di</strong> entrata e <strong>di</strong> compatibilità delle previsioni <strong>di</strong><br />

spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;<br />

d) attivazione e gestione mutui, prestiti e anticipazioni <strong>di</strong> tesoreria;<br />

e) sovrintendenza sul servizio <strong>di</strong> tesoreria e sugli agenti contabili preposti alla<br />

riscossione delle entrate;<br />

Pagina 4 <strong>di</strong> 28


f) rapporti con l’organo <strong>di</strong> revisione economico-finanziario;<br />

g) verifica perio<strong>di</strong>ca dello stato <strong>di</strong> accertamento delle entrate e <strong>di</strong> impegno delle spese;<br />

h) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità <strong>di</strong> legge o contrattuali e<br />

della situazione <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà;<br />

i) coor<strong>di</strong>namento e cura dei rapporti finanziari con le aziende, le istituzioni, i consorzi,<br />

gli organismi a partecipazione comunale e le società <strong>di</strong> capitale istituite per<br />

l’esercizio dei servizi pubblici e con le altre forme associative e <strong>di</strong> cooperazione fra<br />

enti;<br />

j) collaborazione, con le strutture interne preposte, ai fini dell’attuazione del controllo<br />

<strong>di</strong> gestione, per consentire la valutazione dei risultati economici, finanziari e <strong>di</strong><br />

efficienza raggiunti dai servizi sulla attuazione dei progetti o dei programmi;<br />

k) applicazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni fiscali e tributarie <strong>di</strong> competenza e attività <strong>di</strong> supporto per i<br />

servizi dell’ente.<br />

Art. 3<br />

Servizio Economato<br />

1. La gestione <strong>di</strong> cassa delle spese d’ufficio <strong>di</strong> non rilevante ammontare è affidata al<br />

Servizio Economato, le cui competenze sono dettagliate in apposito regolamento,<br />

cui si fa integrale rinvio.<br />

Capo III<br />

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA<br />

Art. 4<br />

Documenti <strong>di</strong> programmazione<br />

1. I documenti <strong>di</strong> programmazione finanziaria sono rappresentati dal bilancio <strong>di</strong><br />

previsione annuale e dai suoi allegati contabili, costituiti da:<br />

a) Relazione previsionale e programmatica<br />

b) Bilancio <strong>di</strong> previsione pluriennale<br />

c) Programma triennale dei lavori pubblici<br />

2. La relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e il programma<br />

triennale dei lavori pubblici contengono previsioni <strong>di</strong> durata pari ai documenti <strong>di</strong><br />

programmazione finanziaria regionale e sono redatti secondo la normativa vigente.<br />

Art. 5<br />

Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione<br />

1. La pre<strong>di</strong>sposizione del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e<br />

programmatica si sviluppa sulla base della seguente procedura:<br />

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a) Entro il 10 luglio – elaborazione da parte del Servizio Finanziario <strong>di</strong> uno schema <strong>di</strong><br />

bilancio <strong>di</strong> parte corrente contenente le previsioni <strong>di</strong> massima per l’esercizio<br />

successivo, elaborate sulla base dei dati dell’ultimo consuntivo, del bilancio in corso<br />

e degli elementi <strong>di</strong> variazione a conoscenza del Servizio medesimo;<br />

b) Entro il 31 luglio - il Sindaco e/o l’Assessore al Bilancio, con il supporto del<br />

Direttore Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario, illustrano ai<br />

responsabili dei servizi le linee fondamentali da seguire per l’impostazione del<br />

bilancio annuale e pluriennale, con particolare riferimento alle compatibilità<br />

finanziarie sia <strong>di</strong> parte corrente che <strong>di</strong> parte investimenti;<br />

c) Entro il 15 settembre – trasmissione al Servizio Finanziario, da parte dei<br />

responsabili dei servizi, delle proposte finanziarie per il triennio successivo,<br />

corredate delle informazioni necessarie alla elaborazione della relazione<br />

previsionale e programmatica e del piano esecutivo <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> cui all’art. 6;<br />

d) Entro il 30 settembre – stesura <strong>di</strong> una prima ipotesi <strong>di</strong> bilancio da parte del Servizio<br />

Finanziario, elaborata a seguito degli incontri <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento con i<br />

Responsabili dei Servizi;<br />

e) Entro il 20 ottobre – esame complessivo della proposta da parte della Giunta e<br />

definizione delle manovre utili al conseguimento degli equilibri <strong>di</strong> bilancio;<br />

f) Entro il 10 novembre – approvazione da parte della Giunta dello schema <strong>di</strong> bilancio<br />

annuale, pluriennale, della relazione previsionale programmatica e degli altri<br />

allegati;<br />

g) 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione -<br />

Presentazione al Consiglio Comunale del progetto <strong>di</strong> bilancio approvato dall’organo<br />

esecutivo, conseguente fissazione dei termini per la presentazione degli<br />

emendamenti <strong>di</strong> cui alla lett. h) e trasmissione del progetto medesimo ai Consigli <strong>di</strong><br />

Circoscrizione;<br />

h) Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti <strong>di</strong> previsione al Consiglio<br />

Comunale, i membri dell’organo consigliare possono presentare, in forma scritta, al<br />

Presidente del Consiglio, emendamenti al progetto <strong>di</strong> bilancio, unitamente agli<br />

emendamenti inerenti l’elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici,<br />

pubblicati all’albo pretorio secondo la normativa vigente. Per l’ammissibilità alla<br />

votazione, tali emendamenti devono essere legittimi sul piano normativo generale e<br />

non devono alterare gli equilibri finanziari del bilancio. Il Presidente del Consiglio<br />

trasmette, imme<strong>di</strong>atamente, copia degli emendamenti alla Giunta Comunale, ai fini<br />

della presentazione da parte <strong>di</strong> quest’ultima delle proprie valutazioni al Consiglio,<br />

tenuto conto dei pareri, per quanto <strong>di</strong> rispettiva competenza, del Responsabile del<br />

Servizio Finanziario, del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti,<br />

in or<strong>di</strong>ne alla legittimità sul piano normativo generale e del rispetto degli equilibri<br />

finanziari, nonché del Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici,<br />

qualora gli emendamenti attengano alla parte investimenti. Il Consiglio vota gli<br />

emendamenti e, successivamente, vota l’intero bilancio.<br />

2. Il programma triennale dei lavori pubblici viene elaborato secondo la procedura<br />

prevista dalla normativa vigente. E’ adottato dalla Giunta su proposta del<br />

responsabile della Programmazione dei lavori pubblici e viene approvato nella stessa<br />

seduta consiliare <strong>di</strong> approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione.<br />

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3. Qualora norme <strong>di</strong> legge <strong>di</strong>lazionino i termini della deliberazione <strong>di</strong> bilancio, le<br />

scadenze <strong>di</strong> cui al 1 comma sono prorogate <strong>di</strong> pari durata.<br />

4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio sono portati a conoscenza dei<br />

Consigli <strong>di</strong> Circoscrizione me<strong>di</strong>ante consegna <strong>di</strong> copia degli elaborati.<br />

L’informazione ai citta<strong>di</strong>ni è assicurata me<strong>di</strong>ante pubblicazione dei principali dati <strong>di</strong><br />

bilancio sul sito Internet comunale, nonché me<strong>di</strong>ante pubblicazione <strong>di</strong> estratto del<br />

bilancio sugli organi <strong>di</strong> stampa a norma <strong>di</strong> legge.<br />

Art. 6<br />

Piano Esecutivo <strong>di</strong> Gestione<br />

1. Il Piano Esecutivo <strong>di</strong> Gestione (PEG) è lo strumento operativo per la realizzazione<br />

dei programmi e dei progetti contemplati nel primo anno <strong>di</strong> riferimento della<br />

relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio Comunale<br />

unitamente al bilancio <strong>di</strong> previsione.<br />

2. Il PEG viene pre<strong>di</strong>sposto congiuntamente al bilancio <strong>di</strong> previsione. Con<br />

l’approvazione del PEG, la Giunta, nell’ambito <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> concertazione e<br />

negoziazione con i <strong>di</strong>rigenti, assegna alla struttura gli obiettivi gestionali e le risorse<br />

per il loro conseguimento.<br />

3. Fino all’approvazione del PEG, i responsabili dei servizi sono autorizzati ad<br />

adottare impegni <strong>di</strong> spesa esclusivamente in riferimento alla gestione consolidata e<br />

limitatamente a spese inderogabili.<br />

4. Il PEG è articolato, secondo la struttura organizzativa dell’Ente, in centri <strong>di</strong><br />

responsabilità cui sono collegati specifici obiettivi e corrispondenti mezzi<br />

finanziari. E’ strettamente correlato al bilancio e può prevedere una graduazione<br />

delle risorse e degli interventi in capitoli/articoli.<br />

5. Gli obiettivi del PEG devono essere rappresentati secondo modalità che<br />

consentano la misurazione dei risultati raggiunti.<br />

Art. 7<br />

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria<br />

1. L’esercizio provvisorio si attiva automaticamente quando, a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento<br />

normativo del termine <strong>di</strong> approvazione, il bilancio non venga approvato entro<br />

l’esercizio. In tale caso i limiti previsti per l’assunzione degli impegni <strong>di</strong> spesa<br />

operano con riferimento agli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.<br />

2. Qualora non sia stato deliberato il bilancio <strong>di</strong> previsione entro i termini <strong>di</strong> legge, è<br />

consentita esclusivamente una gestione provvisoria in riferimento agli stanziamenti<br />

<strong>di</strong> bilancio dell’esercizio in corso e nei limiti dettati dalla normativa vigente.<br />

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Art. 8<br />

Fondo <strong>di</strong> Riserva<br />

1. Il Fondo <strong>di</strong> Riserva, <strong>di</strong> importo compreso tra lo 0,30% e il 2% del totale delle<br />

previsioni iniziali delle spese correnti, può essere utilizzato per aumentare le<br />

dotazioni degli interventi <strong>di</strong> spesa corrente rivelatisi insufficienti, nonché, dopo il<br />

termine del 30 novembre, per fronteggiare esigenze straor<strong>di</strong>narie inerenti anche le<br />

spese in c/capitale.<br />

2. I prelievi dal fondo <strong>di</strong> riserva sono adottati dalla Giunta entro il 31 <strong>di</strong>cembre e le<br />

relative delibere sono trasmesse, a cura della Segreteria Generale, al Presidente del<br />

Consiglio per l’iscrizione, con cadenza semestrale, all’or<strong>di</strong>ne del Consiglio<br />

Comunale, ai fini della relativa comunicazione da parte del Sindaco o dell’Assessore<br />

delegato.<br />

Art. 9<br />

Variazioni<br />

1. Le tipologie <strong>di</strong> variazioni che possono presentarsi nel corso dell’esercizio sono <strong>di</strong><br />

natura programmatica e/o <strong>di</strong> natura contabile.<br />

2. Le variazioni della relazione previsionale e programmatica hanno natura<br />

programmatica e/o contabile e possono riguardare sia il contenuto dei programmi e<br />

degli eventuali progetti sia le previsioni <strong>di</strong> entrata e <strong>di</strong> spesa dei programmi e degli<br />

eventuali progetti. Tali variazioni possono riflettersi sul contenuto del bilancio e del<br />

piano esecutivo <strong>di</strong> gestione in relazione al contenuto dei progetti e all’ammontare<br />

delle risorse.<br />

3. Le variazioni dell’elenco annuale e del programma triennale dei lavori pubblici<br />

hanno carattere programmatico e/o contabile e sono redatte nel rispetto dei<br />

documenti programmatori dell’ente. Gli adeguamenti e gli aggiornamenti del<br />

programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, determinano il<br />

riavvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> pubblicità previsto per legge qualora comportino<br />

variazioni in aumento o in <strong>di</strong>minuzione per un importo complessivo superiore al<br />

40% degli stanziamenti iniziali.<br />

4. Le variazioni <strong>di</strong> bilancio annuale hanno natura meramente contabile e riguardano la<br />

consistenza degli stanziamenti relativi a titoli, categorie, risorse per le entrate e<br />

titoli, funzioni, servizi e interventi per le spese.<br />

5. Le variazioni del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e<br />

programmatica, nonché dell’elenco e programma triennale dei lavori pubblici sono<br />

<strong>di</strong> competenza del Consiglio e non possono essere deliberate oltre il 30 novembre.<br />

Per motivata urgenza, possono essere deliberate dalla Giunta, salvo ratifica<br />

consiliare entro 60 giorni o, se inferiore, entro il termine dell’esercizio, a pena <strong>di</strong><br />

decadenza.<br />

6. Le variazioni al Piano Esecutivo o <strong>di</strong> Gestione, <strong>di</strong> competenza della Giunta, possono<br />

consistere in mo<strong>di</strong>fiche degli assegnatari delle risorse, degli obiettivi e/o delle<br />

previsioni <strong>di</strong> capitoli all’interno <strong>di</strong> ciascun intervento <strong>di</strong> competenza.<br />

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7. Le richieste <strong>di</strong> variazione, adeguatamente motivate, sono formulate dai Responsabili<br />

dei servizi e trasmesse al Servizio finanziario che provvede ad elaborare la proposta<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, previo confronto con la Giunta e compatibilmente con gli equilibri <strong>di</strong><br />

bilancio.<br />

8. In corrispondenza dei termini previsti per la ricognizione sullo stato <strong>di</strong> attuazione<br />

dei programmi, i Responsabili dei Servizi provvedono all’eventuale aggiornamento<br />

degli obiettivi in<strong>di</strong>viduati nel Peg. Le variazioni al Peg devono essere deliberate<br />

entro il 15 <strong>di</strong>cembre.<br />

Art. 10<br />

Deliberazioni inammissibili e improce<strong>di</strong>bili<br />

1. Le deliberazioni <strong>di</strong> Consiglio o <strong>di</strong> Giunta che risultino incoerenti con i contenuti<br />

programmatici e/o contabili della relazione previsionale e programmatica e<br />

dell’elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici sono da intendersi<br />

inammissibili e improce<strong>di</strong>bili.<br />

2. La coerenza delle deliberazioni <strong>di</strong> cui al comma 1 è attestata dal parere <strong>di</strong> regolarità<br />

tecnica del <strong>di</strong>rigente proponente la delibera.<br />

Art. 11<br />

Verifiche <strong>di</strong> bilancio<br />

1. A cura del Servizio Finanziario e con il concorso attivo dei responsabili dei servizi,<br />

vengono effettuate a cadenza perio<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> norma trimestrale, verifiche <strong>di</strong> bilancio, al<br />

fine presi<strong>di</strong>arne gli equilibri complessivi.<br />

2. La verifica <strong>di</strong> bilancio costituisce uno degli elementi del processo <strong>di</strong> controllo<br />

sull’andamento della gestione dei budgets assegnati ai <strong>di</strong>rigenti, i quali sono tenuti ad<br />

illustrare la situazione finanziaria e ad evidenziare, fornendo motivazione, eventuali<br />

scostamenti rispetto alle previsioni.<br />

3. Il Consiglio Comunale provvede almeno una volta all’anno, entro il 30 settembre, ad<br />

effettuare una verifica dell’equilibrio complessivo <strong>di</strong> bilancio, nonché una<br />

ricognizione dello stato <strong>di</strong> attuazione dei programmi, <strong>di</strong>sponendo contestuali<br />

variazioni <strong>di</strong> bilancio in caso <strong>di</strong> accertato squilibrio.<br />

Art. 12<br />

Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio Finanziario<br />

1. Il responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai<br />

quali possano derivare situazioni pregiu<strong>di</strong>zievoli per gli equilibri <strong>di</strong> bilancio, tali da<br />

poter cagionare <strong>di</strong>savanzi <strong>di</strong> amministrazione.<br />

2. Le segnalazioni, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate<br />

tempestivamente, comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, al Sindaco,<br />

all’Assessore competente, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio<br />

Comunale, al Direttore Generale e all’Organo <strong>di</strong> Revisione.<br />

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Capo IV<br />

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA<br />

Art. 13<br />

Scritture contabili<br />

1. Al Servizio Finanziario compete la tenuta e l’aggiornamento delle seguenti scritture<br />

contabili:<br />

a) Il mastro <strong>di</strong> contabilità composto da:<br />

<br />

<br />

<br />

un partitario delle entrate contenente, per ciascuna risorsa o capitolo, lo<br />

stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle<br />

rimaste da riscuotere;<br />

un partitario delle spese contenente, per ciascun intervento o capitolo, lo<br />

stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle Pagate e quelle<br />

rimaste da pagare;<br />

un partitario dei residui contenente, per ciascuna risorsa, intervento o capitolo e per<br />

esercizio <strong>di</strong> provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le<br />

somme riscosse o Pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;<br />

b) Il giornale <strong>di</strong> cassa, nel quale sono annotate cronologicamente le reversali e i<br />

mandati con separata evidenziazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto<br />

competenza e in conto residui;<br />

c) Il giornale dei fornitori, comprensivo <strong>di</strong> schede analitiche per ciascun fornitore con i<br />

movimenti dell’anno e il quadro riassuntivo;<br />

d) I registri previsti dalle leggi in materia fiscale.<br />

Art. 14<br />

Pareri e visti <strong>di</strong> regolarità contabile<br />

1. Su ogni proposta <strong>di</strong> deliberazione o <strong>di</strong> determinazione che comporti prenotazione o<br />

impegno <strong>di</strong> spesa, o accertamento o <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> entrata, il responsabile del<br />

Servizio Finanziario esprime, rispettivamente, il parere <strong>di</strong> regolarità contabile ed il<br />

visto <strong>di</strong> regolarità contabile previa verifica:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

della regolarità della documentazione;<br />

della corretta imputazione dell’entrata e della spesa;<br />

della conformità alle norme fiscali;<br />

del rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni dell’or<strong>di</strong>namento contabile e del presente<br />

regolamento.<br />

2. Per gli atti comportanti impegni o prenotazioni <strong>di</strong> spesa, i pareri ed i visti <strong>di</strong><br />

regolarità contabile attestano la copertura finanziaria della spesa in riferimento alla<br />

capienza degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale o pluriennale.<br />

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3. Per le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata l’attestazione <strong>di</strong><br />

copertura finanziaria viene resa nei limiti del correlato accertamento <strong>di</strong> entrata salvo<br />

quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 30.<br />

4. La Giunta ed il Consiglio possono adottare atti deliberativi, pur in presenza <strong>di</strong> parere<br />

contabile negativo, motivando le ragioni che hanno indotto a <strong>di</strong>sattendere il parere<br />

stesso.<br />

Art. 15<br />

Accertamento delle entrate<br />

1. L'entrata è accertata quando, sulla base <strong>di</strong> idonea documentazione, viene appurata la<br />

ragione del cre<strong>di</strong>to, il soggetto od i soggetti debitori, la scadenza, nonché il relativo<br />

importo.<br />

2. Ancorché non scadenti entro il termine dell'esercizio, si considerano accertate le<br />

entrate iscritte in ruoli esecutivi.<br />

3. Per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato o <strong>di</strong> altri enti<br />

pubblici, l'accertamento è <strong>di</strong>sposto sulla base dei decreti ministeriali <strong>di</strong> riparto ed<br />

assegnazione dei fon<strong>di</strong> o <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti amministrativi equivalenti.<br />

4. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi me<strong>di</strong>ante ruolo, l'accertamento è<br />

<strong>di</strong>sposto sulla base della relativa comunicazione del soggetto cui è affidata la<br />

riscossione.<br />

5. Per le entrate <strong>di</strong> natura patrimoniale, l'accertamento è <strong>di</strong>sposto sulla base degli atti<br />

amministrativi o dei contratti che in<strong>di</strong>viduano gli elementi <strong>di</strong> cui al comma 1 nonché<br />

me<strong>di</strong>ante acquisizione <strong>di</strong>retta ed emissione <strong>di</strong> liste <strong>di</strong> carico.<br />

6. Le entrate derivanti da mutui si intendono accertate al momento della concessione<br />

definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti <strong>di</strong> previdenza ovvero<br />

della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to. Le<br />

entrate derivanti dall’emissione <strong>di</strong> prestiti obbligazionari si considerano accertate al<br />

momento della sottoscrizione.<br />

7. Le entrate da concessioni e<strong>di</strong>lizie, vengono accertate all'atto della riscossione delle<br />

singole rate.<br />

Art. 16<br />

Disciplina dell'accertamento<br />

1. L'accertamento delle entrate deve essere rilevato me<strong>di</strong>ante apposito atto da<br />

trasmettere al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione idonea alla<br />

registrazione del cre<strong>di</strong>to. La trasmissione della documentazione avviene entro 5<br />

giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi<br />

dell’accertamento e comunque entro il 31 <strong>di</strong>cembre.<br />

2. Il Servizio Finanziario provvede alle annotazioni conseguenti nelle scritture<br />

contabili. Trasmette quin<strong>di</strong> la documentazione al competente servizio per i successivi<br />

adempimenti.<br />

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3. I <strong>di</strong>rigenti sono responsabili <strong>di</strong> tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle<br />

entrate attribuite con il PEG.<br />

4. I servizi interessati alla gestione <strong>di</strong> spese finanziate con contributi pubblici o privati<br />

devono provvedere ad attivare <strong>di</strong>rettamente le procedure <strong>di</strong> acquisizione dei<br />

finanziamenti, pre<strong>di</strong>sponendo tutti gli atti amministrativi necessari.<br />

Art. 17<br />

Riscossione e versamento<br />

1. La riscossione delle entrate iscritte nel bilancio viene effettuata a mezzo del<br />

Tesoriere, dell’Economo o <strong>di</strong> riscuotitori speciali (affidatari <strong>di</strong> pubblici servizi,<br />

vigili urbani, <strong>di</strong>pendenti incaricati alla riscossione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e contribuzioni) a ciò<br />

autorizzati.<br />

2. Le entrate del <strong>Comune</strong> si riscuotono in denaro effettivo o, con spese a carico del<br />

debitore e ferma restando la scadenza del debito, tramite vaglia postale o bonifico<br />

bancario, a mezzo <strong>di</strong> conto corrente postale intestato al <strong>Comune</strong> e con qualsiasi altra<br />

forma consentita dalla legge.<br />

3. Le somme introitate a qualsiasi titolo nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui ai commi devono essere<br />

integralmente versate nella Tesoreria comunale nei termini stabiliti dalle leggi, dai<br />

regolamenti e dalle norme contrattuali. Il trasferimento alla Tesoreria dai conti<br />

correnti intestati al <strong>Comune</strong>, è <strong>di</strong>sposto dal Servizio finanziario che provvede su<br />

iniziativa del servizio competente, in osservanza della perio<strong>di</strong>cità normativa e<br />

comunque ogni volta che le somme in essi accre<strong>di</strong>tate risultino superiori a 25mila<br />

Euro.<br />

Art. 18<br />

Riscossione me<strong>di</strong>ante marche segnatasse<br />

1. Le riscossioni dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria, dei <strong>di</strong>ritti sul rilascio delle carte d'identità<br />

vengono effettuate dagli incaricati me<strong>di</strong>ante l'applicazione <strong>di</strong> marche segnatasse o<br />

bolli virtuali sui documenti rilasciati.<br />

2. Agli uffici interessati viene data in carico una dotazione iniziale <strong>di</strong> marche, senza<br />

esborso <strong>di</strong> denaro, previa compilazione <strong>di</strong> apposito verbale <strong>di</strong> consegna da parte del<br />

Servizio Economato che provvede alla tenuta <strong>di</strong> appositi registri <strong>di</strong> carico e scarico<br />

delle marche segnatasse.<br />

3. I versamenti delle somme riscosse me<strong>di</strong>ante l'applicazione <strong>di</strong> marche segnatasse<br />

vengono effettuati <strong>di</strong> norma entro la fine <strong>di</strong> ogni mese, relativamente alle riscossioni<br />

del mese precedente, presso la Tesoreria comunale<br />

4. Entro il medesimo periodo gli incaricati della riscossione devono presentare al<br />

Servizio Economato il ren<strong>di</strong>conto delle marche utilizzate con l'in<strong>di</strong>cazione<br />

dell'importo riscosso e con gli estremi della bolletta <strong>di</strong> versamento.<br />

5. Al fine <strong>di</strong> eliminare cospicue giacenze <strong>di</strong> somme presso gli incaricati della<br />

riscossione, le operazioni <strong>di</strong> versamento delle somme riscosse dovranno aver luogo<br />

anche prima del termine <strong>di</strong> cui al precedente comma 3, e precisamente ogni qualvolta<br />

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le somme riscosse superino l'importo <strong>di</strong> 5mila Euro. In tal caso i versamenti<br />

anticipati saranno computati quali acconti <strong>di</strong> scarico nella contabilità mensile.<br />

6. Nei confronti del personale che non ottempera alle norme <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli<br />

sono applicate le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari previste dal regolamento organico del<br />

personale.<br />

Art. 19<br />

Riscossioni <strong>di</strong>rette<br />

1. Per le entrate riscosse senza l'applicazione <strong>di</strong> marche segnatasse si provvede<br />

me<strong>di</strong>ante l'uso <strong>di</strong> appositi bollettari, dati in carico dal Servizio Economato.<br />

2. Le somme riscosse con bollettari devono essere versate alla Cassa Economato o<br />

<strong>di</strong>rettamente alla Tesoreria comunale, in base alla tipologia delle entrate, a cadenza<br />

quin<strong>di</strong>cinale e, comunque ogniqualvolta le somme risultino superiori a 5mila Euro.<br />

3. Per le somme versate <strong>di</strong>rettamente al Tesoriere, la ren<strong>di</strong>contazione, ai fini<br />

dell'emissione dell'or<strong>di</strong>nativo d'incasso, compete al riscuotitore che ne dà<br />

comunicazione al Servizio Finanziario ed all'Economo ogni trimestre unitamente al<br />

conto amministrativo.<br />

Art. 20<br />

Bollettari per le riscossioni<br />

1. Il Servizio Economato provvede alla tenuta <strong>di</strong> appositi registri <strong>di</strong> carico e scarico dei<br />

bollettari sui quali deve annotare:<br />

<br />

<br />

<br />

il numero <strong>di</strong> ciascun bollettario, il numero della prima ed ultima bolletta;<br />

la data <strong>di</strong> consegna <strong>di</strong> ciascun bollettario all'incaricato della riscossione, con<br />

l'in<strong>di</strong>cazione del nominativo dell'incaricato stesso e dell'ufficio <strong>di</strong> appartenenza e<br />

della firma <strong>di</strong> ricevuta <strong>di</strong> presa in carico dei bollettari stessi;<br />

la data <strong>di</strong> restituzione del bollettario esaurito.<br />

2. Gli incaricati della riscossione <strong>di</strong>retta delle entrate comunali hanno l'obbligo <strong>di</strong><br />

consegnare, entro il 5 gennaio, al Servizio Economato, tutti i bollettari <strong>di</strong> riscossione<br />

usati od in corso <strong>di</strong> utilizzazione, riguardanti le operazioni <strong>di</strong> riscossione avvenute<br />

durante l’anno precedente. Sull'ultima bolletta emessa deve essere apposta la<br />

<strong>di</strong>citura "Ultima riscossione esercizio........Bolletta n......." e riportato il totale delle<br />

riscossioni risultanti .<br />

3. Per le riscossioni da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo deve<br />

essere usato un nuovo bollettario.<br />

Art. 21<br />

Riscuotitori speciali<br />

1. I riscuotitori speciali sono soggetti interni o esterni al <strong>Comune</strong> formalmente<br />

autorizzati, me<strong>di</strong>ante convenzione o provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>rigenziale <strong>di</strong> incarico, alla<br />

riscossione <strong>di</strong> entrate comunali.<br />

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2. I riscuotitori speciali esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza ed il controllo dei<br />

responsabili dei servizi autorizzanti.<br />

3. Le riscossioni effettuate confluiscono nella contabilità del Tesoriere, il quale non<br />

risponde dei fatti dei riscuotitori se non per colpa e negligenza ad esso imputabile.<br />

4. Ai riscuotitori speciali interni compete la tenuta e l’aggiornamento delle seguenti<br />

scritture contabili:<br />

a) Libro Cassa;<br />

b) Registri <strong>di</strong> carico e scarico dei bollettari e delle marche segnatasse;<br />

c) Registri previsti dalla legge in materia fiscale<br />

I registri <strong>di</strong> cui ai punti a) e b) sono preventivamente numerati, vi<strong>di</strong>mati e dati in<br />

carico annualmente dal Servizio Economato, unitamente ai bollettari <strong>di</strong> riscossione.<br />

5. I riscuotitori speciali interni sono tenuti a ren<strong>di</strong>contare all’Economo il proprio<br />

operato ogni trimestre e annualmente con il conto amministrativo.<br />

Art. 22<br />

Responsabilità dei riscuotitori speciali<br />

1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili dell’attività <strong>di</strong> riscossione e<br />

ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia. Le somme riscosse sono<br />

trattenute e conservate a cura dei riscuotitori speciali fino allo scarico presso il<br />

Tesoriere.<br />

2. L'Amministrazione stipula polizze assicurative per il trasporto dei valori da parte del<br />

riscuotitore speciale presso la sede della Tesoreria e/o presso il Servizio Economato.<br />

3. Il responsabile del Servizio Finanziario o suo incaricato e il Collegio dei Revisori,<br />

possono procedere, in qualsiasi momento, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o<br />

necessario, e comunque almeno una volta nel corso <strong>di</strong> ogni esercizio, alla verifica<br />

dei fon<strong>di</strong> esistenti presso ogni singolo riscuotitore ed al controllo delle relative<br />

scritture contabili.<br />

4. Il Sindaco può or<strong>di</strong>nare in qualsiasi momento l’effettuazione <strong>di</strong> verifiche ed<br />

ispezioni.<br />

Art. 23<br />

Or<strong>di</strong>nativi <strong>di</strong> incasso<br />

1. Tutte le riscossioni devono trovare riferimento in or<strong>di</strong>nativi <strong>di</strong> incasso o reversali, da<br />

emettersi preventivamente o successivamente, comunque entro il termine<br />

dell’esercizio, alle riscossioni medesime.<br />

2. Gli or<strong>di</strong>nativi <strong>di</strong> incasso sono sottoscritti, in firma autografa o elettronica, dal<br />

responsabile del Servizio Finanziario, ovvero dal suo delegato.<br />

3. Gli or<strong>di</strong>nativi <strong>di</strong> incasso vengono emessi in duplice copia.<br />

4. L'originale, viene trasmesso al Tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei<br />

quali deve essere restituito per ricevuta. La trasmissione dei documenti può avvenire<br />

in via telematica.<br />

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5. La copia, con allegati i documenti giustificativi, in quanto esistenti, è conservata<br />

presso il Servizio Finanziario, anche solo in forma elettronica.<br />

Art. 24<br />

Recupero cre<strong>di</strong>ti<br />

1. Qualora la riscossione delle somme dovute non avvenga nei termini, i responsabili<br />

dei Servizi provvedono, non oltre 60 giorni dalla scadenza, all’avvio delle procedure<br />

<strong>di</strong> sollecito, con spese a carico del debitore.<br />

2. In caso <strong>di</strong> mancata riscossione dei cre<strong>di</strong>ti e scaduti infruttuosamente i termini<br />

assegnati con il sollecito, i responsabili dei Servizi trasmettono al Servizio<br />

Finanziario la documentazione utile affinché si proceda alla riscossione coattiva,<br />

secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalle leggi e con l’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />

nella convenzione con il concessionario della riscossione.<br />

3. Sia le procedure <strong>di</strong> sollecito che quelle <strong>di</strong> riscossione coattiva possono essere<br />

temporaneamente sospese in seguito ad istanza del debitore, <strong>di</strong> revisione dei<br />

presupposti che hanno originato la richiesta <strong>di</strong> pagamento, <strong>di</strong> sgravio o <strong>di</strong> rateizzo<br />

del debito. Le procedure possono essere temporaneamente sospese anche in<br />

presenza <strong>di</strong> contenzioso legale in corso e in attesa che la giuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria o<br />

amministrativa si esprima.<br />

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia <strong>di</strong> entrate tributarie, i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />

modesta entità possono essere annullati, entro il 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni esercizio<br />

finanziario, con provve<strong>di</strong>mento cumulativo della Giunta, su proposta del Servizio<br />

competente, ogni qualvolta il costo delle operazioni <strong>di</strong> riscossione <strong>di</strong> ogni singola<br />

entrata risulti superiore all’ammontare della medesima.<br />

Art. 25<br />

Riscossioni coperte da garanzia<br />

1) Per le entrate <strong>di</strong> natura patrimoniale, alienazioni e locazioni, con pagamento<br />

<strong>di</strong>lazionato successivo alla stipula, il servizio competente per materia deve chiedere<br />

una titolo <strong>di</strong> garanzia. I titoli <strong>di</strong> garanzia, a norma <strong>di</strong> legge, sono depositati presso il<br />

Tesoriere comunale. Al deposito provvede il Servizio Finanziario su richiesta del<br />

servizio competente.<br />

2) Il servizio competente è responsabile degli effetti e provve<strong>di</strong>menti inerenti la<br />

garanzia per tutta la durata della sua efficacia e vali<strong>di</strong>tà.<br />

3) Il Servizio Finanziario assicura a tal fine la massima collaborazione e tempestività <strong>di</strong><br />

informazione relativamente agli incassi avvenuti.<br />

4) Ad avvenuto incasso il servizio competente fornisce <strong>di</strong>sposizioni al Servizio<br />

Finanziario per il ritiro dell’atto depositato e la sua restituzione.<br />

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Art. 26<br />

Impegno <strong>di</strong> spesa<br />

1. Le spese previste in bilancio possono essere impegnate, a concorrenza delle somme<br />

stanziate, quando, sulla base <strong>di</strong> idonea documentazione, è determinata la ragione del<br />

debito, il soggetto cre<strong>di</strong>tore e la somma da pagare.<br />

2. Gli impegni <strong>di</strong> spesa sono assunti dai <strong>di</strong>rigenti, dal Consiglio, dalla Giunta, secondo<br />

le rispettive competenze, previa adozione <strong>di</strong> determinazione o <strong>di</strong> atto deliberativo.<br />

3. Ad avvenuta approvazione del bilancio, formano impegno sugli stanziamenti <strong>di</strong><br />

competenza dell'esercizio, senza la necessità degli atti <strong>di</strong> cui al comma 2, le spese<br />

dovute per:<br />

a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale <strong>di</strong>pendente e per i relativi<br />

oneri riflessi;<br />

b) rate <strong>di</strong> ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi <strong>di</strong> preammortamento ed<br />

ulteriori oneri accessori;<br />

c) spese dovute nell’esercizio in base a contratti o <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

4. Al fine <strong>di</strong> garantire l’assolvimento <strong>di</strong> funzioni continuative che non possono<br />

prorogarsi senza detrimento <strong>di</strong> pubblici servizi e nel rispetto della piena attribuzione<br />

delle proprie competenze, i <strong>di</strong>rigenti possono adottare impegni <strong>di</strong> spesa a valere<br />

sull’esercizio finanziario successivo.<br />

5. Per le esigenze continuative e ricorrenti non preventivamente quantificabili,<br />

l’impegno a valere sull’intero anno è assunto me<strong>di</strong>ante l’in<strong>di</strong>viduazione dei<br />

cre<strong>di</strong>tori, dei beni e servizi da acquisire, dei prezzi unitari e della spesa massima.<br />

Art. 27<br />

Limitazione all'assunzione <strong>di</strong> impegni <strong>di</strong> spesa<br />

1. Nel primo semestre <strong>di</strong> ciascun esercizio finanziario gli impegni <strong>di</strong> spese correnti non<br />

possono superare il cinquanta per cento degli stanziamenti previsti nei singoli<br />

interventi <strong>di</strong> spesa del PEG deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni<br />

derivanti da contratti, convenzioni e quelli relativi a spese il cui pagamento deve<br />

effettuarsi a scadenze determinate in virtù <strong>di</strong> leggi, a sentenze giu<strong>di</strong>ziali, nonchè<br />

quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento dei servizi<br />

in<strong>di</strong>spensabili o per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali.<br />

Art. 28<br />

Procedure per l’assunzione delle spese<br />

1. La proposta dell’atto <strong>di</strong> assunzione dell’impegno <strong>di</strong> spesa, da adottarsi con<br />

deliberazione o determinazione, è pre<strong>di</strong>sposta dal Servizio competente per materia.<br />

2. La proposta viene inoltrata al Servizio Finanziario, il quale provvede alla<br />

registrazione dell’impegno, previa verifica della regolarità e della completezza della<br />

documentazione annessa, della giusta imputazione della spesa medesima al<br />

bilancio/PEG, della <strong>di</strong>sponibilità sul pertinente stanziamento, nonchè della relativa<br />

copertura finanziaria.<br />

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3. Sulla proposta, il responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato esprime, entro<br />

7 giorni dalla ricezione della proposta medesima, i visti o i pareri <strong>di</strong> regolarità<br />

contabile <strong>di</strong> cui all’art. 14.<br />

4. Qualora il Servizio Finanziario rilevi insufficienza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, erronea<br />

imputazione allo stanziamento <strong>di</strong> bilancio, carenza <strong>di</strong> copertura finanziaria,<br />

irregolarità o incompletezza della documentazione, la proposta viene restituita al<br />

servizio proponente con espressa in<strong>di</strong>cazione dei motivi.<br />

5. Le spese possono essere or<strong>di</strong>nate solo ad intervenuta esecutività dell’atto <strong>di</strong><br />

impegno da comunicare al terzo interessato, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in<br />

materia <strong>di</strong> lavori pubblici <strong>di</strong> somma urgenza e <strong>di</strong> spese previste dai regolamenti<br />

economali.<br />

6. A fronte <strong>di</strong> eventi eccezionali ed impreve<strong>di</strong>bili che pregiu<strong>di</strong>chino la continuità <strong>di</strong> un<br />

servizio <strong>di</strong> pubblica utilità, l’or<strong>di</strong>nazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena <strong>di</strong><br />

decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 <strong>di</strong>cembre se a tale data non è<br />

scaduto il predetto termine.<br />

7. Per le funzioni delegate ai Consigli <strong>di</strong> circoscrizione si procede, previo atto<br />

d’impegno sui corrispondenti capitoli del PEG, all’assegnazione alle singole<br />

circoscrizioni dei fon<strong>di</strong> necessari al loro funzionamento.<br />

8. Per la gestione delle spese sostenute dai Consigli circoscrizionali si applica l’iter<br />

procedurale previsto dal presente regolamento, tenuto conto delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

previste nel regolamento e nelle delibere quadro inerenti il decentramento.<br />

Art. 29<br />

Impegni pluriennali<br />

1. Il Consiglio, la Giunta ed i <strong>di</strong>rigenti nell’ambito delle rispettive competenze possono<br />

assumere impegni <strong>di</strong> spesa sugli esercizi successivi compresi nel bilancio<br />

pluriennale.<br />

2. La proposta <strong>di</strong> impegno deve contenere l'ammontare complessivo della somma<br />

dovuta, la quota <strong>di</strong> competenza dell'esercizio in corso, nonchè le quote <strong>di</strong> pertinenza<br />

nei singoli esercizi successivi.<br />

3. Gli impegni a carico degli esercizi successivi devono essere contenuti nei limiti<br />

delle previsioni del bilancio pluriennale.<br />

4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene<br />

conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo<br />

residuale.<br />

Art. 30<br />

Spese finanziate da fon<strong>di</strong> a specifica destinazione<br />

1. Rientrano fra le spese a destinazione vincolata quelle finanziate da entrate previste<br />

da specifiche <strong>di</strong>sposizioni normative che ne <strong>di</strong>sciplinano la destinazione.<br />

2. Le spese in questione si considerano impegnate contestualmente e nella misura<br />

dell’accertamento dell’entrata relativa.<br />

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3. Nel caso <strong>di</strong> entrate assegnate ed erogate sulla base della ren<strong>di</strong>contazione delle spese<br />

sostenute, l’impegno è <strong>di</strong>sposto, in via anticipata, secondo la procedura or<strong>di</strong>naria.<br />

Art. 31<br />

Liquidazione<br />

1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella<br />

determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il <strong>di</strong>ritto<br />

acquisito dal cre<strong>di</strong>tore, della somma certa da pagare nei limiti dell’impegno<br />

regolarmente assunto e contabilizzato e della relativa scadenza <strong>di</strong> pagamento.<br />

2. La liquidazione è <strong>di</strong>sposta con provve<strong>di</strong>mento, firmato dal <strong>di</strong>rigente, o con atto<br />

deliberativo istruito dal Servizio competente, il quale prima <strong>di</strong> dare esecuzione al<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione, effettua i controlli necessari affinché:<br />

<br />

<br />

<br />

la fornitura, il lavoro o prestazione siano stati eseguiti nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni<br />

contrattuali;<br />

i requisiti merceologici tipologici e le norme dell'arte siano quelli concordati;<br />

i conteggi esposti nella nota o fattura siano esatti. Tale accertamento può risultare da<br />

una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura da parte del<br />

responsabile del servizio o suo delegato.<br />

3. La liquidazione della spesa è subor<strong>di</strong>nata alle dovute registrazioni <strong>di</strong> prima nota, <strong>di</strong><br />

liquidazione contabile, <strong>di</strong> contabilità analitica, nonché d’inventario per i beni a<br />

lunga durata.<br />

4. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione, debitamente documentato, deve essere inoltrato,<br />

almeno entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento, al Servizio Finanziario per i<br />

dovuti controlli fiscali e contabili.<br />

5. Ai fini fiscali, le fatture relative alle forniture <strong>di</strong> beni, devono essere corredate dalle<br />

bolle d'or<strong>di</strong>ne e dai documenti <strong>di</strong> trasporto, nonché dei riferimenti relativi<br />

all’or<strong>di</strong>nazione. Inoltre le parcelle e le note relative a prestazioni <strong>di</strong> lavoro autonomo<br />

devono essere complete <strong>di</strong> tutti i dati anagrafici e fiscali necessari per gli<br />

adempimenti del sostituto d’imposta.<br />

6. Qualora si rilevino irregolarità nella liquidazione l’atto viene restituito al Servizio<br />

proponente.<br />

7. La liquidazione dei contributi erogati a terzi soggiace alle prescrizioni contenute nel<br />

regolamento per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi. L’atto <strong>di</strong><br />

liquidazione deve precisare la posizione del beneficiario rispetto gli adempimenti<br />

riguardanti la ritenuta d’acconto prevista dalla normativa fiscale.<br />

8. Per le spese relative alla esecuzione <strong>di</strong> lavori, la liquidazione del conto finale è<br />

subor<strong>di</strong>nata all’approvazione, da parte dell'organo competente, dello stato finale dei<br />

lavori e del certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione nel rispetto delle normative relative ai<br />

lavori pubblici.<br />

9. In questo ambito, gli svincoli relativi a cauzioni e polizze assicurative rese<br />

dall’appaltatore a garanzia delle obbligazioni assunte nei contratti <strong>di</strong> lavori pubblici,<br />

sono <strong>di</strong>sposti ed effettuati dal responsabile del proce<strong>di</strong>mento secondo le modalità e i<br />

termini stabiliti dalla normativa sui lavori pubblici.<br />

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10. Nel rispetto delle clausole previste dal contratto <strong>di</strong> tesoreria, il Servizio Finanziario<br />

comunica il termine entro il quale devono pervenire le liquidazioni per i pagamenti<br />

da eseguirsi entro l’esercizio.<br />

Art. 32<br />

Or<strong>di</strong>nazione <strong>di</strong> agamento<br />

1. Sulla base degli atti <strong>di</strong> cui al precedente art. 31, e previa verifica della legalità della<br />

spesa e della completezza e regolarità della documentazione a corredo, il Servizio<br />

Finanziario provvede all'or<strong>di</strong>nazione dei pagamenti.<br />

2. L'or<strong>di</strong>nazione dei pagamenti avviene sulla base delle scadenze in<strong>di</strong>cate nell’atto <strong>di</strong><br />

liquidazione, nel rispetto delle norme legislative e delle clausole contrattuali<br />

concordate con i cre<strong>di</strong>tori. Il Servizio finanziario deve essere tempestivamente<br />

messo a conoscenza dei tempi <strong>di</strong> pagamento contrattuali, al fine <strong>di</strong> programmare il<br />

cash-flow.<br />

3. L'or<strong>di</strong>nazione viene eseguita me<strong>di</strong>ante emissione <strong>di</strong> mandati <strong>di</strong> pagamento al<br />

tesoriere, sottoscritti con firma autografa o elettronica dal responsabile del Servizio<br />

Finanziario o da suo delegato.<br />

4. Ogni mandato <strong>di</strong> pagamento deve essere corredato dell’annotazione degli estremi<br />

dell’atto, dell'impegno <strong>di</strong> spesa o da ogni altro documento idoneo a giustificare la<br />

spesa.<br />

5. I mandati <strong>di</strong> pagamento vengono emessi in duplice copia.<br />

6. L'originale viene trasmesso al Tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei<br />

quali deve essere restituito con l'attestazione <strong>di</strong> ricevuta da parte del Tesoriere, la<br />

trasmissione dei documenti può avvenire in via telematica. La copia è conservata<br />

presso il Servizio Finanziario anche solo in forma elettronica. Dell’emissione <strong>di</strong><br />

ogni mandato viene dato avviso scritto al cre<strong>di</strong>tore<br />

Art. 33<br />

Modalità <strong>di</strong> estinzione dei mandati <strong>di</strong> pagamento<br />

1. I mandati <strong>di</strong> pagamento sono estinti dal tesoriere in conformità e secondo i termini<br />

previsti dalla convenzione per l’affidamento del servizio <strong>di</strong> tesoreria;<br />

2. La modalità <strong>di</strong> pagamento, nelle forme previste dalla convenzione <strong>di</strong> tesoreria, deve<br />

essere unica e può essere variata previa comunicazione scritta del cre<strong>di</strong>tore. Le<br />

eventuali spese <strong>di</strong> incasso sono a carico del cre<strong>di</strong>tore stesso.<br />

3. Le procure e le cessioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to devono risultare da atto pubblico o da scrittura<br />

privata, autenticata da notaio.<br />

Art. 34<br />

Fondo economale<br />

1. Per provvedere al pagamento delle spese minute ed urgenti, nonché al pagamento,<br />

ove necessario, delle spese <strong>di</strong> cui al regolamento economale, è assegnato<br />

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annualmente all'Economo, con deliberazione della Giunta, un apposito fondo, <strong>di</strong> cui<br />

l’Economo <strong>di</strong>viene depositario e responsabile, con obbligo <strong>di</strong> resa del conto.<br />

2. L'Economo comunale non può fare delle somme ricevute in anticipazione, un uso<br />

<strong>di</strong>verso da quello per cui sono state concesse.<br />

3. L’Economo provvede al pagamento delle spese, debitamente autorizzate, sulla base<br />

<strong>di</strong> documenti giustificativi e rappresentativi (fatture, note, parcelle e simili) dei beni<br />

e dei servizi acquisiti dal <strong>Comune</strong>. Egli provvederà al ritiro dei documenti stessi ed<br />

all’effettuazione dei pagamenti con le modalità previste per il servizio <strong>di</strong> tesoreria.<br />

4. Quando le spese sul fondo economale abbiano assunto un importo per cui si renda<br />

necessario il reintegro e comunque, una volta ogni trimestre, l’Economo, con<br />

proprio atto, provvede ad inoltrare richieste <strong>di</strong> rimborso, alle quali si provvede con<br />

emissione <strong>di</strong> mandato <strong>di</strong> pagamento a suo favore.<br />

Art. 35<br />

Fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> anticipazione<br />

1. Per fronteggiare spese che richiedano pagamenti tramite la cassa economale, il<br />

<strong>di</strong>rigente del servizio interessato può, con propria determinazione e previo accordo<br />

con l’Economo, definire l’assegnazione all’Economo medesimo <strong>di</strong> appositi fon<strong>di</strong><br />

speciali. L’Economo comunale non potrà fare delle somme ricevute un uso <strong>di</strong>verso<br />

da quello per cui sono state concesse e dovrà rendere il conto della gestione dei<br />

fon<strong>di</strong> speciali su richiesta degli organi <strong>di</strong> controllo.<br />

Art. 36<br />

Agenti contabili<br />

1. L'agente contabile principale del <strong>Comune</strong> è il tesoriere.<br />

2. Gli agenti contabili interni sono l’economo comunale e i <strong>di</strong>pendenti incaricati, con<br />

apposito atto, al maneggio del denaro con <strong>di</strong>sponibilità delle relative somme.<br />

3. Le riscossioni fatte ed i pagamenti eseguiti dagli agenti contabili interni, si<br />

concentrano nella contabilità dell’agente principale.<br />

4. Il contabile principale non risponde dei fatti degli agenti contabili interni, se non<br />

imputabili ad esso per colpa o trascuratezza.<br />

5. Gli agenti contabili hanno l’obbligo <strong>di</strong> resa del conto e sono soggetti alla<br />

giuris<strong>di</strong>zione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle<br />

leggi vigenti.<br />

6. Il responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato e il Collegio dei Revisori<br />

possono procedere in qualsiasi momento alla verifica della cassa e al riscontro delle<br />

scritture degli agenti contabili.<br />

7. In caso <strong>di</strong> cambiamento degli agenti contabili interni si procede ad una verifica<br />

straor<strong>di</strong>naria con la redazione <strong>di</strong> un verbale <strong>di</strong> consegna e relativa sottoscrizione a<br />

convalida.<br />

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Art. 37<br />

Inizio e termine della gestione e ricognizione dei valori<br />

1. La gestione degli agenti contabili decorre dalla data dell'inizio del servizio e termina<br />

il giorno della cessazione <strong>di</strong> esso.<br />

2. In sede <strong>di</strong> affidamento della funzione <strong>di</strong> un agente contabile si fa luogo alla<br />

ricognizione delle casse, <strong>di</strong> tutte le contabilità, delle scritture che erano in consegna<br />

del contabile cessante e che passano a quello subentrante.<br />

3. Le operazioni anzidette devono risultare dai processi verbali sottoscritti da tutti gli<br />

intervenuti.<br />

Art. 38<br />

Servizio <strong>di</strong> Tesoreria<br />

1. L’affidamento del servizio <strong>di</strong> tesoreria viene effettuato me<strong>di</strong>ante procedure ad<br />

evidenza pubblica secondo le norme <strong>di</strong> legge vigenti in materia <strong>di</strong> contratti della<br />

Pubblica Amministrazione.<br />

2. I rapporti fra il <strong>Comune</strong> e il tesoriere sono <strong>di</strong>sciplinati dalla legge e definiti in modo<br />

analitico da apposita convenzione.<br />

Art. 39<br />

Attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese<br />

1. Per ogni somma riscossa o pagata il tesoriere rilascia quietanza, numerata in or<strong>di</strong>ne<br />

cronologico per esercizio finanziario.<br />

2. Gli estremi della quietanza sono annotati <strong>di</strong>rettamente sulla reversale e sul mandato<br />

o su documentazione meccanografica da consegnare al <strong>Comune</strong> in allegato al<br />

ren<strong>di</strong>conto.<br />

3. Le entrate e le spese sono registrate sul giornale <strong>di</strong> cassa cronologico, nel giorno<br />

stesso della riscossione e del pagamento.<br />

4. Il tesoriere trasmette al <strong>Comune</strong>, con cadenza giornaliera, la situazione del totale<br />

delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, <strong>di</strong>stinguendo i movimenti <strong>di</strong> tesoreria<br />

unica dai movimenti extra tesoreria unica.<br />

5. Il tesoriere trasmette inoltre all’ente, con cadenza giornaliera, la situazione<br />

complessiva delle riscossioni e dei pagamenti così dettagliata:<br />

a) somme riscosse senza or<strong>di</strong>nativo d’incasso, in<strong>di</strong>cate singolarmente e <strong>di</strong>stinte come<br />

previsto al punto precedente;<br />

b) or<strong>di</strong>nativi d’incasso non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.<br />

c) somme Pagate a fronte <strong>di</strong> carte contabili, in<strong>di</strong>cate singolarmente e <strong>di</strong>stinte come<br />

previsto al punto precedente;<br />

d) mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.<br />

6. Le informazioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con<br />

metodologie e criteri informatici, con collegamento <strong>di</strong>retto tra il Servizio<br />

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Finanziario e il tesoriere, al fine <strong>di</strong> consentire l’interscambio dei dati e della<br />

documentazione relativa alla gestione del servizio.<br />

7. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei<br />

rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto <strong>di</strong> terzi.<br />

8. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati <strong>di</strong> pagamento emessi in conto<br />

residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’apposito elenco dei residui,<br />

sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario o da suo delegato e consegnato<br />

al tesoriere.<br />

Art. 40<br />

Gestione <strong>di</strong> titoli e valori<br />

1. I movimenti <strong>di</strong> consegna e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli<br />

impegni assunti, sono <strong>di</strong>sposti dal responsabile del Servizio Finanziario con<br />

or<strong>di</strong>nativi <strong>di</strong> entrata e <strong>di</strong> uscita sottoscritti, datati e numerati.<br />

2. Nello stesso modo si opera per il trasferimento in gestione al tesoriere dei titoli <strong>di</strong><br />

proprietà dell’ente.<br />

3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta <strong>di</strong>versa dalle quietanze <strong>di</strong> tesoreria e<br />

presenta, trimestralmente ed a fine esercizio, separato elenco che allega al<br />

ren<strong>di</strong>conto.<br />

Art. 41<br />

Attivazione, gestione e controllo dell’indebitamento<br />

1. Il servizio finanziario, compatibilmente con la normativa vigente, provvede agli<br />

adempimenti per l’attivazione <strong>di</strong> mutui e prestiti previsti nei documenti <strong>di</strong><br />

programmazione, ne cura la gestione e svolge un controllo attivo sullo stock<br />

dell’indebitamento complessivo.<br />

2. Nell’ottica <strong>di</strong> ottimizzare i costi dell’indebitamento, è consentito procedere<br />

all’utilizzo <strong>di</strong> strumenti finanziari derivati ( swap, opzioni sui tassi, ecc.…) per<br />

intenti <strong>di</strong> copertura dei rischi <strong>di</strong> volatilità dei tassi o per trasformare o ridurre<br />

l’indebitamento per mutui e prestiti già in essere. Le operazioni <strong>di</strong> cui trattasi sono<br />

poste in essere esclusivamente su importi sottostanti che risultano effettivamente<br />

dovuti, rimanendo esclusa la possibilità <strong>di</strong> operare su valori figurativi.<br />

3. L’attivazione <strong>di</strong> tali operazioni finanziarie può essere preceduta dall’in<strong>di</strong>viduazione<br />

<strong>di</strong> un advisor o consulente specializzato in materia per la definizione <strong>di</strong> strategie <strong>di</strong><br />

ristrutturazione dell’indebitamento.<br />

4. E’ vietato l’utilizzo <strong>di</strong> strumenti finanziari derivati per meri fini speculativi.<br />

5. E’ vietato contrarre più operazioni in derivati a valere sul medesimo capitale, fatta<br />

salva la possibilità <strong>di</strong> utilizzare <strong>di</strong>versi strumenti finanziari con effetto combinato ai<br />

fini <strong>di</strong> un unico risultato finito sulla singola posizione sottostante, nonché <strong>di</strong><br />

effettuare operazioni <strong>di</strong> segno opposto che neutralizzano in tutto o in parte gli effetti<br />

<strong>di</strong> un precedente contratto.<br />

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Capo V<br />

REN<strong>DI</strong>CONTO DELLA GESTIONE<br />

Art. 42<br />

Documenti <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione<br />

1. Il risultato della gestione è <strong>di</strong>mostrato nel ren<strong>di</strong>conto, il quale si compone <strong>di</strong> tre<br />

<strong>di</strong>stinte parti: il conto del bilancio che <strong>di</strong>mostra il risultato della gestione finanziaria;<br />

il conto economico e il conto del patrimonio che <strong>di</strong>mostrano il risultato della<br />

gestione economico-patrimoniale.<br />

2. Al ren<strong>di</strong>conto è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime<br />

valutazioni sui risultati dell’attività svolta e sulle risultanze finanziarie, economiche,<br />

patrimoniali della gestione, nonché la relazione dei revisori dei conti e l’elenco dei<br />

residui <strong>di</strong>stinti per anno <strong>di</strong> provenienza.<br />

Art. 43<br />

Formazione del ren<strong>di</strong>conto<br />

1. La pre<strong>di</strong>sposizione tecnica del ren<strong>di</strong>conto è curata dal servizio finanziario, il quale<br />

dopo la chiusura dell’esercizio effettua un esame generale sugli accertamenti e sugli<br />

impegni assunti durante l’anno e verifica la coerenza del fondo <strong>di</strong> cassa con le<br />

movimentazioni rilevate in contabilità.<br />

2. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai responsabili dei servizi, il servizio<br />

finanziario procede al riaccertamento dei residui attivi e passivi e alla ricognizione<br />

dell’eventuale presenza <strong>di</strong> debiti fuori bilancio.<br />

3. La Giunta delibera la proposta <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto corredata della relativa relazione<br />

illustrativa e la trasmette all’organo <strong>di</strong> revisione, affinché pre<strong>di</strong>sponga la propria<br />

relazione attestante la corrispondenza del ren<strong>di</strong>conto alle risultanze della gestione.<br />

4. L’organo <strong>di</strong> revisione è tenuto a produrre la propria relazione entro 15 giorni dalla<br />

trasmissione della documentazione.<br />

5. La proposta <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto, unitamente alla relazione della Giunta, è messa a<br />

<strong>di</strong>sposizione dei componenti l’organo consiliare almeno 20 giorni prima della<br />

sessione prevista per l’approvazione.<br />

6. Il ren<strong>di</strong>conto è deliberato dal Consiglio Comunale, <strong>di</strong> norma, entro il 15 giugno<br />

dell’anno successivo a quello <strong>di</strong> riferimento.<br />

Art. 44<br />

Riaccertamento dei residui attivi e passivi<br />

1. Il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle comunicazioni trasmesse<br />

dai responsabili dei servizi, provvede, con proprio atto, al riaccertamento dei<br />

residui attivi e passivi prima del loro inserimento nel conto del bilancio.<br />

2. Con il medesimo atto, i residui da mantenere possono essere riassegnati a servizi<br />

<strong>di</strong>versi da quelli che avevano assunto l’impegno o l’accertamento originario, a<br />

seguito <strong>di</strong> eventuali mo<strong>di</strong>fiche intervenute nella struttura organizzativa del PEG.<br />

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3. L’eliminazione dei residui attivi, rilevati in tutto o in parte insussistenti per<br />

l’avvenuta legale estinzione del cre<strong>di</strong>to, per indebito ed erroneo accertamento del<br />

cre<strong>di</strong>to o per assoluta o dubbia esigibilità, è proposta dai responsabili dei servizi che<br />

ne hanno <strong>di</strong>sposto l’accertamento ed è effettuata contestualmente all’approvazione<br />

del ren<strong>di</strong>conto da parte del Consiglio Comunale.<br />

4. Per ogni residuo attivo eliminato deve essere resa adeguata motivazione.<br />

Art. 45<br />

Debiti fuori bilancio<br />

1. Nella fase <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del ren<strong>di</strong>conto il servizio finanziario raccoglie le<br />

certificazioni dei responsabili dei servizi relative alla eventuale presenza <strong>di</strong> debiti<br />

fuori bilancio e la sottopone in caso positivo al consiglio comunale per la<br />

valutazione <strong>di</strong> legittimità contestuale all’approvazione del ren<strong>di</strong>conto stesso.<br />

2. Alla copertura degli eventuali debiti fuori bilancio si provvede me<strong>di</strong>ante variazione<br />

al bilancio <strong>di</strong> previsione contestuale all’approvazione del ren<strong>di</strong>conto o in sede <strong>di</strong><br />

verifica della salvaguar<strong>di</strong>a degli equilibri <strong>di</strong> bilancio <strong>di</strong> cui all’art. 11, comma 3 del<br />

presente regolamento.<br />

Capo VI<br />

CONTROLLI<br />

Art. 46<br />

Revisione economico finanziaria<br />

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.<br />

2. I revisori eletti devono far pervenire, entro otto giorni dalla notifica della delibera,<br />

l’accettazione della carica, a pena <strong>di</strong> decadenza. L’accettazione della carica deve<br />

essere formulata con apposita <strong>di</strong>chiarazione ed allegata attestazione <strong>di</strong> non<br />

sussistenza <strong>di</strong> cause <strong>di</strong> incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite agli<br />

incarichi. Oltre ai casi previsti dalla legge, il revisore cessa dall’incarico per<br />

impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo <strong>di</strong><br />

tempo continuativo non inferiore a tre mesi.<br />

3. Il Collegio si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni, dell’assistenza del<br />

servizio finanziario e può <strong>di</strong>sporre verifiche e accessi presso tutti i servizi e uffici<br />

comunali.<br />

4. Il Collegio, per il principio della continuità amministrativa, deve assolvere le sue<br />

funzioni fino all’accettazione della carica <strong>di</strong> tutti i membri del nuovo organo <strong>di</strong><br />

revisione e resta comunque vincolato alla presentazione della relazione finale sul<br />

ren<strong>di</strong>conto dell’ultimo anno del triennio.<br />

5. Di ogni seduta, visita o ispezione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto<br />

dagli intervenuti, <strong>di</strong> cui una copia deve essere rilasciata al <strong>Comune</strong> per la<br />

conservazione degli atti.<br />

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6. Oltre ai pareri e alle relazioni previsti dalla legge, il Collegio dei Revisori,<br />

nell’ambito dell’attività <strong>di</strong> collaborazione con il Consiglio Comunale, si esprime su:<br />

a) atti inerenti l’affidamento <strong>di</strong> gestioni a terzi;<br />

b) statuti, atti costitutivi e atti deliberativi relativi a rapporti con aziende e società<br />

partecipate.<br />

c) atti inerenti la verifica sullo stato <strong>di</strong> attuazione dei programmi e sugli equilibri <strong>di</strong><br />

bilancio, <strong>di</strong> cui all’art. 11, comma 3, del presente regolamento.<br />

Art. 47<br />

Direzione e coor<strong>di</strong>namento del controllo degli equilibri finanziari<br />

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori<br />

dei Conti, <strong>di</strong>rige e coor<strong>di</strong>na il controllo degli equilibri finanziari; a tale fine è<br />

supportato dal personale della struttura organizzativa a cui è preposto.<br />

2. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell'or<strong>di</strong>namento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano<br />

il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi <strong>di</strong> finanza pubblica.<br />

3. Collaborano all’attività <strong>di</strong> controllo il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i<br />

Responsabili dei servizi.<br />

Art. 47 bis<br />

Modalità del controllo<br />

1. Con cadenza perio<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> norma entro il 10 maggio, 10 settembre e 10 novembre, il<br />

Responsabile del Servizio Finanziario, sulla scorta delle informazioni in possesso<br />

della propria struttura e <strong>di</strong> quelle raccolte presso gli altri servizi, che sono tenuti ad<br />

assicurare idonea collaborazione, elabora una relazione contenente informazioni in<br />

or<strong>di</strong>ne a:<br />

- stato generale della gestione <strong>di</strong> competenza, con proiezioni a fine esercizio;<br />

- stato generale della gestione dei residui, con proiezioni a fine esercizio;<br />

- stato generale della gestione <strong>di</strong> cassa;<br />

- stato <strong>di</strong> finanziamento degli interventi ricompresi nel piano degli investimenti, con<br />

proiezioni a fine esercizio;<br />

- stato <strong>di</strong> realizzazione degli obiettivi del Patto <strong>di</strong> Stabilità, con proiezioni a fine<br />

esercizio.<br />

2. La relazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario<br />

Generale, al Direttore Generale e alla Giunta Comunale.<br />

3. La Giunta Comunale prende atto delle risultanze della relazione, nella prima seduta<br />

utile, con propria deliberazione.<br />

4. Qualora i dati della gestione <strong>di</strong> competenza o dei residui evidenzino il costituirsi <strong>di</strong><br />

situazioni tali da pregiu<strong>di</strong>care gli equilibri finanziari o gli obiettivi del Patto <strong>di</strong><br />

Stabilità, la Giunta Comunale adotta e/o propone tempestivamente le necessarie<br />

misure correttive.<br />

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5. La relazione elaborata entro il 10 settembre viene assunta agli effetti della delibera <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a degli equilibri <strong>di</strong> bilancio, da adottarsi da parte del Consiglio Comunale<br />

ai sensi della vigente legislazione, e tiene conto anche delle implicazioni finanziarie e<br />

patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall’andamento economico/finanziario<br />

degli organismi esterni partecipati dall’Ente.<br />

Art. 47 ter<br />

Struttura operativa<br />

1. Il controllo <strong>di</strong> gestione, nelle forme e con le modalità <strong>di</strong> cui alle seguenti<br />

<strong>di</strong>sposizioni, è esercitato dalla apposita struttura in<strong>di</strong>viduata nell’organigramma e<br />

funzionigramma dell Ente, che si avvale delle informazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>retto possesso e/o <strong>di</strong><br />

quelle acquisite presso i servizi comunali, che sono tenuti a fornire la dovuta<br />

collaborazione.<br />

Art.47 quater<br />

Finalità<br />

1. Il controllo <strong>di</strong> gestione è <strong>di</strong>retto a misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità<br />

dell’azione amministrativa, al fine <strong>di</strong> consentire, agli organi competenti, l’adozione<br />

<strong>di</strong> misure volte ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra<br />

risorse impiegate e risultati.<br />

Articolo 47 quinquies<br />

Modalità del controllo <strong>di</strong> gestione<br />

1. Il controllo <strong>di</strong> gestione si esplica attraverso le seguenti attività:<br />

a) rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi in<strong>di</strong>viduati come centri <strong>di</strong><br />

responsabilità nel Piano Esecutivo <strong>di</strong> Gestione, secondo principi <strong>di</strong> contabilità<br />

analitica e <strong>di</strong> competenza economica;<br />

b) elaborazione <strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>contazione annuale, per centri <strong>di</strong> responsabilità, inerente<br />

ai costi e ricavi dei servizi come precedentemente in<strong>di</strong>cato; detta ren<strong>di</strong>contazione<br />

viene resa <strong>di</strong>sponibile me<strong>di</strong>ante pubblicazione sulla rete interna del <strong>Comune</strong>;<br />

c) elaborazione e pubblicazione ai sensi <strong>di</strong> legge, del Rapporto annuale del Controllo<br />

<strong>di</strong> Gestione, comprendente i report <strong>di</strong> sintesi <strong>di</strong> ogni centro <strong>di</strong> responsabilità;<br />

d) elaborazione <strong>di</strong> report relativi ad aspetti specifici della gestione, secondo le<br />

richieste espresse dai servizi del <strong>Comune</strong>;<br />

e) attività <strong>di</strong> supporto per la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> documenti <strong>di</strong> programmazione o <strong>di</strong><br />

ren<strong>di</strong>contazione, anche sulla base delle richieste espresse dai <strong>di</strong>rigenti dei servizi;<br />

f) elaborazione <strong>di</strong> analisi a supporto <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> riorganizzazione dei servizi, sulla<br />

base delle richieste espresse dai <strong>di</strong>rigenti dei servizi stessi;<br />

g) attività <strong>di</strong> supporto alla struttura preposta al controllo gestionale e contabile delle<br />

società ed enti/organismi partecipati, in coerenza con il funzionigramma ed<br />

organigramma dell’Ente;<br />

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h) verifica preventiva, pre<strong>di</strong>sposizione e pubblicazione ai sensi <strong>di</strong> legge della relativa<br />

relazione annuale inerente al rispetto degli obblighi normativi in materia <strong>di</strong><br />

ricorso alle centrali <strong>di</strong> committenza (Consip, Intercent.er., mercato elettronico<br />

p.a.) relativamente agli atti <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> beni o servizi.<br />

2. Le restanti attività rientranti nella funzione del controllo <strong>di</strong> gestione secondo la<br />

previsione <strong>di</strong> legge, più <strong>di</strong>rettamente riconducibili alla pianificazione ed al controllo<br />

strategico, sono svolte dall’unità posta sotto la <strong>di</strong>rezione ed il coor<strong>di</strong>namento del<br />

Direttore Generale e sono descritte al precedente capo IV del presente regolamento.<br />

Capo VII<br />

GESTIONE CONTABILE DEL PATRIMONIO COMUNALE<br />

Art. 48<br />

Patrimonio comunale<br />

1) Il patrimonio comunale è costituito da beni mobili ed immobili. Gli immobili sono<br />

sud<strong>di</strong>visi in demaniali e patrimoniali, questi ultimi ulteriormente <strong>di</strong>stinti in<br />

in<strong>di</strong>sponibili o <strong>di</strong>sponibili, secondo le norme del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

2) I beni del demanio pubblico che cessano dalla loro destinazione vengono trasferiti,<br />

con deliberazione del Consiglio Comunale, al patrimonio del <strong>Comune</strong>.<br />

3) Tutti i beni del <strong>Comune</strong> sono inventariati. Gli inventari evidenziano la natura del<br />

bene secondo le classificazioni <strong>di</strong> cui al precedente comma 1.<br />

Art. 49<br />

Inventari<br />

1. Gli inventari sono costituiti da un sistema <strong>di</strong> scritture amministrativo-contabili<br />

<strong>di</strong>retto a rappresentare il complesso del patrimonio comunale, con il fine <strong>di</strong><br />

controllare la consistenza dei beni per salvaguardarne la loro appartenenza al<br />

<strong>Comune</strong>, nonchè <strong>di</strong> conoscere la quantità, la natura ed i valori dei beni stessi per<br />

consentirne una consapevole gestione.<br />

2. Gli inventari vengono costantemente aggiornati secondo le modalità <strong>di</strong>sposte dalla<br />

legge. La formazione degli inventari passa attraverso le fasi della ricognizione,<br />

dell'accertamento, della classificazione, della descrizione e della valutazione. Le<br />

risultanze degli inventari vengono assunte annualmente nel conto del patrimonio che<br />

costituisce parte integrante del ren<strong>di</strong>conto della gestione.<br />

3. Al servizio patrimonio compete la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni<br />

immobili. Per ogni immobile l’inventario in<strong>di</strong>ca la denominazione, l’ubicazione,<br />

l’uso a cui è destinato, il titolo <strong>di</strong> provenienza, i dati catastali ove esistenti, il valore<br />

determinato secondo le norme vigenti, l’ammortamento ove applicabile, nonché i<br />

<strong>di</strong>ritti, le servitù e gli oneri da cui è eventualmente gravato.<br />

4. Al servizio economato compete la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni<br />

mobili secondo quanto <strong>di</strong>sposto dal regolamento economale e dalle <strong>di</strong>sposizioni in<br />

materia. Esso deve in<strong>di</strong>care, secondo le varie categorie <strong>di</strong> classificazione degli<br />

oggetti, il luogo in cui si trovano, la quantità, la con<strong>di</strong>zione, il valore determinato<br />

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secondo le norme vigenti, l’ammontare delle quote <strong>di</strong> ammortamento, il<br />

consegnatario.<br />

5. Sono considerati beni mobili <strong>di</strong> consumo, e pertanto non soggetti a inventariazione,<br />

in quanto caratterizzati da facile consumo e mo<strong>di</strong>co valore, i seguenti beni:<br />

a) cancelleria e stampati <strong>di</strong> uso corrente;<br />

b) attrezzi in normale dotazione agli automezzi;<br />

c) attrezzi da lavoro e utensili;<br />

6. I beni mobili <strong>di</strong> consumo sono computati tra le rimanenze d'esercizio e sono<br />

catalogati in appositi registri.<br />

7. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per per<strong>di</strong>te, deterioramenti, è<br />

<strong>di</strong>sposta sulla base delle norme previste dal regolamento economale.<br />

8. Ai fini della pre<strong>di</strong>sposizione del ren<strong>di</strong>conto della gestione, i responsabili dei servizi<br />

preposti alla tenuta degli inventari comunicano al servizio finanziario le risultanze<br />

contabili degli inventari e delle rimanenze con l’in<strong>di</strong>cazione delle variazioni<br />

intervenute rispetto all’anno precedente.<br />

Capo VIII<br />

<strong>DI</strong>SPOSIZIONI GENERALI E FINALI<br />

Art. 50<br />

Rinvio ad altre norme<br />

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento finanziario e contabile comunale, <strong>di</strong> contabilità generale<br />

dello Stato, allo Statuto comunale e alle norme contenute nei regolamenti comunali.<br />

Art. 51<br />

Entrata in vigore<br />

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della<br />

deliberazione approvativa.<br />

**************************<br />

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