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Criteri di Programmazione Pubblici Esercizi adeguati secondo i ...

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5.6 le attività <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande in<strong>di</strong>cate ai punti 5.1,dalla lettera a) alla lettera g) e 5.2 sono funzionalmente e logisticamentecollegate all’attività principale che ne hanno consentito l’apertura e chequin<strong>di</strong> devono risultare prevalenti. Tali attività non sono trasferibili in altrasede se non congiuntamente all’attività principale e devono rispettare gliorari <strong>di</strong> funzionamento della medesima.Art. 6ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DEROGAAI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE6.1 In attuazione delle <strong>di</strong>rettive approvate dalla Giunta Regionale condeliberazione n. 1879/2009, i criteri <strong>di</strong> programmazione non si applicano,inoltre, all’ apertura <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione alimenti ebevande da attivarsi nei seguenti casi:a) nell’ambito delle gran<strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, quali centri commerciali edaree commerciali integrate polifunzionali così come meglio definiti dal D.Lgs 114/98, dalla L.R. 14/99 e dai criteri <strong>di</strong> pianificazione territoriale edurbanistica riferiti alle attività commerciali, punto 1.7 della deliberazioneregionale n° 1253 del 23 settembre 1999 e successiv e mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni;b) nell’ambito <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> valorizzazione commerciale <strong>di</strong> cui all’art. 8 dellalegge regionale n. 14 del 1999 o <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> intervento locali per lapromozione e l’attivazione <strong>di</strong> centri commerciali naturali, ai sensi dell’art.10 bis della legge regionale n. 41 del 1997 o altri progetti volti al recuperoed alla riqualificazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> particolare valore storico6.2 L’autorizzazione rilasciata in deroga non potrà essere trasferita all’esternodell’ambito che l’ha generata.ART. 7PROGRAMMAZIONE7.1 Il rilascio <strong>di</strong> autorizzazione per l’apertura <strong>di</strong> esercizi per la somministrazione<strong>di</strong> alimenti e bevande nel Comune <strong>di</strong> Ravenna non è sottoposta ad alcuncontingentamento numerico;9


7.2 (Ve<strong>di</strong> nota 1) L’avvio <strong>di</strong> nuove attività <strong>di</strong> somministrazione nell’ambito <strong>di</strong> tuttoil territorio comunale ha come con<strong>di</strong>zione preliminare l’acquisizione <strong>di</strong>requisiti <strong>di</strong> qualità che possono essere anche <strong>di</strong>versificati per zona. I requisiti<strong>di</strong> qualità si rendono necessari al fine <strong>di</strong> promuovere la migliore accessibilitàed adeguate con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sostenibilità ambientale.7.3 (Ve<strong>di</strong> nota 1) Il possesso <strong>di</strong> tali requisiti è pertanto obbligatorio nei seguenticasi:• apertura <strong>di</strong> nuovo esercizio;• trasferimento <strong>di</strong> sede in nuovi locali nell’ambito della medesima zona o inaltra zona;• ampliamento della superficie <strong>di</strong> somministrazione comportante mo<strong>di</strong>fichee<strong>di</strong>lizie ai locali;• ristrutturazione dei locali, intesa come mo<strong>di</strong>fica strutturale con <strong>di</strong>versaripartizione interna dei locali e solo se rilevante sotto l’aspetto igienicosanitario.7.4 Le attività <strong>di</strong> somministrazione devono essere esercitate nel rispetto dellenorme vigenti in materia e<strong>di</strong>lizia, urbanistica, igienico-sanitaria, <strong>di</strong>inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso, <strong>di</strong> sorvegliabilità e <strong>di</strong>sicurezza con particolare riferimento alla normativa <strong>di</strong> sicurezza sui luoghi<strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione antincen<strong>di</strong>o.Nota 1:I punti 7.2 e 7.3 si applicano limitatamente al Centro Storico siaper le nuove aperture <strong>di</strong> esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti ebevande che per gli ampliamenti ed i trasferimenti, nonché itrasferimenti <strong>di</strong> pubblici esercizi provenienti da altre zonecomunali. Nella restante parte del territorio comunale, le nuoveaperture <strong>di</strong> esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande,come pure i trasferimenti e gli ampliamenti, sono soggettiunicamente al rispetto delle norme urbanistico e<strong>di</strong>lizie, igienicosanitarie,<strong>di</strong> sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> prevenzioneincen<strong>di</strong>, <strong>di</strong> inquinamento acustico per quanto applicabile, nonchédelle norme sulla sorvegliabilità dei locali <strong>di</strong> cui al D.M.17/12/1992 (mo<strong>di</strong>ficato a seguito <strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178 del20/12/2012)10


• ACCESSIBILITA’La totalità dei locali destinati alla somministrazioneal pubblico deve consentire la massima fruibilità, alfine <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare le specifiche esigenze degliutenti ed in particolare dei portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>capmotorio e/o sensoriale, nel rispetto della normativavigente in materia.• REQUISITI IGIENICO-SANITARIGli esercizi devono essere dotati <strong>di</strong> idonea/e unitàigienico/che sia a servizio del pubblico sia alservizio degli addetti dell’impresa <strong>di</strong>somministrazione, nel rispetto della normativae<strong>di</strong>lizia ed igienico-sanitaria vigente. La/e unitàigienico/che a <strong>di</strong>sposizione del pubblico devonoessere facilmente in<strong>di</strong>viduabili con appositein<strong>di</strong>cazioni.• EQUILIBRATO RIPARTO DELLA SUPERFICIECOMPLESSIVA DELL’UNITA’ IMMOBILIARENel rispetto della normativa e<strong>di</strong>lizia ed igienicosanitariavigente, la superficie complessivadell’unità immobiliare deve essere ripartita in modoequilibrato fra superficie destinata allapreparazione, conservazione e produzione <strong>di</strong>alimenti e bevande, compresa quella dei localidestinati ai <strong>di</strong>pendenti, e superficie destinata allasomministrazione cui i clienti hanno liberoaccesso: quest’ultima non deve essere inferiore al40% della superficie totale dell’unità immobiliare.Per superficie <strong>di</strong> somministrazione si intende l’areadestinata alla somministrazione in cui accede ilpubblico, compresa quella occupata dai banchi,scaffalature e simili. Non è da ricomprendere nellasuperficie <strong>di</strong> somministrazione l’area utilizzata12associati alla classificazioneacustica del territorio comunalein relazione all'esercizio dellesorgenti <strong>di</strong> rumore e/o delleattività rumorose previste e delrumore antropico prodotto dagliavventori, Qualora sianoin<strong>di</strong>viduati potenziali ricettori siaall'interno che all'esternodell'e<strong>di</strong>ficio in cui è situato ilpubblico esercizio occorreràvalutare anche il rispetto dellimite <strong>di</strong>fferenziale <strong>di</strong>immissione. (**)La documentazione dovrà essereredatta da un tecnico competentein acustica iscritto all'albo.Nuovo rilascioTrasferimentoIl requisito dovrà essere certificatocon <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> tecnicoabilitato (**)Nuovo rilascioTrasferimentoAmpliamento e/o ristrutturazioneNuovo rilasciotrasferimentoIl criterio dovrà essere certificatocon relazione esplicativa da parte<strong>di</strong> tecnico abilitato.


ART. 9 (ve<strong>di</strong> nota ###)CENTRO STORICO(L’Articolo 9 si applica limitatamente al Centro Storico (mo<strong>di</strong>ficato a seguito <strong>di</strong>deliberazione C.C. n. 9005/178 del 20/12/2012)).9.1 Il Centro Storico <strong>di</strong> Ravenna, per i rilevanti aspetti storico-artistici checontiene, è bisognevole <strong>di</strong> particolari attenzioni e cure intese non solo asalvaguardarne ed esaltarne le peculiarità culturali, ma anche a rilanciarne lafunzione <strong>di</strong> centro commerciale naturale nel suo tra<strong>di</strong>zionale compito <strong>di</strong>contesto aggregativo e nella coerente adozione <strong>di</strong> un modello organizzativoconciliante attività e servizi in un’ ottica <strong>di</strong> sviluppo e promozione.A tal fine in questo particolare ambito gli esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande devono essere in possesso dei seguenti requisitiqualitativi:REQUISITO• DESTINAZIONE D’USOVe<strong>di</strong> art. 8Ve<strong>di</strong> art. 8ASSOGGETTABILITA'• PARCHEGGI• <strong>secondo</strong> gli standard previsti dal vigente strumentourbanistico;Nuovo rilascioTrasferimentoAmpliamento• INSONORIZZAZIONEVe<strong>di</strong> art, 8• ACCESSIBILITA’Ve<strong>di</strong> art. 8• REQUISITI IGIENICO-SANITARIVe<strong>di</strong> art. 8Il requisito dovrà essere certificatocon <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> tecnicoabilitato (qualora trattasi <strong>di</strong>documentazione già in possesso<strong>di</strong> questa Amministrazionedovranno essere specificati gliestremi dei relativi atti e/o pratiche<strong>di</strong> riferimento).Ve<strong>di</strong> art. 8Ve<strong>di</strong> art. 8Ve<strong>di</strong> art. 8• EQUILIBRATO RIPARTO DELLA SUPERFICIECOMPLESSIVA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE.Ve<strong>di</strong> art.8Nell’ambito <strong>di</strong> operazioni <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e/o15Nuovo rilasciotrasferimentoIl criterio dovrà essere certificato


porzioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in stato <strong>di</strong> precarietà aventivalore storico, comportanti la rivalorizzazione ed ilrilancio globale del contesto interessato, lasuperficie complessiva dell’unità immobiliare puòessere ripartita nel rispetto della normativa e<strong>di</strong>liziaed igienico-sanitaria vigente. La superficiedestinata alla somministrazione cui i clienti hannolibero accesso non deve essere inferiore al 40%della superficie totale dell’unità immobiliare.con relazione esplicativa da parte<strong>di</strong> tecnico abilitato.SOSTENIBILITA’ AMBIENTALEVe<strong>di</strong> art. 8• SMALTIMENTO RIFIUTIVe<strong>di</strong> art. 8.Ve<strong>di</strong> art. 8Ve<strong>di</strong> art. 8• QUALIFICAZIONE DELL’ OFFERTA DELSERVIZO E SVILUPPO DELLAPROFESSIONALITA’Ve<strong>di</strong> art. 8• SISTEMI DI SICUREZZA• Obbligo <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> uno dei seguenti sistemi<strong>di</strong> sicurezza:• -sistemi composti da telecamere evideoregistratore con memoria degli eventicollegati in video alle forze dell’or<strong>di</strong>ne o a istituti <strong>di</strong>vigilanza,• - sistemi <strong>di</strong> videosorveglianza a circuito chiuso.Ve<strong>di</strong> art. 8Nuovo rilascioTrasferimentoIl requisito dovrà essere certificatocon <strong>di</strong>chiarazione del richiedente.9.2 Sono rilasciabili autorizzazioni per l’apertura <strong>di</strong> esercizi per lasomministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande all’interno del Mercato Coperto, aseguito dell’intervento <strong>di</strong> riqualificazione dovuto al prestigio della funzione <strong>di</strong>servizio che questo contenitore riveste nell’ambito del centro commercialenaturale del centro storico. Le autorizzazioni saranno quin<strong>di</strong> vincolateall’e<strong>di</strong>ficio in quanto il medesimo <strong>di</strong>venterà il fulcro del rilancio commerciale eturistico e della rivitalizzazione della centralità storica. Le autorizzazionisaranno pertanto rilasciate in coerenza con le previsioni del relativo progettoed eventuali deroghe ai requisiti previsti dall’art. 8 e 9.1 dei presenti criteri,salvo il rispetto della vigente normativa e<strong>di</strong>lizia ed igienico-sanitaria, verrannovalutate in relazione alla loro fattività rispetto al progetto <strong>di</strong> riqualificazione.16


Nota ### I soprain<strong>di</strong>cati artt. 8 e 9 si applicano sia per le nuove aperture <strong>di</strong>pubblici esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande cheper gli ampliamenti ed i trasferimenti <strong>di</strong> pubblici esercizinell’ambito del Centro Storico medesimo, nonché per itrasferimenti <strong>di</strong> pubblici esercizi provenienti da altre zonecomunali.Tali tipologie, limitatamente al Centro Storico, ambito soggetto atutela ai sensi dell’art. 64, comma 3 del D.Lgs 59/2010, sonopertanto soggette ad autorizzazione ai sensi del combinato<strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all’art. 8, commi 1 e 4 della L.R. 14/2003, art. 64,comma 1, del D.Lgs 59/2010 e dell’art. 20 della L. n. 241/90 smi.,nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> cui ai citati artt. 8 e 9.I requisiti <strong>di</strong> programmazione in<strong>di</strong>cati ai sopraccitati artt. 8 e 9,non si applicano agli esercizi <strong>di</strong> somministrazione alimenti ebevande ubicati nella restante parte del territorio comunale, inquanto zona non soggetta a tutela, il cui proce<strong>di</strong>mento ètrasformato in segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività (SCIA) <strong>di</strong>cui all’art. 19 della Legge 241/90 smi., per cui in tutti i casi, fattaeccezione per il Centro Storico, in cui nei presenti <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong>programmazione, per l’inse<strong>di</strong>amento sul territorio comunale delleattività <strong>di</strong> somministrazione pubblica <strong>di</strong> alimenti e bevande, vieneutilizzato il termine “domanda” o “autorizzazione” si deveintendere che il proce<strong>di</strong>mento amministrativo è trasformato inSCIA, con controllo da parte dell’Amministrazione comunaleentro 60 giorni dalla presentazione della SCIA medesima.E’ fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali <strong>di</strong> cuiall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, il rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni delTULPS, R.D. 773/1931, il rispetto delle norme sulla sorvegliabilitàdei locali <strong>di</strong> cui al D.M. 17/12/1992, n. 564, come mo<strong>di</strong>ficato dalD.M. 05/08/1994, il rispetto delle norme urbanistico-e<strong>di</strong>lizie,igienico-sanitarie, <strong>di</strong> sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong>prevenzione incen<strong>di</strong>, nonché <strong>di</strong> inquinamento acustico perquanto applicabile.________________________________________________________________ART. 10LOCALITA’ BALNEARI10.1 Sono rilasciabili autorizzazioni per l’apertura <strong>di</strong> esercizi per lasomministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande all’interno del Mercato Ittico aseguito del progetto <strong>di</strong> riqualificazione, in quanto considerato testimonianza<strong>di</strong> una lunga tra<strong>di</strong>zione storica e culturale. Le autorizzazioni saranno quin<strong>di</strong>vincolate all’e<strong>di</strong>ficio poiché il medesimo sarà oggetto <strong>di</strong> rilancio inteso avivacizzare i commerci e rivitalizzare l’area attraverso la riqualificazione17


degli spazi che dovranno <strong>di</strong>ventare fulcro trainante per l’intero comparto,peraltro non <strong>di</strong>sgiunto da implicazioni positive sul versante storico-culturale.Le autorizzazioni saranno pertanto rilasciate in coerenza con le previsionidel relativo progetto ed eventuali deroghe ai requisiti previsti dall’art. 8 deipresenti criteri, salvo il rispetto della vigente normativa e<strong>di</strong>lizia (destinazioned’uso) ed igienico-sanitaria, verranno valutate in relazione alla loro fattibilitàrispetto al progetto <strong>di</strong> riqualificazione;10.2 nelle aree ricadenti all’interno del perimetro del Piano dell’Arenile 2009, perle caratteristiche e le funzioni proprie <strong>di</strong> questa parte territoriale, non èammesso il rilascio <strong>di</strong> licenze pubbliche <strong>di</strong> somministrazione, ma soltanto <strong>di</strong>somministrazione annessa alle attività balneari presenti sull’arenile.ART. 11LOCALITA’ DEL FORESE(L’Articolo 11 è stato abrogato a seguito <strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178del 20/12/2012).ART. 12ATTIVITA’ STAGIONALI12.1 L’esercizio dell’attività <strong>di</strong> somministrazione alimenti e bevande in formastagionale è concesso nell’ambito delle località balneari;12.2 Per attività <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande in forma stagionale siconsidera quella svolta per uno o più perio<strong>di</strong>, nel complesso non inferiori asessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun annosolare.12.3 Nei provve<strong>di</strong>menti autorizzativi per attività svolte in forma stagionalel’Amministrazione comunale può prevedere l’apertura e la chiusuraobbligatorie delle stesse in determinati perio<strong>di</strong> dell’anno solare.12.4 E’ sempre concessa nelle località balneari la trasformazione delleautorizzazioni da stagionale in permanente e viceversa.18


ART. 13AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE13.1 L’attività <strong>di</strong> somministrazione in occasione <strong>di</strong> fiere, feste, mercati o <strong>di</strong> altreriunioni straor<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> persone è consentita previa presentazione <strong>di</strong> SCIAsu apposito modulo 13.2 Tale attività temporanea può essere svoltasoltanto per il periodo <strong>di</strong> svolgimento delle predette manifestazioni e per ilocali o i luoghi cui si riferisce.13.2 I soggetti che svolgono attività temporanea <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimentie bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionalinonché al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni inmateria igienico-sanitaria e <strong>di</strong> inquinamento acustico, nonché delle norme inmateria <strong>di</strong> sicurezza e prevenzione incen<strong>di</strong> e, qualora trattasi <strong>di</strong> eserciziaperti al pubblico, <strong>di</strong> sorvegliabilità.13.3 Nel caso <strong>di</strong> manifestazioni <strong>di</strong> ambito religioso, benefico, solidaristico,sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali.13.4 Le autorizzazioni alla somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande temporaneenon possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi e, almedesimo organizzatore, non può essere rilasciata un’ulterioreautorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l’utilizzo dellemedesime strutture prima <strong>di</strong> novanta giorni dalla data <strong>di</strong> scadenza dellaprecedente autorizzazione.13.5 Le attività <strong>di</strong> somministrazione svolte in forma occasionale ecompletamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o asegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività, salvo il rispetto delle normeigienico-sanitarie.ART. 14DISTRIBUTORI AUTOMATICI14.1 (Ve<strong>di</strong> nota 4) L’installazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori automatici per lasomministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande in locali esclusivamente a<strong>di</strong>biti atale attività ed all’uopo attrezzati è soggetta al rilascio <strong>di</strong> autorizzazione pergli esercizi <strong>di</strong> somministrazione, <strong>secondo</strong> le modalità stabilite agli artt. 8, 9,10 e 22 dei presenti <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> <strong>Programmazione</strong>.19


14.2 Nei casi <strong>di</strong>versi da quelli sopra in<strong>di</strong>cati si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cuiall’art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede lapresentazione <strong>di</strong> apposita segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività alComune competente per territorio.14.3 E’ vietato somministrare me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>stributori automatici bevande alcoliche<strong>di</strong> qualsiasi gradazione.Nota 4: Il punto 14.1 si applica limitatamente al Centro Storico (mo<strong>di</strong>ficato aseguito <strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178 del 20/12/2012).ART. 15ATTIVITA’ RICETTIVA ALBERGHIERA ED ALL’ARIA APERTA15.1 Ai sensi della L.R. 16/2004 l’autorizzazione all’esercizio <strong>di</strong> attività ricettivealberghiere ed all’aria aperta abilita i titolari ad effettuare unitamente alleprestazioni del servizio ricettivo, la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevandealle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nellastruttura ricettiva in occasione <strong>di</strong> manifestazioni e convegni organizzati.15.2 E’ fatta salva la vigente <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> igiene esanità.ART. 16ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO STRUTTURE RICETTIVEALBERGHIERE16.1 Nelle strutture ricettive alberghiere <strong>di</strong> cui alla L.R. 16/2004 e successivemo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni aventi specifica destinazione d’uso turisticoricettivasono rilasciabili autorizzazioni ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. g)della L.R. 14/2003 per l’estensionedell’attività <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande al pubblico generico, mantenendo in essere ladestinazione ricettiva-alberghiera. L’attività <strong>di</strong> somministrazione al pubblicogenerico deve comunque essere esercitata in locali in possesso dei requisitie<strong>di</strong>lizi, igienico-sanitari, <strong>di</strong> sicurezza sui luoghi <strong>di</strong> lavoro e prevenzioneincen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> sorvegliabilità.16.2 L’attività <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande pubblica dovrà avvenirecontestualmente al funzionamento della struttura ricettiva alberghiera in20


quanto la somministrazione pubblica è collegata funzionalmente elogisticamente con l’attività <strong>di</strong> struttura ricettiva e deve pertanto quest’ultimarisultare prevalente; inoltre dovrà essere garantito il servizio <strong>di</strong>somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande alle persone alloggiate, agli ospitied a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva alberghiera inoccasione <strong>di</strong> manifestazioni e convegni organizzati. Tale attività <strong>di</strong>somministrazione non è trasferibile in altra sede se non congiuntamenteall’attività principale <strong>di</strong> struttura ricettiva.ART. 17ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE ALPUBBLICO(come estensione dell’attività principale)17.1 L’attività <strong>di</strong> somministrazione può essere svolta su area esterna al locale,scoperta o coperta, privata o pubblica, <strong>di</strong> cui l’esercente abbia lacomprovata <strong>di</strong>sponibilità purchè contigua all’immobile ovvero posta inprossimità del locale.17.2 L’attività <strong>di</strong> somministrazione, esercitata su area esterna attrezzata a tal finein forma stabile in quanto svolgentesi in strutture il cui approntamento èsoggetto alla normativa e<strong>di</strong>lizio-urbanistica, è subor<strong>di</strong>nata allapresentazione <strong>di</strong> segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività, in quantocomporta aumento della superficie <strong>di</strong> somministrazione.17.3 Non costituisce superficie <strong>di</strong> somministrazione, e come tale non soggetta asegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività, l’area esterna utilizzata per lasomministrazione effettuata con attrezzature temporanee qualise<strong>di</strong>e, ombrelloni, fioriere, pa<strong>di</strong>glioni.tavoli,17.4 L’attività <strong>di</strong> somministrazione effettuata con strutture “temporanee” èsoggetta al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, alle <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>cedella Strada, ai regolamenti<strong>di</strong>sciplinanti l’installazione <strong>di</strong> pa<strong>di</strong>glioni edehors, inoltre, se su aree pubbliche, anche al possesso <strong>di</strong> concessionerilasciata dal Comune per l’occupazione del suolo.17.5 L’utilizzo delle aree esterne deve avvenire nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni inmateria <strong>di</strong> occupazione suolo pubblico e dei relativi regolamenti inerenti21


l’arredo urbano, nonché nel rispetto della normativa in merito allasalvaguar<strong>di</strong>a della quiete e della sicurezza pubblica.17.6 Nella zona Centro Storico, a tutela del decoro estetico <strong>di</strong> un ambito <strong>di</strong>particolare interesse storico ed artistico, gli arre<strong>di</strong> destinati alle aree esternedevono essere conformi alle tipologie prescritte dall’Amministrazione ocomunque essere espressamente autorizzati.ART. 18TRASFERIMENTI DI SEDE, AMPLIAMENTI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE18.1 (Ve<strong>di</strong> nota 5)18.2 (Ve<strong>di</strong> nota 5)18.3 (Ve<strong>di</strong> nota 5) Per quanto attiene la riduzione della superficie <strong>di</strong>somministrazione, questa non deve essere inferiore al 40% della superficietotale dell’unità immobiliare.Nota 5: I punti 18.1 e 18.2 sono stati abrogati a seguito <strong>di</strong> deliberazioneC.C. n. 9005/178 del 20/12/2012).Il punto 18.3 si applica limitatamente al Centro Storico (mo<strong>di</strong>ficato aseguito <strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178 del 20/12/2012).ART. 19SUBINGRESSI19.1 (Ve<strong>di</strong> nota 6) Nel caso <strong>di</strong> subingresso in un esercizio <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande già esistente, se chi subentra non effettua mo<strong>di</strong>fichestrutturali non è tenuto ad adeguare il locale ai requisiti previsti dai vigenticriteri.19.2 (Ve<strong>di</strong> nota 6) Qualora il subentrante intenda effettuare mo<strong>di</strong>fichecomportanti una <strong>di</strong>versa ripartizione interna dei locali e/o aumento dellasuperficie <strong>di</strong> somministrazione comportante mo<strong>di</strong>fiche e<strong>di</strong>lizie, è tenuto adadeguare il locale a quanto previsto dai vigenti criteri.Nota 6: I punti 19.1 e 19.2 si applicano limitatamente al Centro Storico(mo<strong>di</strong>ficato a seguito <strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178 del 20/12/2012).22


ART. 20LIMITAZIONI DI ESERCIZIO20.1 Il Comune può sulla base <strong>di</strong> parametri oggettivi prevedere limitazioniall’orario <strong>di</strong> esercizio per fronteggiare casi non altrimenti risolvibili <strong>di</strong>sostenibilità ambientale e sociale, <strong>di</strong> viabilità o <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico cherendano impossibile consentire ulteriori flussi <strong>di</strong> pubblico nella zona senzaincidere in modo gravemente negativo sui meccanismi <strong>di</strong> controllo, inparticolare per il consumo <strong>di</strong> alcolici e senza ledere il <strong>di</strong>ritto dei residenti allavivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché limitazioni in materia<strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> amplificazione sonora generalmente utilizzati neipubblici esercizi.Art. 21TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI(L’Articolo 21 è stato abrogato a seguito <strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178del 20/12/2012).Art. 22DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO22.1 Tutti coloro interessati al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura <strong>di</strong> unanuova attività <strong>di</strong> somministrazione alimenti e bevande dovranno possedere,al momento della richiesta, i requisiti morali e professionali previsti dall’art.71 commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. N. 59 del 26/03/2010 e dagli artt. 11 e 92 delT.U.L.P.S. nonché <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> immobile con locali a specifica destinazioned’uso a pubblico esercizio o già concessionato come tale conformementealtresì alla normativa e<strong>di</strong>lizio-urbanistica, ad esclusione del punto 8.2 per iquali la parte del locale da destinare alla somministrazione dovrà essereconforme alla normativa e<strong>di</strong>lizia ed igienico-sanitaria.22.2 (Ve<strong>di</strong> nota 7) Le domande <strong>di</strong> apertura, <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> sede e <strong>di</strong>ampliamento e/o ristrutturazione degli esercizi per la somministrazione alpubblico devono essere presentate sulla modulistica appositamente23


pre<strong>di</strong>sposta e devono contenere gli elementi in essa previsti, in quantonecessari alla loro valutazione.22.3 Il responsabile del proce<strong>di</strong>mento provvede all’esame della domanda, inrelazione ai seguenti requisiti:a) requisiti morali <strong>di</strong> cui all’art. 71, commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 59/2010 edartt. 11 e 92 del TULPS, nonché <strong>di</strong> quelli richiesti dalle <strong>di</strong>sposizioni inmateria <strong>di</strong> lotta alla delinquenza mafiosa;b) requisiti professionali <strong>di</strong> cui all’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010;c) compatibilità con i presenti criteri <strong>di</strong> programmazione.22.4 Nei casi <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti sottoposti ad autorizzazione per nuovo rilascio,trasferimento <strong>di</strong> sede, per ampliamento <strong>di</strong> superficie e/o ristrutturazione(ve<strong>di</strong> nota 8), prima della decorrenza del termine <strong>di</strong> 60 giorni fissato per laformazione del silenzio-assenso, è assunto, in caso <strong>di</strong> verifica positiva, unprovve<strong>di</strong>mento formale con il quale il Comune:a) riconosce la sussistenza <strong>di</strong> requisiti morali e professionali idoneiall’esercizio dell’attività;b) <strong>di</strong>chiara la fattibilità dell’intervento in relazione ai criteri <strong>di</strong>programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni;c) assegna al soggetto richiedente un termine, <strong>di</strong> norma pari a 6 (sei) mesi,per la realizzazione delle ulteriori con<strong>di</strong>zioni alle quali è subor<strong>di</strong>nato ilrilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e che attengono:1. al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie ed in particolare,in materia <strong>di</strong> destinazione d’uso, <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> agibilità;2. al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria specificamentepreviste ai fini dell’esercizio dell’attività <strong>di</strong> somministrazione;3. al rispetto delle norme in materia <strong>di</strong> requisiti acustici degli immobili e<strong>di</strong> inquinamento acustico, nonché in materia <strong>di</strong> sicurezza sul lavoro e<strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> nel caso prevista;4. alla realizzazione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sorvegliabilità dei locali <strong>di</strong> cui alD. M. n. 564 del 1992.22.5 Coloro ai quali verrà comunicato l’accoglimento della domanda perl’apertura <strong>di</strong> un nuovo esercizio <strong>di</strong> somministrazione dovranno iniziarel’attività entro sei mesi dalla data <strong>di</strong> ricevimento dell’accoglimento, salvoproroghe, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.R. 14/2003. Nel caso in cui24


il soggetto che aveva beneficiato del rilascio non inizi l’attività entro i termini<strong>di</strong> legge, si procederà alla decadenza del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> accoglimento odell’autorizzazione, se rilasciata.22.6 Non è consentito, a pena <strong>di</strong> decadenza, cedere l’autorizzazione rilasciataprima dell’inizio effettivo dell’attività.22.7 L’emanazione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al punto 22.4 determina lasospensione del termine per la formazione del silenzio-assenso.22.8 Le domande <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> autorizzazione sono esaminate <strong>secondo</strong> l’or<strong>di</strong>necronologico <strong>di</strong> presentazione.22.9 Nel caso <strong>di</strong> domande carenti o incomplete, per le quali sia stata <strong>di</strong>sposta lasospensione del proce<strong>di</strong>mento, si considera valida, ai fini dell’esame delladomanda, la data in cui il richiedente provvede alla regolarizzazione dellamedesima.22.10 L’assenza <strong>di</strong> uno o più presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dairegolamenti vigenti in materia determina, ai sensi dell’art. 10 bis dellalegge 241/90, in capo al responsabile del proce<strong>di</strong>mento, l’obbligo <strong>di</strong>procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimentodell’istanza, con successiva trasformazione della comunicazione inprovve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego qualora, entro il termine <strong>di</strong> 10 (<strong>di</strong>eci) giorni dalricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire periscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell’eventuale mancatoaccoglimento <strong>di</strong> tali osservazioni è data ragione nella motivazione delprovve<strong>di</strong>mento finale che conclude il relativo proce<strong>di</strong>mento.Nota 7:Le aperture, gli ampliamenti e i trasferimenti sono soggetti adautorizzazione, ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 4 della L.R. 14/2003 eart. 64 comma 1 del D.Lgs 59/2010, limitatamente al Centro Storico,mentre nella restante parte del territorio comunale sono soggetti asegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività (SCIA) <strong>di</strong> cui all’art. 19della Legge 241/90 smi (mo<strong>di</strong>ficato a seguito deliberazione C.C. n. 9005/178 del20/12/2012).Nota 8:La locuzione “<strong>di</strong> cui all’art. 21.1 lett. C” è stata eliminata a seguito<strong>di</strong> deliberazione C.C. n. 9005/178 del 20/12/2012.25


ART. 23REQUISITI E PRESUPPOSTI AI FINI DEL RILASCIODELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’23.1 L’autorizzazione è subor<strong>di</strong>nata all’accertamento dei requisiti morali eprofessionali <strong>di</strong> cui all’art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010 ed agliartt. 11 e 92 del TULPS, nonché al rispetto dei criteri <strong>di</strong> programmazionestabiliti ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003. Il rispetto dellenorme, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia e<strong>di</strong>lizia, urbanistica,igienico-sanitaria e <strong>di</strong> inquinamento acustico, in materia <strong>di</strong> destinazioned’uso dei locali e degli e<strong>di</strong>fici, nonché delle norme in materia <strong>di</strong> sicurezza eprevenzione incen<strong>di</strong> ed in materia <strong>di</strong> sorvegliabilità è richiesto ai fini delrilascio dell’autorizzazione.23.2 L’esercizio dell’attività rimane precluso in assenza del rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni sopra in<strong>di</strong>cate. Il Comune accerta la conformità del locale alle<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sorvegliabilità ai fini del rilascio dell’autorizzazioneovvero si riserva <strong>di</strong> verificarne la sussistenza successivamente al rilascio,quando ciò non sia possibile in via preventiva.ART. 24TERMINI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO24.1 I termini <strong>di</strong> formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza dellacomunicazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sospensione o <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego, la richiesta<strong>di</strong> autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:a) proce<strong>di</strong>menti inerenti l’apertura <strong>di</strong> nuovi esercizi, il trasferimento <strong>di</strong> sede,l’ampliamento <strong>di</strong> superficie e/o la ristrutturazione: 60 (sessanta) giorni.ART. 25TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO25.1 Il termine <strong>di</strong> conclusione dei proce<strong>di</strong>menti autorizzatori <strong>di</strong> cui all’art. 8,comma 1 della L.R. 14/2003 è stabilito in 60 (sessanta) giorni.26


ART. 26SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ( SCIA )26.1 Per le attività il cui esercizio è soggetto a segnalazione certificata <strong>di</strong> inizioattività, tutti i requisiti ed i presupposti <strong>di</strong> cui all’art. 71, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS e quelli a cui rinvia l’art. 8 dellaL.R. 14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all’atto dellapresentazione della segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività. La SCIA deveessere presentata sulla modulistica appositamente pre<strong>di</strong>sposta e devecontenere gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla suavalutazione.26.2 Nel caso <strong>di</strong> segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività, il termine entro il qualel’amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presuppostie dei requisiti <strong>di</strong> legge richiesti e <strong>di</strong>sporre, se del caso, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in giorni60 (sessanta) dall’art. 19 della legge 241/90 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni,computati dalla data <strong>di</strong> presentazione, salvo che, ove ciò sia possibile,l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed isuoi effetti entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30giorni.ART. 27DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO27.1 In relazione alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 13, comma 3 della L.R. 14/2003, ilsubingresso nella proprietà o nella gestione <strong>di</strong> un esercizio per lasomministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è soggetto a segnalazionecertificata <strong>di</strong> inizio attività da parte del subentrante.27.2 L’attività in caso <strong>di</strong> subentro per atto tra vivi o a causa <strong>di</strong> morte non puòessere iniziata prima della presentazione della SCIA.27.3 In caso <strong>di</strong> subentro per atto tra vivi il subentrante è tenuto a presentare lasegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività e ad iniziare l’attività entro 6 (sei)27


mesi dall’acquisto/affitto; in sede <strong>di</strong> presentazione della segnalazionecertificata <strong>di</strong> inizio attività il subentrante è tenuto a <strong>di</strong>chiarare il possesso deirequisiti <strong>di</strong> cui all’art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010 e agli artt. 11 e92 del TULPS per poter iniziare l’attività.27.4 Nel caso <strong>di</strong> subentro per causa <strong>di</strong> morte, la segnalazione certificata <strong>di</strong> inizioattività deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla mortedel titolare; l’attività può essere iniziata contestualmente alla presentazionedella SCIA ed il possesso dei requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 71, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS potrà essere <strong>di</strong>mostrato alComune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovaticasi <strong>di</strong> forza maggiore.ART. 28CONTROLLI28.1 L’avvio del proce<strong>di</strong>mento e della conseguente attività istruttoria avvienesulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggettointeressato già all’atto della presentazione della domanda o dellasegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività.28.2 Il responsabile del proce<strong>di</strong>mento procede d’ufficio:a) all’effettuazione delle verifiche in or<strong>di</strong>ne al possesso dei requisiti morali eprofessionali relativamente ai soggetti interessati.b) all’effettuazione, anche a campione, <strong>di</strong> verifiche in or<strong>di</strong>ne ad ogni altrorequisito o presupposto oggetto <strong>di</strong> autocertificazione e non suffragato almomento del rilascio dell’autorizzazione o in sede <strong>di</strong> controllo sullasegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività presentata.28.3 Le verifiche ed i controlli a posteriori sul pubblico esercizio, una voltaattivato, sono esercitati nell’ambito della normale attività <strong>di</strong> vigilanza daparte degli Organi preposti.28


ART. 29PERDITA DEI REQUISITI QUALITATIVI29.1 Qualora il Comune accerti il venir meno <strong>di</strong> uno o più requisiti qualitativi, oveprescritti, viene <strong>di</strong>sposta, previo avvio <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento, la sospensionedell’attività fino alla loro ricostituzione che deve avvenire entro gg. 90(novanta), salvo proroga in caso <strong>di</strong> comprovata necessità e motivataistanza.29.2 Qualora il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sospensione non sia rispettato o non venganoripristinati i requisiti minimi nei termini, viene <strong>di</strong>sposta la chiusuradell’esercizio, la cui eventuale riapertura rappresenta, ad ogni effetto,apertura <strong>di</strong> nuovo esercizio <strong>di</strong> somministrazione.29.3 Gli operatori, in presenza <strong>di</strong> gravi e comprovati motivi, compresi quelliconnessi ad eventuali lavori <strong>di</strong> ristrutturazione dei locali, possono richiedereil temporaneo esonero del rispetto dei requisiti qualitativi e dellecaratteristiche minime per il tempo necessario e comunque per un massimo<strong>di</strong> mesi 6 (sei), salvo proroga in caso <strong>di</strong> comprovata necessità e motivataistanza.ART. 30DISPOSIZIONI FINALI30.1 I presenti <strong>Criteri</strong> <strong>di</strong> <strong>Programmazione</strong> sono vali<strong>di</strong> per il periodo <strong>di</strong> anni cinquea decorrere dalla data <strong>di</strong> esecutività della deliberazione con la quale sonoapprovati e, contestualmente, sono abrogati i criteri <strong>di</strong> cui alla deliberazioneC.C. n. 115 prot. gen. 72210 del 28/07/2008.30.2 L’Amministrazione si riserva <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare anche prima della scadenza ilpresente atto nel caso fossero riscontrate situazioni tali da alterarel’accessibilità e la sostenibilità ambientale delle zone in relazione allosviluppo della rete dei pubblici esercizi.30.3 Dopo la scadenza quinquennale i presenti <strong>Criteri</strong> continueranno adapplicarsi fino a quando non saranno oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica o <strong>di</strong> rinnovo.29

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