21.01.2015 Views

Supplemento Ordinario n.1(PDF) - Gazzetta Ufficiale della Regione ...

Supplemento Ordinario n.1(PDF) - Gazzetta Ufficiale della Regione ...

Supplemento Ordinario n.1(PDF) - Gazzetta Ufficiale della Regione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 del 17-5-2013 (n. 13)<br />

pari ad un quinto del fondo ordinario di parte corrente al<br />

netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali previste<br />

dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate;<br />

l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il<br />

28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza.<br />

L’iscrizione in bilancio dell’assegnazione in favore dei<br />

comuni, al netto <strong>della</strong> quota destinata a spese di investimento<br />

e delle somme di cui al secondo periodo del comma<br />

1, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in<br />

materia di erogazione.<br />

3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura<br />

di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare<br />

le risorse ai sensi dei commi 1 e 2, l’Assessore regionale<br />

per le autonomie locali e la funzione pubblica può<br />

autorizzare l’erogazione di acconti fino al 60 per cento<br />

<strong>della</strong> corrispondente trimestralità dell’anno precedente.<br />

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite,<br />

nell’ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni<br />

per l’anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in<br />

trimestralità come indicato al comma 2:<br />

a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al<br />

comma 1 bis dell’articolo 76 <strong>della</strong> legge regionale 26<br />

marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni,<br />

nella misura di 5.000 migliaia di euro;<br />

b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il<br />

rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell’articolo<br />

13 <strong>della</strong> legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive<br />

modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell’anno<br />

scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli<br />

alunni delle scuole medie superiori;<br />

c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo<br />

9 <strong>della</strong> legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle<br />

spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000<br />

migliaia di euro;<br />

d) contributo ai comuni per il finanziamento del<br />

fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di<br />

polizia municipale, previsto dall’articolo 13 <strong>della</strong> legge<br />

regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed<br />

integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia di euro;<br />

e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale<br />

sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall’articolo<br />

32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,<br />

da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;<br />

f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura<br />

degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 6 <strong>della</strong><br />

legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione<br />

di programmi di intervento a supporto dell’attività dei<br />

comuni approvati dall’Assessore regionale per le autonomie<br />

locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza<br />

<strong>Regione</strong>-Autonomie locali;<br />

g) contributi previsti dal comma 8 dell’articolo 21<br />

<strong>della</strong> legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive<br />

modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di<br />

euro. Le risorse accantonate per le predette finalità sul<br />

fondo delle autonomie locali per l’anno 2012 sono ripartite<br />

ed assegnate nella medesima misura dell’anno precedente;<br />

h) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità<br />

di cui all’articolo 5 <strong>della</strong> legge regionale 9 gennaio<br />

2013, n. 1, con esclusione dei comuni che hanno dichiarato<br />

il dissesto;<br />

i) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità<br />

di cui all’articolo 53 <strong>della</strong> legge regionale 14 maggio<br />

2009, n. 6;<br />

l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il<br />

finanziamento degli interventi di cui all’articolo 9, comma<br />

4, <strong>della</strong> legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive<br />

modifiche ed integrazioni;<br />

m) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario<br />

dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto);<br />

n) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario<br />

dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).<br />

5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione,<br />

con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all’articolo<br />

45, comma 5, <strong>della</strong> legge regionale 7 marzo 1997,<br />

n. 6 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2013, l’ulteriore<br />

spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo<br />

182519), di cui 5.000 migliaia di euro a valere sul<br />

fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni.<br />

6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo<br />

da assegnare in conto capitale possono essere destinate<br />

al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui<br />

assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.<br />

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono<br />

riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da<br />

quelle disposte con il presente articolo. È, altresì, abrogato<br />

il comma 6 dell’articolo 30 <strong>della</strong> legge regionale 28 dicembre<br />

2004, n. 17.<br />

8. Sono abrogati il comma 17 dell’articolo 21 <strong>della</strong><br />

legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell’articolo<br />

3 <strong>della</strong> legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.<br />

Art. 16.<br />

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario<br />

dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).<br />

Art. 17.<br />

Contributi ai consorzi di comuni<br />

1. Per l’esercizio finanziario 2013, la <strong>Regione</strong>, al fine<br />

di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno<br />

dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente<br />

<strong>della</strong> gestione e <strong>della</strong> valorizzazione dei beni<br />

confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70<br />

migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento.<br />

Per le finalità del presente articolo è autorizzata,<br />

per l’esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di<br />

euro.<br />

Capo IV<br />

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA<br />

Art. 18.<br />

Monitoraggio <strong>della</strong> spesa<br />

1. Fermi restando gli stanziamenti di spesa autorizzati<br />

con legge di bilancio, ciascun centro di responsabilità<br />

verifica, con cadenza trimestrale, la propria disponibilità<br />

di cassa rispetto agli impegni assunti a quella data trasmettendo<br />

apposito prospetto alla Ragioneria generale<br />

<strong>della</strong> <strong>Regione</strong>.<br />

2. La mancata trasmissione del prospetto costituisce<br />

grave inadempienza amministrativa ed autorizza la<br />

Ragioneria generale <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> a diffidare l’amministrazione<br />

inadempiente dall’assumere ulteriori atti di<br />

impegno.<br />

Art. 19.<br />

Contenimento <strong>della</strong> spesa del personale<br />

1. La corresponsione delle somme dovute a titolo di<br />

arretrati in attuazione del comma 9 dell’articolo 6 <strong>della</strong><br />

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.<br />

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!