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QUADERNO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

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<strong>QUADERNO</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>SICUREZZA</strong> <strong>NEI</strong> <strong>CANTIERI</strong> <strong>EDILI</strong> VERSIONE 2.05.03.005<br />

_________________________________________________________________________________________________<br />

delle persone in quota) – rif, UNI EN280 p.to 7.1.1.2 o) – ;<br />

b. l’utilizzo di fusti metallici per carburanti, riciclati come contenitori per trasporto materiali sfusi e movimentati<br />

anche tramite l’impiego di apparecchi di sollevamento;<br />

c. per il sollevamento di carichi (mediante gancio) veniva utilizzato un mezzo con caratteristiche non<br />

idonee ovvero non espressamente previsto per il sollevamento di carichi non guidati (es.: escavatore,<br />

pala meccanica, ecc.)<br />

III) siano utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (art.<br />

71, comma 1, D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da<br />

2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)<br />

IV) siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali sono adatte mediante l’adozione di adeguate<br />

misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle previste nell’allegato VI (art. 71, comma 3,<br />

D.Lgs 81/08)<br />

Limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI il datore di lavoro e il dirigente<br />

sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art.<br />

87, c3.b)<br />

Limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3 il datore di lavoro<br />

e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 87, c4.b)<br />

in particolare si evidenziava che:<br />

a. non erano state prese appropriate misure per evitare la collisione de carichi sollevati dalle gru con raggio<br />

di azione interferente tra loro (all. VI p.to 3.2.1) [spazio di interferenza dei bracci]<br />

V) siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso (art. 71, comma 4, lettera a1, D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da<br />

2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)<br />

VI) siano oggetto di idonea manutenzione (art. 71, comma 4, lettera a2, D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da<br />

2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)<br />

VII) siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (art. 71, comma<br />

4, lettera a2, D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da<br />

2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)<br />

VIII) dispongano del registro di controllo, ove previsto, mantenuto aggiornato (art. 71, comma 4, lettera b,<br />

D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da<br />

2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)<br />

IX) siano sottoposte, secondo le indicazioni fornita dai fabbricanti o, in assenza di queste, dalle pertinenti<br />

norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, ai controlli di prima o successiva installazione, della<br />

messa in esercizio nonché agli eventuali controlli periodici e straordinari a cura di persone competenti<br />

(art. 71, comma 8, D.Lgs 81/08)<br />

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da<br />

2.500 a 6.400 euro (art. 87, c2.c)<br />

_____________________________________________________________________________________________<br />

36<br />

U.O.C. PSAL - AZIENDA USL DI IMOLA

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