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Prestazioni – Indennità di disoccupazione agricola ... - Inps

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Ne deriva che, trattandosi <strong>di</strong> rapporti lavorativi sicuramente regolati da<br />

norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato, del tutto infondata si rivela l'eccezione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce a<strong>di</strong>to.<br />

D'altro canto, le controversie giu<strong>di</strong>ziarie in tema <strong>di</strong> iscrizione negli<br />

elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sia autonomi che subor<strong>di</strong>nati,<br />

investono in ogni caso posizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo attinenti alla<br />

costituzione del rapporto previdenziale, e sono pertanto devolute alla<br />

cognizione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario (Cass., sez. un., 11 novembre 1983 n.<br />

6689, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10).<br />

B. È appena il caso <strong>di</strong> evidenziare, quanto all'eccezione d'improce<strong>di</strong>bilità<br />

della domanda ex art. 443 c.p.c., che essa è palesemente infondata:<br />

invero, l'appellato ha provveduto, con separate note in data 18 luglio<br />

1997, ad inoltrare ricorso amministrativo sia alla Commissione Provinciale<br />

per la Manodopera Agricola, avverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cancellazione<br />

dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune <strong>di</strong> Potenza,<br />

per gli anni dal 1991 al 1994, e <strong>di</strong> non ottenuta iscrizione per l'anno<br />

1995, sia al Comitato provinciale INPS, per la (mancata) percezione<br />

dell'indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione per gli anni 1994 e 1995.<br />

C. Passando all'altra questione prospettata dall'appellante, circa<br />

"l'improponibilità della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione,<br />

essendo in particolare decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong>sciplinati<br />

dall'art. 47 co. 2 del DPR n. 639/70 " e successive mo<strong>di</strong>fiche, vale, al<br />

fine della soluzione, riportare l'articolo <strong>di</strong> legge in questione.<br />

Esso, facente parte del titolo III della legge, RICORSI E CONTROVERSIE IN<br />

MATERIA DI PRESTAZIONI, così recita:<br />

1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione<br />

<strong>di</strong>nanzi l'autorità giu<strong>di</strong>ziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile.<br />

2. Per le controversie in materia <strong>di</strong> trattamenti pensionistici l'azione<br />

giu<strong>di</strong>ziaria può essere proposta, a pena <strong>di</strong> decadenza, entro il termine <strong>di</strong><br />

tre anni dalla data <strong>di</strong> comunicazione della decisione del ricorso<br />

pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data <strong>di</strong> scadenza<br />

del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero<br />

dalla data <strong>di</strong> scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del<br />

proce<strong>di</strong>mento amministrativo, computati a decorrere dalla data <strong>di</strong><br />

presentazione della richiesta <strong>di</strong> prestazione (comma così sostituito<br />

dall'art. 4, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992,<br />

n. 438)).<br />

3. Per le controversie in materia <strong>di</strong> prestazioni della gestione <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giu<strong>di</strong>ziaria può<br />

essere proposta, a pena <strong>di</strong> decadenza, entro il termine <strong>di</strong> un anno dalle<br />

date <strong>di</strong> cui al precedente comma (comma così sostituito dall'art. 4, D.L.<br />

19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438).<br />

4. Dalla data della reiezione della domanda <strong>di</strong> prestazione decorrono, a<br />

favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle<br />

somme che risultino agli stessi dovute.<br />

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad in<strong>di</strong>care ai<br />

richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il<br />

provve<strong>di</strong>mento adottato sulla domanda <strong>di</strong> prestazione, i gravami che possono<br />

essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali<br />

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