Prestazioni – Indennità di disoccupazione agricola ... - Inps
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Ne deriva che, trattandosi <strong>di</strong> rapporti lavorativi sicuramente regolati da<br />
norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato, del tutto infondata si rivela l'eccezione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce a<strong>di</strong>to.<br />
D'altro canto, le controversie giu<strong>di</strong>ziarie in tema <strong>di</strong> iscrizione negli<br />
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sia autonomi che subor<strong>di</strong>nati,<br />
investono in ogni caso posizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo attinenti alla<br />
costituzione del rapporto previdenziale, e sono pertanto devolute alla<br />
cognizione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario (Cass., sez. un., 11 novembre 1983 n.<br />
6689, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10).<br />
B. È appena il caso <strong>di</strong> evidenziare, quanto all'eccezione d'improce<strong>di</strong>bilità<br />
della domanda ex art. 443 c.p.c., che essa è palesemente infondata:<br />
invero, l'appellato ha provveduto, con separate note in data 18 luglio<br />
1997, ad inoltrare ricorso amministrativo sia alla Commissione Provinciale<br />
per la Manodopera Agricola, avverso il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cancellazione<br />
dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune <strong>di</strong> Potenza,<br />
per gli anni dal 1991 al 1994, e <strong>di</strong> non ottenuta iscrizione per l'anno<br />
1995, sia al Comitato provinciale INPS, per la (mancata) percezione<br />
dell'indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione per gli anni 1994 e 1995.<br />
C. Passando all'altra questione prospettata dall'appellante, circa<br />
"l'improponibilità della domanda per intervenuta decadenza e prescrizione,<br />
essendo in particolare decorsi i termini <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong>sciplinati<br />
dall'art. 47 co. 2 del DPR n. 639/70 " e successive mo<strong>di</strong>fiche, vale, al<br />
fine della soluzione, riportare l'articolo <strong>di</strong> legge in questione.<br />
Esso, facente parte del titolo III della legge, RICORSI E CONTROVERSIE IN<br />
MATERIA DI PRESTAZIONI, così recita:<br />
1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione<br />
<strong>di</strong>nanzi l'autorità giu<strong>di</strong>ziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del<br />
co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile.<br />
2. Per le controversie in materia <strong>di</strong> trattamenti pensionistici l'azione<br />
giu<strong>di</strong>ziaria può essere proposta, a pena <strong>di</strong> decadenza, entro il termine <strong>di</strong><br />
tre anni dalla data <strong>di</strong> comunicazione della decisione del ricorso<br />
pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data <strong>di</strong> scadenza<br />
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero<br />
dalla data <strong>di</strong> scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del<br />
proce<strong>di</strong>mento amministrativo, computati a decorrere dalla data <strong>di</strong><br />
presentazione della richiesta <strong>di</strong> prestazione (comma così sostituito<br />
dall'art. 4, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992,<br />
n. 438)).<br />
3. Per le controversie in materia <strong>di</strong> prestazioni della gestione <strong>di</strong> cui<br />
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giu<strong>di</strong>ziaria può<br />
essere proposta, a pena <strong>di</strong> decadenza, entro il termine <strong>di</strong> un anno dalle<br />
date <strong>di</strong> cui al precedente comma (comma così sostituito dall'art. 4, D.L.<br />
19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438).<br />
4. Dalla data della reiezione della domanda <strong>di</strong> prestazione decorrono, a<br />
favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle<br />
somme che risultino agli stessi dovute.<br />
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad in<strong>di</strong>care ai<br />
richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il<br />
provve<strong>di</strong>mento adottato sulla domanda <strong>di</strong> prestazione, i gravami che possono<br />
essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali<br />
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