24.02.2015 Views

Regolamento della Qualificazione dei Fornitori Acea - Trasformatori

Regolamento della Qualificazione dei Fornitori Acea - Trasformatori

Regolamento della Qualificazione dei Fornitori Acea - Trasformatori

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10906035<br />

ALBO<br />

PAG. 13<br />

Approvvigionamenti e Logistica<br />

Servizi e Tecnologie<br />

Per la tipologia <strong>Trasformatori</strong> MT/BT in olio per Cabine<br />

Secondarie è prevista un’ unica Classe di interpello.<br />

CAPO 3 - SOGGETTI<br />

9. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE<br />

Possono presentare la Richiesta di qualificazione:<br />

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società<br />

commerciali, le società cooperative;<br />

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro<br />

costituiti a norma <strong>della</strong> legge 25 giugno 1909, n. 422 e<br />

successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane<br />

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;<br />

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società<br />

consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile,<br />

tra imprese individuali, anche artigiane, società<br />

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,<br />

formati da non meno di tre consorziate che, con decisione<br />

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano<br />

stabilito di operare in modo congiunto nel settore delle<br />

forniture <strong>dei</strong> <strong>Trasformatori</strong>, per un periodo non inferiore a<br />

5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura<br />

d’impresa;<br />

e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice<br />

civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti<br />

lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi<br />

dell’art. 2615-ter del codice civile;<br />

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo<br />

europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del<br />

decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, mentre per le<br />

imprese appartenenti a paesi <strong>della</strong> UE in ragione del<br />

<strong>Regolamento</strong> CE n. 2137/85.<br />

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani,<br />

anche soggetti appartenenti ai paesi membri dell’UE o soggetti<br />

extraeuropei.<br />

<strong>Regolamento</strong> SQ T – Fascicolo I Ed. 2008<br />

13/19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!