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ALLEVAMENTI Aspetti ambientali e zootecnici - Dipartimento di ...

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<strong>ALLEVAMENTI</strong><br />

<strong>Aspetti</strong> <strong>ambientali</strong> e <strong>zootecnici</strong><br />

Le competenze <strong>di</strong> AVEPA sulla valutazione <strong>di</strong><br />

progetti per la costruzione <strong>di</strong> allevamenti in<br />

zona agricola<br />

Verona, 12-14 Marzo 2013


AVEPA<br />

‣L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura<br />

(AVEPA), è un ente strumentale della Regione del<br />

Veneto, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico non economico,<br />

istituita con la Legge Regionale n. 31/2001.<br />

‣Ha funzioni <strong>di</strong> Organismo Pagatore per la Regione<br />

Veneto <strong>di</strong> aiuti, contributi e premi comunitari<br />

previsti dalla normativa dell’Unione Europea e<br />

finanziati, in tutto o in parte da fon<strong>di</strong> comunitari.


L’Agenzia è responsabile delle attività e dei<br />

proce<strong>di</strong>menti amministrativi relativi a:<br />

- ricezione ed istruttoria delle domande presentate<br />

dalle imprese agricole<br />

- autorizzazione degli importi da erogare ai<br />

beneficiari<br />

- esecuzione dei pagamenti<br />

- contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili<br />

- ren<strong>di</strong>contazione del proprio operato all’UE<br />

- redazione ed aggiornamento dei manuali<br />

procedurali relativi alle funzioni autorizzazione,<br />

esecuzione e contabilizzazione pagamenti


• In sede <strong>di</strong> istituzione, con la legge regionale n. 31 del 2001,<br />

la Regione del Veneto ha ritenuto <strong>di</strong> affidare ad Avepa, in<br />

prospettiva, la gestione <strong>di</strong> ogni altro aiuto in materia <strong>di</strong><br />

agricoltura e sviluppo rurale e lo svolgimento <strong>di</strong> compiti<br />

inerenti il monitoraggio <strong>di</strong> flussi finanziari relativi ai fon<strong>di</strong><br />

strutturali dell’Unione europea. Attraverso la stipula <strong>di</strong><br />

apposite convenzioni, la Giunta regionale ha<br />

successivamente negli anni ampliato le funzioni affidate ad<br />

Avepa, raggiungendo queste una quota significativa delle<br />

attività esercitate oggi dall’Agenzia.<br />

• Recentemente, con Deliberazioni della Giunta Regionale 30<br />

<strong>di</strong>cembre 2010, n. 3549, e 15 marzo 2011, n. 301, è stato<br />

costituito lo Sportello unico agricolo (Sua) al quale è stata<br />

affidata la gestione delle funzioni amministrative già svolte<br />

dagli Ispettorati regionali per l’agricoltura.


AVEPA si articola in<br />

o una Sede Centrale Direzionale -<br />

amministrativa, con sede a Padova,<br />

ed in<br />

o sette Sportelli Unici Agricoli (SUA) provinciali,<br />

che assicurano il presi<strong>di</strong>o del territorio<br />

regionale


Sportelli Unici Agricoli - SUA<br />

• Rappresentano le Strutture Operative dell’Agenzia sul territorio,<br />

<strong>di</strong>slocate una per ogni Provincia.<br />

• Provvedono a tutte le competenze amministrative, già svolte a<br />

livello territoriale dai Servizi Ispettorati Regionali all’Agricoltura<br />

(SIRA) e dalle Strutture Periferiche <strong>di</strong> AVEPA (SPA), che sono<br />

confluite nello Sportello unico agricolo (SUA) affidato ad AVEPA dal<br />

1° aprile 2011.<br />

• Accertano la presenza delle con<strong>di</strong>zioni per ad<strong>di</strong>venire<br />

all’autorizzazione dei pagamenti per il territorio e le misure <strong>di</strong><br />

competenza, me<strong>di</strong>ante le attività <strong>di</strong> verifica delle domande, <strong>di</strong><br />

attuazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco.<br />

• Conducono le verifiche attinenti la gestione del PSR (Programma <strong>di</strong><br />

Sviluppo Regionale), delle OCM (Organizzazioni comuni dei mercati<br />

agricoli) e <strong>di</strong> ogni altra materia delegata/attribuita dalla Regione del<br />

Veneto, adottando gli atti connessi.<br />

• Attuano le verifiche delle attività presso i soggetti delegati (Centri <strong>di</strong><br />

Assistenza Agricola – CAA).


IL GOVERNO DEL TERRITORIO<br />

• In materia urbanistica la Regione opera sostanzialmente attraverso<br />

azioni normative per la gestione del territorio e processi tecnicoamministrativi<br />

nell’ambito dell’approvazione dei Piani Regolatori<br />

Generali (PRG).<br />

• Il PRG (definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42 e<br />

<strong>di</strong>sciplinato in maniera organica dalla Regione nel 1980 dalla prima<br />

legge urbanistica regionale) è lo strumento me<strong>di</strong>ante il quale<br />

l'amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo<br />

urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio della totalità del territorio comunale.<br />

• Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei<br />

contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n. 11, che<br />

propone accanto ai livelli <strong>di</strong> pianificazione regionale e provinciale un<br />

livello <strong>di</strong> pianificazione comunale che mira principalmente a<br />

valorizzare l’autonomia del Comune e che si articola in <strong>di</strong>sposizioni<br />

strutturali con il Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio (PAT) e in <strong>di</strong>sposizioni<br />

operative con il Piano degli Interventi (PI).


• La <strong>di</strong>sciplina regionale principale del settore<br />

urbanistico è costituita da:<br />

• Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme<br />

per il governo del territorio e in materia <strong>di</strong><br />

paesaggio<br />

• Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 - Norme<br />

per l'assetto e l'uso del territorio (in parte<br />

abrogata)<br />

• Atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo (Deliberazione Giunta<br />

Regionale 8 ottobre 2004, n. 3178)


NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN<br />

MATERIA DI PAESAGGIO<br />

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11<br />

La legge regionale n. 11/04 stabilisce criteri, in<strong>di</strong>rizzi, meto<strong>di</strong> e contenuti degli<br />

strumenti <strong>di</strong> pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:<br />

a) promozione e realizzazione <strong>di</strong> uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a<br />

sod<strong>di</strong>sfare le necessità <strong>di</strong> crescita e <strong>di</strong> benessere dei citta<strong>di</strong>ni, senza pregiu<strong>di</strong>zio<br />

per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse<br />

naturali;<br />

b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli inse<strong>di</strong>amenti urbani ed<br />

extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero e<strong>di</strong>lizio ed ambientale<br />

degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguar<strong>di</strong>a e<br />

valorizzazione dei centri storici;<br />

c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree <strong>di</strong> importanza naturalistica;<br />

d) utilizzo <strong>di</strong> nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla<br />

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto inse<strong>di</strong>ativo esistente;<br />

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />

idrogeologico;<br />

f) coor<strong>di</strong>namento delle <strong>di</strong>namiche del territorio regionale con le politiche <strong>di</strong><br />

sviluppo nazionali ed europee.


TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO NEL PIANO<br />

REGOLATORE COMUNALE (ART. 43)<br />

1. Il PAT, relativamente al territorio agricolo, in<strong>di</strong>vidua:<br />

a) gli e<strong>di</strong>fici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso<br />

compatibili;<br />

b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove e<strong>di</strong>ficazioni, le<br />

modalità d'intervento per il recupero degli e<strong>di</strong>fici esistenti con particolare<br />

attenzione a quelli <strong>di</strong> cui alla lettera a);<br />

c) i limiti fisici alla nuova e<strong>di</strong>ficazione con riferimento alle caratteristiche<br />

paesaggistico-<strong>ambientali</strong>, tecnico-agronomiche e <strong>di</strong> integrità fon<strong>di</strong>aria del<br />

territorio.


2. Il piano degli interventi (PI) in<strong>di</strong>vidua:<br />

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;<br />

b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova e<strong>di</strong>ficazione con riferimento ai<br />

limiti <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera c);<br />

c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi e<strong>di</strong>lizi nel caso in<br />

cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fon<strong>di</strong>aria e<br />

attività colturali <strong>di</strong> tipo intensivo quali orti, vivai e serre;<br />

d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle<br />

esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT<br />

per gli e<strong>di</strong>fici con valore storico ambientale <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a);<br />

e) le modalità costruttive per la realizzazione <strong>di</strong> serre fisse collegate alla<br />

produzione e al commercio <strong>di</strong> piante, ortaggi e <strong>di</strong> fiori coltivati in maniera<br />

intensiva, …..


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 1.<br />

Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione <strong>di</strong> quanto previsto dal PAT e dal PI,<br />

esclusivamente interventi e<strong>di</strong>lizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati<br />

alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con<br />

provve<strong>di</strong>mento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n.<br />

3 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d).


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 2.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui sopra sono consentiti, sulla base <strong>di</strong> un piano aziendale,<br />

esclusivamente all'impren<strong>di</strong>tore agricolo titolare <strong>di</strong> un'azienda agricola con i seguenti<br />

requisiti minimi:<br />

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore<br />

Primario (SISP) <strong>di</strong> cui all'articolo 11 della legge regionale 12 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 40<br />

"Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

b) occupazione <strong>di</strong> almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta<br />

nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le<br />

aziende agricole ubicate nelle zone montane <strong>di</strong> cui alla legge regionale 39/99<br />

"Mo<strong>di</strong>fica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il<br />

funzionamento delle comunità montane" e successive mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

c) red<strong>di</strong>tività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai<br />

sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr n. 3178/04<br />

lett. d).


Deve essere presente un impren<strong>di</strong>tore agricolo e un’azienda agricola da lui<br />

condotta.<br />

L’impren<strong>di</strong>tore agricolo è la persona economica che organizza, cioè<br />

coor<strong>di</strong>na e gestisce, i fattori della produzione (beni naturali, capitali,<br />

lavoro) al fine <strong>di</strong> ottenere la produzione assumendosene i rischi tecnici ed<br />

economici.<br />

La produzione si attua me<strong>di</strong>ante le aziende. L’azienda si può definire come<br />

la combinazione equilibrata e coor<strong>di</strong>nata (in giusto rapporto) dei fattori<br />

della produzione.<br />

L’azienda è quin<strong>di</strong> una realtà oggettiva. Quando l’azienda viene gestita da<br />

un impren<strong>di</strong>tore si ha una impresa, quin<strong>di</strong> una realtà soggettiva.


Secondo l’art. 2135 del Co<strong>di</strong>ce Civile:<br />

“È impren<strong>di</strong>tore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione<br />

del fondo, selvicoltura, allevamento <strong>di</strong> animali e attività connesse.<br />

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento <strong>di</strong> animali si<br />

intendono le attività <strong>di</strong>rette alla cura e allo sviluppo <strong>di</strong> un ciclo biologico o <strong>di</strong><br />

una fase necessaria del ciclo stesso, <strong>di</strong> carattere vegetale o animale, che<br />

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o<br />

marine.<br />

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo<br />

impren<strong>di</strong>tore agricolo, <strong>di</strong>rette alla manipolazione, conservazione,<br />

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto<br />

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o<br />

dall'allevamento <strong>di</strong> animali, nonché le attività <strong>di</strong>rette alla fornitura <strong>di</strong> beni o<br />

servizi me<strong>di</strong>ante l'utilizzazione prevalente <strong>di</strong> attrezzature o risorse<br />

dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi<br />

comprese le attività <strong>di</strong> valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e<br />

forestale, ovvero <strong>di</strong> ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 2 bis.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono consentiti agli impren<strong>di</strong>tori agricoli, in deroga ai<br />

requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad<br />

obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela<br />

dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere<br />

degli animali.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 1.<br />

Esclusivamente per la realizzazione <strong>di</strong> interventi non connessi all’aumento<br />

della produzione resi obbligatori per il rispetto <strong>di</strong> norme in materia <strong>di</strong><br />

ambiente, igiene, benessere degli animali, è consentito derogare dai red<strong>di</strong>ti<br />

minimi.<br />

In particolare, rientrano nell’ambito <strong>di</strong> tale deroga tutti gli investimenti relativi<br />

all’adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche <strong>di</strong> stoccaggio<br />

liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i <strong>di</strong>gestori o gli<br />

impianti <strong>di</strong> pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini<br />

dell’adeguamento dell’azienda alle <strong>di</strong>sposizioni regionali <strong>di</strong> applicazione della<br />

<strong>di</strong>rettiva comunitaria 91/676/CEE “Direttiva nitrati” in materia <strong>di</strong> protezione<br />

delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati <strong>di</strong> origine agricola.


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 2 ter.<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire la tutela delle <strong>di</strong>fferenti realtà socio-economiche e agro<strong>ambientali</strong><br />

presenti nel territorio, in deroga ai requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2, gli interventi e<strong>di</strong>lizi<br />

destinati a strutture agricolo-produttive <strong>di</strong> cui al comma 1 sono consentiti, qualora<br />

siano realizzati dalle Regole <strong>di</strong> cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Rior<strong>di</strong>no<br />

delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da<br />

società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 3.<br />

Il piano aziendale <strong>di</strong> cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore<br />

secondo i parametri in<strong>di</strong>cati dal provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui all'articolo 50, comma 1, lettera<br />

d), n. 2 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d), è approvato dall‘Ispettorato<br />

regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:<br />

a) la certificazione dei requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2;<br />

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero <strong>di</strong><br />

occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle<br />

produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;<br />

c) la descrizione dettagliata degli interventi e<strong>di</strong>lizi, residenziali o agricolo-produttivi<br />

che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'in<strong>di</strong>cazione dei tempi e delle<br />

fasi della loro realizzazione, nonché la <strong>di</strong>chiarazione che nell'azienda agricola non<br />

sussistono e<strong>di</strong>fici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricoloproduttive<br />

il piano deve <strong>di</strong>mostrare analiticamente la congruità del loro<br />

<strong>di</strong>mensionamento rispetto alle attività aziendali.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 2.<br />

Il piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dall’impren<strong>di</strong>tore<br />

agricolo, deve essere presentato all’IRA (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA)<br />

competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti<br />

minimi.<br />

Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti e allegati:<br />

• Modello <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> approvazione , articolato in quadri;<br />

• Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la<br />

descrizione dell’azienda e degli gli interventi e<strong>di</strong>lizi, residenziali o agricolo<br />

produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda agricola, nonché <strong>di</strong>chiarazione<br />

che nell’azienda agricola non sussistono e<strong>di</strong>fici recuperabili ai fini richiesti;<br />

• Conto Economico (business plan);<br />

• Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi (allegato);<br />

• Copia del parere rilasciato da parte della competente Unità locale socio-sanitaria,<br />

per le sole strutture con finalità agricolo-produttive destinate ad allevamento<br />

(allegato).


Dgr 3178/04 allegato d) punto 2.<br />

Il piano deve <strong>di</strong>mostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo<br />

produttive, la congruità del loro <strong>di</strong>mensionamento rispetto alle attività aziendali.<br />

L’Ispettorato per l’agricoltura (ora Sportello unico agricolo presso AVEPA) – anche sulla<br />

scorta della documentazione progettuale – valuta:<br />

• la sussistenza del nesso funzionale con l’azienda, per quanto attiene le strutture<br />

destinate ad allevamento;<br />

• il limite del rapporto <strong>di</strong> copertura, per quanto riguarda le strutture per la<br />

coltivazione, protezione o forzatura delle colture;<br />

• il rapporto <strong>di</strong> connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima<br />

lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;<br />

• la necessità ai fini dell’esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e<br />

funzionale, delle rimanenti tipologie <strong>di</strong> intervento con finalità agricolo-produttiva.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 2.<br />

A conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza <strong>di</strong> tutti i requisiti,<br />

lo Sportello unico agricolo rilascia l’attestazione <strong>di</strong> approvazione del piano aziendale,<br />

al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché – per i soli<br />

interventi con finalità agricolo-produttive – copia vistata del progetto.<br />

Detta documentazione va allegata, a cura dell’impren<strong>di</strong>tore agricolo, alla richiesta <strong>di</strong><br />

rilascio del titolo abilitativo a costruire.


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 3 bis.<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> giovani in agricoltura sono consentiti gli<br />

interventi <strong>di</strong> cui al comma 1 in deroga ai requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2 e, limitatamente<br />

alle iniziative del Programma <strong>di</strong> sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani<br />

relative agli interventi e<strong>di</strong>lizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione<br />

del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul<br />

fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del<br />

piano aziendale prevista dal comma 3.<br />

La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle<br />

agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto <strong>di</strong> servizi per il<br />

mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in<br />

agricoltura (AVEPA) <strong>di</strong> cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione<br />

dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza <strong>di</strong> un piano<br />

aziendale che sod<strong>di</strong>sfi le caratteristiche previste al comma 3.


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 4.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono consentiti:<br />

…..<br />

• c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e<br />

congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive<br />

del piano <strong>di</strong> assetto del territorio.<br />

Si definiscono strutture agricolo-produttive tutti i manufatti necessari per lo<br />

svolgimento delle attività agricole, o <strong>di</strong> loro specifiche fasi, come definite nell’art. 2135<br />

Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

Non c’è limite <strong>di</strong> superficie o cubatura, posto dalla normativa regionale, ma <strong>di</strong><br />

funzionalità (rispondente alle funzioni a cui deve assolvere) e <strong>di</strong> congruità<br />

(adeguatezza: idoneo e opportuno; proporzionalità: armonico ed equilibrato) in<br />

rapporto alle attività agricole aziendali.


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 5.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono <strong>di</strong>sciplinati dal<br />

PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui alle<br />

lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno<br />

2001, n. 380 “Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>lizia” e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, ……..<br />

Sempre realizzabili, senza piano aziendale, interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />

interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento<br />

conservativo, <strong>di</strong> ristrutturazione .


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 5 ter.<br />

I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, <strong>di</strong>sciplinano nel PI la<br />

realizzazione <strong>di</strong> modesti manufatti realizzati in legno privi <strong>di</strong> qualsiasi fondazione<br />

stabile e pertanto <strong>di</strong> palese removibilità, necessari per il ricovero <strong>di</strong> piccoli animali,<br />

degli animali da bassa corte, da affezione o <strong>di</strong> utilizzo esclusivamente familiare,<br />

nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.<br />

Realizzabili senza piano aziendale


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 7 bis.<br />

Le società e le cooperative agricole, <strong>di</strong> trasformazione e/o commercializzazione dei<br />

prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti<br />

per la produzione <strong>di</strong> energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 8.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma<br />

restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio<br />

<strong>di</strong> uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per<br />

territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli<br />

allevamenti esistenti, in conformità ai parametri in<strong>di</strong>viduati nel provve<strong>di</strong>mento della<br />

Giunta regionale <strong>di</strong> cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr<br />

3178/04 all. d punto 4.)


EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />

Il comma 9.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della<br />

<strong>di</strong>sciplina dettata dal provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5.<br />

(atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr 3178/04 all. d punto 5.)<br />

Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture e<strong>di</strong>lizie e<br />

degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con<br />

nesso funzionale ad una azienda agricola. (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr 3178/04 all. d punto<br />

3.)


Dgr 3178/04 allegato d) punto 3.<br />

Strutture e manufatti per l’allevamento <strong>di</strong> animali:<br />

• qualora non sussista il nesso funzionale tra l’allevamento medesimo e l’azienda<br />

agricola, l’allevamento è da considerarsi “zootecnico-intensivo” e pertanto<br />

assoggettato alla <strong>di</strong>sciplina speciale contenuta nel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al punto<br />

5), lett. d), comma 1 dell’art. 50 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr 3178/04).<br />

• Il nesso funzionale è legato:<br />

- all’utilizzo, in termini <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> copertura dei fabbricati ad uso<br />

allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;<br />

- alla capacità teorica del fondo agricolo <strong>di</strong> coprire quota parte delle necessità<br />

foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie<br />

d’allevamento - del quasi completo ricorso all’approvvigionamento esterno;<br />

- alla esigenza <strong>di</strong> ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la <strong>di</strong>stribuzione delle<br />

deiezioni, anche su suoli non <strong>di</strong>rettamente in conduzione dell’azienda, al fine<br />

<strong>di</strong> evitare impatti negativi sull’ambiente.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 3.<br />

Solo il sod<strong>di</strong>sfacimento contestuale dei tre requisiti sopra riportati, nel rispetto <strong>di</strong><br />

appositi in<strong>di</strong>ci parametrici definiti dalla Giunta regionale, consente il riconoscimento<br />

della sussistenza del nesso funzionale tra l’allevamento medesimo e l’azienda agricola.<br />

I valori sono riportati nella tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso<br />

funzionale tra allevamento e azienda agricola - a cui si rimanda.<br />

Si segnala che:<br />

il rapporto <strong>di</strong> copertura si riferisce al corpo aziendale ricadente in zona agricola sul<br />

quale vengono realizzati i fabbricati e manufatti destinati all'allevamento;<br />

la quota approvvigionamento è il rapporto tra le Unità foraggiere teoriche producibili<br />

per ettaro (come risultanti dall'attribuzione dei terreni in conduzione dell'azienda, alle<br />

rispettive fasce <strong>di</strong> qualità catastale) e le Unità foraggere <strong>di</strong> consumo annuale dei capi<br />

in allevamento ;<br />

Il peso vivo me<strong>di</strong>o per ettaro tiene conto oltre che dei terreni dell'azienda<br />

<strong>di</strong>rettamente in conduzione anche delle eventuali altre superfici asservite (utili per la<br />

<strong>di</strong>stribuzione degli effluenti <strong>zootecnici</strong>).


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Punto 5): modalità <strong>di</strong> realizzazione degli allevamenti <strong>zootecnici</strong> intensivi e la<br />

definizione delle <strong>di</strong>stanze sulla base del tipo e <strong>di</strong>mensione dell’allevamento rispetto<br />

alla qualità e quantità <strong>di</strong> inquinamento prodotto.<br />

L’originale <strong>di</strong>sciplina (Dgr 3178/04) è stata mo<strong>di</strong>ficata con la Dgr n. 329 del 16 febbraio<br />

2010 e successivamente è stata integralmente rinnovata e sostituita dalla Dgr n. 856<br />

del 15 maggio 2012.<br />

La Dgr 3178/04 ha inoltre sostituito la Dgr 7949/89.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Si in<strong>di</strong>viduano i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi “in<br />

relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità <strong>di</strong> inquinamento<br />

potenziale”, definendo le <strong>di</strong>stanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad<br />

esclusione degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini <strong>di</strong><br />

proprietà e dalle abitazioni non aziendali.<br />

Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche <strong>di</strong> allevamento applicate nei<br />

<strong>di</strong>versi settori <strong>di</strong> allevamento.<br />

Si <strong>di</strong>spone l’applicazione delle <strong>di</strong>stanze minime reciproche anche agli allevamenti<br />

annoverati quali “strutture agricolo-produttive” nel caso in cui superino un<br />

determinato carico zootecnico, nonché ai manufatti costituenti impianti per la<br />

produzione <strong>di</strong> energia alimentati da biomasse e biogas.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Al fine del calcolo delle <strong>di</strong>stanze viene stabilito che:<br />

• l’allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati a<strong>di</strong>biti a ricovero<br />

e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui <strong>zootecnici</strong> o similari<br />

da esso derivanti;<br />

• la <strong>di</strong>stanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro<br />

dell’allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e<br />

concentrate e delle zone non agricole;<br />

• per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli e<strong>di</strong>fici destinati a residenza<br />

ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli e<strong>di</strong>fici interessati da<br />

vincolo <strong>di</strong> tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati<br />

da almeno 10 anni sulla base dei contratti <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong> energia elettrica.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Gli allevamenti esistenti, a con<strong>di</strong>zione che risultino in possesso <strong>di</strong> idonea<br />

autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell’autorizzazione<br />

integrata ambientale(AIA) – nonché siano inseriti nell’anagrafica dei Servizi veterinari,<br />

possono continuare ad esercitare l’attività zootecnica anche se posti a <strong>di</strong>stanze<br />

inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

La presente normativa non si applica:<br />

• alla costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici funzionali ad allevamenti esistenti, <strong>di</strong>versi da quelli<br />

destinati alla stabulazione degli animali;<br />

• agli interventi <strong>di</strong> adeguamento tecnologico e riconversione <strong>di</strong> allevamenti esistenti<br />

che non comportano il passaggio ad una classe <strong>di</strong>mensionale o <strong>di</strong> punteggio<br />

superiori;<br />

• alla realizzazione <strong>di</strong> strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio<br />

degli effluenti;<br />

Non si applica inoltre agli allevamenti (nuovi o ampliamenti) agricolo-produttivi<br />

(non zootecnico-intensivi) che, rispettando i requisiti <strong>di</strong> nesso funzionale, NON<br />

superano in ambito aziendale il peso vivo me<strong>di</strong>o come limite superiore della classe<br />

1;


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

La presente normativa si applica:<br />

• ai nuovi allevamenti zootecnico-intensivi (allevamenti che non sod<strong>di</strong>sfano i<br />

requisiti del nesso funzionale con l’azienda agricola);<br />

• ai nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti <strong>di</strong> nesso<br />

funzionale, superano in ambito aziendale il peso vivo me<strong>di</strong>o come limite superiore<br />

della classe 1;<br />

• agli ampliamenti <strong>di</strong> centri <strong>zootecnici</strong> pre-esistenti qualificati quali strutture<br />

agricolo-produttive per i quali l’aumento del numero dei capi allevati comporta la<br />

per<strong>di</strong>ta dei requisiti del nesso funzionale con l’azienda agricola;<br />

• agli ampliamenti <strong>di</strong> centri <strong>zootecnici</strong> pre-esistenti <strong>di</strong> carattere intensivo;<br />

• alle strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti <strong>di</strong> nuova<br />

realizzazione;<br />

• agli impianti per la produzione <strong>di</strong> energia alimentati da biogas e da biomasse.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Al fine <strong>di</strong> correlare la determinazione delle <strong>di</strong>stanze reciproche al concetto <strong>di</strong><br />

inquinamento potenziale, sono definite TRE classi <strong>di</strong>mensionali (in termini <strong>di</strong> carico<br />

zootecnico) che tengono conto della categoria allevata e del peso .<br />

Le categoria <strong>di</strong> allevamento sono:<br />

• bovini<br />

• suini<br />

• ovicaprini<br />

• equini<br />

• avicoli<br />

• conigli<br />

• altri<br />

La classe è definita in termini <strong>di</strong> PESO VIVO MEDIO presente nel centro zootecnico.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Ai fini della definizione delle <strong>di</strong>stanze reciproche (sono escluse la casa del conduttore,<br />

dei coa<strong>di</strong>uvanti familiari o del custode dell’allevamento) viene attribuito un punteggio<br />

sulla base delle seguenti tecniche <strong>di</strong> allevamento:<br />

a) tipologia dell'ambiente <strong>di</strong> stabulazione e del sistema pulizia;<br />

b) sistema <strong>di</strong> ventilazione;<br />

c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni.


Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />

Nelle more dell’approvazione delle linee guida regionali per l’autorizzazione degli<br />

impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti<br />

costituenti gli impianti per la produzione <strong>di</strong> energia alimentati da biogas e da biomasse<br />

(<strong>di</strong>gestore, vasca <strong>di</strong> caricamento delle biomasse, vasca <strong>di</strong> stoccaggio<br />

dell’effluente/concimaia), devono essere collocati ad una <strong>di</strong>stanza minima dai confini<br />

<strong>di</strong> proprietà e dalle abitazioni, pari a quella in<strong>di</strong>viduata nella tabella 2 (<strong>di</strong>stanze dai<br />

confini <strong>di</strong> proprietà), nonché nelle tabelle 4 (<strong>di</strong>stanze da residenze civili sparse) e 5<br />

(<strong>di</strong>stanze da residenze civili concentrate) in corrispondenza della classe <strong>di</strong> punteggio 0-<br />

30:<br />

• per la classe <strong>di</strong>mensionale 1 per gli impianti fino a 249 kWe (15; 50; 100 m);<br />

• per la classe <strong>di</strong>mensionale 2 per gli impianti <strong>di</strong> potenza compresa tra i 250 e i 999<br />

kWe (20; 100; 200 m),<br />

• per la classe <strong>di</strong>mensionale 3 per gli impianti dai 1000 kWe (25; 150; 300 m).<br />

Il vincolo del rispetto delle <strong>di</strong>stanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei<br />

custo<strong>di</strong>/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto <strong>di</strong> convenzione ai fini<br />

dell’impiego dell’energia termica prodotta dall’impianto.


L’attività dello Sportello unico agricolo<br />

per gli allevamenti<br />

Interviene per l’approvazione <strong>di</strong> piani aziendali quando sono richiesti dalla norma<br />

(art. 44 L.R. n. 11/04) regionale: interventi e<strong>di</strong>lizi per la costruzione <strong>di</strong> nuovi<br />

allevamenti, per l’ampliamento <strong>di</strong> allevamenti esistenti, per realizzare strutture per<br />

effluenti <strong>zootecnici</strong>, per realizzare strutture per impianti <strong>di</strong> produzione energia da<br />

biomasse o biogas.<br />

Non interviene quando gli interventi e<strong>di</strong>lizi sono <strong>di</strong>: manutenzione or<strong>di</strong>naria o<br />

straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> restauro o risanamento conservativo, <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia.<br />

La qualificazione dell’intervento e<strong>di</strong>lizio è <strong>di</strong> competenza del comune.<br />

Allevamenti: il piano aziendale contiene la valutazione del nesso funzionale, della<br />

classe <strong>di</strong>mensionale e del punteggio del centro zootecnico, sulla base <strong>di</strong> quanto<br />

relazionato dal tecnico agrario abilitato.


L’attività dello Sportello unico agricolo<br />

per gli allevamenti<br />

La valutazione del piano aziendale prescinde dal rispetto delle <strong>di</strong>stanze degli<br />

interventi, nonché dalla loro compatibilità con le normative <strong>di</strong> tipo igienicosanitario,<br />

<strong>di</strong> sicurezza e prevenzione, ambientale, idraulico, culturale, con gli<br />

strumenti urbanistici e territoriali, con eventuali vincoli <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e tipo e<br />

quant’altro, rimanendo la verifica <strong>di</strong> tutti tali aspetti in capo alle rispettive autorità<br />

competenti in materia

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