ALLEVAMENTI Aspetti ambientali e zootecnici - Dipartimento di ...
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<strong>ALLEVAMENTI</strong><br />
<strong>Aspetti</strong> <strong>ambientali</strong> e <strong>zootecnici</strong><br />
Le competenze <strong>di</strong> AVEPA sulla valutazione <strong>di</strong><br />
progetti per la costruzione <strong>di</strong> allevamenti in<br />
zona agricola<br />
Verona, 12-14 Marzo 2013
AVEPA<br />
‣L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura<br />
(AVEPA), è un ente strumentale della Regione del<br />
Veneto, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico non economico,<br />
istituita con la Legge Regionale n. 31/2001.<br />
‣Ha funzioni <strong>di</strong> Organismo Pagatore per la Regione<br />
Veneto <strong>di</strong> aiuti, contributi e premi comunitari<br />
previsti dalla normativa dell’Unione Europea e<br />
finanziati, in tutto o in parte da fon<strong>di</strong> comunitari.
L’Agenzia è responsabile delle attività e dei<br />
proce<strong>di</strong>menti amministrativi relativi a:<br />
- ricezione ed istruttoria delle domande presentate<br />
dalle imprese agricole<br />
- autorizzazione degli importi da erogare ai<br />
beneficiari<br />
- esecuzione dei pagamenti<br />
- contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili<br />
- ren<strong>di</strong>contazione del proprio operato all’UE<br />
- redazione ed aggiornamento dei manuali<br />
procedurali relativi alle funzioni autorizzazione,<br />
esecuzione e contabilizzazione pagamenti
• In sede <strong>di</strong> istituzione, con la legge regionale n. 31 del 2001,<br />
la Regione del Veneto ha ritenuto <strong>di</strong> affidare ad Avepa, in<br />
prospettiva, la gestione <strong>di</strong> ogni altro aiuto in materia <strong>di</strong><br />
agricoltura e sviluppo rurale e lo svolgimento <strong>di</strong> compiti<br />
inerenti il monitoraggio <strong>di</strong> flussi finanziari relativi ai fon<strong>di</strong><br />
strutturali dell’Unione europea. Attraverso la stipula <strong>di</strong><br />
apposite convenzioni, la Giunta regionale ha<br />
successivamente negli anni ampliato le funzioni affidate ad<br />
Avepa, raggiungendo queste una quota significativa delle<br />
attività esercitate oggi dall’Agenzia.<br />
• Recentemente, con Deliberazioni della Giunta Regionale 30<br />
<strong>di</strong>cembre 2010, n. 3549, e 15 marzo 2011, n. 301, è stato<br />
costituito lo Sportello unico agricolo (Sua) al quale è stata<br />
affidata la gestione delle funzioni amministrative già svolte<br />
dagli Ispettorati regionali per l’agricoltura.
AVEPA si articola in<br />
o una Sede Centrale Direzionale -<br />
amministrativa, con sede a Padova,<br />
ed in<br />
o sette Sportelli Unici Agricoli (SUA) provinciali,<br />
che assicurano il presi<strong>di</strong>o del territorio<br />
regionale
Sportelli Unici Agricoli - SUA<br />
• Rappresentano le Strutture Operative dell’Agenzia sul territorio,<br />
<strong>di</strong>slocate una per ogni Provincia.<br />
• Provvedono a tutte le competenze amministrative, già svolte a<br />
livello territoriale dai Servizi Ispettorati Regionali all’Agricoltura<br />
(SIRA) e dalle Strutture Periferiche <strong>di</strong> AVEPA (SPA), che sono<br />
confluite nello Sportello unico agricolo (SUA) affidato ad AVEPA dal<br />
1° aprile 2011.<br />
• Accertano la presenza delle con<strong>di</strong>zioni per ad<strong>di</strong>venire<br />
all’autorizzazione dei pagamenti per il territorio e le misure <strong>di</strong><br />
competenza, me<strong>di</strong>ante le attività <strong>di</strong> verifica delle domande, <strong>di</strong><br />
attuazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco.<br />
• Conducono le verifiche attinenti la gestione del PSR (Programma <strong>di</strong><br />
Sviluppo Regionale), delle OCM (Organizzazioni comuni dei mercati<br />
agricoli) e <strong>di</strong> ogni altra materia delegata/attribuita dalla Regione del<br />
Veneto, adottando gli atti connessi.<br />
• Attuano le verifiche delle attività presso i soggetti delegati (Centri <strong>di</strong><br />
Assistenza Agricola – CAA).
IL GOVERNO DEL TERRITORIO<br />
• In materia urbanistica la Regione opera sostanzialmente attraverso<br />
azioni normative per la gestione del territorio e processi tecnicoamministrativi<br />
nell’ambito dell’approvazione dei Piani Regolatori<br />
Generali (PRG).<br />
• Il PRG (definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42 e<br />
<strong>di</strong>sciplinato in maniera organica dalla Regione nel 1980 dalla prima<br />
legge urbanistica regionale) è lo strumento me<strong>di</strong>ante il quale<br />
l'amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo<br />
urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio della totalità del territorio comunale.<br />
• Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei<br />
contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n. 11, che<br />
propone accanto ai livelli <strong>di</strong> pianificazione regionale e provinciale un<br />
livello <strong>di</strong> pianificazione comunale che mira principalmente a<br />
valorizzare l’autonomia del Comune e che si articola in <strong>di</strong>sposizioni<br />
strutturali con il Piano <strong>di</strong> Assetto del Territorio (PAT) e in <strong>di</strong>sposizioni<br />
operative con il Piano degli Interventi (PI).
• La <strong>di</strong>sciplina regionale principale del settore<br />
urbanistico è costituita da:<br />
• Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme<br />
per il governo del territorio e in materia <strong>di</strong><br />
paesaggio<br />
• Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 - Norme<br />
per l'assetto e l'uso del territorio (in parte<br />
abrogata)<br />
• Atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo (Deliberazione Giunta<br />
Regionale 8 ottobre 2004, n. 3178)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN<br />
MATERIA DI PAESAGGIO<br />
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11<br />
La legge regionale n. 11/04 stabilisce criteri, in<strong>di</strong>rizzi, meto<strong>di</strong> e contenuti degli<br />
strumenti <strong>di</strong> pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:<br />
a) promozione e realizzazione <strong>di</strong> uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a<br />
sod<strong>di</strong>sfare le necessità <strong>di</strong> crescita e <strong>di</strong> benessere dei citta<strong>di</strong>ni, senza pregiu<strong>di</strong>zio<br />
per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse<br />
naturali;<br />
b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli inse<strong>di</strong>amenti urbani ed<br />
extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero e<strong>di</strong>lizio ed ambientale<br />
degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguar<strong>di</strong>a e<br />
valorizzazione dei centri storici;<br />
c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree <strong>di</strong> importanza naturalistica;<br />
d) utilizzo <strong>di</strong> nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla<br />
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto inse<strong>di</strong>ativo esistente;<br />
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto<br />
idrogeologico;<br />
f) coor<strong>di</strong>namento delle <strong>di</strong>namiche del territorio regionale con le politiche <strong>di</strong><br />
sviluppo nazionali ed europee.
TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO NEL PIANO<br />
REGOLATORE COMUNALE (ART. 43)<br />
1. Il PAT, relativamente al territorio agricolo, in<strong>di</strong>vidua:<br />
a) gli e<strong>di</strong>fici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso<br />
compatibili;<br />
b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove e<strong>di</strong>ficazioni, le<br />
modalità d'intervento per il recupero degli e<strong>di</strong>fici esistenti con particolare<br />
attenzione a quelli <strong>di</strong> cui alla lettera a);<br />
c) i limiti fisici alla nuova e<strong>di</strong>ficazione con riferimento alle caratteristiche<br />
paesaggistico-<strong>ambientali</strong>, tecnico-agronomiche e <strong>di</strong> integrità fon<strong>di</strong>aria del<br />
territorio.
2. Il piano degli interventi (PI) in<strong>di</strong>vidua:<br />
a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;<br />
b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova e<strong>di</strong>ficazione con riferimento ai<br />
limiti <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera c);<br />
c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi e<strong>di</strong>lizi nel caso in<br />
cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fon<strong>di</strong>aria e<br />
attività colturali <strong>di</strong> tipo intensivo quali orti, vivai e serre;<br />
d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle<br />
esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT<br />
per gli e<strong>di</strong>fici con valore storico ambientale <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera a);<br />
e) le modalità costruttive per la realizzazione <strong>di</strong> serre fisse collegate alla<br />
produzione e al commercio <strong>di</strong> piante, ortaggi e <strong>di</strong> fiori coltivati in maniera<br />
intensiva, …..
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 1.<br />
Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione <strong>di</strong> quanto previsto dal PAT e dal PI,<br />
esclusivamente interventi e<strong>di</strong>lizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati<br />
alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con<br />
provve<strong>di</strong>mento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n.<br />
3 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d).
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 2.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> cui sopra sono consentiti, sulla base <strong>di</strong> un piano aziendale,<br />
esclusivamente all'impren<strong>di</strong>tore agricolo titolare <strong>di</strong> un'azienda agricola con i seguenti<br />
requisiti minimi:<br />
a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore<br />
Primario (SISP) <strong>di</strong> cui all'articolo 11 della legge regionale 12 <strong>di</strong>cembre 2003, n. 40<br />
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />
b) occupazione <strong>di</strong> almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta<br />
nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le<br />
aziende agricole ubicate nelle zone montane <strong>di</strong> cui alla legge regionale 39/99<br />
"Mo<strong>di</strong>fica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il<br />
funzionamento delle comunità montane" e successive mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />
c) red<strong>di</strong>tività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai<br />
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr n. 3178/04<br />
lett. d).
Deve essere presente un impren<strong>di</strong>tore agricolo e un’azienda agricola da lui<br />
condotta.<br />
L’impren<strong>di</strong>tore agricolo è la persona economica che organizza, cioè<br />
coor<strong>di</strong>na e gestisce, i fattori della produzione (beni naturali, capitali,<br />
lavoro) al fine <strong>di</strong> ottenere la produzione assumendosene i rischi tecnici ed<br />
economici.<br />
La produzione si attua me<strong>di</strong>ante le aziende. L’azienda si può definire come<br />
la combinazione equilibrata e coor<strong>di</strong>nata (in giusto rapporto) dei fattori<br />
della produzione.<br />
L’azienda è quin<strong>di</strong> una realtà oggettiva. Quando l’azienda viene gestita da<br />
un impren<strong>di</strong>tore si ha una impresa, quin<strong>di</strong> una realtà soggettiva.
Secondo l’art. 2135 del Co<strong>di</strong>ce Civile:<br />
“È impren<strong>di</strong>tore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione<br />
del fondo, selvicoltura, allevamento <strong>di</strong> animali e attività connesse.<br />
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento <strong>di</strong> animali si<br />
intendono le attività <strong>di</strong>rette alla cura e allo sviluppo <strong>di</strong> un ciclo biologico o <strong>di</strong><br />
una fase necessaria del ciclo stesso, <strong>di</strong> carattere vegetale o animale, che<br />
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o<br />
marine.<br />
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo<br />
impren<strong>di</strong>tore agricolo, <strong>di</strong>rette alla manipolazione, conservazione,<br />
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto<br />
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o<br />
dall'allevamento <strong>di</strong> animali, nonché le attività <strong>di</strong>rette alla fornitura <strong>di</strong> beni o<br />
servizi me<strong>di</strong>ante l'utilizzazione prevalente <strong>di</strong> attrezzature o risorse<br />
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi<br />
comprese le attività <strong>di</strong> valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e<br />
forestale, ovvero <strong>di</strong> ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 2 bis.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono consentiti agli impren<strong>di</strong>tori agricoli, in deroga ai<br />
requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad<br />
obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela<br />
dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere<br />
degli animali.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 1.<br />
Esclusivamente per la realizzazione <strong>di</strong> interventi non connessi all’aumento<br />
della produzione resi obbligatori per il rispetto <strong>di</strong> norme in materia <strong>di</strong><br />
ambiente, igiene, benessere degli animali, è consentito derogare dai red<strong>di</strong>ti<br />
minimi.<br />
In particolare, rientrano nell’ambito <strong>di</strong> tale deroga tutti gli investimenti relativi<br />
all’adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche <strong>di</strong> stoccaggio<br />
liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i <strong>di</strong>gestori o gli<br />
impianti <strong>di</strong> pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini<br />
dell’adeguamento dell’azienda alle <strong>di</strong>sposizioni regionali <strong>di</strong> applicazione della<br />
<strong>di</strong>rettiva comunitaria 91/676/CEE “Direttiva nitrati” in materia <strong>di</strong> protezione<br />
delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati <strong>di</strong> origine agricola.
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 2 ter.<br />
Al fine <strong>di</strong> garantire la tutela delle <strong>di</strong>fferenti realtà socio-economiche e agro<strong>ambientali</strong><br />
presenti nel territorio, in deroga ai requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2, gli interventi e<strong>di</strong>lizi<br />
destinati a strutture agricolo-produttive <strong>di</strong> cui al comma 1 sono consentiti, qualora<br />
siano realizzati dalle Regole <strong>di</strong> cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Rior<strong>di</strong>no<br />
delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da<br />
società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 3.<br />
Il piano aziendale <strong>di</strong> cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore<br />
secondo i parametri in<strong>di</strong>cati dal provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui all'articolo 50, comma 1, lettera<br />
d), n. 2 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d), è approvato dall‘Ispettorato<br />
regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:<br />
a) la certificazione dei requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2;<br />
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero <strong>di</strong><br />
occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle<br />
produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;<br />
c) la descrizione dettagliata degli interventi e<strong>di</strong>lizi, residenziali o agricolo-produttivi<br />
che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'in<strong>di</strong>cazione dei tempi e delle<br />
fasi della loro realizzazione, nonché la <strong>di</strong>chiarazione che nell'azienda agricola non<br />
sussistono e<strong>di</strong>fici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricoloproduttive<br />
il piano deve <strong>di</strong>mostrare analiticamente la congruità del loro<br />
<strong>di</strong>mensionamento rispetto alle attività aziendali.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 2.<br />
Il piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dall’impren<strong>di</strong>tore<br />
agricolo, deve essere presentato all’IRA (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA)<br />
competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti<br />
minimi.<br />
Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti e allegati:<br />
• Modello <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> approvazione , articolato in quadri;<br />
• Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la<br />
descrizione dell’azienda e degli gli interventi e<strong>di</strong>lizi, residenziali o agricolo<br />
produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda agricola, nonché <strong>di</strong>chiarazione<br />
che nell’azienda agricola non sussistono e<strong>di</strong>fici recuperabili ai fini richiesti;<br />
• Conto Economico (business plan);<br />
• Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi (allegato);<br />
• Copia del parere rilasciato da parte della competente Unità locale socio-sanitaria,<br />
per le sole strutture con finalità agricolo-produttive destinate ad allevamento<br />
(allegato).
Dgr 3178/04 allegato d) punto 2.<br />
Il piano deve <strong>di</strong>mostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo<br />
produttive, la congruità del loro <strong>di</strong>mensionamento rispetto alle attività aziendali.<br />
L’Ispettorato per l’agricoltura (ora Sportello unico agricolo presso AVEPA) – anche sulla<br />
scorta della documentazione progettuale – valuta:<br />
• la sussistenza del nesso funzionale con l’azienda, per quanto attiene le strutture<br />
destinate ad allevamento;<br />
• il limite del rapporto <strong>di</strong> copertura, per quanto riguarda le strutture per la<br />
coltivazione, protezione o forzatura delle colture;<br />
• il rapporto <strong>di</strong> connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima<br />
lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;<br />
• la necessità ai fini dell’esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e<br />
funzionale, delle rimanenti tipologie <strong>di</strong> intervento con finalità agricolo-produttiva.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 2.<br />
A conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza <strong>di</strong> tutti i requisiti,<br />
lo Sportello unico agricolo rilascia l’attestazione <strong>di</strong> approvazione del piano aziendale,<br />
al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché – per i soli<br />
interventi con finalità agricolo-produttive – copia vistata del progetto.<br />
Detta documentazione va allegata, a cura dell’impren<strong>di</strong>tore agricolo, alla richiesta <strong>di</strong><br />
rilascio del titolo abilitativo a costruire.
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 3 bis.<br />
Al fine <strong>di</strong> garantire l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> giovani in agricoltura sono consentiti gli<br />
interventi <strong>di</strong> cui al comma 1 in deroga ai requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2 e, limitatamente<br />
alle iniziative del Programma <strong>di</strong> sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani<br />
relative agli interventi e<strong>di</strong>lizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione<br />
del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul<br />
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del<br />
piano aziendale prevista dal comma 3.<br />
La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle<br />
agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto <strong>di</strong> servizi per il<br />
mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in<br />
agricoltura (AVEPA) <strong>di</strong> cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione<br />
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza <strong>di</strong> un piano<br />
aziendale che sod<strong>di</strong>sfi le caratteristiche previste al comma 3.
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 4.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono consentiti:<br />
…..<br />
• c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e<br />
congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive<br />
del piano <strong>di</strong> assetto del territorio.<br />
Si definiscono strutture agricolo-produttive tutti i manufatti necessari per lo<br />
svolgimento delle attività agricole, o <strong>di</strong> loro specifiche fasi, come definite nell’art. 2135<br />
Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
Non c’è limite <strong>di</strong> superficie o cubatura, posto dalla normativa regionale, ma <strong>di</strong><br />
funzionalità (rispondente alle funzioni a cui deve assolvere) e <strong>di</strong> congruità<br />
(adeguatezza: idoneo e opportuno; proporzionalità: armonico ed equilibrato) in<br />
rapporto alle attività agricole aziendali.
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 5.<br />
Gli interventi <strong>di</strong> recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono <strong>di</strong>sciplinati dal<br />
PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui alle<br />
lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno<br />
2001, n. 380 “Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>lizia” e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, ……..<br />
Sempre realizzabili, senza piano aziendale, interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />
interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento<br />
conservativo, <strong>di</strong> ristrutturazione .
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 5 ter.<br />
I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, <strong>di</strong>sciplinano nel PI la<br />
realizzazione <strong>di</strong> modesti manufatti realizzati in legno privi <strong>di</strong> qualsiasi fondazione<br />
stabile e pertanto <strong>di</strong> palese removibilità, necessari per il ricovero <strong>di</strong> piccoli animali,<br />
degli animali da bassa corte, da affezione o <strong>di</strong> utilizzo esclusivamente familiare,<br />
nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.<br />
Realizzabili senza piano aziendale
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 7 bis.<br />
Le società e le cooperative agricole, <strong>di</strong> trasformazione e/o commercializzazione dei<br />
prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti<br />
per la produzione <strong>di</strong> energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 8.<br />
La realizzazione <strong>di</strong> strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma<br />
restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio<br />
<strong>di</strong> uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per<br />
territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli<br />
allevamenti esistenti, in conformità ai parametri in<strong>di</strong>viduati nel provve<strong>di</strong>mento della<br />
Giunta regionale <strong>di</strong> cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr<br />
3178/04 all. d punto 4.)
EDIFICABILITÀ (ART. 44)<br />
Il comma 9.<br />
La realizzazione <strong>di</strong> allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della<br />
<strong>di</strong>sciplina dettata dal provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5.<br />
(atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr 3178/04 all. d punto 5.)<br />
Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture e<strong>di</strong>lizie e<br />
degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con<br />
nesso funzionale ad una azienda agricola. (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr 3178/04 all. d punto<br />
3.)
Dgr 3178/04 allegato d) punto 3.<br />
Strutture e manufatti per l’allevamento <strong>di</strong> animali:<br />
• qualora non sussista il nesso funzionale tra l’allevamento medesimo e l’azienda<br />
agricola, l’allevamento è da considerarsi “zootecnico-intensivo” e pertanto<br />
assoggettato alla <strong>di</strong>sciplina speciale contenuta nel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al punto<br />
5), lett. d), comma 1 dell’art. 50 (atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo - Dgr 3178/04).<br />
• Il nesso funzionale è legato:<br />
- all’utilizzo, in termini <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> copertura dei fabbricati ad uso<br />
allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;<br />
- alla capacità teorica del fondo agricolo <strong>di</strong> coprire quota parte delle necessità<br />
foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie<br />
d’allevamento - del quasi completo ricorso all’approvvigionamento esterno;<br />
- alla esigenza <strong>di</strong> ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la <strong>di</strong>stribuzione delle<br />
deiezioni, anche su suoli non <strong>di</strong>rettamente in conduzione dell’azienda, al fine<br />
<strong>di</strong> evitare impatti negativi sull’ambiente.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 3.<br />
Solo il sod<strong>di</strong>sfacimento contestuale dei tre requisiti sopra riportati, nel rispetto <strong>di</strong><br />
appositi in<strong>di</strong>ci parametrici definiti dalla Giunta regionale, consente il riconoscimento<br />
della sussistenza del nesso funzionale tra l’allevamento medesimo e l’azienda agricola.<br />
I valori sono riportati nella tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso<br />
funzionale tra allevamento e azienda agricola - a cui si rimanda.<br />
Si segnala che:<br />
il rapporto <strong>di</strong> copertura si riferisce al corpo aziendale ricadente in zona agricola sul<br />
quale vengono realizzati i fabbricati e manufatti destinati all'allevamento;<br />
la quota approvvigionamento è il rapporto tra le Unità foraggiere teoriche producibili<br />
per ettaro (come risultanti dall'attribuzione dei terreni in conduzione dell'azienda, alle<br />
rispettive fasce <strong>di</strong> qualità catastale) e le Unità foraggere <strong>di</strong> consumo annuale dei capi<br />
in allevamento ;<br />
Il peso vivo me<strong>di</strong>o per ettaro tiene conto oltre che dei terreni dell'azienda<br />
<strong>di</strong>rettamente in conduzione anche delle eventuali altre superfici asservite (utili per la<br />
<strong>di</strong>stribuzione degli effluenti <strong>zootecnici</strong>).
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Punto 5): modalità <strong>di</strong> realizzazione degli allevamenti <strong>zootecnici</strong> intensivi e la<br />
definizione delle <strong>di</strong>stanze sulla base del tipo e <strong>di</strong>mensione dell’allevamento rispetto<br />
alla qualità e quantità <strong>di</strong> inquinamento prodotto.<br />
L’originale <strong>di</strong>sciplina (Dgr 3178/04) è stata mo<strong>di</strong>ficata con la Dgr n. 329 del 16 febbraio<br />
2010 e successivamente è stata integralmente rinnovata e sostituita dalla Dgr n. 856<br />
del 15 maggio 2012.<br />
La Dgr 3178/04 ha inoltre sostituito la Dgr 7949/89.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Si in<strong>di</strong>viduano i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi “in<br />
relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità <strong>di</strong> inquinamento<br />
potenziale”, definendo le <strong>di</strong>stanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad<br />
esclusione degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini <strong>di</strong><br />
proprietà e dalle abitazioni non aziendali.<br />
Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche <strong>di</strong> allevamento applicate nei<br />
<strong>di</strong>versi settori <strong>di</strong> allevamento.<br />
Si <strong>di</strong>spone l’applicazione delle <strong>di</strong>stanze minime reciproche anche agli allevamenti<br />
annoverati quali “strutture agricolo-produttive” nel caso in cui superino un<br />
determinato carico zootecnico, nonché ai manufatti costituenti impianti per la<br />
produzione <strong>di</strong> energia alimentati da biomasse e biogas.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Al fine del calcolo delle <strong>di</strong>stanze viene stabilito che:<br />
• l’allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati a<strong>di</strong>biti a ricovero<br />
e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui <strong>zootecnici</strong> o similari<br />
da esso derivanti;<br />
• la <strong>di</strong>stanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro<br />
dell’allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e<br />
concentrate e delle zone non agricole;<br />
• per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli e<strong>di</strong>fici destinati a residenza<br />
ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli e<strong>di</strong>fici interessati da<br />
vincolo <strong>di</strong> tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati<br />
da almeno 10 anni sulla base dei contratti <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong> energia elettrica.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Gli allevamenti esistenti, a con<strong>di</strong>zione che risultino in possesso <strong>di</strong> idonea<br />
autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell’autorizzazione<br />
integrata ambientale(AIA) – nonché siano inseriti nell’anagrafica dei Servizi veterinari,<br />
possono continuare ad esercitare l’attività zootecnica anche se posti a <strong>di</strong>stanze<br />
inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
La presente normativa non si applica:<br />
• alla costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici funzionali ad allevamenti esistenti, <strong>di</strong>versi da quelli<br />
destinati alla stabulazione degli animali;<br />
• agli interventi <strong>di</strong> adeguamento tecnologico e riconversione <strong>di</strong> allevamenti esistenti<br />
che non comportano il passaggio ad una classe <strong>di</strong>mensionale o <strong>di</strong> punteggio<br />
superiori;<br />
• alla realizzazione <strong>di</strong> strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio<br />
degli effluenti;<br />
Non si applica inoltre agli allevamenti (nuovi o ampliamenti) agricolo-produttivi<br />
(non zootecnico-intensivi) che, rispettando i requisiti <strong>di</strong> nesso funzionale, NON<br />
superano in ambito aziendale il peso vivo me<strong>di</strong>o come limite superiore della classe<br />
1;
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
La presente normativa si applica:<br />
• ai nuovi allevamenti zootecnico-intensivi (allevamenti che non sod<strong>di</strong>sfano i<br />
requisiti del nesso funzionale con l’azienda agricola);<br />
• ai nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti <strong>di</strong> nesso<br />
funzionale, superano in ambito aziendale il peso vivo me<strong>di</strong>o come limite superiore<br />
della classe 1;<br />
• agli ampliamenti <strong>di</strong> centri <strong>zootecnici</strong> pre-esistenti qualificati quali strutture<br />
agricolo-produttive per i quali l’aumento del numero dei capi allevati comporta la<br />
per<strong>di</strong>ta dei requisiti del nesso funzionale con l’azienda agricola;<br />
• agli ampliamenti <strong>di</strong> centri <strong>zootecnici</strong> pre-esistenti <strong>di</strong> carattere intensivo;<br />
• alle strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti <strong>di</strong> nuova<br />
realizzazione;<br />
• agli impianti per la produzione <strong>di</strong> energia alimentati da biogas e da biomasse.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Al fine <strong>di</strong> correlare la determinazione delle <strong>di</strong>stanze reciproche al concetto <strong>di</strong><br />
inquinamento potenziale, sono definite TRE classi <strong>di</strong>mensionali (in termini <strong>di</strong> carico<br />
zootecnico) che tengono conto della categoria allevata e del peso .<br />
Le categoria <strong>di</strong> allevamento sono:<br />
• bovini<br />
• suini<br />
• ovicaprini<br />
• equini<br />
• avicoli<br />
• conigli<br />
• altri<br />
La classe è definita in termini <strong>di</strong> PESO VIVO MEDIO presente nel centro zootecnico.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Ai fini della definizione delle <strong>di</strong>stanze reciproche (sono escluse la casa del conduttore,<br />
dei coa<strong>di</strong>uvanti familiari o del custode dell’allevamento) viene attribuito un punteggio<br />
sulla base delle seguenti tecniche <strong>di</strong> allevamento:<br />
a) tipologia dell'ambiente <strong>di</strong> stabulazione e del sistema pulizia;<br />
b) sistema <strong>di</strong> ventilazione;<br />
c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni.
Dgr 3178/04 allegato d) punto 5.<br />
Nelle more dell’approvazione delle linee guida regionali per l’autorizzazione degli<br />
impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti<br />
costituenti gli impianti per la produzione <strong>di</strong> energia alimentati da biogas e da biomasse<br />
(<strong>di</strong>gestore, vasca <strong>di</strong> caricamento delle biomasse, vasca <strong>di</strong> stoccaggio<br />
dell’effluente/concimaia), devono essere collocati ad una <strong>di</strong>stanza minima dai confini<br />
<strong>di</strong> proprietà e dalle abitazioni, pari a quella in<strong>di</strong>viduata nella tabella 2 (<strong>di</strong>stanze dai<br />
confini <strong>di</strong> proprietà), nonché nelle tabelle 4 (<strong>di</strong>stanze da residenze civili sparse) e 5<br />
(<strong>di</strong>stanze da residenze civili concentrate) in corrispondenza della classe <strong>di</strong> punteggio 0-<br />
30:<br />
• per la classe <strong>di</strong>mensionale 1 per gli impianti fino a 249 kWe (15; 50; 100 m);<br />
• per la classe <strong>di</strong>mensionale 2 per gli impianti <strong>di</strong> potenza compresa tra i 250 e i 999<br />
kWe (20; 100; 200 m),<br />
• per la classe <strong>di</strong>mensionale 3 per gli impianti dai 1000 kWe (25; 150; 300 m).<br />
Il vincolo del rispetto delle <strong>di</strong>stanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei<br />
custo<strong>di</strong>/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto <strong>di</strong> convenzione ai fini<br />
dell’impiego dell’energia termica prodotta dall’impianto.
L’attività dello Sportello unico agricolo<br />
per gli allevamenti<br />
Interviene per l’approvazione <strong>di</strong> piani aziendali quando sono richiesti dalla norma<br />
(art. 44 L.R. n. 11/04) regionale: interventi e<strong>di</strong>lizi per la costruzione <strong>di</strong> nuovi<br />
allevamenti, per l’ampliamento <strong>di</strong> allevamenti esistenti, per realizzare strutture per<br />
effluenti <strong>zootecnici</strong>, per realizzare strutture per impianti <strong>di</strong> produzione energia da<br />
biomasse o biogas.<br />
Non interviene quando gli interventi e<strong>di</strong>lizi sono <strong>di</strong>: manutenzione or<strong>di</strong>naria o<br />
straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> restauro o risanamento conservativo, <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia.<br />
La qualificazione dell’intervento e<strong>di</strong>lizio è <strong>di</strong> competenza del comune.<br />
Allevamenti: il piano aziendale contiene la valutazione del nesso funzionale, della<br />
classe <strong>di</strong>mensionale e del punteggio del centro zootecnico, sulla base <strong>di</strong> quanto<br />
relazionato dal tecnico agrario abilitato.
L’attività dello Sportello unico agricolo<br />
per gli allevamenti<br />
La valutazione del piano aziendale prescinde dal rispetto delle <strong>di</strong>stanze degli<br />
interventi, nonché dalla loro compatibilità con le normative <strong>di</strong> tipo igienicosanitario,<br />
<strong>di</strong> sicurezza e prevenzione, ambientale, idraulico, culturale, con gli<br />
strumenti urbanistici e territoriali, con eventuali vincoli <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e tipo e<br />
quant’altro, rimanendo la verifica <strong>di</strong> tutti tali aspetti in capo alle rispettive autorità<br />
competenti in materia