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Le assicurazioni sociali - Libera

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<strong>Le</strong> <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong><br />

Stato 1° gennaio 2012<br />

LCP <strong>Libera</strong> SA<br />

esperti in materia di previdenza professionale · un’impresa del gruppo Lane Clark & Peacock


Impressum<br />

Editrice LCP <strong>Libera</strong> SA LCP <strong>Libera</strong> SA<br />

Aeschengraben 10 Stockerstrasse 34<br />

Casella postale<br />

Casella postale<br />

4010 Basilea 8022 Zurigo<br />

Telefono +41 (0) 61 205 74 00 Telefono +41 (0) 43 817 73 00<br />

Telefax +41 (0) 61 205 74 99 Telefax +41 (0) 43 817 73 99<br />

Redazione<br />

e ordinazioni<br />

Redazione: Irmgard Germann, Dr. Claudia Fuchs<br />

Ordinazioni: info@libera.ch, telefono +41 (0) 43 817 73 00<br />

Ringraziamo tutte le autorità federali e cantonali interpellate per il<br />

loro sostegno nella rielaborazione di questo opuscolo.<br />

Questo opuscolo viene pubblicato in lingua tedesca, francese,<br />

inglese e italiana.<br />

LCP <strong>Libera</strong> non si assume alcuna responsabilità circa l’esattezza<br />

e la completezza del contenuto.<br />

Copyright by LCP <strong>Libera</strong> SA


1<br />

Sommario<br />

Il principio dei tre pilastri.................................................................................................. 2<br />

LAVS<br />

LAI<br />

LPC<br />

LPP<br />

Pilastro 3a<br />

Assicurazione vecchiaia e superstiti................................................................................ 4<br />

Assicurazione invalidità.................................................................................................... 7<br />

Prestazioni complementari dell’AVS e dell’AI ................................................................. 8<br />

Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti....................................... 9<br />

Previdenza vincolata con privilegi fiscali .......................................................................13<br />

Accordi bilaterali..............................................................................................................14<br />

LADI<br />

LIPG<br />

LAM<br />

LAINF<br />

LAMal<br />

LAFam<br />

LPGA<br />

Assicurazione contro la disoccupazione<br />

e indennità in caso d’insolvibilità ...................................................................................15<br />

Indennità perdita di guadagno / assicurazione maternità .............................................17<br />

Assicurazione militare ....................................................................................................18<br />

Assicurazione infortuni....................................................................................................19<br />

Assicurazione malattia .................................................................................................. 20<br />

Assegni familiari............................................................................................................. 21<br />

Parte generale del diritto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> .................................................... 22<br />

Riassunto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong>............................................................................. 23<br />

Fonti legislative............................................................................................................... 24


2<br />

Il principio dei tre pilastri<br />

In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, per l’invalidità e per il decesso funziona a differenti livelli,<br />

nell’ambito di diverse <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong>, coordinate le une con le altre.<br />

Primo pilastro<br />

Il primo pilastro concerne l’assicurazione vecchiaia e<br />

superstiti e l’assicurazione invalidità obbligatorie (AVS /<br />

AI). Queste due <strong>assicurazioni</strong> coprono, conformemente<br />

alle disposizioni legali, il minimo vitale degli assicurati<br />

nella vecchiaia o in caso d’invalidità. In caso di<br />

decesso, le <strong>assicurazioni</strong> versano le prestazioni ai superstiti.<br />

Poiché sovente nella pratica le rendite versate non<br />

permettono il raggiungimento di quest’obiettivo, i Cantoni<br />

assegnano le cosiddette prestazioni complementari,<br />

cioè delle prestazioni supplementari, a seconda<br />

dei bisogni dei beneficiari di prestazioni AVS / AI. L’AVS<br />

e l’AI sono delle <strong>assicurazioni</strong> per la popolazione, a favore<br />

di tutte le persone domiciliate o che esercitano<br />

un’attività lucrativa in Svizzera.<br />

Secondo pilastro<br />

Lo scopo di quest’assicurazione è quello di permettere<br />

in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita<br />

abituale per i lavoratori. Al fine di costituire un capitale<br />

di vecchiaia e permettere la copertura rischio, la legge<br />

(LPP) prevede un’assicurazione minima obbligatoria,<br />

secondo la quale dei contributi sono prelevati dallo stipendio,<br />

fino a concorrenza di un importo massimo determinato.<br />

Poiché normalmente l’assicurazione minima non permette<br />

di raggiungere l’obiettivo prefisso delle prestazioni,<br />

in pratica si ricorre sovente a soluzioni più estese.<br />

Terzo pilastro<br />

Una previdenza più completa ed estesa può essere<br />

realizzata nell’ambito del risparmio individuale presso<br />

le banche e le compagnie d’assicurazione. Il legislatore<br />

incoraggia il risparmio a scopo previdenziale<br />

permettendo la deduzione dei premi pagati alla previdenza<br />

vincolata (il cosiddetto 3° pilastro), la quale<br />

non permette di disporre liberamente del capitale accumulato.


3<br />

Previdenza<br />

statale<br />

Previdenza<br />

professionale<br />

Previdenza<br />

privata<br />

1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro<br />

Minimo esistenziale<br />

Mantenimento del<br />

tenore di vita attuale<br />

Complemento<br />

individuale<br />

AVS / AI<br />

Prestazioni<br />

complementari<br />

2a Parte<br />

obbligatoria<br />

LPP / L AINF<br />

2b<br />

Parte facoltativa<br />

3a<br />

Previdenza<br />

vincolata<br />

3b<br />

Previdenza<br />

libera


4<br />

Assicurazione vecchiaia e superstiti<br />

<strong>Le</strong> rendite AVS / AI vengono adeguate ogni due anni in base all’andamento dell’indice misto, corrispondente<br />

alla media aritmetica tra l’indice dei salari e l’indice dei prezzi. L’ultimo adeguamento<br />

è stato effettuato il 1° gennaio 2011. Il prossimo adeguamento avrà luogo al più presto il 1° gennaio<br />

2013.<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Base per il calcolo dei contributi<br />

Assicurare il minimo vitale agli anziani ed ai superstiti.<br />

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano<br />

un’attività lucrativa in Svizzera, come pure (in casi<br />

particolari) le persone che svolgono un’attività lavorativa<br />

all’estero per un datore di lavoro svizzero.<br />

Salariati<br />

Reddito complessivo da attività lucrativa (= totalità<br />

delle retribuzioni ricevute in rapporto con il contratto di<br />

lavoro). I datori di lavoro sono legalmente tenuti a dedurre<br />

dal salario la parte dei contributi prescritta e a<br />

versarla alla Cassa di compensazione.<br />

I redditi esigui fino a CHF 2300 all’anno possono, facoltativamente,<br />

essere assoggettati all’obbligo contributivo<br />

(questo non vale per il personale domestico).<br />

Per imprese di piccole dimensioni è possibile la riscossione<br />

semplificata dei contributi quando l’intera massa<br />

salariale annua dei dipendenti non supera CHF 55 680.<br />

In questo caso, il salario annuo AVS di un singolo dipendente<br />

può ammontare al massimo a CHF 20 880.<br />

Indipendenti<br />

Reddito derivante da attività lucrativa indipendente ridotto<br />

delle deduzioni previste per legge. I contributi<br />

saranno ricalcolati in base al reddito attuale nell’anno<br />

di contribuzione.<br />

Beneficiari AVS con attività lucrativa<br />

Possono rivendicare una franchigia annua di CHF<br />

16 800 o di CHF 1400 al mese per ogni datore di lavoro.<br />

<strong>Le</strong> componenti del reddito eccedenti questo limite<br />

sono soggette all’AVS, all’AI e all’IPG, ma non all’AD.<br />

Persone senza attività lucrativa<br />

Il livello dei contributi sarà calcolato in base all’attuale<br />

reddito da pensione e dal patrimonio nell’attuale anno<br />

di contribuzione. In questo contesto verranno considerate<br />

anche le rendite AVS; non le rendite AI. L’obbligo di<br />

pagamento dei contributi si estingue dopo il raggiungimento<br />

dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli<br />

uomini. I coniugati senza attività lavorativa sono esentati<br />

dall’obbligo di contribuzione, se il coniuge che<br />

esercita un’attività lavorativa ha versato almeno il doppio<br />

dell’importo minimo previsto.


5<br />

Accrediti educativi<br />

e assistenziali<br />

Finanziamento / contributi<br />

Per il calcolo delle rendite vengono presi in considerazione<br />

anche gli accrediti per compiti assistenziali ed<br />

educativi. Questi accrediti sono supplementi del reddito<br />

proveniente dal lavoro determinante per il calcolo<br />

delle rendite, non sono delle prestazioni di denaro effettive.<br />

Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali<br />

deve essere fatto valere ogni anno.<br />

I contributi per l’AVS / AI / IPG sono calcolati globalmente<br />

e prelevati in un unico importo.<br />

Salariati<br />

AVS 8,4 %<br />

AI 1,4 %<br />

IPG 0,5 % (solo fino al 31 dicembre 2015)<br />

Totale 10,3 %<br />

I contributi AVS / AI / IPG sono pagati pariteticamente<br />

per metà cadauno dal datore di lavoro e dal dipendente<br />

(5,15 % per parte).<br />

Indipendenti<br />

AVS 7,8 %<br />

AI 1,4 %<br />

IPG 0,5 % (solo fino al 31 dicembre 2015)<br />

Totale 9,7 %<br />

Per redditi da attività lucrativa<br />

– da CHF 55 700 fino a CHF 9300 è in vigore una scala<br />

decrescente dal 9,500 % fino al 5,116 %, ma minimo<br />

CHF 475<br />

– al di sotto di CHF 9200 esiste un minimo di CHF 387.<br />

Persone senza attività lucrativa<br />

I contributi per AVS, AI e IPG a seconda dell’entità dei<br />

patrimoni e dei redditi da rendite (in CHF/anno): minimo<br />

475, massimo 23 750.<br />

Contributi statali<br />

Nel 2010, circa il 25,4 % delle entrate annue è stato finanziato<br />

dall’ente pubblico. Questa quota si compone<br />

di assegnazioni della Confederazione e dei Cantoni, di<br />

cessioni derivanti dalle entrate dell’IVA e dai proventi<br />

derivanti dalla tassa sulle case da gioco.


6<br />

Prestazioni assicurative<br />

(Selezione)<br />

<strong>Le</strong> pensioni annue ordinarie per le parti assicurate con<br />

un periodo completo di contributi dai 64 anni d’età (per<br />

le donne) o dai 65 anni (per gli uomini).<br />

Genere di rendita Min. Mass.<br />

CHF CHF<br />

Rendita di vecchiaia 13 920 27 840<br />

<strong>Le</strong> due pensioni dei coniugi 41 760<br />

Rendita per vedove / vedovi 11 136 22272<br />

Rendita per orfani e per figli 5568 11 136<br />

Rendita completa per orfani e per figli 8352 16 704<br />

Assegno per grandi invalidi<br />

di grado lieve / medio / elevato 2784 / 6960 / 11 136<br />

Prelievo anticipato o posticipo<br />

della rendita di vecchiaia<br />

Prospettive<br />

Nel contesto dell’età flessibile di vecchiaia, le donne e<br />

gli uomini possono anticipare o posticipare il prelievo<br />

della rendita di vecchiaia come segue:<br />

– anticipo di 1 oppure di 2 anni interi (non è possibile<br />

l’anticipo di singoli mesi) oppure<br />

– ritardo di 1 fino ad un massimo di 5 anni.<br />

La riduzione in caso di prelievo anticipato della rendita<br />

ammonta per un anno al 6,8 % e per due anni al<br />

13,6 %. In caso di posticipo la rendita di vecchiaia aumenta<br />

di un supplemento mensile (al massimo del<br />

31,5 %). Durante il periodo dopo aver posticipato il prelievo<br />

si può chiedere liberamente il versamento della<br />

rendita.<br />

Come atteso, dopo il fallimento dell’11ª revisione dell’<br />

AVS nell’ottobre 2010 il Consiglio federale ha deciso<br />

già il 3 dicembre 2010 le prime modifiche che sono<br />

state successivamente approvate dal Parlamento il 17<br />

giugno 2011. La revisione della LAVS per migliorare<br />

l’attuazione dell’AVS, unitamente alle relative modifiche<br />

dell’OAVS, entrerà in vigore il 1 o gennaio 2012<br />

quale prima tappa della riforma in corso. La seconda<br />

tappa a medio termine è stata presa in esame. Con<br />

questa riforma radicale s’intende garantire la sicurezza<br />

finanziaria dell’AVS e modernizzarne la sua attuazione.<br />

www.ahv-insieme.ch


7<br />

Assicurazione invalidità<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Base per il calcolo dei contributi<br />

Finanziamento / contributi<br />

Prestazioni assicurative<br />

(Selezione)<br />

Prospettive<br />

(Re)integrazione degli assicurati nell’attività lavorativa.<br />

Assicurazione del minimo vitale agli invalidi ed alle loro<br />

famiglie.<br />

Come per l’AVS.<br />

Come per l’AVS.<br />

Cfr. AVS (pagina 5). Inoltre rilevanti prestazioni da parte<br />

dell’amministrazione pubblica.<br />

Misure di reinserimento<br />

Misure mediche e professionali (tra cui consulenza professionale,<br />

riqualificazione, prima formazione professionale,<br />

collocamento professionale, esercizio di un lavoro a<br />

titolo di prova, contributo d’inserimento, aiuti sotto forma<br />

di capitale), rilevamento tempestivo e intervento tempestivo,<br />

misure d’integrazione, consegna di mezzi ausiliari,<br />

indennità giornaliere.<br />

Rendita d’invalidità, rendita d’invalidità per figli<br />

Rendita d’invalidità 100 % in CHF: min. 13 920, max.<br />

27 840<br />

Rendita d’invalidità per figli 40 %<br />

Grado d’invalidità<br />

min. 40 %<br />

min. 50 %<br />

min. 60 %<br />

min. 70 %<br />

Diritto a<br />

un quarto della rendita<br />

mezza rendita<br />

tre quarti della rendita<br />

rendita intera<br />

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in casa<br />

Di grado esiguo: CHF 5568 prestazione annuale<br />

Di grado medio: CHF 13 920 prestazione annuale<br />

Di grado elevato: CHF 22272 prestazione annuale<br />

Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in un ospizio<br />

Di grado esiguo: CHF 2784 prestazione annuale<br />

Di grado medio: CHF 6960 prestazione annuale<br />

Di grado elevato: CHF 11 136 prestazione annuale<br />

Supplemento per l’assistenza intesiva domestica per gli<br />

invalidi minorenni<br />

Almeno 4 ore: CHF 5568 prestazione annuale<br />

Almeno 6 ore: CHF 11 136 prestazione annuale<br />

Almeno 8 ore: CHF 16 704 prestazione annuale<br />

La 6ª revisione dell’AI è suddivisa in due pacchetti di<br />

misure (6a e 6b). Il pacchetto 6a entra in vigore il 1 o gennaio<br />

2012. Punti chiave: revisione delle rendite imperniata<br />

sul reinserimento, revisione delle rendite in base<br />

alle disposizioni finali, contributo di assistenza. Punti<br />

chiave del pacchetto 6b, che dovrebbe entrare in vigore<br />

a partire dal 1 o gennaio 2015: sistema delle rendite lineari,<br />

rafforzamento del reinserimento, riduzione delle<br />

rendite d’invalidità per figli.


8<br />

Prestazioni complementari dell’AVS e dell’AI<br />

Obiettivo e scopo<br />

Prestazioni assicurative<br />

Copertura del minimo vitale per i beneficiari delle rendite<br />

AVS / AI che vivono in Svizzera.<br />

Prestazioni in denaro<br />

Prestazioni complementari annuali, che corrispondono<br />

alla differenza fra le spese riconosciute per legge e<br />

i redditi determinanti.<br />

Nell’ambito delle spese riconosciute, il fabbisogno vitale<br />

generale per le persone che vivono all’interno di<br />

un’economia domestica è:<br />

per persone sole CHF 19 050<br />

per coppie coniugate CHF 28 575<br />

per orfani CHF 9945<br />

per i / le primi / e figli / figlie, ciascuno / a CHF 9945<br />

per due altri / e figli / figlie, ciascuno / a CHF 6630<br />

per ogni altro / a figlio / figlia CHF 3315<br />

In linea di massima questi valori limite vengono aumentati<br />

dell’importo del premio cantonale medio per<br />

l’assicurazione malattia di base.<br />

Finanziamento / contributi<br />

Realizzazione<br />

Prospettive<br />

Prestazioni in natura<br />

Accredito di spese di cura per malattia e invalidità, se<br />

non sono già coperte da un’assicurazione.<br />

Il finanziamento è assicurato da Confederazione, Cantoni<br />

e Comuni attingendo a risorse generali.<br />

Il versamento delle prestazioni complementari avviene<br />

tramite i Cantoni. La domanda per l’ottenimento della<br />

prestazione è in genere da inoltrare all’agenzia del Comune<br />

di domicilio o alla Cassa di compensazione cantonale.<br />

Presso l’Ufficio centrale di compensazione, dal<br />

1° gennaio 2012 viene gestito un Registro delle prestazioni<br />

complementari.<br />

Il 10 agosto 2011 il DFI ha presentato all’attenzione<br />

della Commissione per la sicurezza sociale e la salute<br />

del Consiglio nazionale un rapporto concernente l’adeguamento<br />

del canone massimo di locazione nelle prestazioni<br />

complementari (PC). Questo rapporto espone,<br />

a seguito dell’aumento di circa il 18 % dei canoni di<br />

locazione dall’ultimo adeguamento, più varianti di adeguamento<br />

riguardanti i canoni massimi di locazione.<br />

Un adeguamento verrà preso in considerazione al più<br />

presto a partire dal 2013, poiché l’ultimo adeguamento<br />

è stato stabilito per il 2011.


9<br />

Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti<br />

Il tasso d’interesse minimo viene ridotto all’1,5% a partire dal 1° gennaio 2012. Per le prestazioni<br />

di uscita è in vigore un interesse di mora del 2,5 %.<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Base per il calcolo<br />

Assicurare il tenore di vita abituale (unitamente alle<br />

prestazioni AVS / AI). <strong>Le</strong> disposizioni della LPP sono da<br />

intendere come prestazioni legali minime (pilastro 2a).<br />

In pratica vengono offerte soluzioni di previdenza più<br />

estese (pilastro 2b).<br />

Obbligatoriamente<br />

– I dipendenti con un salario superiore a CHF 20 880<br />

(le persone fra i 18 e 24 anni unicamente per il rischio<br />

di decesso e d’invalidità; le persone sopra<br />

anche per la costituzione del capitale di vecchiaia)<br />

– I disoccupati con un’indennità giornaliera di almeno<br />

CHF 80.20 sono assicurati per il rischio di morte e<br />

d’invalidità<br />

Facoltativamente<br />

Gli indipendenti e, a determinate condizioni, i dipendenti<br />

non sottoposti all’obbligo assicurativo.<br />

Salario annuo coordinato = salario assicurato (corrisponde<br />

al salario AVS meno la deduzione coordinata<br />

di CHF 24 360).<br />

Salario AVS da considerare:<br />

– limite inferiore CHF 20 880<br />

– limite superiore CHF 83 520<br />

Salario coordinato:<br />

– limite inferiore CHF 3480<br />

– limite superiore CHF 59160<br />

Per persone disoccupate,<br />

salario giornaliero da considerare:<br />

– limite inferiore CHF 80.20<br />

– limite superiore CHF 320.75<br />

Deduzione dell’importo di coordina- CHF 93.55<br />

mento dal salario giornaliero<br />

Salario giornaliero coordinato:<br />

– limite inferiore CHF 13.35<br />

– limite superiore CHF 227.20


10<br />

Finanziamento / contributi<br />

La previdenza professionale per la vecchiaia obbligatoria<br />

è finanziata dai contributi degli assicurati e dei<br />

loro datori di lavoro. Tuttavia, la legge non fissa le aliquote<br />

dei contributi, ma unicamente gli accrediti di<br />

vecchiaia d’accumulare sui conti di previdenza individuali<br />

dei singoli assicurati. Il capitale risparmiato servirà<br />

al finanziamento della rendita di vecchiaia al momento<br />

del pensionamento. Il datore di lavoro deve<br />

versare almeno la metà dei contributi totali. I regolamenti<br />

delle casse pensioni possono prevedere contributi<br />

unitari oppure contributi che dipendono dall’età<br />

degli assicurati.<br />

Età Accrediti di vecchiaia in %<br />

del salario assicurato<br />

25 a 34 7,0 %<br />

35 a 44 10,0 %<br />

45 a 54 15,0 %<br />

55 a 64 / 65 18,0 %<br />

Prestazioni assicurative<br />

Il contributo LPP per i disoccupati ammonta al 2,5 %<br />

del salario giornaliero coordinato ed è a carico, per<br />

metà ciascuno, della persona disoccupata e del fondo<br />

dell’assicurazione contro la disoccupazione.<br />

I contributi per la copertura del rischio, per il Fondo di<br />

garanzia e per le spese amministrative ammontano in<br />

tutto al 3-4 % del salario assicurato. Contributi complessivi:<br />

mediamente circa il 16 % del salario assicurato,<br />

risp. circa il 10 % del salario AVS. I contributi individuali<br />

dipendono dall’età della persona assicurata e dal<br />

Regolamento dell’istituto di previdenza.<br />

Rendita di vecchiaia<br />

6,8 % dell’avere di vecchiaia disponibile all’inizio del<br />

diritto alle prestazioni per la persona assicurata, con<br />

regolamento transitorio per persone nate in determinati<br />

anni:<br />

Anno di Aliquota minima di conversione<br />

nascita donne (64 anni) uomini (65 anni)<br />

1947 – 6,90 %<br />

1948 6,85 % 6,85 %<br />

1949 6,80 % 6,80 %<br />

Rendita d’invalidità<br />

6,8 % della somma dell’avere di vecchiaia, al quale<br />

l’assicurato aveva diritto al momento dell’inizio del diritto<br />

alla rendita d’invalidità e degli accrediti di vecchiaia<br />

per gli anni mancanti, fino all’età di pensionamento,<br />

64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini,<br />

senza interessi, calcolati sul salario assicurato all’inizio<br />

dell’invalidità.


11<br />

Rendita per il coniuge superstite<br />

Il 60 % della corrispondente rendita di vecchiaia o d’invalidità<br />

intera. La / il partner registrata /o è equiparata<br />

/o al vedovo.<br />

Rendita per i figli<br />

I figli di pensionati, invalidi o assicurati deceduti ricevono<br />

una rendita pari al 20 % della rendita di vecchiaia<br />

o d’invalidità.<br />

Genere di prestazioni<br />

<strong>Le</strong> prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità<br />

sono versate di regola sotto forma di rendite. La persona<br />

assicurata può richiedere che un quarto dell’<br />

avere di vecchiaia venga versato come indennità unica<br />

in capitale.<br />

Adeguamento all’evoluzione dei prezzi<br />

Il 1° gennaio 2012, le rendite per superstiti e d’invalidità<br />

vengono adeguate al rincaro come segue:<br />

Inizio della Ultimo Adeguamento<br />

rendita nel adeguamento all’ 1. 1. 2012<br />

1985 -2005 1. 1. 2009 –<br />

2006-2007 1. 1. 2011 –<br />

2008 – – *<br />

2009-2011 – –<br />

* Nessun adeguamento, poiché l’indice di settembre dei<br />

prezzi al consumo del 2011 era inferiore a quello del 2008.<br />

Proprietà d’abitazione<br />

Nell’ambito delle disposizioni legali inerenti l’acquisto<br />

di proprietà di abitazioni tramite mezzi della previdenza<br />

professionale, la persona assicurata può avvalersi<br />

di parti della sua prestazione d’uscita per l’acquisto di<br />

proprietà di abitazioni. Inoltre essa può anche allo<br />

stesso scopo pignorare il proprio diritto alle prestazioni<br />

previdenziali in misura di tale importo. Se una persona<br />

preleva parti della propria prestazione d’uscita, allora<br />

le sue prestazioni previdenziali si riducono.<br />

Prestazioni d’uscita<br />

In caso di cambiamento del posto di lavoro, l’avere di<br />

vecchiaia viene trasferito al nuovo istituto di previdenza.<br />

La prestazione d’uscita deve essere versata con<br />

l’uscita dalla cassa pensioni. A partire da questo momento,<br />

sulla prestazione devono essere calcolati gli<br />

interessi al tasso minimo previsto dalla LPP (1,5 %).<br />

Se la cassa pensioni non versa la prestazione d’uscita<br />

entro 30 giorni da quando è in possesso dei dati necessari,<br />

a partire da questo termine si devono calcolare<br />

gli interessi di mora secondo l’art. 7 OLP (2,5 %).<br />

Divorzio<br />

Divisione a metà della prestazione d’uscita acquisita durante<br />

il matrimonio o l’unione domestica registrata.


12<br />

Riscatto nel pilastro 2b<br />

<strong>Le</strong> disposizioni sul riscatto prevedono, per il calcolo<br />

della somma d’acquisto massima possibile, l’inclusione<br />

dell’eventuale avere risparmiato nel pilastro 3a.<br />

Va sempre chiarito se l’avere nel pilastro 3a eccede il<br />

valore massimo possibile associato all’anno di nascita<br />

della persona assicurata (vedi tabella riportata qui<br />

sotto).<br />

L’importo eccedente viene detratto dalla somma d’acquisto<br />

possibile (vedi anche art. 60a della OPP 2).<br />

L’avere massimo possibile del pilastro 3a ammonta a:<br />

Anno Stato al 31. 12. 2011 Stato al 31. 12. 2012<br />

di nascita<br />

1962 e precedenti 201 663 211 370<br />

1963 192 405 201 973<br />

1964 183 131 192 560<br />

1965 174 214 183 509<br />

1966 165 068 174 226<br />

1967 156 274 165 300<br />

1968 146 761 155 645<br />

1969 137 209 145 949<br />

1970 128 024 136 626<br />

1971 118 909 127 375<br />

1972 110 146 118 480<br />

1973 101 502 109 706<br />

1974 93 190 101 270<br />

1975 85 118 93 077<br />

1976 77 356 85 198<br />

1977 69 707 77 434<br />

1978 62 352 69 969<br />

1979 55 055 62 563<br />

1980 47 920 55 320<br />

1981 40 826 48 120<br />

1982 33 906 41 096<br />

1983 26 965 34 052<br />

1984 20 211 27 196<br />

1985 13 379 20 262<br />

1986 6 682 13 464<br />

1987 0 6 682<br />

Per conteggi inferiori ad un anno, i valori vanno interpolati.<br />

Prospettive<br />

Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni risultanti<br />

non possono essere fruite sotto forma di capitale<br />

nei successivi tre anni. I prelievi anticipati attuati<br />

per la promozione delle abitazioni devono essere rimborsati<br />

prima di poter procedere ad effettuare acquisti<br />

volontari. Deve essere inoltre rispettata la limitazione<br />

degli acquisti in conformità a quanto previsto dall’art.<br />

60b della OPP 2.<br />

La compensazione previdenziale in caso di divorzio va<br />

rivista. Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare<br />

un messaggio.<br />

Vi sono inoltre una serie di tentativi politici pendenti (p. es.<br />

concernenti l’assoggettamento alla LPP dei lavoratori a<br />

tempo parziale, la compensazione delle riduzioni di prestazioni<br />

nella LPP).


13<br />

Pilastro 3a (previdenza vincolata con privilegi fiscali)<br />

Obiettivo e scopo<br />

Forme di previdenza<br />

Incentivare la previdenza privata (in aggiunta a quanto<br />

previsto dai primi due pilastri). Fino ad un determinato<br />

importo i contributi del pilastro 3a sono deducibili dal<br />

reddito imponibile.<br />

Risparmio bancario e polizze assicurative. Deduzione<br />

massima annua acconsentita:<br />

Anno Deduzione Indipendenti<br />

di calcolo normale (senza 2 o pilastro)<br />

(con 2 o pilastro)<br />

CHF<br />

20 % del reddito dell’<br />

attività lucrativa,<br />

ma al massimo (in CHF)<br />

1990 4 608 23 040<br />

1991 4 608 23 040<br />

1992 5 184 25 920<br />

1993 5 414 27 072<br />

1994 5 414 27 072<br />

1995 5 587 27 936<br />

1996 5 587 27 936<br />

1997 5 731 28 656<br />

1998 5 731 28 656<br />

1999 5 789 28 944<br />

2000 5 789 28 944<br />

2001 5 933 29 664<br />

2002 5 933 29 664<br />

2003 6 077 30 384<br />

2004 6 077 30 384<br />

2005 6 192 30 960<br />

2006 6 192 30 960<br />

2007 6 365 31 824<br />

2008 6 365 31 824<br />

2009 6 566 32 832<br />

2010 6 566 32 832<br />

2011 6682 33408<br />

2012 6682 33408<br />

Questa deduzione è ammessa sia per l’imposta federale<br />

diretta, sia per l’imposta cantonale sul reddito.<br />

In caso di continuazione dell’attività lavorativa oltre<br />

l’età ordinaria di pensionamento AVS possono essere<br />

continuate contemporaneamente anche le forme di risparmio<br />

previdenziale previste dal pilastro 3a. La continuazione<br />

del risparmio previdenziale è possibile per<br />

un massimo di cinque anni oltre l’età ordinaria di pensionamento.<br />

Se una persona continua a far parte di un<br />

istituto di previdenza e versa a questo istituto i contributi,<br />

il contributo per il pilastro 3a nel 2012 è di CHF<br />

6682. Se fosse già pensionata, ma continuasse ad<br />

esercitare un’attività lucrativa, potrà, in base all’appartenenza<br />

passiva, versare nel pilastro 3a nel 2012 fino<br />

al 20 % del suo reddito di lavoro, al massimo però CHF<br />

33 408.


14<br />

Rapporto tra i tre pilastri (rendite di vecchiaia)<br />

140 %<br />

Rendita di vecchiaia in %<br />

del salario assicurato<br />

120 %<br />

100 %<br />

80 %<br />

60 %<br />

40 %<br />

20 %<br />

0 %<br />

Pilastro 2a<br />

(LPP)<br />

Pilastro 1 (AVS)<br />

Pilastro 2b<br />

Pilastri 3a e 3b<br />

30000 100 000 170 000 240 000 310 000 380000<br />

Salario lordo<br />

Nella grafica sopra viene illustrata la rendita di vecchiaia in considerazione dell’adeguatezza del<br />

pilastro 2b.<br />

Accordi bilaterali<br />

Il 1 o giugno 2002 sono entrati in vigore gli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE (e l’AELS). Dal<br />

1° giugno 2009 gli accordi bilaterali sono in vigore, a seguito dell’estensione dell’accordo sulla libera<br />

circolazione, anche per gli Stati membri dell’UE Bulgaria e Romania. L’accordo sulla libera<br />

circolazione delle persone coordina i differenti sistemi d’assicurazione sociale nazionali. La ripercussione<br />

sulla previdenza professionale riguarda il pagamento in contanti della prestazione<br />

di libero passaggio: se una persona che lavora lascia la Svizzera, però rimane assicurata obbligatoriamente<br />

in uno Stato dell’UE o dell’AELS, per il secondo pilastro, la prestazione d’uscita, per<br />

quanto riguarda l’avere di vecchiaia obbligatorio secondo la LPP, non può più essere pagata in<br />

contanti.


Assicurazione contro la disoccupazione<br />

e indennità in caso d’insolvibilità<br />

15<br />

L’Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) è entrata in vigore il 1 o aprile 2011.<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Base di calcolo dei contributi<br />

Salario assicurato<br />

Finanziamento / contributi<br />

Esonero dall’obbligatorietà<br />

di versare contributi<br />

Adeguata compensazione della perdita di guadagno,<br />

prevenzione di possibili forme di disoccupazione incombente<br />

e lotta contro la disoccupazione esistente,<br />

come pure promozione dell’inserimento nel mercato<br />

del lavoro.<br />

Tutti i lavoratori sottoposti all’obbligo contributivo AVS:<br />

le donne fino al 64 o e gli uomini fino al 65 o anno d’età<br />

e le persone senza attività lucrativa a determinate condizioni.<br />

– Contributo regolare: salario soggetto all’AVS: al<br />

massimo CHF 126 000<br />

– Contributo di solidarietà: sulla parte di salario compresa<br />

tra il salario massimo assicurato di CHF 126 000<br />

e due volte e mezzo questo importo (CHF 315 000)<br />

Salario soggetto all’AVS: al massimo CHF 126 000.<br />

Non sono assicurate le parti di salario sulle quali viene<br />

prelevato il contributo di solidarietà e sui salari derivanti<br />

da interventi sul mercato del lavoro finanziati<br />

dall’ente pubblico.<br />

Ogni volta annualmente il 2,2 % del salario soggetto<br />

all’AVS fino ad un limite di CHF 126 000 (contributo regolare)<br />

e l’1 % della parte di salario compresa tra il salario<br />

massimo assicurato di CHF 126 000 e due volte e<br />

mezzo questo importo (CHF 315 000) (contributo di solidarietà).<br />

Ognuno di questi contributi è a carico per metà<br />

del datore di lavoro e per metà del lavoratore. L’assicurazione<br />

viene finanziata anche tramite i proventi patrimoniali<br />

del Fondo di compensazione. La Confederazione<br />

partecipa inoltre alle spese per l’intermediazione e i<br />

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.<br />

– I dipendenti che pagano i loro contributi AVS in marche<br />

contributive<br />

– Nell’agricoltura, i membri della famiglia che collaborano<br />

col capoazienda e che sono considerati quali<br />

agricoltori indipendenti ai sensi della legge federale<br />

sugli assegni familiari<br />

– I salariati, dal 1° giorno del mese susseguente a quello<br />

del 64 o compleanno per le donne e del 65 o per gli<br />

uomini<br />

– I datori di lavoro per la continuazione dei versamenti<br />

dei salari alle persone innanzi citate<br />

– I disoccupati che ricevono l’indennità di disoccupazione,<br />

come pure la cassa disoccupazione per la<br />

corrispettiva quota del datore di lavoro


16<br />

Prestazioni assicurative<br />

Indennità in caso di disoccupazione<br />

Ammontare:<br />

– Indennità giornaliera (completa) dell’80 % del salario<br />

assicurato oltre ad assegni per i figli e formazione,<br />

nella misura in cui per il / la figlio / a non sussista già<br />

un altro diritto a percepire assegni<br />

– Indennità giornaliera del 70 % per assicurati senza<br />

figli fino ai 25 anni, assicurati non invalidi e assicurati<br />

con un’indennità giornaliera completa di oltre<br />

CHF 140<br />

Durata:<br />

– Max. 200 indennità giornaliere (IG) (almeno 12 mesi<br />

di periodo contributivo, sotto i 25 anni, nessun figlio)<br />

– Max. 260 IG (almeno 12 mesi di periodo contributivo<br />

e oltre i 25 anni)<br />

– Max. 400 IG (almeno 18 mesi di periodo contributivo)<br />

– Max. 520 indennità giornaliere (almeno 24, risp. 22,<br />

mesi di periodo contributivo, a condizione che in<br />

merito alla modifica della LADI del 30 settembre<br />

2011 non venga lanciato il referendum entro il 19<br />

gennaio 2012, e oltre i 55 anni o godimento di una<br />

rendita AI di grado AI superiore al 40 %)<br />

– Max. 90 IG (esenzione dal pagamento dei contributi)<br />

Tempo d’attesa: 0-120 giorni<br />

Indennità in caso di disoccupazione parziale<br />

80 % della perdita di guadagno computabile durante<br />

un massimo di 12 periodi di conteggio (1 o gennaio<br />

2012-31 dicembre 2013: 18) entro 2 anni.<br />

Indennità in caso di intemperie<br />

80 % della perdita di guadagno computabile durante<br />

un massimo di 6 periodi di conteggio entro 2 anni.<br />

Indennità in seguito ad insolvenza del datore di lavoro<br />

Pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del<br />

rapporto di lavoro prima dell’apertura del fallimento,<br />

come pure eventuali crediti di salario per prestazioni di<br />

lavoro dopo l’apertura del fallimento. Al massimo tuttavia<br />

CHF 10 500 al mese.<br />

Interventi sul mercato del lavoro<br />

– Misure di formazione (corsi)<br />

– Misure occupazionali, incl. rimborso dei costi agli<br />

organizzatori di misure occupazionali<br />

– Misure speciali (contributi d’inserimento, contributo<br />

alle spese dei pendolari e ai residenti temporanei,<br />

sussidi per la formazione, incoraggiamento delle attività<br />

lucrative indipendenti)


17<br />

Indennità perdita di guadagno / assicurazione maternità<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Finanziamento / contributi<br />

Beneficiari<br />

Prestazioni assicurative<br />

Copertura parziale della perdita di guadagno p.e. durante<br />

il servizio militare, il servizio di protezione civile e il<br />

servizio civile (indennità di perdita di guadagno, IPG) e<br />

la maternità (indennità di maternità).<br />

Come per l’AVS.<br />

Contributi (base: AVS) e fondi provenienti dal Fondo di<br />

compensazione che regola l’IPG.<br />

IPG: persone che prestano i servizi citati in «Obiettivo e<br />

scopo» e partecipano ai corsi.<br />

Indennità di maternità<br />

– Donne che al momento del parto sono impiegate,<br />

indipendenti o disoccupate<br />

– Donne che al momento del parto percepiscono prestazioni<br />

d’indennità giornaliera a seguito d’incapacità<br />

lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità<br />

– Donne che al momento del parto hanno un rapporto<br />

d’impiego, ma che a causa dell’esaurirsi dei diritti non<br />

usufruiscono della continuazione del versamento del<br />

salario o dell’indennità giornaliera<br />

IPG: è costituita dall’indennità globale (indennità di base<br />

e assegni per i figli), assegno per le spese di custodia e<br />

assegno aziendale.<br />

Indennità di base in CHF al giorno:<br />

– Con attività lucrativa (CAL) 62-196<br />

– CAL in servizio di avanzamento 111-196<br />

– Senza attività lucrativa (NAL) 62<br />

– NAL in servizio di avanzamento 111<br />

– Militari in ferma continuata<br />

in fase di formazione di base 62<br />

– Militari in ferma continuata fuori<br />

dalla formazione di base<br />

vedi CAL / NAL<br />

– Quadri in ferma continuata in fase<br />

di formazione di base 62<br />

– Quadri in ferma continuata fuori dalla<br />

formazione di base vedi CAL / NAL, min. però 91<br />

Assegni per figli (in CHF per ogni figlio / a) 20<br />

Indennità globale CAL / NAL (max. in CHF al giorno):<br />

245 /123 (172 in servizio di avanzamento)<br />

Assegno per spese di custodia (in CHF al giorno)<br />

spese effettive da 20-67<br />

Assegno aziendale (in CHF al giorno) 67<br />

Indennità di maternità<br />

– Durata: 14 settimane (98 giorni) dopo il parto<br />

– Ammontare dell’indennità giornaliera: 80 % del reddito<br />

di lavoro medio conseguito prima del parto, al<br />

massimo CHF 196 al giorno


18<br />

Assicurazione militare<br />

L’assicurazione militare costituisce un sistema di <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> a sé stante, regolato dalla<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione militare (LAM) e dall’Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM).<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Finanziamento / contributi<br />

Salario assicurato<br />

Prestazioni assicurative<br />

(Selezione)<br />

Prospettive<br />

Copertura per danni alla salute fisica e psichica dell’assicurato<br />

e per le dirette conseguenze economiche di<br />

tali danni.<br />

Persone che prestano servizio militare, servizio di protezione<br />

civile e servizio civile.<br />

I costi sono sostenuti dalla Confederazione nella misura<br />

in cui non siano coperti dai premi degli assicurati e<br />

dalle entrate derivanti da azioni di regresso.<br />

Determinante è il salario soggetto all’AVS, al massimo<br />

CHF 146 206 all’anno.<br />

Principali prestazioni materiali:<br />

– Trattamenti curativi (ambulatoriali, stazionari e semistazionari)<br />

– Mezzi ausiliari<br />

– Misure d’integrazione<br />

– Spese di viaggio e di recupero<br />

Principali prestazioni in denaro:<br />

– Indennità giornaliera in caso d’incapacità lavorativa<br />

(80 % del salario assicurato)<br />

– Rendita AI (in caso d’invalidità totale max. 80 % del<br />

salario assicurato)<br />

– Prestazioni per superstiti (in % del salario assicurato):<br />

rendita per coniugi (40); rendita per coniugi divorziati<br />

(20); rendita per orfani di un genitore (15); rendita<br />

per orfani di entrambi i genitori (25); rendita per genitori<br />

(max. 20 ciascuno)<br />

– Rendita per perdita dell’integrità: a seconda della<br />

gravità della menomazione in % dell’aliquota della<br />

rendita annuale (attualmente di regola a CHF 20 940)<br />

Nell’ottobre 2010, il Consiglio federale ha preso atto del<br />

rapporto sui risultati emersi dalla procedura di consultazione<br />

sulla revisione della <strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione<br />

militare (LAM) ed ha deciso di sospendere la<br />

revisione della LAM fino a quando non sarà approvata<br />

dal Parlamento la revisione della <strong>Le</strong>gge federale contro<br />

gli infortuni (LAINF). L’obiettivo principale della prevista<br />

revisione è di sfruttare le sinergie tra l’assicurazione<br />

contro gli infortuni e l’assicurazione militare allo scopo<br />

di risparmiare sui costi a lungo termine. Non è prevista<br />

una revisione fondamentale dell’assicurazione militare.


19<br />

Assicurazione infortuni<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Base per il calcolo dei premi<br />

Salario assicurato<br />

Finanziamento / premi<br />

Prestazioni assicurative<br />

(Selezione)<br />

Prospettive<br />

Compensazione delle conseguenze economiche derivanti<br />

da infortuni professionali, malattie professionali,<br />

infortuni non professionali e prevenzione degli infortuni.<br />

Obbligatoriamente<br />

Infortuni professionali: tutti i dipendenti che lavorano in<br />

Svizzera. Infortuni non professionali: tutti i dipendenti<br />

che lavorano in Svizzera con un orario di lavoro settimanale<br />

di almeno otto ore presso un datore di lavoro.<br />

Facoltativamente<br />

Gli indipendenti ed i loro familiari che collaborano<br />

nell’impresa familiare.<br />

Il salario determinante per l’AVS è al massimo CHF<br />

126 000 all’anno oppure CHF 10 500 al mese oppure<br />

CHF 346 al giorno.<br />

Salario soggetto all’AVS determinante, al massimo<br />

CHF 126 000.<br />

Assicurazione contro gli infortuni professionali<br />

A carico del datore di lavoro: l’ammontare dei premi<br />

varia a seconda del rischio (ramo economico).<br />

Assicurazione contro gli infortuni non professionali<br />

Di regola a carico dei dipendenti: ammontare dei premi<br />

a seconda del ramo economico.<br />

Principali prestazioni materiali:<br />

– Trattamenti curativi (ambulatoriali e stazionari)<br />

– Mezzi ausiliari<br />

– Spese di viaggio, trasporto e salvataggio<br />

Principali prestazioni in denaro (se non diversamente<br />

indicato, in % del salario assicurato):<br />

– Indennità giornaliere (max. 80)<br />

– Rendita AI (in caso d’invalidità totale max. 80) o indennità<br />

forfettaria<br />

– Prestazioni per superstiti: rendita o indennità forfettaria<br />

per il coniuge (rendita: 40) e il coniuge divorziato<br />

(rendita: 20); rendita per orfani di un genitore (15);<br />

rendita per orfani di entrambi i genitori (25)<br />

– Assegno per grandi invalidi:<br />

mensilmente CHF 692-2076<br />

– Indennità per perdita dell’integrità: a seconda della<br />

gravità della menomazione una tantum max. CHF<br />

126 000<br />

Dopo il rinvio della revisione della LAINF da parte del<br />

Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati l’ha<br />

rinviata il 1 o marzo 2011 al Consiglio federale. Il nuovo<br />

progetto è atteso entro il 2013.


20<br />

Assicurazione malattia<br />

Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 2012 i premi dell’assicurazione malattia<br />

obbligatoria aumenteranno per gli adulti mediamente dell’2,2 %. Sul sito Web dell’UFSP (www.<br />

priminfo.ch) è disponibile un calcolatore dei premi che permette di comparare tutti i premi autorizzati<br />

dell’assicurazione di base.<br />

Il nuovo finanziamento degli ospedali entra in vigore il 1 o gennaio 2012.<br />

Obiettivo e scopo<br />

Persone assicurate<br />

Finanziamento / contributi<br />

Assunzione dei costi di cura e d’assistenza medica in<br />

caso di malattia, d’infortunio (se non interviene l’assicurazione<br />

infortuni), come pure in caso di gravidanza.<br />

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano<br />

un’attività lucrativa in Svizzera.<br />

Contributi degli assicurati<br />

Tutte le Casse malattia devono richiedere lo stesso<br />

premio assicurativo a tutte le persone residenti nella<br />

stessa regione di premio all’interno dello stesso Cantone.<br />

Partecipazione ai costi<br />

Franchigia: importo fisso annuo, che in caso di sinistro<br />

deve essere preso a carico dall’assicurato; per adulti al<br />

minimo CHF 300. Si può scegliere fra CHF 500, 1000,<br />

1500, 2000 e 2500. Quota parte a carico dell’assicurato:<br />

10 % fino ad un max. di CHF 700 della spesa eccedente<br />

la franchigia.<br />

Riduzione dei premi<br />

Prestazioni assicurative<br />

Contributi dell’amministrazione pubblica<br />

Per riduzioni dei premi (direttamente agli assicuratori).<br />

– Scelta di una franchigia maggiore<br />

– Scelta limitata del medico e dell’ospedale mediante<br />

l’adesione ad un medico collettivo denominato<br />

HMO oppure accettando di consultare dapprima<br />

sempre un medico di famiglia<br />

– Esclusione della copertura infortuni per persone<br />

coperte dell’assicurazione contro gli infortuni<br />

– Prestazioni mediche e chiropratiche; prestazioni<br />

della medicina complementare (provvisoriamente<br />

dal 1 o gennaio 2012 al 31 dicembre 2017)<br />

– Misure di prevenzione<br />

– Prestazioni particolari in caso di gravidanza<br />

– Cure dentarie (molto limitate)<br />

– Contributi ai costi di trasporto e di salvataggio<br />

– Analisi e medicamenti


21<br />

Assegni familiari<br />

Dal 1 o gennaio 2009 i Cantoni erogano, in base alla <strong>Le</strong>gge federale sugli assegni familiari (LaFam),<br />

assegni mensili per i figli (per ogni figlio / a fino ai 16 anni: minimo CHF 200) e assegni di formazione<br />

(ogni figlio / a fino al termine della formazione, risp. fino ai 25 anni: minimo CHF 250). Ne hanno diritto<br />

tutti i lavoratori dipendenti e le persone senza attività lucrativa con redditi modesti; per le<br />

persone occupate nell’agricoltura è in vigore una regolamentazione speciale. Dal 1 o gennaio 2011<br />

esiste un Registro degli assegni familiari. Dal 1 o gennaio 2013 anche i lavoratori indipendenti godranno<br />

di un diritto in conformità a quanto previsto dalla LaFam.<br />

Obiettivo e scopo<br />

Assegni familiari nell’agricoltura<br />

Compensazione parziale dell’onere finanziario determinato<br />

dalla presenza di uno o più figli.<br />

Dipendenti agricoli: assegni familiari nell’importo minimo<br />

previsto dalla LAFam e assegno per l’economia domestica<br />

CHF 100 al mese. Agricoltori, alpigiani autonomi<br />

che svolgono in questi settori la loro attività principale o<br />

la loro attività secondaria: assegni familiari nell’importo<br />

minimo previsto dalla LAFam.<br />

Assegni familiari cantonali<br />

Cantone<br />

Assegni per i figli<br />

importo mensile per<br />

figlio in CHF<br />

Assegni di formazione<br />

importo mensile<br />

per figlio in CHF<br />

Limite d’età<br />

Limite d’età<br />

particolare<br />

Indennità di nascita<br />

in CHF<br />

Contributi del datore<br />

di lavoro in % della<br />

somma salariale<br />

ZH* 200/250 1 250 16 20/25 – 1.20<br />

BE 4 230 290 16 20/25 – 1.80<br />

LU 200/210 1 250 16 18/25 1000 2,8 1.50<br />

UR 200 250 16 18/25 1000 2 1.70<br />

SZ 200 250 16 18/25 1000 10 1.60<br />

OW 200 250 16 25/25 – 1.50<br />

NW 240 270 16 18/25 – 1.50<br />

GL 200 250 16 18/25 – 1.40<br />

ZG 300 300/350 13 18 18/25 – 1.40<br />

FR* 4 230/250 5 290/310 5 16 18/25 1500 2 2.35<br />

SO 200 250 16 20/25 – 1.50<br />

BS* 200 250 16 25/25 – 1.25<br />

BL 200 250 16 25/25 – 1.40<br />

SH 200 250 16 18/25 – 1.40<br />

AR 200 250 16 18/25 – 1.40<br />

AI 200 250 16 18/25 – 1.70<br />

SG 200 250 16 18/25 – 1.80*<br />

GR 220 270 16 20/25 – 1.90<br />

AG 200 250 16 20/25 – 1.40<br />

TG 200 250 16 18/25 – 1.80<br />

TI* 200 250 16 20/25 9 – 1.75<br />

VD 4 200/370 5 250/420 5 16 20/25 12 , 16 1500 2,6 2.31*<br />

VS 275/375 5 425/525 5 16 20/25 16 2000 /<br />

3000 2,7 3.30* 15<br />

NE 4 200/250 5 280/330 5 16 20/25 1200 2,11 2.10<br />

GE 300/400 5 400/500 5 16 20/25 12 2000 2 1.70<br />

JU* 250 300 16 25/25 850 2 2.80<br />

* Al momento della messa in stampa non erano ancora<br />

disponibili i dati per il 2012. Sono perciò indicati i dati<br />

del 2011.


22<br />

Annotazioni<br />

1 La prima voce vale per i figli fino ai 12 anni, la seconda<br />

per i figli oltre i 12 anni.<br />

2 È versato pure in caso d’adozione.<br />

3 I contributi sono fissati dalla competente Cassa di<br />

compensazione per gli assegni familiari. Il lavoratore<br />

paga come minimo lo 0,3 % di contributi.<br />

4 L’ufficio competente può decidere l’assegnazione di<br />

prestazioni più elevate.<br />

5 Il primo importo è valevole per i primi due figli, il secondo<br />

per il terzo e per ogni figlio successivo.<br />

6 In caso di parti plurigemini, risp. adozioni plurime,<br />

l’assegno di nascita viene raddoppiato. A GE, l’assegno<br />

viene raddoppiato a partire dal / dalla terzo / a figlio<br />

/ a.<br />

7 La seconda voce vale per ogni figlio in caso di parti<br />

plurimi o di adozioni plurime.<br />

8 Assegno di nascita soltanto per i figli nati in Svizzera<br />

ed iscritti in un registro di nascita svizzero.<br />

9 Per i figli portatori di handicap in formazione speciale<br />

e per i figli in formazione in Svizzera.<br />

10 Gli assegni per la nascita di un figlio vengono versati<br />

solo per bambini registrati nei registri delle nascite<br />

svizzeri, la cui madre ha il domicilio legale in Svizzera.<br />

11 L’assegno per la nascita di un figlio è prevista solo<br />

per bambini che risultano registrati in un registro<br />

delle nascite svizzero.<br />

12 I figli inabili al lavoro ricevono fra i 16 e i 20 anni<br />

l’assegno di formazione professionale.<br />

13 La prima voce vale per i figli fino ai 18 anni, la seconda<br />

per i figli oltre i 18 anni.<br />

14 Il primo limite concerne i figli incapaci al lavoro (ZH:<br />

con capacità lavorativa ridotta), il secondo i figli che<br />

frequentano i corsi di formazione.<br />

15 I dipendenti devono versare lo 0,3 % in più.<br />

16 Figli / figlie in fase di formazione, con età inferiore ai<br />

16 anni, ricevono l’assegno di formazione.<br />

Parte generale del diritto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> (LPGA)<br />

La LPGA unifica concetti e procedure all’interno del diritto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> (ad eccezione<br />

della previdenza professionale), coordina le prestazioni fra loro e regola il regresso verso terzi.<br />

La legge prevede tra l’altro che l’unione domestica registrata di coppie omosessuali sia equiparata<br />

al matrimonio, che lo scioglimento in via giudiziale sia equiparato al divorzio e che la persona superstite<br />

in caso di decesso del /della partner sia equiparata al vedovo. Questa legge è applicabile<br />

quando e nella misura in cui le singole leggi riguardanti l’assicurazione sociale lo prevedano.


23<br />

Riassunto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong><br />

Salario assicurato Contributi<br />

Prestazioni<br />

LAVS<br />

Per il calcolo della<br />

rendita: fino ad un<br />

mass. di CHF 83 520<br />

Per il calcolo dei<br />

contributi: illimitato<br />

Salariati 8,4 %<br />

Indipendenti 7,8 %<br />

Rendite di vecchiaia, rendite complementari,<br />

rendite per figli, rendite per<br />

vedove e vedovi, rendite per orfani,<br />

assegno per grandi invalidi, mezzi<br />

ausiliari<br />

LAI<br />

Come per l’AVS<br />

Salariati 1,4 %<br />

Indipendenti 1,4 %<br />

Misure d’integrazione, rendite d’invalidità,<br />

rendite complementari e per figli,<br />

assegno per grandi invalidi, contributo<br />

d’assistenza<br />

LPC<br />

Contributi a complemento delle rendite<br />

AVS ed AI commisurati al bisogno<br />

LPP<br />

Salario AVS dedotti<br />

CHF 24 360<br />

Al minimo CHF 3480<br />

A seconda del Regolamento della<br />

Cassa pensione<br />

Prestazioni di vecchiaia, rendite coniugi,<br />

rendite per orfani e rendite d’invalidità,<br />

rendite per figli / figlie in caso di vecchiaia<br />

e invalidità<br />

LADI<br />

Salario soggetto<br />

all’AVS fino ad un<br />

massimo di<br />

CHF 126 000<br />

2,2 % per le componenti del salario<br />

fino a CHF 126 000; 1 % per le componenti<br />

del salario da CHF 126 000<br />

fino a CHF 315 000 (contributo di<br />

solidarietà)<br />

Indennità di disoccupazione, indennità di<br />

disoccupazione parziale, indennità per<br />

intemperie e indennità per insolvenza,<br />

provvedimenti inerenti al mercato del<br />

lavoro, consulenza e intermediazione<br />

LIPG<br />

Come per l’AVS e l’AI<br />

Salariati 0,5 %<br />

Indipendenti 0,5 %<br />

(limitato al 31 dicembre 2015)<br />

Indennità giornaliera (in caso di IPG: incl.<br />

assegni per i figli) come pure in caso di<br />

IPG: assegno per le spese di custodia,<br />

assegni aziendali<br />

LAM<br />

Al massimo<br />

CHF 146 206<br />

Confederazione, nella misura in cui<br />

non siano coperte da premi degli<br />

assicurati e da entrate derivanti da<br />

azioni di regresso<br />

Prestazioni in natura (p. es. trattamento<br />

curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in<br />

denaro (p. es. indennità giornaliera in<br />

caso di incapacità lavorativa, prestazioni<br />

per superstiti, rendita d’invalidità e<br />

rendita per perdita d’integrità)<br />

LAINF<br />

Al massimo<br />

CHF 126 000<br />

Secondo il settore d’attività, la<br />

categoria ed il grado di rischio<br />

dell’impresa<br />

Prestazioni in natura (p. es. trattamento<br />

curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in<br />

denaro (p. es. indennità giornaliera,<br />

prestazioni per superstiti, rendita<br />

d’invalidità, assegno per grandi invalidi e<br />

indennità per perdita d’integrità)<br />

LAMal<br />

Contributo pro capite a dipendenza<br />

della Cassa malati, del Cantone<br />

e della regione di domicilio<br />

Assunzione dei costi di cura e d’assistenza<br />

medica<br />

LAFam/<br />

LAF<br />

A seconda del Cantone dall’ 1,2 %<br />

al 3,6 % della somma salariale<br />

Assegni per figli / figlie in fase di<br />

formazione, se del caso assegni di<br />

nascita e d’adozione, assegno per<br />

l’economia domestica (agricoltura)


24<br />

Fonti legislative<br />

LAVS<br />

LAI<br />

LPC<br />

LPP<br />

LFLP<br />

OPP 2<br />

OPP 3<br />

LADI<br />

LIPG<br />

LAM<br />

LAINF<br />

LAMal<br />

LPGA<br />

LUD<br />

LAFam<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti 20.12.1946<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione invalidità 19.6.1959<br />

<strong>Le</strong>gge federale sulle prestazioni complementari AVS /AI 6.10.2006<br />

<strong>Le</strong>gge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, 25.6.1982<br />

invalidità e superstiti<br />

<strong>Le</strong>gge federale sul libero passaggio nella previdenza 17.12.1993<br />

professionale per vecchiaia, superstiti e invalidità<br />

Ordinanza del Consiglio federale sulla previdenza 18.4.1984<br />

professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti<br />

Ordinanza del Consiglio federale sul diritto di deduzione fiscale 13.11.1985<br />

per i contributi delle forme riconosciute per la previdenza<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la 25.6.1982<br />

disoccupazione e sull’indennità d’insolvibilità<br />

<strong>Le</strong>gge federale sulle indennità di perdita di guadagno per 25.9.1952<br />

chi presta servizio e in caso di maternità<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione militare 19.6.1992<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione infortuni 20.3.1981<br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione malattia 18.3.1994<br />

<strong>Le</strong>gge federale sulla parte generale del diritto delle 6.10.2000<br />

<strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong><br />

<strong>Le</strong>gge federale sull’unione domestica registrata 18.6.2004<br />

di coppie omosessuali<br />

<strong>Le</strong>gge federale sugli assegni familiari 24.3.2006<br />

<strong>Le</strong>ggi cantonali sugli assegni familiari<br />

LAF<br />

<strong>Le</strong>gge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura 20.6.1952


Aeschengraben 10 · Casella postale · CH-4010 Basilea · Tel. +41 (0) 61 205 74 00 · Fax +41 (0) 61 205 74 99<br />

Stockerstrasse 34 · Casella postale · CH-8022 Zurigo · Tel. +41 (0) 43 817 73 00 · Fax +41 (0) 43 817 73 99<br />

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