Le assicurazioni sociali - Libera
Le assicurazioni sociali - Libera Le assicurazioni sociali - Libera
Le assicurazioni sociali Stato 1° gennaio 2012 LCP Libera SA esperti in materia di previdenza professionale · un’impresa del gruppo Lane Clark & Peacock
- Page 2 and 3: Impressum Editrice LCP Libera SA LC
- Page 4 and 5: 2 Il principio dei tre pilastri In
- Page 6 and 7: 4 Assicurazione vecchiaia e superst
- Page 8 and 9: 6 Prestazioni assicurative (Selezio
- Page 10 and 11: 8 Prestazioni complementari dell’
- Page 12 and 13: 10 Finanziamento / contributi La pr
- Page 14 and 15: 12 Riscatto nel pilastro 2b Le disp
- Page 16 and 17: 14 Rapporto tra i tre pilastri (ren
- Page 18 and 19: 16 Prestazioni assicurative Indenni
- Page 20 and 21: 18 Assicurazione militare L’assic
- Page 22 and 23: 20 Assicurazione malattia Secondo l
- Page 24 and 25: 22 Annotazioni 1 La prima voce vale
- Page 26: 24 Fonti legislative LAVS LAI LPC L
<strong>Le</strong> <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong><br />
Stato 1° gennaio 2012<br />
LCP <strong>Libera</strong> SA<br />
esperti in materia di previdenza professionale · un’impresa del gruppo Lane Clark & Peacock
Impressum<br />
Editrice LCP <strong>Libera</strong> SA LCP <strong>Libera</strong> SA<br />
Aeschengraben 10 Stockerstrasse 34<br />
Casella postale<br />
Casella postale<br />
4010 Basilea 8022 Zurigo<br />
Telefono +41 (0) 61 205 74 00 Telefono +41 (0) 43 817 73 00<br />
Telefax +41 (0) 61 205 74 99 Telefax +41 (0) 43 817 73 99<br />
Redazione<br />
e ordinazioni<br />
Redazione: Irmgard Germann, Dr. Claudia Fuchs<br />
Ordinazioni: info@libera.ch, telefono +41 (0) 43 817 73 00<br />
Ringraziamo tutte le autorità federali e cantonali interpellate per il<br />
loro sostegno nella rielaborazione di questo opuscolo.<br />
Questo opuscolo viene pubblicato in lingua tedesca, francese,<br />
inglese e italiana.<br />
LCP <strong>Libera</strong> non si assume alcuna responsabilità circa l’esattezza<br />
e la completezza del contenuto.<br />
Copyright by LCP <strong>Libera</strong> SA
1<br />
Sommario<br />
Il principio dei tre pilastri.................................................................................................. 2<br />
LAVS<br />
LAI<br />
LPC<br />
LPP<br />
Pilastro 3a<br />
Assicurazione vecchiaia e superstiti................................................................................ 4<br />
Assicurazione invalidità.................................................................................................... 7<br />
Prestazioni complementari dell’AVS e dell’AI ................................................................. 8<br />
Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti....................................... 9<br />
Previdenza vincolata con privilegi fiscali .......................................................................13<br />
Accordi bilaterali..............................................................................................................14<br />
LADI<br />
LIPG<br />
LAM<br />
LAINF<br />
LAMal<br />
LAFam<br />
LPGA<br />
Assicurazione contro la disoccupazione<br />
e indennità in caso d’insolvibilità ...................................................................................15<br />
Indennità perdita di guadagno / assicurazione maternità .............................................17<br />
Assicurazione militare ....................................................................................................18<br />
Assicurazione infortuni....................................................................................................19<br />
Assicurazione malattia .................................................................................................. 20<br />
Assegni familiari............................................................................................................. 21<br />
Parte generale del diritto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> .................................................... 22<br />
Riassunto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong>............................................................................. 23<br />
Fonti legislative............................................................................................................... 24
2<br />
Il principio dei tre pilastri<br />
In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, per l’invalidità e per il decesso funziona a differenti livelli,<br />
nell’ambito di diverse <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong>, coordinate le une con le altre.<br />
Primo pilastro<br />
Il primo pilastro concerne l’assicurazione vecchiaia e<br />
superstiti e l’assicurazione invalidità obbligatorie (AVS /<br />
AI). Queste due <strong>assicurazioni</strong> coprono, conformemente<br />
alle disposizioni legali, il minimo vitale degli assicurati<br />
nella vecchiaia o in caso d’invalidità. In caso di<br />
decesso, le <strong>assicurazioni</strong> versano le prestazioni ai superstiti.<br />
Poiché sovente nella pratica le rendite versate non<br />
permettono il raggiungimento di quest’obiettivo, i Cantoni<br />
assegnano le cosiddette prestazioni complementari,<br />
cioè delle prestazioni supplementari, a seconda<br />
dei bisogni dei beneficiari di prestazioni AVS / AI. L’AVS<br />
e l’AI sono delle <strong>assicurazioni</strong> per la popolazione, a favore<br />
di tutte le persone domiciliate o che esercitano<br />
un’attività lucrativa in Svizzera.<br />
Secondo pilastro<br />
Lo scopo di quest’assicurazione è quello di permettere<br />
in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita<br />
abituale per i lavoratori. Al fine di costituire un capitale<br />
di vecchiaia e permettere la copertura rischio, la legge<br />
(LPP) prevede un’assicurazione minima obbligatoria,<br />
secondo la quale dei contributi sono prelevati dallo stipendio,<br />
fino a concorrenza di un importo massimo determinato.<br />
Poiché normalmente l’assicurazione minima non permette<br />
di raggiungere l’obiettivo prefisso delle prestazioni,<br />
in pratica si ricorre sovente a soluzioni più estese.<br />
Terzo pilastro<br />
Una previdenza più completa ed estesa può essere<br />
realizzata nell’ambito del risparmio individuale presso<br />
le banche e le compagnie d’assicurazione. Il legislatore<br />
incoraggia il risparmio a scopo previdenziale<br />
permettendo la deduzione dei premi pagati alla previdenza<br />
vincolata (il cosiddetto 3° pilastro), la quale<br />
non permette di disporre liberamente del capitale accumulato.
3<br />
Previdenza<br />
statale<br />
Previdenza<br />
professionale<br />
Previdenza<br />
privata<br />
1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro<br />
Minimo esistenziale<br />
Mantenimento del<br />
tenore di vita attuale<br />
Complemento<br />
individuale<br />
AVS / AI<br />
Prestazioni<br />
complementari<br />
2a Parte<br />
obbligatoria<br />
LPP / L AINF<br />
2b<br />
Parte facoltativa<br />
3a<br />
Previdenza<br />
vincolata<br />
3b<br />
Previdenza<br />
libera
4<br />
Assicurazione vecchiaia e superstiti<br />
<strong>Le</strong> rendite AVS / AI vengono adeguate ogni due anni in base all’andamento dell’indice misto, corrispondente<br />
alla media aritmetica tra l’indice dei salari e l’indice dei prezzi. L’ultimo adeguamento<br />
è stato effettuato il 1° gennaio 2011. Il prossimo adeguamento avrà luogo al più presto il 1° gennaio<br />
2013.<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Base per il calcolo dei contributi<br />
Assicurare il minimo vitale agli anziani ed ai superstiti.<br />
Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano<br />
un’attività lucrativa in Svizzera, come pure (in casi<br />
particolari) le persone che svolgono un’attività lavorativa<br />
all’estero per un datore di lavoro svizzero.<br />
Salariati<br />
Reddito complessivo da attività lucrativa (= totalità<br />
delle retribuzioni ricevute in rapporto con il contratto di<br />
lavoro). I datori di lavoro sono legalmente tenuti a dedurre<br />
dal salario la parte dei contributi prescritta e a<br />
versarla alla Cassa di compensazione.<br />
I redditi esigui fino a CHF 2300 all’anno possono, facoltativamente,<br />
essere assoggettati all’obbligo contributivo<br />
(questo non vale per il personale domestico).<br />
Per imprese di piccole dimensioni è possibile la riscossione<br />
semplificata dei contributi quando l’intera massa<br />
salariale annua dei dipendenti non supera CHF 55 680.<br />
In questo caso, il salario annuo AVS di un singolo dipendente<br />
può ammontare al massimo a CHF 20 880.<br />
Indipendenti<br />
Reddito derivante da attività lucrativa indipendente ridotto<br />
delle deduzioni previste per legge. I contributi<br />
saranno ricalcolati in base al reddito attuale nell’anno<br />
di contribuzione.<br />
Beneficiari AVS con attività lucrativa<br />
Possono rivendicare una franchigia annua di CHF<br />
16 800 o di CHF 1400 al mese per ogni datore di lavoro.<br />
<strong>Le</strong> componenti del reddito eccedenti questo limite<br />
sono soggette all’AVS, all’AI e all’IPG, ma non all’AD.<br />
Persone senza attività lucrativa<br />
Il livello dei contributi sarà calcolato in base all’attuale<br />
reddito da pensione e dal patrimonio nell’attuale anno<br />
di contribuzione. In questo contesto verranno considerate<br />
anche le rendite AVS; non le rendite AI. L’obbligo di<br />
pagamento dei contributi si estingue dopo il raggiungimento<br />
dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli<br />
uomini. I coniugati senza attività lavorativa sono esentati<br />
dall’obbligo di contribuzione, se il coniuge che<br />
esercita un’attività lavorativa ha versato almeno il doppio<br />
dell’importo minimo previsto.
5<br />
Accrediti educativi<br />
e assistenziali<br />
Finanziamento / contributi<br />
Per il calcolo delle rendite vengono presi in considerazione<br />
anche gli accrediti per compiti assistenziali ed<br />
educativi. Questi accrediti sono supplementi del reddito<br />
proveniente dal lavoro determinante per il calcolo<br />
delle rendite, non sono delle prestazioni di denaro effettive.<br />
Il diritto agli accrediti per compiti assistenziali<br />
deve essere fatto valere ogni anno.<br />
I contributi per l’AVS / AI / IPG sono calcolati globalmente<br />
e prelevati in un unico importo.<br />
Salariati<br />
AVS 8,4 %<br />
AI 1,4 %<br />
IPG 0,5 % (solo fino al 31 dicembre 2015)<br />
Totale 10,3 %<br />
I contributi AVS / AI / IPG sono pagati pariteticamente<br />
per metà cadauno dal datore di lavoro e dal dipendente<br />
(5,15 % per parte).<br />
Indipendenti<br />
AVS 7,8 %<br />
AI 1,4 %<br />
IPG 0,5 % (solo fino al 31 dicembre 2015)<br />
Totale 9,7 %<br />
Per redditi da attività lucrativa<br />
– da CHF 55 700 fino a CHF 9300 è in vigore una scala<br />
decrescente dal 9,500 % fino al 5,116 %, ma minimo<br />
CHF 475<br />
– al di sotto di CHF 9200 esiste un minimo di CHF 387.<br />
Persone senza attività lucrativa<br />
I contributi per AVS, AI e IPG a seconda dell’entità dei<br />
patrimoni e dei redditi da rendite (in CHF/anno): minimo<br />
475, massimo 23 750.<br />
Contributi statali<br />
Nel 2010, circa il 25,4 % delle entrate annue è stato finanziato<br />
dall’ente pubblico. Questa quota si compone<br />
di assegnazioni della Confederazione e dei Cantoni, di<br />
cessioni derivanti dalle entrate dell’IVA e dai proventi<br />
derivanti dalla tassa sulle case da gioco.
6<br />
Prestazioni assicurative<br />
(Selezione)<br />
<strong>Le</strong> pensioni annue ordinarie per le parti assicurate con<br />
un periodo completo di contributi dai 64 anni d’età (per<br />
le donne) o dai 65 anni (per gli uomini).<br />
Genere di rendita Min. Mass.<br />
CHF CHF<br />
Rendita di vecchiaia 13 920 27 840<br />
<strong>Le</strong> due pensioni dei coniugi 41 760<br />
Rendita per vedove / vedovi 11 136 22272<br />
Rendita per orfani e per figli 5568 11 136<br />
Rendita completa per orfani e per figli 8352 16 704<br />
Assegno per grandi invalidi<br />
di grado lieve / medio / elevato 2784 / 6960 / 11 136<br />
Prelievo anticipato o posticipo<br />
della rendita di vecchiaia<br />
Prospettive<br />
Nel contesto dell’età flessibile di vecchiaia, le donne e<br />
gli uomini possono anticipare o posticipare il prelievo<br />
della rendita di vecchiaia come segue:<br />
– anticipo di 1 oppure di 2 anni interi (non è possibile<br />
l’anticipo di singoli mesi) oppure<br />
– ritardo di 1 fino ad un massimo di 5 anni.<br />
La riduzione in caso di prelievo anticipato della rendita<br />
ammonta per un anno al 6,8 % e per due anni al<br />
13,6 %. In caso di posticipo la rendita di vecchiaia aumenta<br />
di un supplemento mensile (al massimo del<br />
31,5 %). Durante il periodo dopo aver posticipato il prelievo<br />
si può chiedere liberamente il versamento della<br />
rendita.<br />
Come atteso, dopo il fallimento dell’11ª revisione dell’<br />
AVS nell’ottobre 2010 il Consiglio federale ha deciso<br />
già il 3 dicembre 2010 le prime modifiche che sono<br />
state successivamente approvate dal Parlamento il 17<br />
giugno 2011. La revisione della LAVS per migliorare<br />
l’attuazione dell’AVS, unitamente alle relative modifiche<br />
dell’OAVS, entrerà in vigore il 1 o gennaio 2012<br />
quale prima tappa della riforma in corso. La seconda<br />
tappa a medio termine è stata presa in esame. Con<br />
questa riforma radicale s’intende garantire la sicurezza<br />
finanziaria dell’AVS e modernizzarne la sua attuazione.<br />
www.ahv-insieme.ch
7<br />
Assicurazione invalidità<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Base per il calcolo dei contributi<br />
Finanziamento / contributi<br />
Prestazioni assicurative<br />
(Selezione)<br />
Prospettive<br />
(Re)integrazione degli assicurati nell’attività lavorativa.<br />
Assicurazione del minimo vitale agli invalidi ed alle loro<br />
famiglie.<br />
Come per l’AVS.<br />
Come per l’AVS.<br />
Cfr. AVS (pagina 5). Inoltre rilevanti prestazioni da parte<br />
dell’amministrazione pubblica.<br />
Misure di reinserimento<br />
Misure mediche e professionali (tra cui consulenza professionale,<br />
riqualificazione, prima formazione professionale,<br />
collocamento professionale, esercizio di un lavoro a<br />
titolo di prova, contributo d’inserimento, aiuti sotto forma<br />
di capitale), rilevamento tempestivo e intervento tempestivo,<br />
misure d’integrazione, consegna di mezzi ausiliari,<br />
indennità giornaliere.<br />
Rendita d’invalidità, rendita d’invalidità per figli<br />
Rendita d’invalidità 100 % in CHF: min. 13 920, max.<br />
27 840<br />
Rendita d’invalidità per figli 40 %<br />
Grado d’invalidità<br />
min. 40 %<br />
min. 50 %<br />
min. 60 %<br />
min. 70 %<br />
Diritto a<br />
un quarto della rendita<br />
mezza rendita<br />
tre quarti della rendita<br />
rendita intera<br />
Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in casa<br />
Di grado esiguo: CHF 5568 prestazione annuale<br />
Di grado medio: CHF 13 920 prestazione annuale<br />
Di grado elevato: CHF 22272 prestazione annuale<br />
Assegni per grandi invalidi assicurati che vivono in un ospizio<br />
Di grado esiguo: CHF 2784 prestazione annuale<br />
Di grado medio: CHF 6960 prestazione annuale<br />
Di grado elevato: CHF 11 136 prestazione annuale<br />
Supplemento per l’assistenza intesiva domestica per gli<br />
invalidi minorenni<br />
Almeno 4 ore: CHF 5568 prestazione annuale<br />
Almeno 6 ore: CHF 11 136 prestazione annuale<br />
Almeno 8 ore: CHF 16 704 prestazione annuale<br />
La 6ª revisione dell’AI è suddivisa in due pacchetti di<br />
misure (6a e 6b). Il pacchetto 6a entra in vigore il 1 o gennaio<br />
2012. Punti chiave: revisione delle rendite imperniata<br />
sul reinserimento, revisione delle rendite in base<br />
alle disposizioni finali, contributo di assistenza. Punti<br />
chiave del pacchetto 6b, che dovrebbe entrare in vigore<br />
a partire dal 1 o gennaio 2015: sistema delle rendite lineari,<br />
rafforzamento del reinserimento, riduzione delle<br />
rendite d’invalidità per figli.
8<br />
Prestazioni complementari dell’AVS e dell’AI<br />
Obiettivo e scopo<br />
Prestazioni assicurative<br />
Copertura del minimo vitale per i beneficiari delle rendite<br />
AVS / AI che vivono in Svizzera.<br />
Prestazioni in denaro<br />
Prestazioni complementari annuali, che corrispondono<br />
alla differenza fra le spese riconosciute per legge e<br />
i redditi determinanti.<br />
Nell’ambito delle spese riconosciute, il fabbisogno vitale<br />
generale per le persone che vivono all’interno di<br />
un’economia domestica è:<br />
per persone sole CHF 19 050<br />
per coppie coniugate CHF 28 575<br />
per orfani CHF 9945<br />
per i / le primi / e figli / figlie, ciascuno / a CHF 9945<br />
per due altri / e figli / figlie, ciascuno / a CHF 6630<br />
per ogni altro / a figlio / figlia CHF 3315<br />
In linea di massima questi valori limite vengono aumentati<br />
dell’importo del premio cantonale medio per<br />
l’assicurazione malattia di base.<br />
Finanziamento / contributi<br />
Realizzazione<br />
Prospettive<br />
Prestazioni in natura<br />
Accredito di spese di cura per malattia e invalidità, se<br />
non sono già coperte da un’assicurazione.<br />
Il finanziamento è assicurato da Confederazione, Cantoni<br />
e Comuni attingendo a risorse generali.<br />
Il versamento delle prestazioni complementari avviene<br />
tramite i Cantoni. La domanda per l’ottenimento della<br />
prestazione è in genere da inoltrare all’agenzia del Comune<br />
di domicilio o alla Cassa di compensazione cantonale.<br />
Presso l’Ufficio centrale di compensazione, dal<br />
1° gennaio 2012 viene gestito un Registro delle prestazioni<br />
complementari.<br />
Il 10 agosto 2011 il DFI ha presentato all’attenzione<br />
della Commissione per la sicurezza sociale e la salute<br />
del Consiglio nazionale un rapporto concernente l’adeguamento<br />
del canone massimo di locazione nelle prestazioni<br />
complementari (PC). Questo rapporto espone,<br />
a seguito dell’aumento di circa il 18 % dei canoni di<br />
locazione dall’ultimo adeguamento, più varianti di adeguamento<br />
riguardanti i canoni massimi di locazione.<br />
Un adeguamento verrà preso in considerazione al più<br />
presto a partire dal 2013, poiché l’ultimo adeguamento<br />
è stato stabilito per il 2011.
9<br />
Previdenza professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti<br />
Il tasso d’interesse minimo viene ridotto all’1,5% a partire dal 1° gennaio 2012. Per le prestazioni<br />
di uscita è in vigore un interesse di mora del 2,5 %.<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Base per il calcolo<br />
Assicurare il tenore di vita abituale (unitamente alle<br />
prestazioni AVS / AI). <strong>Le</strong> disposizioni della LPP sono da<br />
intendere come prestazioni legali minime (pilastro 2a).<br />
In pratica vengono offerte soluzioni di previdenza più<br />
estese (pilastro 2b).<br />
Obbligatoriamente<br />
– I dipendenti con un salario superiore a CHF 20 880<br />
(le persone fra i 18 e 24 anni unicamente per il rischio<br />
di decesso e d’invalidità; le persone sopra<br />
anche per la costituzione del capitale di vecchiaia)<br />
– I disoccupati con un’indennità giornaliera di almeno<br />
CHF 80.20 sono assicurati per il rischio di morte e<br />
d’invalidità<br />
Facoltativamente<br />
Gli indipendenti e, a determinate condizioni, i dipendenti<br />
non sottoposti all’obbligo assicurativo.<br />
Salario annuo coordinato = salario assicurato (corrisponde<br />
al salario AVS meno la deduzione coordinata<br />
di CHF 24 360).<br />
Salario AVS da considerare:<br />
– limite inferiore CHF 20 880<br />
– limite superiore CHF 83 520<br />
Salario coordinato:<br />
– limite inferiore CHF 3480<br />
– limite superiore CHF 59160<br />
Per persone disoccupate,<br />
salario giornaliero da considerare:<br />
– limite inferiore CHF 80.20<br />
– limite superiore CHF 320.75<br />
Deduzione dell’importo di coordina- CHF 93.55<br />
mento dal salario giornaliero<br />
Salario giornaliero coordinato:<br />
– limite inferiore CHF 13.35<br />
– limite superiore CHF 227.20
10<br />
Finanziamento / contributi<br />
La previdenza professionale per la vecchiaia obbligatoria<br />
è finanziata dai contributi degli assicurati e dei<br />
loro datori di lavoro. Tuttavia, la legge non fissa le aliquote<br />
dei contributi, ma unicamente gli accrediti di<br />
vecchiaia d’accumulare sui conti di previdenza individuali<br />
dei singoli assicurati. Il capitale risparmiato servirà<br />
al finanziamento della rendita di vecchiaia al momento<br />
del pensionamento. Il datore di lavoro deve<br />
versare almeno la metà dei contributi totali. I regolamenti<br />
delle casse pensioni possono prevedere contributi<br />
unitari oppure contributi che dipendono dall’età<br />
degli assicurati.<br />
Età Accrediti di vecchiaia in %<br />
del salario assicurato<br />
25 a 34 7,0 %<br />
35 a 44 10,0 %<br />
45 a 54 15,0 %<br />
55 a 64 / 65 18,0 %<br />
Prestazioni assicurative<br />
Il contributo LPP per i disoccupati ammonta al 2,5 %<br />
del salario giornaliero coordinato ed è a carico, per<br />
metà ciascuno, della persona disoccupata e del fondo<br />
dell’assicurazione contro la disoccupazione.<br />
I contributi per la copertura del rischio, per il Fondo di<br />
garanzia e per le spese amministrative ammontano in<br />
tutto al 3-4 % del salario assicurato. Contributi complessivi:<br />
mediamente circa il 16 % del salario assicurato,<br />
risp. circa il 10 % del salario AVS. I contributi individuali<br />
dipendono dall’età della persona assicurata e dal<br />
Regolamento dell’istituto di previdenza.<br />
Rendita di vecchiaia<br />
6,8 % dell’avere di vecchiaia disponibile all’inizio del<br />
diritto alle prestazioni per la persona assicurata, con<br />
regolamento transitorio per persone nate in determinati<br />
anni:<br />
Anno di Aliquota minima di conversione<br />
nascita donne (64 anni) uomini (65 anni)<br />
1947 – 6,90 %<br />
1948 6,85 % 6,85 %<br />
1949 6,80 % 6,80 %<br />
Rendita d’invalidità<br />
6,8 % della somma dell’avere di vecchiaia, al quale<br />
l’assicurato aveva diritto al momento dell’inizio del diritto<br />
alla rendita d’invalidità e degli accrediti di vecchiaia<br />
per gli anni mancanti, fino all’età di pensionamento,<br />
64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini,<br />
senza interessi, calcolati sul salario assicurato all’inizio<br />
dell’invalidità.
11<br />
Rendita per il coniuge superstite<br />
Il 60 % della corrispondente rendita di vecchiaia o d’invalidità<br />
intera. La / il partner registrata /o è equiparata<br />
/o al vedovo.<br />
Rendita per i figli<br />
I figli di pensionati, invalidi o assicurati deceduti ricevono<br />
una rendita pari al 20 % della rendita di vecchiaia<br />
o d’invalidità.<br />
Genere di prestazioni<br />
<strong>Le</strong> prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità<br />
sono versate di regola sotto forma di rendite. La persona<br />
assicurata può richiedere che un quarto dell’<br />
avere di vecchiaia venga versato come indennità unica<br />
in capitale.<br />
Adeguamento all’evoluzione dei prezzi<br />
Il 1° gennaio 2012, le rendite per superstiti e d’invalidità<br />
vengono adeguate al rincaro come segue:<br />
Inizio della Ultimo Adeguamento<br />
rendita nel adeguamento all’ 1. 1. 2012<br />
1985 -2005 1. 1. 2009 –<br />
2006-2007 1. 1. 2011 –<br />
2008 – – *<br />
2009-2011 – –<br />
* Nessun adeguamento, poiché l’indice di settembre dei<br />
prezzi al consumo del 2011 era inferiore a quello del 2008.<br />
Proprietà d’abitazione<br />
Nell’ambito delle disposizioni legali inerenti l’acquisto<br />
di proprietà di abitazioni tramite mezzi della previdenza<br />
professionale, la persona assicurata può avvalersi<br />
di parti della sua prestazione d’uscita per l’acquisto di<br />
proprietà di abitazioni. Inoltre essa può anche allo<br />
stesso scopo pignorare il proprio diritto alle prestazioni<br />
previdenziali in misura di tale importo. Se una persona<br />
preleva parti della propria prestazione d’uscita, allora<br />
le sue prestazioni previdenziali si riducono.<br />
Prestazioni d’uscita<br />
In caso di cambiamento del posto di lavoro, l’avere di<br />
vecchiaia viene trasferito al nuovo istituto di previdenza.<br />
La prestazione d’uscita deve essere versata con<br />
l’uscita dalla cassa pensioni. A partire da questo momento,<br />
sulla prestazione devono essere calcolati gli<br />
interessi al tasso minimo previsto dalla LPP (1,5 %).<br />
Se la cassa pensioni non versa la prestazione d’uscita<br />
entro 30 giorni da quando è in possesso dei dati necessari,<br />
a partire da questo termine si devono calcolare<br />
gli interessi di mora secondo l’art. 7 OLP (2,5 %).<br />
Divorzio<br />
Divisione a metà della prestazione d’uscita acquisita durante<br />
il matrimonio o l’unione domestica registrata.
12<br />
Riscatto nel pilastro 2b<br />
<strong>Le</strong> disposizioni sul riscatto prevedono, per il calcolo<br />
della somma d’acquisto massima possibile, l’inclusione<br />
dell’eventuale avere risparmiato nel pilastro 3a.<br />
Va sempre chiarito se l’avere nel pilastro 3a eccede il<br />
valore massimo possibile associato all’anno di nascita<br />
della persona assicurata (vedi tabella riportata qui<br />
sotto).<br />
L’importo eccedente viene detratto dalla somma d’acquisto<br />
possibile (vedi anche art. 60a della OPP 2).<br />
L’avere massimo possibile del pilastro 3a ammonta a:<br />
Anno Stato al 31. 12. 2011 Stato al 31. 12. 2012<br />
di nascita<br />
1962 e precedenti 201 663 211 370<br />
1963 192 405 201 973<br />
1964 183 131 192 560<br />
1965 174 214 183 509<br />
1966 165 068 174 226<br />
1967 156 274 165 300<br />
1968 146 761 155 645<br />
1969 137 209 145 949<br />
1970 128 024 136 626<br />
1971 118 909 127 375<br />
1972 110 146 118 480<br />
1973 101 502 109 706<br />
1974 93 190 101 270<br />
1975 85 118 93 077<br />
1976 77 356 85 198<br />
1977 69 707 77 434<br />
1978 62 352 69 969<br />
1979 55 055 62 563<br />
1980 47 920 55 320<br />
1981 40 826 48 120<br />
1982 33 906 41 096<br />
1983 26 965 34 052<br />
1984 20 211 27 196<br />
1985 13 379 20 262<br />
1986 6 682 13 464<br />
1987 0 6 682<br />
Per conteggi inferiori ad un anno, i valori vanno interpolati.<br />
Prospettive<br />
Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni risultanti<br />
non possono essere fruite sotto forma di capitale<br />
nei successivi tre anni. I prelievi anticipati attuati<br />
per la promozione delle abitazioni devono essere rimborsati<br />
prima di poter procedere ad effettuare acquisti<br />
volontari. Deve essere inoltre rispettata la limitazione<br />
degli acquisti in conformità a quanto previsto dall’art.<br />
60b della OPP 2.<br />
La compensazione previdenziale in caso di divorzio va<br />
rivista. Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare<br />
un messaggio.<br />
Vi sono inoltre una serie di tentativi politici pendenti (p. es.<br />
concernenti l’assoggettamento alla LPP dei lavoratori a<br />
tempo parziale, la compensazione delle riduzioni di prestazioni<br />
nella LPP).
13<br />
Pilastro 3a (previdenza vincolata con privilegi fiscali)<br />
Obiettivo e scopo<br />
Forme di previdenza<br />
Incentivare la previdenza privata (in aggiunta a quanto<br />
previsto dai primi due pilastri). Fino ad un determinato<br />
importo i contributi del pilastro 3a sono deducibili dal<br />
reddito imponibile.<br />
Risparmio bancario e polizze assicurative. Deduzione<br />
massima annua acconsentita:<br />
Anno Deduzione Indipendenti<br />
di calcolo normale (senza 2 o pilastro)<br />
(con 2 o pilastro)<br />
CHF<br />
20 % del reddito dell’<br />
attività lucrativa,<br />
ma al massimo (in CHF)<br />
1990 4 608 23 040<br />
1991 4 608 23 040<br />
1992 5 184 25 920<br />
1993 5 414 27 072<br />
1994 5 414 27 072<br />
1995 5 587 27 936<br />
1996 5 587 27 936<br />
1997 5 731 28 656<br />
1998 5 731 28 656<br />
1999 5 789 28 944<br />
2000 5 789 28 944<br />
2001 5 933 29 664<br />
2002 5 933 29 664<br />
2003 6 077 30 384<br />
2004 6 077 30 384<br />
2005 6 192 30 960<br />
2006 6 192 30 960<br />
2007 6 365 31 824<br />
2008 6 365 31 824<br />
2009 6 566 32 832<br />
2010 6 566 32 832<br />
2011 6682 33408<br />
2012 6682 33408<br />
Questa deduzione è ammessa sia per l’imposta federale<br />
diretta, sia per l’imposta cantonale sul reddito.<br />
In caso di continuazione dell’attività lavorativa oltre<br />
l’età ordinaria di pensionamento AVS possono essere<br />
continuate contemporaneamente anche le forme di risparmio<br />
previdenziale previste dal pilastro 3a. La continuazione<br />
del risparmio previdenziale è possibile per<br />
un massimo di cinque anni oltre l’età ordinaria di pensionamento.<br />
Se una persona continua a far parte di un<br />
istituto di previdenza e versa a questo istituto i contributi,<br />
il contributo per il pilastro 3a nel 2012 è di CHF<br />
6682. Se fosse già pensionata, ma continuasse ad<br />
esercitare un’attività lucrativa, potrà, in base all’appartenenza<br />
passiva, versare nel pilastro 3a nel 2012 fino<br />
al 20 % del suo reddito di lavoro, al massimo però CHF<br />
33 408.
14<br />
Rapporto tra i tre pilastri (rendite di vecchiaia)<br />
140 %<br />
Rendita di vecchiaia in %<br />
del salario assicurato<br />
120 %<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
Pilastro 2a<br />
(LPP)<br />
Pilastro 1 (AVS)<br />
Pilastro 2b<br />
Pilastri 3a e 3b<br />
30000 100 000 170 000 240 000 310 000 380000<br />
Salario lordo<br />
Nella grafica sopra viene illustrata la rendita di vecchiaia in considerazione dell’adeguatezza del<br />
pilastro 2b.<br />
Accordi bilaterali<br />
Il 1 o giugno 2002 sono entrati in vigore gli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE (e l’AELS). Dal<br />
1° giugno 2009 gli accordi bilaterali sono in vigore, a seguito dell’estensione dell’accordo sulla libera<br />
circolazione, anche per gli Stati membri dell’UE Bulgaria e Romania. L’accordo sulla libera<br />
circolazione delle persone coordina i differenti sistemi d’assicurazione sociale nazionali. La ripercussione<br />
sulla previdenza professionale riguarda il pagamento in contanti della prestazione<br />
di libero passaggio: se una persona che lavora lascia la Svizzera, però rimane assicurata obbligatoriamente<br />
in uno Stato dell’UE o dell’AELS, per il secondo pilastro, la prestazione d’uscita, per<br />
quanto riguarda l’avere di vecchiaia obbligatorio secondo la LPP, non può più essere pagata in<br />
contanti.
Assicurazione contro la disoccupazione<br />
e indennità in caso d’insolvibilità<br />
15<br />
L’Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) è entrata in vigore il 1 o aprile 2011.<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Base di calcolo dei contributi<br />
Salario assicurato<br />
Finanziamento / contributi<br />
Esonero dall’obbligatorietà<br />
di versare contributi<br />
Adeguata compensazione della perdita di guadagno,<br />
prevenzione di possibili forme di disoccupazione incombente<br />
e lotta contro la disoccupazione esistente,<br />
come pure promozione dell’inserimento nel mercato<br />
del lavoro.<br />
Tutti i lavoratori sottoposti all’obbligo contributivo AVS:<br />
le donne fino al 64 o e gli uomini fino al 65 o anno d’età<br />
e le persone senza attività lucrativa a determinate condizioni.<br />
– Contributo regolare: salario soggetto all’AVS: al<br />
massimo CHF 126 000<br />
– Contributo di solidarietà: sulla parte di salario compresa<br />
tra il salario massimo assicurato di CHF 126 000<br />
e due volte e mezzo questo importo (CHF 315 000)<br />
Salario soggetto all’AVS: al massimo CHF 126 000.<br />
Non sono assicurate le parti di salario sulle quali viene<br />
prelevato il contributo di solidarietà e sui salari derivanti<br />
da interventi sul mercato del lavoro finanziati<br />
dall’ente pubblico.<br />
Ogni volta annualmente il 2,2 % del salario soggetto<br />
all’AVS fino ad un limite di CHF 126 000 (contributo regolare)<br />
e l’1 % della parte di salario compresa tra il salario<br />
massimo assicurato di CHF 126 000 e due volte e<br />
mezzo questo importo (CHF 315 000) (contributo di solidarietà).<br />
Ognuno di questi contributi è a carico per metà<br />
del datore di lavoro e per metà del lavoratore. L’assicurazione<br />
viene finanziata anche tramite i proventi patrimoniali<br />
del Fondo di compensazione. La Confederazione<br />
partecipa inoltre alle spese per l’intermediazione e i<br />
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.<br />
– I dipendenti che pagano i loro contributi AVS in marche<br />
contributive<br />
– Nell’agricoltura, i membri della famiglia che collaborano<br />
col capoazienda e che sono considerati quali<br />
agricoltori indipendenti ai sensi della legge federale<br />
sugli assegni familiari<br />
– I salariati, dal 1° giorno del mese susseguente a quello<br />
del 64 o compleanno per le donne e del 65 o per gli<br />
uomini<br />
– I datori di lavoro per la continuazione dei versamenti<br />
dei salari alle persone innanzi citate<br />
– I disoccupati che ricevono l’indennità di disoccupazione,<br />
come pure la cassa disoccupazione per la<br />
corrispettiva quota del datore di lavoro
16<br />
Prestazioni assicurative<br />
Indennità in caso di disoccupazione<br />
Ammontare:<br />
– Indennità giornaliera (completa) dell’80 % del salario<br />
assicurato oltre ad assegni per i figli e formazione,<br />
nella misura in cui per il / la figlio / a non sussista già<br />
un altro diritto a percepire assegni<br />
– Indennità giornaliera del 70 % per assicurati senza<br />
figli fino ai 25 anni, assicurati non invalidi e assicurati<br />
con un’indennità giornaliera completa di oltre<br />
CHF 140<br />
Durata:<br />
– Max. 200 indennità giornaliere (IG) (almeno 12 mesi<br />
di periodo contributivo, sotto i 25 anni, nessun figlio)<br />
– Max. 260 IG (almeno 12 mesi di periodo contributivo<br />
e oltre i 25 anni)<br />
– Max. 400 IG (almeno 18 mesi di periodo contributivo)<br />
– Max. 520 indennità giornaliere (almeno 24, risp. 22,<br />
mesi di periodo contributivo, a condizione che in<br />
merito alla modifica della LADI del 30 settembre<br />
2011 non venga lanciato il referendum entro il 19<br />
gennaio 2012, e oltre i 55 anni o godimento di una<br />
rendita AI di grado AI superiore al 40 %)<br />
– Max. 90 IG (esenzione dal pagamento dei contributi)<br />
Tempo d’attesa: 0-120 giorni<br />
Indennità in caso di disoccupazione parziale<br />
80 % della perdita di guadagno computabile durante<br />
un massimo di 12 periodi di conteggio (1 o gennaio<br />
2012-31 dicembre 2013: 18) entro 2 anni.<br />
Indennità in caso di intemperie<br />
80 % della perdita di guadagno computabile durante<br />
un massimo di 6 periodi di conteggio entro 2 anni.<br />
Indennità in seguito ad insolvenza del datore di lavoro<br />
Pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del<br />
rapporto di lavoro prima dell’apertura del fallimento,<br />
come pure eventuali crediti di salario per prestazioni di<br />
lavoro dopo l’apertura del fallimento. Al massimo tuttavia<br />
CHF 10 500 al mese.<br />
Interventi sul mercato del lavoro<br />
– Misure di formazione (corsi)<br />
– Misure occupazionali, incl. rimborso dei costi agli<br />
organizzatori di misure occupazionali<br />
– Misure speciali (contributi d’inserimento, contributo<br />
alle spese dei pendolari e ai residenti temporanei,<br />
sussidi per la formazione, incoraggiamento delle attività<br />
lucrative indipendenti)
17<br />
Indennità perdita di guadagno / assicurazione maternità<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Finanziamento / contributi<br />
Beneficiari<br />
Prestazioni assicurative<br />
Copertura parziale della perdita di guadagno p.e. durante<br />
il servizio militare, il servizio di protezione civile e il<br />
servizio civile (indennità di perdita di guadagno, IPG) e<br />
la maternità (indennità di maternità).<br />
Come per l’AVS.<br />
Contributi (base: AVS) e fondi provenienti dal Fondo di<br />
compensazione che regola l’IPG.<br />
IPG: persone che prestano i servizi citati in «Obiettivo e<br />
scopo» e partecipano ai corsi.<br />
Indennità di maternità<br />
– Donne che al momento del parto sono impiegate,<br />
indipendenti o disoccupate<br />
– Donne che al momento del parto percepiscono prestazioni<br />
d’indennità giornaliera a seguito d’incapacità<br />
lavorativa dovuta a malattia, infortunio o invalidità<br />
– Donne che al momento del parto hanno un rapporto<br />
d’impiego, ma che a causa dell’esaurirsi dei diritti non<br />
usufruiscono della continuazione del versamento del<br />
salario o dell’indennità giornaliera<br />
IPG: è costituita dall’indennità globale (indennità di base<br />
e assegni per i figli), assegno per le spese di custodia e<br />
assegno aziendale.<br />
Indennità di base in CHF al giorno:<br />
– Con attività lucrativa (CAL) 62-196<br />
– CAL in servizio di avanzamento 111-196<br />
– Senza attività lucrativa (NAL) 62<br />
– NAL in servizio di avanzamento 111<br />
– Militari in ferma continuata<br />
in fase di formazione di base 62<br />
– Militari in ferma continuata fuori<br />
dalla formazione di base<br />
vedi CAL / NAL<br />
– Quadri in ferma continuata in fase<br />
di formazione di base 62<br />
– Quadri in ferma continuata fuori dalla<br />
formazione di base vedi CAL / NAL, min. però 91<br />
Assegni per figli (in CHF per ogni figlio / a) 20<br />
Indennità globale CAL / NAL (max. in CHF al giorno):<br />
245 /123 (172 in servizio di avanzamento)<br />
Assegno per spese di custodia (in CHF al giorno)<br />
spese effettive da 20-67<br />
Assegno aziendale (in CHF al giorno) 67<br />
Indennità di maternità<br />
– Durata: 14 settimane (98 giorni) dopo il parto<br />
– Ammontare dell’indennità giornaliera: 80 % del reddito<br />
di lavoro medio conseguito prima del parto, al<br />
massimo CHF 196 al giorno
18<br />
Assicurazione militare<br />
L’assicurazione militare costituisce un sistema di <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> a sé stante, regolato dalla<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione militare (LAM) e dall’Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM).<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Finanziamento / contributi<br />
Salario assicurato<br />
Prestazioni assicurative<br />
(Selezione)<br />
Prospettive<br />
Copertura per danni alla salute fisica e psichica dell’assicurato<br />
e per le dirette conseguenze economiche di<br />
tali danni.<br />
Persone che prestano servizio militare, servizio di protezione<br />
civile e servizio civile.<br />
I costi sono sostenuti dalla Confederazione nella misura<br />
in cui non siano coperti dai premi degli assicurati e<br />
dalle entrate derivanti da azioni di regresso.<br />
Determinante è il salario soggetto all’AVS, al massimo<br />
CHF 146 206 all’anno.<br />
Principali prestazioni materiali:<br />
– Trattamenti curativi (ambulatoriali, stazionari e semistazionari)<br />
– Mezzi ausiliari<br />
– Misure d’integrazione<br />
– Spese di viaggio e di recupero<br />
Principali prestazioni in denaro:<br />
– Indennità giornaliera in caso d’incapacità lavorativa<br />
(80 % del salario assicurato)<br />
– Rendita AI (in caso d’invalidità totale max. 80 % del<br />
salario assicurato)<br />
– Prestazioni per superstiti (in % del salario assicurato):<br />
rendita per coniugi (40); rendita per coniugi divorziati<br />
(20); rendita per orfani di un genitore (15); rendita<br />
per orfani di entrambi i genitori (25); rendita per genitori<br />
(max. 20 ciascuno)<br />
– Rendita per perdita dell’integrità: a seconda della<br />
gravità della menomazione in % dell’aliquota della<br />
rendita annuale (attualmente di regola a CHF 20 940)<br />
Nell’ottobre 2010, il Consiglio federale ha preso atto del<br />
rapporto sui risultati emersi dalla procedura di consultazione<br />
sulla revisione della <strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione<br />
militare (LAM) ed ha deciso di sospendere la<br />
revisione della LAM fino a quando non sarà approvata<br />
dal Parlamento la revisione della <strong>Le</strong>gge federale contro<br />
gli infortuni (LAINF). L’obiettivo principale della prevista<br />
revisione è di sfruttare le sinergie tra l’assicurazione<br />
contro gli infortuni e l’assicurazione militare allo scopo<br />
di risparmiare sui costi a lungo termine. Non è prevista<br />
una revisione fondamentale dell’assicurazione militare.
19<br />
Assicurazione infortuni<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Base per il calcolo dei premi<br />
Salario assicurato<br />
Finanziamento / premi<br />
Prestazioni assicurative<br />
(Selezione)<br />
Prospettive<br />
Compensazione delle conseguenze economiche derivanti<br />
da infortuni professionali, malattie professionali,<br />
infortuni non professionali e prevenzione degli infortuni.<br />
Obbligatoriamente<br />
Infortuni professionali: tutti i dipendenti che lavorano in<br />
Svizzera. Infortuni non professionali: tutti i dipendenti<br />
che lavorano in Svizzera con un orario di lavoro settimanale<br />
di almeno otto ore presso un datore di lavoro.<br />
Facoltativamente<br />
Gli indipendenti ed i loro familiari che collaborano<br />
nell’impresa familiare.<br />
Il salario determinante per l’AVS è al massimo CHF<br />
126 000 all’anno oppure CHF 10 500 al mese oppure<br />
CHF 346 al giorno.<br />
Salario soggetto all’AVS determinante, al massimo<br />
CHF 126 000.<br />
Assicurazione contro gli infortuni professionali<br />
A carico del datore di lavoro: l’ammontare dei premi<br />
varia a seconda del rischio (ramo economico).<br />
Assicurazione contro gli infortuni non professionali<br />
Di regola a carico dei dipendenti: ammontare dei premi<br />
a seconda del ramo economico.<br />
Principali prestazioni materiali:<br />
– Trattamenti curativi (ambulatoriali e stazionari)<br />
– Mezzi ausiliari<br />
– Spese di viaggio, trasporto e salvataggio<br />
Principali prestazioni in denaro (se non diversamente<br />
indicato, in % del salario assicurato):<br />
– Indennità giornaliere (max. 80)<br />
– Rendita AI (in caso d’invalidità totale max. 80) o indennità<br />
forfettaria<br />
– Prestazioni per superstiti: rendita o indennità forfettaria<br />
per il coniuge (rendita: 40) e il coniuge divorziato<br />
(rendita: 20); rendita per orfani di un genitore (15);<br />
rendita per orfani di entrambi i genitori (25)<br />
– Assegno per grandi invalidi:<br />
mensilmente CHF 692-2076<br />
– Indennità per perdita dell’integrità: a seconda della<br />
gravità della menomazione una tantum max. CHF<br />
126 000<br />
Dopo il rinvio della revisione della LAINF da parte del<br />
Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati l’ha<br />
rinviata il 1 o marzo 2011 al Consiglio federale. Il nuovo<br />
progetto è atteso entro il 2013.
20<br />
Assicurazione malattia<br />
Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nel 2012 i premi dell’assicurazione malattia<br />
obbligatoria aumenteranno per gli adulti mediamente dell’2,2 %. Sul sito Web dell’UFSP (www.<br />
priminfo.ch) è disponibile un calcolatore dei premi che permette di comparare tutti i premi autorizzati<br />
dell’assicurazione di base.<br />
Il nuovo finanziamento degli ospedali entra in vigore il 1 o gennaio 2012.<br />
Obiettivo e scopo<br />
Persone assicurate<br />
Finanziamento / contributi<br />
Assunzione dei costi di cura e d’assistenza medica in<br />
caso di malattia, d’infortunio (se non interviene l’assicurazione<br />
infortuni), come pure in caso di gravidanza.<br />
Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che esercitano<br />
un’attività lucrativa in Svizzera.<br />
Contributi degli assicurati<br />
Tutte le Casse malattia devono richiedere lo stesso<br />
premio assicurativo a tutte le persone residenti nella<br />
stessa regione di premio all’interno dello stesso Cantone.<br />
Partecipazione ai costi<br />
Franchigia: importo fisso annuo, che in caso di sinistro<br />
deve essere preso a carico dall’assicurato; per adulti al<br />
minimo CHF 300. Si può scegliere fra CHF 500, 1000,<br />
1500, 2000 e 2500. Quota parte a carico dell’assicurato:<br />
10 % fino ad un max. di CHF 700 della spesa eccedente<br />
la franchigia.<br />
Riduzione dei premi<br />
Prestazioni assicurative<br />
Contributi dell’amministrazione pubblica<br />
Per riduzioni dei premi (direttamente agli assicuratori).<br />
– Scelta di una franchigia maggiore<br />
– Scelta limitata del medico e dell’ospedale mediante<br />
l’adesione ad un medico collettivo denominato<br />
HMO oppure accettando di consultare dapprima<br />
sempre un medico di famiglia<br />
– Esclusione della copertura infortuni per persone<br />
coperte dell’assicurazione contro gli infortuni<br />
– Prestazioni mediche e chiropratiche; prestazioni<br />
della medicina complementare (provvisoriamente<br />
dal 1 o gennaio 2012 al 31 dicembre 2017)<br />
– Misure di prevenzione<br />
– Prestazioni particolari in caso di gravidanza<br />
– Cure dentarie (molto limitate)<br />
– Contributi ai costi di trasporto e di salvataggio<br />
– Analisi e medicamenti
21<br />
Assegni familiari<br />
Dal 1 o gennaio 2009 i Cantoni erogano, in base alla <strong>Le</strong>gge federale sugli assegni familiari (LaFam),<br />
assegni mensili per i figli (per ogni figlio / a fino ai 16 anni: minimo CHF 200) e assegni di formazione<br />
(ogni figlio / a fino al termine della formazione, risp. fino ai 25 anni: minimo CHF 250). Ne hanno diritto<br />
tutti i lavoratori dipendenti e le persone senza attività lucrativa con redditi modesti; per le<br />
persone occupate nell’agricoltura è in vigore una regolamentazione speciale. Dal 1 o gennaio 2011<br />
esiste un Registro degli assegni familiari. Dal 1 o gennaio 2013 anche i lavoratori indipendenti godranno<br />
di un diritto in conformità a quanto previsto dalla LaFam.<br />
Obiettivo e scopo<br />
Assegni familiari nell’agricoltura<br />
Compensazione parziale dell’onere finanziario determinato<br />
dalla presenza di uno o più figli.<br />
Dipendenti agricoli: assegni familiari nell’importo minimo<br />
previsto dalla LAFam e assegno per l’economia domestica<br />
CHF 100 al mese. Agricoltori, alpigiani autonomi<br />
che svolgono in questi settori la loro attività principale o<br />
la loro attività secondaria: assegni familiari nell’importo<br />
minimo previsto dalla LAFam.<br />
Assegni familiari cantonali<br />
Cantone<br />
Assegni per i figli<br />
importo mensile per<br />
figlio in CHF<br />
Assegni di formazione<br />
importo mensile<br />
per figlio in CHF<br />
Limite d’età<br />
Limite d’età<br />
particolare<br />
Indennità di nascita<br />
in CHF<br />
Contributi del datore<br />
di lavoro in % della<br />
somma salariale<br />
ZH* 200/250 1 250 16 20/25 – 1.20<br />
BE 4 230 290 16 20/25 – 1.80<br />
LU 200/210 1 250 16 18/25 1000 2,8 1.50<br />
UR 200 250 16 18/25 1000 2 1.70<br />
SZ 200 250 16 18/25 1000 10 1.60<br />
OW 200 250 16 25/25 – 1.50<br />
NW 240 270 16 18/25 – 1.50<br />
GL 200 250 16 18/25 – 1.40<br />
ZG 300 300/350 13 18 18/25 – 1.40<br />
FR* 4 230/250 5 290/310 5 16 18/25 1500 2 2.35<br />
SO 200 250 16 20/25 – 1.50<br />
BS* 200 250 16 25/25 – 1.25<br />
BL 200 250 16 25/25 – 1.40<br />
SH 200 250 16 18/25 – 1.40<br />
AR 200 250 16 18/25 – 1.40<br />
AI 200 250 16 18/25 – 1.70<br />
SG 200 250 16 18/25 – 1.80*<br />
GR 220 270 16 20/25 – 1.90<br />
AG 200 250 16 20/25 – 1.40<br />
TG 200 250 16 18/25 – 1.80<br />
TI* 200 250 16 20/25 9 – 1.75<br />
VD 4 200/370 5 250/420 5 16 20/25 12 , 16 1500 2,6 2.31*<br />
VS 275/375 5 425/525 5 16 20/25 16 2000 /<br />
3000 2,7 3.30* 15<br />
NE 4 200/250 5 280/330 5 16 20/25 1200 2,11 2.10<br />
GE 300/400 5 400/500 5 16 20/25 12 2000 2 1.70<br />
JU* 250 300 16 25/25 850 2 2.80<br />
* Al momento della messa in stampa non erano ancora<br />
disponibili i dati per il 2012. Sono perciò indicati i dati<br />
del 2011.
22<br />
Annotazioni<br />
1 La prima voce vale per i figli fino ai 12 anni, la seconda<br />
per i figli oltre i 12 anni.<br />
2 È versato pure in caso d’adozione.<br />
3 I contributi sono fissati dalla competente Cassa di<br />
compensazione per gli assegni familiari. Il lavoratore<br />
paga come minimo lo 0,3 % di contributi.<br />
4 L’ufficio competente può decidere l’assegnazione di<br />
prestazioni più elevate.<br />
5 Il primo importo è valevole per i primi due figli, il secondo<br />
per il terzo e per ogni figlio successivo.<br />
6 In caso di parti plurigemini, risp. adozioni plurime,<br />
l’assegno di nascita viene raddoppiato. A GE, l’assegno<br />
viene raddoppiato a partire dal / dalla terzo / a figlio<br />
/ a.<br />
7 La seconda voce vale per ogni figlio in caso di parti<br />
plurimi o di adozioni plurime.<br />
8 Assegno di nascita soltanto per i figli nati in Svizzera<br />
ed iscritti in un registro di nascita svizzero.<br />
9 Per i figli portatori di handicap in formazione speciale<br />
e per i figli in formazione in Svizzera.<br />
10 Gli assegni per la nascita di un figlio vengono versati<br />
solo per bambini registrati nei registri delle nascite<br />
svizzeri, la cui madre ha il domicilio legale in Svizzera.<br />
11 L’assegno per la nascita di un figlio è prevista solo<br />
per bambini che risultano registrati in un registro<br />
delle nascite svizzero.<br />
12 I figli inabili al lavoro ricevono fra i 16 e i 20 anni<br />
l’assegno di formazione professionale.<br />
13 La prima voce vale per i figli fino ai 18 anni, la seconda<br />
per i figli oltre i 18 anni.<br />
14 Il primo limite concerne i figli incapaci al lavoro (ZH:<br />
con capacità lavorativa ridotta), il secondo i figli che<br />
frequentano i corsi di formazione.<br />
15 I dipendenti devono versare lo 0,3 % in più.<br />
16 Figli / figlie in fase di formazione, con età inferiore ai<br />
16 anni, ricevono l’assegno di formazione.<br />
Parte generale del diritto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> (LPGA)<br />
La LPGA unifica concetti e procedure all’interno del diritto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong> (ad eccezione<br />
della previdenza professionale), coordina le prestazioni fra loro e regola il regresso verso terzi.<br />
La legge prevede tra l’altro che l’unione domestica registrata di coppie omosessuali sia equiparata<br />
al matrimonio, che lo scioglimento in via giudiziale sia equiparato al divorzio e che la persona superstite<br />
in caso di decesso del /della partner sia equiparata al vedovo. Questa legge è applicabile<br />
quando e nella misura in cui le singole leggi riguardanti l’assicurazione sociale lo prevedano.
23<br />
Riassunto delle <strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong><br />
Salario assicurato Contributi<br />
Prestazioni<br />
LAVS<br />
Per il calcolo della<br />
rendita: fino ad un<br />
mass. di CHF 83 520<br />
Per il calcolo dei<br />
contributi: illimitato<br />
Salariati 8,4 %<br />
Indipendenti 7,8 %<br />
Rendite di vecchiaia, rendite complementari,<br />
rendite per figli, rendite per<br />
vedove e vedovi, rendite per orfani,<br />
assegno per grandi invalidi, mezzi<br />
ausiliari<br />
LAI<br />
Come per l’AVS<br />
Salariati 1,4 %<br />
Indipendenti 1,4 %<br />
Misure d’integrazione, rendite d’invalidità,<br />
rendite complementari e per figli,<br />
assegno per grandi invalidi, contributo<br />
d’assistenza<br />
LPC<br />
Contributi a complemento delle rendite<br />
AVS ed AI commisurati al bisogno<br />
LPP<br />
Salario AVS dedotti<br />
CHF 24 360<br />
Al minimo CHF 3480<br />
A seconda del Regolamento della<br />
Cassa pensione<br />
Prestazioni di vecchiaia, rendite coniugi,<br />
rendite per orfani e rendite d’invalidità,<br />
rendite per figli / figlie in caso di vecchiaia<br />
e invalidità<br />
LADI<br />
Salario soggetto<br />
all’AVS fino ad un<br />
massimo di<br />
CHF 126 000<br />
2,2 % per le componenti del salario<br />
fino a CHF 126 000; 1 % per le componenti<br />
del salario da CHF 126 000<br />
fino a CHF 315 000 (contributo di<br />
solidarietà)<br />
Indennità di disoccupazione, indennità di<br />
disoccupazione parziale, indennità per<br />
intemperie e indennità per insolvenza,<br />
provvedimenti inerenti al mercato del<br />
lavoro, consulenza e intermediazione<br />
LIPG<br />
Come per l’AVS e l’AI<br />
Salariati 0,5 %<br />
Indipendenti 0,5 %<br />
(limitato al 31 dicembre 2015)<br />
Indennità giornaliera (in caso di IPG: incl.<br />
assegni per i figli) come pure in caso di<br />
IPG: assegno per le spese di custodia,<br />
assegni aziendali<br />
LAM<br />
Al massimo<br />
CHF 146 206<br />
Confederazione, nella misura in cui<br />
non siano coperte da premi degli<br />
assicurati e da entrate derivanti da<br />
azioni di regresso<br />
Prestazioni in natura (p. es. trattamento<br />
curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in<br />
denaro (p. es. indennità giornaliera in<br />
caso di incapacità lavorativa, prestazioni<br />
per superstiti, rendita d’invalidità e<br />
rendita per perdita d’integrità)<br />
LAINF<br />
Al massimo<br />
CHF 126 000<br />
Secondo il settore d’attività, la<br />
categoria ed il grado di rischio<br />
dell’impresa<br />
Prestazioni in natura (p. es. trattamento<br />
curativo, mezzi ausiliari), prestazioni in<br />
denaro (p. es. indennità giornaliera,<br />
prestazioni per superstiti, rendita<br />
d’invalidità, assegno per grandi invalidi e<br />
indennità per perdita d’integrità)<br />
LAMal<br />
Contributo pro capite a dipendenza<br />
della Cassa malati, del Cantone<br />
e della regione di domicilio<br />
Assunzione dei costi di cura e d’assistenza<br />
medica<br />
LAFam/<br />
LAF<br />
A seconda del Cantone dall’ 1,2 %<br />
al 3,6 % della somma salariale<br />
Assegni per figli / figlie in fase di<br />
formazione, se del caso assegni di<br />
nascita e d’adozione, assegno per<br />
l’economia domestica (agricoltura)
24<br />
Fonti legislative<br />
LAVS<br />
LAI<br />
LPC<br />
LPP<br />
LFLP<br />
OPP 2<br />
OPP 3<br />
LADI<br />
LIPG<br />
LAM<br />
LAINF<br />
LAMal<br />
LPGA<br />
LUD<br />
LAFam<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti 20.12.1946<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione invalidità 19.6.1959<br />
<strong>Le</strong>gge federale sulle prestazioni complementari AVS /AI 6.10.2006<br />
<strong>Le</strong>gge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, 25.6.1982<br />
invalidità e superstiti<br />
<strong>Le</strong>gge federale sul libero passaggio nella previdenza 17.12.1993<br />
professionale per vecchiaia, superstiti e invalidità<br />
Ordinanza del Consiglio federale sulla previdenza 18.4.1984<br />
professionale per vecchiaia, invalidità e superstiti<br />
Ordinanza del Consiglio federale sul diritto di deduzione fiscale 13.11.1985<br />
per i contributi delle forme riconosciute per la previdenza<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la 25.6.1982<br />
disoccupazione e sull’indennità d’insolvibilità<br />
<strong>Le</strong>gge federale sulle indennità di perdita di guadagno per 25.9.1952<br />
chi presta servizio e in caso di maternità<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione militare 19.6.1992<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione infortuni 20.3.1981<br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’assicurazione malattia 18.3.1994<br />
<strong>Le</strong>gge federale sulla parte generale del diritto delle 6.10.2000<br />
<strong>assicurazioni</strong> <strong>sociali</strong><br />
<strong>Le</strong>gge federale sull’unione domestica registrata 18.6.2004<br />
di coppie omosessuali<br />
<strong>Le</strong>gge federale sugli assegni familiari 24.3.2006<br />
<strong>Le</strong>ggi cantonali sugli assegni familiari<br />
LAF<br />
<strong>Le</strong>gge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura 20.6.1952
Aeschengraben 10 · Casella postale · CH-4010 Basilea · Tel. +41 (0) 61 205 74 00 · Fax +41 (0) 61 205 74 99<br />
Stockerstrasse 34 · Casella postale · CH-8022 Zurigo · Tel. +41 (0) 43 817 73 00 · Fax +41 (0) 43 817 73 99<br />
www.libera.ch