Indennità e provvidenze varie - Federambiente
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SEZIONE C - INDENNITÀ’ E PROVVIDENZE VARIE<br />
Art. 19 - <strong>Indennità</strong> e <strong>provvidenze</strong> <strong>varie</strong><br />
A) <strong>Indennità</strong> mezzo di trasporto<br />
Qualora l’Azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio, sarà<br />
tenuta a corrispondergli un’indennità chilometrica da contrattare in sede aziendale con riferimento<br />
alle tabelle A.C.I.<br />
B) Rimborso spese per testimonianza<br />
E’ corrisposta la normale retribuzione globale al lavoratore chiamato dall’Azienda quale teste<br />
in cause civili o penali in dipendenza del servizio.<br />
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto,<br />
inoltre, al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l’indennità percepita dallo<br />
Stato.<br />
La normale retribuzione globale è corrisposta anche al lavoratore designato giudice popolare.<br />
C) Trasferta<br />
Il trattamento spettante al personale in trasferta e la definizione dei casi in cui il lavoratore<br />
dovrà ritenersi in trasferta sono demandati alla contrattazione aziendale.<br />
Per le spese non documentabili viene riconosciuto un rimborso determinato come segue:<br />
— 2% della retribuzione base mensile del 2° livello, maggiorata della relativa ex-indennità<br />
di contingenza, per trasferte che richiedano il pernottamento fuori sede;<br />
— 1% per trasferte di durata superiore alle otto ore che non richiedano pernottamento.<br />
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad<br />
alcun effetto del presente contratto.<br />
Il lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell’Azienda ha diritto ad un anticipo superiore<br />
all’indennità complessiva prevista; i conguagli saranno effettuati entro le settantadue ore successive<br />
al rientro del lavoratore in sede.<br />
D) <strong>Indennità</strong> maneggio denaro<br />
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali oneri per errori, ha<br />
diritto ad un’indennità del 5% della retribuzione base.<br />
Tale indennità verrà corrisposta pro-rata anche a chi sostituisce temporaneamente il lavoratore<br />
preposto al servizio.
E) Alloggio<br />
La concessione dell’alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze di lavoro, l’Azienda<br />
chiedesse l’abitazione in loco dovrà essere gratuita.<br />
Le modalità della concessione gratuita dell’alloggio, nonché le eventuali somministrazioni in<br />
natura ad esse relative, saranno regolate da convenzioni particolari da stipulare in sede aziendale.<br />
Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad indennizzi o risarcimenti da<br />
qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca cessi di appartenere all’Azienda o cambi la<br />
natura delle sue mansioni.<br />
F) Sede di lavoro<br />
Qualora dei lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare servizio fuori della sede abituale di<br />
lavoro ed in località non servita da mezzi pubblici, le parti aziendali si incontreranno per<br />
individuare idonee soluzioni.<br />
G) <strong>Indennità</strong> sgombero neve<br />
Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un’indennità<br />
limitatamente al personale addetto all’espletamento di tale servizio.<br />
Un’indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il<br />
personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti<br />
quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto ed immediato<br />
dell’intervento neve e contestualmente allo stesso.<br />
H) Rinnovo patente guida<br />
Le Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese relative alle visite mediche e<br />
psicotecniche ed alla vidimazione e rinnovo della patente, della quale sia richiesto il possesso per la<br />
guida di automezzi aziendali, purché la guida di tali mezzi sia ricorrente.<br />
Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla conduzione degli impianti in<br />
genere, per i quali è prevista per legge una patente od attestati vari.<br />
I) <strong>Indennità</strong> di reperibilità<br />
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi, nonchè la sicurezza degli impianti e<br />
delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore su ventiquattro, viene istituita un’indennità di<br />
reperibilità.<br />
Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità verranno stabilite<br />
dall’Azienda, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.<br />
Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso<br />
apposito ordine di servizio.<br />
Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì<br />
alla domenica compresa, ogni quattro settimane.<br />
Il lavoratore in caso di chiamata dovrà essere sul posto di lavoro prontamente.
Il compenso relativo al servizio di reperibilità, compreso l’importo forfettario per il viaggio ed<br />
il tempo minimo d’intervento, saranno oggetto di contrattazione aziendale. Comunque, l’indennità<br />
di reperibilità non potrà essere inferiore a quanto segue:<br />
— per le giornate di riposo (domeniche e festive) L. 12.000;<br />
— per le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta)<br />
L. 9.000;<br />
— per le giornate feriali oltre l’orario di lavoro già prestato<br />
L. 3.500.<br />
Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata, nel caso di servizio di reperibilità,<br />
saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario previste dal vigente<br />
contratto.<br />
L) Mensa<br />
Nelle Aziende in cui non sia in essere il servizio di mensa, le parti si incontreranno a livello<br />
aziendale per ricercare, tenendo conto delle particolarità del servizio, soluzioni atte a realizzare il<br />
servizio mensa, il quale, se ritenuto opportuno, va collegato con le altre strutture esistenti nel<br />
territorio.<br />
L’irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità<br />
sostitutive.<br />
M) <strong>Indennità</strong> “acqua alta” di Venezia<br />
Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, una indennità limitatamente al<br />
personale addetto all’organizzazione ed all’espletamento del servizio.