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Indennità e provvidenze varie - Federambiente

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SEZIONE C - INDENNITÀ’ E PROVVIDENZE VARIE<br />

Art. 19 - <strong>Indennità</strong> e <strong>provvidenze</strong> <strong>varie</strong><br />

A) <strong>Indennità</strong> mezzo di trasporto<br />

Qualora l’Azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio, sarà<br />

tenuta a corrispondergli un’indennità chilometrica da contrattare in sede aziendale con riferimento<br />

alle tabelle A.C.I.<br />

B) Rimborso spese per testimonianza<br />

E’ corrisposta la normale retribuzione globale al lavoratore chiamato dall’Azienda quale teste<br />

in cause civili o penali in dipendenza del servizio.<br />

In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto,<br />

inoltre, al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l’indennità percepita dallo<br />

Stato.<br />

La normale retribuzione globale è corrisposta anche al lavoratore designato giudice popolare.<br />

C) Trasferta<br />

Il trattamento spettante al personale in trasferta e la definizione dei casi in cui il lavoratore<br />

dovrà ritenersi in trasferta sono demandati alla contrattazione aziendale.<br />

Per le spese non documentabili viene riconosciuto un rimborso determinato come segue:<br />

— 2% della retribuzione base mensile del 2° livello, maggiorata della relativa ex-indennità<br />

di contingenza, per trasferte che richiedano il pernottamento fuori sede;<br />

— 1% per trasferte di durata superiore alle otto ore che non richiedano pernottamento.<br />

Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad<br />

alcun effetto del presente contratto.<br />

Il lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell’Azienda ha diritto ad un anticipo superiore<br />

all’indennità complessiva prevista; i conguagli saranno effettuati entro le settantadue ore successive<br />

al rientro del lavoratore in sede.<br />

D) <strong>Indennità</strong> maneggio denaro<br />

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali oneri per errori, ha<br />

diritto ad un’indennità del 5% della retribuzione base.<br />

Tale indennità verrà corrisposta pro-rata anche a chi sostituisce temporaneamente il lavoratore<br />

preposto al servizio.


E) Alloggio<br />

La concessione dell’alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze di lavoro, l’Azienda<br />

chiedesse l’abitazione in loco dovrà essere gratuita.<br />

Le modalità della concessione gratuita dell’alloggio, nonché le eventuali somministrazioni in<br />

natura ad esse relative, saranno regolate da convenzioni particolari da stipulare in sede aziendale.<br />

Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad indennizzi o risarcimenti da<br />

qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca cessi di appartenere all’Azienda o cambi la<br />

natura delle sue mansioni.<br />

F) Sede di lavoro<br />

Qualora dei lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare servizio fuori della sede abituale di<br />

lavoro ed in località non servita da mezzi pubblici, le parti aziendali si incontreranno per<br />

individuare idonee soluzioni.<br />

G) <strong>Indennità</strong> sgombero neve<br />

Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un’indennità<br />

limitatamente al personale addetto all’espletamento di tale servizio.<br />

Un’indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il<br />

personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti<br />

quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto ed immediato<br />

dell’intervento neve e contestualmente allo stesso.<br />

H) Rinnovo patente guida<br />

Le Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese relative alle visite mediche e<br />

psicotecniche ed alla vidimazione e rinnovo della patente, della quale sia richiesto il possesso per la<br />

guida di automezzi aziendali, purché la guida di tali mezzi sia ricorrente.<br />

Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla conduzione degli impianti in<br />

genere, per i quali è prevista per legge una patente od attestati vari.<br />

I) <strong>Indennità</strong> di reperibilità<br />

Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi, nonchè la sicurezza degli impianti e<br />

delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore su ventiquattro, viene istituita un’indennità di<br />

reperibilità.<br />

Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità verranno stabilite<br />

dall’Azienda, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.<br />

Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso<br />

apposito ordine di servizio.<br />

Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì<br />

alla domenica compresa, ogni quattro settimane.<br />

Il lavoratore in caso di chiamata dovrà essere sul posto di lavoro prontamente.


Il compenso relativo al servizio di reperibilità, compreso l’importo forfettario per il viaggio ed<br />

il tempo minimo d’intervento, saranno oggetto di contrattazione aziendale. Comunque, l’indennità<br />

di reperibilità non potrà essere inferiore a quanto segue:<br />

— per le giornate di riposo (domeniche e festive) L. 12.000;<br />

— per le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta)<br />

L. 9.000;<br />

— per le giornate feriali oltre l’orario di lavoro già prestato<br />

L. 3.500.<br />

Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata, nel caso di servizio di reperibilità,<br />

saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario previste dal vigente<br />

contratto.<br />

L) Mensa<br />

Nelle Aziende in cui non sia in essere il servizio di mensa, le parti si incontreranno a livello<br />

aziendale per ricercare, tenendo conto delle particolarità del servizio, soluzioni atte a realizzare il<br />

servizio mensa, il quale, se ritenuto opportuno, va collegato con le altre strutture esistenti nel<br />

territorio.<br />

L’irrealizzabilità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità<br />

sostitutive.<br />

M) <strong>Indennità</strong> “acqua alta” di Venezia<br />

Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, una indennità limitatamente al<br />

personale addetto all’organizzazione ed all’espletamento del servizio.

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