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Indennità e provvidenze varie - Federambiente

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E) Alloggio<br />

La concessione dell’alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze di lavoro, l’Azienda<br />

chiedesse l’abitazione in loco dovrà essere gratuita.<br />

Le modalità della concessione gratuita dell’alloggio, nonché le eventuali somministrazioni in<br />

natura ad esse relative, saranno regolate da convenzioni particolari da stipulare in sede aziendale.<br />

Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo ad indennizzi o risarcimenti da<br />

qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca cessi di appartenere all’Azienda o cambi la<br />

natura delle sue mansioni.<br />

F) Sede di lavoro<br />

Qualora dei lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare servizio fuori della sede abituale di<br />

lavoro ed in località non servita da mezzi pubblici, le parti aziendali si incontreranno per<br />

individuare idonee soluzioni.<br />

G) <strong>Indennità</strong> sgombero neve<br />

Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un’indennità<br />

limitatamente al personale addetto all’espletamento di tale servizio.<br />

Un’indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il<br />

personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti<br />

quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto ed immediato<br />

dell’intervento neve e contestualmente allo stesso.<br />

H) Rinnovo patente guida<br />

Le Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese relative alle visite mediche e<br />

psicotecniche ed alla vidimazione e rinnovo della patente, della quale sia richiesto il possesso per la<br />

guida di automezzi aziendali, purché la guida di tali mezzi sia ricorrente.<br />

Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla conduzione degli impianti in<br />

genere, per i quali è prevista per legge una patente od attestati vari.<br />

I) <strong>Indennità</strong> di reperibilità<br />

Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi, nonchè la sicurezza degli impianti e<br />

delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore su ventiquattro, viene istituita un’indennità di<br />

reperibilità.<br />

Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità verranno stabilite<br />

dall’Azienda, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.<br />

Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso<br />

apposito ordine di servizio.<br />

Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì<br />

alla domenica compresa, ogni quattro settimane.<br />

Il lavoratore in caso di chiamata dovrà essere sul posto di lavoro prontamente.

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