17.04.2015 Views

Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico

Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico

Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STATUTO DELLA F.I.G.C.<br />

disciplinari per specifiche categorie di tesserati è <strong>con</strong>sentita nei limiti stabiliti dal<strong>le</strong> norme federali e<br />

unicamente <strong>con</strong> riguardo ad aspetti strettamente interni al<strong>le</strong> categorie.<br />

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e <strong>le</strong> relative procedure sono stabilite dal Codice di<br />

giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie.<br />

8. Il Presidente federa<strong>le</strong>, anche su proposta del Consiglio federa<strong>le</strong> e sentita la Corte di giustizia federa<strong>le</strong>,<br />

può <strong>con</strong>cedere la grazia se è stata s<strong>con</strong>tata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il<br />

provvedimento di grazia non può essere <strong>con</strong>cesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione<br />

della sanzione definitiva. Il Consiglio federa<strong>le</strong>, anche su proposta del Presidente federa<strong>le</strong> e previo parere<br />

favorevo<strong>le</strong> della Corte di giustizia federa<strong>le</strong>, può <strong>con</strong>cedere amnistia e indulto.<br />

9. La Corte di giustizia federa<strong>le</strong> può <strong>con</strong>cedere la riabilitazione.<br />

ART. 34<br />

L’organizzazione della giustizia sportiva<br />

1. La <strong>FIGC</strong> garantisce il ce<strong>le</strong>re ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurando<strong>le</strong> i mezzi<br />

ed il persona<strong>le</strong> necessari, anche avva<strong>le</strong>ndosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed<br />

assistenza agli Organi della giustizia sportiva.<br />

2. È istituita nella <strong>FIGC</strong> la Commissione di garanzia della giustizia sportiva. La Commissione opera in<br />

piena autonomia e <strong>con</strong> indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro<br />

componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federa<strong>le</strong>, di cui due su designazione del<br />

Presidente del CONI. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima<br />

fascia in materie giuridiche, magistrati del<strong>le</strong> giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati<br />

dello Stato <strong>con</strong> almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di<br />

notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non<br />

possono essere <strong>con</strong>fermati.<br />

3. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la<br />

riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:<br />

a) formula pareri e proposte al Consiglio federa<strong>le</strong> in materia di organizzazione e funzionamento degli<br />

Organi della giustizia sportiva;<br />

b) a seguito di candidature presentate dagli interessati, nomina i componenti della Corte di giustizia<br />

federa<strong>le</strong>, i componenti della Commissione disciplinare naziona<strong>le</strong>, i Giudici sportivi nazionali, il<br />

Procuratore federa<strong>le</strong>, i Sostituti procuratori federali;<br />

c) su proposta del Procuratore federa<strong>le</strong>, nomina il Procuratore federa<strong>le</strong> vicario e i Vice procuratori<br />

federali;<br />

d) propone al Consiglio federa<strong>le</strong> un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della<br />

giustizia sportiva;<br />

e) adotta i provvedimenti disciplinari nei <strong>con</strong>fronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia<br />

sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di<br />

reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’esp<strong>le</strong>tamento del<strong>le</strong> funzioni, di gravi ragioni di<br />

opportunità, anche su segnalazione del Presidente federa<strong>le</strong>, del Procuratore federa<strong>le</strong> o dei Presidenti<br />

degli Organi di giustizia sportiva.<br />

4. Sono Organi della giustizia sportiva:<br />

a) la Corte di giustizia federa<strong>le</strong>;<br />

b) la Commissione disciplinare naziona<strong>le</strong>;<br />

c) i Giudici sportivi nazionali;<br />

d) <strong>le</strong> Commissioni disciplinari territoriali;<br />

e) i Giudici sportivi territoriali;<br />

f) la Procura federa<strong>le</strong>;<br />

g) gli altri organi specializzati previsti dal presente <strong>Statuto</strong> o dai regolamenti federali.<br />

5. La Commissione disciplinare naziona<strong>le</strong>, la Corte di giustizia federa<strong>le</strong> e la Procura federa<strong>le</strong> hanno sede<br />

in Roma presso la <strong>FIGC</strong>. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso <strong>le</strong> rispettive Leghe di competenza. I<br />

Giudici sportivi territoriali e <strong>le</strong> Commissioni disciplinari territoriali hanno sede presso <strong>le</strong> rispettive<br />

articolazioni territoriali della LND.<br />

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e <strong>le</strong> competizioni di<br />

livello naziona<strong>le</strong>.<br />

7. La Commissione disciplinare naziona<strong>le</strong> è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!