Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico
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STATUTO DELLA F.I.G.C.<br />
A. FUNZIONI TECNICHE<br />
ART. 13<br />
Ordinamento del giuoco, dei campionati e del<strong>le</strong> squadre nazionali<br />
1. La <strong>FIGC</strong> detta <strong>le</strong> rego<strong>le</strong> del giuoco del calcio in aderenza al<strong>le</strong> norme della <strong>FIFA</strong>.<br />
2. La <strong>FIGC</strong> disciplina l’affiliazione del<strong>le</strong> società e definisce, d’intesa <strong>con</strong> <strong>le</strong> Leghe interessate e sentite <strong>le</strong><br />
Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati. La <strong>FIGC</strong> stabilisce i criteri di formulazione del<strong>le</strong><br />
classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull’assegnazione del titolo di campione d’Italia e<br />
ratifica <strong>le</strong> promozioni e <strong>le</strong> retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari<br />
all’esp<strong>le</strong>tamento della giustizia sportiva e della funzione arbitra<strong>le</strong>.<br />
3. Le Squadre nazionali costituis<strong>con</strong>o il “Club Italia” che è retto da un regolamento approvato dal<br />
Consiglio federa<strong>le</strong> su proposta del Presidente federa<strong>le</strong>.<br />
4. La divisa di gioco del<strong>le</strong> squadre nazionali è la maglia azzurra <strong>con</strong> lo scudetto tricolore della <strong>FIGC</strong>.<br />
ART. 14<br />
Settore tecnico<br />
1. La <strong>FIGC</strong> svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento<br />
della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avva<strong>le</strong> di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia<br />
organizzativa e di scelte gestionali, sotto il <strong>con</strong>trollo amministrativo preventivo e <strong>con</strong>suntivo della <strong>FIGC</strong>,<br />
nel rispetto del<strong>le</strong> compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.<br />
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federa<strong>le</strong> per un quadriennio, sulla<br />
base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federa<strong>le</strong> e d’intesa <strong>con</strong> il Presidente<br />
dell’associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabi<strong>le</strong> di fronte al<br />
Consiglio federa<strong>le</strong> del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici<br />
determinati all’atto della nomina e sottoposti a verifica bienna<strong>le</strong>. A ta<strong>le</strong> scadenza, il Consiglio può<br />
eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.<br />
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli<br />
at<strong>le</strong>ti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori at<strong>le</strong>tici, uno per i medici sportivi,<br />
uno per l’AIA, uno per il Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della<br />
naziona<strong>le</strong> e da due esperti nominati dal Presidente federa<strong>le</strong> d’intesa <strong>con</strong> il Presidente del Settore tecnico,<br />
sentito il Presidente dell’associazione rappresentativa dei tecnici.<br />
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federa<strong>le</strong> <strong>con</strong> competenza nei rapporti internazionali nel<strong>le</strong> materie<br />
attinenti la definizione del<strong>le</strong> rego<strong>le</strong> di giuoco e <strong>le</strong> tecniche di formazione di at<strong>le</strong>ti e tecnici. Il Settore<br />
tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e<br />
dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed e<strong>con</strong>omici ad esso <strong>con</strong>nessi.<br />
ART. 15<br />
Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica<br />
1. La <strong>FIGC</strong>, di <strong>con</strong>certo <strong>con</strong> il CONI e <strong>con</strong> i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza,<br />
<strong>con</strong> finalità tecniche, didattiche e sociali, l’attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i<br />
sedici anni attraverso un apposito Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica, dotato di autonomia<br />
organizzativa e di scelte gestionali, sotto il <strong>con</strong>trollo amministrativo preventivo e <strong>con</strong>suntivo della <strong>FIGC</strong>,<br />
nel rispetto del<strong>le</strong> compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.<br />
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per <strong>le</strong> società associate nel<strong>le</strong> Leghe ovvero che svolgono<br />
attività esclusiva nel Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone <strong>le</strong><br />
<strong>con</strong>dizioni, al<strong>le</strong> votazioni per l’Assemb<strong>le</strong>a federa<strong>le</strong> nell’ambito della LND.<br />
3. Al Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio<br />
sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federa<strong>le</strong> su proposta del Presidente federa<strong>le</strong>. Il<br />
Presidente del Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica è responsabi<strong>le</strong> di fronte al Consiglio federa<strong>le</strong> del<br />
funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto della<br />
nomina e sottoposti a verifica bienna<strong>le</strong>. A ta<strong>le</strong> scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla<br />
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