17.04.2015 Views

Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico

Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico

Statuto FIGC con le modifiche richieste dalla FIFA ... - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STATUTO DELLA F.I.G.C.<br />

A. FUNZIONI TECNICHE<br />

ART. 13<br />

Ordinamento del giuoco, dei campionati e del<strong>le</strong> squadre nazionali<br />

1. La <strong>FIGC</strong> detta <strong>le</strong> rego<strong>le</strong> del giuoco del calcio in aderenza al<strong>le</strong> norme della <strong>FIFA</strong>.<br />

2. La <strong>FIGC</strong> disciplina l’affiliazione del<strong>le</strong> società e definisce, d’intesa <strong>con</strong> <strong>le</strong> Leghe interessate e sentite <strong>le</strong><br />

Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati. La <strong>FIGC</strong> stabilisce i criteri di formulazione del<strong>le</strong><br />

classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull’assegnazione del titolo di campione d’Italia e<br />

ratifica <strong>le</strong> promozioni e <strong>le</strong> retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari<br />

all’esp<strong>le</strong>tamento della giustizia sportiva e della funzione arbitra<strong>le</strong>.<br />

3. Le Squadre nazionali costituis<strong>con</strong>o il “Club Italia” che è retto da un regolamento approvato dal<br />

Consiglio federa<strong>le</strong> su proposta del Presidente federa<strong>le</strong>.<br />

4. La divisa di gioco del<strong>le</strong> squadre nazionali è la maglia azzurra <strong>con</strong> lo scudetto tricolore della <strong>FIGC</strong>.<br />

ART. 14<br />

Settore tecnico<br />

1. La <strong>FIGC</strong> svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento<br />

della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avva<strong>le</strong> di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia<br />

organizzativa e di scelte gestionali, sotto il <strong>con</strong>trollo amministrativo preventivo e <strong>con</strong>suntivo della <strong>FIGC</strong>,<br />

nel rispetto del<strong>le</strong> compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.<br />

2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federa<strong>le</strong> per un quadriennio, sulla<br />

base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federa<strong>le</strong> e d’intesa <strong>con</strong> il Presidente<br />

dell’associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabi<strong>le</strong> di fronte al<br />

Consiglio federa<strong>le</strong> del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici<br />

determinati all’atto della nomina e sottoposti a verifica bienna<strong>le</strong>. A ta<strong>le</strong> scadenza, il Consiglio può<br />

eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.<br />

3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli<br />

at<strong>le</strong>ti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori at<strong>le</strong>tici, uno per i medici sportivi,<br />

uno per l’AIA, uno per il Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della<br />

naziona<strong>le</strong> e da due esperti nominati dal Presidente federa<strong>le</strong> d’intesa <strong>con</strong> il Presidente del Settore tecnico,<br />

sentito il Presidente dell’associazione rappresentativa dei tecnici.<br />

4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federa<strong>le</strong> <strong>con</strong> competenza nei rapporti internazionali nel<strong>le</strong> materie<br />

attinenti la definizione del<strong>le</strong> rego<strong>le</strong> di giuoco e <strong>le</strong> tecniche di formazione di at<strong>le</strong>ti e tecnici. Il Settore<br />

tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e<br />

dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed e<strong>con</strong>omici ad esso <strong>con</strong>nessi.<br />

ART. 15<br />

Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica<br />

1. La <strong>FIGC</strong>, di <strong>con</strong>certo <strong>con</strong> il CONI e <strong>con</strong> i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza,<br />

<strong>con</strong> finalità tecniche, didattiche e sociali, l’attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i<br />

sedici anni attraverso un apposito Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica, dotato di autonomia<br />

organizzativa e di scelte gestionali, sotto il <strong>con</strong>trollo amministrativo preventivo e <strong>con</strong>suntivo della <strong>FIGC</strong>,<br />

nel rispetto del<strong>le</strong> compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.<br />

2. I giovani calciatori possono essere tesserati per <strong>le</strong> società associate nel<strong>le</strong> Leghe ovvero che svolgono<br />

attività esclusiva nel Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone <strong>le</strong><br />

<strong>con</strong>dizioni, al<strong>le</strong> votazioni per l’Assemb<strong>le</strong>a federa<strong>le</strong> nell’ambito della LND.<br />

3. Al Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio<br />

sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federa<strong>le</strong> su proposta del Presidente federa<strong>le</strong>. Il<br />

Presidente del Settore per l’attività giovani<strong>le</strong> e scolastica è responsabi<strong>le</strong> di fronte al Consiglio federa<strong>le</strong> del<br />

funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all’atto della<br />

nomina e sottoposti a verifica bienna<strong>le</strong>. A ta<strong>le</strong> scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!