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GENNAIO FEBBRAIO 2011 N.4 - Case Piacentine

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<strong>GENNAIO</strong><br />

<strong>FEBBRAIO</strong><br />

<strong>2011</strong><br />

Approfondimenti<br />

48<br />

La legge di stabilità, approvata<br />

in via definitiva il 7 dicembre,<br />

introduce importanti cambiamenti<br />

nel pagamento delle imposte<br />

indirette dei contratti immobiliari di<br />

locazione finanziaria.<br />

Finanziaria <strong>2011</strong>:<br />

anche nei leasing l’imposta<br />

si paga in un’unica tranche<br />

E<br />

d infatti, l’attuale sistema di tassazione dei leasing di immobili<br />

strumentali per natura (per esempio, i negozi o i capannoni industriali),<br />

introdotto dal D.L. 223/06, prevede che l’imposta ipocatastale del 4% si versi<br />

in due tranches, ossia: a) un primo 2% quando la società di leasing acquista<br />

il bene; b) il restante 2% con il riscatto del bene da parte dell’utilizzatore,<br />

detraendo l’imposta di registro dell’1% pagata fino a quel momento sui<br />

canoni di locazione.<br />

Dal 1° gennaio 20011, invece, l’imposta ipocatastale del 4% andrà<br />

necessariamente pagata in un’unica soluzione, direttamente all’atto di<br />

acquisto del fabbricato da parte della società di leasing, senza ulteriori<br />

oneri sui canoni di locazione o sul riscatto. Dalla medesima data, pertanto,<br />

il riscatto del bene da parte dell’utilizzatore, anche se per contratti di<br />

leasing stipulati antecedentemente, sconterà le imposte di registro,<br />

ipotecarie e catastali solo in misura fissa (tre volte euro 168).<br />

Con questa manovra finanziaria lo Stato ha voluto, di fatto, equiparare<br />

la tassazione dei leasing a quella di ogni altro acquisto di immobile<br />

strumentale (ove si paga subito l’1% di imposta catastale e il 3% di imposta<br />

ipotecaria). Viene anche sostanzialmente eliminata l’imposta di registro<br />

dell’1% sui canoni (prevista dall’art. 5 della tariffa allegata al Dpr 131/86).<br />

A partire dal 1° gennaio <strong>2011</strong>, infatti, per i contratti di locazione finanziaria<br />

scatterà l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso (in tale ipotesi, sempre<br />

con aliquota pari all’1% dei canoni di locazione).<br />

Per i leasing in corso al 1° gennaio <strong>2011</strong>, che non sconteranno più alcun<br />

tributo sul riscatto, è previsto l’assoggettamento a imposta sostitutiva<br />

entro il 31 marzo, sulla base di istruzioni che verranno definite dall’Agenzia<br />

delle Entrate entro il 15 gennaio. L’importo da versare sarà, comunque,<br />

pari a quello dovuto originariamente in sede di riscatto (il 2% del costo<br />

dell’immobile, dedotta l’imposta di registro sui canoni), con una riduzione<br />

pari al 4% per ogni anno residuo di durata del leasing (per esempio, se gli<br />

anni che mancano al termine del leasing sono 6, si avrà uno sconto del 24%<br />

dell’imposta da pagare).<br />

Non è ancora chiara, invece, la sorte dei contratti di leasing in corso ai<br />

fini della registrazione: se, cioè, sia possibile sospendere il pagamento<br />

dell’imposta di registro annuale, o se si debba proseguire nel versamento<br />

(detraendo eventualmente l’importo da quello dell’imposta sostitutiva da<br />

pagare entro il 31 marzo 20011).

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