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Lorenzo LORUSSO, o.p. - iura orientalia

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<strong>LORUSSO</strong> - Casa religiosa e Sede Apostolica163e i membri degli altri Istituti di vita consacrata, il monastero è definito come“casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelicaosservando le regole e le tradizioni della vita monastica” (can. 433§1).Assieme al monastero, la casa religiosa è soprattutto così specificata: casaprincipale degli Ordini e Congregazioni; casa di un Istituto religioso; casadegli Ordini e Congregazioni; casa di Istituto di diritto patriarcale opontificio; casa soggetta al Superiore maggiore; casa legittimamente eretta;casa con meno di sei membri; casa di un Istituto religioso ascritta ad un’altraChiesa sui iuris; sola casa di un Ordine o Congregazione; casa di una Societàdi vita comune a guisa dei religiosi; casa di un Istituto secolare; casa delnoviziato; etc.Il CCEO considera la vita religiosa come uno stato distinto daquello dei chierici e dei laici. Il CIC considera solo due categorie esistentinella Chiesa: i chierici e i laici; i religiosi non formano una categoria a parte,anche se il loro stato appartiene essenzialmente alla vita e alla santità dellaChiesa.Il CIC distingue solo due categorie di Istituti di vita consacrata:quelli religiosi e quelli secolari. Inoltre, accoglie nel testo legale le figureteologico-giuridiche della vita eremitica (can. 603) e l’Ordo Virginum (can.604). Tra le due figure c’è però una grande differenza. La vita eremitica oanacoretica è una forma di vita consacrata, inquadrata nelle norme comuni atutti gli Istituti di vita consacrata, ma non costituisce un terzo Istituto,benché sia una terza forma della medesima vita consacrata. Invece, solo perextensionem è stato accolto tra le norme comuni a tutti gli Istituti di vitaconsacrata l’Ordo Virginum, ma esso non appartiene alla vita consacrata nelsuo significato tecnico. In esso mancano i requisiti propri della vitaconsacrata, cioè la totaliter dedicatio mediante la professione dei tre consigliper mezzo dei voti, o altri vincoli sacri. Il can. 604 CIC dice espressamenteche l’Ordine delle Vergini è assimilato alle tre diverse forme di vitaconsacrata.Le Società di vita apostolica nel CIC, la cui legislazione si trova inun’altra Sezione, la Sezione II (cann. 731-746 CIC), non appartengono allavita consacrata nel suo significato tecnico, ma godono nella Chiesa di unospeciale statuto giuridico.Per il CCEO ogni vita religiosa è sia contemplativa sia apostolica. Èmonastica se vissuta in un monastero; è religiosa se è vissuta in un Ordine oCongregazione. In esso si distinguono sei forme istituzionali e tre formeindividuali di vita consacrata.Nel CCEO si dà priorità alla vita monastica e ai monasteri e vi èdistinzione tra Ordini e Congregazioni nonostante il fatto che il votoperpetuo di castità emesso nelle Congregazioni sia stato equiparato, perIURA ORIENTALIA VI (2010), 162-189www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net

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