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Lorenzo LORUSSO, o.p. - iura orientalia

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<strong>LORUSSO</strong> - Casa religiosa e Sede Apostolica170Il monastero è la domus regularis. Nel CIC ha un significatoperfettamente determinato: è la domus monachorum, la domus canonicorumregularium e la domus monalium. Nel CIC i monasteri possono essere sui iurise non sui iuris. I primi godono di autonomia nel governo interno, per quantoriguarda l’Ordine a cui appartengono e il loro Moderatore è per dirittoSuperior maior. I secondi invece no. Solo i Superiori maggiori degli Istitutireligiosi clericali di diritto pontificio sono Ordinari.Nel CCEO vi sono monasteri sui iuris e monasteri dipendenti, cioènon sui iuris. Il monastero sui iuris gode di autonomia nel governo interno edè retto dal tipico approvato dall’autorità competente; al Superiorecompetono i doveri e i diritti del Superiore maggiore. Il monastero non suiiuris è dipendente da quello sui iuris: filiale, se aspira alla condizione dimonastero sui iuris, oppure sussidiario.La domus novitiatus è la casa religiosa destinata alla formazione deinovizi.La domus studiorum è la casa religiosa destinata alla formazione deireligiosi professi.§5.2. Erezione della casa religiosa e Sede ApostolicaAbbiamo già visto l’erezione di un monastero sui iuris e lacostituzione di una confederazione, come pure l’aggregazione di unmonastero sui iuris non confederato e la separazione di uno confederato dallaconfederazione, fuori i confini del territorio patriarcale.L’erezione di una casa religiosa di un Ordine o di unaCongregazione è riservata all’autorità interna a norma degli statuti.Interviene la Sede Apostolica solo quando si tratta dell’erezione della primacasa di un Ordine o di una Congregazione di diritto patriarcale, fuori iconfini del territorio della Chiesa patriarcale, e della erezione della primacasa di un Ordine o di una Congregazione di diritto pontificio (cfr. can.509§1 CCEO). La stessa cosa vale per la casa religiosa di una Società di vitacomune a guisa dei religiosi e di un Istituto secolare. Per la casa religiosa diuna Società di vita apostolica occorre osservare soltanto il diritto particolaredella propria Chiesa sui iuris o stabilito dalla Sede Apostolica.esonerato dall’obbligo delle norme codiciali che sottopongono l’Istituto al governo del Vescovoeparchiale. L’esenzione però non include la triade: tutto ciò che riguarda la cura delle anime;l’esercizio pubblico del culto divino; le altre opere di apostolato. Ad ogni modo, si deve tener contodello ius quæsitum degli Ordini religiosi e di altri che avevano ricevuto l’esenzione per concessionepersonale del Papa o per privilegiorum communicatio inter mendicantes. Non consta in nessuna parteche il cosiddetto privilegium exemptionis sia stato abolito. Quindi coloro che lo avevano, continuano adaverlo ancora.IURA ORIENTALIA VI (2010), 162-189www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net

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