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Lorenzo LORUSSO, o.p. - iura orientalia

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<strong>LORUSSO</strong> - Casa religiosa e Sede Apostolica168permanente e della Sede Apostolica (cfr. can. 507§2 CCEO). Per le Societàdi vita comune a guisa dei religiosi e per gli Istituti secolari si applicano lestesse norme delle Congregazioni (cfr. cann. 556; 566 CCEO).Non esiste una norma specifica per la divisione dell’Istituto in due opiù Istituti, allora dovremmo applicare il can. 929 CCEO. Trattandosi di unnuovo Istituto, l’autorità ecclesiastica deve essere o il Vescovo eparchiale o ilPatriarca o la Sede Apostolica. La stessa autorità dovrà occuparsi delladivisione dei beni divisibili, dei diritti patrimoniali, dei debiti, degli oneri,come pure dell’uso e dell’usufrutto dei beni comuni che non sono sottopostia divisione.§4. Comunione con la Sede ApostolicaIl Preside di una confederazione monastica, il Superiore di unmonastero sui iuris non confederato e il Superiore generale di un Ordine o diuna Congregazione di diritto pontificio, devono inviare almeno ogni cinqueanni alla Sede Apostolica una relazione sullo stato degli Istituti a cuipresiedono, secondo la formula stabilita dalla stessa 8 . I Superiori degliIstituti di diritto eparchiale o patriarcale devono mandare una copia dellarelazione anche alla Sede Apostolica (cfr. can. 419 CCEO). La stessa cosavale per la Società di vita comune a guisa dei religiosi, l’Istituto secolare e laSocietà di vita apostolica (cfr. can. 554§2 CCEO).Importante è il can. 429 CCEO, come diritto alla privacy: «Le letteredei religiosi inviate ai loro Superiori, come pure al Gerarca del luogo, alPatriarca, al Legato del Romano Pontefice e alla Sede Apostolica, comeanche le lettere che essi ricevono dagli stessi, non sono soggette ad alcunaispezione».§5. Natura della casa religiosa 9Il significato tecnico di domus religiosa è il seguente: in senso globale,la domus include la comunità e la sede o casa fissa in cui la comunità abita; ladomus religiosa nel suo significato formale è costituita dalla comunità; e nelsuo significato materiale, la domus è la sede fissa. Sarà il contesto del Codiceo di altro testo normativo a determinare, volta per volta, se il termine domusreligiosa viene adoperato nel significato materiale, formale o in quelloglobale.8 Potrebbe essere utile tenere presenti l’Epistula respiciens principia directiva ad exarandam relationemperiodicam e le Linee orientative per la stesura della relazione periodica della Congregazione per gliIstituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica in Communicationes 41 (2009), 97-101.9 Qui riassumo CASTAÑO J., Gli Istituti di vita consacrata, Roma 1995, 183-191.IURA ORIENTALIA VI (2010), 162-189www.<strong>iura</strong><strong>orientalia</strong>.net

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