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Nota informativa (pdf - 279 Kb) - Cattolica

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MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 <strong>Cattolica</strong>&Salute INFORTUNI ALLAGUIDA CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg 30 01 <strong>Cattolica</strong> <strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 <strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop. RE0006 F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/83723541CATTOLICA&SALUTEINFORTUNI ALLAGUIDAContratto di assicurazione infortuniIl presente Fascicolo Informativo, contenente:• <strong>Nota</strong> Informativa, comprensiva del glossario• Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contrattoPrima della sottoscrizione leggere attentamentela <strong>Nota</strong> Informativa


NOTA INFORMATIVALa presente nota <strong>informativa</strong> MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizionidi assicurazione MOD. CSALINF AG 2 - ED. 15/04/2013La presente nota <strong>informativa</strong> è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010,ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.GLOSSARIOAgenziaL'agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza.AssicuratoIl soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.Assicurazione o contrattoIl contratto di assicurazione.BeneficiarioLa persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale laSocietà deve liquidare l'indennizzo in caso di infortuni con decessodell'Assicurato.C.C.Codice CivileCircolazioneIl movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stessosu strade di uso pubblico o private.ContraenteIl soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.DurataPeriodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le Partial momento della stipula del contratto stesso e indicato sulla scheda dipolizza.Franchigia / scoperto La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa od inpercentuale che rimane a carico dell'Assicurato.IndennizzoLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.InfortunioOgni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che producelesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano perconseguenza la morte, l'invalidità permanente, l'inabilità temporaneae/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza.Invalidità permanenteLa perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato asvolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.IVASS (ex ISVAP)L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato dipersonalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire lastabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, conmodifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte lefunzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capoall'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, “ogniriferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioninormative è da intendersi effettuato all'IVASS”.PartiIl Contraente e la Società.PolizzaIl documento che prova l'assicurazione.PremioLa somma che il Contraente paga alla Società per la garanzia offertadal contratto di assicurazione.Ricovero (degenza)La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento.RischioLa possibilità che si verifichi il sinistro.SforzoEvento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenzaesterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore allepossibilità fisiche dell'Assicurato.SinistroIl verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.Società<strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n° ..................1 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE


<strong>Cattolica</strong>&Salute INFORTUNI ALLAGUIDAin qualità di conducente di uno dei seguenti veicoli a motore:Gruppo AA1 - Autovetture ad uso privato;A2 - Autocarri senza rimorchio fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;A3 - Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone/cose fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;A4 - Scuola bus fino a 20 posti;A5 - Camper.FORMULA VEICOLO IDENTIFICATOL'assicurazione copre gli infortuni che l'Assicurato subisce esclusivamente durante la circolazione in qualità diconducente di uno dei seguenti veicoli a motore indicato in polizza:Gruppo AA1 - Autovetture ad uso privato;A2 - Autocarri senza rimorchio fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;A3 - Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone/cose fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;A4 - Scuola bus fino a 20 posti;A5 - Camper;Gruppo BB1 - Motocarri;B2 - Autocarri senza rimorchio fra 35 e 70 q.li a pieno carico;B3 - Autonoleggio con autista;B4 - Autotassametri;Gruppo CC1 - Autocarri con rimorchio o peso superiore a 70 q.li a pieno carico;C2 - Ciclomotori e quadricicli leggeri;C3 - Macchine agricole;C4 - Rischi speciali;C5 - Autobus;C6 - Motocicli immatricolati con cilindrata superiore a 50 c.c..La garanzia vale anche per gli infortuni subiti:• nel salire e nel discendere dal veicolo;• durante la messa in moto del veicolo;• in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e deisuoi passeggeri;• in caso di caduta in acqua del veicolo.Si rinvia all'art.1 “Oggetto dell'assicurazione” delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.AVVERTENZA: Tutte le garanzie, quale che sia la formula opzionata, sono prestate a condizione che l'Assicuratorisulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo vengausato secondo le disposizioni previste dal codice della strada e delle eventuali specifiche norme del veicolostesso.Si rinvia all'art.1 “Oggetto dell'assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.L'assicurazione, sia nella Formula Conducente Identificato che nella Formula Veicolo Identificato, noncomprende gli infortuni: derivanti dalla pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore; se ilveicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carte di circolazione; derivanti dalla guida in stato diubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o sostanze allucinogene e gli infortuni avvenuti inuna delle circostanze elencate all'art. 3 “Rischi esclusi” delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinviaper gli aspetti di dettaglio.Esclusivamente per la Formula Veicolo Identificato, sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che,al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.Si rinvia all'art. 1 “Oggetto dell'assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.AVVERTENZA: Quale che sia la Formula scelta, al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione,l'Assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto dieventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. 23 - 26 delle condizioni generali diassicurazione cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n° ..................3 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE


<strong>Cattolica</strong>&Salute INFORTUNI ALLAGUIDAEsempio:“somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000,00 €;nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino 50.000,00 €;franchigia 3% assoluta sulla parte eccedente in caso di sinistro con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla basedelle percentuali indicate nella tabella 1 delle condizioni generali di assicurazione).L'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari complessivamente a 8.500,00 € così calcolato:• sul primo scaglione di somma assicurata fino a 50.000,00 € l'indennizzo è calcolato moltiplicando la sommaassicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata quindi l'indennizzo pagato all'Assicurato è pari a5.000,00 €;• sulla parte di somma assicurata eccedente pari a 50.000,00 € l'indennizzo è calcolato moltiplicando la sommaassicurata per la percentuale di invalidità accerta al netto della franchigia del 3% quindi l'indennizzo è pari a 3.500,00€”.AVVERTENZA: Il presente contratto, quale che sia la Formula scelta, prevede un limite massimo di etàassicurabile di 80 anni.Nel caso in cui l'Assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, la garanzia conservaefficacia fino alla scadenza naturale del contratto, come indicato all'art. 4 “Limitazioni di garanzia persopraggiunti limiti di età” delle condizioni generali di assicurazione.Nel caso in cui l'Assicurato al momento del sinistro abbia un'età compresa tra 76 anni e 80 anni, la copertura èvalida solamente per le garanzie Morte e Invalidità permanente (se acquistate), con somme assicurate pari al 50%di quelle indicate in polizza e con l'applicazione di una franchigia assoluta del 10% su tutta la somma assicuratadella garanzia Invalidità permanente per Infortunio.4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - NullitàAVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato / Contraente relative alle circostanze delrischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto, secondoquanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 del Codice Civile cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto aisensi dell'art. 1895 del Codice Civile.5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professioneL'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o unaggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportarela perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, secondo quando previsto dagliartt. 1897 - 1898 del Codice Civile cui si rinvia per gli aspetti in dettaglio.In particolare - premesso che non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza,sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V, Parkinson, epilessia nonché daschizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer -qualora tali affezioniinsorgano o sopravvengano in corso di contratto , trattandosi di aggravamento di rischio in relazione al quale laSocietà non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, il contratto si intenderà risolto dal giornodell'insorgenza dell'affezione e la Società rimborserà la parte di premio (al netto delle imposte) relativa al periododi garanzia non goduto. Si rinvia all'art.10 “Risoluzione del contratto” delle condizioni generali di assicurazioneper gli aspetti di dettaglio.Un esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, nel caso della Formula VeicoloIdentificato, il cambio del veicolo indicato in polizza, se appartenente ad un Gruppo di veicoli più rischioso, adesempio dal Gruppo A al Gruppo B o Gruppo C dell'elenco di veicoli riportato all'art. 1 “Oggettodell'assicurazione” nelle condizioni generali di assicurazione.La variazione della professione non determina la modificazione del rischio.Un esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, nel caso della FormulaConducente Identificato, l'insorgenza di una delle patologie che rendono la persona non assicurabile, comeindicato all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.Il Contraente, nella formula Veicolo Identificato, in caso di alienazione del veicolo indicato in polizza, deve darneimmediata comunicazione alla Società per l'aggiornamento del contratto.Nel caso in cui l'alienazione sia seguita da acquisto di un altro veicolo da parte del Contraente, egli, contestualmente allacomunicazione suddetta, ha l'obbligo di comunicare alla Società i dati identificativi relativi al nuovo veicoloacquistato.Nel caso in cui l'alienazione non sia seguita da acquisto di altro veicolo da parte del Contraente, il contratto sirisolve dal momento in cui la Società riceve la comunicazione dell'avvenuta alienazione del veicolo.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n° ..................4 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE


<strong>Cattolica</strong>&Salute INFORTUNI ALLAGUIDAIn ogni caso di risoluzione del contratto, la Società non è tenuta alla restituzione del premio versato perl'annualità in corso.Si rinvia all'art. 9 “Trasferimento di proprietà del veicolo” delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degliaspetti di dettaglio.6. PremiIl pagamento del premio da parte del Contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicatenel contratto con una delle seguenti modalità:• assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società ol'agente in qualità di agente della Società;• contante nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.È possibile il frazionamento semestrale con un aumento del 2% del premio imponibile.AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base divalutazioni tecnico - commerciali.7. Adeguamento del premio e delle somme assicurateIl contratto non prevede adeguamento automatico del premio o delle somme assicurate.8. Diritto di recessoAVVERTENZA: Le Parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorniprima della scadenza contrattuale. Si rinvia all'art. 12 “Durata - Proroga dell'assicurazione” delle condizionigenerali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio.Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice delconsumo), dopo ogni denuncia di sinistro, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso potrà essereesercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo.Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alladata di ricevimento della comunicazione.Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005(Codice del consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dalcontratto. Il recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo.Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giornosuccessivo alla data di ricevimento della comunicazione.Si rinvia all'art. 13 “Recesso in caso di sinistro” delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degliaspetti di dettaglio.9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrattoIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato ilfatto su cui si fonda (art. 2952 del Codice Civile).10. Legge applicabile al contrattoL'assicurazione è regolata dalla legge italiana.11. Regime fiscaleLa polizza è soggetta all'imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5%.C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI12. Sinistri - Liquidazione indennizzoAVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui èavvenuto l'infortunio. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza,l'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscrittoall'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La denuncia del sinistro deve contenerel'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificatomedico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.Sono a carico della Società esclusivamente le spese relative agli accertamenti del danno compiuti su richiesta______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n° ..................5 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE


<strong>Cattolica</strong>&Salute INFORTUNI ALLAGUIDAdella Società stessa (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro), mentrerestano a carico dell'Assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo e le spese medico legali di parte.E' facoltà della Società di sottoporre l'Assicurato a visita medico legale e/o d'accertamento specialistico da partedi un proprio medico fiduciario, a proprie spese, qualora lo ritenga necessario.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 31- 35 delle condizioni generali di contratto.13 . ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alseguente indirizzo:<strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio ReclamiLungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)Fax: 045/8372354E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.itIndicando i seguenti dati:• Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;• Numero della polizza e nominativo del contraente;• Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;• Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni,potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06 42133745 oppure06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante,denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo dellalamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema esterocompetente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sitohttp://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm.Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria14. ArbitratoEventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitralemediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sedel'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.Si rinvia all'art. 34 “Controversie sulla determinazione dell'indenizzo” delle condizioni generali di contratto per gliaspetti di dettaglio.****<strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notiziecontenuti nella presente <strong>Nota</strong> Informativa.Il legale rappresentanteDott. Mazzucchelli Giovan Battista______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MOD. CSALINF AG 5 - ED. 02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n° ..................6 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

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