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Regolamento idrico integrato - Comune di Budrio

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• I titolari degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali, devono presentare la richiesta <strong>di</strong>autorizzazione allo scarico al <strong>Comune</strong> territorialmente competente, affinché quest’ultimoprovveda ad espletare l’attività istruttoria relativa alla citata domanda, secondo quanto previstodagli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152/06 e come confermato dalla Direttiva regionale concernentein<strong>di</strong>rizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con delibera <strong>di</strong> Giunta regionale.n. 1053 del 09.06.2003;• I titolari degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle acque refluedomestiche (ai sensi dell’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152/06), devono presentare al <strong>Comune</strong>territorialmente competente, contestualmente alla richiesta <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico, una<strong>di</strong>chiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati oassimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche secondo quanto riportato nell’articolo 45.Ai fini dell’assimilazione, il <strong>Comune</strong> richiederà al gestore parere <strong>di</strong> conformità, ritenutovincolante, ai sensi del punto 3.2 della delibera regionale n. 1053/2003.In fase <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del proprio parere il gestore si riserva <strong>di</strong> proporre al <strong>Comune</strong>l’esecuzione <strong>di</strong> verifiche più approfon<strong>di</strong>te per l’accertamento della reale assimilabilità delloscarico.Il gestore si riserva inoltre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> verificare il mantenimento delle caratteristiche delloscarico che ne hanno determinato l’assimilabilità anche successivamente al rilasciodell’autorizzazione.CAPO I -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALIArt. 48 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico <strong>di</strong> acque reflue industrialiI titolari degli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla rete fognaria, sonotenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell’attivazione dello scarico. Tale obbligovale anche per i titolari <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti e installazioni ove vengano utilizzate nel ciclo produttivo lesostanze <strong>di</strong> cui alle Tabelle 3A e 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, ancorché le acque <strong>di</strong>lavorazione e processo vengano smaltite come rifiuto ai sensi del d.lgs. n. 152/06.La domanda <strong>di</strong> autorizzazione va inoltrata al <strong>Comune</strong>, secondo le modalità e la documentazionepreviste nell’allegato 4 al presente regolamento, il quale provvede a richiedere il parere <strong>di</strong>conformità al gestore ed eventualmente il parere tecnico all’ARPA, ai sensi <strong>di</strong> quanto definitoall’art. 3 comma 2 della d.g.r. 1053/03.Il parere <strong>di</strong> ARPA è obbligatorio nel caso <strong>di</strong> scarico in fognatura <strong>di</strong> acque reflue industrialicontenenti sostanze pericolose.51

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