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Regolamento Edilizio - Comune di Omegna

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CITTÀ DI OMEGNAProvincia del Verbano Cusio OssolaAGGIORNATO AL 19.12.2008


COMUNE DI OMEGNAPROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLAR E G O L A M E N T O E D I L I Z I ON.B. Con scrittura in grassetto e inclinata sono in<strong>di</strong>cate le mo<strong>di</strong>fiche apportate al testo originale approvato dalla RegionePiemonte1


I N D I C ETITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 Oggetto del <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> (R.E.) - Pag. 6Art. 2 Formazione della Commissione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 6Art. 3 Attribuzioni della Commissione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 7Art. 4 Funzionamento della Commissione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 8TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICIArt. 5 Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) - Pag. 10Art. 6 Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.) - Pag. 10Art. 7 Richiesta <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia e progetto municipale - Pag. 10Art. 8 Rilascio <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia - Pag. 12Art. 9 Diniego <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia - Pag. 14Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori - Pag. 14Art. 11 Voltura <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia - Pag. 14Art. 12 Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e richiesta del certificato <strong>di</strong> abitabilità - Pag. 15TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICIArt. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) - Pag. 16Art. 14 Altezza della costruzione (H) - Pag. 16Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) - Pag. 16Art. 16Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dalciglio stradale (Ds) - Pag. 17Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc) - Pag. 17Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) - Pag. 17Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) - Pag. 18Art. 20 Volume della costruzione (V) - Pag. 18Art. 21 Superficie fon<strong>di</strong>aria (Sf) - Pag. 18Art. 22 Superficie territoriale (St) - Pag. 18Art. 23 Rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc) - Pag. 182


Art. 24 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (Uf) - Pag. 18Art. 25 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (Ut) - Pag. 19Art. 26 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (If) - Pag. 19Art. 27 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (It) - Pag. 19Art. 27 bis Disposizione transitoria - Pag. 19TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONIArt. 28 Salubrità del terreno e della costruzione - Pag. 20Art. 29 Allineamenti - Pag. 20Art. 30 Salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde - Pag. 20Art. 31 Requisiti delle costruzioni - Pag. 21Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni - Pag. 22Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private - Pag. 22Art. 34 Interventi urgenti - Pag. 23Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e <strong>di</strong> uso pubblico e loro occupazione - Pag. 23TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALIArt. 36 Altezza interna dei locali abitativi - Pag. 25Art. 37 Antenne - Pag. 26Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari - Pag. 26Art. 39 Coperture, canali <strong>di</strong> gronda e pluviali - Pag. 27Art. 40 Cortili e cave<strong>di</strong> - Pag. 27Art. 41 Intercape<strong>di</strong>ni e griglie <strong>di</strong> aerazione - Pag. 28Art. 42 Misure contro la penetrazione <strong>di</strong> animali nelle costruzioni - Pag. 28Art. 43 Muri <strong>di</strong> sostegno - Pag. 28Art. 44 Numeri civici - Pag. 29Art. 45 Parapetti e ringhiere - Pag. 29Art. 46 Passaggi pedonali e marciapie<strong>di</strong> - Pag. 30Art. 47 Passi carrabili - Pag. 30Art. 48 Piste ciclabili - Pag. 31Art. 49 Portici e "pilotis" - Pag. 313


Art. 50 Prefabbricati - Pag. 31Art. 51 Rampe - Pag. 31Art. 52 Recinzioni e cancelli - Pag. 32Art. 53 Serramenti - Pag. 33Art. 54 Servitù pubbliche - Pag. 33Art. 55 Soppalchi - Pag. 34Art. 56 Sporgenze fisse e mobili - Pag. 34Art. 57 Strade private - Pag. 35Art. 58 Terrazzi - Pag. 36TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPEREArt. 59 Prescrizioni generali - Pag. 37Art. 60 Richiesta e consegna <strong>di</strong> punti fissi - Pag. 37Art. 61 Disciplina del cantiere - Pag. 37Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie - Pag. 38Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali - Pag. 39Art. 64 Scavi e demolizioni - Pag. 39Art. 65 Rinvenimenti - Pag. 40Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici - Pag. 40TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONIArt. 67 Vigilanza e coercizione - Pag. 41Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni - Pag. 41TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALIArt. 69 Ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali - Pag. 42Art. 70 Deroghe - Pag. 42Art. 71 Disposizione transitoria - Pag. 424


ALLEGATIModello 1 Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.) - Pag. 44Modello 2 Certificato <strong>di</strong> Destinazione Urbanistica (C.D.U.) - Pag. 47Modello 3 Richiesta Concessione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 48Modello 4 Richiesta Autorizzazione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 52Modello 5 Relazione illustrativa del progetto municipale - Pag. 55Modello 6 Atto <strong>di</strong> impegno unilaterale - Pag. 56Modello 7 Concessione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 57Modello 8 Autorizzazione E<strong>di</strong>lizia - Pag. 62Modello 9 Comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori - Pag. 65Modello 10 Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori - Pag. 67Modello 11 Richiesta Certificato <strong>di</strong> Abitabilità/Agibilità - Pag. 68Modello 12 Atto <strong>di</strong> impegno per interventi e<strong>di</strong>ficatori in zone agricole - Pag. 71Modello 13 Certificato <strong>di</strong> Abitabilità - Pag. 73Modello 14 Certificato <strong>di</strong> Agibilità - Pag. 75Modello 15 Richiesta Autorizzazione per manomissione <strong>di</strong> suolo pubblico - Pag. 77Modello 16 Autorizzazione per manomissione <strong>di</strong> suolo pubblico - Pag. 79APPENDICE ALL'ART. 311. Specificazioni delle esigenze in<strong>di</strong>cate all'art. 31. - Pag. 832. Elenco delle principali <strong>di</strong>sposizioni concernenti le esigenze in<strong>di</strong>cate all'art. 31. - Pag. 843. Adempimenti in ottemperanza alle normative <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> contenimento dei consumienergetici, <strong>di</strong> prevenzione degli incen<strong>di</strong>. - Pag. 87ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO5


TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 Oggetto del <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> (R.E.)1. Il <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>, in conformità con quanto <strong>di</strong>sposto all'art. 2 della legge regionale 8luglio1999, n. 19 (Norme in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia e mo<strong>di</strong>fiche alla legge regionale 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n.56 ‘Tutela ed uso del suolo’), <strong>di</strong>sciplina:a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione E<strong>di</strong>lizia;b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni e<strong>di</strong>lizie ed urbanistiche del territorio e le relativeprocedure;c) i parametri e gli in<strong>di</strong>ci e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici;d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto e<strong>di</strong>lizio;e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;g) la vigilanza e le sanzioni.2. Il <strong>Regolamento</strong> contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti deiproce<strong>di</strong>menti.Art. 2 Formazione della Commissione E<strong>di</strong>lizia1. La Commissione E<strong>di</strong>lizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed e<strong>di</strong>lizio.2. La Commissione si compone <strong>di</strong> n° 5 membri dei quali il Dirigente del Servizio Urbanistica o suodelegato è membro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, mentre i rimanenti quattro sono eletti dal Consiglio Comunale, <strong>di</strong> cuitre proposti dalla maggioranza e uno dalla minoranza.3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> maggiore età, ammessi all'esercizio dei<strong>di</strong>ritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso <strong>di</strong> adeguato titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, e<strong>di</strong>mostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività e<strong>di</strong>lizia,all'ambiente, allo stu<strong>di</strong>o ed alla gestione dei suoli; un congruo numero <strong>di</strong> membri elettivi dovrà esserein possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea (almeno due membri).4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i <strong>di</strong>scendenti,gli affini <strong>di</strong> primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione isoggetti che per legge, in rappresentanza <strong>di</strong> altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimerepareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, almomento dell'inse<strong>di</strong>amento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le suecompetenze e le sue facoltà per non più <strong>di</strong> quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve esserericostituita.6


6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie <strong>di</strong>missioni in qualsiasi momento,dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consigliocomunale non li abbia sostituiti.7. I componenti della Commissione decadono:a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.8. La decadenza è <strong>di</strong>chiarata dal Consiglio Comunale.9. I componenti della Commissione decaduti o <strong>di</strong>missionari devono essere sostituiti entroquarantacinque giorni dalla data <strong>di</strong> esecutività della deliberazione che <strong>di</strong>chiara la decadenza o daquella del ricevimento della lettera <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni.Art. 3 Attribuzioni della Commissione E<strong>di</strong>lizia1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi <strong>di</strong>spongono<strong>di</strong>versamente), non vincolante, per:a) il rilascio <strong>di</strong> concessioni o autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie e loro varianti, i progetti <strong>di</strong> opere pubbliche, ilrilascio <strong>di</strong> concessioni cimiteriali per la realizzazione <strong>di</strong> tombe e monumenti funerari;b) l'assunzione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> annullamento o revoca degli atti <strong>di</strong> assenso già rilasciati.2. L'Autorità competente all'emanazione del provve<strong>di</strong>mento, qualora ritenga <strong>di</strong> doversi pronunciare in<strong>di</strong>fformità dal parere <strong>di</strong> cui al precedente comma, ha l'obbligo <strong>di</strong> motivare il proprio <strong>di</strong>ssenso.3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delleproprie competenze - hanno facoltà <strong>di</strong> richiedere pareri alla Commissione in materia <strong>di</strong>:a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;b) convenzioni;c) programmi pluriennali <strong>di</strong> attuazione;d) regolamenti e<strong>di</strong>lizi e loro mo<strong>di</strong>fiche;e) modalità <strong>di</strong> applicazione del contributo <strong>di</strong> concessione.Ai fini della semplificazione, per il rilascio <strong>di</strong> Autorizzazioni o Concessione E<strong>di</strong>lizia, il parere dellaCommissione E<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> cui all’art. 4 della L.R. 19/99 non è dovuto nei seguenti casi:Autorizzazione E<strong>di</strong>lizia nei casi <strong>di</strong> cuialla L.R. 56/77 art. 56 letterec) l’occupazione temporanea <strong>di</strong> suolo privato con depositi, accumuli <strong>di</strong> rifiuti, relitti e rottami,unicamente nelle aree con destinazione d’uso del suolo industriale e/o artigianale;d) la sosta prolungata <strong>di</strong> veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento e <strong>di</strong> attendamenti;e) la trivellazione <strong>di</strong> pozzi per lo sfruttamento <strong>di</strong> falde acquifere;f) le opere <strong>di</strong> demolizione, i reinterri e gli scavi che non siano funzionali a successive operee<strong>di</strong>lizie e che non riguar<strong>di</strong>no la coltivazione <strong>di</strong> cave o torbiere;alla L. 122/89 art. 97


parcheggi interrati in aree pertinenziali esterne al fabbricato, se la sistemazione esterna finalerisulta identica alla situazione precedente le realizzazione dell’opera;Autorizzazioni o Concessioni E<strong>di</strong>lizie ove il provve<strong>di</strong>mento sia soggetto alla <strong>di</strong>sciplina della L.R.20/89, con unico parere <strong>di</strong> Commissione E<strong>di</strong>lizia integrata con l’esperto <strong>di</strong> cui all’art. 14 comma 1della Legge Regionale citata;Nei casi in cui i regolamenti comunali <strong>di</strong>sciplinino i colori dei fabbricati, l’arredo urbano, leinsegne, il verde, o altro, assoggettando al parere <strong>di</strong> Commissione E<strong>di</strong>lizia unicamente le istanze icui interventi ricadano nei centri storici;Autorizzazioni o Concessioni E<strong>di</strong>lizie per:a) La manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, il consolidamento statico, il restauro, ilrisanamento conservativo e la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che non alterino lo stato dei luoghi el’aspetto esteriore degli e<strong>di</strong>fici;b) La seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni <strong>di</strong> Massima e <strong>di</strong> PoliziaForestale, da far valere anche nei territori non soggetti al vincolo <strong>di</strong> cui al R.D. 30.12.1923 n°3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi <strong>di</strong> alto fusto per qualsiasi superficie e deltaglio raso per superfici superiori a 10 ettari nel caso <strong>di</strong> boschi cedui:- Rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni <strong>di</strong> fronda e potatura necessarie per leattività agricole;- Operazioni antincen<strong>di</strong>o, ivi incluse le piste tagliafuoco;- Lavori <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa forestale e quelli connessi <strong>di</strong> regimazione dei corsi d’acqua;- Interventi <strong>di</strong> sistemazione idrogeologica delle pen<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong> conservazione del suolo e <strong>di</strong>drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;c) Le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato deiluoghi con costruzioni e<strong>di</strong>lizie ed opere civili e sempre che si tratti <strong>di</strong> attività ed opere che nonalterino l’aspetto idrogeologico del territorio;d) La posa <strong>di</strong> cavi e tubazioni interrati per le reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei servizi <strong>di</strong> pubblico interesseivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento <strong>di</strong>alberature o il taglio <strong>di</strong> boschi, la mo<strong>di</strong>fica permanente della morfologia dei terreni attraversatiné la realizzazione <strong>di</strong> opere civile ed e<strong>di</strong>lizie fuori terra;e) Gli interventi previsti nei Piani <strong>di</strong> assestamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi eRiserve naturali, <strong>di</strong>retti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.Art. 4 Funzionamento della Commissione E<strong>di</strong>lizia1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce or<strong>di</strong>nariamente una volta al mese e,straor<strong>di</strong>nariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissionenon sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni <strong>di</strong> segretario della Commissione,senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.3. Assistono ai lavori della Commissione, senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, i tecnici comunali istruttori degli attisottoposti all'esame della Commissione stessa.4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione <strong>di</strong> argomenti specifici devono astenersidall'assistere all'esame, alla <strong>di</strong>scussione ed al giu<strong>di</strong>zio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza <strong>di</strong> taleprescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale <strong>di</strong> cui al successivo comma 9.5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione,anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta <strong>di</strong> concessione o <strong>di</strong>autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via8


esclusiva o in comunione con altri, <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specificovantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazionedell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi <strong>di</strong>ritto al voto, sulla base<strong>di</strong> adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso <strong>di</strong> parità prevale il voto delPresidente.7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi <strong>di</strong>ritto al voto, ha facoltà <strong>di</strong>richiedere al Sindaco <strong>di</strong> poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con lestesse modalità decisionali - <strong>di</strong> convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o iloro delegati, anche insieme ai progettisti, e <strong>di</strong> eseguire sopralluoghi collegiali.8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere in caso <strong>di</strong> parere sfavorevoleo in caso <strong>di</strong> prescrizioni particolari, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.9. Il Segretario della Commissione re<strong>di</strong>ge il verbale della seduta su registro o su schede preventivamentenumerate e vi<strong>di</strong>mate me<strong>di</strong>ante il bollo del <strong>Comune</strong> e la firma del Segretario comunale.10. Il verbale deve in<strong>di</strong>care il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; ilriferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con larelativa motivazione o la richiesta <strong>di</strong> integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, surichiesta dei membri, eventuali <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> voto.11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membricomponenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.9


TITOLO IIArt. 5 Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI1. La presentazione della D.I.A. è <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 4 della Legge 4.12.1993 n° 493 così comesostituito dall’art. 2 comma 60 della Legge 23.12.1996 n° 662.2. La denuncia va presentata sulla base della modulistica pre<strong>di</strong>sposta (all. mod. 1) il quale contienealtresì il testo <strong>di</strong> relazione tecnica a firma <strong>di</strong> progettista abilitato ed è corredata dai seguentielaborati:a) estratto della mappa catastale,b) dettagliati elaborati grafici illustranti sia lo stato <strong>di</strong> fatto che le previsioni <strong>di</strong> progetto;c) autocertificazione attestante la titolarità del richiedente in qualità <strong>di</strong> proprietario o sulla base <strong>di</strong>altro titolo abilitativo;d) documentazione fotografica dei luoghi.Art. 6 Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.)1. La richiesta del certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario odal possessore dell'area interessata; essa deve in<strong>di</strong>care le generalità del richiedente e riportare i daticatastali e <strong>di</strong> ubicazione per in<strong>di</strong>viduare l'immobile a cui il certificato si riferisce.2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica leprescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:a) le <strong>di</strong>sposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguar<strong>di</strong>a alle quali è assoggettato l'immobile;b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;c) le modalità d'intervento consentite;d) la capacità e<strong>di</strong>ficatoria consentita;e) i vincoli incidenti sull'immobile.3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong> e conserva vali<strong>di</strong>tà per unanno dalla data del rilascio, salvo che intervengano mo<strong>di</strong>ficazioni degli strumenti urbanistici.Art. 7Richiesta <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia e progetto municipale1. Il proprietario, il titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto reale che consenta <strong>di</strong> eseguire trasformazioni e chiunque, perqualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> entità immobiliari con l'anzidetta facoltà,richiede all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attivitàcomportante trasformazione urbanistica od e<strong>di</strong>lizia del territorio e degli immobili.2. La richiesta <strong>di</strong> concessione o <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia è composta dei seguenti atti:10


a) domanda in<strong>di</strong>rizzata all’Autorità comunale secondo i modelli allegati al presente <strong>Regolamento</strong>contenente:1) generalità del richiedente;2) numero del co<strong>di</strong>ce fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti <strong>di</strong> Società - del proprietario e delrichiedente;3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizioa norma <strong>di</strong> legge;c) progetto municipale.3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione, la domanda<strong>di</strong> cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una <strong>di</strong>chiarazione concernente la<strong>di</strong>sponibilità ad eseguire le opere sulla base <strong>di</strong> uno specifico progetto e <strong>di</strong> un apposito capitolatoconcordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:a) estratto della mappa catastale;b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte leinformazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;c) rappresentazione dello stato <strong>di</strong> fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala nonminore <strong>di</strong> quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica,quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su e<strong>di</strong>ficiesistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni <strong>di</strong> rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 senecessarie per la corretta descrizione dello stato <strong>di</strong> fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delledestinazioni d'uso <strong>di</strong> ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto condescrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraversodocumentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;d) specificazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria esistenti;e) documentazione fotografica del sito nello stato <strong>di</strong> fatto, con riferimento al contesto inse<strong>di</strong>ativoa<strong>di</strong>acente;f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso <strong>di</strong>interventi aventi forte impatto per le <strong>di</strong>mensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche oambientali del contesto in cui si collocano;g) planimetria <strong>di</strong> progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato <strong>di</strong> fatto, conl'in<strong>di</strong>cazione dei limiti <strong>di</strong> proprietà, delle quote planimetriche (<strong>di</strong>stanza dai confini, dagli e<strong>di</strong>fici,ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso <strong>di</strong> ogni singolo vano, degliaccessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20 se necessarie )idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguentirequisiti:1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con in<strong>di</strong>cate le destinazionid'uso e le <strong>di</strong>mensioni dei locali, nonché per la copertura;2) le sezioni, almeno due, in<strong>di</strong>cano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed iprofili del terreno naturale e sistemato;11


3) i prospetti riportano il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> ogni lato dell'e<strong>di</strong>ficio ed i riferimenti alle sagome degli e<strong>di</strong>ficicontigui;4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed in<strong>di</strong>cano i materiali, le finiture, icolori;5) nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'in<strong>di</strong>cazionedelle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong>, contenente glielementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica delrispetto delle <strong>di</strong>sposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e dellesuperfici.5. La richiesta <strong>di</strong> variante alla concessione o alla autorizzazione e<strong>di</strong>lizia segue la stessa procedura e ilprogetto municipale deve in<strong>di</strong>care compiutamente le sole mo<strong>di</strong>fiche apportate rispetto all'originariastesura ed è corredata dalla stessa documentazione:a) planimetria <strong>di</strong> progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato <strong>di</strong> fatto, conl'in<strong>di</strong>cazione dei limiti <strong>di</strong> proprietà, delle quote planimetriche (<strong>di</strong>stanza dai confini, daglie<strong>di</strong>fici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso <strong>di</strong> ogni singolo vano,degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione,ecc.);b) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20 senecessarie ) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devonorispondere ai seguenti requisiti:1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con in<strong>di</strong>cate ledestinazioni d'uso e le <strong>di</strong>mensioni dei locali, nonché per la copertura;2) le sezioni, almeno due, in<strong>di</strong>cano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed iprofili del terreno naturale e sistemato;3) i prospetti riportano il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> ogni lato dell'e<strong>di</strong>ficio ed i riferimenti alle sagome deglie<strong>di</strong>fici contigui;4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed in<strong>di</strong>cano i materiali, le finiture,i colori;c) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong>,contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e laverifica del rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi edelle superfici.6. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da normespeciali o da leggi <strong>di</strong> settore, in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> specifiche situazioni tutelate dall'or<strong>di</strong>namento vigentee con particolare attenzione alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> igiene e sanità.7. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipodell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale delprogettista o dei progettisti.Art. 8Rilascio <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia1. Le concessioni e<strong>di</strong>lizie e le autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie sono rilasciate dall’Autorità comunale in formascritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong>.12


2. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del <strong>Comune</strong> e sonoannotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.3. Gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dallaLegge 28.1.1977 n° 10, possono essere rateizzati in non più <strong>di</strong> quattro rate semestrali <strong>di</strong> cui laprima da versare al rilascio della Concessione E<strong>di</strong>lizia.4. Il costo <strong>di</strong> costruzione, stabilito ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 28.1.1977 n° 10, puòessere rateizzato in non più <strong>di</strong> quattro rate annuali <strong>di</strong> cui la prima da versare al rilascio dellaConcessione E<strong>di</strong>lizia.5. I concessionari sono tenuti a prestare al <strong>Comune</strong> opportune garanzie per la rateizzazione deglioneri <strong>di</strong> urbanizzazione e costo <strong>di</strong> costruzione, secondo le modalità previste dall’art. 13 della Legge3.1.1978 n° 1.6. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:a) il riferimento alla domanda (generalità e co<strong>di</strong>ce fiscale del richiedente, data <strong>di</strong> presentazione,numeri <strong>di</strong> protocollo e del registro pubblico delle domande <strong>di</strong> concessione ed autorizzazione);b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazioneallegata alla domanda; un originale <strong>di</strong> detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, èallegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;c) l'in<strong>di</strong>cazione del tipo <strong>di</strong> intervento e delle destinazioni d'uso;d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via,numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio;f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilasciodell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali con<strong>di</strong>zioni imposte nei provve<strong>di</strong>mentipreventivi predetti;g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventualipareri facoltativi assunti;h) negli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con lequali sono stabilite le modalità <strong>di</strong> applicazione del contributo <strong>di</strong> concessione;i) negli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio onerosi, l'entità e le modalità <strong>di</strong> riscossione del contributo <strong>di</strong>concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;j) negli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita lamotivazione <strong>di</strong> gratuità;k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno <strong>di</strong> realizzare<strong>di</strong>rettamente le opere <strong>di</strong> urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota <strong>di</strong> contributo adesse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;l) le modalità dell'eventuale cessione al <strong>Comune</strong>, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle areenecessarie per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione;m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;13


p) le con<strong>di</strong>zioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;q) il riferimento alla convenzione o all'atto <strong>di</strong> obbligo, qualora il rilascio dell'atto <strong>di</strong> assenso siasubor<strong>di</strong>nato alla stipula <strong>di</strong> una convenzione ovvero alla presentazione <strong>di</strong> un atto d'obbligounilaterale redatto secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong> che tenga luogo dellastessa; l'atto <strong>di</strong> impegno richiesto dalla legge per gli interventi e<strong>di</strong>ficatori nelle zone agricole èredatto secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong>.Art. 9Diniego <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia1. Il <strong>di</strong>niego della concessione e<strong>di</strong>lizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio nonvincolante, della Commissione E<strong>di</strong>lizia.2. Il provve<strong>di</strong>mento deve essere motivato e deve in<strong>di</strong>care le <strong>di</strong>sposizioni, <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> regolamento, cheimpe<strong>di</strong>scono il rilascio della concessione.3. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego è notificato al richiedente.4. Le <strong>di</strong>sposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il <strong>di</strong>niegodell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia.Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia deve comunicare con atto scritto all’Autoritàcomunale la data <strong>di</strong> inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle operein cemento armato, ove presenti;b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della <strong>di</strong>rezione, esecuzione e sorveglianzadei lavori.3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al <strong>Comune</strong>, a cura del titolare dellaconcessione o dell'autorizzazione, entro il termine <strong>di</strong> giorni otto dall'avvenuta variazione.4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il <strong>Comune</strong> può effettuare, anche su richiestadegli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, primao al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisal<strong>di</strong>.5. Qualora sia accertata la violazione dei <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autoritàcomunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.Art. 11 Voltura <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia1. Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiestoall’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo perottenerlo.2. L'istanza <strong>di</strong> voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità <strong>di</strong>avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito dellarelativa istanza.14


4. Qualora sia accertata la violazione del <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo, l’Autoritàcomunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.Art. 12 Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e richiesta del certificato <strong>di</strong> abitabilità1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta <strong>di</strong> un'ulteriore concessione oautorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione devecomunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, l'ultimazionedei lavori <strong>di</strong> esecuzione dell'opera assentita.2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, ilcertificato <strong>di</strong> abitabilità/agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.3. La comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato <strong>di</strong> abitabilità/agibilità sonoredatte secondo i modelli allegati al presente <strong>Regolamento</strong>.15


TITOLO IIIPARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICIArt. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi glielementi aggettanti o arretrati e la copertura.2. Si assume come altezza <strong>di</strong> ciascun fronte della costruzione la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota, misurata in metri[m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo <strong>di</strong> gronda della copertura se a quota piùelevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea <strong>di</strong> spiccato; parapetti chiusi o semiaperti,realizzati con qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale, non rientrano nel computo se <strong>di</strong> altezza inferiore o uguale a1,10 m.3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti cheposseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione deivolumi tecnici.4. Il filo <strong>di</strong> gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontaletangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e lacopertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione <strong>di</strong> cui sopra è rappresentatada una linea virtuale.5. La linea <strong>di</strong> spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terrenosistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le partiprospicienti a rampe, scale e viabilità privata <strong>di</strong> accesso ai piani interrati.6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complessocon parti a <strong>di</strong>verse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al piano <strong>di</strong>calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata <strong>di</strong>videndo il volume dell'ultimo spazio <strong>di</strong> cui alcomma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficieutile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto <strong>di</strong> eventuali soppalchi; l'altezza virtuale <strong>di</strong> cui soprasommata alla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quota tra il piano <strong>di</strong> calpestio citato ed il punto più basso della linea <strong>di</strong>spiccato è l'altezza <strong>di</strong> ciascun fronte.7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere <strong>di</strong> natura tecnica che è necessario collocareal <strong>di</strong> sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini,torri <strong>di</strong> esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti perl'utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche alternative.Art. 14 Altezza della costruzione (H)1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate aisensi del precedente art. 13.Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formatida soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere consideratitali - e <strong>di</strong> quelli seminterrati il cui livello <strong>di</strong> calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto aduno qualunque dei fronti dell'e<strong>di</strong>ficio, con esclusione <strong>di</strong> rampe, scale e viabilità privata <strong>di</strong> accesso aipiani interrati.2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello <strong>di</strong> calpestio risulti interamenteinterrato e che non emergano dal suolo per più <strong>di</strong> 1,20 m, misurati dal più alto dei punti16


dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee <strong>di</strong> spiccato perimetrali (definite ex art. 13,comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzionedal ciglio o confine stradale (Ds)1. Le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo <strong>di</strong>fabbricazione della costruzione.2. Il filo <strong>di</strong> fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti dellacostruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi edelle altre analoghe opere, aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i"bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vanisemiaperti <strong>di</strong> scale ed ascensori.3. La <strong>di</strong>stanza tra:a) filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> un'altra costruzione (D),b) filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e linea <strong>di</strong> confine della proprietà (Dc),c) filo <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> una costruzione e confine <strong>di</strong> una strada o, in assenza <strong>di</strong> questo, ciglio <strong>di</strong> unastrada (Ds),è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi etangente all’altro.Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'interocorpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vaniscala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline e<strong>di</strong> balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più <strong>di</strong> 1,50 m dal filo <strong>di</strong> fabbricazione.Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde <strong>di</strong> tuttii piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno <strong>di</strong>ciascun piano.2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:a) ai "bow window" ed alle verande;b) ai piani <strong>di</strong> calpestio dei soppalchi, sono escluse le superfici relative:Sono escluse le superfici relative:c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinaridegli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala (qualora specificatamentedelimitati da murature e per lo spazio strettamente necessario al collegamento tra i <strong>di</strong>versi piani <strong>di</strong>un e<strong>di</strong>ficio) ed ai vani degli ascensori;d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni a<strong>di</strong>biti al ricovero ed allamanovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;f) ai locali cantina qualora totalmente interrati e aventi un’altezza massima netta non superiore amt.2,40, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili intendendosi per tali quelle partidello spazio sottotetto per cui le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> abitabilità o agibilità non risultino verificate;g) ai cave<strong>di</strong>.17


Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m 2 ], è la somma delle superfici utili nette <strong>di</strong> tuttii piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utililorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.2. Le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vano all'altro e gli sguinci <strong>di</strong> porte e finestre sono convenzionalmenteconsiderate superfici non destinate al calpestio fino ad una profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> 0,50 m e, come tali,sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà maggiore saranno invece computatiper intero come superfici destinate al calpestio.Art. 20 Volume della costruzione (V)1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m 3 ], è la somma dei prodotti della superficie utilelorda <strong>di</strong> ciascun piano (Sul), al netto <strong>di</strong> eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli <strong>di</strong>calpestio del piano medesimo e del piano superiore.2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza <strong>di</strong> cui sopra è quella tra il livello <strong>di</strong>calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie <strong>di</strong> copertura.3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmentel'altezza virtuale alla quale è situata la linea <strong>di</strong> estradosso rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio, seguendo ilproce<strong>di</strong>mento descritto al comma 6 dell'art. 13.Art. 21 Superficie fon<strong>di</strong>aria (Sf)1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata inmetri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivialle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.Art. 22 Superficie territoriale (St)1. E' l'area complessiva <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente lesuperfici fon<strong>di</strong>arie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alleurbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.Art. 23 Rapporto <strong>di</strong> copertura (Rc)1. Il rapporto <strong>di</strong> copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dallecostruzioni e<strong>di</strong>ficate e/o e<strong>di</strong>ficabili e la superficie fon<strong>di</strong>aria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta lapercentuale <strong>di</strong> superficie coperta e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile sulla superficie fon<strong>di</strong>aria.Art. 24 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (Uf)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata e/oe<strong>di</strong>ficabile e la superficie fon<strong>di</strong>aria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri quadrati <strong>di</strong> superficieutile lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria [m ² ]/[m ² ].18


Art. 25 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale (Ut)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda e<strong>di</strong>ficata e/oe<strong>di</strong>ficabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri quadrati <strong>di</strong>superficie lorda e<strong>di</strong>ficata e/o e<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie territoriale [m2]/[m2].Art. 26 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (If)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria è dato dal rapporto tra il volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile e lasuperficie fon<strong>di</strong>aria (If = V/Sf): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabileper ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria [m3]/[m2].Art. 27 In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (It)1. L'in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume e<strong>di</strong>ficato e/o e<strong>di</strong>ficabile e lasuperficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero <strong>di</strong> metri cubi <strong>di</strong> volume e<strong>di</strong>ficato e/oe<strong>di</strong>ficabile per ogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie territoriale [m 3 ]/[m 2 ].Art. 27 bis Disposizione transitoria1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, inluogo delle definizioni <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.19


TITOLO IVINSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONIArt. 28 Salubrità del terreno e della costruzione1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito <strong>di</strong> materialiinsalubri (immon<strong>di</strong>zie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolocorrispondente.2. Il giu<strong>di</strong>zio concernente l'opera <strong>di</strong> risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienicosanitaria,previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui onerisono a carico del richiedente.3. Se il terreno da e<strong>di</strong>ficare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni <strong>di</strong> acque sotterranee o superficiali,deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti a<strong>di</strong>mpe<strong>di</strong>re che l'umi<strong>di</strong>tà si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impe<strong>di</strong>re la risalita dell'acqua percapillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette me<strong>di</strong>ante laposa <strong>di</strong> manti impermeabili o la realizzazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni.5. I pavimenti non devono appoggiare <strong>di</strong>rettamente sul terreno e l'e<strong>di</strong>ficio deve essere isolato dal suolome<strong>di</strong>ante vespaio <strong>di</strong> altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette <strong>di</strong>aereazione.6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, <strong>di</strong> norma, situato ad una quota inferiore rispetto alpiano dell'area esterna alla soglia <strong>di</strong> accesso.7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblicacompetente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche <strong>di</strong>verse da quelle<strong>di</strong>sciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa laprotezione dall'umi<strong>di</strong>tà e dalle infiltrazioni <strong>di</strong> acqua, soprattutto nel caso <strong>di</strong> interventi sul patrimonioe<strong>di</strong>lizio esistente.8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello dellafalda freatica o a quello <strong>di</strong> massima piena del sistema fognario <strong>di</strong> scarico.9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti ra<strong>di</strong>oattive nocive alla salute.E’ vietato utilizzare materiali che emettono ra<strong>di</strong>azioni in quantità nocive alla salute.Art. 29 Allineamenti1. L'allineamento con e<strong>di</strong>fici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretratarispetto al se<strong>di</strong>me stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o ilmantenimento <strong>di</strong> caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto aduna cortina più avanzata.Art. 30 Salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde1. La conservazione, la valorizzazione e la <strong>di</strong>ffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietàpubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori <strong>di</strong> qualificazione ambientale.2. L’Autorità comunale, con or<strong>di</strong>nanza o con esplicita con<strong>di</strong>zione apposta agli atti <strong>di</strong> assenso relativi aproce<strong>di</strong>menti e<strong>di</strong>lizi, può imporre la piantumazione <strong>di</strong> alberi, arbusti, siepi o la creazione <strong>di</strong> superficiarboree su aree <strong>di</strong> proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.20


3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il se<strong>di</strong>me stradale solo quando l'aggettodei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.4. E' fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> alberi, o <strong>di</strong> altra vegetazione a<strong>di</strong>acente alla via pubblica, <strong>di</strong> effettuarei tagli necessari affinche non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa laleggibilità della segnaletica, la visione <strong>di</strong> eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreniprivati il proprietario <strong>di</strong> essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, fermarestando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.6. L’Autorità comunale, può imporre, con or<strong>di</strong>nanza, il taglio <strong>di</strong> alberi ed arbusti che costituiscanopotenziali situazioni <strong>di</strong> pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentinoinsuperabile ostacolo per la loro realizzazione.7. Con il rilascio della Concessione E<strong>di</strong>lizia l’autorità comunale può imporre che, ad ogni alberoabbattuto per far posto alla costruzione venga trapiantato un uguale numero <strong>di</strong> piante nel recintodella stessa proprietà.8. In casi particolari e per esigenze ambientali e paesistiche, su parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia,l’autorità comunale potrà or<strong>di</strong>nare il trapianto <strong>di</strong> alberature anche se totalmente mancanti nelterreno da e<strong>di</strong>ficare.9. Ogni abbattimento <strong>di</strong> alberi nell’area <strong>di</strong> sviluppo urbano dovrà essere preventivamente autorizzatodall’autorità comunale, fermo restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla L.R. 5.12.1977 n° 56 e L.R.4.9.1978 n° 57.Art. 31 Requisiti delle costruzioni1. Chiunque <strong>di</strong>riga ed esegua lavori <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> manufatti e<strong>di</strong>lizi, <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> nuovifabbricati, <strong>di</strong> ristrutturazione, restauro e manutenzione <strong>di</strong> fabbricati esistenti, <strong>di</strong> installazione omo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, <strong>di</strong> installazione o mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impiantidestinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere,sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme <strong>di</strong>sicurezza e <strong>di</strong> igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle <strong>di</strong>rettive in vigore.2. Le norme <strong>di</strong> settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventie<strong>di</strong>lizi sono riferite alle sotto riportate esigenze <strong>di</strong> :a) resistenza meccanica e stabilità;b) sicurezza in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o;c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;d) sicurezza nell'impiego;e) protezione contro il rumore;f) risparmio energetico e ritenzione del calore;g) facilità <strong>di</strong> acceso, fruibilità e <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> spazi ed attrezzature;3. Se per il sod<strong>di</strong>sfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono <strong>di</strong> procedere a deposito <strong>di</strong> atti,approvazione <strong>di</strong> progetti, collau<strong>di</strong>, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche <strong>di</strong>verse dal<strong>Comune</strong>, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicareall’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.21


4. Nel caso <strong>di</strong> approvazione con<strong>di</strong>zionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai finidella conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficiocompetente, riportante per esteso le con<strong>di</strong>zioni imposte; il <strong>Comune</strong>, in sede <strong>di</strong> controllo, ha facoltà <strong>di</strong>richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.2. I fabbricati <strong>di</strong> nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nellelinee, nei materiali <strong>di</strong> rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli e<strong>di</strong>fici circostanti, inparticolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili aquesti, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone lecaratteristiche peculiari.3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong>assenso all'e<strong>di</strong>ficazione, ha facoltà <strong>di</strong> prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettualispecifiche e <strong>di</strong> imporre <strong>di</strong>rettive intese ad ottenere specifici risultati <strong>di</strong> inserimento ambientale.4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può altresì <strong>di</strong>sporre la sostituzione o larimozione <strong>di</strong> elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - chenon si accordano con le caratteristiche ambientali.5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti <strong>di</strong>assenso all'e<strong>di</strong>ficazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree <strong>di</strong> pertinenza debbono essere mantenuteefficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche <strong>di</strong>pregio, nonché interesse <strong>di</strong> testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapi<strong>di</strong>, bassorilievi, e<strong>di</strong>colesacre, antiche targhe e simili.3. Il proprietario ha l'obbligo <strong>di</strong> eseguire i lavori <strong>di</strong> manutenzione, <strong>di</strong> riparazione e <strong>di</strong> ripristinonecessari, nonché quelli <strong>di</strong> intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; dettaomogeneità va mantenuta anche se gli interventi <strong>di</strong> tinteggiatura avvengono in tempi <strong>di</strong>versi eriguardano proprietà <strong>di</strong>verse.5. La scelta del colore della tinteggiatura <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici non soggetti a specifico vincolo <strong>di</strong> tutela è sottopostaall'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositataspecifica campionatura.6. Le aree libere ine<strong>di</strong>ficate, a destinazione non agricola o <strong>di</strong> pertinenza delle costruzioni, devono essereconvenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato <strong>di</strong> abbandono ed èaltresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento <strong>di</strong> materiali o <strong>di</strong> rifiuti.7. Ove le con<strong>di</strong>zioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree sianodegradati tanto da arrecare pregiu<strong>di</strong>zio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone,l’Autorità comunale ha facoltà <strong>di</strong> ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o alpossessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso<strong>di</strong> inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può <strong>di</strong>sporre l'esecuzione d'ufficio a spesedell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla richiesta; in <strong>di</strong>fetto,22


salve restando eventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, esse sono riscosse coattivamente con laprocedura <strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.8. Per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti nel perimetro del Centro Storico <strong>di</strong> <strong>Omegna</strong>, qualsiasi richiesta <strong>di</strong>mo<strong>di</strong>ficazione cromatica dovrà essere conforme alle norme e prescrizioni contenute nel<strong>Regolamento</strong> approvato con deliberazione C.C. n° 18 del 21.2.1985.9. Per gli e<strong>di</strong>fici ricadenti nei Centri Storici <strong>di</strong> Agrano, Bagnella, Borca, Cireggio, Crusinallo,Gattugno, San Fermo e Verta, qualsiasi richiesta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione cromatica dovrà essereconforme alle norme e prescrizioni contenute nel Piano <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Cromatico dei CentriStorici delle Frazioni approvato con deliberazione C.C. n° 145 del 21.12.1989.Art. 34 Interventi urgenti1. Nei casi in cui ricorrano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestinosituazioni <strong>di</strong> emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio perl'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede me<strong>di</strong>ante un "interventourgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione <strong>di</strong> pericolo, sotto personaleresponsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato <strong>di</strong> pericolo sia per l'effettiva consistenzadelle operazioni medesime.2. E' comunque fatto obbligo al proprietario <strong>di</strong> dare imme<strong>di</strong>ata comunicazione dei lavori all’Autoritàcomunale nonché agli eventuali Organi <strong>di</strong> Tutela, nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici gravati da specifici vincoli, e <strong>di</strong>presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti <strong>di</strong>assenso necessari nelle normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> intervento.3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento <strong>di</strong> fatti ecomportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e <strong>di</strong> uso pubblico e loro occupazione1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato,devono essere provvisti <strong>di</strong> pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e <strong>di</strong> mezzi per losmaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.2. E' vietata la formazione <strong>di</strong> nuovi frontespizi ciechi (se non preor<strong>di</strong>nati alla successiva costruzione inaderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso <strong>di</strong> preesistenza degli stessisul confine <strong>di</strong> proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può imporrel'e<strong>di</strong>ficazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente,ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio <strong>di</strong> sistemarlo in modo conveniente.3. Chiunque intenda occupare porzioni <strong>di</strong> suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori oper depositarvi materiali deve chiedere al <strong>Comune</strong> la specifica concessione, in<strong>di</strong>cando l'uso, lasuperficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle se<strong>di</strong> stradali ècomunque regolata dalle leggi vigenti.4. Salve restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere tributario, il rilascio della concessione può esseresubor<strong>di</strong>nato alla corresponsione <strong>di</strong> un canone per l'uso, da <strong>di</strong>sciplinare con apposito regolamento ed alversamento <strong>di</strong> un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e in<strong>di</strong>ca il termine finale dellamedesima.6. Scaduto il termine <strong>di</strong> cui al precedente comma, senza che ne sia stato <strong>di</strong>sposto il rinnovo, il titolaredella concessione ha l'obbligo <strong>di</strong> sgomberare il suolo occupato ripristinando le con<strong>di</strong>zioni ambientalipreesistenti.23


7. In caso <strong>di</strong> inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario;tali spese devono essere rimborsate entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla richiesta; in <strong>di</strong>fetto, salve restandoeventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura <strong>di</strong> cui alR.D. 14 aprile 1910, n. 639.8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme <strong>di</strong> legge e con l'osservanza degli obblighifissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.24


TITOLO VPRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALIArt. 36 Altezza interna dei locali abitativi1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna <strong>di</strong> un locale la <strong>di</strong>stanza tra pavimento finitoe soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpen<strong>di</strong>colare ad entrambe le superfici; nel caso <strong>di</strong> solainervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a<strong>di</strong>fferenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, <strong>di</strong>videndo ilvolume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vanoall'altro e gli sguinci <strong>di</strong> porte e finestre, fino ad una profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> 0,50 m.3. La misura minima dell'altezza interna dei locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione e dei vani accessori è fissatadalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente <strong>di</strong>sposto, dai regolamenti e<strong>di</strong>lizicomunali.4. Sono quin<strong>di</strong> consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggistatali:a) per le nuove costruzioni, nei casi <strong>di</strong>:1) ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamentemantenere le caratteristiche originarie;2) inserimento <strong>di</strong> nuovo e<strong>di</strong>ficio a completamento <strong>di</strong> costruzioni <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/oambientale, <strong>di</strong>sposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contiguie preesistenti;3) ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiestol'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;Per gli e<strong>di</strong>fici o costruzioni <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale si intendono glie<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati quali beni culturali, ai sensi del D.l.vo 490/99, gli e<strong>di</strong>fici appositamentein<strong>di</strong>viduati nel P.R.G. ai sensi del 1° comma punto 2. dell'art. 24 L.R. 56/77, gli e<strong>di</strong>ficiappositamente in<strong>di</strong>viduati all'interno <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) ai sensidell'art. 32 della L.R. 56/77, o gli e<strong>di</strong>fici per i quali siano consentiti interventi sino allacategoria REA ai sensi della Circolare P.G.R. n° 5/SG/URB del 27.04.1984.b) per le costruzioni esistenti, nei casi <strong>di</strong>:1) interventi e<strong>di</strong>lizi volti al recupero <strong>di</strong> costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;2) interventi e<strong>di</strong>lizi volti al recupero <strong>di</strong> costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa,ma <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento dellecaratteristiche originarie.5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato <strong>di</strong> abitabilità è comunquesubor<strong>di</strong>nato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione<strong>di</strong> misure compensative in<strong>di</strong>cate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giu<strong>di</strong>cate idoneedal responsabile del servizio sanitario competente.6. Ferme restando le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3, nei locali <strong>di</strong> nuova costruzione destinati ad usoabitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.25


Art. 37 Antenne1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti <strong>di</strong> assensoe<strong>di</strong>lizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong> - con più <strong>di</strong> un'unitàimmobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi ra<strong>di</strong>o o televisiviriceventi con necessità <strong>di</strong> collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera <strong>di</strong> una antennacentralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo <strong>di</strong> ricezione tale da richiederla; per esigenze<strong>di</strong> tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con ilcontesto dell'ambiente in cui sono installate e non potranno essere posizionate in facciatanell’ambito del territorio comunale.2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne me<strong>di</strong>ante cavi volanti; i cavidevono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la <strong>di</strong>mensione dellecanalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.3. L’Autorità comunale ha facoltà <strong>di</strong> richiedere, in ogni momento, per motivi <strong>di</strong> sicurezza pubblica o <strong>di</strong>tutela dell'arredo urbano, l'installazione <strong>di</strong> impianti centralizzati <strong>di</strong> antenne ra<strong>di</strong>o-televisive el'eliminazione delle antenne in<strong>di</strong>viduali, senza contrastare il <strong>di</strong>ritto all'informazione.4. L'installazione <strong>di</strong> antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti <strong>di</strong> qualunque tipo è soggetta allespecifiche <strong>di</strong>sposizioni delle vigenti leggi <strong>di</strong> settore.Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari1. L'installazione <strong>di</strong> chioschi, e<strong>di</strong>cole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, èautorizzata dal <strong>Comune</strong>, in conformità alle norme dettate dal "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e dal suoregolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione.2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> mezzi pubblicitari quali insegne,sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli <strong>di</strong> cantiere), manifesti, striscioni, locan<strong>di</strong>ne, stendar<strong>di</strong>, segnireclamistici, impianti <strong>di</strong> pubblicità o propaganda, sono normate dal "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e dal suoregolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione; per quanto <strong>di</strong> competenza comunale valgono le<strong>di</strong>sposizioni del presente articolo.3. L'installazione <strong>di</strong> chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte <strong>di</strong> molestia o <strong>di</strong> nocumento perl'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devonoprovocare alcun <strong>di</strong>sturbo ai locali a<strong>di</strong>acenti e prospicienti.4. Il rilascio dei provve<strong>di</strong>menti comunali autorizzativi alla installazione è subor<strong>di</strong>nato alla presentazione<strong>di</strong> domanda corredata <strong>di</strong> estratti planimetrici dello strumento urbanistico e <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> progetto inscala non inferiore a 1:20.5. Il rilascio dei provve<strong>di</strong>menti autorizzativi per aree o e<strong>di</strong>fici soggetti a specifici vincoli, è subor<strong>di</strong>natoall'acquisizione del parere favorevole dell'organo <strong>di</strong> tutela del vincolo medesimo per la fattispecierichiesta.6. I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasimomento se lo richiedono ragioni <strong>di</strong> interesse pubblico.7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico per l'installazione <strong>di</strong> chioschi o mezzipubblicitari, valgono le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, ha facoltà <strong>di</strong> definire spazi idonei per la posa,l'installazione e l'affissione <strong>di</strong> mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, <strong>di</strong> volta involta, la <strong>di</strong>stanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.26


Art. 39 Coperture, canali <strong>di</strong> gronda e pluviali1. Tutti gli e<strong>di</strong>fici devono essere provvisti <strong>di</strong> idonee coperture piane o inclinate, munite <strong>di</strong> canali <strong>di</strong>gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono consideratielementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni <strong>di</strong>progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.3. I canali <strong>di</strong> gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso icortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; nonsono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sulsuolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giar<strong>di</strong>ni, cisterne o appositi pozzi perdenti.4. Nei canali <strong>di</strong> gronda e nei pluviali è vietato immettere acque <strong>di</strong>verse da quelle meteoriche.5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devonoessere incassati ad una altezza minima <strong>di</strong> 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, èconsentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli e<strong>di</strong>fici realizzando il terminaleinferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti <strong>di</strong> chiusura idraulica devono essere installati nei punti dellecondutture interrate in cui si verifichi un cambiamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione o la confluenza con altrecondutture; un pozzetto finale <strong>di</strong> ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precederel'allacciamento alla pubblica fognatura.Art. 40 Cortili e cave<strong>di</strong>1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti <strong>di</strong> una costruzione, qualoraciascuno <strong>di</strong> essi sia <strong>di</strong> larghezza superiore a 4,00 m, devono essere <strong>di</strong>mensionati in modo che la lucelibera, misurata sulla perpen<strong>di</strong>colare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigentileggi.2. Agli effetti <strong>di</strong> quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali <strong>di</strong>ballatoi, balconi, pensiline e <strong>di</strong> qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti <strong>di</strong> cuiall'art. 17, 2° comma (mt. 2,00 massimi <strong>di</strong> sporgenza fino alla data dell’adeguamento <strong>di</strong> cuiall’art.27 bis precedente).3. La realizzazione <strong>di</strong> cave<strong>di</strong>, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti <strong>di</strong> larghezzainferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la<strong>di</strong>retta illuminazione e ventilazione <strong>di</strong> servizi igienici, scale, <strong>di</strong>simpegni, ambienti <strong>di</strong> servizio,ripostigli.4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cave<strong>di</strong> devono essere così<strong>di</strong>mensionati:- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m ² ;- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m ² .5. Nei cave<strong>di</strong> non è ammessa alcuna sporgenza.6. I cave<strong>di</strong> debbono essere dotati <strong>di</strong> facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni <strong>di</strong>pulizia.7. Cortili e cave<strong>di</strong> debbono essere pavimentati o sistemati a giar<strong>di</strong>no privato e comunque provvisti <strong>di</strong>scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico,versare acque nere o materiale <strong>di</strong> rifiuto.27


8. E' vietata qualsiasi opera e<strong>di</strong>lizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle con<strong>di</strong>zioniigieniche dei cortili e dei cave<strong>di</strong> esistenti.Art. 41 Intercape<strong>di</strong>ni e griglie <strong>di</strong> aerazione1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercape<strong>di</strong>ne" il vano situato sotto il livello del suolo ecompreso tra il muro perimetrale <strong>di</strong> una costruzione ed i muri <strong>di</strong> sostegno del terreno circostante,appositamente realizzati; l'intercape<strong>di</strong>ne ha la finalità <strong>di</strong> consentire l'illuminazione in<strong>di</strong>retta,l'aerazione e la protezione dall'umi<strong>di</strong>tà dei locali interrati, nonché la possibilità <strong>di</strong> accedere acondutture e canalizzazioni <strong>di</strong> impianti eventualmente in essa contenute.2. Fuori dagli allineamenti in<strong>di</strong>viduati dal filo <strong>di</strong> fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormenteal suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>servizio o <strong>di</strong> isolamento, protette da griglie <strong>di</strong> copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili edotate <strong>di</strong> cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia <strong>di</strong> quelle utilizzate per lapulizia.3. Il fondo dell'intercape<strong>di</strong>ne deve risultare almeno 0,20 m al <strong>di</strong> sotto del livello <strong>di</strong> calpestio dei localiinterrati attigui.4. La costruzione delle intercape<strong>di</strong>ni è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere allaloro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assenso da parte del<strong>Comune</strong>.Art. 42 Misure contro la penetrazione <strong>di</strong> animali nelle costruzioni1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottatiaccorgimenti tecnici per evitare la penetrazione <strong>di</strong> ratti, volatili ed animali in genere.2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercape<strong>di</strong>ne ventilata debbonoessere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali edorizzontali debbono essere debitamente stuccate.3. Gli imbocchi delle canne <strong>di</strong> aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta ele suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo dellamuratura.4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi <strong>di</strong> ogni tipo debbono risultare stagne e prive <strong>di</strong> qualsiasicomunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementitronco-conici o tronco piramidali per impe<strong>di</strong>re la risalita dei ratti.5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza coninclinazione tale da costituire idoneo mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssuasione.6. E' vietata la realizzazione <strong>di</strong> canne <strong>di</strong> caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabiledel Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura <strong>di</strong> quelle esistentiove siano accertate con<strong>di</strong>zioni nocive per la salute degli utenti.Art. 43 Muri <strong>di</strong> sostegno1. I muri <strong>di</strong> sostegno e <strong>di</strong> contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a quanto stabilitodalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, salvo che una <strong>di</strong>versa altezza sia resa in<strong>di</strong>spensabiledalle specifiche ed accertate <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti interme<strong>di</strong>dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.28


2. Quando i muri <strong>di</strong> sostegno sono <strong>di</strong> altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigentinorme <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze dalle pareti finestrate.3. Per i muri <strong>di</strong> sostegno <strong>di</strong>sposti lungo le se<strong>di</strong> stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e deiloro regolamenti <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano suspazi pubblici deve essere prevista una canalina <strong>di</strong> raccolta delle acque <strong>di</strong> scorrimento superficiali e <strong>di</strong>quelle provenienti dalle aperture <strong>di</strong> drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliatealla rete <strong>di</strong> smaltimento.4. I muri <strong>di</strong> sostegno <strong>di</strong> sottoscarpa e <strong>di</strong> controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati,per ragioni <strong>di</strong> decoro e sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, con rivestimento in pietra o conschermature vegetali (rampicanti perenni).5. Per i muri <strong>di</strong> sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può richiederel'uso dello stesso materiale <strong>di</strong> rifinitura dell'e<strong>di</strong>ficio realizzato sulla proprietà o l'uso del materialetra<strong>di</strong>zionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonicoinserimento nell'ambiente naturale.6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, può con<strong>di</strong>zionare il rilascio del provve<strong>di</strong>mento<strong>di</strong> assenso necessario per la realizzazione dei muri <strong>di</strong> sostegno all'adozione <strong>di</strong> specifiche soluzioniprogettuali motivate da ragioni <strong>di</strong> sicurezza e/o <strong>di</strong> tutela dell'ambiente: può altresì imporre ilmascheramento <strong>di</strong> detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego <strong>di</strong> vegetazione.Art. 44 Numeri civici1. Il <strong>Comune</strong> assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, aspese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessicon le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse <strong>di</strong>rettamente raggiungibili.2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da2,00 m. a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessoredell'immobile.3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobileinteressato e sono attuate a spese dello stesso.4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori realizzati in altro materiale, connumeri in rilievo e/o provvisti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> illuminazione notturna.5. In caso <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> un fabbricato senza ricostruzione o <strong>di</strong> eliminazione <strong>di</strong> porte esterne <strong>di</strong>accesso, il proprietario deve riconsegnare al <strong>Comune</strong> i numeri civici, affinchè siano soppressi.Art. 45 Parapetti e ringhiere1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo <strong>di</strong> caduta da uno spaziopraticabile, in<strong>di</strong>pendentemente dalla funzione <strong>di</strong> quest'ultimo.2. I manufatti <strong>di</strong> cui sopra devono:a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m;b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:c) essere scalabili;29


d) presentare aperture o interspazi <strong>di</strong> larghezza libera superiore a 0,10 m.3. Per la realizzazione <strong>di</strong> parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: murature, pietralocale, ferro, legno; il vetro è ammesso solo in presenza <strong>di</strong> requisiti <strong>di</strong> resistenza e <strong>di</strong> nonframmentazione agli urti, debitamente certificati.Art. 46 Passaggi pedonali e marciapie<strong>di</strong>1. Nel centro abitato, tutte le vie <strong>di</strong> nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devonoessere munite <strong>di</strong> marciapiede o comunque <strong>di</strong> passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformitàalle norme <strong>di</strong> legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.2. L'esecuzione dei marciapie<strong>di</strong>, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unitàimmobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette edallineamenti in<strong>di</strong>cati <strong>di</strong> volta in volta dal <strong>Comune</strong>.3. I marciapie<strong>di</strong> ed i passaggi pedonali <strong>di</strong> cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sonogravati <strong>di</strong> servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio.4. I marciapie<strong>di</strong> <strong>di</strong> nuova costruzione devono essere realizzati <strong>di</strong> norma con larghezza minima <strong>di</strong> 1,50m, <strong>di</strong>slivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.5. Eventuali <strong>di</strong>slivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccor<strong>di</strong> con il livello stradale o a<strong>di</strong>ntersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe <strong>di</strong> pendenza non superiore al 12%.6. Qualora, per situazioni ambientali o <strong>di</strong>pendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni <strong>di</strong>pericolo, l'Amministrazione Comunale <strong>di</strong>spone che i marciapie<strong>di</strong> ed i passaggi pedonali siano protetticon barriere metalliche idonee allo scopo.7. E' consentita l'apposizione <strong>di</strong> messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali <strong>di</strong> cui al commaprecedente, in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni del "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e del suo regolamento <strong>di</strong>esecuzione e <strong>di</strong> attuazione.Art. 47 Passi carrabili1. L'accesso dei veicoli alle aree <strong>di</strong> pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cuirealizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede,nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni dettate dal "Co<strong>di</strong>ce della Strada" e dal suo regolamento <strong>di</strong> esecuzione e<strong>di</strong> attuazione.2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificatoda esigenze <strong>di</strong> viabilità interna ed esterna.4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiorea 5,00 m, la <strong>di</strong>stanza da un altro passo carrabile <strong>di</strong> norma non deve essere inferiore a 2,00 m.5. Nelle nuove costruzioni, la <strong>di</strong>stanza minima tra i cancelli <strong>di</strong> accesso agli spazi <strong>di</strong> pertinenza e lacarreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe <strong>di</strong> collegamento a spazi interrati ocomunque situati a livello inferiore a quello <strong>di</strong> accesso, deve essere <strong>di</strong> norma non inferiore a 4,50 m.6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gliaccorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio <strong>di</strong> specchi otelecamere opportunamente <strong>di</strong>sposti a cura dei proprietari delle costruzioni.7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti <strong>di</strong> cui ai commi 4 e 5 sono mantenutinella situazione <strong>di</strong> fatto; nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> trasformazione dei fabbricati, che implichino il30


ifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essererichiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la realefattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini <strong>di</strong> sicurezza perla circolazione.8. Sono fatte salve le possibilità <strong>di</strong> deroga <strong>di</strong> cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n.495, così come mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.Art. 48 Piste ciclabili1. Il <strong>Comune</strong> favorisce la realizzazione <strong>di</strong> itinerari ciclabili.2. In caso <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previstidall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.Art. 49 Portici e "pilotis"1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere <strong>di</strong>mensioni non inferiori a 3,00 m <strong>di</strong>larghezza e 3,00 m <strong>di</strong> altezza misurata all'intradosso del solaio <strong>di</strong> copertura; in caso <strong>di</strong> coperture avolta, il <strong>Comune</strong> si riserva <strong>di</strong> fissare misure <strong>di</strong>verse.2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della lucelibera non deve essere inferiore a 3,00 m.3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù <strong>di</strong> uso pubblico, ne èammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita laCommissione E<strong>di</strong>lizia, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio può prescrivere l'impiego <strong>di</strong>specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.Art. 50 Prefabbricati1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le <strong>di</strong>sposizioni previste per la normalefabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamentenell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.Art. 51 Rampe1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>slivelli.2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli e<strong>di</strong>fici non devono averependenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:a) 3,00 m nei casi <strong>di</strong> rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso <strong>di</strong> marcia alternato regolato dasemaforo;b) 4,50 m nel caso <strong>di</strong> rampa rettilinea a doppio senso <strong>di</strong> marcia permanente;c) 3,50 m nei casi <strong>di</strong> rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso <strong>di</strong> marcia alternato regolato dasemaforo;d) 5,00 m nel caso <strong>di</strong> rampa curvilinea a doppio senso <strong>di</strong> marcia permanente.31


4. Nel caso <strong>di</strong> rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato alla mezzeriadella carreggiata, deve essere non inferiore a:a) 6,75 m nei casi <strong>di</strong> rampa a senso unico o a doppio senso <strong>di</strong> marcia alternato regolato da semaforo;b) 8,25 m nel caso <strong>di</strong> rampa a doppio senso <strong>di</strong> marcia permanente.5. Nei casi <strong>di</strong> cui alle lettere a) e c) del comma 3 ed a) del comma 4, l'installazione del semaforo non èobbligatorio per gli e<strong>di</strong>fici mono o bifiamiliari.6. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalatureper il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione <strong>di</strong> un corrimanoall'altezza <strong>di</strong> 0,90 m e la realizzazione <strong>di</strong> un percorso pedonale <strong>di</strong> servizio, a fianco della carreggiata,sistemato a gradoni, <strong>di</strong> larghezza non inferiore a 0,60 m.7. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> cui al commaprecedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> settore per il superamentoe l'eliminazione delle barriere architettoniche.8. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione <strong>di</strong> fatto.Art. 52 Recinzioni e cancelli1. I muri <strong>di</strong> recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte allapubblica vista, debbono rispettare le norme generali <strong>di</strong> decoro dettate per le costruzioni <strong>di</strong> cui all'art.33.2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiu<strong>di</strong>care la sicurezza della circolazione;l’Autorità comunale, in sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio, può dettare con<strong>di</strong>zioni particolariper conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.3. Le recinzioni <strong>di</strong> nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:a) con muro pieno <strong>di</strong> altezza massima <strong>di</strong> 1,00 m;b) con muretto o cordolo <strong>di</strong> altezza massima <strong>di</strong> 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi perun'altezza massima complessiva <strong>di</strong> 1,80 m; lungo le passeggiate a lago l’altezza massima dellesiepi non potrà superare 1,20 m. da terra, mentre le eventuali recinzioni dovranno comunquegarantire la visibilità del lago;c) (la prescrizione prevista alla presente lettera è sopressa);d) con pali infissi al suolo e rete <strong>di</strong> protezione <strong>di</strong> altezza non superiore a 1,80 m;e) per il territorio agricolo idem come lettera d.f) con muri pieni <strong>di</strong> altezza fino a mt. 1,80, in presenza <strong>di</strong> particolari caratteristiche ambientali,sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia.4. Recinzioni e zoccolature <strong>di</strong> altezza <strong>di</strong>versa possono altresì essere ammesse per conseguirel'allineamento con quelle contigue, al fine <strong>di</strong> mantenere l'unità compositiva.5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: muratura in cls.,mattoni, pietra a vista, legno, e nei casi <strong>di</strong> rivestimento non a tessere.6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legno e metallo.32


7. Sopra i muri <strong>di</strong> sostegno è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> recinzioni dei tipi b), c) e d) <strong>di</strong> cui al comma3, con altezza calcolata dalla linea <strong>di</strong> spiccato dei muri medesimi.8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno seconvenientemente arretrati in modo da non interferire con le se<strong>di</strong> dei marciapie<strong>di</strong> o delle strade); icancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47,comma 4, e rispettano la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'art. 47, comma 5.9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e <strong>di</strong> apertura elettrica o telecomandata e motorizzata deicancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura;per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong>segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.10. La realizzazione <strong>di</strong> recinzioni al <strong>di</strong> fuori del centro abitato è soggetta alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge cheregolano l'ampiezza delle fasce <strong>di</strong> rispetto dei nastri stradali.Art. 53 Serramenti1. Le porte <strong>di</strong> accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico devono esseredotate <strong>di</strong> serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi,fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme <strong>di</strong> sicurezza, in talcaso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico possono aprire verso l'esternosolo se siti ad un'altezza <strong>di</strong> 4,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza <strong>di</strong> 4,50 m dal pianostradale, per le strade prive <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong>; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il se<strong>di</strong>mestradale impegnato dal transito dei veicoli.3. In sede <strong>di</strong> rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso e<strong>di</strong>lizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia,può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti <strong>di</strong> cui al comma 2 sono mantenuti nellasituazione <strong>di</strong> fatto; nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimentodei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.Art. 54 Servitù pubbliche1. Il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previoavviso alla proprietà, apparecchi in<strong>di</strong>catori, tabelle e altri oggetti <strong>di</strong> pubblica utilità quali:a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;b) piastrine e tabelle per in<strong>di</strong>cazioni planimetriche ed altimetriche, <strong>di</strong> tracciamento, <strong>di</strong> idranti e simili;c) apparecchi e tabelle <strong>di</strong> segnalazione stradale;d) cartelli in<strong>di</strong>catori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;f) orologi ed avvisatori stradali <strong>di</strong> data, temperatura, con<strong>di</strong>zioni del traffico, ecc.;g) lapi<strong>di</strong> commemorative;h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini <strong>di</strong> pubblica utilità.33


2. Gli in<strong>di</strong>catori e gli apparecchi <strong>di</strong> cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte <strong>di</strong>costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque,previo parere dell'organo <strong>di</strong> tutela.3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti <strong>di</strong> facciata da essi <strong>di</strong>rettamenteinteressate, è a carico degli enti o dei privati installatori.4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e <strong>di</strong>sagio alla proprietà privata,compatibilmente con il sod<strong>di</strong>sfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo <strong>di</strong> non rimuovere gli oggetti <strong>di</strong>cui al comma 1, <strong>di</strong> non sottrarli alla pubblica vista, <strong>di</strong> ripristinarli a loro cura e spese, quando sianostati <strong>di</strong>strutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.6. Gli interventi e<strong>di</strong>lizi sugli e<strong>di</strong>fici ove sono installati gli oggetti <strong>di</strong> cui al comma 1, debbono essereeffettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggettidovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia statoin<strong>di</strong>spensabile rimuoverli.Art. 55 Soppalchi1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta me<strong>di</strong>ante l'interposizioneparziale <strong>di</strong> una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastantee quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; lasuperficie netta del soppalco, anche se <strong>di</strong>stribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficienetta del vano in cui esso è ricavato.2. La realizzazione del soppalco è:a) soggetta alle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative;b) consentita nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, incaso <strong>di</strong> destinazione ad uso lavorativo, anche <strong>di</strong> tutte le specifiche norme che regolano l'attivitàesercitata.3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:a) la parte superiore del soppalco deve essere munita <strong>di</strong> balaustra <strong>di</strong> altezza non inferiore a 1,00 m;b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultarenon inferiore a 2,00 m;c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalcodeve risultare non inferiore a 2,20 m.4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effettoai fini del computo del volume (V) <strong>di</strong> cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano <strong>di</strong> calpestiocostituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.Art. 56 Sporgenze fisse e mobili1. Dal filo <strong>di</strong> fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico sonoammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi,zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", leverande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo <strong>di</strong> fabbricazione ai sensi dell'art.16, comma 2.34


2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti <strong>di</strong> attuazione,sono ammesse le seguenti sporgenze massime:a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo <strong>di</strong> 1,00 m per balconi e pensiline chedevono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;b) 2,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede edevono avere il bordo inferiore ad una altezza minima <strong>di</strong> 2,20 m dal piano me<strong>di</strong>o del marciapiedemedesimo o del suolo.c) 0,80 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano me<strong>di</strong>o delmarciapiede o del suolo fino all'altezza <strong>di</strong> 4,50 m.3. La collocazione <strong>di</strong> tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autoritàcomunale per motivi <strong>di</strong> inserimento ambientale e decoro urbano.Art. 57 Strade private1. La costruzione <strong>di</strong> strade private è soggetta alle or<strong>di</strong>narie procedure autorizzative e <strong>di</strong> controllopreviste dall'or<strong>di</strong>namento vigente.2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;b) alla manutenzione e pulizia;c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;d) all'efficienza del se<strong>di</strong>me e del manto stradale;e) alla realizzazione e manutenzione delle opere <strong>di</strong> raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino allaloro immissione nei collettori comunali;f) all'illuminazione, nei casi <strong>di</strong> cui al comma 7.3. Le strade private a servizio <strong>di</strong> residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima <strong>di</strong>3,50 m, raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 5,00 m. e, secieche, devono terminare in uno spazio <strong>di</strong> manovra tale da consentire l'agevole inversione <strong>di</strong> marciadegli autoveicoli.4. Le strade private a servizio <strong>di</strong> residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima<strong>di</strong> 3,50 m e raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.5. Le strade private a servizio <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione <strong>di</strong> prodottiagricoli) e commerciali devono avere larghezza minima <strong>di</strong> 4,00 m nel caso <strong>di</strong> un unico senso <strong>di</strong>marcia, e <strong>di</strong> 7,00 m nel caso <strong>di</strong> doppio senso <strong>di</strong> marcia, raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato nella mezzeriadella carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio <strong>di</strong> manovra taleda consentire l'agevole inversione <strong>di</strong> marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.6. Le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>ristrutturazione o recupero o rior<strong>di</strong>no, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle normeregolamentari, compatibili con la reale fattibilità.7. Le strade private <strong>di</strong> lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono esseredotate <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> illuminazione in grado <strong>di</strong> fornire un illuminamento me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 5 lx (lux) sul pianostradale.35


8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli <strong>di</strong> soccorso e <strong>di</strong> pubblica sicurezza.Art. 58 Terrazzi1. Sono definite "terrazzi" le parti <strong>di</strong> costruzione con piano <strong>di</strong> calpestio pubblico o privato, recintate omeno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta <strong>di</strong> pavimento costituisce copertura <strong>di</strong>costruzione sottostante, <strong>di</strong> portico, <strong>di</strong> corso d'acqua, <strong>di</strong> suolo.2. Ove siano sistemate a terrazzo parti <strong>di</strong> tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo <strong>di</strong> caduta, èobbligatoria l'applicazione <strong>di</strong> parapetto <strong>di</strong> altezza non inferiore a 1,00 m.3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescrittal'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: inalternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.4. Le pendenze del manto <strong>di</strong> copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.36


TITOLO VIESECUZIONE DELLE OPEREArt. 59 Prescrizioni generali1. Le opere e<strong>di</strong>lizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.2. Il <strong>di</strong>rettore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilitàoperative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere e<strong>di</strong>nterventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, deiregolamenti e delle <strong>di</strong>rettive in vigore.3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le <strong>di</strong>sposizioni del "Co<strong>di</strong>ce dellaStrada" e del suo regolamento <strong>di</strong> attuazione e <strong>di</strong> esecuzione; le norme del presente regolamento siintendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle <strong>di</strong>sposizioni sopra in<strong>di</strong>cate.Art. 60 Richiesta e consegna <strong>di</strong> punti fissi1. Prima <strong>di</strong> iniziare i lavori per interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al<strong>Comune</strong>, me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, la ricognizione della linea <strong>di</strong>confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare ilnominativo del <strong>di</strong>rettore dei lavori.2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera <strong>di</strong> cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale- ovvero il personale messo a <strong>di</strong>sposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un funzionario comunale - provvede:a) ad assegnare sul terreno i capisal<strong>di</strong> altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizionedell'opera da realizzare;b) ad in<strong>di</strong>care i punti <strong>di</strong> immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti <strong>di</strong> presadell'acquedotto e <strong>di</strong> tutti gli altri impianti relativi alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria.3. Delle operazioni <strong>di</strong> cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalleparti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.4. Decorso il termine <strong>di</strong> cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il <strong>di</strong>rettore dei lavorire<strong>di</strong>ge autonomamente il verbale e ne invia copia al <strong>Comune</strong>.Art. 61 Disciplina del cantiere1. Nei cantieri e<strong>di</strong>li deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile <strong>di</strong><strong>di</strong>mensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'in<strong>di</strong>cazione:a) del tipo dell'opera in corso <strong>di</strong> realizzazione;b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia o della denuncia <strong>di</strong> inizio dell'attivitàe del nome del titolare della stessa;c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;d) dei nominativi del progettista, del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del responsabile del cantiere;tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.37


2. Nel cantiere debbono essere tenute a <strong>di</strong>sposizione la concessione e<strong>di</strong>lizia o l'autorizzazione e<strong>di</strong>liziacorredate degli elaborati progettuali con il visto originale <strong>di</strong> approvazione (o loro copie autentiche)nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.3. I cantieri e<strong>di</strong>li a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> acquapotabile e <strong>di</strong> fognatura allacciati alle reti comunali; in caso <strong>di</strong> impossibilità dovuta a ragioni tecniche,si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblicacompetente per territorio.4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri e<strong>di</strong>li, destinate alla permanenza <strong>di</strong> persone, compresii servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme <strong>di</strong> legge.5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori <strong>di</strong> essere presente in cantiere o <strong>di</strong> assicurarvi l'intervento <strong>di</strong>persona idonea che lo rappresenti (responsabile <strong>di</strong> cantiere).6. L’Autorità comunale, in caso <strong>di</strong> violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo, può or<strong>di</strong>nare lasospensione dei lavori.Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, ilcostruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni alsuolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio <strong>di</strong> questi ultimi, specificandoubicazione, durata e scopo dell'intervento.La manomissione del suolo pubblico è regolata dalle norme e prescrizioni contenute nel“<strong>Regolamento</strong> manomissione suolo pubblico” approvato con deliberazione C.C. n° 109 del30.11.1999, e successive eventuali mo<strong>di</strong>fiche. La prescritta autorizzazione è redatta secondo ilmodello allegato al presente <strong>Regolamento</strong>.2. Ove sia in<strong>di</strong>spensabile occupare con il cantiere porzioni <strong>di</strong> suolo pubblico, il titolare dell'atto <strong>di</strong>assenso e<strong>di</strong>lizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativaconcessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recantel'in<strong>di</strong>cazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia, prima <strong>di</strong> dar corso ad interventi su areeposte in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale,recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idoneiaccorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal<strong>Comune</strong>; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i caviaerei e/o sotterranei interessati.4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurareil pubblico transito e ad evitare la formazione <strong>di</strong> ristagni d'acqua.5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essererealizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti <strong>di</strong> tali recinzioni debbono essere <strong>di</strong>pinti pertutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti <strong>di</strong> segnalazione luminosaa luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni <strong>di</strong> lunghezza superiore a 10,00m, che sporgano sui marciapie<strong>di</strong> o sul se<strong>di</strong>me stradale, devono essere installate lungo il perimetro lucirosse fisse <strong>di</strong>stanti tra loro non più <strong>di</strong> 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, <strong>di</strong> colorerosso e <strong>di</strong> superficie minima <strong>di</strong> 50,00 cm 2 , <strong>di</strong>sposte "a ban<strong>di</strong>era" rispetto al flusso veicolare.6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanerechiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizipubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti,ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.38


7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà <strong>di</strong> servirsi dellerecinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale usoalcun corrispettivo.8. Per gli interventi e<strong>di</strong>lizi che richiedono lavori <strong>di</strong> durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione delcantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo leprescrizioni del <strong>Comune</strong>.9. In caso <strong>di</strong> violazione delle norme <strong>di</strong> cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il<strong>di</strong>sposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere e<strong>di</strong>lizio (ponteggi <strong>di</strong> servizio, impalcature, rampe, scale,parapetti e simili) devono avere requisiti <strong>di</strong> resistenza e <strong>di</strong> stabilità, devono essere dotate <strong>di</strong> protezioniper garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggiverso strada devono essere provviste <strong>di</strong> opportune <strong>di</strong>fese <strong>di</strong> trattenuta nonché <strong>di</strong> idonei strumenti perlo scarico dei materiali.3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi <strong>di</strong> sollevamento non possono essere posti in esercizio senon sono muniti <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong> omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altromacchinario impiegato nei cantieri e<strong>di</strong>li deve rispondere alle norme <strong>di</strong> legge e alle prescrizioni deglienti cui è affidata la vigilanza in materia.4. In caso <strong>di</strong> interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza,l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in <strong>di</strong>fetto, l’Autorità comunale or<strong>di</strong>na alcostruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso<strong>di</strong> inottemperanza, <strong>di</strong>spone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.5. Nel corso dei lavori <strong>di</strong> soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare glieventuali occupanti della parte sottostante dell'e<strong>di</strong>ficio.6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni del presenteregolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso <strong>di</strong> violazione, gli organicompetenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a <strong>di</strong>sporre i rime<strong>di</strong> più opportuni.7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provve<strong>di</strong>menti a tutela della pubblica incolumità.Art. 64 Scavi e demolizioni1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativavigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e agarantire la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti posti nelle vicinanze.2. Gli scavi non devono impe<strong>di</strong>re od ostacolare l'or<strong>di</strong>nario uso degli spazi pubblici, ed in specie <strong>di</strong> quellistradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione <strong>di</strong> tali spazi, deve essere richiesta al riguardoconcessione all’Autorità comunale.3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre <strong>di</strong>sposizioni del presente<strong>Regolamento</strong>, si deve provvedere affinché i materiali <strong>di</strong> risulta vengano fatti scendere a mezzo <strong>di</strong>apposite trombe o <strong>di</strong> idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose;se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo <strong>di</strong> evitarel'eccessivo sollevamento <strong>di</strong> polveri.39


4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni me<strong>di</strong>ante magli od altri macchinari a braccio meccanico, èdata facoltà all’Autorità comunale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo<strong>di</strong> evitare polverosità ed inquinamento acustico.5. Il materiale <strong>di</strong> risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non <strong>di</strong>versamente utilizzato, deve esseretrasportato e smaltito in una <strong>di</strong>scarica autorizzata a norma <strong>di</strong> legge, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizionivigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione <strong>di</strong> conservare la relativadocumentazione.6. La rimozione <strong>di</strong> parti in cemento amianto è soggetta alle procedure in<strong>di</strong>viduate dalla legge che<strong>di</strong>sciplina la materia.7. Si applica il <strong>di</strong>sposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.Art. 65 Rinvenimenti1. I ritrovamenti <strong>di</strong> presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a<strong>di</strong>sposizione degli enti competenti, me<strong>di</strong>ante imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’Autorità comunale delreperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza <strong>di</strong>lazione; i lavori, perla parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le coseritrovate, fermo restando l'obbligo <strong>di</strong> osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.2. Nel caso <strong>di</strong> rinvenimento <strong>di</strong> resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi,informare imme<strong>di</strong>atamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'AutoritàGiu<strong>di</strong>ziaria e a quella <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza e <strong>di</strong>spone i necessari accertamenti per il rilascio del nullaosta per la sepoltura.3. Si applica il <strong>di</strong>sposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti agarantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; lariconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contrad<strong>di</strong>ttorio fra le parti, con la redazione <strong>di</strong> appositoverbale.2. In caso <strong>di</strong> inottemperanza, il ripristino è eseguito dal <strong>Comune</strong> a spese del costruttore e, in solido conquesti, del titolare della concessione o dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia ovvero della denuncia <strong>di</strong> iniziodell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla richiesta; in <strong>di</strong>fetto, salverestando eventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura <strong>di</strong>cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.40


TITOLO VIIVIGILANZA E SANZIONIArt. 67 Vigilanza e coercizione1. L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia ai sensi della legge 28febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56, e loro successivemo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.2. L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme <strong>di</strong> controllo ritenute più efficienti.3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento e<strong>di</strong>lizio sono assicurati, ove occorra, me<strong>di</strong>ante il potere <strong>di</strong>coercizione, esercitato attraverso apposite motivate or<strong>di</strong>nanze.4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento e<strong>di</strong>lizio comportino l'esecuzione <strong>di</strong> opere od attività,l’Autorità comunale or<strong>di</strong>na la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto allanatura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sonoeseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo almedesimo <strong>di</strong> rimborsare al <strong>Comune</strong> le stesse entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla notifica; ove tale terminedecorra inutilmente, salve restando eventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, le spese sono riscossecoattivamente con la procedura <strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia, laviolazione delle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento e<strong>di</strong>lizio comporta l'applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previaeliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.2. Per quanto non <strong>di</strong>sciplinato, in or<strong>di</strong>ne alle sanzioni, dalla legge regionale <strong>di</strong> cui al comma 1, siapplicano le <strong>di</strong>sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.41


TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALIArt. 69 Ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali1. E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, consentire la ricostruzione, anchein contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici accidentalmente crollati, in tutto o inparte, a causa <strong>di</strong> eventi naturali eccezionali o <strong>di</strong> fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili alproprietario del bene o all'avente titolo.2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze,sagome, superfici coperte, confrontanze e <strong>di</strong>stanze dai confini; è comunque facoltàdell'Amministrazione imporre che:a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quantoconcerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un migliorassetto urbanistico;b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuniparametri e<strong>di</strong>lizi.3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato perquanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendonoopportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.4. La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietarioo dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dellostesso o dell'assuntore dei lavori.5. Qualora per qualsiasi motivo non si dovesse procedere alla ricostruzione dell’e<strong>di</strong>ficio è fattoobbligo al proprietario <strong>di</strong> provvedere, a propria cura e spese, allo sgombero delle macerie e a unadecorosa sistemazione dell’area.Art. 70 Deroghe1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della GiuntaRegionale, può derogare alle <strong>di</strong>sposizioni del presente <strong>Regolamento</strong> e delle Norme <strong>di</strong> Attuazionedello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong>pubblico interesse - applicando le <strong>di</strong>sposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle<strong>di</strong>rettive vigenti.Art. 71 Disposizione transitoria1. È fatto obbligo <strong>di</strong> adeguamento delle situazioni ad oggi in essere <strong>di</strong>fformi da quellecontemplate dall’art. 37 (antenne) comma 1 nella parte relativa alla trattazione delle tipologiee del posizionamento delle antenne paraboliche, entro 1 anno dalla data <strong>di</strong> esecutività delladeliberazione C.C. n° 58 del 12.7.2001.2. È fatto obbligo <strong>di</strong> adeguamento delle situazioni ad oggi in essere <strong>di</strong>fformi da quellecontemplate dall’art. 52 (recinzioni e cancelli) comma 3 lett. b) entro 1 anno dalla data <strong>di</strong>esecutività della deliberazione C.C. n° 58 del 12.7.2001.42

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