TITOLO VIIVIGILANZA E SANZIONIArt. 67 Vigilanza e coercizione1. L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia ai sensi della legge 28febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 <strong>di</strong>cembre 1977, n. 56, e loro successivemo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.2. L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme <strong>di</strong> controllo ritenute più efficienti.3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento e<strong>di</strong>lizio sono assicurati, ove occorra, me<strong>di</strong>ante il potere <strong>di</strong>coercizione, esercitato attraverso apposite motivate or<strong>di</strong>nanze.4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento e<strong>di</strong>lizio comportino l'esecuzione <strong>di</strong> opere od attività,l’Autorità comunale or<strong>di</strong>na la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto allanatura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sonoeseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo almedesimo <strong>di</strong> rimborsare al <strong>Comune</strong> le stesse entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla notifica; ove tale terminedecorra inutilmente, salve restando eventuali <strong>di</strong>sposizioni speciali <strong>di</strong> legge, le spese sono riscossecoattivamente con la procedura <strong>di</strong> cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia, laviolazione delle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento e<strong>di</strong>lizio comporta l'applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previaeliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.2. Per quanto non <strong>di</strong>sciplinato, in or<strong>di</strong>ne alle sanzioni, dalla legge regionale <strong>di</strong> cui al comma 1, siapplicano le <strong>di</strong>sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.41
TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALIArt. 69 Ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali1. E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, consentire la ricostruzione, anchein contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici accidentalmente crollati, in tutto o inparte, a causa <strong>di</strong> eventi naturali eccezionali o <strong>di</strong> fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili alproprietario del bene o all'avente titolo.2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze,sagome, superfici coperte, confrontanze e <strong>di</strong>stanze dai confini; è comunque facoltàdell'Amministrazione imporre che:a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quantoconcerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un migliorassetto urbanistico;b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuniparametri e<strong>di</strong>lizi.3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato perquanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendonoopportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.4. La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietarioo dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dellostesso o dell'assuntore dei lavori.5. Qualora per qualsiasi motivo non si dovesse procedere alla ricostruzione dell’e<strong>di</strong>ficio è fattoobbligo al proprietario <strong>di</strong> provvedere, a propria cura e spese, allo sgombero delle macerie e a unadecorosa sistemazione dell’area.Art. 70 Deroghe1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della GiuntaRegionale, può derogare alle <strong>di</strong>sposizioni del presente <strong>Regolamento</strong> e delle Norme <strong>di</strong> Attuazionedello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong>pubblico interesse - applicando le <strong>di</strong>sposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle<strong>di</strong>rettive vigenti.Art. 71 Disposizione transitoria1. È fatto obbligo <strong>di</strong> adeguamento delle situazioni ad oggi in essere <strong>di</strong>fformi da quellecontemplate dall’art. 37 (antenne) comma 1 nella parte relativa alla trattazione delle tipologiee del posizionamento delle antenne paraboliche, entro 1 anno dalla data <strong>di</strong> esecutività delladeliberazione C.C. n° 58 del 12.7.2001.2. È fatto obbligo <strong>di</strong> adeguamento delle situazioni ad oggi in essere <strong>di</strong>fformi da quellecontemplate dall’art. 52 (recinzioni e cancelli) comma 3 lett. b) entro 1 anno dalla data <strong>di</strong>esecutività della deliberazione C.C. n° 58 del 12.7.2001.42