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Regolamento Edilizio - Comune di Omegna

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TITOLO IVINSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONIArt. 28 Salubrità del terreno e della costruzione1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito <strong>di</strong> materialiinsalubri (immon<strong>di</strong>zie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolocorrispondente.2. Il giu<strong>di</strong>zio concernente l'opera <strong>di</strong> risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienicosanitaria,previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui onerisono a carico del richiedente.3. Se il terreno da e<strong>di</strong>ficare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni <strong>di</strong> acque sotterranee o superficiali,deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti a<strong>di</strong>mpe<strong>di</strong>re che l'umi<strong>di</strong>tà si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impe<strong>di</strong>re la risalita dell'acqua percapillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette me<strong>di</strong>ante laposa <strong>di</strong> manti impermeabili o la realizzazione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ni.5. I pavimenti non devono appoggiare <strong>di</strong>rettamente sul terreno e l'e<strong>di</strong>ficio deve essere isolato dal suolome<strong>di</strong>ante vespaio <strong>di</strong> altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette <strong>di</strong>aereazione.6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, <strong>di</strong> norma, situato ad una quota inferiore rispetto alpiano dell'area esterna alla soglia <strong>di</strong> accesso.7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblicacompetente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche <strong>di</strong>verse da quelle<strong>di</strong>sciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa laprotezione dall'umi<strong>di</strong>tà e dalle infiltrazioni <strong>di</strong> acqua, soprattutto nel caso <strong>di</strong> interventi sul patrimonioe<strong>di</strong>lizio esistente.8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello dellafalda freatica o a quello <strong>di</strong> massima piena del sistema fognario <strong>di</strong> scarico.9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti ra<strong>di</strong>oattive nocive alla salute.E’ vietato utilizzare materiali che emettono ra<strong>di</strong>azioni in quantità nocive alla salute.Art. 29 Allineamenti1. L'allineamento con e<strong>di</strong>fici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretratarispetto al se<strong>di</strong>me stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o ilmantenimento <strong>di</strong> caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto aduna cortina più avanzata.Art. 30 Salvaguar<strong>di</strong>a e formazione del verde1. La conservazione, la valorizzazione e la <strong>di</strong>ffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietàpubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori <strong>di</strong> qualificazione ambientale.2. L’Autorità comunale, con or<strong>di</strong>nanza o con esplicita con<strong>di</strong>zione apposta agli atti <strong>di</strong> assenso relativi aproce<strong>di</strong>menti e<strong>di</strong>lizi, può imporre la piantumazione <strong>di</strong> alberi, arbusti, siepi o la creazione <strong>di</strong> superficiarboree su aree <strong>di</strong> proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.20

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