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Regolamento Edilizio - Comune di Omegna

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TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALIArt. 69 Ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali1. E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia, consentire la ricostruzione, anchein contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici accidentalmente crollati, in tutto o inparte, a causa <strong>di</strong> eventi naturali eccezionali o <strong>di</strong> fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili alproprietario del bene o all'avente titolo.2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze,sagome, superfici coperte, confrontanze e <strong>di</strong>stanze dai confini; è comunque facoltàdell'Amministrazione imporre che:a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quantoconcerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un migliorassetto urbanistico;b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuniparametri e<strong>di</strong>lizi.3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato perquanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendonoopportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.4. La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietarioo dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dellostesso o dell'assuntore dei lavori.5. Qualora per qualsiasi motivo non si dovesse procedere alla ricostruzione dell’e<strong>di</strong>ficio è fattoobbligo al proprietario <strong>di</strong> provvedere, a propria cura e spese, allo sgombero delle macerie e a unadecorosa sistemazione dell’area.Art. 70 Deroghe1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della GiuntaRegionale, può derogare alle <strong>di</strong>sposizioni del presente <strong>Regolamento</strong> e delle Norme <strong>di</strong> Attuazionedello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong>pubblico interesse - applicando le <strong>di</strong>sposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle<strong>di</strong>rettive vigenti.Art. 71 Disposizione transitoria1. È fatto obbligo <strong>di</strong> adeguamento delle situazioni ad oggi in essere <strong>di</strong>fformi da quellecontemplate dall’art. 37 (antenne) comma 1 nella parte relativa alla trattazione delle tipologiee del posizionamento delle antenne paraboliche, entro 1 anno dalla data <strong>di</strong> esecutività delladeliberazione C.C. n° 58 del 12.7.2001.2. È fatto obbligo <strong>di</strong> adeguamento delle situazioni ad oggi in essere <strong>di</strong>fformi da quellecontemplate dall’art. 52 (recinzioni e cancelli) comma 3 lett. b) entro 1 anno dalla data <strong>di</strong>esecutività della deliberazione C.C. n° 58 del 12.7.2001.42

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