Regolamento Edilizio - Comune di Omegna
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p) le con<strong>di</strong>zioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;q) il riferimento alla convenzione o all'atto <strong>di</strong> obbligo, qualora il rilascio dell'atto <strong>di</strong> assenso siasubor<strong>di</strong>nato alla stipula <strong>di</strong> una convenzione ovvero alla presentazione <strong>di</strong> un atto d'obbligounilaterale redatto secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong> che tenga luogo dellastessa; l'atto <strong>di</strong> impegno richiesto dalla legge per gli interventi e<strong>di</strong>ficatori nelle zone agricole èredatto secondo il modello allegato al presente <strong>Regolamento</strong>.Art. 9Diniego <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia1. Il <strong>di</strong>niego della concessione e<strong>di</strong>lizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio nonvincolante, della Commissione E<strong>di</strong>lizia.2. Il provve<strong>di</strong>mento deve essere motivato e deve in<strong>di</strong>care le <strong>di</strong>sposizioni, <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> regolamento, cheimpe<strong>di</strong>scono il rilascio della concessione.3. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego è notificato al richiedente.4. Le <strong>di</strong>sposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il <strong>di</strong>niegodell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia.Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione e<strong>di</strong>lizia deve comunicare con atto scritto all’Autoritàcomunale la data <strong>di</strong> inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle operein cemento armato, ove presenti;b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della <strong>di</strong>rezione, esecuzione e sorveglianzadei lavori.3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al <strong>Comune</strong>, a cura del titolare dellaconcessione o dell'autorizzazione, entro il termine <strong>di</strong> giorni otto dall'avvenuta variazione.4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il <strong>Comune</strong> può effettuare, anche su richiestadegli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, primao al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisal<strong>di</strong>.5. Qualora sia accertata la violazione dei <strong>di</strong>sposti <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autoritàcomunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.Art. 11 Voltura <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> autorizzazione e<strong>di</strong>lizia1. Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiestoall’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo perottenerlo.2. L'istanza <strong>di</strong> voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità <strong>di</strong>avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito dellarelativa istanza.14