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Regolamento Edilizio - Comune di Omegna

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TITOLO VPRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALIArt. 36 Altezza interna dei locali abitativi1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna <strong>di</strong> un locale la <strong>di</strong>stanza tra pavimento finitoe soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpen<strong>di</strong>colare ad entrambe le superfici; nel caso <strong>di</strong> solainervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a<strong>di</strong>fferenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, <strong>di</strong>videndo ilvolume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie <strong>di</strong> passaggio da un vanoall'altro e gli sguinci <strong>di</strong> porte e finestre, fino ad una profon<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> 0,50 m.3. La misura minima dell'altezza interna dei locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione e dei vani accessori è fissatadalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente <strong>di</strong>sposto, dai regolamenti e<strong>di</strong>lizicomunali.4. Sono quin<strong>di</strong> consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggistatali:a) per le nuove costruzioni, nei casi <strong>di</strong>:1) ricostruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamentemantenere le caratteristiche originarie;2) inserimento <strong>di</strong> nuovo e<strong>di</strong>ficio a completamento <strong>di</strong> costruzioni <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/oambientale, <strong>di</strong>sposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contiguie preesistenti;3) ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiestol'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;Per gli e<strong>di</strong>fici o costruzioni <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale si intendono glie<strong>di</strong>fici in<strong>di</strong>viduati quali beni culturali, ai sensi del D.l.vo 490/99, gli e<strong>di</strong>fici appositamentein<strong>di</strong>viduati nel P.R.G. ai sensi del 1° comma punto 2. dell'art. 24 L.R. 56/77, gli e<strong>di</strong>ficiappositamente in<strong>di</strong>viduati all'interno <strong>di</strong> strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) ai sensidell'art. 32 della L.R. 56/77, o gli e<strong>di</strong>fici per i quali siano consentiti interventi sino allacategoria REA ai sensi della Circolare P.G.R. n° 5/SG/URB del 27.04.1984.b) per le costruzioni esistenti, nei casi <strong>di</strong>:1) interventi e<strong>di</strong>lizi volti al recupero <strong>di</strong> costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;2) interventi e<strong>di</strong>lizi volti al recupero <strong>di</strong> costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa,ma <strong>di</strong> valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento dellecaratteristiche originarie.5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato <strong>di</strong> abitabilità è comunquesubor<strong>di</strong>nato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione<strong>di</strong> misure compensative in<strong>di</strong>cate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giu<strong>di</strong>cate idoneedal responsabile del servizio sanitario competente.6. Ferme restando le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3, nei locali <strong>di</strong> nuova costruzione destinati ad usoabitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.25

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