11.07.2015 Views

Fascicolo Informativo - Tua Assicurazioni

Fascicolo Informativo - Tua Assicurazioni

Fascicolo Informativo - Tua Assicurazioni

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Responsabilità civile – Proprietà e addettiArt. A.1 – Oggetto della garanzia - RC ProprietàTUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massimaleindicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolodi risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmenteresponsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte,per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, inconseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricatoindicato in polizza e alla conduzione delle parti comuni.Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. A.2 ècoperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilitàcivile assicurate con il presente contratto:a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive,dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresii parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive eper giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioniin muratura, sempre che dette dotazioni costituiscanoper destinazione, uso ed ampiezza complemento del fabbricato;b) responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità dicommittente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione,trasformazione o ampliamento delle parti comuni del fabbricatoassicurato. In caso di lavori edili soggetti all’applicazionedel D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, la garanziaopera purché l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi in essoprevisti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 3comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazionedel coordinatore per la progettazione).Dall’assicurazione sono in ogni caso esclusi i danni subiti dallepersone che partecipano ai lavori;c) responsabilità derivante da fatto, anche doloso, delle personedelle quali deve rispondere, compresi gli addetti al servizio delfabbricato assicurato;d) ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedie/o cortili.Art. A.2 – Le esclusioni - RC ProprietàL’assicurazione di cui all’Art. A.1, non comprende i danni:1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioneo demolizione, salvo quanto previsto all’Art. A.1punto b);2) a cose da spargimento d’acqua, occlusione di condutture, traboccamentoo rigurgiti di fogna;3) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubritàdei locali;4) a cose altrui che l’assicurato detenga a qualunque titolo;5) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali,industriali, agricole e lavorative in genere, nonché da conduzionedei locali assicurati;6) da furto;7) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsid’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere ed ingenere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;8) da inquinamento e contaminazione in genere, compresa quellachimica, batteriologica e radioattiva;9) da detenzione o da impiego di esplosivi;10) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;11) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente oindirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanzacontenente in qualunque forma o misura l’asbesto;12) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;Responsabilità Civile13) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole, di servizi o lavorativein genere;14) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe,ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi diqualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarieovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;15) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivantida perdita, alterazione o distruzione di dati, programmidi codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamentodi hardware, software e chips impressi, ed ogniinterruzione di attività ad essi conseguenti.Art. A.3 – Oggetto della garanzia - RC AddettiTUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola, almomento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge e nei limitidel massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto apagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124o dall’art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni, esclusemalattie professionali, sofferti dagli addetti, assicurati ai sensidelle predette norme, per fatti inerenti le loro mansioni;b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrantinella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedentelettera a) per morte o per lesioni personali da infortuniodalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferioreal 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati alD.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;c) per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostitutioccasionali degli addetti al fabbricato, anche se non assicuratipresso l’INAIL, in conseguenza dell’attività da loro svolta pressoil fabbricato, sempre che all’assicurato derivi una responsabilitàdipendente da reato perseguibile d’ufficio.Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate per ogni sinistrosino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, conil limite, per ogni addetto che abbia subito lesioni corporali, pari al50% del massimale stesso.La garanzia R.C. addetti vale anche per le azioni di rivalsa esperitedall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.Resta convenuto che l’assicurazione R.C. addetti non è efficace se,al momento del sinistro, l’assicurato non è in regola con gli obblighiper l’assicurazione di legge, solo qualora l’omessa assicurazionepresso l’INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpagrave dell’assicurato stesso.Art. A.4 – Le esclusioni - RC AddettiL’assicurazione di cui all’Art. A.3 non comprende i danni:1) da malattie professionali;2) da detenzione o impiego di esplosivi;3) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente oindirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanzacontenente in qualunque forma o misura l’asbesto;4) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;5) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;6) da tabacco o da fumo passivo;7) da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro);8) che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende,penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni checomportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti dannicorporali e/o materiali;4 di 15MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!