Spazio lasciato intenzionalmente in biancoC – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI11 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZOAVVERTENZA: La denuncia del sinistro deve essere inviata(con le modalità ed informazioni indicate nelle condizionigenerali di assicurazione) a TUA entro 3 giorni da quello incui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cuil’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità, come megliodisciplinato dagli articoli A.20, C.14 delle condizioni generalidi assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti didettaglio.AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezioneTutela Legale è affidata ad ARAG <strong>Assicurazioni</strong> s.p.a; in casodi sinistro per tale sezione, l’assicurato o il contraente possonodenunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinatodall’articolo B.8 delle condizioni generali di assicurazioneal quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli A.21, da B.9 aB.12, D.4, da C.15 a C.21 per gli altri aspetti di dettaglio delleprocedure di liquidazione e pagamento dell’indennizzo.12 RECLAMIEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestionedei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:<strong>Tua</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. Servizio Reclamic/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativaServizio Reclami di GruppoLungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)Fax: 02/2773470E-mail: reclami@tuaassicurazioni.itNel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;- numero della polizza e nominativo del contraente;- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamental’operato.Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamoo in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinalen° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206), corredandol’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA.Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali:nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazionedell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamental’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentoutile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamoall’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendol’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competenteè individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/fin-net .Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.13 ARBITRATOPer le garanzie della sezione “Danni ai beni” è previsto che TUA edil contraente possano devolvere la risoluzione di una controversiatra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio diperiti (vedasi articolo C.16 delle condizioni generali di assicurazioneal quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).Per la sezione “Tutela Legale” in caso di conflitto di interesse o didisaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previstoche la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articoloB.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimandaper gli aspetti di dettaglio).AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e delContraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.14 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTRO-VERSIEIl 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazionedelle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previstola possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materiadi contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazioneimparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministerodella Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendanoavvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta dimediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legaledi TUA <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano(MI), fax n. 022773355.Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioèdovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civilecome condizione di procedibilità della stessa.Spazio lasciato intenzionalmente in bianco5 di 7MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI
GlossarioAi seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:Addetti:dipendenti, lavoratori parasubordinati e quelli in forza di contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi, cheprestano la loro attività al servizio del fabbricato assicurato e non delle singole unità immobiliari.Ai fini della presente definizione si intendono per lavoratori parasubordinati quelli indicati all’art. 47, letterac - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; per legge Biagi laLegge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.Assicurazione:il contratto di assicurazione.Assicurato:la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.Codice delle <strong>Assicurazioni</strong>: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disposizioni in materiadi assicurazioni private - Codice delle <strong>Assicurazioni</strong> private” e successivi atti attuativi e modificativi.Contraente:il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.Condomìnio:comproprietà nell’ambito di un fabbricato.Condòmino:proprietario e/o conduttore di una porzione di fabbricato nell’ambito di un condomìnio.Cristalli:tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo,specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissatiai soffitti e alle pareti, esistenti nelle parti comuni del fabbricato o pertinenti alle aperture verso l’esterno.Dichiarazione di si intende la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 9 della Legge 05/03/1990 n. 46 relativa a:conformità: - impianto idraulico: impianti idrosanitari, riscaldamento e climatizzazione, di cui alle lettere a) e c)dell’art. 1 della citata legge;- impianto elettrico: impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energiaelettrica, di cui alla lettera b) dell’art. 1 della citata legge.Se l’assicurazione è stipulata dal condomìnio per l’intera proprietà le dichiarazioni di conformità si intendonocon riferimento agli impianti di proprietà comune. Se l’assicurazione è prestata al singolo condòmino per laparte di sua proprietà, le dichiarazioni di conformità si intendono con riferimento alla porzione assicurata.Età:per il calcolo dell’età del fabbricato si prende in considerazione l’anno, riportato in polizza, di ultimazione deilavori di costruzione o ultima intera ristrutturazione del fabbricato. Per intera ristrutturazione si intende quellache abbia interessato tutti gli impianti, al servizio delle parti, sia comuni che private, assoggettabiliall’applicazione della Legge 46/90.Esplosione:sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga conelevata velocità.Fabbricato:la costruzione edile, situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, intera o porzione,nel qual caso sono comprese le rispettive quote di proprietà comune, comprensiva di tutte le opere murarie edi finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissied infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione;impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antennetelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili, per natura o per destinazione, edesclusa in ogni caso l’area. Sono considerati fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancellinonché le dipendenze e pertinenze purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti qualiboxes, attrezzature sportive e da gioco, strade private, piscine, giardini anche con alberi.Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cementoarmato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l’utilizzo di materiali combustibiliper la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l’uso di diverse caratteristichecostruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/10 del totaledelle pareti esterne e dell’area coperta.Il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso ad almeno la percentuale indicata in polizza della superficiecomplessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche,sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche, empori osupermercati di superficie superiore a 1000 mq.Per “quota assicurata” del fabbricato si intende, in caso di “porzione”, l’assicurazione di una parte del fabbricato,meglio precisata in polizza, di proprietà di un unico assicurato; diversamente, qualora indicato “intero”,il fabbricato deve costituire condomìnio.Franchigia:la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato.Implosione:repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressioneinterna di fluidi.Incendio:combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.Indennizzo:la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro.Massimale:la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioneesotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.Nucleo familiare: l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, oche in forza di un rapporto personale con l’assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sonocon lui stabilmente conviventi, nel fabbricato indicato in polizza.6 di 7MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI