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Fascicolo Informativo - Tua Assicurazioni

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FabbricatoArt. C.1 – Oggetto della garanziaTUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materialie diretti al fabbricato assicurato, da:a) incendio;b) fulmine;c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi;d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cosetrasportate, e corpi celesti;e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere inmoto a velocità supersonica;f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in usoall’assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentaleagli impianti per la produzione di calore facenti parte delfabbricato, purché detti impianti siano collegati, medianteadeguate condutture, ad appropriati camini;h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisaed accidentale dei congegni di comando e di controllo;i) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomenielettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresal’azione del fulmine e l’elettricità atmosferica. La garanzia èprestata col limite di indennizzo, per uno o più sinistri avvenutinel corso dell’annualità assicurativa, fino all’1% della sommaassicurata per il fabbricato con il massimo di 15.000 euro,e previa detrazione di una franchigia di 150 euro.Relativamente agli immobili di età superiore a 20 anni, in assenzadi dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico,l’indennizzo sarà liquidato previa detrazione di uno scopertodel 20%.Qualora il contraente avesse indicato sulla scheda di polizza lapresenza di dichiarazione di conformità dell’impianto elettricoed in caso di sinistro non esibisca tale dichiarazione, la franchigiadi cui sopra si intenderà raddoppiata;Sono altresì indennizzabili:j) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestarel’incendio;k) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormaleproduzione o distribuzione di energia elettrica, termica odidraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiatureelettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguentiagli eventi garantiti dal presente articolo, che abbianocolpito cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metrida esse. La presente estensione opera altresì per i danni dacaduta di alberi o distaccamento di parti del fabbricato conseguentiall’azione del fulmine;l) le spese, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo complessivamenteliquidabile a termini di polizza, con il massimodi 75.000 euro, necessarie per demolire, sgomberare e trasportarealla più vicina discarica i residui del sinistro;TUA assicura, inoltre, la corresponsione di un indennizzo in seguitoad eventi indennizzabili a termini di polizza per:m) i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimentodel fabbricato assicurato, locato o abitato dall’assicurato proprietarioe rimasto danneggiato, fino ad un massimo del 5%del valore delle singole unità immobiliari colpite da sinistro,per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di unanno e di 50.000 euro per sinistro. I locali abitatidall’assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo dellapigione presumibile ad essa relativa;Danni ai beni11 di 15n) le spese effettivamente sostenute dal contraente o dall’assicuratoper gli onorari di progettisti, e consulenti, resesi necessariea supporto della ricostruzione o del ripristino dei benidistrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordiniprofessionali di categoria e comunque fino alla concorrenzadel 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con ilmassimo di 6.000 euro. Sono, comunque, escluse le prestazioniper la presentazione di qualsiasi reclamo;o) oneri di urbanizzazione, spese per la concessione edilizia o attoequipollente (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative)che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o chelo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblicain caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizionidi Legge in vigore al momento della stipula del contratto, finoalla concorrenza del 3% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato,con il massimo di 6.000 euro;p) le spese poste a carico dell’assicurato dalle imprese fornitriciper la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione dienergia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al serviziodel fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti, finoalla concorrenza del 2% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato,con il massimo di 4.000 euro.Le garanzie dei punti n) ed o) operano solo in caso di danno diimporto presumibilmente superiore al 30% del valore del fabbricato.Art. C.2 – Le esclusioniL’assicurazione non comprende i danni:1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non,guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione,nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione,sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità,anche locali, sia di diritto che di fatto;2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo odi sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;3) causati con dolo del contraente o dell’assicurato, dei rappresentantilegali, dei soci o degli amministratori a responsabilitàillimitata;4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultantida, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioninucleari o contaminazione radioattiva, indipendentementeda qualsiasi altra causa, concomitante o meno, chepossa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazionechimica, radioattiva e batteriologica;5) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni,inondazioni, allagamenti ed eventi naturali in genere;6) all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’eventoè determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;7) subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni florealied agricole in genere;8) indiretti, che non riguardi la materialità delle cose assicurate,salvo quanto previsto all’Art. C.1 lettera m);Per la garanzia perdita pigioni o mancato godimento (Art. C.1 letteram) è inoltre escluso il prolungamento del mancato ripristinocausato dai seguenti eventi che impediscano o rallentino tali operazioni:9) dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei rappresentantilegali o dei soci a responsabilità illimitata;10) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti impostidall’Autorità;MOD. FASCAS 5 ed. 12/2010AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2TUA ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero di iscrizione al registrodelle imprese di Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euro 23.160.630 i.v.Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese IVASSnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamentoda parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTO LICAASSICURAZIONI

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