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PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE - Provincia di Cuneo

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<strong>PIANO</strong> <strong>FAUNISTICO</strong> <strong>PROVINCIALE</strong>PROVINCIA DI CUNEOREGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO,LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PERALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PERCANI DA CACCIAArticolo 1La <strong>Provincia</strong>, ai sensi dell’art.13 della L.R. 04/09/1996, n. 70 ed in attuazione del piano faunisticovenatorioprovinciale, anche su richiesta dei Comitati <strong>di</strong> gestione degli A.T.C. e dei C.A. istituiti sulterritorio della provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>toriagricoli singoli o associati, <strong>di</strong>sciplina, attraverso il presente regolamento, l’istituzione, il rinnovo, larevoca e la gestione delle zone <strong>di</strong> cui al successivo art.2 nonché i perio<strong>di</strong> in cui all’interno delle zonestesse sono consentiti l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia.Articolo 2Le zone per l’allenamento, l’addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere“permanenti” o “temporanee”.Sono “permanenti” le seguenti zone:a) ZONE DI TIPO A : all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le garedei cani da ferma, con <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sparo.b) ZONE DI TIPO B : all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le gare deicani da seguito, con <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sparo.c) ZONE DI TIPO C : all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le provedei cani da ferma, con facoltà <strong>di</strong> sparo, esclusivamente su fauna selvatica <strong>di</strong> allevamentoappartenente alle specie Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Per<strong>di</strong>x per<strong>di</strong>x), Pernice rossa(Alectoris rufa), Germano reale (Anas platyrhynchos) e Quaglia (Coturnix coturnix).Sono “temporanee” le ZONE DI TIPO D, all’interno delle quali sono permessi l’addestramento,l’allenamento e le prove <strong>di</strong> tutti i cani da caccia, con <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sparo, anche su fauna selvatica <strong>di</strong>allevamento purché appartenente alle stesse specie in<strong>di</strong>viduate nel comma precedente, in questo casoanche comprensive della Lepre (Lepus europaeus).____________________________________________________________________________________________ pagREGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PERALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA1


Articolo 6Nelle zone <strong>di</strong> tipo A, B, C e D la Giunta <strong>Provincia</strong>le può autorizzare, su fauna selvatica appartenentealle specie cacciabili, comunque al <strong>di</strong> fuori del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio <strong>di</strong> ognianno, gare <strong>di</strong> caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale.La Giunta <strong>Provincia</strong>le può altresì autorizzare, sulle specie <strong>di</strong> cui al precedente comma, gare dei cani acarattere regionale, nazionale ed internazionale all’interno delle zone <strong>di</strong> ripopolamento e cattura neiperio<strong>di</strong> compresi tra il 1° gennaio e il 30 aprile e tra il 1° agosto ed il 30 settembre <strong>di</strong> ogni anno.Nell’atto <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> cui ai precedenti due commi, sono stabiliti, <strong>di</strong> volta in volta, gli eventualiobblighi <strong>di</strong> immissione per numero e specie della fauna selvatica proveniente da allevamento nonchè leprecauzioni che l'autorizzato dovrà osservare.Le gare <strong>di</strong> cui al 2° comma del presente articolo devono essere regolarmente approvate dall’ENCI.Articolo 7La gestione delle zone <strong>di</strong> tipo A, B, C e D, anche in forma cumulativa tra esse, può essere affidata adun’associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad impren<strong>di</strong>tori agricoli singoli oassociati, parimenti in forma cumulativa tra essi, previa approvazione da parte della Giunta <strong>Provincia</strong>le<strong>di</strong> apposito regolamento <strong>di</strong> gestione. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità <strong>di</strong> accesso agliaderenti <strong>di</strong> tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile riconosciute.Articolo 8Il titolare della gestione delle zone <strong>di</strong> tipo A, B, C e D è tenuto a pre<strong>di</strong>sporre un programma annualed’utilizzo della zona cinofila in gestione che deve in<strong>di</strong>care il calendario delle gare e degli allenamentiprevisti nonchè gli interventi relativi all’in<strong>di</strong>rizzo faunistico-ambientale della zona stessa.Tali interventi sono così in<strong>di</strong>viduati:a) eventuali azioni <strong>di</strong> ripopolamento da espletarsi con esemplari <strong>di</strong> fauna selvatica idonea;b) sviluppo <strong>di</strong> attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;c) misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall’attività cinotecnica alle produzioniagricole ed alla fauna selvatica nonchè negli eventuali interventi per la refusione degli stessi;d) azioni <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> miglioramento delle infrastrutture zonali.Il programma annuale d’utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla <strong>Provincia</strong> entro e non oltre il 31<strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni anno.La Giunta <strong>Provincia</strong>le, in assenza <strong>di</strong> elementi ostativi tecnico-giuri<strong>di</strong>ci, approva l’anzidetto programmaentro il 31 gennaio.____________________________________________________________________________________________ pagREGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PERALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA3


I cani devono essere accompagnati “al guinzaglio” fino al perimetro della zona cinofila.Il soggetto gestore della zona cinofila è tenuto a <strong>di</strong>sciplinare l’accesso in essa dei cani da caccia,comprese le mute, per ogni tipologia d’attività (allenamento, addestramento, gare e prove), dandoneopportuna pubblicizzazione.Articolo 13E’ fatto obbligo al gestore della zona cinofila, per lo svolgimento delle gare <strong>di</strong> caccia pratica e delleprove con facoltà <strong>di</strong> sparo previste dal presente regolamento, <strong>di</strong> provvedere alla nomina <strong>di</strong> uno o più“Direttori <strong>di</strong> campo” responsabili del regolare svolgimento delle gare e delle prove stesse, dandonecomunicazione alla <strong>Provincia</strong>, ai Sindaci ed ai Coman<strong>di</strong> Carabinieri territorialmente competenti.I “Direttori <strong>di</strong> campo”, in accordo con i Giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> gara, devono garantire il regolare svolgimento dellegare e delle prove cinofile.Il loro giu<strong>di</strong>zio, durante l’espletamento delle gare e delle prove, circa la durata, l’inizio ed il termine delturno <strong>di</strong> gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all’accesso dei cinofili, èinsindacabile.Ogni variazione ai nominativi dei “Direttori <strong>di</strong> campo” deve essere tempestivamente comunicata agliEnti ed Organi <strong>di</strong> cui al 1° comma del presente articolo.Articolo 14Lo svolgimento delle gare <strong>di</strong> caccia pratica e le prove con facoltà <strong>di</strong> sparo è subor<strong>di</strong>nato alle seguentinorme:a) delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente lestesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente;b) nelle prove con possibilità <strong>di</strong> sparo possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso <strong>di</strong>regolare porto d’armi e licenza <strong>di</strong> caccia vali<strong>di</strong>; i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustatifino al momento <strong>di</strong> ingresso al turno <strong>di</strong> gara o <strong>di</strong> prova. In tali prove è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> usare il fucileda caccia a munizione spezzata a più <strong>di</strong> due colpi; i cacciatori possono sparare solo all’interno delperimetro della zona cinofila; al termine del turno <strong>di</strong> gara o <strong>di</strong> prova i fucili devono esserenuovamente scaricati ed imbustati;c) nelle gare e nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero <strong>di</strong> cani e <strong>di</strong>concorrenti per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;d) nelle gare e nelle prove per cani da seguito può, parimenti, operare un numero <strong>di</strong> concorrenti perogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;e) gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminata dal “Direttore <strong>di</strong> campo”con il cane al guinzaglio;____________________________________________________________________________________________ pagREGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PERALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA5


f) la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerataperduta: è pertanto vietato sia l’inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;g) la fauna selvatica colpita all’interno della zona, che cada al <strong>di</strong> fuori della zona stessa, può essererecuperata dal cacciatore con l’ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del “Direttore <strong>di</strong>campo” o suo incaricato;h) il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere imme<strong>di</strong>atamenterichiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dalGiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> gara anche su segnalazioni del Direttore <strong>di</strong> campo;i) la fauna selvatica d’allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere <strong>di</strong> legittima everificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’Autorità veterinariacompetente sul territorio della zona cinofila interessata: tali con<strong>di</strong>zioni devono essere sempre<strong>di</strong>mostrabili con regolare documentazione;j) tutti gli esemplari <strong>di</strong> fauna selvatica d’allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del7° comma dell’art.30 della L.R. n. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili enumerati;k) la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all’uccisore e non può esserecommercializzata.Articolo 15Ciascuna zona <strong>di</strong> tipo A, B e C deve sempre essere delimitata da apposite tabelle perimetrali, <strong>di</strong>modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, esenti da tasse, recanti rispettivamente lascritta:“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANIDA FERMA - 5° comma, lettera a), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA”;“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANIDA SEGUITO - 5° comma, lettera b), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA”;“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANIDA FERMA - 5° comma, lettera c), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA AI NONAUTORIZZATI”;Le zone <strong>di</strong> tipo D sono delimitate con tabelle perimetrali recanti la scritta:“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA TEMPORANEA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO EPROVE DEI CANI DA CACCIA - 7° comma, Art. 13, L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI SPARO ED’INGRESSO AI NON AUTORIZZATI”solo nel periodo <strong>di</strong> effettivo utilizzo cinofilo delle zone stesse, stabilito dal comma 7 dell'art. 13 L.R.70/96.____________________________________________________________________________________________ pagREGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PERALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA6


La collocazione e la manutenzione delle tabelle <strong>di</strong> cui ai due precedenti commi, poste a 50 metri l'unadall'altra e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue, sono a carico delsoggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata.Articolo 16La <strong>Provincia</strong>, ai fini <strong>di</strong> una più ampia ed efficace pubblicizzazione delle iniziative inerenti la cinofilia,può inserire l’in<strong>di</strong>viduazione cartografica ed l’in<strong>di</strong>cazione ettariale delle zone cinofile <strong>di</strong> tipo A, B, C eD nel proprio calendario venatorio annuale.Articolo 17La <strong>Provincia</strong> in caso <strong>di</strong> grave inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singoleconvenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo <strong>Provincia</strong>le <strong>di</strong> cui all’art.25 della L.R. n. 70/96,alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.Articolo 18Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed attiamministrativi vigenti in materia.Le zone <strong>di</strong> addestramento cani esistenti alla data <strong>di</strong> prima applicazione del presente Regolamento,istituite ai sensi della L.R. 60/79 art. 11 (e succ. mod.), potranno essere rinnovate, alla loro scadenza,con le modalità dell'art. 3, solo se non in contrasto con le norme del Piano Faunistico Venatorio<strong>Provincia</strong>le.Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 60 comma 4 della L.R. 70/96, in deroga ai limiti territoriali, le zone <strong>di</strong>allenamento ed addestramento cani esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della L.R. 70/96 stessa.____________________________________________________________________________________________ pagREGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PERALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA7

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