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BOZZA DI REGOLAMENTO DEI CORSI DI LAUREA ... - Medicina

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motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche eoccupazionali; propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificanol'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recuperofunzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed inquelli dove si richiedono le loro competenze professionali; svolgono la loro attività professionale instrutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.Articolo 3. Ammissione al Corso di Laureaa) Programmazione degli accessiPossono essere ammessi al Corso di Laurea in Fisioterapia candidati che, in possesso di undiploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciutoidoneo ai sensi delle Leggi vigenti e secondo quanto previsto dall’Art. 14 del RegolamentoDidattico di Ateneo (da ora R.D.A.), si siano qualificati in posizione utile all’esame di ammissione.Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competentiAutorità in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile.Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell’art. 3, comma 2della Legge n. 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).Le attività didattiche di tutti gli anni di corso successivi al primo hanno inizio durante la primadecade di ottobre; le attività didattiche del primo anno di corso hanno inizio dopo il completamentodelle prove di ammissione e le procedure correlate all’immatricolazione degli studenti secondo itempi previsti dal bando di ammissione. L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo deveavvenire entro il periodo previsto dal Manifesto degli studi.b) Debito formativoL’organizzazione didattica del CL in Fisioterapia prevede che gli studenti ammessi al primo anno dicorso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti.Ciò premesso, il Consiglio di Corso di Laurea (da ora CCL), con apposita delibera, potrà individuaremetodi di valutazione di eventuali debiti formativi; a tale scopo il CCL potrà attivare quindiattività didattiche propedeutiche che saranno svolte nell'arco del primo semestre del primo anno dicorso e che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito.Articolo 4. Consiglio di Corso di Laurea4.1. Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia è costituito da tutti i docenti afferenti al Corso,compresi i professori a contratto, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dauna rappresentanza degli studenti iscritti. Ne fanno parte di diritto, con voto consultivo, il responsabiledell’Ufficio della segreteria studenti addetto al corso o suo delegato ed il Coordinatore delleAttività Formative Professionalizzanti ove non faccia parte del corpo docente.4.2. Il Consiglio, elegge nel suo seno, con le modalità previste dall’Art. 24.3 dello Statutodell’Università di Catania (da ora Statuto), tra i professori di ruolo, un Presidente, che lo convoca esovrintende alle attività del Corso.4.3. La consistenza numerica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in senoai CCL, é pari a quella prevista per il Consiglio della Facoltà di <strong>Medicina</strong> e Chirurgia (da oraC.d.F.). La rappresentanza degli studenti é pari al doppio del numero di anni di corso attivati . Lemodalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (da ora R.G.A.) e dairispettivi regolamenti elettorali3


4.4. Le competenze del CCL sono quelle stabilite dalla Legge 341/90, dall’Art. 24.4 dello Statuto,dall’Art. 11 del R.D.A. In particolare, il CCL ha il compito di:a) proporre il Regolamento didattico del corso di studio;b) effettuare la programmazione didattica individuando i corsi, integrati o monodisciplinari, neiquali si articola l’attività formativa di base, caratterizzante, affine ed integrativa, nonchéquella opzionale ed “altra” con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari e ripartendo iCorsi e le attività didattiche nei semestri.Per assicurare l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio delleattività professionali i cui profili sono approvati con Decreto del Ministero della Salute, ilConsiglio individua le Attività Formative Professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidatoe di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto daglistandard comunitari per i singoli profili professionali;c) proporre i requisiti di ammissione ai Corsi di studio e, ove necessario, stabilire le modalità diverifica, progettando eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzateal relativo recupero;d) curare lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento;e) verificare e sovrintendere all’attività didattica programmata segnalando al Preside eventualiinadempienze da parte del personale docente;f) predisporre, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti deglistrumenti didattici essenziali per lo svolgimento delle attività formative previstedall’Ordinamento;g) studiare, nelle forme adeguate, un’equilibrata gestione dell’offerta didattica, in particolare conun attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture perevitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;h) esaminare ed approvare nei termini indicati dall’Amministrazione le pratiche di trasferimentodegli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studicompiuti all’estero;i) valutare nei termini indicati dall’Amministrazione le domande di iscrizione ad anni successivial primo secondo quanto previsto dal R.D.A.e dal presente Regolamento;j) determinare le modalità dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari perattività formative non direttamente dipendenti dall’Università.k) effettuare la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nelcomplesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi direcupero ed assistenza didattica;4.5. il CCL, nell’ambito della programmazione didattica, propone al C.d.F i docenti universitari perla copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base della programmazione effettuatadai settori scientifico-disciplinari (Ssd) di pertinenza o eventualmente da settori affini. Il CCLcomunica, inoltre, al C.d.F., gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per laloro copertura da parte di personale non universitario, in regime di convenzione o attraversol’attivazione di contratti. Il CCL propone al C.d.F. la nomina annuale dei docenti non universitaridel Servizio Sanitario Nazionale fra il personale di ruolo dipendente dalle strutture presso cui sisvolge la formazione. I criteri di assegnazione della titolarità annuale tengono conto delcurriculum formativo, della produzione scientifica e dell’esperienza didattica e professionale deicandidati. La nomina dei vincitori viene effettuata dal Magnifico Rettore senza oneri perl’Università e dopo il ricevimento del nulla osta del Direttore Generale dell’Azienda accreditata;l’assunzione della titolarità di insegnamento obbliga il docente alla osservanza dei compitididattici, secondo le modalità proprie della formazione universitaria.4


Articolo 5.Commissioni5.1. Presso la di Facoltà di <strong>Medicina</strong> e Chirurgia è istituita, ai sensi dall’Art. 3.1 del R.D.A. laCommissione didattica paritetica del C.L. in Fisioterapia.I compiti e la composizione della Commissione didattica paritetica sono definiti dal Regolamento diFacoltà (da ora R.d.F.)5.2. Il CCL può istituire Commissioni al suo interno, cui demandare lo svolgimento di specifichefunzioni.Articolo 6. Crediti Formativi Universitari (CFU)6.1. L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativaprescritta dall’Ordinamento del CL in Fisioterapia per conseguire il titolo di studio universitariocostituisce il CFU.6.2. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, ore di lavoro per studente (30 ore perInfermiere e Ostetrico/a, 25 ore per tutti gli altri), comprensive di ore di lezione, di esercitazione,di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dall’Ordinamento didattico, oltrele ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per ilsuperamento dell’esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinatealla didattica universitaria (progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).6.3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno neglistudi universitari è fissata in 60 CFU.6.4. Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell’impegno orario che deve rimanereriservata allo studio e alla rielaborazione personale e ad altre attività formative di tipo individuale èdeterminata dal C.d.F. su proposta dei Consigli di Corso di Laurea6.5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con ilsuperamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione intrentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.6.6. I crediti acquisiti possono perdere la loro validità qualora lo studente interrompa l'iscrizione alCorso di Laurea. Il riconoscimento dei crediti, una volta che lo studente abbia interrotto gli studi,avverrà in conformità con quanto previsto dal R.D. A.Il CCL provvederà al riconoscimento dei CFU conseguiti, valutandone l’attualità, e definirà lemodalità di re-iscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e dellacarriera complessiva dello studente.Articolo 7. Orientamento7.1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCL nell’ambitodella programmazione didattica. Il coinvolgimento dei docenti nella realizzazione effettiva ditali attività fa parte dei loro compiti istituzionali e può rientrare nell’ambito disciplinare deiRegolamenti per l’incentivazione.7.2. In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, con il supportoorganizzativo del Centro di Orientamento e Formazione dell’Ateneo (C.O.F.), o eventualmentecon la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati,può offrire:• Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di ScuolaSuperiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;• Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all’orientamento;5


• Consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base allerichieste provenienti dalle scuole.Articolo 8. Tutorato8.1. Le attività di tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCL nell’ambito dellaprogrammazione didattica.8.2. Il coinvolgimento dei docenti nella realizzazione effettiva di tale attività fa parte dei lorocompiti istituzionali e può rientrare nell’ambito disciplinare dei Regolamenti per l’incentivazionedi cui all’art. 30 del R.D.A..8.3. Il tutore al quale lo studente viene affidato dal CCL è lo stesso per tutta la durata degli studi oper parte di essa.8.4 . Si definiscono tre distinte figure di tutore:• La prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente puòrivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in baseall’art. 13 della L. 341/90). Tutti i docenti del Corso sono tenuti a rendersi disponibili asvolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dalConsiglio di Facoltà che preveda l’abbinamento di un docente con un piccolo numero distudenti;• La seconda figura è quella del docente/tutore al quale un piccolo numero di studenti èaffidato per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti. Ogni docente ètenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso diinsegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi;• Terza figura è quella del tutore dell’attività formativa professionalizzante, al quale unpiccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.Articolo 9. Ordinamento didattico9.1. Il CCL ed il C.d.F., per le rispettive competenze, definiscono l’Ordinamento didattico, nelrispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai qualiafferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti. L’ordinamento didattico definisce:a) gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche piùadeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in Corsi di insegnamentomonodisciplinari o integrati ;b) il numero di esami che occorre sostenere per accedere all’esame di laurea. Qualora nellostesso Corso integrato siano affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina diun Coordinatore di Corso Integrato, designato dal CCL, su proposta dei docenti afferenti alCorso (vedi successivo Art. 10).9.2. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all’Ordinamento (contenuto,denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il CCL propone al C.d.F le necessariemodifiche del Regolamento.9.3. L’organigramma complessivo dell’ordinamento didattico del CL in Fisioterapia è allegato alpresente Regolamento.Articolo 10. Coordinatore di Corso IntegratoIl Coordinatore di un Corso integrato esercita le seguenti funzioni:• Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del Corso integrato stesso;• Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso;• Coordina la preparazione delle prove d’esame;• Presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone lacomposizione;6


• E’ responsabile nei confronti del CCL della corretta conduzione di tutte le attività didattichepreviste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso nonché del correttosvolgimento delle prove di esame;Articolo 11. Attività formativeLa formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria di base ecaratteriz-zante (core Curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP), di attivitàdidattica opzionale (ADO) e di “altre” attività formative (AAF); una quota di crediti è riservataallo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale, secondo quanto indicato nelprecedente Art. 6.Articolo 12. Attività formativa professionalizzante [AFP] (Tirocinio pratico)12.1 Per assicurare l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio delleattività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il CCL individua le attivitàformative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto).Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia cheall’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture comeprevisto dal Decreto L.vo n° 229 del 24.09.’9712.2 I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria se esistente, sono daintendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità indicateal punto 1 e comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni esimulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, studio guidato, ed elaborazione di piani,progetti e relazioni.12.3 L’AFP può svolgersi presso strutture di degenza, di day hospital o ambulatori o pressostrutture territoriali identificate dal CCL. Al fine di fornire allo studente una esperienza diretta deiruoli e della formazione delle altre figure professionali dell’area sanitaria, moduli di attivitàprofessionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di areasanitaria, della laurea specialistica in <strong>Medicina</strong> e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e ProtesiDentaria.12.4 La responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del tirocinio è affidata ad unCoordinatore delle attività formative, professionalizzanti, che si avvale di Tutori appartenenti allostesso profilo professionale, assegnati, con incarichi alla struttura didattica e scelti in accordo con lestrutture sanitarie presso cui si svolge l’attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sonoindividuati tra gli operatori dei servizi i referenti/supervisori che collaborano nella conduzione deltirocinio. I tutori di tirocinio sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su diun apposito libretto predisposto dal CCL.12.5 Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti è nominato con incarico triennaledal CCL tra il personale tecnico in possesso del più alto livello formativo della specifica professionedell’Azienda in cui ha sede il Corso di Laurea, o in mancanza, tra i docenti del settore scientificodisciplinare specifico del Corso di Laurea. Il coordinatore è responsabile della progettazione,organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza conla programmazione didattica definita dal CCL.12.6 Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dellostudente. Al termine di ciascun anno accademico viene effettuata una valutazione certificativa. Tale7


valutazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione d’esame dell’AFP, formata da dueTutori e presieduta dal Coordinatore. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerài dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, dacolloqui, da test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno sarà espresso in trentesimi.La valutazione finale dell’AFP sarà espressa da un unico voto in trentesimi derivante dalla mediadei voti annuali.Articolo 13.- Attività didattica opzionale (ADO)13.1.Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisitocomplessivamente 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didatticheopzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal CCL su proposta deidocenti.13.2. Le ADO proposte dal CCL possono corrispondere a due tipologie diverse:a) corsi di tipo seminariale;b) attività pratiche e/o esperienziali,.13.3. Le proposte di ADO devono contenere l’indicazione degli obiettivi, delle modalità didattichedi svolgimento, del numero di studenti ammessi, delle eventuali propedeuticità per l’ammissionedegli studenti, del numero di CFU attribuiti, delle modalità di svolgimento delle prove di verificadel profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all’approvazione del CCL,che provvederà ad effettuarne la programmazione.13.4. Le ADO programmate devono svolgersi in orari appositi ad esse riservati e non sovrapposti aquelli delle attività curriculari.13.5. Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità enon fanno parte del numero di CFU necessari per essere ammessi al successivo anno di corso.13.6. L’attività didattica erogata dal docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti glieffetti.13.7. La frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancatoraggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto ela non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.13.8. La verifica del profitto delle ADO è effettuata da una commissione costituita dal o daidocenti responsabili dell’ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono proposte dal/daidocente/i, a seconda della tipologia dell’ADO ed approvate dal CCL, e possono essererappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari, casi simulati e/o prove pratiche sulpaziente.La verifica dà luogo ad una valutazione in trentesimi da convertirsi in un unico voto intrentesimi derivante dai singoli voti ottenutiLa verifica del profitto, che può svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame, devecomunque svolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività didattica è stataeffettuata.La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativaverifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verificadi profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lostudente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare aripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.Articolo 14.- Altre attività formative (AAF)14.1. L’Ordinamento didattico prevede l’acquisizione, da parte dello studente, nell’arco del triennio,di 9 CFU complessivi di “Altre attività formative” (AAF), previste dal D.M. 509/’99, art. 10,comma 1, lettera f).8


Possono essere intese come “altre attività formative”:• corsi di informatica• ulteriori corsi di lingua straniera diversi dalla lingua inglese• corsi di radioprotezione• abilità relazionali• stages formativi in / presso enti ed istituzioni e strutture sanitarieIl CCL indicherà dettagliatamente nell’Ordinamento didattico le “Altre attività formative” sceltesecondo la tipologia indicata in 14.1, ripartendole negli anni e nei semestri ed attribuendo ad ogniattività i relativi crediti.La verifica del profitto delle “Altre attività formative” dà luogo ad una valutazione in trentesimi daconvertirsi in un unico voto in trentesimi derivante dai singoli voti ottenuti ed è effettuata da unacommissione costituita dal o dai docenti o docenti tutori responsabili delle AAF stesse. Le modalitàdi tale verifica sono proposte dal/dai docente/i a seconda della tipologia della singola AAF edapprovate dal CCL e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari epossono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto devesvolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività si è svolta. La frazione di CFUpropria delle AAF si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto.14.2 - Corso di Lingua ingleseIl CCL predispone un Corso di lingua inglese che consenta agli studenti di acquisire le abilità linguistichenecessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedicie di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofoni.In alternativa (o in aggiunta) al Corso di lingua inglese, il CCL può offrire agli Sstudenti la disponibilitàdi un laboratorio linguistico dotato di materiale didattico interattivo adeguato a conseguiregli stessi obiettivi. Il CCL affida lo svolgimento del Corso di lingua inglese ad un Professore diruolo o Ricercatore del settore scientifico-disciplinare L-LIN/12. In alternativa, il CCL dispone lastipula di un contratto, di norma con un esperto di discipline bio-mediche di lingua-madre inglese.Lo studio della lingua inglese si svolge nell’arco del triennio e mira a portare lo studente ad unlivello corrispondente almeno ad “intermediate”conformemente agli obiettivi previsti per il corsostesso; i docenti del settore valuteranno, mediante test di ingresso, il grado di conoscenza linguisticaindividuale degli studenti decidendo l’anno di corso in cui potranno sottoporsi a verifica finale perl’acquisizione dei crediti previsti; annualmente potranno essere effettuate prove di valutazione initinere di cui si terrà conto nell’esame finale; la valutazione finale è in trentesimi.Articolo 15. Apprendimento autonomo14.1. Il Corso di Laurea, con le modalità previste dal precedente Art. 4, garantisce agli studenti ladisponibilità di un numero di ore completamente libere da attività didattiche condotte allapresenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all’apprendimento autonomo o guidato.14.2 . Le ore riservate all’apprendimento sono dedicate:• alla utilizzazione individuale, o nell’ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietroindicazione dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea perl’autoapprendimento e per l’autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativiprefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmicomputerizzati, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti daPersonale della Facoltà;9


• all’Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguirespecifici obiettivi formativi;• allo studio personale, per la preparazione degli esami.Articolo 16. Obbligo di frequenza16.1.La frequenza alle attività didattiche di base, caratterizzanti (core curriculum), affini eintegrative, all’attività didattica opzionale (ADO), alle attività formative professionalizzanti(AFP) ed alle “altre” attività formative (AAF) è obbligatoria.16.2. Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente abbia ottenuto l’attestazionedi frequenza per almeno il 75% delle ore previste nell’ambito di ciascun Corso di un determinatoanno.16.3. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dalCCL. L’attestazione di frequenza alle attività didattiche di un Corso di insegnamento ènecessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L’attestazione di frequenza viene appostasul libretto personale (o altro documento in cui sia attestata la carriera scolastica) dello studentedal Coordinatore del Corso, sulla base degli accertamenti effettuati dai Docenti.16.4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delleattività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.16.5. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle orepreviste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico vieneiscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo difrequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione.Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di una volta. Allostudente che non consegua neanche da ripetente le attestazioni di frequenza necessarie per laprosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal R.D.A. – Art. 13, comma11 - per lo studente che interrompe gli studi.Il CCL provvederà successivamente al riconoscimento dei CFU conseguiti, valutandone l’attualità,e definirà le modalità di re-iscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti edella carriera complessiva dello studente.10


Articolo 17 . Periodi di studio all’esteroGli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o Istituti equiparati,nell’ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche ilconseguimento del doppio titolo.Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Università estere deve presentare alCCL apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire.Il CCL delibererà in merito, sulla base di criteri generali precedentemente definiti che tenganoconto delle corrispondenze del piano di studio da svolgere all’estero con le attività formativepreviste nel piano ufficiale degli studi.Il CCL delibererà il riconoscimento degli studi effettuati all’estero sulla base di adeguatadocumentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, lavalutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel casoin cui il CCL abbia approvato, nell’ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza conCorsi e seminari tenuti presso l’università straniera partner.Il CCL attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle diconversione precedentemente fissate.Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato un sistema ditrasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti aiCorsi seguiti all’estero.Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenzapossono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell’esame finale.Articolo 18. Ammissione a Corsi singoliIl CCL può ammettere, a richiesta, studenti iscritti presso altre Università italiane ed estere aseguire singole attività formative e sostenere le relative verifiche avendone regolare attestazione,previo versamento di un contributo pari al 20 % del minimo di quanto dovuto per tasse e contributiper l’iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata.Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Università con le quali siano in attospecifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.Articolo 19. Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU19.1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con ilsuperamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si pervienealla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante unavotazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.19.2. Il CCL stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutarel’apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizionedelle relative Commissioni.19.3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficialistabiliti dall’ordinamento e non deve comunque superare il numero di 18 nei tre anni di corso(sei per anno). La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative evalutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese arilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e d’insegnamento nei confronti di contenutideterminati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare equantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di11


preparazione individuale degli studenti. Possono essere altresì effettuate verifiche di idoneità chesi svolgeranno tramite colloqui, brevi prove scritte, prove pratiche, che danno comunque luogoad una valutazione in trentesimi convertita in un unico voto in trentesimi derivante dai singolivoti ottenuti19.4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati edenominati sessioni d’esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi neiquali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione deglistudenti a tali attività.19.5. Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi:1° sessione nel mese di febbraio (invernale),2° sessione nei mesi di giugno-luglio (estiva),3° sessione nel mese di settembre (autunnale).Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d’esame sono fissate nella programmazionedidattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno duesettimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli studentiripetenti e fuori corso saranno istituiti ulteriori appelli d’esame.Il CCL indicherà le eventuali propedeuticità secondo cui possono essere sostenuti gli esamicertificativi19.6. La Commissione di esame è costituita da almeno due docenti eventualmente impegnati nelrelativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore o dal docente piùanziano in ruolo. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data diun appello d’esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membriufficiali con membri supplenti della stessa appartenenti al/ai Ssd afferenti al Corso o a Ssdaffine..19.7. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive delmedesimo esame:• prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione diobiettivi cognitivi);• prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e dellecapacità gestuali e relazionali).• colloqui, brevi prove scritte sotto forma di questionari o con domande brevi aperte.Articolo 20. Sbarramenti20.1. È consentito il passaggio da un anno al successivo, esclusivamente agli studenti che, in regolacon le frequenze, al termine della sessione di esami di settembre abbiano acquisito i crediticorrispondenti alla AFP ed agli esami certificativi dei Corsi integrati previsti nel piano di studi perquell’anno, con un debito massimo di due esami certificativi.I CFU corrispondenti alle ADO, alle AAF ed alla prova di conoscenza della lingua inglese nonrientrano nel computo del debito didattico.20.2. Lo Studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dalpiano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito dei CFU corrispondenti alla AFP ed aquelli di due esami certificativi, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di Ripetente, senzaobbligo di frequenza.20.3. Non è consentita l’iscrizione allo stesso anno di corso con la qualifica di ripetente per più diuna volta.20.4 Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzionedella carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal RDA – Art. 13, comma 11 - per lostudente che interrompe gli studi.12


20.5 Il CCL provvederà successivamente al riconoscimento dei CFU conseguiti, valutandonel’attualità, e definirà le modalità di re-iscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei creditiacquisiti e della carriera complessiva dello studente.20.5 Il CCL può individuare ulteriori forme di sbarramento.Articolo 21. Studenti Fuori Corso (F.C.)In conformità a quanto previsto dal R.D.A. – Art. 13, commi 5,6, lo studente si considera FuoriCorso (F.C.) quando, avendo frequentato, anche da ripetente, le attività formative previste dalcurriculum formativo del CL, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti perl’intero Corso di studi e non abbia acquisito entro i tre anni di Corso il numero di crediti necessarioal conseguimento del titolo di studio.Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti allapropria carriera universitaria entro il termine massimo di un anno. In caso contrario, le attivitàformative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti nonpiù adeguati alla qualificazione richiesta dal CL.Il CCL provvederà in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento deltitolo ed indicherà a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.Articolo 22. Attività formative per la preparazione della prova finaleLo studente ha la disponibilità di 5 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea pressostrutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello studente viene definita “Internato diLaurea”. Lo studente che intenda svolgere l’Internato di Laurea in una determinata struttura devepresentare, all’inizio del terzo anno di corso, al Docente-relatore, da lui prescelto, una formalerichiesta corredata del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascunodi essi, elenco delle attività opzionali seguite, stages in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attivitàcompiuta ai fini della formazione). Il Docente, verificata la disponibilità di posti, accoglie larichiesta e contestualmente comunica al Direttore della struttura l’accoglimento della domanda.Articolo 23.- Esame di Laurea23.1. L’esame di Laurea, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è organizzato indue sessioni in periodi concordati su base nazionale.23.2. Per essere ammesso all’esame finale di laurea, lo studente deve:- aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva deltirocinio.- Aver ottenuto complessivamente 180 CFU articolati in tre anni di corso tempestivamenteattestati secondo le modalità del presente Regolamento.Deve altresì aver consegnato alla Segreteria Studenti:a) domanda al Rettore almeno 30 giorni prima dell’inizio della sessione degli esami diLaurea,b) una copia della Tesi ed il libretto personale (o altro documento in cui sia attestata lacarriera scolastica con le valutazioni riportate) almeno 15 giorni prima dell’inizio dellasessione degli esami di Laurea.23.3. L’esame finale, sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autoritàaccademica e composta secondo quanto previsto dal R.D.A., comprende:• la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa,• una prova di dimostrazione di abilità pratiche.13


23.4. Il CCL definirà i parametri che contribuiscono a determinare il voto di laurea, espresso incentodecimi.Articolo 24. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi distudio24.1. Gli studi compiuti presso i Corsi di Laurea in Fisioterapia di altre sedi universitarie dellaUnione Europea nonché i crediti in questi conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCL,previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi inquella Università accreditati.24.2. Per il riconoscimento degli studî compiuti presso i Corsi di laurea in Fisioterapia di paesiextra-comunitari, il CCL affida l’incarico ad una apposita Commissione di esaminare ilcurriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d’origine. Sentito il parere dellaCommissione, il CCL riconosce la congruità dei crediti acquisiti valutandone anche l’attualità ene delibera il riconoscimento.24.3. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea (o Corso diLaurea Specialistica) della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo ungiudizio di congruità, espresso dall’apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno opiù insegnamenti compresi nell’ordinamento didattico del CL in Fisioterapia.Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, la Commissioneindicherà dettagliatamente la parte di programma convalidata.Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CCL dispone perl’iscrizione regolare dello studente ad uno dei tre anni di corso, adottando il criterio chestabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere acquisito icrediti corrispondenti alla AFP ed a tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debitomassimo di due esami certificativi. L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunquecondizionata dalla disponibilità di posti, nell’ambito del numero programmato.Articolo 25. Riconoscimento della Laurea in Fisioterapia conseguita pressoUniversità estere25.1. La laurea in Fisioterapia conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistanoaccordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l’equipollenza del titolo. In attesadella disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l’Unione Europea, le Laureerilasciate da Atenei dell’Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che neattestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademichepossono dichiarare l’equipollenza caso per caso.Ai fini di detto riconoscimento, il CCLa. accerta l’autenticità della documentazione prodotta e l’affidabilità della Facoltà di origine,basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;b. esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all’ordinamento didattico vigente, degliobiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuitipresso l’Università di origine.25.2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciutacongrua con l’ordinamento vigente, il CCL dispone l’iscrizione a uno dei tre anni di corso, inbase al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gliesami previsti per gli anni precedenti oltre alla AFP, con un debito massimo di due esamicertificativi. L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalladisponibilità di posti nell’ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari sirichiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.14


Articolo 26. Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della didattica26.1. Il C L in Fisioterapia è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:• l’efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,• la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,• la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell’attività didattica,• l’efficacia e l’efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, compresequelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti,• il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del CCL,• la performance didattica dei docenti nel giudizio degli studenti,• la qualità della didattica, con particolare riguardo all’utilizzazione di sussidi didatticiinformatici e audiovisivi,• l’organizzazione dell’assistenza tutoriale agli studenti,• il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum edai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.26.2. Il CCL, in accordo con il Nucleo di Valutazione e con gli Organi di Governo dell’Ateneo,indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei perespletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi pergarantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance. Lavalutazione dell’impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portato a conoscenzadei singoli docenti e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.26. 3. Il CCL programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenzecomplessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento(progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degliinsegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionaliacquisiti durante i loro studi.Articolo 27. Formazione pedagogica del Personale docenteIl CCL organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche dipianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. Lapartecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell’impegno didattico deidocenti e per la valutazione dell’efficienza didattica del Corso di Laurea.Articolo 28. Sito WebIl Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, alpersonale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzoanche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo dellaproduzione dei servizi e delle professioniArticolo 29. Diploma supplementIn base all ’Art. 11, comma 8 del D.M. 509/99 ed al R.D.A., il CCL si impegna a rilasciare comesupplemento alla fine del corso di studio un certificato che riporta secondo modelli conformi aquelli adottati dai corsi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguitodallo studente per conseguire il titolo15


Articolo 30. Norme transitorieGli studenti già iscritti al Diploma Universitario in Fisioterapista possono optare per l’iscrizione altriennio del CL in Fisioterapia Il CCL ed il C.d.F., per le rispettive competenze, sulla base diprecostituite tabelle di equipollenza e della equivalenza ore-crediti, esaminati i curricula deglistudenti, deliberano le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento, incluso ilriconoscimento dell’attività di tirocinio svolta.16

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