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Relazione illustrativa al Codice antimafia - Ssai - Ministero Dell'Interno

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La <strong>Relazione</strong> <strong>illustrativa</strong> di commento <strong>al</strong> <strong>Codice</strong> delle leggi <strong>antimafia</strong>La ricognizione delle norme <strong>antimafia</strong> di natura pen<strong>al</strong>e, processu<strong>al</strong>e eamministrativaTestoDecreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante “<strong>Codice</strong> delleleggi <strong>antimafia</strong> e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione <strong>antimafia</strong>, a norma degliarticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136″R E L A Z I O N ECon la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Governo è stato delegato ad emanare undecreto legislativo recante il codice delle leggi <strong>antimafia</strong> e delle misure di prevenzione,con il precipuo compito di effettuare una completa ricognizione delle norme <strong>antimafia</strong>di natura pen<strong>al</strong>e, processu<strong>al</strong>e e amministrativa, nonché la loro armonizzazione ecoordinamento anche con la nuova disciplina dell’Agenzia nazion<strong>al</strong>e perl’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati <strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>itàorganizzata recentemente istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4.La medesima legge, poi, ha delegato il Governo anche <strong>al</strong>la redazione di un decretolegislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia didocumentazione <strong>antimafia</strong>; trattandosi in ogni caso di normativa attinente, per unverso, la crimin<strong>al</strong>ità organizzata di tipo mafioso e, per <strong>al</strong>tro verso, il procedimento diprevenzione, si è ritenuto opportuno procedere <strong>al</strong>l’attuazione di entrambe ledisposizioni di delega mediante un unico decreto. T<strong>al</strong>e mod<strong>al</strong>ità di esercizio delladelega, invero, consentirà, da un lato, di ottenere un testo che possa costituire unv<strong>al</strong>ido e completo punto di riferimento in materia per tutti gli operatori del diritto ed<strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tro di semplificare notevolmente l’attività dell’interprete, evitando la necessità diutilizzare nel testo riferimenti esterni a differenti atti normativi.Il decreto, quindi, prevede l’adozione di un corpus unico di norme, suddiviso in quattrodiversi libri:- Libro I: Le misure di prevenzione;- Libro II: La documentazione <strong>antimafia</strong>;- Libro III: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la crimin<strong>al</strong>itàorganizzata. L’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati <strong>al</strong>lacrimin<strong>al</strong>ità organizzata;- Libro IV: Modifiche <strong>al</strong> codice pen<strong>al</strong>e e <strong>al</strong>la legislazione pen<strong>al</strong>e complementare.Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.Quanto <strong>al</strong> Libro I, la delega ha innanzitutto imposto un attento lavoro di ricognizionedella normativa attu<strong>al</strong>mente vigente in tema di misure di prevenzione; il corpusnormativo relativo <strong>al</strong>la materia in questione è, infatti, il frutto di una cinquantenn<strong>al</strong>e1


stratificazione normativa. Le leggi fondament<strong>al</strong>i sulle misure di prevenzione person<strong>al</strong>i(legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e patrimoni<strong>al</strong>i (legge 31 maggio 1965, n. 575)sono assai ris<strong>al</strong>enti nel tempo; esse hanno inoltre costituito l’oggetto di numerosiinterventi di modifica, tanto da assumere <strong>al</strong>lo stato attu<strong>al</strong>e una fisionomia affattodiversa rispetto a quella originaria.Sulle due leggi fondament<strong>al</strong>i si sono poi innestate numerose leggi speci<strong>al</strong>i,gener<strong>al</strong>mente frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti diparticolare asprezza nella lotta <strong>al</strong> fenomeno mafioso, che hanno operato modificherilevanti in tema di ambito e procedimento di applicazione, gestione e destinazione dibeni confiscati, nonché dei poteri conferiti <strong>al</strong>le diverse autorità coinvolte (si vedano,fra tutte, le LL. nn. 152/75, 629/82, 646/82, 327/88, 282/89, 55/90, 197/91, 203/91,410/91, 172/91, 356/92).Anche la presente legislatura è stata, del resto, caratterizzata da numerosi interventinormativi relativi <strong>al</strong>le misure di prevenzione, e segnatamente:1) il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia disicurezza pubblica”, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125;2) la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezzapubblica”;3) il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante “Istituzione dell’Agenzia nazion<strong>al</strong>eper l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati <strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>itàorganizzata”, conv. in l. 31 marzo 2010, n. 50.Attraverso i sopra citati provvedimenti sono stati introdotti <strong>al</strong>cuni rilevanti principi edelementi di assoluta novità nel tessuto normativo previgente, che hanno imposto lapredisposizione di un compiuto intervento di revisione ed ammodernamento dell’interamateria; con il d.l. 92/08 sono state, infatti, previste <strong>al</strong>cune rilevanti modifiche <strong>al</strong>l<strong>al</strong>egge 31 maggio 1965, n. 575, ed in particolare:1) l’estensione della normativa <strong>antimafia</strong> anche <strong>al</strong>le ipotesi di riciclaggio, impiego didenaro proveniente da attività illecita o, comunque, in tutti i casi in cui le funzioni dipubblico ministero sono attribuite <strong>al</strong> procuratore della Repubblica distrettu<strong>al</strong>e;2) viene v<strong>al</strong>orizzata l’esperienza delle direzioni distrettu<strong>al</strong>i <strong>antimafia</strong>, detentrici di unpatrimonio informativo notevolissimo in materia, attraverso l’attribuzione <strong>al</strong>le stessedella competenza ad indagare ed a proporre le misure di prevenzione in questione;3) si prevede che le misure di prevenzione patrimoni<strong>al</strong>i possano essere applicateanche disgiuntamente rispetto <strong>al</strong>le misure di prevenzione person<strong>al</strong>i, consentendo così<strong>al</strong>l’autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte delproposto o del sottoposto;4) si introduce l’articolo 110-ter nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12(Ordinamento giudiziario), prevedendosi che il procuratore nazion<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong> possadisporre, d’intesa con il procuratore distrettu<strong>al</strong>e, l’applicazione temporanea dimagistrati della direzione nazion<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong> <strong>al</strong>le procure distrettu<strong>al</strong>i per latrattazione di singoli procedimenti di prevenzione.2


Nell’ambito della legge 94/2009, poi, gli interventi in materia di misure di prevenzionecontengono <strong>al</strong>cune ulteriori innovazioni; l’articolo 13, infatti, sostituisce l’articolo 2–quater della legge n. 575/1965. L’intervento è volto a rendere più efficace la disciplinadel sequestro dei beni conseguenti <strong>al</strong>l’applicazione delle misure di prevenzione,delineando con precisione le mod<strong>al</strong>ità esecutive dello stesso con riferimento <strong>al</strong>lediverse tipologie di beni oggetto del provvedimento in questione.L’intervento contenuto nell’articolo 14 è fin<strong>al</strong>izzato a consentire l’affidamento dei benimobili registrati, in gratuita giudizi<strong>al</strong>e custodia, <strong>al</strong>le Forze di polizia operanti,an<strong>al</strong>ogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati dicontrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanzestupefacenti. In t<strong>al</strong> modo si re<strong>al</strong>izza anche una riduzione delle notevoli spese chel’Erario sostiene per la custodia dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro e che,<strong>al</strong>l’esito del procedimento, risultano spesso privi di ogni utilità e di ogni v<strong>al</strong>orecommerci<strong>al</strong>e.Il terzo rilevante intervento del Governo nella materia in questione è costituito d<strong>al</strong>decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50, ilqu<strong>al</strong>e prevede l’istituzione dell’Agenzia nazion<strong>al</strong>e per l’amministrazione e ladestinazione dei beni sequestrati e confiscati <strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>ità organizzata, sotto lavigilanza del <strong>Ministero</strong> dell’interno e con sede princip<strong>al</strong>e a Reggio C<strong>al</strong>abria.Il decreto disciplina gli organi ed i compiti dell’Agenzia, rinviando ad uno o piùregolamenti la disciplina dell’organizzazione e dotazione delle risorse umane, lacontabilità e le comunicazioni con l’autorità giudiziaria.L’Agenzia sostituisce l’amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzionepatrimoni<strong>al</strong>i e nei procedimenti pen<strong>al</strong>i in relazione ai qu<strong>al</strong>i è possibile applicare laconfisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,anche se solo dopo l’emanazione del provvedimento di primo grado. Nella faseprecedente l’Agenzia avrà il compito di coadiuvare l’autorità giudiziaria el’amministratore giudiziario nella gestione dei predetti beni.L’Agenzia avrà pertanto l’incarico di amministrare e custodire tutti i predetti beni,incluse le aziende, d<strong>al</strong>la pronuncia di primo grado fino <strong>al</strong>la confisca definitiva.Successivamente <strong>al</strong>la stessa l’Agenzia dovrà occuparsi anche della destinazione deibeni confiscati, procedura precedentemente gestita dai prefetti.L’Agenzia svolgerà, <strong>al</strong>tresì, funzioni di acquisizione ed an<strong>al</strong>isi dei dati relativi ai benisopra indicati, nonché di individuazione delle criticità relative <strong>al</strong>la fase di assegnazionee destinazione.Al fine di evitare, poi, eccessivi ritardi nell’assegnazione dei beni già confiscati ed iconseguenti oneri che norm<strong>al</strong>mente ne derivano a carico del bilancio dello Stato, l<strong>al</strong>egge 23 novembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha introdotto la possibilitàche i beni immobili «di cui non sia possibile effettuare la destinazione o iltrasferimento per le fin<strong>al</strong>ità di pubblico interesse»siano «destinati con provvedimentodell’Agenzia <strong>al</strong>la vendita». Le risorse derivanti da t<strong>al</strong>i operazioni saranno devolute <strong>al</strong>fondo unico giustizia «per essere riassegnate, nella misura del 50 per cento, <strong>al</strong><strong>Ministero</strong> dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e,nella restante misura del 50 per cento, <strong>al</strong> <strong>Ministero</strong> della giustizia, per assicurare il3


funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli <strong>al</strong>tri serviziistituzion<strong>al</strong>i».La complessità e la assoluta novità dei principi introdotti d<strong>al</strong>la citata normativa,unitamente <strong>al</strong>le molteplici novelle intervenute nel corso di oltre 50 anni di evoluzionenormativa in materia, hanno, pertanto, imposto, come già precisato, un complessolavoro di ricognizione e revisione dell’intera normativa; più specificatamente, i criteriche hanno conformato, in parte qua, l’attività di redazione del codice <strong>antimafia</strong> sonostati quelli della razion<strong>al</strong>izzazione, semplificazione e coordinamento della normativavigente, con l’introduzione nell’ambito del testo delle norme attuative degli ulterioriprincipi specificamente individuati d<strong>al</strong> legislatore delegante, secondo le mod<strong>al</strong>ità diseguito illustrate.Il libro si compone di cinque distinti titoli:• Le misure di prevenzione person<strong>al</strong>i;• Le misure di prevenzione patrimoni<strong>al</strong>i;• L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati;• La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsu<strong>al</strong>i;• Effetti, sanzioni e disposizioni fin<strong>al</strong>i.Nei primi due titoli sono contenute, razion<strong>al</strong>izzandole mediante una ulterioresuddivisione per capi e sezioni, tutte le norme attu<strong>al</strong>mente vigenti in tema diapplicazione ed esecuzione delle misure di prevenzione; gli articoli 1 e 4, inparticolare, enumerano tutti i soggetti nei confronti dei qu<strong>al</strong>i potranno essere applicatele misure person<strong>al</strong>i da parte, rispettivamente, del questore o dell’autorità giudiziaria,mentre l’art. 16 svolge la medesima funzione con riguardo ai soggetti destinatari dellemisure di prevenzione patrimoni<strong>al</strong>i. Onde armonizzare i molteplici testi di legge che,mediante diversi richiami normativi, consentono l’applicazione delle misure diprevenzione patrimoni<strong>al</strong>i previste d<strong>al</strong>la legge 575/65 anche ad <strong>al</strong>tri soggetti, si èritenuto di unificare dette categorie soggettive, onde riconoscere la possibilità diapplicare le misure in parola a tutti i soggetti nei confronti dei qu<strong>al</strong>i è possibilerichiedere una misura di prevenzione person<strong>al</strong>e.Gli articoli 7 e 10 prevedono, <strong>al</strong>tresì, l’introduzione della facoltà di richiedere che ilprocedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primocome in secondo grado, in udienza pubblica. La previsione è imposta, oltre che da unospecifico punto di delega, d<strong>al</strong>la recente giurisprudenza della CEDU che ha dichiarato lanormativa nazion<strong>al</strong>e non conforme a quanto previsto Convenzione europea dei dirittidell’uomo, che prevede la necessaria facoltà per gli indagati di poter sempre scegliereche il procedimento venga svolto in pubblica udienza.Sempre in attuazione di un dettagliato punto di delega, il decreto legislativo (artt. 24,comma 2 e 27, comma 6) prevede poi una precisa scansione tempor<strong>al</strong>e delprocedimento, t<strong>al</strong>e da garantire la speditezza dello stesso in uno con le necessariegaranzie del proposto: si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non vengadisposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi d<strong>al</strong>la immissione in possesso daparte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione,entro un anno e sei mesi d<strong>al</strong> deposito del ricorso. E’ <strong>al</strong>tresì prevista la possibilità diprorogare i termini in parola per periodi di sei mesi e per non più di due volte in casodi indagini complesse.4


L’articolo 28 disciplina, poi, la revocazione della confisca di prevenzione. L’assenza diuna specifica normativa sul punto ha, infatti, indotto la giurisprudenza di legittimità adaffermare il principio secondo cui la revoca di cui <strong>al</strong>l’articolo 7 della L. 1423/1956svolga, per i partecipanti <strong>al</strong> procedimento di prevenzione, <strong>al</strong>trimenti privi di diversorimedio, anche una funzione vicariante quella riservata, per le sentenze e per i decretipen<strong>al</strong>i di condanna, <strong>al</strong>la revisione, esclusa d<strong>al</strong>la giurisprudenza per i procedimenti diprevenzione.Ciò sarebbe possibile in quanto la revoca può essere esperita non solo con efficacia exnunc, per l’essere venuti meno i presupposti di applicazione della misura diprevenzione (ad esempio: la pericolosità soci<strong>al</strong>e del sottoposto), ma anche per farv<strong>al</strong>ere difetti genetici del provvedimento applicativo.Tuttavia, per effetto della possibilità per gli incisi di proporre la revoca/revisione dellaconfisca e per i terzi estranei <strong>al</strong> procedimento di proporre incidente di esecuzione, isoggetti in favore dei qu<strong>al</strong>i sono stati destinati i beni confiscati (nella maggior partedei casi i comuni) si trovano nell’impossibilità di investire sui compendi confiscati, infunzione del loro riutilizzo per fin<strong>al</strong>ità soci<strong>al</strong>i, in ragione della continua presentazionedi istanze di revoca, che rendono il giudicato di prevenzione, per così dire, instabile.A ciò si aggiunga il rischio che, tramite interposizioni fittizie, spesso difficilmentedimostrabili, i beni confiscati possano rientrare nella disponibilità degli ablati.Da ciò sorge la necessità di fornire una disciplina compiuta, che da un lato assicuri agliinteressati le necessarie garanzie, d<strong>al</strong>l’<strong>al</strong>tra consenta <strong>al</strong>la confisca di conservare, dopola sua “definitività”, il connotato della “irreversibilità”.Il principio che ispira tutto il provvedimento è che quando un bene è stato confiscatocon provvedimento definitivo, esso non possa più essere retrocesso ed eventu<strong>al</strong>iipotesi satisfattorie dei diritti del sottoposto o di terzi potranno avvenireesclusivamente “per equiv<strong>al</strong>ente”.Con riferimento a t<strong>al</strong>e aspetto la Cassazione ha aperto uno spiraglio significativo: dopoavere sottolineato le similitudini tra la confisca di prevenzione e l’espropriazione perpubblica utilità, la citata sentenza delle Sezioni Unite del 2007 ha parlatoesplicitamente dell’ “insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoni<strong>al</strong>e”.E proprio come nel caso dell’espropriazione per pubblica utilità, nel testo proposto siprevede che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca,l’interessato abbia titolo esclusivamente <strong>al</strong>la corresponsione di una somma pari <strong>al</strong>v<strong>al</strong>ore di mercato del bene, qu<strong>al</strong>e risultante d<strong>al</strong>le relazioni di stime dell’amministratoregiudiziario. Il bene, pertanto, con la confisca definitiva entrerà a far parte delpatrimonio dello Stato privo di oneri o pesi.Si è inoltre ritenuto di prevedere una disciplina unica che accomuni soggettidirettamente coinvolti nel procedimento di prevenzione e terzi che vantano diritti sulbene, superando il doppio binario “revoca/incidente di prevenzione”.La disciplina concreta dei presupposti di esperibilità ric<strong>al</strong>ca sostanzi<strong>al</strong>mente quelladell’articolo 630 del codice di procedura pen<strong>al</strong>e. Si prevede, infatti, che la revocazionepossa essere proposta, <strong>al</strong> solo fine di dimostrare il difetto originario dei presuppostiper l’applicazione della misura:5


- in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute <strong>al</strong>la conclusione delprocedimento;- quando i fatti accertati con sentenze pen<strong>al</strong>i definitive, sopravvenute o conosciute inepoca successiva <strong>al</strong>la conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modoassoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;- quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in mododeterminante, sulla base di atti riconosciuti f<strong>al</strong>si, di f<strong>al</strong>sità nel giudizio ovvero di unfatto previsto d<strong>al</strong>la legge come reato.Si prevede inoltre che la richiesta di revocazione debba essere proposta, a pena diinammissibilità, entro sei mesi d<strong>al</strong>la data in cui si verifica uno dei caso di cui sopra,s<strong>al</strong>vo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui nonimputabile e che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo odovendo partecipare <strong>al</strong> procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente.Nel decreto si è, poi, proceduto a disciplinare, <strong>al</strong>l’articolo 29, l’ipotesi di coesistenzatra sequestro pen<strong>al</strong>e e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa hadeterminato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la solacustodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Siprevede quindi che in caso di coesistenza dei due sequestri, prev<strong>al</strong>ga il sequestro diprevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro <strong>al</strong>l’amministratoregiudiziario, <strong>al</strong> fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del benestesso. Si prevede in particolare che:1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazionea beni già sottoposti a sequestro in seno ad un procedimento pen<strong>al</strong>e;2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione <strong>al</strong> medesimo bene di sequestropen<strong>al</strong>e e di prevenzione si proceda <strong>al</strong>l’amministrazione e gestione dei beni secondo ledisposizioni previste d<strong>al</strong> decreto;2) in relazione <strong>al</strong>la vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino lenorme relative <strong>al</strong>la confisca divenuta definitiva per prima;3) in ogni caso la confisca intervenuta successivamente venga trascritta, iscritta oannotata con le mod<strong>al</strong>ità previste d<strong>al</strong> decreto.Le rimanenti disposizioni dei primi due titoli non sono innovative, ma costituisconosemplice riorganizzazione di previsioni già vigenti.Il titolo III, quindi, raccoglie tutte le disposizioni vigenti in tema di amministrazione,gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la materia è suddivisa inquattro distinti capi, tre dei qu<strong>al</strong>i (quelli interenti l’amministrazione, la gestione e ladestinazione dei beni sequestrati e confiscati) meramente ricognitivi della attu<strong>al</strong>enormativa, mentre il quarto attua i principi di delega relativi <strong>al</strong> regime fisc<strong>al</strong>e daapplicarsi con riferimento ai beni sequestrati. In particolare, l’art. 51 prevede chel’amministratore giudiziario assuma nel corso della procedura la qu<strong>al</strong>ità di sostitutod’imposta: sarà, pertanto, incaricato di pagare provvisoriamente le imposte relative aibeni sequestrati secondo le <strong>al</strong>iquote vigenti per i diversi redditi. All’esito della6


procedura, nel caso di intervenuta restituzione dei beni, i pagamenti intervenuti mediotempore potranno essere recuperati nei confronti del proposto.Il titolo IV dà attuazione <strong>al</strong>la delega disciplinando la materia dei rapporti dei terzi conil procedimento di prevenzione e, conseguentemente, regolando la disciplina deirapporti pendenti <strong>al</strong> momento dell’esecuzione del sequestro. Quindi viene disciplinata,sempre in funzione della tutela delle pretese dei terzi interessati, l’ipotesi dellacoesistenza delle misure di prevenzione patrimoni<strong>al</strong>i del sequestro e della confisca conle procedure esecutive e le procedure concorsu<strong>al</strong>i.L’articolato del titolo che qui si illustra è ripartito in tre capi. Il primo reca disposizionigener<strong>al</strong>i riguardanti le condizioni sulla base delle qu<strong>al</strong>i i diritti dei terzi vengonotutelati, stabilisce il limite della garanzia patrimoni<strong>al</strong>e idonea a soddisfare i creditori,regola i rapporti con le azioni esecutive sui beni oggetto di vincolo di prevenzione edisciplina il pagamento dei crediti prededucibili. Il capo II offre una disciplina didettaglio dell’accertamento dei diritti dei terzi e stabilisce sull’attività di progettazionee pianificazione dei pagamenti da effettuarsi in favore dei creditori. Il capo III èspecificamente destinato a disciplinare la duplice ipotesi che il sequestro sia seguito opreceduto d<strong>al</strong>la dichiarazione di f<strong>al</strong>limento dell’imprenditore i cui beni siano stati intutto od in parte attinti d<strong>al</strong> vincolo di prevenzione.L’articolo 52 enuclea le condizioni sussistendo le qu<strong>al</strong>i i diritti di credito dei terzi,comunque anteriori <strong>al</strong> sequestro e documentati con atto avente data certa, possonoricevere tutela pur in presenza di confisca definitiva. La fin<strong>al</strong>ità della norma è quella digarantire l’effettività della misura re<strong>al</strong>e, escludendo che sia sufficiente un controlloestrinseco del diritto di credito e rendendo invece necessario l’accertamentodell’estraneità del terzo <strong>al</strong>l’attività delittuosa del proprio debitore. La tutela dei terziviene dunque assicurata evitando il rischio che il proposto possa avv<strong>al</strong>ersi diprestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni sottoposti <strong>al</strong>la misura re<strong>al</strong>e, <strong>al</strong> finedi riottenerne il controllo.E’ previsto, in particolare, qu<strong>al</strong>i condizioni della tutela del terzo creditore, che il dirittodi credito non abbia già trovato soddisfazione nella necessaria preventiva escussionedel patrimonio del proposto non soggetto a misura di prevenzione; che il credito nonnasca nell’ambito di attività strument<strong>al</strong>i a quella illecita e che di essa non costituisca ilfrutto o il reimpiego, s<strong>al</strong>va la dimostrazione dell’ignoranza di t<strong>al</strong>e nesso da parte delterzo in buona fede; che i crediti fondati su mere promesse di pagamento o atti diricognizione di debito, ovvero su titoli di credito possono essere soddisfatti solo ovesia dimostrato il rapporto sottostante, superando così il connotato di astrattezzaderivante d<strong>al</strong>le predette fonti obbligatorie.Nella stessa disposizione (art. 52, comma 3) vengono delineati i criteri di giudizio perla v<strong>al</strong>utazione della buona fede del terzo.E’ introdotta la regola per cui la sola confisca definitiva determina lo scioglimento deicontratti aventi ad oggetto diritti person<strong>al</strong>i di godimento, ovvero l’estinzione di dirittire<strong>al</strong>i di godimento sui beni medesimi. La compressione del diritto dei terzi è funzion<strong>al</strong>ea mantenere il bene libero da pesi in vista della sua destinazione, una volta acquisito<strong>al</strong> patrimonio dello Stato. Il pregiudizio del terzo è tuttavia equamente indennizzato.Ancora nella stessa disposizione, è regolata la posizione del terzo comproprietario delbene oggetto di misura di prevenzione, cui è concesso, se in buona fede, diritto di7


Il capo II (composto di cinque articoli) introduce, così attuando chiari principi didelega, l’attività di accertamento dei diritti dei terzi secondo un modello che ric<strong>al</strong>caquello dell’accertamento dei crediti e dei diritti nel passivo f<strong>al</strong>limentare. Ilprocedimento viene svolto con l’ausilio dell’amministratore e sotto la direzione delgiudice delegato. E’ pertanto prevista la formazione, da parte dell’amministratoregiudiziario, dell’elenco dei creditori e di coloro che vantano diritti re<strong>al</strong>i o person<strong>al</strong>i suibeni oggetto di misura di prevenzione; la conseguente fissazione di un termine per lapresentazione delle istanze di insinuazione e di una successiva data per l’esame delledomande proposte secondo un contenuto an<strong>al</strong>iticamente disciplinato.Il giudice delegato, a seguito di istruttoria anche officiosa, forma lo stato passivo e lorende esecutivo con provvedimento soggetto ad opposizione dinanzi <strong>al</strong> tribun<strong>al</strong>e dellaprevenzione. E’ espressamente chiarito che le domande proposte dai creditori nonproducono effetti interruttivi di prescrizione o decadenza del diritto fatto v<strong>al</strong>ere e che iprovvedimenti di ammissione o esclusione dei crediti emessi d<strong>al</strong> giudice delegatoproducono effetti nei soli confronti dell’Erario ai fini del soddisfacimento nella misuradi prevenzione.Anche la fase distributiva riprende per grandi linee lo schema f<strong>al</strong>limentare,prevedendo la formazione di un progetto di pagamento dei crediti ad operadell’amministratore, l’intervento del giudice delegato per le eventu<strong>al</strong>i modifiche e ladefinitiva formazione del piano <strong>al</strong>l’esito delle osservazioni sulla collocazione egraduazione dei crediti, la possibilità di impugnazione dinanzi <strong>al</strong> tribun<strong>al</strong>e.E’ disciplinata, con norma di chiusura del capo, la revocazione dei crediti ammessi, suiniziativa del pubblico ministero, dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, in casodi giudizio determinato da f<strong>al</strong>sità, dolo, errore essenzi<strong>al</strong>e di fatto o d<strong>al</strong>la mancataconoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente senza colpa delricorrente.Il capo III è destinato a disciplinare i controversi rapporti tra misure di prevenzione ef<strong>al</strong>limento dell’imprenditore i cui beni siano stati attinti da sequestro. Sono distintel’ipotesi in cui la dichiarazione di f<strong>al</strong>limento segua il sequestro già disposto su <strong>al</strong>cuni osu tutti i beni dell’imprenditore, da quella in cui la procedura concorsu<strong>al</strong>e preceda ilvincolo di prevenzione.Nel primo caso è conferita <strong>al</strong> pubblico ministero specifica legittimazione a richiedere ilf<strong>al</strong>limento dell’imprenditore i cui beni aziend<strong>al</strong>i siano sottoposti a sequestro o aconfisca, laddove emerga d<strong>al</strong>le indicazioni dell’amministratore giudiziario, che gestiscel’azienda sequestrata, la sussistenza di uno stato di insolvenza. Al pubblico ministero èespressamente conferita legittimazione a chiedere <strong>al</strong> tribun<strong>al</strong>e competente l’emissionedel provvedimento di cui <strong>al</strong>l’art. 195 della legge f<strong>al</strong>limentare ove l’azienda sequestratariguardi soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con esclusione delf<strong>al</strong>limento.In entrambi i casi delineati opera il principio, espressamente indicato d<strong>al</strong> legislatoredelegante, della sottrazione dei beni sottoposti <strong>al</strong>la prevenzione rispetto <strong>al</strong>la massaf<strong>al</strong>limentare. Esso trova attuazione mediante un duplice meccanismo che tiene contodelle cadenze tempor<strong>al</strong>i in cui intervengono le diverse procedure: nel caso didichiarazione di f<strong>al</strong>limento successiva <strong>al</strong> sequestro o <strong>al</strong>la confisca, lo spossessamentodell’imprenditore-proposto è escluso per i beni già sottoposti <strong>al</strong>la gestionedell’amministratore giudiziario; ove invece la dichiarazione di f<strong>al</strong>limento preceda9


l’applicazione della misura di prevenzione su beni dell’imprenditore insolvente, l’ufficiof<strong>al</strong>limentare è chiamato ad effettuare una operazione di separazione dei beni giàacquisiti <strong>al</strong>la massa per la consegna degli stessi, in quanto attinti da sequestro diprevenzione, <strong>al</strong>l’amministratore giudiziario.Allorché la massa f<strong>al</strong>limentare sia integr<strong>al</strong>mente costituita da beni sottoposti asequestro (o confisca), si è ritenuto superfluo mantenere aperte entrambe leprocedure. E’ infatti prevista un’ipotesi di chiusura del f<strong>al</strong>limento, essendo rimessa int<strong>al</strong> caso <strong>al</strong> solo giudice della prevenzione l’accertamento del passivo non ancoraverificato e la formazione del progetto di riparto tra i creditori insinuati che intendonosoddisfarsi sui beni oggetto di vincolo di prevenzione, con applicazione delledisposizioni del capo II.Al di fuori dell’ipotesi ora esaminata di chiusura del f<strong>al</strong>limento, in attuazione diespressa delega sul punto, è stata definita la disciplina dell’accertamento del passivorimettendo le operazioni <strong>al</strong> giudice delegato <strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento sopravvenuto, il qu<strong>al</strong>e èchiamato ad accertare i crediti insinuati <strong>al</strong> passivo anche <strong>al</strong>la luce dei criteri e dellecondizioni previste d<strong>al</strong>le disposizioni in materia di prevenzione a tutela dei terzi dibuona fede. In <strong>al</strong>tri termini, il giudice delegato <strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento successivo <strong>al</strong> sequestroprovvederà ad accertare, nelle ritu<strong>al</strong>i forme f<strong>al</strong>limentari, non solo la concorsu<strong>al</strong>ità delcredito e la sua documentata sussistenza, ma anche, come se fosse il giudice delegato<strong>al</strong>la misura di prevenzione, le condizioni poste d<strong>al</strong>le disposizioni precedenti a garanziadella massa dei creditori da possibili interferenze illecite nella formazione dei crediticoncorrenti.Nella diversa ipotesi di f<strong>al</strong>limento preesistente a sequestro, è mantenuta lacompetenza del giudice delegato <strong>al</strong>la procedura concorsu<strong>al</strong>e per la verifica dei crediti,che, ove già effettuata, deve essere riaperta, previa fissazione di apposita adunanza,per i creditori già ammessi. Nei confronti di costoro va accertata l’applicazione anchedelle condizioni previste per la verifica della loro buona fede. An<strong>al</strong>ogo accertamentoavverrà in caso di insinuazione tardiva <strong>al</strong> f<strong>al</strong>limento di imprenditore soggetto a misuradi perenzione e laddove penda impugnazione avverso lo stato passivo già definito.In caso di revoca del sequestro o della confisca e ove il f<strong>al</strong>limento sia ancora aperto, siprevede che i beni liberati d<strong>al</strong> vincolo di prevenzione vengano acquisti <strong>al</strong>la massaf<strong>al</strong>limentare; ove il f<strong>al</strong>limento fosse stato già chiuso, è prevista la riapertura anche suiniziativa del pubblico ministero.Viene disciplinata l’ipotesi, espressamente contenuta nella delega, dell’esercizio delleazioni revocatorie e di inefficacia previste d<strong>al</strong>la legge f<strong>al</strong>limentare quando esse siriferiscano ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. E’data legittimazione esclusiva <strong>al</strong>l’amministratore giudiziario per l’esercizio di detteazioni, il cui effetto è quello di recuperare i beni revocati <strong>al</strong> patrimonio della misura diprevenzione.Da ultimo sono regolati, nel senso della prev<strong>al</strong>enza del f<strong>al</strong>limento, i rapporti tra dettaprocedura concorsu<strong>al</strong>e e le misure del controllo giudiziario e dell’amministrazionegiudiziaria.Il titolo V, infine, contiene tutte le norme che disciplinano gli effetti delle misure diprevenzione e le sanzioni connesse <strong>al</strong>le predette misure. La normativa vigente inmateria viene nel testo raccolta e coordinata in quattro distinti capi; nel primo (effetti10


delle misure di prevenzione) viene affrontata e risolta la questione – postasisuccessivamente <strong>al</strong>l’introduzione della facoltà di applicazione disgiunta delle misure diprevenzione person<strong>al</strong>i e patrimoni<strong>al</strong>i – degli effetti delle misure di prevenzionepatrimoni<strong>al</strong>i ove applicate disgiuntamente d<strong>al</strong>le misure person<strong>al</strong>i. Il tessuto normativo,infatti, sul qu<strong>al</strong>e è andata ad incidere la dirompente innovazione portata, come visto,d<strong>al</strong> d.l. 92/08, era disegnato in termini di applicazione necessariamente congiuntadelle due distinte tipologie di misure di prevenzione, di t<strong>al</strong> che non sarebbe statopossibile applicare una misura di prevenzione patrimoni<strong>al</strong>e senza la previa ocontemporanea applicazione anche della corrispondente misura person<strong>al</strong>e. Inapplicazione del principio di delega relativo <strong>al</strong> coordinamento ed <strong>al</strong>l’armonizzazionedelle disposizioni, si è reso, pertanto, necessario chiarire il tenore del previgentearticolo 10 della legge 575/65, il qu<strong>al</strong>e disciplina, per l’appunto gli effetti delle misuredi prevenzione, senza fornire <strong>al</strong>cuna precisazione in ordine <strong>al</strong> tipo di misure diprevenzione <strong>al</strong>le qu<strong>al</strong>i conseguano gli effetti ivi indicati.Dopo l’innovazione dell’applicazione disgiunta, tuttavia, appare logico limitare glieffetti in questione <strong>al</strong>la sola applicazione di misure di prevenzione person<strong>al</strong>i, le unichein relazione <strong>al</strong>le qu<strong>al</strong>i è ancora sempre prevista una v<strong>al</strong>utazione dell’attu<strong>al</strong>epericolosità soci<strong>al</strong>e del soggetto proposto; depone a favore di t<strong>al</strong>e interpretazione laconsiderazione che le misure patrimoni<strong>al</strong>i possono oggi (dopo il citato d.l. 92/08)essere applicate anche nei confronti degli eredi di un soggetto che ha accumulatonegli anni un patrimonio illecito: in questo caso la v<strong>al</strong>utazione di pericolosità soci<strong>al</strong>edegli eredi è esclusa in radice, riferendosi la misura ad un patrimonio accumulato da<strong>al</strong>tri, mentre ove sussista pericolosità soci<strong>al</strong>e anche degli eredi, ricorrendone gliulteriori presupposti sarà possibile applicare nei loro confronti anche la misura diprevenzione person<strong>al</strong>e con i conseguenti effetti previsti ora d<strong>al</strong>l’art. 67.Il medesimo ragionamento ha portato a limitare gli effetti della riabilitazione (capo II)<strong>al</strong>le sole misure di prevenzione person<strong>al</strong>i, come chiarito nell’articolo 70 del decreto.Quanto <strong>al</strong>le sanzioni (capo III), si è proceduto a raccogliere tutte le sanzioni presentinei diversi testi di legge con riferimento a soggetti nei confronti dei qu<strong>al</strong>i vieneproposta ovvero applicata una misura di prevenzione; a t<strong>al</strong> proposito si è ritenuto, inprimis, di confermare la sanzione già prevista d<strong>al</strong>l’art. 6 della legge 575/65 (guidasenza patente o con patente revocata). Il nuovo codice della strada, per effetto delladepen<strong>al</strong>izzazione contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha, inre<strong>al</strong>tà ricondotto la violazione in oggetto <strong>al</strong> rango di illecito amministrativo; lagiurisprudenza costante della Corte di cassazione ha, però, costantemente ritenutoche «la guida di un autoveicolo da parte di soggetto sottoposto a misura diprevenzione, <strong>al</strong> qu<strong>al</strong>e, per t<strong>al</strong>e sua condizione, la patente sia stata revocata,costituisce tuttora reato punibile ai sensi dell’art. 6 della L. 31 maggio 1965, n. 575,attesa l’autonomia di t<strong>al</strong>e previsione rispetto a quella del comune reato di guida senzapatente, trasformato in illecito amministrativo per effetto dell’art. 19 D.Lgs. 30dicembre 1999, n. 507» (Sez. I, sent. n. 18429 del 21-04-2006; cfr. anche Sez. II,sent. n. 9926 del 04-11-2004).Nel testo si segue, pertanto, l’interpretazione fornita d<strong>al</strong>la giurisprudenza testèrichiamata, confermandosi la v<strong>al</strong>idità della norma in questione e la conseguentepermanenza nell’ordinamento giuridico della fattispecie criminosa nella stessadescritta.11


Si è, da ultimo, provveduto ad aggiornare i riferimenti <strong>al</strong>l’<strong>al</strong>bo nazion<strong>al</strong>e costruttori,resi ormai obsoleti d<strong>al</strong>l’introduzione con la legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed ilsuccessivo dpr 25 gennaio 2000, n. 34 del sistema di qu<strong>al</strong>ificazione degli esecutori dilavori pubblici, contenuti <strong>al</strong>l’interno degli articoli 10-bis e 10-quinquies della legge575/65; in t<strong>al</strong> senso le disposizioni ora citate sono state rimodulate negli articoli 67,69 e 74 sia con riferimento <strong>al</strong>l’«elenco gener<strong>al</strong>e degli enti e delle amministrazionilegittimati a disporre le licenze, le concessioni, le iscrizioni e le attestazioni nonché leautorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell’articolo 67», sia conriferimento ai soggetti in relazione ai qu<strong>al</strong>i è prevista una apposita sanzione pen<strong>al</strong>eper l’omissione di attività obbligatoriamente previste d<strong>al</strong>la normativa in materia dimisure di prevenzione.Il capo IV, infine, raccoglie:• <strong>al</strong>l’art. 77: le disposizioni di cui <strong>al</strong>l’art. 4 della legge 575/65, aggiornando lestesse <strong>al</strong>le modifiche processu<strong>al</strong>i medio tempore intervenute (in t<strong>al</strong> senso èstato sostituito il riferimento <strong>al</strong> mandato di cattura obbligatorio con quello<strong>al</strong>l’arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art. 381 del codice diprocedura pen<strong>al</strong>e);• <strong>al</strong>l’art. 78: le disposizioni dettate d<strong>al</strong>l’art. 16 della legge 646/82 in tema diintercettazioni telefoniche relative a soggetti nei cui confronti sia stata applicatauna misura di prevenzione;• <strong>al</strong>l’art. 79: le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della medesima legge646/82 in tema di verifiche fisc<strong>al</strong>i, economiche e patrimoni<strong>al</strong>i a carico disoggetti sottoposti a misure di prevenzione; in relazione a t<strong>al</strong>i disposizioni èstato necessario precisare che rimane vigente il disposto delle norme inquestione per quanto riguarda le ulteriori fattispecie criminose ivi indicate, ondenon limitare l’operatività delle stesse;• <strong>al</strong>l’art. 80: le disposizioni di cui <strong>al</strong>l’art. 30 della legge 646/82 in tema di obbligodi comunicazione delle variazioni patrimoni<strong>al</strong>i superiori a 10.329,14 euro per imedesimi soggetti di cui <strong>al</strong> punto che precede; anche in questo caso è statonecessario operare la precisazione di cui sopra;• <strong>al</strong>l’art. 81: le disposizioni di cui <strong>al</strong>l’art. 34 della legge 55/90 in tema di registridelle misure di prevenzione, da istituirsi presso ogni procura ed ogni tribun<strong>al</strong>e.Il Libro II, quindi, compendia l’attu<strong>al</strong>e normativa in tema di documentazione<strong>antimafia</strong>, modificando la stessa in ragione dei principi di delega contenuti nell’art. 2della legge 136/2010; l’esigenza di disporre di strumenti sempre più efficaci per ilcontrasto della crimin<strong>al</strong>ità organizzata non può, infatti, prescindere d<strong>al</strong>la riforma delsistema relativo <strong>al</strong>le certificazioni <strong>antimafia</strong>, la cui attu<strong>al</strong>e disciplina è, però, il frutto diun’evidente successione di norme spesso non ben coordinate fra loro.Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, infatti, è stata prevista una serie di divieti voltiad impedire che determinate categorie di soggetti potessero partecipare a procedureper l’aggiudicazione di contratti pubblici o fossero destinatari di provvedimenticoncessori o autorizzatori. Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenutoapprovando la legge 17 gennaio 1994, n. 47, con la qu<strong>al</strong>e, tra l’<strong>al</strong>tro, ha delegato ilGoverno ad emanare «Nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazionidi cui <strong>al</strong>la legge 31 maggio 1965, n. 575», cui ha fatto seguito il decreto legislativo 8agosto 1994, n.490.12


La materia delle cautele <strong>antimafia</strong> è stata, poi, delegificata con il D.P.R. 3 giugno1998, n. 252, recante il «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi<strong>al</strong> rilascio delle comunicazioni e delle informazioni <strong>antimafia</strong>», adottato ai sensidell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’art. 17, comma 94, della legge 15maggio 1997, n. 127, che ha proceduto <strong>al</strong>l’abrogazione quasi integr<strong>al</strong>e del decretolegislativo 490/1994, con l’eccezione di <strong>al</strong>cune disposizioni, tra le qu<strong>al</strong>i quella chedisciplina le informazioni del prefetto.L’esperienza di questi anni, per<strong>al</strong>tro, ha dimostrato che, nonostante l’intento disemplificazione perseguito d<strong>al</strong> citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, l’attu<strong>al</strong>e disciplinanon corrisponde più <strong>al</strong>le esigenze di una puntu<strong>al</strong>e, compiuta e rapida acquisizione diconoscenze, indispensabile per un’incisiva azione gener<strong>al</strong>e di prevenzione e dicontrasto del condizionamento e dei tentativi di infiltrazione mafiosa delle imprese,soprattutto nel settore degli app<strong>al</strong>ti pubblici.Pertanto, la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il «Piano straordinario contro lemafie, nonché delega <strong>al</strong> governo in materia di normativa <strong>antimafia</strong>», dettando principie criteri direttivi, ha conferito <strong>al</strong> Governo la delega per la modifica e l’integrazionedella disciplina in materia di documentazione <strong>antimafia</strong>, che costituisce il Libro II del<strong>Codice</strong> delle leggi <strong>antimafia</strong> e delle misure di prevenzione.La nuova disciplina intende c<strong>al</strong>ibrare maggiormente sui soggetti che intendonocontrattare con la pubblica amministrazione o ricevere contributi od erogazionipubbliche anche comunitarie gli accertamenti <strong>antimafia</strong>.L’esperienza di questi anni ha dimostrato, infatti, un’evoluzione delle mod<strong>al</strong>ità dieterodirezione dell’attività d’impresa da parte della crimin<strong>al</strong>ità organizzata, che non silimita più a controllare direttamente il consiglio di amministrazione o le quote soci<strong>al</strong>ima, sempre più spesso, introduce suoi “referenti” <strong>al</strong>l’interno degli organi di controllodell’attività d’impresa.Conseguentemente le cautele <strong>antimafia</strong> sono estese anche <strong>al</strong> direttore tecnico e aicomponenti del collegio di revisione contabile (oltre ai già previsti organi digovernance della società).Particolare rilevanza assume, inoltre, l’istituto delle informazioni del prefetto che, sullabase dell’esperienza maturata sul territorio d<strong>al</strong>le prefetture, si è rivelato strumentomaggiormente idoneo – rispetto <strong>al</strong>le comunicazioni – a re<strong>al</strong>izzare un sistema dicontrollo preventivo-amministrativo sul pericolo di infiltrazioni crimin<strong>al</strong>i nel settoredegli app<strong>al</strong>ti pubblici.A t<strong>al</strong>e proposito, è stato aggiornato, ampliandolo, l’elenco delle situazioni d<strong>al</strong>le qu<strong>al</strong>i sidesume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre <strong>al</strong>le fattispecie giàcontemplate d<strong>al</strong>la previgente normativa, nuove ipotesi suggerite d<strong>al</strong>l’esame dellecondotte tenute in questi anni dagli esponenti della crimin<strong>al</strong>ità organizzata. E’ statoabrogato, quindi, l’istituto delle c.d. informazioni suppletive atipiche previstod<strong>al</strong>l’articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito conmodifiche d<strong>al</strong>la legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed è stata introdotta una norma dichiusura che, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenzi<strong>al</strong>e formatosi in materia,conferisce <strong>al</strong> prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa ancheda elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza delcondizionamento mafioso, anche indiretto, dell’attività d’impresa.13


Al fine di privilegiare il ricorso <strong>al</strong>le informazioni del prefetto, con l’emanazione delD.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante «Norme relative <strong>al</strong> rilascio delle informazioni<strong>antimafia</strong> a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate<strong>al</strong>l’esecuzione di lavori pubblici» era già stato previsto che tutti i soggetti cheintervengono, a qu<strong>al</strong>unque titolo, nel ciclo di re<strong>al</strong>izzazione dell’opera, sono sottoposti<strong>al</strong> regime delle informazioni, indipendentemente d<strong>al</strong> v<strong>al</strong>ore dei relativi contratti osubcontratti. Dette disposizioni sono state trasfuse, quindi, nel presente decretolegislativo.Infine, la chiave di volta di questa innovativa impostazione delle verifiche <strong>antimafia</strong>consiste nella re<strong>al</strong>izzazione di un sistema integrato dei dati, conseguito tramitel’istituzione della banca dati nazion<strong>al</strong>e della documentazione <strong>antimafia</strong>, che consenteuna forma costante di monitoraggio delle imprese. In concreto, l’accertamentosull’insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazioneviene direttamente verificato in via informatica d<strong>al</strong>la stazione app<strong>al</strong>tante, d<strong>al</strong>le cameredi commercio e dagli ordini profession<strong>al</strong>i, attraverso il collegamento telematico con labanca dati re<strong>al</strong>izzato nel rispetto delle garanzie a tutela della sicurezza dell’accesso aidati in essa contenuti previste d<strong>al</strong> presente decreto legislativo.Ciò consente di ottenere evidenti benefici in termini di semplificazione e di risparmio dirisorse per tutti i soggetti coinvolti: prefetture, stazioni app<strong>al</strong>tanti ed imprese, conconseguente maggiore celerità del procedimento di aggiudicazione di contratti.Inoltre, il superamento di un’impostazione troppo legata <strong>al</strong>lo specifico accertamentopermette di eliminare un’<strong>al</strong>tra criticità dell’attu<strong>al</strong>e sistema: la limitazione dell’effettointerdittivo delle eventu<strong>al</strong>i informazioni di contenuto negativo solamente <strong>al</strong>lafattispecie contrattu<strong>al</strong>e per la qu<strong>al</strong>e sono state richieste.Il Libro II si compone di venti articoli, ripartiti in sei capi.L’articolo 82 introduce il Capo I e definisce l’oggetto del decreto legislativo. Essocontiene la disciplina della documentazione <strong>antimafia</strong> e dei suoi effetti, istituisce labanca dati nazion<strong>al</strong>e unica della documentazione <strong>antimafia</strong> e introduce specifichedisposizioni per gli enti loc<strong>al</strong>i sciolti ai sensi dell’art. 143 del testo unicosull’ordinamento degli enti loc<strong>al</strong>i (decreto legislativo n. 267 del 2000).L’articolo 83, <strong>al</strong> comma 1, individua i soggetti pubblici tenuti <strong>al</strong>l’acquisizione delladocumentazione <strong>antimafia</strong> prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti esubcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici ovvero prima di rilasciare oconsentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.La disposizione, nel riprodurre il contenuto dell’articolo 1 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi <strong>al</strong>rilascio delle comunicazioni ed informazioni <strong>antimafia</strong>», inserisce anche il riferimento<strong>al</strong>la stazione unica app<strong>al</strong>tante. Viene così ulteriormente rilanciata l’importanza dellapromozione di questo istituto <strong>al</strong> fine di ottimizzare l’acquisizione da parte dellepubbliche amministrazioni di lavori, servizi e forniture e garantire, <strong>al</strong> contempo, unamaggiore trasparenza nella gestione degli app<strong>al</strong>ti pubblici, anche in adesione<strong>al</strong>l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136.Inoltre, tra i soggetti pubblici tenuti a richiedere la documentazione <strong>antimafia</strong> vengonoinseriti anche i contraenti gener<strong>al</strong>i di cui <strong>al</strong>l’art. 176 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, in quanto la re<strong>al</strong>izzazione delle infrastrutture strategiche e degli14


insediamenti produttivi, in deroga <strong>al</strong>la previsione gener<strong>al</strong>e dell’art. 53 del <strong>Codice</strong>, puòessere re<strong>al</strong>izzata anche con affidamento unitario a contraente gener<strong>al</strong>e (art. 173 deld. l.vo. n. 163/2006).Il comma 3 definisce i casi in cui la documentazione <strong>antimafia</strong> non è richiesta,riproducendo le disposizioni contenute nel D.P.R. 252 citato e fissa in euro 150.000 ilv<strong>al</strong>ore economico <strong>al</strong> di sotto del qu<strong>al</strong>e essa non è richiesta.L’articolo 84 introduce il Capo II e contiene la definizione della comunicazione edell’informazione <strong>antimafia</strong>.L’articolo 85 individua i soggetti sottoposti <strong>al</strong>la verifica <strong>antimafia</strong> riproducendo ilcontenuto dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998 opportunamente aggiornatoed integrato. In particolare, è stato inserito il riferimento ai raggruppamentitemporanei di imprese, in ordine ai qu<strong>al</strong>i la documentazione <strong>antimafia</strong> deve riferirsianche <strong>al</strong>le imprese aventi sede <strong>al</strong>l’estero, nonché <strong>al</strong> direttore tecnico, ove previsto, edai rappresentanti leg<strong>al</strong>i delle associazioni. Infine, è stato previsto che l’informazione<strong>antimafia</strong> debba riferirsi anche ai familiari conviventi dei soggetti che la leggesottopone <strong>al</strong>la verifica.L’articolo 86 disciplina la v<strong>al</strong>idità della documentazione <strong>antimafia</strong>: si conferma iltermine di sei mesi d<strong>al</strong>la data del rilascio per la v<strong>al</strong>idità della comunicazione; si inn<strong>al</strong>zaad un anno, s<strong>al</strong>vo mutamenti intervenuti nell’assetto societario e gestion<strong>al</strong>edell’impresa, la v<strong>al</strong>idità dell’informazione. L’innovazione relativa <strong>al</strong>l’inn<strong>al</strong>zamento deltermine di v<strong>al</strong>idità dell’informazione soddisfa l’esigenza della semplificazione ed èbilanciata d<strong>al</strong>la contemporanea previsione, a carico dei rappresentanti leg<strong>al</strong>i,dell’obbligo di comunicare, entro il termine di trenta giorni, le suddette modifiche. Incaso di inosservanza di t<strong>al</strong>e obbligo é prevista l’applicazione di una sanzioneamministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 60.000euro, nonché l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge 24novembre 1981, n. 689. Le disposizioni introdotte sono l’espressione dei principi didelega contenuti nell’articolo 2, comma 1, lettere l), m) ed n) della legge n. 136/2010.L’articolo 87 introduce il Capo III, relativo <strong>al</strong>la comunicazione e, riproduce,sostanzi<strong>al</strong>mente, il contenuto dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998. Lacompetenza territori<strong>al</strong>e <strong>al</strong> rilascio della comunicazione viene confermata in capo <strong>al</strong>prefetto della provincia in cui il soggetto richiedente ha sede, ovvero a quello dellaprovincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi richiedentirisiedono o hanno sede. La nuova disciplina, inoltre, prende in considerazione l’ipotesiin cui l’interessato abbia sede o residenza <strong>al</strong>l’estero. In t<strong>al</strong> caso, la competenza <strong>al</strong>rilascio della comunicazione <strong>antimafia</strong> viene incardinata in capo <strong>al</strong> prefetto dellaprovincia nel cui territorio hanno esecuzione i contratti e subcontratti, nonché leattività oggetto dei provvedimenti di cui <strong>al</strong>l’articolo 67.Particolare rilievo assume l’introduzione della consultazione della banca dati unicanazion<strong>al</strong>e, di cui <strong>al</strong> successivo Capo V, per l’acquisizione della comunicazione.L’articolo 88 prevede il rilascio della comunicazione <strong>antimafia</strong> in via immediata s<strong>al</strong>voche, d<strong>al</strong>la consultazione della banca dati, emerga la sussistenza di cause didecadenza, di sospensione o di divieto di cui <strong>al</strong>l’articolo 67 e in t<strong>al</strong> caso fissa il termineper il rilascio in quarantacinque giorni.15


L’articolo 89 ripropone la possibilità, per i soggetti interessati, di ricorrere <strong>al</strong>l’istitutodell’autocertificazione.L’articolo 90 introduce il Capo IV, concernente l’informazione <strong>antimafia</strong> e individua lacompetenza del prefetto a rilasciarla, prevedendo anche in questo caso laconsultazione della banca dati unica nazion<strong>al</strong>e da parte dei soggetti aventi titolo<strong>al</strong>l’accesso, debitamente autorizzati.L’articolo 91 detta la disciplina dell’informazione <strong>antimafia</strong> riproponendo il sistemadelle soglie di v<strong>al</strong>ore, i cui importi sono fissati in euro 150.000. Viene mantenuto ildivieto di frazionamento mentre l’obbligo per la stazione app<strong>al</strong>tante di richiedere leinformazioni <strong>al</strong> prefetto viene anticipato <strong>al</strong> momento dell’aggiudicazione del contratto.Nel caso di subcontratto, t<strong>al</strong>e richiesta deve essere inoltrata nei trenta giorniantecedenti <strong>al</strong>la relativa stipula.E’ stata introdotta, infine, una norma di chiusura che ha inteso superare la previgentedisciplina dell’istituto delle informazioni c.d. supplementari atipiche, previstod<strong>al</strong>l’articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito conmodifiche d<strong>al</strong>la legge 12 ottobre 1982, n. 726, che – in assenza di specifici protocollid’intesa – rimetteva ad una v<strong>al</strong>utazione autonoma e discrezion<strong>al</strong>edell’amministrazione destinataria dell’informativa il conseguente effetto interdittivo. Lanuova disposizione, invece, attribuisce <strong>al</strong>la responsabilità del prefetto la v<strong>al</strong>utazionedegli elementi che possono supportare il rilascio dell’informazione interdittiva,proponendosi l’obiettivo di conferire maggiore concretezza agli elementi oggetto div<strong>al</strong>utazione.L’articolo 92, an<strong>al</strong>ogamente a quanto previsto per la comunicazione, prevede il rilasciodell’informazione in via immediata s<strong>al</strong>vo che, d<strong>al</strong>la consultazione della banca dati es<strong>al</strong>va l’applicazione della norma di cui <strong>al</strong> comma 7 del precedente articolo 91, emerg<strong>al</strong>a sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui <strong>al</strong>l’articolo 67ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa desunto d<strong>al</strong>le situazioni di cui <strong>al</strong>l’articolo84, comma 4. In t<strong>al</strong> caso fissa il termine per il rilascio in quarantacinque giorni.Rimane immutata la disciplina previgente in presenza di verifiche di particolarecomplessità e nei casi di urgenza.L’articolo 93, recependo integr<strong>al</strong>mente il contenuto del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150,disciplina le mod<strong>al</strong>ità con le qu<strong>al</strong>i sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessie gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate <strong>al</strong>l’esecuzionedei lavori pubblici. In particolare, il comma 2 chiarisce che sono imprese interessate<strong>al</strong>l’esecuzione dei lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qu<strong>al</strong>unque titolonel ciclo di re<strong>al</strong>izzazione dell’opera, qu<strong>al</strong>unque sia l’importo dei relativi contratti esubcontratti.La norma definisce puntu<strong>al</strong>mente la procedura, prevedendo anche l’eventu<strong>al</strong>eaudizione dell’interessato e l’inserimento, con criteri e mod<strong>al</strong>ità standardizzati, dei datiacquisiti nel corso degli accessi <strong>al</strong>l’interno del sistema informatico costituito presso laDirezione investigativa <strong>antimafia</strong>.L’articolo 94 definisce gli effetti delle informazioni del prefetto, confermando laprevigente disciplina secondo la qu<strong>al</strong>e il rilascio dell’informazione interdittiva comportail divieto, per le amministrazioni interessate, di stipulare, approvare e autorizzare icontratti e subcontratti, e di autorizzare, rilasciare e consentire le concessioni e le16


erogazioni. Nel caso in cui l’accertamento di dette circostanze sia successivo <strong>al</strong>lastipula del contratto o <strong>al</strong> rilascio degli atti autorizzatori, il decreto legislativo inaspriscegli effetti dell’informazione prevedendo l’obbligo e non più la facoltà per la stazioneapp<strong>al</strong>tante di recedere d<strong>al</strong> contratto o di revocare i provvedimenti concessori, fattos<strong>al</strong>vo il pagamento del v<strong>al</strong>ore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenuteper l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Sulla scorta dellasperimentazione avviata con la stipula dei più recenti protocolli d’intesa – nei qu<strong>al</strong>i èstata prevista la caducazione automatica del contratto in caso di verifica <strong>antimafia</strong>interdittiva, effettuata successivamente <strong>al</strong>la stipula – si è ritenuto di far prev<strong>al</strong>erel’interesse pubblico sotteso ai poteri interdittivi <strong>antimafia</strong>, il cui sacrificio può risultaregiustificato solo quando stringenti ragioni di opportunità e convenienza amministrativarichiedano di non interrompere un servizio ritenuto essenzi<strong>al</strong>e, difficilmente sostituibilein tempi rapidi, o di completare un’opera in corso di ultimazione. Pertanto, <strong>al</strong>laprevisione gener<strong>al</strong>izzata dell’effetto caducatorio immediato delle informazioniinterdittive la norma pone due sole eccezioni, con riferimento <strong>al</strong>le ipotesi in cui illavoro sia in fase di ultimazione ovvero, trattandosi di servizio ritenuto essenzi<strong>al</strong>e, ilcontraente non possa essere sostituito in tempi celeri.L’ultimo comma dell’articolo 94 prevede l’emissione dell’informazione interdittiva, coneffetto caducatorioex post, qu<strong>al</strong>ora gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazionimafiose siano emersi a seguito degli accessi disposti d<strong>al</strong> prefetto ai sensi dell’articolo93.L’articolo 95 ripropone il contenuto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 252 del 1998,adeguato <strong>al</strong>le previsioni del presente libro.L’articolo 96, che introduce il Capo V, istituisce la banca dati nazion<strong>al</strong>e unica delladocumentazione <strong>antimafia</strong> presso il <strong>Ministero</strong> dell’interno, Dipartimento per le politichedel person<strong>al</strong>e dell’amministrazione civile e per le risorse strument<strong>al</strong>i e finanziarie, inossequio <strong>al</strong> criterio di delega di cui <strong>al</strong>l’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n.136/2010.L’istituzione della banca dati nazion<strong>al</strong>e unica della documentazione <strong>antimafia</strong>,collegata telematicamente con il Centro Elaborazione Dati di cui <strong>al</strong>l’articolo 8 dell<strong>al</strong>egge 1° aprile 1981, n. 121 <strong>al</strong> fine di verificare la sussistenza di una delle cause didecadenza, di sospensione o di divieto di cui <strong>al</strong>l’articolo 67 o di un tentativo diinfiltrazione mafiosa di cui <strong>al</strong>l’articolo 84, comma 4, la banca dati, rappresent<strong>al</strong>’innovazione più incisiva del corpus normativo vigente, in quanto è tramite questa chesi re<strong>al</strong>izza l’obiettivo di semplificare l’attu<strong>al</strong>e sistema delle procedure di rilascio delladocumentazione <strong>antimafia</strong>, con evidenti ricadute positive in termini di celerità e diefficienza.L’articolo 97 individua i soggetti che possono consultare il sistema informatico ai finidel rilascio della documentazione <strong>antimafia</strong>. In particolare, vengono in rilievo, oltre aisoggetti indicati nell’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto, le camere dicommercio, industria e artigianato, gli ordini profession<strong>al</strong>i e, esclusivamente per losvolgimento dei compiti previsti d<strong>al</strong>l’art. 371-bis del codice di procedura pen<strong>al</strong>e, laDirezione nazion<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong>.L’articolo 98 definisce il contenuto della banca dati, nella qu<strong>al</strong>e sono inserite lecomunicazioni e le informazioni <strong>antimafia</strong>, sia liberatorie che interdittive. Tramite ilcollegamento con il sistema informatico costituito presso la D.I.A., è possibile17


consultare anche i dati acquisiti nel corso degli accessi, disposti d<strong>al</strong> prefetto, neicantieri delle imprese interessate <strong>al</strong>l’esecuzione di lavori pubblici. Ulteriore profilo dinovità è costituito d<strong>al</strong>la possibilità che il sistema sia implementato anche con datiprovenienti d<strong>al</strong>l’estero.L’articolo 99 demanda – previa acquisizione del parere del Garante per la protezionedei dati person<strong>al</strong>i – ad uno o più regolamenti di organizzazione la disciplina dellemod<strong>al</strong>ità di funzionamento, di accesso, di autenticazione, di autorizzazione e diconsultazione della banca dati, nonché quelle del suo collegamento con il CEDinterforze.L’articolo 100, in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere g) ed h)dell’articolo 2 della legge n. 136/2010, introduce il capo VI recante specifichedisposizioni per gli enti loc<strong>al</strong>i sciolti ai sensi dell’articolo 143 del TUEL. In particolare,rafforza le cautele volte a prevenire ulteriori fenomeni di infiltrazione e dicondizionamento di tipo mafioso degli enti loc<strong>al</strong>i, già sciolti ai sensi dell’articolo 143del TUEL, imponendo ai medesimi di acquisire, nei cinque anni successivi <strong>al</strong>loscioglimento, l’informazione <strong>antimafia</strong> prima della stipulazione, approvazione oautorizzazione di qu<strong>al</strong>siasi contratto o subcontratto ovvero prima del rilascio diqu<strong>al</strong>siasi erogazione o concessione, indipendentemente d<strong>al</strong> v<strong>al</strong>ore economico deglistessi.L’articolo 101, ai commi 1 e 2, prevede la facoltà, per l’ente loc<strong>al</strong>e sciolto ai sensi delcitato articolo 143 del TUEL e per gli organi eletti in seguito <strong>al</strong>lo scioglimento, diavv<strong>al</strong>ersi della stazione unica app<strong>al</strong>tante per lo svolgimento delle procedure dievidenza pubblica di competenza per un periodo di tempo determinato e comunquenon superiore, rispettivamente, <strong>al</strong>la durata in carica del commissario e degli organielettivi.Il Libro III, invece, si limita a compendiare le disposizioni vigenti in tema di Procuranazion<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong>, Direzione distrettu<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong>, Consiglio gener<strong>al</strong>e per la lotta<strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>ità organizzata, Direzione investigativa <strong>antimafia</strong> ed Agenzia nazion<strong>al</strong>e perl’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati <strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>itàorganizzata, con le sole modifiche (essenzi<strong>al</strong>mente in ordine ai riferimenti interni)dettate d<strong>al</strong>la necessità di rendere il testo compatibile con la sua nuova collocazione.Il libro, pertanto, risulta composto da due distinti titoli:I) il primo, relativo <strong>al</strong>le attività informative ed investigative nella lotta contro lacrimin<strong>al</strong>ità organizzata, raccoglie le vigenti disposizioni inerenti la Direzionedistrettu<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong> (art. 70-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), la Procuranazion<strong>al</strong>e <strong>antimafia</strong> (artt. 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del R.D. 30 gennaio 1941,n. 12), il Consiglio gener<strong>al</strong>e per la lotta <strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>ità organizzata e la Direzioneinvestigativa <strong>antimafia</strong> (artt. 1, 3 e 5 del d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. in l. 30dicembre 1991, n. 410);II) il secondo, invece, contiene tutte le disposizioni del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4,conv. in l. 31 marzo 2010, n. 50, relative <strong>al</strong>l’istituzione ed <strong>al</strong> funzionamentodell’Agenzia nazion<strong>al</strong>e per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati <strong>al</strong>la crimin<strong>al</strong>ità organizzata; le norme contenute nel medesimo decreto evolte a modificare la vigente legislazione in materia di misure di prevenzione, sono18


state inserite nel Libro I del codice, mentre quelle relative <strong>al</strong>le disposizioni transitorieed <strong>al</strong>la copertura finanziaria sono refluite nel Libro IV.Nel Libro IV, infine, sono raccolte tutte le norme transitorie, di coordinamento e dimodifica della legislazione vigente resesi necessarie a seguito dell’intera operazione diriordino derivante d<strong>al</strong>l’entrata in vigore del codice <strong>antimafia</strong>; in particolare si prevede:• <strong>al</strong>l’art. 115: il coordinamento della disciplina prevista d<strong>al</strong>l’articolo 23-bis,comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, con le innovazioni dettate d<strong>al</strong>cd. decreto sicurezza in materia di competenza del procuratore «distrettu<strong>al</strong>e» aproporre le richieste di misura di prevenzione per soggetti indagati dei reati dicui <strong>al</strong>l’articolo 51, comma 3-bis c.p.p.;• <strong>al</strong>l’art. 116: il rinvio, d<strong>al</strong>la data di entrata in vigore del decreto, di tutte lenorme vigenti che richiamino le disposizioni di cui <strong>al</strong>la legge 27 dicembre 1956,n. 1423, e <strong>al</strong>la legge 31 maggio 1965, n. 575, <strong>al</strong>le corrispondenti disposizionidel codice;• <strong>al</strong>l’art. 117: la disciplina transitoria. Al comma 1 si prevede che le normecontenute le libro I non trovino applicazione ai procedimenti di prevenzione inrelazione ai qu<strong>al</strong>i sia già stata presentata la proposta di applicazione <strong>al</strong>momento dell’entrata in vigore del codice; le successive disposizioni contengonola disciplina transitoria già prevista d<strong>al</strong> d.l. 4/2010 in relazione <strong>al</strong>l’Agenzianazion<strong>al</strong>e per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati;• <strong>al</strong>l’art. 118: le norme di copertura finanziaria relative <strong>al</strong>l’Agenzia nazion<strong>al</strong>e perl’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati;• <strong>al</strong>l’art. 119: si prevede che le disposizioni relative <strong>al</strong>la documentazione<strong>antimafia</strong> contenute nel libro II, capi I, II, III e IV entrino in vigore decorsi dueanni d<strong>al</strong>la data di pubblicazione del regolamento (o dell’ultimo dei regolamenti)di cui <strong>al</strong>l’art. 99, comma 1;• <strong>al</strong>l’art. 120: è prevista l’abrogazione espressa delle disposizioni confluite nelcodice e della normativa comunque incompatibile con la disciplina dettata d<strong>al</strong>medesimo codice.Infine, con riferimento <strong>al</strong>le condizioni contenute nei pareri formulati d<strong>al</strong>le commissioniparlamentari, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, della legge 13 agosto2010, n.136, in relazione <strong>al</strong>la disciplina del procedimento di prevenzione, contenutanel Libro I, numerose richieste di modifica dello schema di decreto legislativo nonsono state accolte in quanto contrarie o, comunque, non in linea con i principi e criteridirettivi contenuti nella legge di delega.Altre modifiche non sono state ritenute opportune o necessarie ed in particolare:- con riferimento <strong>al</strong>l’articolo 5 non è stato accolto il rilievo secondo cui l’ampliamentodei soggetti titolari del potere di proposta non sarebbe conforme <strong>al</strong>la legge delega,posto che il decreto legislativo non ha, in re<strong>al</strong>tà, ampliato il novero di t<strong>al</strong>i soggetti;- con riferimento <strong>al</strong>l’articolo 20, comma 2, non è stata accolta la richiesta disoppressione o modifica della norma; la stessa è infatti da interpretarsi, nella nuovadisciplina, come riferita <strong>al</strong>la richiesta di misura di prevenzione patrimoni<strong>al</strong>e ed èpertanto corretta; del pari, è stato ritenuto opportuno riservare in via esclusiva <strong>al</strong>Tribun<strong>al</strong>e la competenza a disporre il sequestro, escludendo così l’ipotesi che il19


provvedimento potesse essere disposto anche d<strong>al</strong>la Corte d’Appello in riforma delladecisione del Tribun<strong>al</strong>e;- il rilievo sull’art. 25 è privo di fondamento: la confisca per equiv<strong>al</strong>ente è giàapplicabile nei confronti di qu<strong>al</strong>unque persona nei cui confronti è proposta la misura diprevenzione, quindi anche nei confronti degli eredi;- non è stato accolto il rilievo di sopprimere l’art. 34 sull’amministrazione giudiziariadei beni connessi ad attività economiche in quanto la misura in questione non è dinuova introduzione, ma è già prevista d<strong>al</strong>l’art. 22 della legge 152/75;- nell’art. 44, non è stata accolta la richiesta di separare la disciplina relativa ai benisequestrati e confiscati; per ragioni sistematiche, si è preferito, infatti, mantenere inun’unica disposizione la disciplina concernente la gestione, da parte dell’Agenzia, deibeni sequestrati e confiscati;- <strong>al</strong>l’art. 46 non è possibile accogliere il rilievo per carenza di copertura finanziaria diuna eventu<strong>al</strong>e modifica nel senso dell’obbligatorietà di procedersi <strong>al</strong>la restituzione perequiv<strong>al</strong>ente;- con riferimento <strong>al</strong>la disciplina della tutela dei diritti dei terzi, non sono state accoltele richieste di modifica dell’art. 52, il cui contenuto appare pienamente corrispondente<strong>al</strong> testo della delega;- con riferimento <strong>al</strong>l’art. 54, il testo del decreto è univocamente interpretabile nelsenso che i crediti prededucibili siano pagati d<strong>al</strong>l’Agenzia nel periodo compreso tra laconfisca definitiva e la successiva destinazione del bene;- con riferimento <strong>al</strong>l’art. 60:1) sulla necessità di prevedere una scansione tempor<strong>al</strong>e dell’attività di ammissione deicrediti in relazione <strong>al</strong>la possibilità che il sequestro venga revocato, può essere rilevatoche la revoca del provvedimento costituisce un evento non prevedibile, cosicché pareopportuno non ‘ingessare’ le fasi di accertamento dei crediti e quelle successive divendita e pagamento dei creditori, rimesse <strong>al</strong>le decisioni di volta in volta piùopportune del giudice delegato e del tribun<strong>al</strong>e;2) non sembrano sussistere ragioni che impediscano la vendita dei beni sequestrati –come indicato nella condizione parlamentare – ove ciò si renda necessario per ilpagamento dei creditori di buona fede, già sottoposti ad un iter assai gravoso diverifica dei diritti vantati nei confronti del proposto. Nella legge delega (art. 1, comma3, lett. f), n. 3.) è accordata in via primaria tutela giurisdizion<strong>al</strong>e dei diritti dei terzi suibeni oggetto di sequestro e confisca. Ne consegue la necessità di procedere<strong>al</strong>l’accertamento dei diritti dei terzi già dopo l’adozione del provvedimento disequestro e, di conseguenza, <strong>al</strong>la vendita dei beni che costituiscono la garanziapatrimoni<strong>al</strong>e dei creditori secondo le procedure dettagliatamente regolate;3) non si è ritenuto di accogliere il rilievo per cui andrebbero ulteriormente specificati icompiti dell’amministratore e dell’Agenzia nell’iter procediment<strong>al</strong>e di gestione dei benisequestrati e confiscati. La normativa appare invero sufficientemente dettagliata agliartt. 40-44.20

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